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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n.222/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “mansioni superiori_differenze retributive”,
tra
, , , , rappr. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dif. da avv. Putortì Annachiara Rinunciante al mandato
Appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello iscritto a ruolo generale in data 15.6.2020 le appellanti in epigrafe indicate impugnavano la sentenza emessa in data 10 ottobre 2019 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda delle predette – premesso di essere state assunte dalla Parte_6
quali ausiliario socio-sanitario ai sensi del CCNL per il personale dipendente dalle
[...] strutture associate all'AIOP ed inquadrate dapprima nella categoria A1, successivamente in quella
A2 – di riconoscimento di mansioni superiori di cui alla qualifica B2 del CCNL di appartenenza. In questa sede di appello, mancante la notifica all'appellato , il Parte_6 procuratore delle appellanti ha formalizzato rinuncia al mandato per incompatibilità, essendo stato nelle more assunto presso l' . Parte_6
Considerata la rinuncia del procuratore costituito, e principalmente la mancata notifica all'appellata, si assiste ad una chiara ipotesi di inefficacia degli atti introduttivi del giudizio, L'appello è improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt.
291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Infatti secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il raddoppio del contributo unificato si applica anche nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile (tra le tante, Cass. 18 ottobre 2022 n. 30702)
p.q.m.
Dichiara l'appello improcedibile.
Nulla per le spese.
Taranto, 14 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “mansioni superiori_differenze retributive”,
tra
, , , , rappr. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dif. da avv. Putortì Annachiara Rinunciante al mandato
Appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello iscritto a ruolo generale in data 15.6.2020 le appellanti in epigrafe indicate impugnavano la sentenza emessa in data 10 ottobre 2019 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda delle predette – premesso di essere state assunte dalla Parte_6
quali ausiliario socio-sanitario ai sensi del CCNL per il personale dipendente dalle
[...] strutture associate all'AIOP ed inquadrate dapprima nella categoria A1, successivamente in quella
A2 – di riconoscimento di mansioni superiori di cui alla qualifica B2 del CCNL di appartenenza. In questa sede di appello, mancante la notifica all'appellato , il Parte_6 procuratore delle appellanti ha formalizzato rinuncia al mandato per incompatibilità, essendo stato nelle more assunto presso l' . Parte_6
Considerata la rinuncia del procuratore costituito, e principalmente la mancata notifica all'appellata, si assiste ad una chiara ipotesi di inefficacia degli atti introduttivi del giudizio, L'appello è improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt.
291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Infatti secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il raddoppio del contributo unificato si applica anche nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile (tra le tante, Cass. 18 ottobre 2022 n. 30702)
p.q.m.
Dichiara l'appello improcedibile.
Nulla per le spese.
Taranto, 14 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella