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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.341/2023 RGN
TRA in persona del lrpt rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.Remo Signoriello ed elettivamente domiciliata presso l'avv.Adelina Bianco in Salerno alla via Paradiso di Pastena presso l'Ufficio Affari Legali Direzione Salerno- appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv.Gianluca Granato ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pagani (SA) al Corso Ettore Padovano n.132– appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.316/2023
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 16/2/23 e notificata il
22/2/23.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI 1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, in via principale e nel merito, di dichiarare la pretesa vantata da integralmente prescritta, in via Controparte_1
subordinata e nel merito, di dichiarare che aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali e, pertanto, nulla era dovuto all'appellata, in via ulteriormente subordinata, di dichiarare dovuta solo la somma di € 14.274,60 o quella minore accertata in corso di giudizio, in ogni caso, con condanna di alla Controparte_1
restituzione di tutto quanto ricevuto da in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado, ovvero della minor somma eventualmente determinata, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
per l'appellato: chiedeva in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile e/o improcedibile e che nel merito fosse rigettato per infondatezza;
chiedeva, infine, di procedere alla correzione dell'errore materiale nel calcolo delle competenze professionali liquidate in danno del soccombente in € 2.900,00 (di cui
€ 400,00 per esborsi), oltre accessori, anziché in € 5.077,00 (€ 919,00
+ € 777,00 + € 1.680,00 + € 1.701,00), oltre accessori.
2 Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 17 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 6 novembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 13 novembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 6 novembre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Nocera Inferiore esponendo che: in data
14/8/2003, depositava presso l'agenzia di Pagani Parte_1
tutti i suoi risparmi di €25.000,00, attivando il libretto postale n.
16191247, con l'intento di acquistare buoni fruttiferi;
in tale circostanza il consulente finanziario dell'ufficio, interpellato a riguardo, le sconsigliava l'acquisto di buoni postali fruttiferi in quanto poco redditizi e la invitava ad acquistare quote del fondo immobiliare
Invest Real Security della società EN Stabili Gestioni spa SGR,
rassicurandola circa l'opportunità e la sicurezza di tale operazione finanziaria e non informandola dei rischi connessi all'investimento; di
3 conseguenza, sottoscriveva, due giorni dopo, l'ordine d'acquisto di tali quote, per un importo pari al totale dei suoi risparmi, senza che venisse effettuata alcuna valutazione sull'idoneità dell'investimento alla tipologia del risparmiatore;
decorsi cinque anni, richiedeva la liquidazione delle somme investite al medesimo ufficio postale, il quale le comunicava che tale richiesta poteva essere effettuata solo dopo dieci anni;
alla scadenza del decennio veniva informata dall'ufficio postale che la EN Stabili Gestioni spa SGR si era avvalsa della facoltà, di cui all'art. 2, comma n. 2 dell'allegato A al regolamento di gestione del fondo, di proroga della detta scadenza decennale di ulteriori tre anni;
decorso anche questo ulteriore periodo,
lo stesso ufficio postale le comunicava l'impossibilità di recuperare le somme investite tredici anni prima per le gravi perdite subite da EN
Stabili Gestioni spa SGR e l'attivazione di tutte le procedure di tutela dei consumatori;
in data 19/12/2014, senza alcuna informativa per gli investitori, interveniva atto di fusione per incorporazione tra la suddetta società e la Polaris Real Estate SGR spa, da cui scaturiva la in data 29/3/2017, quest'ultima accreditava sul Controparte_2
libretto postale n. 16191247 € 4.000,00, quale liquidazione delle 10
4 quote acquistate nell'agosto 2003 per la somma di € 25.000,00; con raccomandate n. 150372418198, n. 150372418200 e n. 153015571101
del 23.02.2017, invitava le società convenute a restituire tutte le somme investite e contestava il grave inadempimento contrattuale e pre-negoziale con conseguente risoluzione del rapporto per violazione della vigente normativa in materia di investimenti a rischio e mancato assolvimento degli obblighi informativi ex dlvo n. 58 del 1998.
in persona del lr pt si costituiva , eccependo Parte_1
l'inammissibilità della domanda per nullità dell'atto di citazione per difetto della editio actionis e della causa petendi, il decorso della prescrizione e nel merito chiedendo il rigetto per infondatezza della domanda, in quanto la parte attrice aveva ricevuto il prospetto informativo prima della sottoscrizione delle quote e, quindi, ogni notizia relativa ai rischi dell'investimento, nonché, semestralmente e per tutta la durata dell'investimento, gli estratti conto titoli.
Concludeva affermando che vi era una responsabilità esclusiva ex art. 1227 cc a carico della cliente, che aveva liberamente e consapevolmente scelto di eseguire l'investimento in oggetto e aveva,
poi, scelto di non disinvestire per tempo.
5 La si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_2
nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto e, in via subordinata, in caso che fosse stata accolta la domanda con una condanna anche parziale e a qualunque titolo nei suoi confronti, chiedeva accertarsi la responsabilità delle con la condanna della stessa a Parte_1
manlevarla.
Nel corso del giudizio venivano rigettate le richieste istruttorie.
Il Tribunale adito emetteva le seguenti statuizioni:
dichiarava la carenza di legittimazione passiva della CP_3
(già EN Stabili Gestioni spa), in persona del lr pt;
Controparte_2
accoglieva la domanda attrice e, pertanto, dichiarava la risoluzione, per inadempimento dell'intermediario, del contratto di acquisto delle quote del fondo di investimento per nominali
€25.000,00;
condannava, conseguentemente, parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la complessiva somma di € 21.000,00 ( quale differenza tra l'importo di € 25.000,00 prezzo versato per l'acquisto
6 delle quote del fondo e l'importo di € 4.000,00 somma liquidata dal gestore del fondo), oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
condannava la parte convenuta a pagare le spese in favore di parte attrice con distrazione in favore del difensore costituito, spese che liquidava in € 2.900,00, di cui € 400,00 per esborsi ed € 2.500,00
per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
compensava integralmente le spese del giudizio tra le parti,
limitatamente alla posizione della . Controparte_4
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rilevava che, pur essendo stato depositato in atti il modulo d'ordine per l'acquisto di n.10 quote da €2.500,00 cadauna del fondo comune di investimento con richiamo alla consegna di un prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo di investimento, la consegna di tale documento non era sufficiente a soddisfare l'obbligo effettivo di informazione e ad assolvere il relativo onere probatorio;
7 per ritenere assolti gli obblighi informativi che gravavano sull'intermediario finanziario, non bastava aver fornito e fatto sottoscrivere al cliente con propensione al rischio bassa una serie di documenti, sebbene in osservanza delle disposizioni del TUF, qualora a ciò non si accompagnasse un'effettiva attività di informazione del cliente, per consentirgli la formazione di una volontà pienamente consapevole e che tenesse conto della concreta propensione al rischio desumibile anche da investimenti pregressi, obblighi non adempiuti nel caso di specie e del cui eventuale assolvimento, comunque, non era stata fornita la prova;
la parte attrice aveva dimostrato di aver perso i quattro quinti delle somme investite e dalla documentazione allegata, ovvero dal modulo d'ordine di acquisto di 10 quote di 2500,00 E del fondo in questione nel quale non era indicata la durata dell'investimento, poteva evincersi il richiamo alla consegna di un prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo di investimento e già
prestampata la dichiarazione del cliente di autorizzare comunque l'operazione nonostante fosse a rischio;
8 sussisteva la violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa di protezione e, conseguentemente, la sussistenza di una responsabilità contrattuale dell'intermediario, essendo, quella di specie, un'ipotesi di violazione dei doveri di informazione dello specifico contratto di investimento;
l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta ex art. 2947 cc, ricollegabile alla responsabilità
precontrattuale, veniva rigettata essendo applicabile quella ordinaria decennale in relazione ad una responsabilità qualificata come contrattuale;
la violazione dei suddetti obblighi aveva comportato una responsabilità contrattuale per inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 cc per cui il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario, ai sensi dell'art. 1453 cc, con ripristino delle obbligazioni originarie e restituzione delle prestazioni pecuniarie già eseguite, ex art. 1224, 2c
cc, secondo il loro valore nominale, con interessi decorrenti dalla domanda.
9 in persona del lr ha presentato appello avverso Parte_1
la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)illogicità, contraddittorietà e genericità della motivazione -
violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 2947 cc in materia di prescrizione - omessa pronuncia e conseguente violazione dell'art. 112 cpc;
la sentenza era censurabile in ordine alla sommaria valutazione dell'eccezione di prescrizione formulata;
invero la prescrizione era stata individuata come decennale e non quinquennale,
senza nulla statuire rispetto al dies a quo da cui sarebbe decorso tale termine;
in proposito l'appellante evidenziava che la stessa controparte aveva dichiarato che l'illecito subito era stato originato dal comportamento dei dipendenti di nella fase antecedente Parte_1
alla sottoscrizione delle quote, con la conseguenza che, essendosi verificato il comportamento in violazione degli obblighi informativi nel 2003, il relativo diritto si era prescritto, al più tardi, nel 2013;
quanto all'individuazione del momento in cui si era prodotto il danno,
quale tempo da cui far decorrere il termine prescrizionale, precisava che la violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi sulla natura e sulle caratteristiche del titolo acquistato e di
10 valutazione dell'adeguatezza dell'operazione atteneva al momento del conferimento dell'ordine- risalente al 16/8/2003- momento in cui si era verificata la lesione a danno dell'investitore;
2)illogicità e contraddittorietà della motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc in materia di onere della prova -
violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc - omessa valutazione della documentazione probatoria;
il Tribunale aveva valutato superficialmente gli scritti difensivi delle parti in causa e la documentazione prodotta;
evidenziava che incontrovertibilmente la sottoscrizione dell'investimento in questione era conforme alla propensione al rischio dell'appellata, che , messa al corrente della natura dell'investimento che si stava compiendo, aveva dichiarato di avere un' esperienza media in materia di investimenti e di avere l'obiettivo della crescita del capitale;
inoltre alla era stato CP_1
consegnato il prospetto informativo del prodotto acquistato,
unitamente al prospetto generale dei rischi, in applicazione della specifica diligenza richiesta all'intermediario, ai sensi dell'art. 23 del
TUF; nei mesi di marzo e giugno 2017 era stata inviata alla cliente una comunicazione avente ad oggetto l'iniziativa di tutela del credito per i
11 sottoscrittori del fondo, il cui termine di adesione, nel caso dell'appellata, era stato anche prorogato e in tale occasione la si era limitata a contestare l'iniziativa; vi era stata, poi, CP_1
un'omessa valutazione delle risultanze probatorie e una falsa applicazione dell'art. 115 cpc, poiché aveva allegato alla propria comparsa di costituzione gli estratti conto da cui poteva desumersi che,
quale intermediario, aveva ottemperato all'onere di informazione sullo stesso gravante, tramite comunicazione semestralmente alla cliente dell'andamento del suo titolo e perchè dai medesimi estratti conto risultavano delle voci denominate “dividendo”, che rappresentavano gli importi già riscossi dalla cliente durante il suo investimento per un ammontare complessivo pari ad € 6.578,80, da sommarsi all'importo di € 4.000,00 oggetto di rimborso, in data 29/3/2017, sul suo libretto postale;
proprio in relazione a quest'ultimo profilo l'appellante concludeva affermando che, complessivamente, Controparte_1
aveva ricevuto la somma di € 1.072,54 per quota, per un totale complessivo di € 10.725,40;
3)illegittimo governo delle spese di lite;
a seguito dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello, chiedeva che le
12 spese venissero poste interamente a carico di per Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva e in via preliminare eccepiva: Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per l'omessa notifica dell'atto di appello alla società che era stata parte nel giudizio Controparte_2
di primo grado ed ex art.342 cpc per assenza di specificità;
in merito alla prescrizione precisava che se la responsabilità era precontrattuale e, quindi, riconducibile al 2043 cc, la decorrenza doveva essere ancorata al momento in cui si era determinato il danno e, quindi, al 14/8/2016, data in cui l'ufficio postale di Pagani, maturato il termine contrattualmente stabilito (10 anni + 3 anni) per poter richiedere la liquidazione delle quote acquistate il 14/8/2003,
comunicava l'impossibilità di recuperare le somme investite tredici anni addietro per le gravi perdite patite da EN Stabili Gestioni spa
SGR; aggiungeva che, comunque, aveva interrotto tale termine con raccomandate a/r n. 150372418198, n. 150372418200 e n.
153015571101 del 23.02.2017 indirizzate a ed alla Parte_1
(già EN Stabili Gestioni spa) e, successivamente, Controparte_2
13 con il deposito dell'istanza di mediazione e dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
eccepiva la violazione del divieto, specificamente sancito ex art. 345 cpc, di introduzione nel giudizio di appello di domande ed eccezioni nuove, non essendo stata mai chiesta nel giudizio di prime cure, né da , che da (già EN Parte_1 Controparte_2
Stabili Gestioni spa), la limitazione della condanna alla diversa somma di € 14.274,60 o quella minore eventualmente accertata in corso di giudizio;
rilevava che le spese erano state calcolate erroneamente, perché
era stato indicato nella motivazione il valore medio dello scaglione,
valore che non era stato rispettato nel conseguente conteggio;
sotto tale profilo chiedeva la correzione degli importi indicati venendo in questione un mero errore materiale.
L'appello non è inammissibile perché non é stato notificato all' ; invero in primo grado è stata dichiarata la carenza di CP_2
legittimazione passiva della predetta società, l'appellante non ha avanzato alcuna richiesta in relazione alla stessa e comunque nessuna
14 delle parti ha censurato la sentenza in ordine alla legittimazione passiva.
In relazione all'art.342 cpc l'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità
è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del 2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
15 sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
La valutazione della violazione dell'art.345 cpc in ordine alle nuove domande proposte in sede di gravame va rinviata alla valutazione del secondo motivo di appello.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha affermato che l'eccezione di prescrizione non era stata correttamente valutata, perché non era stata individuata la decorrenza della prescrizione, decorrenza che avrebbe implicato in ogni caso il decorso dei dieci anni.
La Corte rileva che le in primo grado hanno Parte_1
eccepito la prescrizione, ma non hanno mai dedotto quale dovesse
16 essere la decorrenza della prescrizione e, quindi, sotto tale profilo la doglianza è inammissibile ex art.345cpc.
Invero spetta al debitore allegare ed indicare da quale momento il diritto è esercitabile ex art.2935 cc.
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati
dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di addurre e
provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c.,
restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base
di un fatto diverso (sent Cass. 17534/25; sent. Cass. n.14135/2019;
sent. Cass. n. 15991/2018).
A tal fine l'appellante ha richiamato gli estratti conto esibiti in primo grado da cui era possibile desumere che l'investimento non stesse dando un buon esito, ma ha operato un richiamo del tutto generico non individuando in concreto da quale momento dovesse partire la prescrizione ai sensi dell'art.2935 cc.
In sostanza l'appellante prima solleva in violazione dell'art.345
cpc una questione mai sollevata in primo grado e poi non indica comunque quale sia la ritenuta decorrenza.
17 Vi è di più perché le arrivano a sostenere che la Parte_1
prescrizione dovesse decorrere dalla stipulazione del contratto di investimento, il che logicamente non è possibile non potendo a quella data dirsi concretizzato alcun danno per . Controparte_1
Anche il secondo motivo non è accoglibile perché l'appellante ha cercato senza alcuna meritevole argomentazione di contrastare la decisione impugnata nella parte in cui era stato sostenuto che gli obblighi informativi erano stati assolti solo formalmente e non in modo sostanziale.
Il Tribunale ha affermato che non era stato adempiuto l'obbligo di verificare la propensione al rischio del cliente perché secondo un ordinaria diligenza nessun operatore finanziario avrebbe potuto consigliare un investimento in un fondo ad un soggetto anziano con pensione minima e con istruzione elementare, come tale privo della capacità di capire i meccanismi di alea di tali tipi di fondi piuttosto che un prodotto di investimento con produttività più bassa, ma più
sicuro e non vi era nessuna prova neanche in ordine all'effettiva informazione della cliente sulla natura, sui rischi, sulle implicazioni e sull'adeguatezza dell'investimento, in quanto veniva soltanto
18 consegnato un modulo prestampato che faceva riferimento ad altra documentazione non sottoscritta dalla stessa CP_1
L'appellante non ha dedotto alcunché per superare tale motivazione riaffermando soltanto inutilmente di aver proceduto nel rispetto della norma mediante la consegna della documentazione prevista e mediante il rilascio di una dichiarazione di propensione al rischio media e di perseguimento di un obiettivo di crescita del capitale.
Alla fine del secondo motivo l'appellante ha chiesto che le somme oggetto della restituzione fossero decurtate dei dividendi percepiti dalla stessa in relazione al fondo di investimento CP_1
fonte del contenzioso.
In proposito , come eccepito dalla controparte, la Corte rileva la violazione dell'art. 345 cpc in quanto tale istanza è stata formulata per la prima inammissibilmente in appello.
Il motivo che attiene alle spese non è un vero e proprio motivo,
in quanto l'appellante ha affermato che a seguito dell'accoglimento dell'appello le spese dovevano essere poste a carico della CP_1
per il doppio grado.
19 Il rigetto dell'appello conduce, invece, all'applicazione del principio di soccombenza anche per il secondo grado a favore dell'appellata (scaglione: 5201,00 E- 26.000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
L'appellato ha chiesto la correzione della sentenza nella parte in cui a suo dire il Tribunale nella motivazione aveva parlato di valore medio, valore che non era stato rispettato nel conteggio finale;
in realtà
la sentenza di primo grado non contiene alcuna specificazione in ordine a tale valore e nel dispositivo il calcolo si è fondato su un valore contenuto legittimamente tra i valori minimi e quelli medi.
Di qui l'inconfigurabilità di un errore materiale e il rigetto di tale istanza di correzione.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
20 1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 2445,00
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
21
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.341/2023 RGN
TRA in persona del lrpt rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.Remo Signoriello ed elettivamente domiciliata presso l'avv.Adelina Bianco in Salerno alla via Paradiso di Pastena presso l'Ufficio Affari Legali Direzione Salerno- appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv.Gianluca Granato ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pagani (SA) al Corso Ettore Padovano n.132– appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.316/2023
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 16/2/23 e notificata il
22/2/23.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI 1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, in via principale e nel merito, di dichiarare la pretesa vantata da integralmente prescritta, in via Controparte_1
subordinata e nel merito, di dichiarare che aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali e, pertanto, nulla era dovuto all'appellata, in via ulteriormente subordinata, di dichiarare dovuta solo la somma di € 14.274,60 o quella minore accertata in corso di giudizio, in ogni caso, con condanna di alla Controparte_1
restituzione di tutto quanto ricevuto da in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado, ovvero della minor somma eventualmente determinata, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
per l'appellato: chiedeva in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile e/o improcedibile e che nel merito fosse rigettato per infondatezza;
chiedeva, infine, di procedere alla correzione dell'errore materiale nel calcolo delle competenze professionali liquidate in danno del soccombente in € 2.900,00 (di cui
€ 400,00 per esborsi), oltre accessori, anziché in € 5.077,00 (€ 919,00
+ € 777,00 + € 1.680,00 + € 1.701,00), oltre accessori.
2 Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 17 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 6 novembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 13 novembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 6 novembre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Nocera Inferiore esponendo che: in data
14/8/2003, depositava presso l'agenzia di Pagani Parte_1
tutti i suoi risparmi di €25.000,00, attivando il libretto postale n.
16191247, con l'intento di acquistare buoni fruttiferi;
in tale circostanza il consulente finanziario dell'ufficio, interpellato a riguardo, le sconsigliava l'acquisto di buoni postali fruttiferi in quanto poco redditizi e la invitava ad acquistare quote del fondo immobiliare
Invest Real Security della società EN Stabili Gestioni spa SGR,
rassicurandola circa l'opportunità e la sicurezza di tale operazione finanziaria e non informandola dei rischi connessi all'investimento; di
3 conseguenza, sottoscriveva, due giorni dopo, l'ordine d'acquisto di tali quote, per un importo pari al totale dei suoi risparmi, senza che venisse effettuata alcuna valutazione sull'idoneità dell'investimento alla tipologia del risparmiatore;
decorsi cinque anni, richiedeva la liquidazione delle somme investite al medesimo ufficio postale, il quale le comunicava che tale richiesta poteva essere effettuata solo dopo dieci anni;
alla scadenza del decennio veniva informata dall'ufficio postale che la EN Stabili Gestioni spa SGR si era avvalsa della facoltà, di cui all'art. 2, comma n. 2 dell'allegato A al regolamento di gestione del fondo, di proroga della detta scadenza decennale di ulteriori tre anni;
decorso anche questo ulteriore periodo,
lo stesso ufficio postale le comunicava l'impossibilità di recuperare le somme investite tredici anni prima per le gravi perdite subite da EN
Stabili Gestioni spa SGR e l'attivazione di tutte le procedure di tutela dei consumatori;
in data 19/12/2014, senza alcuna informativa per gli investitori, interveniva atto di fusione per incorporazione tra la suddetta società e la Polaris Real Estate SGR spa, da cui scaturiva la in data 29/3/2017, quest'ultima accreditava sul Controparte_2
libretto postale n. 16191247 € 4.000,00, quale liquidazione delle 10
4 quote acquistate nell'agosto 2003 per la somma di € 25.000,00; con raccomandate n. 150372418198, n. 150372418200 e n. 153015571101
del 23.02.2017, invitava le società convenute a restituire tutte le somme investite e contestava il grave inadempimento contrattuale e pre-negoziale con conseguente risoluzione del rapporto per violazione della vigente normativa in materia di investimenti a rischio e mancato assolvimento degli obblighi informativi ex dlvo n. 58 del 1998.
in persona del lr pt si costituiva , eccependo Parte_1
l'inammissibilità della domanda per nullità dell'atto di citazione per difetto della editio actionis e della causa petendi, il decorso della prescrizione e nel merito chiedendo il rigetto per infondatezza della domanda, in quanto la parte attrice aveva ricevuto il prospetto informativo prima della sottoscrizione delle quote e, quindi, ogni notizia relativa ai rischi dell'investimento, nonché, semestralmente e per tutta la durata dell'investimento, gli estratti conto titoli.
Concludeva affermando che vi era una responsabilità esclusiva ex art. 1227 cc a carico della cliente, che aveva liberamente e consapevolmente scelto di eseguire l'investimento in oggetto e aveva,
poi, scelto di non disinvestire per tempo.
5 La si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_2
nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto e, in via subordinata, in caso che fosse stata accolta la domanda con una condanna anche parziale e a qualunque titolo nei suoi confronti, chiedeva accertarsi la responsabilità delle con la condanna della stessa a Parte_1
manlevarla.
Nel corso del giudizio venivano rigettate le richieste istruttorie.
Il Tribunale adito emetteva le seguenti statuizioni:
dichiarava la carenza di legittimazione passiva della CP_3
(già EN Stabili Gestioni spa), in persona del lr pt;
Controparte_2
accoglieva la domanda attrice e, pertanto, dichiarava la risoluzione, per inadempimento dell'intermediario, del contratto di acquisto delle quote del fondo di investimento per nominali
€25.000,00;
condannava, conseguentemente, parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la complessiva somma di € 21.000,00 ( quale differenza tra l'importo di € 25.000,00 prezzo versato per l'acquisto
6 delle quote del fondo e l'importo di € 4.000,00 somma liquidata dal gestore del fondo), oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
condannava la parte convenuta a pagare le spese in favore di parte attrice con distrazione in favore del difensore costituito, spese che liquidava in € 2.900,00, di cui € 400,00 per esborsi ed € 2.500,00
per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
compensava integralmente le spese del giudizio tra le parti,
limitatamente alla posizione della . Controparte_4
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rilevava che, pur essendo stato depositato in atti il modulo d'ordine per l'acquisto di n.10 quote da €2.500,00 cadauna del fondo comune di investimento con richiamo alla consegna di un prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo di investimento, la consegna di tale documento non era sufficiente a soddisfare l'obbligo effettivo di informazione e ad assolvere il relativo onere probatorio;
7 per ritenere assolti gli obblighi informativi che gravavano sull'intermediario finanziario, non bastava aver fornito e fatto sottoscrivere al cliente con propensione al rischio bassa una serie di documenti, sebbene in osservanza delle disposizioni del TUF, qualora a ciò non si accompagnasse un'effettiva attività di informazione del cliente, per consentirgli la formazione di una volontà pienamente consapevole e che tenesse conto della concreta propensione al rischio desumibile anche da investimenti pregressi, obblighi non adempiuti nel caso di specie e del cui eventuale assolvimento, comunque, non era stata fornita la prova;
la parte attrice aveva dimostrato di aver perso i quattro quinti delle somme investite e dalla documentazione allegata, ovvero dal modulo d'ordine di acquisto di 10 quote di 2500,00 E del fondo in questione nel quale non era indicata la durata dell'investimento, poteva evincersi il richiamo alla consegna di un prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo di investimento e già
prestampata la dichiarazione del cliente di autorizzare comunque l'operazione nonostante fosse a rischio;
8 sussisteva la violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa di protezione e, conseguentemente, la sussistenza di una responsabilità contrattuale dell'intermediario, essendo, quella di specie, un'ipotesi di violazione dei doveri di informazione dello specifico contratto di investimento;
l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta ex art. 2947 cc, ricollegabile alla responsabilità
precontrattuale, veniva rigettata essendo applicabile quella ordinaria decennale in relazione ad una responsabilità qualificata come contrattuale;
la violazione dei suddetti obblighi aveva comportato una responsabilità contrattuale per inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 cc per cui il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario, ai sensi dell'art. 1453 cc, con ripristino delle obbligazioni originarie e restituzione delle prestazioni pecuniarie già eseguite, ex art. 1224, 2c
cc, secondo il loro valore nominale, con interessi decorrenti dalla domanda.
9 in persona del lr ha presentato appello avverso Parte_1
la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)illogicità, contraddittorietà e genericità della motivazione -
violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 2947 cc in materia di prescrizione - omessa pronuncia e conseguente violazione dell'art. 112 cpc;
la sentenza era censurabile in ordine alla sommaria valutazione dell'eccezione di prescrizione formulata;
invero la prescrizione era stata individuata come decennale e non quinquennale,
senza nulla statuire rispetto al dies a quo da cui sarebbe decorso tale termine;
in proposito l'appellante evidenziava che la stessa controparte aveva dichiarato che l'illecito subito era stato originato dal comportamento dei dipendenti di nella fase antecedente Parte_1
alla sottoscrizione delle quote, con la conseguenza che, essendosi verificato il comportamento in violazione degli obblighi informativi nel 2003, il relativo diritto si era prescritto, al più tardi, nel 2013;
quanto all'individuazione del momento in cui si era prodotto il danno,
quale tempo da cui far decorrere il termine prescrizionale, precisava che la violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi sulla natura e sulle caratteristiche del titolo acquistato e di
10 valutazione dell'adeguatezza dell'operazione atteneva al momento del conferimento dell'ordine- risalente al 16/8/2003- momento in cui si era verificata la lesione a danno dell'investitore;
2)illogicità e contraddittorietà della motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc in materia di onere della prova -
violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc - omessa valutazione della documentazione probatoria;
il Tribunale aveva valutato superficialmente gli scritti difensivi delle parti in causa e la documentazione prodotta;
evidenziava che incontrovertibilmente la sottoscrizione dell'investimento in questione era conforme alla propensione al rischio dell'appellata, che , messa al corrente della natura dell'investimento che si stava compiendo, aveva dichiarato di avere un' esperienza media in materia di investimenti e di avere l'obiettivo della crescita del capitale;
inoltre alla era stato CP_1
consegnato il prospetto informativo del prodotto acquistato,
unitamente al prospetto generale dei rischi, in applicazione della specifica diligenza richiesta all'intermediario, ai sensi dell'art. 23 del
TUF; nei mesi di marzo e giugno 2017 era stata inviata alla cliente una comunicazione avente ad oggetto l'iniziativa di tutela del credito per i
11 sottoscrittori del fondo, il cui termine di adesione, nel caso dell'appellata, era stato anche prorogato e in tale occasione la si era limitata a contestare l'iniziativa; vi era stata, poi, CP_1
un'omessa valutazione delle risultanze probatorie e una falsa applicazione dell'art. 115 cpc, poiché aveva allegato alla propria comparsa di costituzione gli estratti conto da cui poteva desumersi che,
quale intermediario, aveva ottemperato all'onere di informazione sullo stesso gravante, tramite comunicazione semestralmente alla cliente dell'andamento del suo titolo e perchè dai medesimi estratti conto risultavano delle voci denominate “dividendo”, che rappresentavano gli importi già riscossi dalla cliente durante il suo investimento per un ammontare complessivo pari ad € 6.578,80, da sommarsi all'importo di € 4.000,00 oggetto di rimborso, in data 29/3/2017, sul suo libretto postale;
proprio in relazione a quest'ultimo profilo l'appellante concludeva affermando che, complessivamente, Controparte_1
aveva ricevuto la somma di € 1.072,54 per quota, per un totale complessivo di € 10.725,40;
3)illegittimo governo delle spese di lite;
a seguito dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello, chiedeva che le
12 spese venissero poste interamente a carico di per Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva e in via preliminare eccepiva: Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per l'omessa notifica dell'atto di appello alla società che era stata parte nel giudizio Controparte_2
di primo grado ed ex art.342 cpc per assenza di specificità;
in merito alla prescrizione precisava che se la responsabilità era precontrattuale e, quindi, riconducibile al 2043 cc, la decorrenza doveva essere ancorata al momento in cui si era determinato il danno e, quindi, al 14/8/2016, data in cui l'ufficio postale di Pagani, maturato il termine contrattualmente stabilito (10 anni + 3 anni) per poter richiedere la liquidazione delle quote acquistate il 14/8/2003,
comunicava l'impossibilità di recuperare le somme investite tredici anni addietro per le gravi perdite patite da EN Stabili Gestioni spa
SGR; aggiungeva che, comunque, aveva interrotto tale termine con raccomandate a/r n. 150372418198, n. 150372418200 e n.
153015571101 del 23.02.2017 indirizzate a ed alla Parte_1
(già EN Stabili Gestioni spa) e, successivamente, Controparte_2
13 con il deposito dell'istanza di mediazione e dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
eccepiva la violazione del divieto, specificamente sancito ex art. 345 cpc, di introduzione nel giudizio di appello di domande ed eccezioni nuove, non essendo stata mai chiesta nel giudizio di prime cure, né da , che da (già EN Parte_1 Controparte_2
Stabili Gestioni spa), la limitazione della condanna alla diversa somma di € 14.274,60 o quella minore eventualmente accertata in corso di giudizio;
rilevava che le spese erano state calcolate erroneamente, perché
era stato indicato nella motivazione il valore medio dello scaglione,
valore che non era stato rispettato nel conseguente conteggio;
sotto tale profilo chiedeva la correzione degli importi indicati venendo in questione un mero errore materiale.
