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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17045/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.17045/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ANNA SANDRI, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 11/2/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 10/6/2000. Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 9/1/2002 ed il 5/9/2006, maggiorenni ma Per_1
economicamente non autosufficienti.
Con ricorso depositato il 12/7/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese legali come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Moncalieri – Via Ada Negri n. 7 e 9, in comunione legale, alla IG.ra unitamente alla autorimessa e a tutti i beni mobili e gli arredi ivi esistenti, la quale vi Parte_2 Per_ abiterà con le figlie ed , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Per_1
DA' ATTO che la casa coniugale unitamente all'autorimessa risulta censita al NCEU del Comune di Moncalieri come segue:
F. 22, particella n. 1201, sub 22, Via Ada Negri n. 9 piano S1-5-6 zona censuaria 2, cat. A/2, classe 2, vani 10,5, rendita catastale euro 1.572,61, classamento e rendita proposti DM 701/94, quanto all'alloggio, locali sottotetto e cantina
F. 22, particella n. 1203, sub 6, Via Ada Negri n. 7, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 21, rendita catastale euro 151,84 quanto alla autorimessa privata.
DA' ATTO che in merito al residuo debito nei confronti della derivante dal Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario della durata di 30 anni, stipulato con atto rogito Notaio di Persona_3
Torino del 08.06.2010 rep. N. 115.979/13.411, registrato in Torino IV il 22 giugno 2010 al n. 3072, serie 1T, che i coniugi si sono accollati in sede di acquisto dell'immobile di cui al superiore punto 2, gli stessi concordano che provvederanno, come fatto fino ad ora, al puntuale pagamento, per la esatta metà ciascuno, della rata mensile totale di euro 456,25 (euro 228,125 ciascuno) fino alla scadenza ed estinzione del mutuo.
DA' ATTO che in considerazione del fatto che la rata mensile del mutuo di cui al punto precedente è appoggiata sul conto corrente cointestato tra i coniugi ed accesso presso la Controparte_1 filiale di Moncalieri, IBAN: [...] le parti concordano di lasciare in essere detto conto corrente fino alla estinzione del mutuo impegnandosi a corrispondere sul citato conto corrente, almeno 8 giorni prima della scadenza della rata mensile, le rispettive quote di competenza.
DA' ATTO che le spese ordinarie relative alla ex casa coniugale quali: spese di riscaldamento, luce, acqua, e gas sono a carico della SI.ra ; mentre le spese cd. dominicali e/o spese Parte_2 straordinarie restano in capo ad entrambi i coniugi trattandosi di immobile in comunione legale.
DA' ATTO che il IG. già a far data dal settembre 2022 si è trasferito in altra abitazione Parte_1 in Monticello d'Alba ed ha prelevato dalla casa coniugale di Moncalieri i propri effetti personali.
DA' ATTO della reciproca indipendenza economica dei coniugi che dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il mantenimento. Per_ DISPONE che il IG. provveda al mantenimento delle figlie ed , Parte_1 Per_1 maggiorenni ma non economicamente indipendenti, corrispondendo alla IG.ra la somma mensile Pt_2 pagina 2 di 4 di €. 520,00 (cinquecentoventi/00 euro), pari a 260,00 euro a figlia. La somma di €. 520,00 verrà corrisposta entro il 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
e verrà rivalutata annualmente a norma degli indici ISTAT come per legge. Parte_2
DISPONE che i genitori provvedano a corrispondere nella misura del 50 % cadauno le spese straordinarie Per_ sostenute nell'interesse delle figlie e come precisate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e Per_1 avvocati redatto dal Tribunale di Torino in data 15/03/2016 da intendersi qui integralmente richiamato.
