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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MARGARA ROBERTO;
PARTE ATTRICE
e
C.F. , parte contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Pubblico Ministero, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
17.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, ha chiesto “in via Parte_1
d'urgenza ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. emetta un provvedimento che stabilisca, anche solo temporaneamente, l'affido esclusivo del minore nato a [...]
Massa il 27/3/2011 al padre . Nel merito: - espletati gli adempimenti Parte_1 di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, Voglia disporre che: 1) il minore
venga affidato in via esclusiva al padre;
2) la madre Persona_1 Parte_1 potrà far visita al figlio, se lo vorrà, a semplice richiesta;
3) onerare la sig.ra CP_1 al versamento a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Persona_1 di euro 200,00 mensili o in quella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”.
Rigettata l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c, e fissata l'udienza di comparizione delle parti,
è stata verificata la mancata costituzione in giudizio della resistente CP_1 madre del figlio minore (27.03.2011). Per_1
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti ed audizione del ricorrente, padre del minore.
All'udienza del 17.09.2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad ogni domanda di tipo economico avanzata in sede di ricorso, e attinente al mantenimento del figlio minore da parte della madre, dichiarando “di voler provvedere in prima persona sia al mantenimento ordinario, che a quello straordinario del figlio minore;
però conferma la richiesta di previsione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per il figlio minore”.
All'udienza predetta il ricorrente ha precisato quindi le proprie conclusioni e preso posizione di tutte le questioni attinenti al merito della causa.
Il Giudice delegato si è quindi riservato di decidere.
Nel merito, considerato che il ricorrente ha proceduto all'integrale precisazione delle conclusioni, la causa può essere decisa, essendo matura per la decisione.
Si osserva che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla resistente si sia correttamente perfezionata, alla luce della documentazione in atti.
pag. 2/6 Nello specifico, la domanda del ricorrente di previsione dell'affidamento esclusivo a sé del figlio minore , merita accoglimento. Per_1
Per quanto riguarda il figlio , di anni 14, ritiene il Collegio che il sostanziale Per_1 disinteresse, materiale e morale, manifestato dalla madre negli ultimi anni verso il figlio, renda opportuna la previsione dell'affidamento esclusivo del minore al padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
Difatti, l'affidamento condiviso, che pure costituisce la regola anche con riferimento ai figli nati fuori del matrimonio (art. 337-ter c.c.), sarebbe difficilmente attuabile e non rispondente all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.).
A tal proposito, la Suprema Corte afferma che: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ.
17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso in esame, la resistente risulta inidonea ad esercitare la responsabilità genitoriale, avendo addossato al ricorrente il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio e trascurato finanche di vederlo, o di informarsi sulle sue attuali necessità e condizioni di vita.
All'udienza del 16.04.2025, il padre del minore ha dichiarato: “la mamma di Per_1
l'ultima volta l'ho sentita per telefono due anni e mezzo fa, poi io non volevo avere rapporti con lei e si che lei ha sentito al telefono nostro figlio fino a maggio 2023; io ho provato a chiamarla per l'iscrizione in prima media, questo due anni e mezzo fa, ma lei
pag. 3/6 si è rifiutata di venire a firmare;
nella residenza della madre in Sardegna, vivono la madre della e suo marito;
la resistente io so che non ha una fissa dimora, so CP_1 che ha la residenza da sua mamma i Sardegna, ma vive spesso fuori dall'Italia, io so in
Germania, questo in base alle voci di paese, ossia Carrara;
sono venuto a sapere che lei due settimane fa è venuta a Massa Carrara, dove io lavoro, ma lei non me lo aveva detto e non ci siamo né visti, né sentiti ha 14 anni;
lui ha provato a chiamare la Per_1 madre a Natale 2023, ma la madre non ha risposto e il bambino ha pianto tutto il giorno e quest'anno non ha più chiamato la madre;
non parla più della madre da circa due anni, non mi chiede di vederla, né sentirla;
per il resto lui è sereno sia a scuola che con gli amici. Noi ci siamo lasciati nel 2018, all'inizio vivevamo in Toscana, Per_1 vive con me da settembre 2018; dal 2018 la madre ha visto il figlio in tutto tre volte, una volta è venuta lei qui, e due volte io il bambino in Toscana;
in questi anni la madre non ha versato nulla per il minore, e non mi ha chiesto niente;
la scuola mia ha fatto firmare anche senza la firma della madre del minore;
frequenta la terza media, Per_1
l'anno prossimo lo stesso si iscriverà ad una scuola superiore di Rovigo, ho già fatto la preiscrizione e l'hanno accettato, l'iscrizione completa dovrà avvenire appena il minore supera l'esame, ossia fine giugno-luglio; oltre a questa questione, ad oggi non ci sono altre necessità che richiedano l'intervento o le sottoscrizioni della madre del minore;
non ho notizie sull'attività lavorativa della madre resistente”.
In un recente arresto i giudici di legittimità, pur avendo affermato la incoercibilità del dovere del genitore non collocatario di intrattenere rapporti con il minore, in quanto munus pubblico, hanno parimenti osservato che l'inerzia del genitore non collocatario può condurre all'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, alla decadenza della responsabilità genitoriale e all'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli e financo alla responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare
(art. 570 c.p.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. I, 06-03-
2020, n. 6471, in motivazione).
pag. 4/6 Nella fattispecie oggetto di giudizio, occorre valorizzare adeguatamente la mancata costituzione in giudizio della resistente, la quale, trattandosi di procedimento relativo alle condizioni di affidamento e visita del figlio minore della coppia, esprime chiaramente il disinteresse materno verso . Per_1
Si ritiene pertanto opportuno disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio minore al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso, rimettendo quindi al la facoltà di assumere in via esclusiva anche le decisioni inerenti alle scelte di Parte_1 maggior interesse per il figlio (es. residenza, salute, percorso scolastico e formativo).
Per quanto attiene alle visite tra madre e il figlio, le stesse potranno avvenire sulla base del libero accordo tra la madre e il padre del minore.
Per quanto attiene ai provvedimenti di tipo economico, ritiene il Collegio che la rinuncia del ricorrente ad ogni tipo di contributo al mantenimento del figlio minore da parte della non sia contrario agli interessi del figlio, considerato che sono CP_1 ormai già svariati anni che il padre si occupa in via integrale del suo mantenimento, e rilevato che i redditi del ricorrente, il quale percepisce un reddito mensile di circa
1.700,00 euro al mese, e non sostiene oneri di locazione (dimorando nell'immobile acquistato dalla sua attuale compagna), consentano di porre a suo esclusivo carico il mantenimento del figlio minore.
Da ultimo, visto l'affidamento esclusivo di al padre, si dispone che il Per_1 Parte_1 percepisca per l'intero l'assegno unico ed universale per il figlio minore, autorizzando lo stesso a farne richiesta anche in assenza di consenso della madre del minore.
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo e seguono la soccombenza del resistente, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in pag. 5/6 materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva rafforzata al padre, con Persona_1 collocazione prevalente presso lo stesso, e con facoltà di di assumere Parte_1 tutte le decisioni, incluse quelle fondamentali, di maggiore interesse per il figlio (es. residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
DISPONE che qualora ne faccia richiesta, possa incontrare il figlio CP_1 minore previo accordo con il padre del minore;
DICHIARA tenuto a provvedere in via integrale al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario del figlio minore, con decorrenza dal 24.01.2025;
DISPONE che l'assegno universale unico relativo a venga percepito per Persona_1 intero dal padre anche in assenza del consenso di Parte_1 CP_1
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che CP_1 Parte_1 si liquidano in euro 2.800,00, per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Rovigo, camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MARGARA ROBERTO;
PARTE ATTRICE
e
C.F. , parte contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Pubblico Ministero, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
17.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, ha chiesto “in via Parte_1
d'urgenza ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. emetta un provvedimento che stabilisca, anche solo temporaneamente, l'affido esclusivo del minore nato a [...]
Massa il 27/3/2011 al padre . Nel merito: - espletati gli adempimenti Parte_1 di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, Voglia disporre che: 1) il minore
venga affidato in via esclusiva al padre;
2) la madre Persona_1 Parte_1 potrà far visita al figlio, se lo vorrà, a semplice richiesta;
3) onerare la sig.ra CP_1 al versamento a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Persona_1 di euro 200,00 mensili o in quella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”.
Rigettata l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c, e fissata l'udienza di comparizione delle parti,
è stata verificata la mancata costituzione in giudizio della resistente CP_1 madre del figlio minore (27.03.2011). Per_1
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti ed audizione del ricorrente, padre del minore.
All'udienza del 17.09.2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad ogni domanda di tipo economico avanzata in sede di ricorso, e attinente al mantenimento del figlio minore da parte della madre, dichiarando “di voler provvedere in prima persona sia al mantenimento ordinario, che a quello straordinario del figlio minore;
però conferma la richiesta di previsione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per il figlio minore”.
All'udienza predetta il ricorrente ha precisato quindi le proprie conclusioni e preso posizione di tutte le questioni attinenti al merito della causa.
Il Giudice delegato si è quindi riservato di decidere.
Nel merito, considerato che il ricorrente ha proceduto all'integrale precisazione delle conclusioni, la causa può essere decisa, essendo matura per la decisione.
Si osserva che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla resistente si sia correttamente perfezionata, alla luce della documentazione in atti.
pag. 2/6 Nello specifico, la domanda del ricorrente di previsione dell'affidamento esclusivo a sé del figlio minore , merita accoglimento. Per_1
Per quanto riguarda il figlio , di anni 14, ritiene il Collegio che il sostanziale Per_1 disinteresse, materiale e morale, manifestato dalla madre negli ultimi anni verso il figlio, renda opportuna la previsione dell'affidamento esclusivo del minore al padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
Difatti, l'affidamento condiviso, che pure costituisce la regola anche con riferimento ai figli nati fuori del matrimonio (art. 337-ter c.c.), sarebbe difficilmente attuabile e non rispondente all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.).
A tal proposito, la Suprema Corte afferma che: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ.
17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso in esame, la resistente risulta inidonea ad esercitare la responsabilità genitoriale, avendo addossato al ricorrente il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio e trascurato finanche di vederlo, o di informarsi sulle sue attuali necessità e condizioni di vita.
All'udienza del 16.04.2025, il padre del minore ha dichiarato: “la mamma di Per_1
l'ultima volta l'ho sentita per telefono due anni e mezzo fa, poi io non volevo avere rapporti con lei e si che lei ha sentito al telefono nostro figlio fino a maggio 2023; io ho provato a chiamarla per l'iscrizione in prima media, questo due anni e mezzo fa, ma lei
pag. 3/6 si è rifiutata di venire a firmare;
nella residenza della madre in Sardegna, vivono la madre della e suo marito;
la resistente io so che non ha una fissa dimora, so CP_1 che ha la residenza da sua mamma i Sardegna, ma vive spesso fuori dall'Italia, io so in
Germania, questo in base alle voci di paese, ossia Carrara;
sono venuto a sapere che lei due settimane fa è venuta a Massa Carrara, dove io lavoro, ma lei non me lo aveva detto e non ci siamo né visti, né sentiti ha 14 anni;
lui ha provato a chiamare la Per_1 madre a Natale 2023, ma la madre non ha risposto e il bambino ha pianto tutto il giorno e quest'anno non ha più chiamato la madre;
non parla più della madre da circa due anni, non mi chiede di vederla, né sentirla;
per il resto lui è sereno sia a scuola che con gli amici. Noi ci siamo lasciati nel 2018, all'inizio vivevamo in Toscana, Per_1 vive con me da settembre 2018; dal 2018 la madre ha visto il figlio in tutto tre volte, una volta è venuta lei qui, e due volte io il bambino in Toscana;
in questi anni la madre non ha versato nulla per il minore, e non mi ha chiesto niente;
la scuola mia ha fatto firmare anche senza la firma della madre del minore;
frequenta la terza media, Per_1
l'anno prossimo lo stesso si iscriverà ad una scuola superiore di Rovigo, ho già fatto la preiscrizione e l'hanno accettato, l'iscrizione completa dovrà avvenire appena il minore supera l'esame, ossia fine giugno-luglio; oltre a questa questione, ad oggi non ci sono altre necessità che richiedano l'intervento o le sottoscrizioni della madre del minore;
non ho notizie sull'attività lavorativa della madre resistente”.
In un recente arresto i giudici di legittimità, pur avendo affermato la incoercibilità del dovere del genitore non collocatario di intrattenere rapporti con il minore, in quanto munus pubblico, hanno parimenti osservato che l'inerzia del genitore non collocatario può condurre all'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, alla decadenza della responsabilità genitoriale e all'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli e financo alla responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare
(art. 570 c.p.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. I, 06-03-
2020, n. 6471, in motivazione).
pag. 4/6 Nella fattispecie oggetto di giudizio, occorre valorizzare adeguatamente la mancata costituzione in giudizio della resistente, la quale, trattandosi di procedimento relativo alle condizioni di affidamento e visita del figlio minore della coppia, esprime chiaramente il disinteresse materno verso . Per_1
Si ritiene pertanto opportuno disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio minore al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso, rimettendo quindi al la facoltà di assumere in via esclusiva anche le decisioni inerenti alle scelte di Parte_1 maggior interesse per il figlio (es. residenza, salute, percorso scolastico e formativo).
Per quanto attiene alle visite tra madre e il figlio, le stesse potranno avvenire sulla base del libero accordo tra la madre e il padre del minore.
Per quanto attiene ai provvedimenti di tipo economico, ritiene il Collegio che la rinuncia del ricorrente ad ogni tipo di contributo al mantenimento del figlio minore da parte della non sia contrario agli interessi del figlio, considerato che sono CP_1 ormai già svariati anni che il padre si occupa in via integrale del suo mantenimento, e rilevato che i redditi del ricorrente, il quale percepisce un reddito mensile di circa
1.700,00 euro al mese, e non sostiene oneri di locazione (dimorando nell'immobile acquistato dalla sua attuale compagna), consentano di porre a suo esclusivo carico il mantenimento del figlio minore.
Da ultimo, visto l'affidamento esclusivo di al padre, si dispone che il Per_1 Parte_1 percepisca per l'intero l'assegno unico ed universale per il figlio minore, autorizzando lo stesso a farne richiesta anche in assenza di consenso della madre del minore.
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo e seguono la soccombenza del resistente, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in pag. 5/6 materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva rafforzata al padre, con Persona_1 collocazione prevalente presso lo stesso, e con facoltà di di assumere Parte_1 tutte le decisioni, incluse quelle fondamentali, di maggiore interesse per il figlio (es. residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
DISPONE che qualora ne faccia richiesta, possa incontrare il figlio CP_1 minore previo accordo con il padre del minore;
DICHIARA tenuto a provvedere in via integrale al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario del figlio minore, con decorrenza dal 24.01.2025;
DISPONE che l'assegno universale unico relativo a venga percepito per Persona_1 intero dal padre anche in assenza del consenso di Parte_1 CP_1
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che CP_1 Parte_1 si liquidano in euro 2.800,00, per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Rovigo, camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 6/6