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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1215/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Relatore
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2424/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. VS TERZI n. 07184202400020927001 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21984/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.1.2025 alla Agenzia delle Entrate IO, AN RI ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202400020927001. Ha osservato che l'atto in questione era relativo a svariate cartelle di pagamento.
In particolare per le seguenti cartelle era intervenuta la sentenza di annullamento n.6955/2024, depositata il 06/05/2024, passata in giudicato ed emessa nel giudizio RGR n.14808/2023:
1. Cartella n.07120220116188072000 con data asserita di notifica 24/10/2022 Irpef, Iva;
2. Cartella n.07120230005173652000 con data asserita di notifica 22/02/2023 Irpef, Iva;
3. Cartella n.07120230012234574000 con data asserita di notifica 23/03/2023 Irpef, Iva;
4. Cartella n.07120230036166815000 con data asserita di notifica 03/05/2023 Irpef, Iva.
Le ulteriori cartelle, di seguito indicate, non erano invece state mai notificate alla Ricorrente:
5. Cartella n. 07120240045760754000 con data asserita di notifica 18/04/2024;
6. Cartella n. 07120240060287354000 con data asserita di notifica 08/05/2024
La Ricorrente ha poi eccepito la irregolarità della notifica dell'atto impugnato in quanto avvenuta a mezzo pec, utilizzando un indirizzo del mittente non inserito nei pubblici elenchi certificati.
Nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate IO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve essere in primis esaminata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di pignoramento per irregolarità della notifica eseguita a mezzo pec ma da un indirizzo non inserito negli elenchi certificati.
Al riguardo valga osservare che, diversamente dalla disciplina di legge delle notificazioni telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite dagli avvocati, di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994
(introdotto per effetto dell'art. 16-quater, co. 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 1, co. 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228), ove si prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", nessun obbligo/onere di utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere (obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26. Il silenzio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere alterato da un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
3-bis della
L. n. 53 del 1994. Non solo, infatti, l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'introduzione dell'articolo 3-bis della
L. n. 53 del 1994, ma si tratta, altresì, di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'articolo 3-bis.
Inoltre, nel caso in esame il Ricorrente non ha enunciato la lesione concreta che la notifica eseguita attraverso un indirizzo pec non iscritto nei registri INI-Pec, Indice PP.AA. e Reginde gli avrebbe arrecato, ma - ciò che più conta – è che l'atto di cui si lamenta la inesistenza della notifica è pervenuto ed è stato conosciuto dal destinatario che lo ha, infatti, impugnato, con la conseguente sanatoria di qualunque vizio – semmai ravvisabile – della notificazione (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del
05/03/2019).
La Ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto di pignoramento in quanto atto di del procedimento di esecuzione relativamente ad alcune cartelle già annullate con sentenza emessa dalla Corte Territoriale di
Giustizia Tributaria di Napoli n.6955/2024, depositata il 06/05/2024, passata in giudicato ed emessa nel giudizio RGR n.14808/2023.
Senonchè la sentenza citata non è stata prodotta con la conseguenza che nessuna prova è stata offerta che l'atto di pignoramento in questione si fondi su titoli annullati.
Quanto invece alla cartella n. 07120240045760754000 e alla cartella n. 07120240060287354000 la
Ricorrente_1 ha eccepito la mancata notifica delle stesse.
Sul punto va preliminarmente chiarito che In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
Nel caso in esame L'Agenzia delle Entrate IO non si è costituita e quindi non ha offerto prova della notifica delle cartelle in questione, con la conseguenza che l'atto impugnato deve essere annullato con riferimento alle citate cartelle.
Il tenore della pronuncia impone di disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Relatore
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2424/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. VS TERZI n. 07184202400020927001 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21984/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.1.2025 alla Agenzia delle Entrate IO, AN RI ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202400020927001. Ha osservato che l'atto in questione era relativo a svariate cartelle di pagamento.
In particolare per le seguenti cartelle era intervenuta la sentenza di annullamento n.6955/2024, depositata il 06/05/2024, passata in giudicato ed emessa nel giudizio RGR n.14808/2023:
1. Cartella n.07120220116188072000 con data asserita di notifica 24/10/2022 Irpef, Iva;
2. Cartella n.07120230005173652000 con data asserita di notifica 22/02/2023 Irpef, Iva;
3. Cartella n.07120230012234574000 con data asserita di notifica 23/03/2023 Irpef, Iva;
4. Cartella n.07120230036166815000 con data asserita di notifica 03/05/2023 Irpef, Iva.
Le ulteriori cartelle, di seguito indicate, non erano invece state mai notificate alla Ricorrente:
5. Cartella n. 07120240045760754000 con data asserita di notifica 18/04/2024;
6. Cartella n. 07120240060287354000 con data asserita di notifica 08/05/2024
La Ricorrente ha poi eccepito la irregolarità della notifica dell'atto impugnato in quanto avvenuta a mezzo pec, utilizzando un indirizzo del mittente non inserito nei pubblici elenchi certificati.
Nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate IO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve essere in primis esaminata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di pignoramento per irregolarità della notifica eseguita a mezzo pec ma da un indirizzo non inserito negli elenchi certificati.
Al riguardo valga osservare che, diversamente dalla disciplina di legge delle notificazioni telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite dagli avvocati, di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994
(introdotto per effetto dell'art. 16-quater, co. 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 1, co. 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228), ove si prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", nessun obbligo/onere di utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere (obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26. Il silenzio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere alterato da un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
3-bis della
L. n. 53 del 1994. Non solo, infatti, l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'introduzione dell'articolo 3-bis della
L. n. 53 del 1994, ma si tratta, altresì, di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'articolo 3-bis.
Inoltre, nel caso in esame il Ricorrente non ha enunciato la lesione concreta che la notifica eseguita attraverso un indirizzo pec non iscritto nei registri INI-Pec, Indice PP.AA. e Reginde gli avrebbe arrecato, ma - ciò che più conta – è che l'atto di cui si lamenta la inesistenza della notifica è pervenuto ed è stato conosciuto dal destinatario che lo ha, infatti, impugnato, con la conseguente sanatoria di qualunque vizio – semmai ravvisabile – della notificazione (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del
05/03/2019).
La Ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto di pignoramento in quanto atto di del procedimento di esecuzione relativamente ad alcune cartelle già annullate con sentenza emessa dalla Corte Territoriale di
Giustizia Tributaria di Napoli n.6955/2024, depositata il 06/05/2024, passata in giudicato ed emessa nel giudizio RGR n.14808/2023.
Senonchè la sentenza citata non è stata prodotta con la conseguenza che nessuna prova è stata offerta che l'atto di pignoramento in questione si fondi su titoli annullati.
Quanto invece alla cartella n. 07120240045760754000 e alla cartella n. 07120240060287354000 la
Ricorrente_1 ha eccepito la mancata notifica delle stesse.
Sul punto va preliminarmente chiarito che In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
Nel caso in esame L'Agenzia delle Entrate IO non si è costituita e quindi non ha offerto prova della notifica delle cartelle in questione, con la conseguenza che l'atto impugnato deve essere annullato con riferimento alle citate cartelle.
Il tenore della pronuncia impone di disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese.