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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7771 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10393 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FORTUNATO LUCA, giusta delega Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. AZZARONE LEONARDO per procura generale alle CP_1
liti
CONVENUTO
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 20/03/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 dovuti dal mese di gennaio 2024 in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p.o. notificato all'Istituto il 24/09/2024, avendo notificato in pari data anche il modello AP70 relativo al possesso dei requisiti socio-economici, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito l' instando per la cessata materia del contendere essendo intervenuto CP_1 nelle more del giudizio il pagamento dei ratei dovuti.
1 Con le note autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. anche la parte ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta liquidazione della prestazione con la decorrenza dovuta, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, esse debbono essere poste a carico dell' , in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, atteso che il CP_1 riconoscimento in via amministrativa delle ragioni avanzate dalla parte ricorrente è avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso, con inutile decorso del termine di 120 gg. di cui all'art. 445 bis c.p.c. decorrente dalla domanda di liquidazione, ritualmente avanzata dalla parte con notifica del decreto di omologa e del modello attestante il possesso dei requisiti socio-economici per la concessione della prestazione.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore ed allo scaglione di riferimento e con concreta determinazione dell'ammontare del compenso in relazione al ridotto impegno nella fase decisionale determinato dalla discussione limitata alla sola regolamentazione delle spese di lite conseguente alla liquidazione della prestazione avvenuta in via amministrativa anteriormente all'udienza di discussione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 20/03/2025, così provvede: Pt_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. FORTUNATO LUCA, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €1900,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 02/07/2025
Il Giudice
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