Articolo 5 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1083
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 dicembre 1972
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Versione
10 aprile 2019
Art. 5. (( (Sanzioni). )) (( 1. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426 , e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.
2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all' articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426 , che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali di cui all' articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426 , fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformita', ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell' articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426 , e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall' articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro.
4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorita' competenti, ai sensi dell' articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426 , e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.
5. Il distributore e' ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all' articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426 , se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio gia' immesso sul mercato, in modo che la conformita' ai requisiti del regolamento risulti modificata.
6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' presentato alla Camera di commercio competente per territorio. ))
Entrata in vigore il 10 aprile 2019
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