Articolo 813 del Codice di procedura civile
Articolo 810Articolo 815
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Art. 813.
(Accettazione degli arbitri).

L'accettazione degli arbitri e' data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed e' accompagnata, a pena di nullita', da una dichiarazione nella quale e' indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.
In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte puo' richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis. (171) ((173))

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

--------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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