Versione
2 marzo 2006
2 marzo 2006
Art. 813-bis.
(( (Decadenza degli arbitri).)) ((Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, puo' essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a cio' incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti puo' proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.))
(( (Decadenza degli arbitri).)) ((Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, puo' essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a cio' incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti puo' proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.))
Commentari • 14
- 1. Arbitratohttps://www.studiocataldi.it/ · 17.21955
[…] La sostituzione dell'arbitro fa decorrere un nuovo termine per l'emissione del lodo e interviene anche in seguito alla decadenza dell'arbitro nei casi di omesso o ritardato compimento di un atto relativo alle sue funzioni ex art. 813-bis c.p.c. […]
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Giurisprudenza • 20
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/09/2025, n. 2794Provvedimento: […] • L'art 813 bis c.p.c. recita che “l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato” e questo non è avvenuto e più precisamente nessuna delle parti ha trasmesso diffida né prima ne dopo la costituzione del collegio, si precisa che prima della riunione del 02/02/2022 non vi erano arbitri ma solo nomine in quanto solo in tale data gli stessi hanno accettato […] Come correttamente osservato nella decisione impugnata, l'art.813 bis c.p.c. si riferisce ad omissioni o ritardi successivi alla costituzione dell'organo arbitrale sicché i presupposti individuati dalla norma non si sono verificati.Leggi di più...
- art. 817 c.p.c.·
- contraddittorietà motivazione·
- art. 829 c.p.c.·
- art. 820 c.p.c.·
- incompetenza arbitrale·
- arbitrato irrituale·
- violazione principio contraddittorio·
- impugnazione lodo arbitrale·
- nullità lodo·
- arbitrato rituale