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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2689 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 10. 12. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], in Vicolo del Fico, 6 ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana 316, presso e nello studio degli Avv.ti Claudia Violi Ferrari (c.f. e Valentina C.F._2
RA (c.f. ) che la rappresentano e difendono giusta C.F._3
procura apposta su foglio separato da considerarsi come apposta in calce all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013; l'Avv. Claudia Violi Ferrari dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria via fax al n.
0683085814, oppure via mail all'indirizzo , Email_1
ovvero all'indirizzo pec l'avv. Valentina Email_2
RA dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria via fax al n. 0683085814, oppure via mail all'indirizzo , Email_3
ovvero all'indirizzo pec Email_4
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
r.g. n. 1 , (C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._4
Vicolo del Fico n. 6, ed ivi elettivamente domiciliata alla via Valsassina n. 22 presso lo studio dell'Avv. Diana AR (C.F. ), che la C.F._5
rappresenta e difende in forza di mandato alle liti rilasciato su foglio separato che deve considerarsi allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
l'avv.
AR dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente al presente giudizio all'indirizzo PEC: , Email_5
ovvero all'utenza telefonica 06.37353386 adibita esclusivamente a fax
APPELLATA
E
, (C.F. ) nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_6
Calabria il 9 aprile 1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Zema, del foro di Reggio Calabria (C.F.
) come da procura a margine della presente comparsa CodiceFiscale_7
di costituzione, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo pec: ed elettivamente Email_6
domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato Annaisa Garcea alla Via della Giuliana, 80 - Email_7
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1665 ss. c. c. - Appello avverso la sentenza n. 3282/2018 pubblicata il 14.2.2018, resa dal Tribunale Ordinario di
Roma
CONCLUSIONI: All'udienza del 10. 12. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
r.g. n.
2 - Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice;
accerta e dichiara e l Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
in persona del titolare pro tempore, responsabili in solido dei
[...]
danni lamentati dall'attrice come riscontrati e quantificati dal TU Ing.
per un valore pecuniario di € 19.000,00 oltre IVA ed Persona_1
accessori. AN e l'impresa Parte_1 Controparte_2 [...]
Geometra in persona del titolare pro tempore, in CP_3 CP_3
solido tra loro, all'esecuzione di tutte le opere di messa in sicurezza e/o consolidamento e/o ripristino a regola d'arte, nonché all'esecuzione di tutte le opere necessarie per il ripristino a regola d'arte e di riparazione dei danni accertati dal TU interni all'immobile di limitatamente ai soli CP_1
danni posti in nesso di causalità con le opere di demolizione o rimozione di tramezzi eseguite nell'immobile di il tutto secondo le Parte_1
indicazioni contenute nella relazione peritale del TU Ing. che Persona_1
si intendono qui ripetute e trascritte.
AN e l'impresa Parte_1 Controparte_2 [...]
in persona del titolare pro tempore al pagamento Controparte_4
delle spese di TU come liquidate in corso di causa, nonché al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore di in € 552,70 per esborsi CP_1
ed in € 7.500,00 per compensi di avvocato, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge e rimborso spese generali ex DM 55/2014 con attribuzione ex art. 93 c. p.
c. all'Avv. Giovanni M. Cocconi richiedente quale antistatario.
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da Pt_1
Compensa le spese del giudizio tra i suddetti corresponsabili solidali
[...]
( chiamante e e Controparte_5 Controparte_2 CP_4
in causa).
[...] Controparte_6
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato Parte_1
r.g. n. 3 la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della spiegata impugnazione proposta con il presente atto, riformare per tutti i motivi anzi esposti la sentenza n. 3282/18 pubblicata il 14.2.18, resa dal tribunale Ordinario di Roma in persona del Giudice Dott. Pietro Persico, limitatamente alla parte meglio individuata a pagina 2 e 3 del presente atto, e per l'effetto: a) in via preliminare, in accoglimento del primo motivo di gravame, accertare e dichiarare la sentenza appellata nulla perché priva di motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ha accertato la responsabilità della sig.ra ex artt. 2051 e 2053 c.c., senza fornire alla parte Parte_1
processuale alcuna argomentazione a sostegno di tale proprio convincimento;
b) nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza appellata perché errata, illogica, nonché contraria alle risultanze emerse dagli atti di causa (nella specie contratto di appalto tra la sig.ra e la Pt_1 [...]
e incarico professionale conferito dalla sig.ra al Direttore CP_7 Pt_1
dei lavori e progettista ing. ) e per l'effetto ritenere unici responsabili CP_2
ex art. 2051 c.c. dei danni subiti dalla sig.ra a causa dell'esecuzione dei CP_1
lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della sig.ra tanto la ditta appaltatrice quanto il direttore dei lavori, perché la Pt_1 CP_7
è da considerarsi effettiva custode del bene avendo ricevuto in consegna il
[...]
relativo cantiere fin dalla data del 18.2.2013, e perché l'ing. era CP_2
contrattualmente preposto alla vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori commissionati e dal medesimo progettati, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità ascrivibile all'odierna appellante;
c) nel merito in accoglimento dell'ultimo motivo di gravame ritenere la sig.ra esente da Pt_1
responsabilità ex art. 2053 c.c., non essendo i danni patiti dalla sig.ra CP_1
riconducibili a rovina di edificio o di parte di esso di proprietà della odierna appellante, bensì causati da l'attività di rimozione/demolizione delle pareti C e
D eseguite nell'appartamento dell'odierna appellante dalla DI AT
r.g. n. 4 su progetto del direttore dei lavori Ing. , da intendersi CP_3 CP_2
tale attività esulante dalla nozione di rovina prevista dalla norma in esame, ovvero comunque da intendersi tale attività come fatto imputabile in tutto ad un terzo. D) ANre la e l'ing. alla restituzione di tutte le CP_7 CP_2
somme che la sig.ra sarà tenuta a versare in esecuzione della sentenza Pt_1
oggetto di gravame;
e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, anche in punto di corresponsione spese ctu”.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
a) circa la domanda cautelare, respingere la richiesta di sospensione e/o revoca della esecutorietà della sentenza per i motivi di cui al presente atto,
e conseguentemente condannare ex art. 283, secondo comma, cpc l'appellante incidentale per manifesta infondatezza ed inammissibilità della stessa, nella misura ritenuta di giustizia;
b) sempre in via pregiudiziale dichiarare, inoltre, inammissibile l'appello principale ed incidentale ai sensi dell'articolo 348 bis cpc;
c) respingere comunque l'appello principale ed incidentale in quanto infondati in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata, salvo la domanda di riesame di cui al seguente punto d);
d) in accoglimento della richiesta di riesame della domanda rimasta assorbita dall'accoglimento di quella di “facere”, in accoglimento cioè della domanda di risarcimento per equivalente per i lavori all'interno della proprietà della sig. ra , condannare in solido la sig. ora Pt_2 Pt_1
l'Ing. e la ditta del geometra
[...] Controparte_2 CP_3
al risarcimento per equivalente per i danni subiti dalla sig. CP_3
ora all'interno del proprio appartamento, pari ad € 13.620,00, Pt_2
comprensivi degli oneri di legge alla luce della quantificazione contenuta nella TU;
con il favore delle spese di lite oltre al rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CAP.
r.g. n. 5 Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_2
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Roma disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B) nel merito rigettare l'appello principale in quanto infondato;
C) sempre nel merito accogliere i motivi d'appello incidentale e conseguentemente:
1 - dichiarare nulla la sentenza 3282/2018 pronunciata dal Tribunale di
Roma per omessa e/o insufficiente motivazione poichè a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le ha in alcun modo prese in considerazione limitandosi a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio;
2 - dichiarare altresì nulla la sentenza 3282/2018 del Tribunale di Roma in quanto affetta da vizio di ultrapetizione in violazione dell'art. 112 cpc per aver statuito su una domanda diversa da quella fatta valere dall'attore che chiedeva accertarsi l'esistenza di "nuovi danni";
3 - accertare e dichiarare che l'attore ed il chiamante in garanzia sono in ogni caso incorsi nelle decadenze di cui agli artt.
1667 e 1669 c.c. nei confronti dell'appellato e per l'effetto ed Controparte_2
in riforma della sentenza gravata dichiarare quest'ultimo non tenuto a risarcire i danni per come riconosciuti e quantificati dal Giudice di prime cure;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 12. 12. 2018 veniva dichiarata la contumacia del CP_3
del Geometra .
[...] CP_3
Con ordinanza in data 25. 7. 2019 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. All'udienza del 10. 12. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
r.g. n. 6 Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione ex art. 348 bis c. p. c. non sussistendo le condizioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza previste da tale norma.
APPELLO PRINCIPALE (FRANCHI)
L'appello principale è infondato e deve essere respinto.
L'appellante principale ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione in punto di accertata responsabilità in capo alla sig.ra per i danni subiti dall'attrice. Pt_1
Il Tribunale non avrebbe addotto alcuna motivazione, o la benchè minima argomentazione a sostegno dell'imputazione di responsabilità accertata in capo all'odierna appellante, e quindi sarebbe nulla, errata ed ingiusta la sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe dovuto giustificare il proprio convincimento, suffragato anche da orientamenti giurisprudenziali, mentre nel caso di specie avrebbe aprioristicamente dichiarato la responsabilità dell'odierna appellante, ma senza individuarla giuridicamente.
Anche seguendo la tesi del giudice di prime cure, e volendo ritenere credibile un'attribuzione di responsabilità in capo alla ex artt. 2051 e Pt_1
2053 c. c., le argomentazioni addotte circa tale convincimento avrebbero dovuto essere complete e specifiche, laddove nella sentenza impugnata non sarebbe rinvenibile alcuna spiegazione relativa al procedimento logico-giuridico seguito dal giudice.
La carenza nell'impianto motivazionale della sentenza e l'impossibilità di individuare i passaggi logici del ragionamento seguito dall'organo giudicante configurerebbero un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ex art. 111, sesto comma, della Costituzione.
Ove la motivazione sia inesistente o radicalmente inidonea a lasciar comprendere il procedimento logico giuridico della decisione sarebbe integrata r.g. n. 7 la violazione dell'art. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, e quindi la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla in assenza dei motivi sui quali la stessa si fonda;
allo stesso modo, ove la motivazione sia solo apparente perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, così impedendo ogni controllo sul percorso logico – argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice, la sentenza sarebbe nulla.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
Ad avviso della Corte le deduzioni svolte dalla rispetto all'asserita Pt_1
assenza di motivazione sono del tutto generiche e non suscettibili di integrare le condizioni richieste dalla giurisprudenza per pervenire alla conclusione che si sia in presenza dell'assenza di motivazione nella sentenza impugnata.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la motivazione di un provvedimento deve considerarsi “meramente apparente” allorquando essa sia
“afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ovvero risulti “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. 17 maggio
2021, n. 13170. Conf. Cass. 25 settembre 2018, ord. n. 22598; Cass. 12 ottobre
2017, n. 23940).
Nella giurisprudenza della Suprema Corte sono state individuate tre categorie “estreme” di vizio motivazionale sancito con nullità:
1. la mancanza assoluta di motivazione, ovvero decisione priva di qualsiasi indicazione dei motivi;
2. la motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile, cioè quando le argomentazioni del giudice sono discordanti o contraddittorie in modo insanabile;
3. la motivazione meramente apparente, ossia quando, dietro la parvenza di spiegazione, non è possibile rinvenire il ragionamento necessario per verificare l'avvenuta connessione logica tra premesse e decisione definitiva.
In queste ipotesi estreme la nullità investe l'intero dispositivo della r.g. n. 8 decisione (o quanto meno la parte motivata) e rende possibile l'annullamento della sentenza.
Per effetto della riforma intervenuta col d.l. 83/2012, conv. in legge
134/2012, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha subìto un ridimensionamento dell'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione, dal momento che la
Suprema Corte non può più sindacare genericamente la “insufficienza” della motivazione, ma solo le palesi e macroscopiche distorsioni strutturali purché emergenti dal testo della sentenza impugnata, senza ricostruzioni suppletive.
Per quanto riguarda il vizio di motivazione meramente apparente, essa sussiste quando la “apparente motivazione” è solo di facciata, nel senso che, pur citando elementi (fatti, prove, norme), non espone un ragionamento che consenta di comprendere come si è giunti al risultato, mancando la connessione logica esplicita tra le premesse assunte e la decisione adottata, o le argomentazioni non suffragano effettivamente la conclusione.
E (v. ordinanza Cass. n. 2661/2025) il vizio in esame ricorre “allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto
(art. 116 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione”.
Non ogni criticità motivazionale costituisce vizio annullabile, posto che difetti di dettaglio, omissioni marginali od una motivazione che risulterebbe insufficiente solo se integrata da ricostruzioni esterne, non sono in genere sindacabili.
Conseguentemente, per la Suprema Corte un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico (melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad r.g. n. 9 un'altra; oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si giunga ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante.
In tali casi la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo;
infatti, “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost” (v.
Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; conf. Cass. 7 aprile 2017, ord. n. 9105; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113).
Alla stregua dei principi in precedenza illustrati deve concludersi che dall'esame della motivazione della sentenza impugnata non emergano le circostanze in base alle quali la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la sussistenza del vizio denunciato, essendo sufficiente l'affermata responsabilità dell'appellante quale proprietaria e committente dei lavori in questione, così individuata la riferibilità alle ipotesi disciplinate dagli art. 2051 e 2053 c.c. richiamati dal Tribunale quale titolo di detta responsabilità.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato e dichiarato la responsabilità della sig.ra per i danni cagionati all'attrice ex artt. 2051 e 2053 c.c.; Pt_1
l'errata applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c.; l'errata valutazione delle prove fornite in primo grado e delle risultanze di cui alla TU a firma dell'ing. Per_1
La sentenza impugnata sarebbe del tutto errata perché non rispondente ai r.g. n. 10 fatti di causa, così come provati documentalmente dalle parti processuali, e perché contraddittoria rispetto alle risultanze della TU.
L'imputazione a carico della sig.ra della responsabilità ex art. 2051 Pt_1
c.c. solo per essere la proprietaria dell'immobile e la committente dei lavori di ristrutturazione ivi svolti sarebbe del tutto errata, illogica ed infondata.
I presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 2051 c. c. sarebbero i seguenti: - esistenza di una cosa data in custodia a qualcuno;
- la cosa deve svolgere un ruolo attivo nel meccanismo che ha prodotto il danno;
il danno deve essere cagionato dalla cosa e non con la cosa, cioè la cosa non deve essere usata dal custode come strumento da cui sono derivati i danni lamentati dal terzo, e quindi la cosa dovrebbe costituire causa del danno e non mera occasione dello stesso;
- il custode deve avere un effettivo potere sulla cosa.
Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia l'appellante ha sostenuto che alla luce dei documenti prodotti in giudizio, ed avendo riguardo alle risultanze della TU, ai fini dell'individuazione dei responsabili dei danni cagionati alla sig.ra , dovrebbe considerarsi incontrovertibile che CP_1
nell'appartamento di proprietà della sig.ra erano in corso, dal mese di Pt_1
febbraio 2013, lavori di ristrutturazione dell'immobile nella sua interezza, con conseguente apertura del relativo cantiere e consegna dei luoghi alla ditta appaltatrice, come indicato nel contratto di appalto in atti.
Dall'esame del contratto di appalto si evincerebbe che la ditta appaltatrice aveva ricevuto in consegna il cantiere costituito dall'intero immobile, svuotato di tutto il mobilio (consegnato in deposito al presso il proprio CP_3
stabilimento come da relativo documento in atti, all. H TU pag. 77), per essere completamente ristrutturato secondo quanto previsto dal progetto fornito e sottoscritto dal direttore dei lavori e progettista ing. , nominato dalla CP_2
committente.
Il conferimento dell'incarico all'ing. , mai oggetto di CP_2
contestazione nel giudizio di primo grado, sarebbe stato documentalmente r.g. n. 11 provato tramite il deposito del relativo preventivo, sottoscritto per accettazione dall'ing. , nonché dimostrato dalla sottoscrizione da parte di CP_2
quest'ultimo di tutti i progetti depositati nei competenti uffici, allegati alla TU.
Gli obblighi contrattualmente previsti a carico dell'ing. erano i CP_2
seguenti: progettazione per la ristrutturazione dell'immobile in oggetto (di massima e definitivo), redazione progetto degli impianti, sviluppo di tutti gli elaborati grafico – progettuali relativi alle richieste delle autorizzazioni comunali: analisi ed eventuali verifiche strutturali e deposito dei documenti necessari al progetto iniziale ed alle sue eventuali successive varianti;
presentazione del progetto definitivo ante e post operam per l'autorizzazione di inizio lavori;
presentazione di tutta la documentazione definitiva del rinnovato stato dei luoghi per il nuovo accatastamento;
fornitura del supporto tecnico di controllo durante tutta la durata del cantiere per la realizzazione dell'opera “ come da progetto” e secondo le norme vigenti;
fornitura del supporto tecnico per la scelta di tutti i materiali da utilizzarsi sul cantiere.
Tali documenti attesterebbero in maniera incontrovertibile che la sig.ra si era avvalsa di professionisti qualificati per scongiurare qualsiasi Pt_1
evento dannoso riconducibile alla ristrutturazione in atto, nominando una ditta appaltatrice capace di propria autonoma organizzazione, ed incaricando un ingegnere che provvedesse sia alla progettazione, sia allo studio ed analisi delle strutture, nonchè al controllo della conformità dell'opus al progetto ed alla normativa vigente.
Essendo stata affidata la custodia del bene alla ditta appaltatrice in quanto consegnataria dell'intero cantiere, l'ing. sarebbe stato tenuto CP_2
contrattualmente al controllo ed alla vigilanza sull'operato della ditta appaltatrice ed alla redazione del progetto, previa analisi e verifiche delle strutture insistenti nell'appartamento oggetto dell'intervento manutentivo.
In tale contesto il verbale redatto dai Vigili del Fuoco in data 24.4.2013, all'esito della chiamata effettuata dall'ing. , marito della sig.ra , a Per_2 CP_1
r.g. n. 12 seguito del verificarsi delle lamentate fessurazioni, attesterebbe che i Vigili intervenuti avevano accertato che all'interno della proprietà erano Pt_1
ancora in corso dei lavori di ristrutturazione e che nel cantiere erano presenti la ed il responsabile Dalla relazione redatta Controparte_7 CP_3
dai Vigili del Fuoco si evincerebbe che al momento del verificarsi del danno il bene da cui erano scaturite le lesioni capillari lamentate dalla sig.ra era CP_1
ancora custodito dalla , che quindi esercitava un potere di fatto sul CP_7
bene, estrinsecantesi nel potere di vigilanza, mentre in quel periodo delicato afferente la demolizione della parete C e D il direttore dei lavori e progettista non era in loco.
Le risultanze della TU espletata nel giudizio di primo grado dimostrerebbero che: rispetto al progetto realizzato dall'ing. , CP_2
dall'esame della corposa documentazione fornita da esso progettista al Genio
Civile non erano ivi presenti né i particolari costruttivi, né le modalità esecutive della posa in opera degli elementi strutturali citati, che invece sarebbero stati fondamentali in interventi strutturali di questo tipo per evitare eccessive deformazioni delle strutture sovrastanti con conseguenti danni. La stessa relazione di calcolo – prodotta più e più volte dal progettista – conteneva solo delle verifiche statiche di resistenza della trave in acciaio, mentre si sarebbe dovuto verificarne la deformabilità, scegliendo il profilo più adatto a limitare il più possibile tale aspetto. Da un punto di vista tecnico la documentazione depositata dal progettista è stata considerata assolutamente insufficiente per una corretta realizzazione delle opere in progetto. (pag. 28 TU), ed il consulente tecnico di ufficio ha accertato il nesso di causalità tra le fessurazioni lamentate nell'appartamento di proprietà dell'attrice in corrispondenza della parete C, e l'attività di demolizione eseguita nell'appartamento di in Parte_1
particolare alla rimozione dell'omologa parete, presente in tale immobile dal
1939 fino al 2013.
Secondo il consulente tecnico di ufficio in edifici storici di questo tipo,
r.g. n. 13 realizzati con questa tipologia costruttiva, e con questi materiali, la funzione delle tramezzature diventa con il tempo non solo quella architettonica e distributiva originaria (anche grazie a modifiche realizzate senza criterio) ma anche quella strutturale, in quanto le stesse pareti contribuiscono in parte a portare i solai sovrastanti (oltre che il peso delle omologhe pareti presenti sulla verticale ai piani superiori): tale valutazione fondamentale non sarebbe stata effettuata e considerata dal progettista e direttore dei lavori ing. . CP_2
Nel caso di specie quindi, essendo venuta a mancare la parete in esame a livello del secondo piano, una parte del sovrastante solaio di calpestio del piano terzo adiacente a tale parete – non avendo più l'appoggio inferiore – e dovendosi di conseguenza adattare al nuovo schema statico che si era venuto a creare, aveva subito una deformazione, coinvolgendo anche la parete C all'interno dell'appartamento di proprietà , che aveva riportato i danni citati (pag. 33 CP_1
della TU); il consulente tecnico di ufficio ha accertato inoltre che le fessurazioni riscontrate nell'appartamento di parte attrice – in corrispondenza della parete denominata D – erano da imputare alle attività di demolizione eseguite nell'appartamento di in particolare alla rimozione Parte_1
dell'omologa parete presente in tale immobile dal 1939 fino al 2013, ritenendo valide le precedenti valutazioni espletate per la demolizione della parete C, con l'aggravante, inoltre, di aver scelto di apporre una trave in acciaio di rinforzo tardivamente e con metodologia errata (v. pag. 34 della TU).
Infatti, il consulente tecnico di ufficio (v. pag. 36 elaborato peritale) ha così concluso: “relativamente ai danni riscontrati nell'appartamento di parte attrice in corrispondenza alle pareti C e D gli stessi sono riconducibili in termini di nesso di causalità all'attività di demolizione eseguita nell'immobile di Pt_1
Per tali pareti, infatti, avendo stabilito con certezza la loro avvenuta
[...]
demolizione a livello del piano secondo, e la loro presenza all'interno dei tre appartamenti prima dei lavori in esame, va detto che gli stessi elementi murari costituiscono degli elementi secondari portati dai solai sottostanti ma nello r.g. n. 14 stesso tempo degli elementi strutturali portanti i solai e le tramezzature sovrastanti. Per questo motivo la loro demolizione completa al livello del piano secondo è stata certamente causa della deformazione dei solai sovrastanti e delle omologhe murature presenti sugli stessi solai al piano terzo, sulla verticale degli elementi murari rimossi. A nulla è valso in tal senso l'intervento di posa in opera di un trave in acciaio in quanto lo stesso è stato effettuato con notevole ritardo rispetto alla rimozione della parete D, dando modo alle strutture collegate di deformarsi liberamente”.
Sulla base di tali risultanze documentali il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la responsabilità da cose in custodia in capo all'odierna appellante per il solo fatto di essere proprietaria dell'immobile oggetto di ristrutturazione, e committente dei relativi lavori, non avendo più quest'ultima alcun potere di fatto sulla cosa perché consegnata alla ditta appaltatrice nella sua interezza e totalità affinchè vi eseguisse l'opera appaltata, così come progettata dal direttore dei lavori ing. , e che conseguentemente ne era divenuta CP_2
esclusiva detentrice.
Infatti, se la figura del custode ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. deve rinvenirsi in quel soggetto che, di fatto, ha la disponibilità del bene, situazione che gli consente, pur in mancanza di uno specifico obbligo, di effettuare un efficace controllo e di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, per eliminare od attenuare le conseguenze dannose, nella controversia in esame solo la ed il DL dovrebbero essere considerati tali, Controparte_7
e non anche la sig.ra per il solo fatto di essere proprietaria dell'unità Pt_1
immobiliare in cui si erano svolti i lavori.
A favore di tale tesi militerebbero i seguenti rilievi: la Controparte_7
dovrebbe essere considerata custode del bene (unità immobiliare int. 2 Vicolo
Del Fico n. 6 Roma) perché unica detentrice dell'immobile da cui è stato originato il danno (la consegna del cantiere era avvenuta in data 18.2.13, e durante il sopralluogo dei vigili del fuoco allertati dalla sig.ra si era dato CP_1
r.g. n. 15 atto della presenza della ditta in loco); l'ing. dovrebbe essere CP_2
considerato custode del bene in argomento perché contrattualmente obbligato ad eseguire il controllo sull'operato della ditta appaltatrice per accertare la regolarità dell'opus e la sua conformità alle norme tecniche in materia edilizia, nonché a scongiurare pericoli conseguenti all'esecuzione dei lavori.
In tale contesto la qualità di proprietaria non potrebbe essere di per sé sola e sufficiente a considerare la sig.ra quale responsabile ex art. 2051 c. c., Pt_1
anche alla luce degli arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, posto che in tema di responsabilità per cose in custodia connessa all'esistenza di un cantiere, qualora l'area dello stesso sia delimitata ed affidata all'appaltatore, dei danni verificatisi all'interno di quest'area risponde solo la ditta appaltatrice perché unica custode del cantiere (v. Cass. 25.6.2013 n. 15882).
Secondo la al caso di specie dovrebbe essere applicato il seguente Pt_1
principio di diritto, costantemente ribadito dalla Suprema Corte, che sarebbe stato disatteso ed immotivatamente trascurato dal Tribunale: “l'appaltatore è dunque di regola l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione delle opere appaltate. Infatti l'autonomia e la libertà di gestione dell'appaltatore
– che si obbliga verso il committente a fornirgli il risultato della sua opera – comportano che il rischio inerente la cosa oggetto delle opere appaltate si sposta dal committente all'assuntore dell'esecuzione dell'opus, con inapplicabilità della responsabilità del committente ex art. 2049 c.c.; sicchè durante tutto il tempo dell'esecuzione dell'opera e fino alla consegna all'appaltante il dovere di custodia e di vigilanza sulla cosa da consegnare passa dal committente all'appaltatore il quale è tenuto a rispettare il principio del neminem laedere, ossia evitare di arrecare danni a terzi a causa dell'esecuzione dell'opera commissionata. Pertanto, l'appaltatore deve di regola ritenersi l'unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera (ex multis
Cass. Civile 31.3.16 n. 6231, n. Cass. Civile n. 20557/15, Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 11371 del 16 maggio 2006; Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 1 giugno 2006; Sez.
r.g. n. 16 3, Sentenza n. 7356 del 26 marzo 2009; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 29 marzo
2007; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23 aprile 2008; Sez. 3, Sentenza n. 24320 del 30 settembre 2008; Sez. 3, Sentenza n. 23947 del 12 novembre 2009).
Ove il Tribunale avesse tenuto conto del contratto di appalto e della natura delle opere commissionate, e della granitica giurisprudenza formatasi sull'argomento, avrebbe dovuto ritenere quali unici responsabili – in solido tra loro – la ditta appaltatrice dei lavori ed il DL che aveva assunto anche il ruolo di progettista.
Per una puntuale imputazione di responsabilità in capo al DL e progettista dei lavori, l'appellante ha evidenziato che il suddetto professionista sarebbe tenuto a predisporre non un progetto qualsiasi, in modo superficiale ed errato, ma un progetto che, sotto il profilo tecnico, non manifesti lacune e consenta la realizzazione di un'opera immune da vizi.
Nel caso di specie il consulente tecnico di ufficio ha accertato un'erroneità progettuale in uno con un'errata esecuzione dei lavori di demolizione della parete D, e tali comportamenti inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali sarebbero di fatto imputabili esclusivamente alla ditta appaltatrice ed al progettista/direttore dei lavori.
Sotto altro aspetto nel caso di specie ricorrerebbe il caso fortuito inteso come fatto del terzo, in via meramente gradata;
la non potrebbe essere Pt_1
considerata responsabile ex art. 2051 c.c. perché ricorrerebbe nel caso di specie il caso fortuito costituito dal fatto del terzo. Poiché l'art. 2051 c. c. parla di danno da cosa in quanto tale, facendo riferimento esclusivamente al finalismo intrinseco della cosa od alla sua capacità eziologica di produrre determinati effetti, nel caso in cui il danno sia stato cagionato da un fattore estraneo al dinamismo intrinseco della cosa, non potrebbe essere applicata la norma in esame.
Tale approdo sarebbe conforme all'orientamento costante sia delle corti di merito che di legittimità, secondo cui sarebbe esclusa la responsabilità ex art.
r.g. n. 17 2051 c.c. ove vi sia l'accertamento positivo che il danno sia stato cagionato non dal bene oggetto della custodia stessa, ma dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (ex multis v. Cass.
30.11.2015 n. 24342).
Nel caso di specie alla luce di tali principi sarebbe incontrovertibile che i danni lamentati dall'attrice, così come accertati dal consulente tecnico di ufficio, non sarebbero stati generati dal bene in sé, ma da un'errata esecuzione dei lavori, ovvero da un'errata progettazione degli stessi, (da considerarsi fatto del terzo) e quindi alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. potrebbe essere ascritta alla sig.ra Pt_1
Infatti, la causa delle lamentate fessurazioni non deriverebbe dal bene in sé
(cioè dall'appartamento sottostante di proprietà della sig.ra , ma da Pt_1
un'opera (attività di rimozione/demolizione) realizzata in tale immobile dalla ditta appaltatrice, su progetto redatto dal DL in modo non conforme alla tecnica.
Quindi, il danno lamentato dall'attrice sarebbe stato cagionato da un fatto estraneo al dinamismo intrinseco della cosa, ovvero da un'errata progettazione dell'intervento manutentivo (demolizione della parete C e D), con conseguente inapplicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 2051 c. c., essendo stata fornita dal medesimo consulente tecnico di ufficio la prova liberatoria del caso fortuito.
Sotto altro profilo l'appellante ha dedotto in ordine all'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2053 c. c.
Il Tribunale ha ritenuto responsabile l'odierna appellante ex art. 2053 c.c. per i danni cagionati alla sig.ra a causa dell'esecuzione dei lavori di CP_1
ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della sig.ra ma Pt_1
secondo tale norma il proprietario in quanto tale sarebbe chiamato a rispondere ogniqualvolta dalla rovina del proprio immobile (o parte di esso) consegua un pregiudizio al terzo;
la disciplina prevista dalla norma in esame presupporrebbe un nesso di causalità tra la cosa rovinata, ovvero disgregata, ed il danno patito r.g. n. 18 dal terzo.
La rovina consisterebbe nella disgregazione, anche limitata, di elementi strutturali e/o accessori all'edificio, e dovrebbe essere dovuta ad un difetto di manutenzione e/o ad un vizio di costruzione. La responsabilità oggettiva posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento per rovina di edificio ai sensi dell'art. 2053 c.c. potrebbe essere esclusa dalla dimostrazione che i danni causati dalla rovina dell'edificio siano riconducibili esclusivamente a fatti dotati di efficacia causale autonoma, estranei al dinamismo intrinseco della cosa, costituenti il c.d. caso fortuito (seppur privo del carattere dell'inevitabilità ed imprevedibilità), comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato.
Quindi, l'art. 2053 c.c. porrebbe a carico del proprietario di un edificio o di parte di esso una responsabilità legale presunta che potrebbe essere vinta ove si provi l'esistenza di un'altra causa dell'evento dannoso avente un'efficienza causale del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione (v. Cass. 12.3.2004 n. 5127). Tale presunzione, essendo juris tantum, può essere superata mediante la prova che la rovina non sia stata determinata da vizio della costruzione o da difetto di manutenzione, bensì da caso fortuito o forza maggiore, oppure da fatto imputabile in tutto o in parte ad un terzo (Cass. 20.12.88 n. 6938), come nel caso di specie.
Nel caso di specie il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la sig.ra Pt_1
responsabile ex art. 2053 c. c. dei danni patiti dalla sig.ra , disattendendo e CP_1
contravvenendo anche le risultanze della TU, che aveva accertato che le fessurazioni in argomento erano state causate da un'attività di demolizione erratamente eseguita dalla ditta appaltatrice, su progetto non conforme alle regole della tecnica redatto dal direttore dei lavori, e non da una disgregazione di parte dell'appartamento di proprietà della sig.ra (disgregazione peraltro Pt_1
che avrebbe dovuto esser causata da difetto di manutenzione o vizio di costruzione).
Tale circostanza renderebbe di per sé non ravvisabile alcuna responsabilità
r.g. n. 19 ex art. 2053 c. c. ascrivibile alla sig.ra essendo le fessurazioni rinvenute Pt_1
nella proprietà state accertate dal consulente tecnico di ufficio come CP_1
conseguenti all'errata metodologia di esecuzione dell'attività di demolizione delle pareti C e D insistenti nell'appartamento di proprietà dell'odierna appellante, non essendo stata documentata nel corso del giudizio di primo grado alcuna ipotesi di disgregazione di parte dell'appartamento dell'odierna appellante a causa dell'omessa manutenzione o di un vizio di costruzione. Dei danni derivanti dall'attività di demolizione delle pareti insistenti nell'appartamento della sig.ra dovrebbero rispondere esclusivamente la Pt_1
ditta appaltatrice ed il DL, che aveva anche assunto il ruolo di progettista dei lavori.
E comunque non potrebbe ricondursi all'accezione di rovina la nozione di attività di demolizione, essendo la prima di per sé estranea a qualsivoglia azione umana dotata di efficacia causale autonoma;
sotto tale ultimo aspetto l'azione di demolizione di un edificio o di parte di esso costituirebbe esercizio del diritto di proprietà, ed un'eventuale responsabilità del proprietario per i danni causati a terzi a seguito dell'eseguita demolizione potrebbe sorgere non già ex art. 2053
c.c. ma eventualmente ex art. 2043 c.c., ove si dia prova dell'inosservanza, durante la delicata operazione di demolizione, delle generali regole di prudenza e perizia, circostanza che non sarebbe stata provata nel corso del giudizio di primo grado.
Anche nel caso di non ritenuta applicabilità al caso di specie dell'art. 2053
c.c., la dovrebbe andare esente da responsabilità perché sussisterebbe il Pt_1
caso fortuito costituito dal fatto del terzo.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto responsabile anche la sig.ra dei danni cagionati alla sig.ra a seguito dei lavori di Pt_1 CP_1
ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà dell'odierna appellante, ma in tal modo avrebbe contravvenuto alla granitica giurisprudenza formatasi al riguardo.
r.g. n. 20 L'autonomia dell'appaltatore – il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente alla realizzazione dell'opera, a proprio rischio – comporterebbe la sua esclusiva responsabilità per i danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera stessa;
e sarebbe stato documentalmente provato che la sig.ra si era avvalsa di un Pt_1
DL preposto sia alla progettazione dell'opera che al controllo della sua esatta realizzazione, disponendo il professionista delle competenze tecniche necessarie per l'esecuzione di tale vigilanza.
Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere unici responsabili dei danni cagionati alla sig.ra a seguito dei lavori di ristrutturazione realizzati CP_1
nell'appartamento di proprietà dell'odierna appellante, la DI AT ed il
DL. Nel caso di specie, per quanto riguarda la responsabilità dell'Ing. , CP_2
quale DL e progettista dell'opera commissionata, tale attività imporrebbe l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, valutata con un certo rigore perché commisurata alla natura dell'attività professionale tecnica richiedente di per sé particolare competenza ed attenzione;
la responsabilità ascrivibile all'Ing.
, secondo le risultanze della TU, consisterebbe nel: CP_2
non aver assicurato al committente la piena conformità del progetto e della progressiva realizzazione dell'opera alle regole della tecnica delle costruzioni ed alla relativa normativa vigente in materia;
non aver verificato che i materiali che l'appaltatore aveva introdotto nel cantiere per poi porli in opera, fossero idonei e rispondenti alla normativa vigente, ovvero corrispondenti alle caratteristiche richieste in contratto (sul punto v. TU, pagg. 38, 39, 40, 41, 43); nell'aver progettato delle opere imprudenti, consistenti in una demolizione di una parete senza previamente calcolare gli effetti di tale demolizione, rapportati per di più ad un immobile di antica fattura, ovvero usando strumenti di calcolo considerati dal TU del tutto errati.
r.g. n. 21 Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
196/2025) nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2051 c. c. valgono i seguenti principi: 1) il committente dei lavori è responsabile ex art. 2051 c.c., per (omessa) custodia, del danno arrecato a terzi dall'appaltatore da lui incaricato;
la consegna del bene all'appaltatore non fa, infatti, venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito (cfr., in termini: Cass. 17 marzo 2021, n. 7553; Cass. 14 maggio 2018, n. 11671); 2) tale responsabilità non è fondata sulla colpa né in vigilando (i.e.: per non avere controllato il lavoro dell'appaltatore), né in eligendo (i.e.: per avere mal curato la scelta del medesimo appaltatore), bensì configura una fattispecie di responsabilità oggettiva;
3) il caso fortuito, quale limite alla responsabilità oggettiva, può essere integrato da una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo, mentre non è configurato di per sé dal semplice inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti verso il committente.
Analogamente (v. Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34401)
“La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. – il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della res – ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile”.
Alla stregua di tali principi deve rilevarsi che nel caso di specie le deduzioni svolte dall'appellante volte a sostenere la tesi della sua esclusione di r.g. n. 22 responsabilità solo per il fatto di essersi affidata alla ditta appaltatrice, che aveva ricevuto in consegna il cantiere costituito dall'intero immobile, svuotato di tutto il mobilio per essere completamente ristrutturato, in osservanza ed in virtù del progetto fornito e sottoscritto dal direttore dei lavori e progettista ing. , CP_2
nominato dalla committente, non può essere condivisa, non avendo fondamento giuridico.
Deve quindi essere esaminata l'ulteriore tesi difensiva secondo cui nel caso di specie ricorrerebbe il caso fortuito, che varrebbe quindi ad escludere la sua responsabilità.
Anche tale tesi difensiva deve essere disattesa, posto che il caso fortuito, quale limite alla responsabilità oggettiva, può essere integrato da una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo, mentre non è configurato di per sé dal semplice inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti verso il committente.
In applicazione di tale ulteriore principio deve escludersi che nel caso di specie alla luce della narrazione dei fatti offerta dalla possa ritenersi che Pt_1
sia stata provata l'esistenza del caso fortuito.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
APPELLO INCIDENTALE ( ) Controparte_2
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello incidentale proposto dal sollevata dalla difesa della sul CP_2 CP_1
presupposto che non sarebbe stato proposto nel termine breve per l'impugnazione.
L'eccezione è infondata e non può essere accolta;
infatti, nell'atto di appello la data di vocatio in ius indicata era quella del 15.9.18, mentre il si è costituito in data 3.7.18, e quindi l'appello incidentale proposto CP_2
deve ritenersi tempestivo ex art. 343 c.p.c. ante riforma.
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 23 L'appellante incidentale ha dedotto tre motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, la mancata valutazione delle eccezioni formulate dall'ing. nei confronti della TU, l'erroneità, CP_2
contraddittorietà e nullità della TU.
Il Tribunale, in forza dell'estensione della domanda formulata dall'attore nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, cpc anche nei confronti dei terzi chiamati in garanzia e manleva da parte del convenuto principale - alle pagg. 4 e
5 della sentenza ha affermato che: " In particolare il TU .... ha evidenziato, con dovizia di argomentazioni, il nesso di causalità tra i danni riscontrati, con particolare riferimento alle fessurazioni riscontrate nell'appartamento di parte attrice in corrispondenza della parete denominata C e della parete denominata
D, e l'attività di rimozione/demolizione delle pareti omologhe eseguite nell'appartamento di sito nell'ambito di un edifico storico ... Parte_1
ha messo in risalto la funzione assunta dalle tramezzature: “divenuta con il tempo non solo quella architettonica e distributiva originaria (anche grazie a modifiche realizzate senza criterio), ma anche quella strutturale, in quanto le stesse pareti contribuiscono in parte a portare i solai sovrastanti (oltre che il peso delle omologhe parete presenti sulla verticale ai piani superiori) ... .... Più specificamente il TU ha chiarito che: “venendo a mancare la parete in esame
a livello del secondo piano, una parte del sovrastante solaio di calpestio del piano terzo adiacente a tale parete – non avendo più l'appoggio inferiore – e dovendosi di conseguenza adattare al nuovo schema statico che si è venuto a creare, ha subito una deformazione, coinvolgendo anche la parete C all'interno dell'appartamento di proprietà , che ha riportato i danni citati ...”. CP_1
Pertanto conclude il Giudice: "... Responsabili in solido dei danni riscontrati dal
TU devono dichiararsi ... nonchè l'ing. Parte_1 Controparte_2
quale progettista e direttore dei lavori, che ha curato anche gli aspetti autorizzativi/amministrativi inerenti le opere eseguite, avendo il TU
r.g. n. 24 evidenziato anche che si è venuta a creare una situazione di elevato pericolo sismico, con particolare riferimento alle procedure ed alle modalità con le quali si è prevenuti all'attuale posizionamento della trave in acciaio sostitutiva del tramezzo in mattoni pieni fra ingresso e cucina (parete D) ... ".
Il percorso logico motivazionale del Tribunale sarebbe insufficiente a giustificare la condanna nei confronti del , perché il Tribunale avrebbe CP_2
meramente recepito le risultanze della TU ignorando totalmente le osservazioni formulate dalle parti, che in più occasioni avevano evidenziato l'erroneità e la contraddittorietà delle risultanze della TU ed i diversi vizi e forzature da cui la stessa era affetta rispetto all'eziologia dell'evento.
Qualora, come nel caso di specie, una o più parti, tramite il CTP, formulino alla C.T.U. critiche puntuali e specifiche, il giudice avrebbe l'obbligo di indicare nella motivazione della pronuncia le ragioni che l'hanno indotto a disattendere le critiche mosse da un consulente di parte avverso la consulenza tecnica d'ufficio e non potrebbe limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del consulente (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 26/08/2013, n. 19572; Cass. civ., Sez. III,
09/06/2011, n. 12686; Cass. civ., Sez. III, 24/04/2008, n. 10688; Cass. civ., Sez.
III, 11/03/2002, n. 3492), incorrendo, altrimenti, nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia: " .... è affetta da vizio di motivazione la sentenza che, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitata a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (Cass., n. 3191/2006). Dal rilievo che la consulenza tecnica di parte non è mai un mezzo di prova ma solo un atto difensivo e che, dunque, il Giudice non è tenuto a discuterne ex professo le conclusioni quando ritenga di aderire a quelle del consulente di ufficio (Cass., sez. un., 9.3.1965, n. 375, nonchè, ex plurimis, Cass., 11.12.2000, n. 15572) non
è, infatti, consentito trarre il corollario che egli possa anche totalmente prescindere dai rilievi precisi e circostanziati che il consulente di parte abbia
r.g. n. 25 mosso agli argomenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio (Cass.,
10.1.1995, n. 245), giacchè il potere del Giudice di merito di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime dunque dalla spiegazione delle ragioni - fra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a dare al consulente
d'ufficio quale proprio ausiliare - per le quali sia addivenuto ad una conclusione anzichè ad un'altra, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (Cass., 13.1.2005, n. 582)...." ( cfr. Cass. civ., Sez. III, 01/03/2007, n. 4797).
La sentenza impugnata non avrebbe motivato in modo corretto ed esaustivo il percorso logico giuridico che ha condotto alla decisione impugnata, e ciò sarebbe stato ancor più necessario perché l'attore, giovandosi della TU, si sarebbe sottratto all'onere probatorio che su di esso incombeva.
Quindi, il ha ribadito in questa sede quanto già illustrato negli CP_2
scritti difensivi del giudizio di primo grado, ed in particolare con la comparsa conclusionale, ovvero " ... che in tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non"), nonché dal criterio della cosiddetta
"causalità adeguata o regolarità causale", sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (Cass. n. 10607 del
30/04/2010), e che l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in materia probatoria, vigendo in quest'ultimo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 30328/2002,
, laddove nel processo civile vale la diversa regola della Per_3
preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di
r.g. n. 26 quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (Cass SS.UU n.
576 del 11/01/2008) ..." (Trib. Roma 23.02.2018).
Il percorso logico nei termini sopra illustrati sarebbe del tutto mancato nel caso di specie avendo il Tribunale frettolosamente liquidato la questione, ritenendo sufficientemente raggiunta la prova della domanda attrice copiando nella propria sentenza due soli passaggi contenuti in una perizia di 54 pagine, e così giustificando (v. pag. 4 della sentenza impugnata) il proprio convincimento rispetto al raggiungimento della prova di cui era onerato l'attore: " .... Più specificamente il TU ha chiarito che: “venendo a mancare la parete in esame
a livello del secondo piano, una parte del sovrastante solaio di calpestio del piano terzo adiacente a tale parete – non avendo più l'appoggio inferiore – e dovendosi di conseguenza adattare al nuovo schema statico che si è venuto a creare, ha subito una deformazione, coinvolgendo anche la parete C all'interno dell'appartamento di proprietà , che ha riportato i danni citati” ...". CP_1
L'assunto che precede non sarebbe sufficiente a ritenere provato il nesso eziologico tra i danni lamentati ed i lavori di demolizione eseguiti all'interno dell'appartamento il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare Pt_1
esclusivamente le risultanze cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio, trascurando tutte le osservazioni dei convenuti, ed anche quelle dello stesso attore, la cui domanda era finalizzata ad ottenere il risarcimento di nuovi danni rispetto a quelli già valutati in altro giudizio;
in particolare, avrebbe trascurato di prendere in considerazione una circostanza più volte evidenziata dalle parti convenute, ovvero il fatto che l'intero appartamento dell'attore era caratterizzato da uno stato di vetustà che si manifestava tramite il diffusissimo fenomeno delle fessurazioni, e che avrebbe dovuto indurlo a ponderare con maggiore pregnanza se al caso di specie fosse o meno applicabile la regola della c.d. "preponderanza dell'evidenza".
Sulla base di tali considerazioni sarebbe evidente che il metodo adottato dal consulente tecnico di ufficio, così come implicitamente condiviso dal Tribunale,
r.g. n. 27 non sarebbe convincente, in quanto il relativo convincimento sarebbe stato raggiunto tramite una sovrapposizione di planimetrie catastali la cui attendibilità sarebbe prossima allo zero, dal momento che non avrebbe tenuto in considerazione nè le opere di ristrutturazione eseguite presso l'abitazione della stessa attrice (debitamente segnalate dall'odierno appellato con la memoria 183, comma 6, n. 2, cpc del 30.09.2016), nè possibili abusi non segnalati nelle planimetrie, ma anche perché avrebbe fatto assurgere ad antecedenti logici fatti solo enunciati dall'attore (cfr. pagg. 29 - 37 della TU). Quindi, il criterio probabilistico nel caso di specie non potrebbe essere applicato, sia perchè il consulente tecnico di ufficio non avrebbe effettuato alcuna distinzione tra la tipologia di danni riscontrati nell'intero appartamento e dallo stesso ritenuti riconducibili in parte a vetustà dello stabile ed in parte a non meglio precisate cause, con quelli riscontrati in corrispondenza della parete interessata dall'intervento di demolizione all'interno dell'appartamento della sia in Pt_1
quanto non avrebbe accertato che la trave d'acciaio inserita al posto del muro demolito aveva subito una flessione sotto il peso del solaio sovrastante (non essendo state eseguite verifiche dirette le conclusioni sarebbero state tratte solo visionando una foto scattata da un'unica angolazione - cfr. pag. 43 della TU).
In assenza di un rigoroso metodo di indagine, non fosse altro che in termini di confronto tra le dimensioni delle fessurazioni riscontrate all'interno dell'appartamento con quelle riscontrate in corrispondenza della parete dove era stato eseguito l'intervento di inserimento della trave, sarebbe lecito ipotizzare in via presuntiva - e su tale punto il Tribunale avrebbe dovuto motivare - che le fessurazioni erano già presenti prima dell'inizio dei lavori, e che i danni riscontrati erano da imputare solo a vetustà dell'appartamento ed a deterioramento dei materiali da costruzione, essendo questi ultimi particolarmente datati.
Circostanza, quest'ultima, solo enunciata, ma del tutto trascurata dal consulente tecnico di ufficio anche nella stesura del computo metrico estimativo r.g. n. 28 per la quale non avrebbe applicato il coefficiente di vetustà dell'immobile; a conclusioni differenti si sarebbe potuti pervenire ove parte attrice, in considerazione del generalizzato quadro fessurativo, fosse stata in grado di documentare quale fosse la situazione prima dell'inizio dei lavori non solo in corrispondenza della porzione di solaio oggetto d'esame, ma rispetto all'intero appartamento, ovvero lo avesse dimostrato il consulente tecnico di ufficio.
Tale prova non sarebbe stata fornita, poichè, mentre da un lato era stato chiesto il ripristino della situazione quo ante (cfr. memoria 183, comma 6, n. 1, cpc di parte attrice del 1 settembre 2016), dall'altro non sarebbe stato addotto alcun elemento idoneo a consentire di stabilire quale fosse tale situazione prima dell'inizio dei lavori (ad esempio assenza di fessurazioni); e quindi volendo accogliere le motivazioni della sentenza gravata si finirebbe per onerare ingiustamente l'appellante del ripristino di danni non riconducibili ai lavori di ristrutturazione.
Il ha quindi analizzato in dettaglio il percorso logico - giuridico CP_2
seguito dal consulente tecnico di ufficio per accertare il nesso eziologico, che sarebbe stato acriticamente sposato dal giudice di prime cure. Il consulente tecnico di ufficio ha rimproverato il mancato rispetto delle modalità e dei tempi di posa in opera della trave in sostituzione della porzione di parete rimossa, accusando i convenuti di aver utilizzato una trave dal profilo non adeguato.
Il Tribunale a sua volta ha ritenuto di poter fondare la responsabilità dell'ing. , condannandolo in solido, affermando che: " ... quale CP_2
progettista e direttore dei lavori, che ha curato anche gli aspetti autorizzativi/amministrativi inerenti le opere eseguite, avendo il TU evidenziato anche che si è venuta a creare una situazione di elevato pericolo sismico, con particolare riferimento alle procedure ed alle modalità con le quali si è prevenuti all'attuale posizionamento della trave in acciaio sostitutiva del tramezzo in mattoni pieni fra ingresso e cucina (parete D) ...". Le deduzioni del consulente tecnico di ufficio sarebbero vere solo in astratto, ed al riguardo r.g. n. 29 l'appellante ha riproposto in questa sede le medesime obiezioni già formulate con la comparsa conclusionale, del tutto disattese dalla sentenza impugnata.
A pag. 39 dell'elaborato peritale si legge: " ... Dallo studio della documentazione reperita dallo scrivente presso il Genio Civile di Roma e riportata all'interno dell'ALLEGATO I, si può facilmente dedurre che la trave in acciaio con profilo IPE200 ..., è stata posta in opera molto tempo dopo la demolizione della parete D (circa 5 mesi o per lo meno se ne ha notizia ufficiale per quel periodo) ..."; tale circostanza, oltre ad essere frutto di una falsa ricostruzione dei fatti da parte del consulente tecnico di ufficio si sarebbe rivelata inidonea a provare il nesso eziologico che da essa si era ritenuto di ricavare. L'arch. CTP dell'ing. , aveva Persona_4 Controparte_2
prontamente e correttamente fatto notare al consulente tecnico di ufficio che, sebbene la trave fosse stata inserita tempestivamente secondo le regole dell'arte, ovvero previo puntellamento del solaio, non essendovi prova di smentita in atti
(ed al riguardo non è stata chiesta prova testimoniale, nè è stato deferito l'interrogatorio formale ad alcuno dei convenuti), ciononostante, avendo riguardo al mero esame della documentazione "consultata" e "studiata" dal consulente tecnico di ufficio, il presunto ritardo avrebbe potuto ricondursi tutt'al più a due mesi dopo la demolizione, e non a cinque mesi dopo, contrariamente a quanto perentoriamente affermato dal consulente tecnico di ufficio TU: " ... si può facilmente dedurre ...".
Sul punto il consulente tecnico di ufficio, in seguito alle osservazioni mossegli dal CTP dell'ing. , ha replicato con il documento depositato in CP_2
atti denominato "Nota di valutazione sintetica alle osservazioni delle parti alla
TU", affermando (v. pag. 14) che: " ... la collega architetto [arch.
[...]
CTP ing. ] riporta delle precisazioni riguardo la tempistica Per_4 CP_2
della posa in opera della trave in acciaio, precisando come dagli atti risulti che la stessa sia stata installata non cinque mesi dopo la demolizione della parete - come dichiarato dal TU - ma solo due mesi dopo, salvo aggiungere in seguito
r.g. n. 30 che la trave stessa è stata posta in opera prima della demolizione della parete.
A sostegno di tale tesi cita delle foto in cui gli ambienti sono liberi da puntelli - rimossi dopo la posa in opera della trave - che avrebbero potuto intralciare le successive lavorazioni. TU – In merito a ciò lo scrivente prende atto della citazione della collega riguardo il verbale della Polizia Municipale del
14/05/2013 (del quale non conosceva l'esistenza, o perché non presente agli atti, oppure perché potrebbe essergli sfuggito stante la copiosa documentazione da analizzare [sic!!]). La sostanza però non cambia fra due mesi o cinque, in quanto la trave doveva essere messa in opera prima della demolizione del tramezzo, a contrasto con il solaio sovrastante e previa puntellatura dello stesso. Che questo sia avvenuto non è stato dimostrato da nessuna delle parti interessate [il TU ovviamente ignora che la prova incombeva solo in capo all'attore], nonostante la possibilità di produrre documentazione anche durante la TU. Fa sorridere quindi il tentativo della collega di documentare l'utilizzo di un sistema di puntelli – propedeutico al sostegno del solaio, alla posa in opera della trave, e solo dopo alla demolizione del tramezzo – non con le foto degli stessi presidi di sicurezza, ma descrivendo l'assenza degli stessi nelle lavorazioni successive perché causa di intralcio. Se veramente l'intervento fosse stato eseguito con le tempistiche giuste e le operazioni adeguate – e i risultati smentiscono tale circostanza – sarebbe stato semplice dimostrarlo da parte dei diretti interessati (proprietà, Impresa e DL) producendo delle foto che ritraevano tali fasi operative, e quindi l'utilizzo di presidi ...".
Il consulente tecnico di ufficio sarebbe incorso in gravi contraddizioni ed incertezze nell'individuazione della causazione del danno enunciato da parte attrice, ed avrebbe replicato in modo banale rispetto alle osservazioni;
ciò sarebbe confermato dall'enfasi con cui il consulente tecnico di ufficio ha affermato che la trave in acciaio oggetto del contendere sarebbe stata posizionata molto tempo dopo la rimozione del tramezzo ovvero, secondo la sua indagine puramente documentale, ben cinque mesi più tardi. Considerando la r.g. n. 31 natura "percipiente" della TU disposta nel presente procedimento, una tale puntualizzazione potrebbe avere valore probatorio solo ove il presunto accertamento del tempo intercorso tra la demolizione del muro e l'inserimento della trave avessero avuto una qualche incidenza in termini di causa efficiente
(anche in omaggio al principio sopra invocato della preponderanza dell'evidenza) rispetto ai danni riscontrati all'interno dell'appartamento ; CP_1
senza quel falso ed erroneo riferimento temporale il consulente tecnico di ufficio non sarebbe stato in grado di dimostrare altrimenti il teorema del cedimento del solaio libero di flettere sotto il proprio peso. Infatti, mentre nella stesura principale dell'elaborato peritale il consulente tecnico di ufficio avrebbe mostrato di non avere dubbi (v. pag. 36), affermando che: " A nulla è valso in tal senso l'intervento di posa in opera di una trave di acciaio in quanto lo stesso è stato effettuato con notevole ritardo rispetto alla rimozione della parete D, dando modo alle strutture collegate di deformarsi liberamente. ...", la stessa certezza sarebbe venuta meno a seguito delle osservazioni mosse dal CTP arch. alle quali il consulente tecnico di ufficio ha così risposto a pag. 15 Per_4
sempre nella sua "Nota di valutazione sintetica delle osservazioni delle parti alla TU " : " ... CTP – Quesito n° 3 – Nel seguito dello stesso paragrafo, la collega architetto chiede al TU se ritiene che le lesioni lamentate dalla parte attrice, e geometricamente collocate nei pressi della demolizione della parete D nella proprietà siano dovute alla demolizione del muro senza gli Pt_1
opportuni presidi di sicurezza, alla posa in opera della trave di acciaio dopo molti mesi dalla demolizione del muro o dalla scelta di una sezione metallica a suo dire insufficiente, posta in opera in sostituzione del muro demolito. TU – A tali richieste di chiarimento lo scrivente risponde che l'intervento si sarebbe dovuto svolgere con le tempistiche ed i presidi di puntellamento del solaio già descritte nel corso della relazione peritale, e su questo non si hanno notizie certe. Il profilo metallico scelto andava inoltre “messo subito a contrasto” con la sovrastante struttura del solaio, ed anche di questo non si hanno notizie certe.
r.g. n. 32 L'unica certezza che si ha è sulla non adeguatezza del profilo scelto - non tanto per le verifiche di resistenza ma - come più vote detto e ribadito, per ridurre al minimo (e non solo nei riguardi delle prescrizioni di normativa) la deformazione della trave, e di conseguenza del solaio e della parete sovrastanti.
...".
Analizzando tale risposta sembrerebbe che l'unico fatto ad essere provato sarebbe stato l'inadeguatezza del profilo della trave in acciaio, mentre non vi sarebbe prova alcuna nè circa la tempestività o meno nell'uso dei presidi di sicurezza, nè circa il fatto se il profilo metallico scelto fosse stato messo subito a contrasto, nè tantomeno del fatto che la trave si fosse deformata sotto il peso del solaio.
Avendo il consulente tecnico di ufficio affermato che in analoghe condizioni il quadro fessurativo lamentato dall'attore poteva essere stato provocato anche da " ... fenomeni di dissesto da ritenersi "fisiologici" per edifici realizzati in epoca storica, come è quello oggetto causa ..." (cfr. pag. 47 della
TU), potrebbe sostenersi che nel caso in questione difetterebbe la preponderanza dell'evidenza o l'antecedente logico idoneo a mettere in correlazione la presunta deformazione del solaio ed i danni lamentati dall'attore,
e quindi mancherebbe la prova del fatto noto in base al quale poter affermare, anche sulla base di valutazioni probabilistiche, che le fessurazioni riscontrate nell'appartamento della sig. fossero effettivamente imputabili ai lavori di CP_1
demolizione eseguiti all'interno dell'appartamento della sig.ra nel 2013, Pt_1
e non piuttosto a vetustà già esistenti. Il ragionamento presuntivo svolto dal consulente tecnico di ufficio sarebbe carente sotto il profilo dell'ulteriore valutazione della c.d. condicio sine qua non, nel senso che egli non ha escluso che le fessurazioni riscontrate sarebbero mancate in assenza dei lavori, ma la prova non sarebbe stata fornita da parte attrice. La conferma di tali obiezioni sarebbe implicita nelle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di ufficio, la cui lettura dimostrerebbe che le stesse violerebbero i principi della c.d.
r.g. n. 33 probabilità logica.
Il consulente tecnico di ufficio, infatti, incalzato ancora una volta dalle obiezioni del CTP arch. ha affermato che la parte, o le parti, Persona_4
avrebbero potuto provare con foto o addirittura con testi, che il puntellamento del solaio fosse avvenuto prima della rimozione del muro: " ... Se veramente
l'intervento fosse stato eseguito con le tempistiche giuste e le operazioni adeguate – e i risultati smentiscono tale circostanza – sarebbe stato semplice dimostrarlo da parte dei diretti interessati (proprietà, Impresa e DL) producendo delle foto che ritraevano tali fasi operative, e quindi l'utilizzo di presidi ..." (cfr. pagg. 14 - 15 della Nota di valutazione del TU del 3 luglio
2017); ma una tale considerazione (che esulerebbe dai compiti del consulente tecnico di ufficio) integrerebbe un'evidente contraddizione in termini, poichè in subiecta materia delle due l'una: o l'intempestivo posizionamento della trave aveva consentito al solaio di "cedere" sotto il proprio peso non avendo più un sostegno, oppure i danni erano conseguenza di fattori non imputabili alla ristrutturazione in casa in altre parole, la tempestività o meno Pt_1
nell'utilizzo dei presidi avrebbe dovuto essere un fatto certo, e non solo probabile;
ma la prova di tale comportamento commissivo o omissivo avrebbe dovuto essere data dall'attore , o tutt'al più il convenuto chiamante in CP_1
garanzia in assenza di tale prova le argomentazioni poste dal consulente Pt_1
tecnico di ufficio a sostegno del proprio convincimento, sarebbero viziate. Dalla lettura della sentenza gravata si evincerebbe con chiarezza che il Tribunale avrebbe sorvolato rispetto a tali legittime considerazioni.
E volendo ipotizzare che le soluzioni prospettate dal consulente tecnico di ufficio fossero corrette, sarebbe logico desumere che la flessione del solaio sarebbe stata determinata solo dall'intempestivo posizionamento della trave che,
a sua volta, proprio perché posizionata in ritardo, non avrebbe dovuto subire alcuna deformazione;
solo così potrebbe attribuirsi una logica all'affermazione del consulente tecnico di ufficio secondo il quale: "... A nulla è valso in tal senso
r.g. n. 34 l'intervento di posa in opera di una trave in acciaio ..." (cfr. pag. 36 della perizia). Anche in questo caso il consulente tecnico di ufficio avrebbe smentito se stesso affermando (v. pag. 39 dell'elaborato peritale) che: " ... Il calcolo di tale trave inoltre è stato eseguito secondo il criterio della resistenza – dimensionando cioè la stessa per resistere alle sollecitazioni di flessione e taglio
(nella realtà solo flessione) derivanti dal peso delle strutture sovrastanti – quando invece andava senza ombra di dubbio dimensionata secondo il criterio della deformabilità. Tale criterio infatti, molto più restrittivo del primo, avrebbe consentito di dimensionare la trave, in maniera tale che le sue deformazioni future - dovute alla rimozione della parete D - fossero ridotte al minimo possibile in modo da non danneggiare le strutture sovrastanti. ...".
Il consulente tecnico di ufficio avrebbe modificato la sua precedente ricostruzione rispetto alle cause che avrebbero provocato la flessione del solaio;
infatti, tale evento dannoso secondo la ricostruzione precedente non era avvenuta a causa del ritardo nell'inserimento della trave in acciaio, ma a causa di una trave sottodimensionata che aveva ceduto sotto il peso del solaio;
tale palese incongruenza dovrebbe essere valutata attentamente, avendo il consulente tecnico di ufficio (v. pag. 41) affermato testualmente: " ... Nonostante le verifiche di legge siano soddisfatte, la trave sarebbe soggetta comunque [ad] un'importante deformazione per i carichi totali, pari a circa cm 1,73, con conseguenti danni per le strutture sovrastanti. Sarebbe quindi più corretto in questi casi dimensionare la trave in senso più restrittivo rispetto ai valori di normativa, e cioè limitando la freccia massima a valori molto bassi, mai superiori al cm. Il profilo necessario ad ottenere una freccia massima inferiore
a tale valore sarebbe stato un IPE240, (oppure un doppio profilo IPE200) con il quale si sarebbe ottenuto infatti: tot = (5 x 11,06 x 4704)/(384 x 2.100.000 x
3.890) = 0,86 cm (< L/500 = 0,94 cm). In conclusione, si ribadisce comunque che l'aspetto deformativo riferito a tale trave – per la quale la stessa è risultata sottodimensionata – si è già esaurito da tempo, dando luogo a delle
r.g. n. 35 deformazioni irreversibili delle strutture sovrastanti (e creando i danni citati); per questo motivo appare inutile effettuare interventi di rinforzo/sostituzione della trave stessa perché non si riuscirebbe comunque a ripristinare la situazione ante-operam. Va inoltre precisato che tali deformazioni – per quanto irreversibili – non avranno comunque conseguenza nel futuro né sulle strutture secondarie direttamente interessate (solaio e tramezzo sovrastante), né sulla statica generale dell'edificio. Per quanto riguarda l'aspetto di resistenza riferito
a tale trave – per il quale la stessa è risultata (anche se di poco) correttamente dimensionata – la situazione è tale da scongiurare in futuro ulteriori deformazioni delle strutture sovrastanti ...".
Le ambigue espressioni utilizzate condurrebbero all'ovvia considerazione secondo la quale anche al lettore più accorto risulterebbe difficile comprendere in concreto quale sia stata la causa dei danni lamentati, avendo il consulente tecnico di ufficio formulato solo ipotesi sganciate dalla realtà.
Il Tribunale non avrebbe chiarito se il solaio aveva subito una flessione in conseguenza della rimozione del muro ed in mancanza del tempestivo inserimento della trave, o se piuttosto tale flessione era da imputare all'utilizzo di una trave sottodimensionata che proprio per tale ragione aveva ceduto sotto il peso del solaio, subendo essa stessa una flessione;
e tale dato non sarebbe stato acquisito dall'indagine peritale. Su tali questioni l'odierno appellante già in sede di comparsa conclusionale aveva formulato espressa riserva di gravame ove non fossero state adeguatamente valutate;
le considerazioni sin qui svolte in merito alla mancanza di prova circa il nesso eziologico, non muterebbero neanche considerando il ripensamento cui è giunto il consulente tecnico di ufficio in conseguenza dell'incalzante pressione del CTP di parte attrice, che lo ha portato ad affermare (v. pagg. 5 - 6 della Nota di valutazione sintetica alle osservazioni delle parti alla TU), contrariamente a quanto ritenuto nella prima stesura della relazione peritale, che la trave incriminata sarebbe stata sottodimensionata anche sotto l'aspetto della resistenza.
r.g. n. 36 Per ovviare a tale ulteriore difformità (puramente virtuale) il consulente tecnico di ufficio ha proposto un ulteriore accorgimento tecnico che secondo le previsioni dovrebbe aggiungersi all'intervento già programmato nella stesura originaria della perizia dove a pag. 43 così ha scritto: " ... Per quanto riguarda infine gli aspetti legati al collegamento fra i due tronconi di trave, si fa presente che, per la presenza di controsoffitto e di altri elementi pregiati di arredo, lo scrivente ha ritenuto sufficiente – per le considerazioni che seguono – basarsi sulle risultanze della precedente TU e dalle osservazioni alla stessa relazione fatte dal CTP di parte resistente, ing. (in particolare sulle foto riportate Per_5
in precedenza), senza effettuare la visione diretta di tale trave (tutto ciò in linea con le raccomandazioni iniziali del G.I., riguardo l'esecuzione di saggi od alte indagini del caso, solo se ritenuti dal TU imprescindibili ai fini del corretto espletamento dell'incarico). Per quanto risulta da tali foto, la giunzione fra i due spezzoni di trave IPE200 è di tipo misto, giunto bullonato in corrispondenza dell'anima e giunto saldato in corrispondenza delle ali (anzi solo dell'ala inferiore). Tale tipologia di giunzione, non solo non è consentita dalla vigente normativa – ma è probabilmente stata realizzata anche in maniera difforme ai calcoli ed alle verifiche consegnate al Genio Civile dal progettista strutturale.
Per tali motivi dunque - dal punto di vista tecnico - tale situazione di difformità dovrebbe essere senz'altro modificata e adeguata alle prescrizioni della vigente normativa. ...".
Sulla base di tali affermazioni il consulente tecnico di ufficio ha proposto un intervento di adeguamento per il solo fatto che la trave: "... è probabilmente stata realizzata anche in maniera difforme ai calcoli ed alle verifiche consegnate al Genio Civile dal progettista strutturale...".
Posto che la funzione della TU "percipiente" (come quella disposta nel caso di specie) consisterebbe nell'accertare un fatto quando questo non sarebbe percepibile nella sua intrinseca natura, se non con cognizioni o strumentazioni tecniche di cui il giudicante è privo, o, comunque, risulterebbe di più agevole ed r.g. n. 37 efficace accertamento ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, sarebbe assolutamente inconcepibile che dopo l'accademica discussione tra confusi ripensamenti e repentine accuse per violazioni di norme e calcoli errati, il consulente tecnico di ufficio abbia potuto affermare che era necessario procedere alla "modifica" della trave solo perchè "... è probabilmente stata realizzata anche in maniera difforme ai calcoli ed alle verifiche consegnate al Genio Civile dal progettista strutturale...".
Tale indagine avrebbe dovuto svolgersi in concreto essendo per sua natura sganciata da valutazioni di tipo probabilistico o statistico, e quindi più che un consulente tecnico di ufficio “percipiente" avremmo di fronte un consulente tecnico di ufficio "mago". L'approssimazione dell'elaborato peritale sarebbe confermata dal suo ulteriore esame;
infatti, il consulente tecnico di ufficio ha sminuito di importanza non solo il provvedimento di approvazione in linea tecnica adottato dal Genio Civile l'1 febbraio 2017 (da egli stesso citato), ma avrebbe trascurato anche l'esistenza del provvedimento di archiviazione del procedimento penale prodotto dalla difesa della convenuta quale doc. 13 Pt_1
allegato alla memoria 183, comma VI, n. 2, concludendo che: " ... Al di là di tali aspetti tecnici c'è da tener presente l'avvenuta approvazione in linea tecnica del
Genio Civile (protocollo del 01/02/2017, n° 2013-0000368719, posizione n° V-
100) anche se, per il rilascio del provvedimento finale di “autorizzazione sismica“, si dovrà attendere la sentenza penale passata in giudicato dalla competente Autorità Giudiziaria. In altre parole, l'iter amministrativo – ma anche poi realizzativo e tecnico legato alla vicenda – è subordinato alla decisione di tale Autorità Giudiziaria. Una volta “sbloccata tale questione”, il
Direttore dei Lavori strutturale dovrà produrre la Relazione a Strutture
Ultimate, e in seguito un altro tecnico dovrà emettere il Certificato di Collaudo
Statico, ed entrambi dovranno dichiarare che le strutture sono state realizzate in conformità alla Normativa Tecnica vigente ed al progetto autorizzato dal Genio
Civile. Per quanto sopra detto, indipendentemente da tali aspetti amministrativi
r.g. n. 38 e penali, lo scrivente ritiene però che sia necessario procedere alla “modifica“ della giunzione (mista) realizzata fra i due spezzoni di trave IPE200 in questione. Le modalità di tali operazioni verranno descritte e quantificate nei paragrafi che seguono.". L'inesattezza delle suddette considerazioni sarebbe stata evidenziata nelle osservazioni formulate dal CTP dell'ing. , ma CP_2
ciononostante il consulente tecnico di ufficio nella "Nota di valutazione ...", a pag. 15, ha fornito sempre le medesime risposte elusive e prive di logica, da cui trasparirebbe la forzatura dell'intera perizia: " .... La CTP [arch. Per_4
ricorda allo scrivente che il giorno 09/11/2015 il Giudice ha disposto
l'archiviazione del Procedimento Penale. TU – In merito a ciò lo scrivente dichiara di non aver avuto notizia in tal senso, e che nella comunicazione del
Genio Civile del 01/02/2017 lo stesso ufficio ha dichiarato che: Per il rilascio del provvedimento finale di “autorizzazione in sanatoria” si resta in attesa, ai sensi dell'art 101 del DPR 380/2001 della sentenza penale passata in giudicato dalla competente Autorità Giudiziaria. In ogni caso - come già detto in precedenza - le considerazioni tecniche sull'argomento esulano dalle risultanze giudiziarie in corso o pregresse ...".
Tale risposta evidenzierebbe che il consulente tecnico di ufficio avrebbe ricostruito i fatti in modo approssimativo, preferendo equivocare, e così dando dimostrazione dell'incapacità di mettere in correlazione tra loro provvedimenti amministrativi con atti giudiziari facenti parte di un unico procedimento ex DPR
380/2001, ovvero quello volto ad ottenere un provvedimento in sanatoria che, in quanto tale, una volta adottato produrrebbe gli stessi effetti di quello che si sarebbe ottenuto per le vie ordinarie. Nè potrebbe ritenersi, come pure fatto dal consulente tecnico di ufficio, che l'accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento penale sarebbe ininfluente nella vicenda che ci occupa, poichè
a fronte di tale circostanza non risponderebbe a verità l'affermazione in precedenza riportata secondo la quale ... per il rilascio del provvedimento finale di “autorizzazione sismica“, si dovrà attendere la sentenza penale passata in
r.g. n. 39 giudicato dalla competente Autorità Giudiziaria. ..., ciò in quanto nessuna
"sentenza penale passata in giudicato" verrà mai più adottata.
Al contrario, il consulente tecnico di ufficio, dopo aver appreso dell'esistenza del provvedimento di richiesta di archiviazione accolta dal GIP già nel 2015, avrebbe dovuto rimodulare in positivo le proprie conclusioni, in funzione dell'importanza di tale circostanza distrattamente disattesa (cfr. doc. 13 allegato alla memoria 183 comma 6 n. 2 cpc di parte del 3.10.2016). Pt_1
Ed in presenza di un provvedimento amministrativo, seppur in sanatoria, in relazione al quale si è ancora in attesa dell'atto finale di "autorizzazione sismica", in caso di accoglimento della domanda attorea sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio si concretizzerebbe in un'illegittima disapplicazione di un provvedimento amministrativo da parte del GO;
infatti, se in materia urbanistica è vero che il GO può condannare ad un facere previo ottenimento da parte dell'onerato delle prescritte autorizzazioni amministrative, non meno vero è il fatto che ove i provvedimenti autorizzatori esistano già - seppur in sanatoria - la condanna ad un facere non può non tenerne conto, poichè in caso contrario il rischio sarebbe quello di imporre un facere non ulteriormente assentibile dalla P.A. in quanto già oggetto di autorizzazione.
Quindi, contrariamente a quanto affermato dal consulente tecnico di ufficio, la modifica della trave da questi ipotizzata non potrebbe ritenersi
"indipendente" dagli aspetti amministrativi e penali;
ove per contro fossero vere le ipotesi formulate dal consulente tecnico di ufficio sarebbe stato più corretto impugnare il procedimento autorizzatorio non ancora concluso innanzi al competente GA per caducarne in tale sede gli effetti. Tali considerazioni sarebbero state ignorate dal giudice di prime cure, tanto da non aver ritenuto opportuno sollecitare alcun chiarimento sul punto da parte del consulente tecnico di ufficio, e nella propria motivazione non avrebbe speso neanche una parola sul perché le obiezioni mosse dal alla TU non fossero CP_2
meritevoli di accoglimento.
r.g. n. 40 La sentenza impugnata dovrebbe essere riformata per assenza di motivazione, e l'ing. non dovrebbe essere tenuto ad eseguire le opere di CP_2
messa in sicurezza e/o consolidamento all'interno dell'appartamento di CP_1
.
[...]
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che al consulente tecnico di ufficio erano stati posti i seguenti quesiti:
1. tenuto conto degli assunti delle difese delle parti in lite, della documentazione allegata, acceda il c.t.u. sui luoghi di causa, descriva lo stato dei luoghi, verifichi in loco la sussistenza o meno dello stato di fatto descritto in citazione in riferimento ai danni interni all'immobile dell'attrice come lamentati ed elencati in citazione e non oltre la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice;
2. accerti e verifichi in TU se i danni suddetti siano o meno riconducibili in termini di nesso e causalità, in tutto in parte, all'attività di demolizione eseguita nell'immobile di Parte_1
3. chiarendo se siano state o meno coinvolte ed indebolite in detta attività di demolizione strutture portanti dell'edificio in modo tale da determinare, in tutto o in parte, i danni lamentati nel sovrastante immobile dell'attrice;
4. descrivendo la tipologia degli interventi di manutenzione e/o ristrutturazione eseguiti nell'immobile di ricostruendo la Parte_1
consistenza e cronologia delle opere, verificando la regolarità e conformità delle stesse alle norme di legge ed alle procedure amministrative previste per la tipologia dei lavori eseguiti;
5. chiarendo se i danni interni all'immobile lamentati da parte attrice siano o meno riconducibili, in tutto o in parte, anche a vetustà e deterioramento dei materiali costruttivi, a fenomeni di assestamento statico dell'intero edificio, oppure a fenomeni di cedimento o torsione dell'intero edificio condominiale o di alcune parti di esso.
r.g. n. 41
6. Indichi, infine, il TU, mediante computo metrico estimativo, i rimedi tecnici più opportuni ed i costi di materiali e mano d'opera per l'eliminazione delle cause e/o concause dei danni e per la riparazione dei danni interni all'immobile di parte attrice.
Rispetto ai suddetti quesiti il consulente tecnico di ufficio ha elaborato le seguenti conclusioni (v. pagg. 52 e ss. della TU):
“In conclusione, per quanto riportato in precedenza, lo scrivente può affermare che:
i sopralluoghi peritali hanno consentito di stabilire la sussistenza dello stato di fatto descritto in citazione, in riferimento ai danni interni all'immobile dell'attrice, alcuni dei danni suddetti, rilevati nelle stanze sala da pranzo, spogliatoio, camera da letto matrimoniale, e corridoio, sono riconducibili in termini di nesso e causalità all'attività di demolizione eseguita nell'immobile di in particolare alla demolizione delle pareti denominate C e D;
Parte_1
nonostante siano state coinvolte alcune delle strutture portanti dell'edificio dall'attività di demolizione della signora in modo tale da determinare i Pt_1
danni lamentati nel sovrastante immobile dell'attrice, trattandosi di strutture portanti “secondarie”, non si deve necessariamente considerare indebolito l'edificio stesso;
gli interventi di manutenzione e/o ristrutturazione eseguiti nell'immobile di
– al di là di qualche incertezza legata a discordanze di tipo Parte_1
documentale - sono consistiti in una diversa distribuzione degli spazi interni, attraverso la demolizione e la ricostruzione di tramezzi, il ripristino di varchi esistenti, e l'installazione di travatura in ferro a rinforzo di un solaio in legno, e sono da considerarsi regolari e conformi alle normative di legge ed alle procedure amministrative, ad esclusione dell'intervento di inserimento di una trave in acciaio in sostituzione del tramezzo in mattoni pieni fra ingresso e cucina (parete D), per il quale si dovrà attendere la sentenza penale passata in giudicato dalla competente Autorità Giudiziaria;
r.g. n. 42 i danni interni all'immobile lamentati da parte attrice sono in parte riconducibili anche a vetustà e deterioramento dei materiali costruttivi, mentre sono da escludersi fenomeni di assestamento statico dell'intero edificio, come anche fenomeni di cedimento o torsione dell'intero edificio condominiale o di alcune parti di esso;
non si deve procedere ad alcun intervento per l'eliminazione delle cause che hanno generato i danni, ma solo alla riparazione dei danni provocati da tali attività nell'immobile di parte attrice, ed all'adeguamento normativo della trave in acciaio in proprietà Pt_1
per l'effettuazione di tali interventi di riparazione ed adeguamento è stato valutato dallo scrivente, mediante computo metrico estimativo, un costo complessivo di materiali e mano d'opera pari ad € 19.000 + IVA e accessori.
Successivamente il consulente tecnico di ufficio ha puntualmente replicato alle osservazioni mosse dalle parti (v. nota di valutazione sintetica delle osservazioni delle parti alla TU). In particolare, rispetto alle osservazioni del
CTP del il consulente tecnico di ufficio ha così replicato: CP_2
CTP – Quesito n° 1 - Il tecnico in questione riporta una serie di considerazioni riguardo la trave in acciaio che ha sostituito il tramezzo, facendo notare come il TU abbia modificato lo schema di calcolo utilizzato dall'ing.
che in ogni caso il progetto ha avuto l'approvazione tecnica da parte del Per_6
Genio Civile, e di come i due metodi di calcolo citati (TA e SL) siano equivalenti al fine del risultato.