DA' ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale ed economica tra i coniugi, dipendenti e conseguenti all'intercorso rapporto di coniugio, le parti convengono quanto segue:
a) Il IG. si impegna ed obbliga a trasferire, senza corrispettivo, alla IG.ra Parte_1 [...]
la propria quota, pari ad ½ indiviso, delle seguenti unità immobiliari poste all'interno del Parte_2 complesso residenziale denominato “ANFITEATRO” sito in Borghetto Santo Spirito alla Via Cianastri acquistate in comunione legale e precisamente: con atto rogito Notaio del 25 marzo 2008 Rep. 43.357, Racc. 23.039, appartamento, Persona_4 posto al secondo piano, scala B, interno 19, composto da due vani ed accessori, tra cui un terrazzo sovrastante l'alloggio; e posto auto scoperto ubicato al piano terra in Comune di Borghetto Santo Spirito così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di Borghetto Santo Spirito:
F. 2, particella 66 sub 66 - Via Cianastri snc, piano S1-2-3, interno 19, scala B, categoria A/2, classe 1, consistenza: vani 3, superficie catastale: mq 52, RC euro 402,84.
F. 1, particella n. 748 sub 8 – Via Cianastri snc, piano T, categoria C/6, classe 1, consistenza: mq 13, superficie catastale: mq 13, RC euro 80,57.
b) Le parti convengono che il successivo atto di trasferimento con effetti reali sarà stipulato entro 30 giorni dalla data della sentenza di omologa della presente separazione avanti al Notaio di Chieri Persona_5 scelto dalla IG.ra con studio in Chieri. Il costo di tale atto e gli oneri collegati faranno Parte_2 carico in parti uguali ai IG.ri e . Parte_1 Parte_2
c) In merito alle autovetture Volkswagen Up Tg. EL389XM e Volkswagen Maggiolino Tg. FX724SS, entrambe intestate alla SI.ra resteranno in uso esclusivo alla stessa. Parte_2
DA' ATTO che i coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con la puntuale esecuzione delle pattuizioni in esso indicate, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra essi intercorso, ritenendosi integralmente soddisfatti e tacitati per ogni loro pretesa e di nulla richiedersi reciprocamente a qualsiasi titolo oggi retro.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.17045/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ANNA SANDRI, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 11/2/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 10/6/2000. Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 9/1/2002 ed il 5/9/2006, maggiorenni ma Per_1
economicamente non autosufficienti.
Con ricorso depositato il 12/7/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese legali come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Moncalieri – Via Ada Negri n. 7 e 9, in comunione legale, alla IG.ra unitamente alla autorimessa e a tutti i beni mobili e gli arredi ivi esistenti, la quale vi Parte_2 Per_ abiterà con le figlie ed , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Per_1
DA' ATTO che la casa coniugale unitamente all'autorimessa risulta censita al NCEU del Comune di Moncalieri come segue:
F. 22, particella n. 1201, sub 22, Via Ada Negri n. 9 piano S1-5-6 zona censuaria 2, cat. A/2, classe 2, vani 10,5, rendita catastale euro 1.572,61, classamento e rendita proposti DM 701/94, quanto all'alloggio, locali sottotetto e cantina
F. 22, particella n. 1203, sub 6, Via Ada Negri n. 7, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 21, rendita catastale euro 151,84 quanto alla autorimessa privata.
DA' ATTO che in merito al residuo debito nei confronti della derivante dal Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario della durata di 30 anni, stipulato con atto rogito Notaio di Persona_3
Torino del 08.06.2010 rep. N. 115.979/13.411, registrato in Torino IV il 22 giugno 2010 al n. 3072, serie 1T, che i coniugi si sono accollati in sede di acquisto dell'immobile di cui al superiore punto 2, gli stessi concordano che provvederanno, come fatto fino ad ora, al puntuale pagamento, per la esatta metà ciascuno, della rata mensile totale di euro 456,25 (euro 228,125 ciascuno) fino alla scadenza ed estinzione del mutuo.
