Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2025, proposto da GA GA, rappresentato e difeso dall’avv. Vittoria Longo, presso il cui studio è domiciliato in Terracina (LT), via Roma 104 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvvittorialongo@puntopec.it;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
della nota della Prefettura di Latina prot. n. 21725 del 26 marzo 2025, notificata il successivo giorno 26, con la quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente il 12 febbraio 2024 per sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza prot. n. P-LT/L/Q/2023/107705 del 27 marzo 2023, il titolare de Il Quadrifoglio Blu s.c.a. ha domandato il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore del cittadino indiano GA GA, ai sensi dell’art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. In data 12 febbraio 2024, quindi, la Prefettura di Latina, Sportello unico per l’immigrazione, ha rilasciato il nulla osta richiesto per una durata massima di nove mesi, da utilizzarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di emissione. M.M., quindi, dopo aver ottenuto il necessario visto, ha fatto ingresso sul territorio nazionale il 29 settembre 2024 ed è stato convocato avanti al suddetto sportello per il 12 febbraio 2025 alle ore 9,40.
Con nota del 12 marzo 2025, la Prefettura di Latina ha comunicato a M.M. l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta de quo motivato con il fatto che l’azienda agricola che ne aveva domandato l’assunzione è cessata il 19 dicembre 2024. Con messaggio p.e.c. del 20 marzo 2025, quindi, l’odierno ricorrente ha chiesto la fissazione di un appuntamento volto a consentire il subentro della sig.ra RO AC quale nuovo datore di lavoro alle medesime condizioni indicate nell’istanza del 27 marzo 2023, come da dichiarazione da ella sottoscritta il 19 marzo 2025.
Con nota prot. n. 21725 del 26 marzo 2025, notificata il successivo giorno 26, la Prefettura di Latina ha definitivamente revocato il nulla osta al lavoro stagionale de quo per sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24, d.lgs. 25 n. 286 del 1998. In particolare, l’amministrazione ha rilevato che l’azienda agricola la quale aveva chiesto l’assunzione del ricorrente è cessata il 19 dicembre 2024, con ciò determinando l’impossibilità di costituire il rapporto di lavoro con la parte datoriale indicata. Inoltre, ha ritenuto che non sia possibile procedere al subentro di un nuovo datore di lavoro perché la circolare interministeriale prot. n. 3965 del 18 giugno 2010 lo consente solo se contestuale alla presentazione dell’originario istante e del subentrante presso lo sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e se riferito alla stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro iniziale. Infine, ha fatto presente che l’istanza di subentro è stata presentata soltanto il 20 marzo 2025, a fronte di un nulla osta rilasciato ai fini dell’assunzione con contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale della durata massima di nove mesi ormai inutilmente decorsi.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 22 maggio 2025 e depositato il successivo giorno 23, M.M., premettendo di aver già domandato il subentro di un nuovo datore di lavoro l’11 febbraio 2025, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione dell’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, perché i nove mesi di durata massima del permesso di soggiorno decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno, dato che entro otto giorni dall’ingresso sul territorio nazionale il lavoratore deve recarsi presso lo sportello unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto de quo , ma che non è stato convocato immediatamente a tal fine né è stato mai sottoscritto alcun contratto;
II) violazione della citata circolare interministeriale del 18 giugno 2010, dato che l’amministrazione non ha valutato l’istanza dell’11 febbraio 2025, con cui il lavoratore aveva chiesto di essere autorizzato a far subentrare un nuovo datore di lavoro e che tale manifestazione di volontà sarebbe sufficiente a consentire il subingresso, dato che è stata espressa prima della chiusura della pratica e che alcuna norma prevede le modalità e la tempistica per la presentazione di tale domanda di subentro;
III) violazione dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, perché nel preavviso di rigetto la Prefettura di Latina ha comunicato di dover revocare il nulla osta perché il datore di lavoro originario aveva cessato l’attività, mentre nel provvedimento finale ha dichiarato che la revoca è intervenuta perché il nulla osta era scaduto all’atto della presentazione della domanda di subentro.
Con ordinanza 18 giugno 2025 n. 157 è stato denegato il rilascio delle misure cautelari richieste per carenza di fumus boni iuris , rilevandosi al riguardo che “ da un lato, la motivazione del provvedimento riflette anche gli elementi acquisiti durante la fase partecipativa e, dall’altro, che nella fattispecie del lavoro stagionale il mancato perfezionamento dell’iter prefigurato dalla legge comporta la perdita della stagionalità e, quindi, non consente ordinariamente la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, sì che non è né irragionevole né sproporzionata l’applicazione della possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro nei termini restrittivi prefigurati dalla circolare congiunta Ministero dell’interno Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 3965 del 18giugno 2010 ”. Con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione III, 30 luglio 2025 n. 2754 è stata accordata la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato sul presupposto che “ si rendono necessari approfondimenti sulla possibilità nella fattispecie di rilasciare un permesso per attesa occupazione, anche in ragione del fatto che l’appellante ha dichiarato di disporre di una nuova offerta di lavoro ”.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare.
2.1 In primo luogo, va escluso che nell’ipotesi di lavoro stagionale possa essere rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Nel premettere che parte ricorrente non ha palesato una simile esigenza nell’atto introduttivo del giudizio, si rileva che, comunque, il lavoratore era in possesso di visto di ingresso sul territorio nazionale per lavoro stagionale e non ha potuto conseguire il correlativo permesso di soggiorno, a seguito della sopravvenuta impossibilità di formalizzare il contratto previsto ai fini dell’assunzione dagli artt. 5, comma 3- bis , 5- bis , e 24, d.lgs. n. 286 cit., per essere medio tempore cessata l’impresa agricola che lo aveva richiesto. Tuttavia, il permesso di soggiorno per attesa occupazione è testualmente escluso dall’art. 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 286 cit. – che dichiara non applicabile al lavoro stagionale il precedente art. 22, commi 11 e 11- bis – e dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. 11 ottobre 2024 n. 145, conv. nella l. 9 dicembre 2024 n. 187, che ha ribadito la preclusione del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso del lavoro stagionale (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 gennaio 2025 n. 113). La concessione del permesso per attesa occupazione, dunque, è esclusa dalle norme in materia di lavoro subordinato stagionale, che è legato ai cicli dell’agricoltura e che è intrinsecamente precario; ciò comporta che nell’ipotesi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra lavoratore stagionale e il datore di lavoro, dopo l’entrata dello straniero in Italia, il visto d’ingresso e il nulla-osta al lavoro stagionale, “ sono privi di efficacia e sono quindi suscettibili di revoca ” (TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 gennaio 2025 n. 113; sez. III, 27 gennaio 2025 n. 112; sez. III, 16 gennaio 2025 nn. 45 e 47). In definitiva, il mancato perfezionamento dell’ iter prescritto dalla legge per l’assunzione del lavoratore extracomunitario stagionale comporta la “ perdita della stagionalità ”, con la conseguenza che non vi è spazio per poter ammettere alcun rilascio di permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 7 marzo 2025 n. 227; TAR Puglia, Bari, sez. III, 2 maggio 2024 n. 544).
Concludendo sul punto, si rileva che, sotto altro profilo, la possibilità di concedere detta tipologia di permesso di soggiorno è preclusa anche dal fatto che, in generale, l’unica possibilità di rilascio del titolo per attesa occupazione è legata alla circostanza, non verificatasi nella presente vicenda, dell’avvenuta interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un precedente rapporto di lavoro correttamente instauratosi (Cons. Stato, sez. III, 11 aprile 2025 n. 3158; sez. III, 24 marzo 2025 n. 2403; sez. III, 21 gennaio 2025 n. 399).
