Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
La confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta , ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente,in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti. Pertanto, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, cod. civ.; ne' maggiore efficacia probatoria può derivare dal fatto che si sia in presenza di un litisconsorzio facoltativo, dato che, in tale ipotesi, è ancora più netta la distinzione tra le posizioni giuridiche del litisconsorte e del confitente.
Commentario • 1
- 1. Giudice di pace di Bivona, Sent. n. 60/2010Ferraro Diego · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5973 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI RD, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CARRATO MARIO con studio in 84078 VALLO DELLA LUCANIA VIA STEFANO PASSERO 4, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NUOVA MAA ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del Direttore Dott. Massimo Zanotti suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VALERIO IORIO con studio in 84123 SALERNO PIAZZA V. VENETO 35, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LI DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 224/98 del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, emessa il 18/06/98 e depositata il 22/06/98 (R.G. 899/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Wanda FURLAN (per delega Avv. CARRATO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Wanda FURLAN (per delega Avv. M. CARRATO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 16 ed il 20 maggio 1996 BE ER conveniva davanti al Giudice di pace di Vallo della Lucania EO OI e la società Nuova MAA Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni derivati da uno scontro tra autoveicoli avvenuto il 7 febbraio 1996, danni ammontanti a L. 28.339.500, oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione.
Si costituiva soltanto la Nuova MAA Assicurazioni, la quale contestava che lo scontro si fosse effettivamente verificato. Il Giudice adito, con la sentenza depositata il 2 agosto 1997, accoglieva la domanda sulla base della confessione resa in sede di interrogatorio formale prestato dal contumace OI e condannava i due convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidati in L. 16.500.000 per danni all'autovettura, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo, ed in L. 500.000 per fermo tecnico.
La società assicuratrice proponeva appello principale ed il ER appello incidentale in ordine all'ammontare dei danni. Rimasto ancora contumace il OI, il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza depositata il 22 giugno 1998, ha rigettato la domanda proposta dal ER nei confronti della Nuova MAA Assicurazioni. Premesso che la confessione resa dal OI non aveva valore di piena prova nei confronti dell'assicuratore ma era liberamente apprezzata dal giudice (art. 2733 c.c.), il Tribunale ha ritenuto che tale confessione non fosse idonea a provare la sussistenza dello scontro automobilistico posto a fondamento della domanda del ER. La grave entità del sinistro narrato e le circostanze in cui esso si assume avvenuto - ha osservato il Tribunale - "inducono a ritenere che le autovetture coinvolte siano rimaste sul luogo per un certo tempo", con la conseguenza che, tenuto conto anche dell'orario e del luogo del sinistro, "l'autovettura dell'attore avrebbe bloccato il traffico stradale, anche perché il muro contro il quale l'autovettura ha fermato la sua corsa è proprio sul ciglio della strada" (sulla corsia opposta rispetto al senso di marcia da essa tenuto), "e sarebbero intervenute persone in soccorso dell'attore". Nessun testimone, invece, risultava intervenuto, ne' era stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, nonostante la gravità del fatto, idoneo a determinare anche danni alla persona, nel caso di specie peraltro assenti. Il Tribunale ha, perciò, concluso che la confessione del OI, in assenza di qualsiasi elemento di conferma, non era credibile.
Avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania BE ER ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, a cui la Nuova MAA Assicurazioni ha resistito con controricorso. EO OI non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2730/2733 c.c. ed all'art. 23 della legge 24 novembre 1969 n. 990 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Il ricorrente, premesso che il litisconsorzio tra assicurato ed assicuratore previsto dall'art. 23 della legge n. 990/69 non ha natura sostanziale ma meramente processuale, onde dovrebbe essere inquadrato nella figura del litisconsorzì o facoltativo, ritiene che la confessione resa dal OI, unico legittimato a renderla in quanto autore responsabile dell'incidente, dovrebbe fare piena prova a norma dell'art. 2730 c.c. anche nei confronti della società assicuratrice.
Il motivo di ricorso è infondato.
La confessione, se ha valore di prova piena contro colui che l'ha fatta (art. 2733, secondo comma, c.c.), non può avere tale efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha potere di disposizione in ordine alle posizioni giuridiche di soggetti distinti. Da qui la regola dettata dal terzo comma dello stesso art. 2733, applicata dal giudice di appello, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
Una maggiore efficacia probatoria della confessione resa dal litisconsorte non può certo derivare dal fatto che si sia in presenza di un litisconsorzio facoltativo, anziché necessario, dato che, in detta ipotesi, è ancora più netta la distinzione tra le posizioni giuridiche del litisconsorte e del confitente. Il problema posto dal ricorrente in ordine all'individuazione del tipo di litisconsorzio disposto dall'art. 23, prima parte, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (tra responsabile del danno ed assicuratore della responsabilità civile) non assume, pertanto, alcun rilievo ai fini dell'esclusione di piena prova della confessione resa dal responsabile del danno rispetto all'assicuratore, la quale va comunque esclusa, come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata.
2 - Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2733, terzo comma, c.c., all'art. 2697, secondo comma, c.c., all'art. 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Il ricorrente osserva che la confessione resa dal OI, anche se la si riduca da prova piena a prova liberamente apprezzabile dal giudice, costituisce comunque una prova idonea ad assolvere l'onere probatorio incombente sull'attore a norma del primo comma dell'art. 2697 c.c., mentre la società assicuratrice non ha assolto al proprio onere previsto dal secondo comma dello stesso articolo, limitandosi ad una posizione di mera negazione del verificarsi del sinistro.
Il motivo di ricorso è infondato.
