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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3984/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3984/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 settembre 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessandro Caumo e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Martina Gaiardo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Scurelle (TN) in data 18 settembre 1999, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Scurelle, Parte II, Serie A, N. 5,
Anno 1999, e che dalla loro unione sono nati i figli (a GO VA (TN) Per_1
1 il 10 agosto 2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (a Per_2
Trento il 10 agosto 2008, minorenne).
Le parti hanno dato atto che la casa familiare (sita a Castel IV (TN) in via Scura
n. 23, p.ed. 337 C.C. ) è di proprietà di entrambi i coniugi per un CP_2 mezzo ciascuno ed è gravata da mutuo ipotecario, la cui rata di circa € 1.500,00 viene corrisposta mensilmente tramite il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi;
le parti sono proprietarie, altresì, nella misura di un mezzo ciascuno della p.ed. 360 e delle pp.ff. 164/2 tutte in C.C. . CP_2
I coniugi hanno rappresentato che il sig. è proprietario di un veicolo Pt_1 aziendale in uso allo stesso, di due autoveicoli (il veicolo Renault in uso esclusivo al figlio mentre il veicolo Mercedes in uso esclusivo alla moglie) e di un Per_1 ciclomotore in uso esclusivo al figlio Per_2
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora in proprio come artigiano Pt_1 mentre la sig.ra lavora come ausiliaria presso la Residenza San Vendemiano CP_1 di Castel IV con stipendio mensile di circa € 1.600,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che vivono ormai di fatto separate dall'agosto 2024.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge e con impegno al mutuo reciproco rispetto personale.
2) Disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore nato a [...]_3 il 10.08.2008, nei confronti del quale eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione abitativa prevalente del minore presso la casa familiare sita nel comune di Castel IV (TN), , Via Scura n. 23, ove CP_2 il ragazzo vivrà con la madre mantenendo ivi la residenza anagrafica.
3) La ex casa coniugale contraddistinta dalla p.ed. 337 in C.C. di , CP_2 di proprietà tavolare di entrambi, rimane assegnata in uso esclusivo -con la precisazione seguente- alla signora con il mobilio che l'arreda e con quanto CP_1 ivi contenuto, ad esclusione del tavolo artigianale della cucina realizzato dal marito
2 che potrà essere prelevato dallo stesso;
il signor dà atto di aver già Pt_1 provveduto ad asportare dall'immobile i propri effetti personali. Considerata
l'ampiezza dell'edificio e considerato il fatto che presso lo stesso il sig. ha Pt_1 la sede della propria omonima impresa individuale Trasporti IE e che nei locali scantinato e garage e sotto la tettoia esterna risultano collocati mezzi ed attrezzature aziendali, viene consentito al sig. di mantenere la detenzione Pt_1 di tali spazi immobiliari con i relativi beni di proprietà unitamente al bagno con la precisazione che essi verranno utilizzati a fini aziendali, in orario prevalentemente diurno per esigenze legate all'attività svolta. Tutte le spese per utenze e di manutenzione ordinaria saranno esclusivamente a carico della sig.ra
[...]
per quanto riguarda i locali ad uso abitazione, mentre le spese ordinarie e CP_1 relative alle utenze dei locali utilizzati a fini imprenditoriali dal marito saranno integralmente a suo cairco (o a carico della ditta) attivandosi il medesimo, a proprie spese, per approntare idonei strumenti volti a ripartire congruamente le medesime;
resteranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione della rispettiva quota di proprietà di ½ ciascuno, la rata mensile del mutuo ed eventuali spese fiscali ed assicurative relative al fabbricato.
4) Il padre avrà il diritto/dovere di accompagnarsi al figlio minore secondo la sua volontà e le sue disponibilità e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e, altresì, con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
5) Il padre si assumerà l'onere di mantenimento del figlio con un contributo Per_2 mensile da stabilirsi in € 300,00 con rivalutazione annuale ISTAT;
si assume l'onere altresì di continuare a sostenere le spese per la scuola privata del figlio.