2.2 Con il primo ordine di censure, parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286 cit., argomentando circa la decorrenza dei nove mesi di durata massima del permesso di soggiorno ed affermando di non essere stato immediatamente convocato presso lo sportello unico per la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, dalla lettura dei documenti versati in atti dalla stessa parte ricorrente si evince che M.M. è stato convocato per il 12 febbraio 2025, ore 9,40, ma non si è presentato per sottoscrivere il contratto di soggiorno e ciò in quanto, come da lui stesso riferito all’amministrazione mediante messaggio p.e.c. dell’11 febbraio 2025, regolarmente consegnato, la società cooperativa che doveva assumerlo era cessata il 13 dicembre 2024. Nella suddetta e-mail dell’11 febbraio 2025, poi, è contenuta una non meglio precisata “ istanza ” con il generico invito alla Prefettura di Latina a “ prendere visione degli allegati ”; tuttavia, tale istanza non è stata prodotta nel fascicolo processuale da parte ricorrente, essendo anzi essa l’unico documento non contenuto nel file denominato “ istanza subentro 11.02.2025 ” depositato contestualmente al ricorso.
In ogni modo, si osserva nel merito che, come sopra precisato, nell’ipotesi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra lavoratore stagionale e il datore di lavoro, dopo l’entrata dello straniero in Italia, il visto d’ingresso e il nulla-osta al lavoro stagionale, “ sono privi di efficacia e sono quindi suscettibili di revoca ” (TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 gennaio 2025 n. 113; sez. III, 27 gennaio 2025 n. 112; sez. III, 16 gennaio 2025 nn. 45 e 47). Ciò in quanto il visto al lavoratore straniero e anche il nulla-osta al datore di lavoro sono rilasciati per l’assunzione di un cittadino extracomunitario presso un dato datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all’esecuzione dello specifico contratto di lavoro dedotto ed all’effettivo espletamento dell’attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro, specie con riguardo al caso della stagionalità (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 19 febbraio 2025 n. 662; sez. IV, 17 febbraio 2025 n. 627; sez. IV, 14 febbraio 2025 n. 584; TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 gennaio 2025 n. 113; sez. III, 27 gennaio 2025 n. 112; sez. III, 16 gennaio 2025 nn. 45 e 47).
Quanto sopra priva di rilevanza la questione della decorrenza del termine di validità del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, avendo unicamente rilievo il dato obiettivo, non controverso in atti, del mancato perfezionamento della fattispecie legale di assunzione. Oltretutto, non v’è alcuna prova che l’istanza dell’11 febbraio 2025, antecedente alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro, contenesse già la manifestazione della disponibilità del nuovo datore di lavoro a subentrare a quello originario e non fosse, piuttosto, una richiesta dilatoria. Al contrario, ciò sembra doversi escludere perché, in primo luogo, il provvedimento impugnato si riferisce soltanto alla domanda di subentro fatta pervenire il 20 marzo 2025 e, quindi, al sottostante impegno assunto dalla sig.ra V.C. il precedente giorno 19. Inoltre, la comunicazione del 20 marzo 2025 non fa il minimo riferimento al contenuto della precedente p.e.c. dell’11 febbraio 2025 e chiede “ la fissazione di un appuntamento volto al subentro del datore di lavoro ”, allegando la citata dichiarazione della sig.ra V.C. del 19 marzo 2025 e non un documento anteriore all’11 febbraio 2025.
2.3 Mediante il secondo motivo di ricorso, M.M. ha lamentato la violazione della citata circolare interministeriale del 18 giugno 2010, dato che l’amministrazione non avrebbe valutato la citata istanza dell’11 febbraio 2025, con cui il lavoratore aveva chiesto di essere autorizzato a far subentrare un nuovo datore di lavoro, ritenendo che ciò fosse sufficiente a consentire il subingresso.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
Nel premettersi che parte ricorrente non solo non ha impugnato per contrarietà a legge la citata circolare interministeriale del 18 giugno 2010 ma, anzi, ne assume la piena legittimità, al punto da averne dedotta la violazione come secondo motivo di ricorso, si osserva che a pag. 2 della ridetta circolare si legge che “ al momento della presentazione presso lo sportello unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale – purché con motivate giustificazioni – potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata ”.