In applicazione della regola probatoria posta dal terzo comma dell'art. 2733 c.c. il giudice di appello ha ritenuto che la confessione del litisconsorte OI, in assenza di qualsiasi elemento di conferma, non fosse idonea a provare la sussistenza del fatto illecito (extracontrattuale) fonte del diritto al risarcimento del danno esercitato dall'attore ER, e cioè il verificarsi dello scontro tra autoveicoli posto a fondamento della domanda. Trattasi di valutazione della prova che rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116 c.p.c.) e che, se correttamente motivata, si sottrae al controllo di questa Corte di legittimità. Poiché il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697, primo comma, c.c.) è stato ritenuto dal Tribunale non provato, ne è conseguito il rigetto della domanda proposta nel confronti della società assicuratrice.
Nessun rilievo può assumere il disposto del secondo comma dello stesso art. 2697, che concerne la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi rispetto al fatto costitutivo della domanda. La decisione impugnata deriva, infatti, dalla sola assenza di prova del fatto costitutivo (l'asserito scontro tra veicoli), e non dalla ritenuta operatività di fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Non sussistono, di conseguenza, le violazioni di legge denunziate con il motivo di ricorso in esame.
3 - Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), prendendo in esame ciascuna delle circostanze sulla base delle quali la sentenza impugnata ha ritenuto non credibile la confessione del OI. In particolare: a) mancanza di testi al momento del fatto: essa si spiega con la considerazione che il OI riconobbe nell'immediatezza del fatto la propria responsabilità; b) mancato intralcio del traffico da parte delle vetture incidentate: il Tribunale non avrebbe considerato che sul luogo dell'incidente "esiste uno spiazzo molto ampio e tale che, accostata o meno l'autovettura incidentata, il passaggio è praticamente sgombro ed il transito degli altri veicoli può svolgersi con regolarità"; c) mancato intervento da parte dei passanti: trattasi di fatto normale quando non vi sono feriti;
d) mancato intervento delle forze dell'ordine: esso trova giustificazione nel fatto che non vi furono contestazioni sulla responsabilità dello scontro;
e) assenza di danni alla persona: tali danni non vi furono perché l'abitacolo dell'autovettura del ER rimase intatto ed il conducente indossava la cintura di sicurezza. Il motivo di ricorso è infondato poiché non sussistono i denunziati vizi di motivazione nell'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito.
Il ricorrente individua in modo completo gli elementi di fatto che hanno indotto il Tribunale a ritenere che lo scontro tra veicoli affermato dall'attore non si sia verificato. Tali elementi, però, non vanno considerati isolatamente, ma nel loro complessivo significato, in cui assume valore principale, nella logica della sentenza impugnata, la circostanza di fatto qui indicata sub lettera b), e cioè il mancato intralcio del traffico da parte delle vetture dell'asserito incidente.
Il Tribunale ha osservato che la zona ove lo scontro si afferma avvenuto "si trova in prossimità del centro abitato della città di Vallo della Lucania e che alle ore 8.00 di mattina certamente vi doveva essere il passaggio di autovetture". Secondo la dinamica dell'incidente narrata dall'attore e confermata dalla confessione del litisconsorte, l'autovettura del ER, dopo lo scontro con il furgone del OI, è finita e si è arrestata contro il muro posto "proprio sul ciglio della strada" e "delimitante la corsia sinistra" (rispetto al senso di marcia dell'attore). Da qui la conseguenza che l'autovettura del ER, essendo necessariamente rimasta per un certo tempo sulla sede stradale (avente il muro sul proprio ciglio), avrebbe dovuto bloccare il traffico veicolare e persone "sarebbero intervenute... in soccorso dell'attore", in considerazione della grave entità dell'asserito sinistro.
Questa parte della motivazione della sentenza impugnata viene censurata dal ricorrente per il fatto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le fotografie da lui prodotte, da cui risulta l'esistenza di uno "spiazzo molto ampio" e tale da non ostacolare il transito regolare degli altri veicoli.
La prova di cui si lamenta l'omesso esame è, però, irrilevante rispetto alle considerazioni espresse dal Tribunale perché l'esistenza dell'affermato "spiazzo" non esclude che l'autovettura dell'attore, una volta finita gravemente danneggiata contro il muro delimitante la sede stradale, l'avrebbe dovuta necessariamente occupare per un certo tempo prima di essere spostata nel detto "spiazzo", onde si sarebbe necessariamente verificato il blocco del traffico veicolare, con il conseguente intervento di persone e anche di forze dell'ordine, che invece non si afferma esservi stato. Rimane fermo, pertanto, l'elemento di fatto principale da cui la sentenza impugnata ha desunto che non si è verificato lo scontro tra veicoli posto a fondamento della domanda. Ad esso si ricollegano, con valore accessorio, gli altri elementi fattuali, e cioè la mancanza di testi al momento dell'incidente o intervenuti successivamente, la mancata richiesta di intervento delle forze dell'ordine, l'assenza di danni alla persona non ostante la gravità dello scontro. Le critiche che il ricorrente muove analiticamente a ciascuno di tali elementi di fatto non sono pertanto decisive per rendere assente o insufficiente la motivazione su cui si regge l'accertamento di fatto della sentenza impugnata.
4 - Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 2054 c.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.), osservando che il Tribunale, qualora non avesse ritenuto credibile la confessione del OI, avrebbe dovuto, quanto meno, "riconoscere e statuire un concorso di colpa tra i conducenti coinvolti nel sinistro", a norma del secondo comma dell'art. 2054 c.c.. Il motivo di ricorso non è fondato.
Una volta che sia stato ritenuto non provato lo scontro tra veicoli e quindi il fatto causativo del danno, non può trovare applicazione l'art. 2054 c.c., ed in particolare il secondo comma, che disciplina il "caso di scontro tra veicoli".
5 - In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. Il ricorrente, soccombente, va condannato a pagare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società Nuova MAA Assicurazioni le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 2.767.000, delle quali L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001