DA' ATTO che in considerazione del fatto che la rata mensile del mutuo di cui al punto precedente è appoggiata sul conto corrente cointestato tra i coniugi ed accesso presso la Controparte_1 filiale di Moncalieri, IBAN: [...] le parti concordano di lasciare in essere detto conto corrente fino alla estinzione del mutuo impegnandosi a corrispondere sul citato conto corrente, almeno 8 giorni prima della scadenza della rata mensile, le rispettive quote di competenza.
DA' ATTO che le spese ordinarie relative alla ex casa coniugale quali: spese di riscaldamento, luce, acqua, e gas sono a carico della SI.ra ; mentre le spese cd. dominicali e/o spese Parte_2 straordinarie restano in capo ad entrambi i coniugi trattandosi di immobile in comunione legale.
DA' ATTO che il IG. già a far data dal settembre 2022 si è trasferito in altra abitazione Parte_1 in Monticello d'Alba ed ha prelevato dalla casa coniugale di Moncalieri i propri effetti personali.
DA' ATTO della reciproca indipendenza economica dei coniugi che dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il mantenimento. Per_ DISPONE che il IG. provveda al mantenimento delle figlie ed , Parte_1 Per_1 maggiorenni ma non economicamente indipendenti, corrispondendo alla IG.ra la somma mensile Pt_2 pagina 2 di 4 di €. 520,00 (cinquecentoventi/00 euro), pari a 260,00 euro a figlia. La somma di €. 520,00 verrà corrisposta entro il 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
e verrà rivalutata annualmente a norma degli indici ISTAT come per legge. Parte_2
DISPONE che i genitori provvedano a corrispondere nella misura del 50 % cadauno le spese straordinarie Per_ sostenute nell'interesse delle figlie e come precisate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e Per_1 avvocati redatto dal Tribunale di Torino in data 15/03/2016 da intendersi qui integralmente richiamato.
DA' ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale ed economica tra i coniugi, dipendenti e conseguenti all'intercorso rapporto di coniugio, le parti convengono quanto segue:
a) Il IG. si impegna ed obbliga a trasferire, senza corrispettivo, alla IG.ra Parte_1 [...]
la propria quota, pari ad ½ indiviso, delle seguenti unità immobiliari poste all'interno del Parte_2 complesso residenziale denominato “ANFITEATRO” sito in Borghetto Santo Spirito alla Via Cianastri acquistate in comunione legale e precisamente: con atto rogito Notaio del 25 marzo 2008 Rep. 43.357, Racc. 23.039, appartamento, Persona_4 posto al secondo piano, scala B, interno 19, composto da due vani ed accessori, tra cui un terrazzo sovrastante l'alloggio; e posto auto scoperto ubicato al piano terra in Comune di Borghetto Santo Spirito così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di Borghetto Santo Spirito:
F. 2, particella 66 sub 66 - Via Cianastri snc, piano S1-2-3, interno 19, scala B, categoria A/2, classe 1, consistenza: vani 3, superficie catastale: mq 52, RC euro 402,84.
F. 1, particella n. 748 sub 8 – Via Cianastri snc, piano T, categoria C/6, classe 1, consistenza: mq 13, superficie catastale: mq 13, RC euro 80,57.
b) Le parti convengono che il successivo atto di trasferimento con effetti reali sarà stipulato entro 30 giorni dalla data della sentenza di omologa della presente separazione avanti al Notaio di Chieri Persona_5 scelto dalla IG.ra con studio in Chieri. Il costo di tale atto e gli oneri collegati faranno Parte_2 carico in parti uguali ai IG.ri e . Parte_1 Parte_2
c) In merito alle autovetture Volkswagen Up Tg. EL389XM e Volkswagen Maggiolino Tg. FX724SS, entrambe intestate alla SI.ra resteranno in uso esclusivo alla stessa. Parte_2
DA' ATTO che i coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con la puntuale esecuzione delle pattuizioni in esso indicate, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra essi intercorso, ritenendosi integralmente soddisfatti e tacitati per ogni loro pretesa e di nulla richiedersi reciprocamente a qualsiasi titolo oggi retro.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 3 di 4 pagina 4 di 4