Avuto riguardo al fatto che il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è assoggettato alla medesima disciplina che sovrintende a quello per lavoro non stagionale, sia esso a tempo indeterminato o determinato, si osserva che nei rapporti stagionali l’istituto del subentro di un secondo datore di lavoro nel caso in cui il primo non possa o non voglia più addivenire alla sottoscrizione del contratto di soggiorno non è previsto dalla legge. Ciò, lungi dal facoltizzare in generale il ricorso ad una simile possibilità, induce a ritenere che essa sia ordinariamente preclusa proprio per le ragioni in precedenza illustrate e cioè per l’indissolubile connessione tra il rilascio del visto e del nulla osta e lo specifico contratto di lavoro stagionale per il quale si intende procedere all’assunzione. Da ciò consegue che, innanzitutto, “ la prospettata surrogabilità del datore che ha chiesto il nulla osta con altro imprenditore agricolo non è in specie percorribile ” (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 14 febbraio 2025 n. 584). Inoltre, ulteriore conseguenza è che la soluzione restrittiva individuata dalla citata circolare interministeriale del 18 giugno 2010 appare l’unica compatibile con un simile quadro giuridico e va, quindi, interpretata secondo il suo significato letterale e nel senso che la sola limitata possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro sia data al momento della presentazione presso lo sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il che non è pacificamente avvenuto nella vicenda che ci occupa.
2.4 Con l’ultimo mezzo di gravame, M.M. ha calendato la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10- bis , ( rectius 7) l. n. 241 del 1990, perché, mentre nel preavviso di rigetto notificato la Prefettura di Latina ha comunicato di dover revocare il nulla osta perché il datore di lavoro originario aveva cessato l’attività, invece, nel provvedimento finale ha dichiarato che la revoca è intervenuta in quanto il nulla osta era scaduto all’atto della presentazione della domanda di subentro.
Il motivo è infondato.
Non è, infatti, condivisibile la tesi per la quale il provvedimento impugnato farebbe riferimento a ragioni differenti da quelle ostese in sede partecipativa. Infatti, l’unico motivo di revoca consiste, a ben vedere, nel fatto che, accertata l’impossibilità di concludere il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, la richiesta di subentro di un nuovo imprenditore proposta nel corso della fase partecipativa è stata ritenuta inammissibile perché presentata in difformità da quanto sul punto previsto dalla più volte richiamata circolare interministeriale del 18 giugno 2010. In altri termini, l’amministrazione ha supportato la decisione assunta limitandosi ad integrare gli elementi già comunicati all’interessato ex art. 7, l. n. 241 cit. ( i.e. l’impossibilità sopravvenuta di conclusione del contratto di soggiorno), con quelli da lui stessi versati al procedimento (la domanda di subentro di un altro imprenditore nel costituendo rapporto stagionale), pervenendo ad una valutazione sfavorevole dell’istanza della sig.ra V.C., presentata soltanto il 20 marzo 2025 a fronte, come si è visto, di una convocazione presso gli uffici risalente al 12 febbraio 2025.
Tuttavia, alla stregua della predetta circolare interministeriale, non specificamente impugnata ed anzi, come detto, invocata a proprio suffragio, si tratta di un modus procedendi inidoneo perché l’istanza di subentro è stata proposta quando ormai il nulla osta all’assunzione era ormai divenuto inefficace per mancato perfezionamento della fattispecie legale che disciplina l’assunzione del lavoratore extracomunitario stagionale (TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 gennaio 2025 n. 113; sez. III, 27 gennaio 2025 n. 112; sez. III, 16 gennaio 2025 nn. 45 e 47).
3. – Le spese di lite possono essere integralmente compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LL LA, Presidente
LE AN, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AN | LL LA |
IL SEGRETARIO