6) L'assegno unico ed eventuali altri emolumenti spettanti ai genitori per il figlio minore saranno richiesti dalla madre;
il padre si impegna ad espletare le formalità necessarie di sua competenza al riguardo.
7) I coniugi concordano che, a parte la retta per la frequenza della scuola privata del minore che verrà sostenuta integralmente dal padre, i genitori suddivideranno le spese straordinarie in ragione del 50% il padre e del 50% la madre essendo necessario il preventivo consenso per spese unitarie superiori ad € 100,00. I genitori avranno cura di rapportarsi, a tal fine, utilizzando la posta elettronica oppure i messaggi Whattsapp;
concordano espressamente che, laddove non intervenisse un
3 rifiuto a sostenere la spesa entro 3 giorni dalla richiesta, la spesa si intenderà accettata ai fini della suddivisione della medesima nelle proporzioni sopra indicate.
8) I veicoli Renault Clio con targa FW563WM e Mercedes Benz con targa
ET923CP, entrambi intestasti al signor rimangono in uso esclusivo Pt_1 rispettivamente al figlio e alla signora , con spese Controparte_3 CP_1 per il passaggio di proprietà degli stessi a carico degli acquirenti.
9) Il motociclo Fantic Moto targato X9K69C -anch'esso intestato al padre- rimane in uso esclusivo al figlio minore , con eventuali spese per il passaggio di Per_2 proprietà a carico del signor Parte_1
10 )I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere quindi nulla a che pretendere a titolo di mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale, connesso al matrimonio e relativo allo scioglimento della comunione e di non avanzare, quindi, l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa di natura economica o ad altro titolo.
12) I coniugi concordano che, per quanto riguarda la comproprietà dei beni immobili, non intendono procedere immediatamente alla divisione degli stessi, ma tali beni saranno oggetto di divisione in separata sede, rimandando la decisione ad un momento successivo.
13) Le spese legali-procedurali saranno integralmente compensate tre le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
4 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3984/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 settembre 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessandro Caumo e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Martina Gaiardo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Scurelle (TN) in data 18 settembre 1999, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Scurelle, Parte II, Serie A, N. 5,
Anno 1999, e che dalla loro unione sono nati i figli (a GO VA (TN) Per_1
1 il 10 agosto 2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (a Per_2
Trento il 10 agosto 2008, minorenne).
Le parti hanno dato atto che la casa familiare (sita a Castel IV (TN) in via Scura
n. 23, p.ed. 337 C.C. ) è di proprietà di entrambi i coniugi per un CP_2 mezzo ciascuno ed è gravata da mutuo ipotecario, la cui rata di circa € 1.500,00 viene corrisposta mensilmente tramite il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi;
le parti sono proprietarie, altresì, nella misura di un mezzo ciascuno della p.ed. 360 e delle pp.ff. 164/2 tutte in C.C. . CP_2
I coniugi hanno rappresentato che il sig. è proprietario di un veicolo Pt_1 aziendale in uso allo stesso, di due autoveicoli (il veicolo Renault in uso esclusivo al figlio mentre il veicolo Mercedes in uso esclusivo alla moglie) e di un Per_1 ciclomotore in uso esclusivo al figlio Per_2
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora in proprio come artigiano Pt_1 mentre la sig.ra lavora come ausiliaria presso la Residenza San Vendemiano CP_1 di Castel IV con stipendio mensile di circa € 1.600,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che vivono ormai di fatto separate dall'agosto 2024.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge e con impegno al mutuo reciproco rispetto personale.
2) Disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore nato a [...]_3 il 10.08.2008, nei confronti del quale eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione abitativa prevalente del minore presso la casa familiare sita nel comune di Castel IV (TN), , Via Scura n. 23, ove CP_2 il ragazzo vivrà con la madre mantenendo ivi la residenza anagrafica.
3) La ex casa coniugale contraddistinta dalla p.ed. 337 in C.C. di , CP_2 di proprietà tavolare di entrambi, rimane assegnata in uso esclusivo -con la precisazione seguente- alla signora con il mobilio che l'arreda e con quanto CP_1 ivi contenuto, ad esclusione del tavolo artigianale della cucina realizzato dal marito
2 che potrà essere prelevato dallo stesso;
il signor dà atto di aver già Pt_1 provveduto ad asportare dall'immobile i propri effetti personali. Considerata
l'ampiezza dell'edificio e considerato il fatto che presso lo stesso il sig. ha Pt_1 la sede della propria omonima impresa individuale Trasporti IE e che nei locali scantinato e garage e sotto la tettoia esterna risultano collocati mezzi ed attrezzature aziendali, viene consentito al sig. di mantenere la detenzione Pt_1 di tali spazi immobiliari con i relativi beni di proprietà unitamente al bagno con la precisazione che essi verranno utilizzati a fini aziendali, in orario prevalentemente diurno per esigenze legate all'attività svolta. Tutte le spese per utenze e di manutenzione ordinaria saranno esclusivamente a carico della sig.ra
[...]
per quanto riguarda i locali ad uso abitazione, mentre le spese ordinarie e CP_1 relative alle utenze dei locali utilizzati a fini imprenditoriali dal marito saranno integralmente a suo cairco (o a carico della ditta) attivandosi il medesimo, a proprie spese, per approntare idonei strumenti volti a ripartire congruamente le medesime;
resteranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione della rispettiva quota di proprietà di ½ ciascuno, la rata mensile del mutuo ed eventuali spese fiscali ed assicurative relative al fabbricato.
4) Il padre avrà il diritto/dovere di accompagnarsi al figlio minore secondo la sua volontà e le sue disponibilità e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e, altresì, con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
5) Il padre si assumerà l'onere di mantenimento del figlio con un contributo Per_2 mensile da stabilirsi in € 300,00 con rivalutazione annuale ISTAT;
si assume l'onere altresì di continuare a sostenere le spese per la scuola privata del figlio.
6) L'assegno unico ed eventuali altri emolumenti spettanti ai genitori per il figlio minore saranno richiesti dalla madre;
il padre si impegna ad espletare le formalità necessarie di sua competenza al riguardo.
7) I coniugi concordano che, a parte la retta per la frequenza della scuola privata del minore che verrà sostenuta integralmente dal padre, i genitori suddivideranno le spese straordinarie in ragione del 50% il padre e del 50% la madre essendo necessario il preventivo consenso per spese unitarie superiori ad € 100,00. I genitori avranno cura di rapportarsi, a tal fine, utilizzando la posta elettronica oppure i messaggi Whattsapp;
concordano espressamente che, laddove non intervenisse un
3 rifiuto a sostenere la spesa entro 3 giorni dalla richiesta, la spesa si intenderà accettata ai fini della suddivisione della medesima nelle proporzioni sopra indicate.
8) I veicoli Renault Clio con targa FW563WM e Mercedes Benz con targa
ET923CP, entrambi intestasti al signor rimangono in uso esclusivo Pt_1 rispettivamente al figlio e alla signora , con spese Controparte_3 CP_1 per il passaggio di proprietà degli stessi a carico degli acquirenti.
9) Il motociclo Fantic Moto targato X9K69C -anch'esso intestato al padre- rimane in uso esclusivo al figlio minore , con eventuali spese per il passaggio di Per_2 proprietà a carico del signor Parte_1
10 )I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere quindi nulla a che pretendere a titolo di mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale, connesso al matrimonio e relativo allo scioglimento della comunione e di non avanzare, quindi, l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa di natura economica o ad altro titolo.
12) I coniugi concordano che, per quanto riguarda la comproprietà dei beni immobili, non intendono procedere immediatamente alla divisione degli stessi, ma tali beni saranno oggetto di divisione in separata sede, rimandando la decisione ad un momento successivo.
13) Le spese legali-procedurali saranno integralmente compensate tre le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
4 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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