L'appello non è inammissibile perché non é stato notificato all' ; invero in primo grado è stata dichiarata la carenza di CP_2
legittimazione passiva della predetta società, l'appellante non ha avanzato alcuna richiesta in relazione alla stessa e comunque nessuna
14 delle parti ha censurato la sentenza in ordine alla legittimazione passiva.
In relazione all'art.342 cpc l'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità
è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del 2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
15 sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
La valutazione della violazione dell'art.345 cpc in ordine alle nuove domande proposte in sede di gravame va rinviata alla valutazione del secondo motivo di appello.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha affermato che l'eccezione di prescrizione non era stata correttamente valutata, perché non era stata individuata la decorrenza della prescrizione, decorrenza che avrebbe implicato in ogni caso il decorso dei dieci anni.
La Corte rileva che le in primo grado hanno Parte_1
eccepito la prescrizione, ma non hanno mai dedotto quale dovesse
16 essere la decorrenza della prescrizione e, quindi, sotto tale profilo la doglianza è inammissibile ex art.345cpc.
Invero spetta al debitore allegare ed indicare da quale momento il diritto è esercitabile ex art.2935 cc.
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati
dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di addurre e
provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c.,
restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base
di un fatto diverso (sent Cass. 17534/25; sent. Cass. n.14135/2019;
sent. Cass. n. 15991/2018).
A tal fine l'appellante ha richiamato gli estratti conto esibiti in primo grado da cui era possibile desumere che l'investimento non stesse dando un buon esito, ma ha operato un richiamo del tutto generico non individuando in concreto da quale momento dovesse partire la prescrizione ai sensi dell'art.2935 cc.
In sostanza l'appellante prima solleva in violazione dell'art.345
cpc una questione mai sollevata in primo grado e poi non indica comunque quale sia la ritenuta decorrenza.
17 Vi è di più perché le arrivano a sostenere che la Parte_1
prescrizione dovesse decorrere dalla stipulazione del contratto di investimento, il che logicamente non è possibile non potendo a quella data dirsi concretizzato alcun danno per . Controparte_1
Anche il secondo motivo non è accoglibile perché l'appellante ha cercato senza alcuna meritevole argomentazione di contrastare la decisione impugnata nella parte in cui era stato sostenuto che gli obblighi informativi erano stati assolti solo formalmente e non in modo sostanziale.
Il Tribunale ha affermato che non era stato adempiuto l'obbligo di verificare la propensione al rischio del cliente perché secondo un ordinaria diligenza nessun operatore finanziario avrebbe potuto consigliare un investimento in un fondo ad un soggetto anziano con pensione minima e con istruzione elementare, come tale privo della capacità di capire i meccanismi di alea di tali tipi di fondi piuttosto che un prodotto di investimento con produttività più bassa, ma più
sicuro e non vi era nessuna prova neanche in ordine all'effettiva informazione della cliente sulla natura, sui rischi, sulle implicazioni e sull'adeguatezza dell'investimento, in quanto veniva soltanto
18 consegnato un modulo prestampato che faceva riferimento ad altra documentazione non sottoscritta dalla stessa CP_1
L'appellante non ha dedotto alcunché per superare tale motivazione riaffermando soltanto inutilmente di aver proceduto nel rispetto della norma mediante la consegna della documentazione prevista e mediante il rilascio di una dichiarazione di propensione al rischio media e di perseguimento di un obiettivo di crescita del capitale.
Alla fine del secondo motivo l'appellante ha chiesto che le somme oggetto della restituzione fossero decurtate dei dividendi percepiti dalla stessa in relazione al fondo di investimento CP_1
fonte del contenzioso.
In proposito , come eccepito dalla controparte, la Corte rileva la violazione dell'art. 345 cpc in quanto tale istanza è stata formulata per la prima inammissibilmente in appello.
Il motivo che attiene alle spese non è un vero e proprio motivo,
in quanto l'appellante ha affermato che a seguito dell'accoglimento dell'appello le spese dovevano essere poste a carico della CP_1
per il doppio grado.
19 Il rigetto dell'appello conduce, invece, all'applicazione del principio di soccombenza anche per il secondo grado a favore dell'appellata (scaglione: 5201,00 E- 26.000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
L'appellato ha chiesto la correzione della sentenza nella parte in cui a suo dire il Tribunale nella motivazione aveva parlato di valore medio, valore che non era stato rispettato nel conteggio finale;
in realtà
la sentenza di primo grado non contiene alcuna specificazione in ordine a tale valore e nel dispositivo il calcolo si è fondato su un valore contenuto legittimamente tra i valori minimi e quelli medi.
Di qui l'inconfigurabilità di un errore materiale e il rigetto di tale istanza di correzione.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
20 1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 2445,00
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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