TU – A tali considerazioni lo scrivente risponde di aver già analizzato più volte l'argomento, sia nella relazione peritale, che nelle risposte ai quesiti dei suoi colleghi CTP. Si ribadisce quindi, ancora una volta, che il metodo di calcolo accettato dalla normativa è solo quello agli Stati Limite, che lo schema statico di una trave in acciaio incassata nelle murature è quello di semplice appoggio (o cerniera), e che la trave in questione andava calcolata per limitare al massimo le deformazioni onde evitare i danni che si sono purtroppo verificati.
r.g. n. 43 Tutto ciò non perché lo dice e lo scrive il sottoscritto, ma perché la letteratura tecnica sull'argomento è del medesimo parere dello scrivente. Detto questo rimane solo da integrare le lavorazioni di adeguamento del giunto con quelle di rinforzo della trave, secondo quanto indicato dallo scrivente in precedenza.
CTP – Quesito n° 2 - Il tecnico in questione, riferendosi in particolare alla demolizione della parete C, riporta una serie di considerazioni legate ad aspetti temporali, per giungere alla conclusione di come parte del tramezzo stesso NON era presente in proprietà già dal 1985, proprio nella zona in Pt_1
corrispondenza delle lesioni riscontrate.
TU – A tali considerazioni lo scrivente risponde che il comportamento globale di una struttura– in questo caso di una tramezzatura portante – è molto diverso se ne manca solo una piccola parte o se viene a mancare tutta.
CTP – Quesito n° 2 – Nel seguito dello stesso paragrafo, la collega architetto pone delle questioni e degli interrogativi legati alla funzione portante dei tramezzi all'interno degli edifici storici in muratura, tirando in ballo allo scopo i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento int. 1 nello stesso periodo del 2013 (che hanno comportato demolizioni e ricostruzioni di tramezzi).
TU – A tali considerazioni lo scrivente – ritenendo di aver già risposto in precedenza sia all'interno della relazione peritale, sia nelle note alle osservazioni dei colleghi CTP, si sente solo di dover aggiungere che lo studio delle tramezzature e della loro eventuale funzione portante, vanno fatte caso per caso e valutate in base alla geometria dei luoghi, alla tipologia dei materiali utilizzati per le murature e per i solai.
Nello specifico la parete C era presente sulla verticale nei tre appartamenti e, in seguito ai lavori della signora non era più presente al secondo Pt_1
piano, mentre è ancora presente sia al primo che al terzo piano. Tutto ciò è stato sufficiente allo scrivente per giungere alle conclusioni già citate.
Non era compito dello scrivente stabilire poi quali e quante demolizioni di r.g. n. 44 tramezzature avvenute nell'interno 1 possano aver causato eventuali danni in altre zone dei piani sovrastanti - diverse da quelle lamentate da parte attrice - anche se certamente tali demolizioni non sono state causa dei danni riscontrati nelle murature portanti.
CTP – Quesito n° 3 – Con riferimento alla risposta al presente quesito, la collega architetto riporta delle precisazioni riguardo la tempistica della posa in opera della trave in acciaio, precisando come dagli atti risulti che la stessa sia stata installata non cinque mesi dopo la demolizione della parete – come dichiarato dal TU - ma solo due mesi dopo, salvo aggiungere in seguito che la trave stessa è stata posta in opera prima della demolizione della parete. A sostegno di tale tesi cita delle foto in cui gli ambienti sono liberi da puntelli – rimossi dopo la posa in opera della trave – che avrebbero potuto intralciare le successive lavorazioni.
TU – In merito a ciò lo scrivente prende atto della citazione della collega riguardo il verbale della Polizia Municipale del 14/05/2013 (del quale non conosceva l'esistenza, o perché non presente agli atti, oppure perché potrebbe essergli sfuggito stante la copiosa documentazione da analizzare). La sostanza però non cambia fra due e mesi o cinque, in quanto la trave doveva essere messa in opera prima della demolizione del tramezzo, a contrasto con il solaio sovrastante e previa puntellatura dello stesso. Che questo sia avvenuto non è stato dimostrato da nessuna delle parti interessate, nonostante la possibilità di produrre documentazione anche durante la TU. Fa sorridere quindi il tentativo della collega di documentare l'utilizzo di un sistema di puntelli – propedeutico al sostegno del solaio, alla posa in opera della trave, e solo dopo alla demolizione del tramezzo – non con le foto degli stessi presidi di sicurezza, ma descrivendo l'assenza degli stessi nelle lavorazioni successive perché causa di intralcio. Se veramente l'intervento fosse stato eseguito con le tempistiche giuste e le operazioni adeguate – e i risultati smentiscono tale circostanza – sarebbe stato semplice dimostrarlo da parte dei diretti interessati (proprietà, Impresa e r.g. n. 45 DL) producendo delle foto che ritraevano tali fasi operative, e quindi l'utilizzo di tali presidi.
CTP – Quesito n° 3 – Nel seguito dello stesso paragrafo, la collega architetto ripropone il tema del vincolo della trave (incastro-incastro o cerniera- cerniera), più volte affrontato, e dei diversi risultati delle verifiche di resistenza e deformabilità che ne sarebbero scaturiti in conseguenza di questa scelta.
TU – A tali considerazioni lo scrivente ha già ampiamente risposto in precedenza sia all'interno della relazione peritale, sia nelle note alle osservazioni dei colleghi CTP.
CTP – Quesito n° 3 – Nel seguito dello stesso paragrafo, la collega architetto chiede al TU se ritiene che le lesioni lamentate dalla parte attrice, e geometricamente collocate nei pressi della demolizione della parete D nella proprietà siano dovute alla demolizione del muro senza gli opportuni Pt_1
presidi di sicurezza, alla posa in opera della trave di acciaio dopo molti mesi dalla demolizione del muro o dalla scelta di una sezione metallica a suo dire insufficiente, posta in opera in sostituzione del muro demolito.
TU – A tali richieste di chiarimento lo scrivente risponde che l'intervento si sarebbe dovuto svolgere con le tempistiche ed i presidi di puntellamento del solaio già descritte nel corso della relazione peritale, e su questo non si hanno notizie certe.
Il profilo metallico scelto andava inoltre “messo subito a contrasto” con la sovrastante struttura del solaio, ed anche di questo non si hanno notizie certe.
L'unica certezza che si ha è sulla non adeguatezza del profilo scelto – non tanto per le verifiche di resistenza ma - come più vote detto e ribadito, per ridurre al minimo (e non solo nei riguardi delle prescrizioni di normativa) la deformazione della trave, e di conseguenza del solaio e della parete sovrastanti.
CTP – Quesito n° 4 – La CTP ricorda allo scrivente che il giorno
09/11/2015 il Giudice ha disposto l'archiviazione del Procedimento Penale.
TU – In merito a ciò lo scrivente dichiara di non aver avuto notizia in tal r.g. n. 46 senso, e che nella comunicazione del Genio Civile del 01/02/2017 lo stesso ufficio ha dichiarato che:
Per il rilascio del provvedimento finale di “autorizzazione in sanatoria” si resta in attesa, ai sensi dell'art 101 del DPR 380/2001. della sentenza penale passata in giudicato dalla competente Autorità Giudiziaria.
In ogni caso - come già detto in precedenza - le considerazioni tecniche sull'argomento esulano dalle risultanze giudiziarie in corso o pregresse.
CTP – Quesito n° 5 – Nelle note relative a tale quesito, la consulente riporta una serie di considerazioni relative alle condizioni statiche dell'edificio, allo stato di conservazione e di manutenzione dell'appartamento di parte attrice, alla vetustà dei materiali costruttivi o costitutivi, alle lesioni “fisiologiche” riscontrate sulle volte a crociera del vano scala, confermando quanto dichiarato dal TU circa la stabilizzazione dei (lievi) processi deformativi verificatesi nel
2013. Tutto ciò per confutare la tesi di parte attrice circa l'aggravarsi del quadro fessurativo nella sua proprietà, portando a sostegno di ciò anche gli eventi sismici degli ultimi anni. Proseguendo nella sua disamina – del tutto personale e non richiesta – ma comunque condivisibile dal punto di vista tecnico, la collega paventa la necessità di un'accurata indagine sull'intero aggregato (isolato) ai fini della vulnerabilità sismica. La stessa collega giunge infine al fulcro della questione o della nota critica al TU, che è poi è la stessa a cui è giunto il collega ing. e cioè: Per_7
Affermando il TU che non esiste un rapporto di causa ed effetto tra i lavori nella proprietà
e le lesioni rilevate nella proprietà in quattro delle sei aree Pt_1 CP_1
oggetto d'esame, implicitamente riconosce l'esistenza di un quadro fessurativo pregresso. Se la proprietà , a questo punto è interessata da lesioni diffuse delle quali il CP_1
TU non definisce la natura e le possibili cause, non è chiaro su quali considerazioni basa la possibilità di attribuire la formazione di una lesione a
r.g. n. 47 una causa piuttosto che a un'altra. Non è chiaro con quali strumenti il TU possa datare in momenti differenti la formazione di tutte le lesioni rilevate: antecedenti al maggio 2013 alcune di esse, che interessano quattro aree diverse dell'appartamento, e successive le lesioni che interessano le restanti due aree
(sei i punti critici in tutto lamentati dalla parte attrice). Il TU non si sofferma mai nella descrizione dello stato delle lesioni, mentre ne affronta la localizzazione, la geometria e l'andamento, non ne descrive mai l'aspetto, elemento fondamentale nell'analisi. Non approfondisce mai se le lesioni in questione presentano una frattura fresca, chiara, quasi brillante, priva di polvere e cigli taglienti ben contornati (lesioni nuove) oppure se presentano, come nel caso specifico, fratture annerite dal tempo, polverose, cigli arrotondati
(lesioni vecchie).
TU – In merito a ciò lo scrivente – ribadendo quanto riportato nelle risposte al collega – risponde di aver esaminato separatamente i sintomi Per_7
di dissesto riscontrati in quanto relativi a due diversi gruppi o categorie d'intervento, demolizioni complete di tramezzature ed aperture di vani in breccia in murature portanti. Il comportamento delle strutture – ed anche questo
è stato chiarito nella relazione peritale – è profondamente diverso, ed inoltre non
è necessariamente in correlazione. In altre parole – non trovandosi in presenza di un dissesto generalizzato dell'edificio – il quadro fessurativo di ciascuna zona poteva essere studiato separatamente e correlato con le modifiche effettuate ai piani inferiori (che poi è anche il tema principale dei quesiti). Per quanto riguarda infine l'analisi dettagliata delle lesioni riguardo il loro aspetto, essendo le stesse presenti già nel 2013, tutto ciò avrebbe avuto poco senso;
a tale scopo è stato sufficiente infatti un confronto fra le fotografie scattate al momento della prima TU, e quelle attuali.
CTP – Quesito n° 6 – Nelle note relative a tale quesito, la consulente contesta al TU le modalità di computazione delle varie voci di lavorazione – soprattutto con riferimento ai prezzi aggiunti - indicando anche delle “strade”
r.g. n. 48 diverse come l'utilizzo del Prezzario della Regione Lazio.
Analogamente a quanto indicato dal collega la collega contesta poi Per_7
al TU di non aver considerato l'ammortamento dovuto allo stato di conservazione dall'immobile di parte attrice e alla componente vetustà dello stabile.
TU – In merito a ciò lo scrivente ritiene che il prezzario della Regione
Lazio suggerito dalla collega non sia sufficientemente remunerativo, sia perché utilizzato per Appalti Pubblici di grossi importi economici e quindi di più ampio respiro per le Imprese, sia perché l'ultima versione ufficiale è datata 2012, con prezzi assolutamente non attuali.
Per quanto riguarda il discorso relativo allo stato di manutenzione dell'immobile di proprietà di parte attrice ed alla vetustà dei materiali, lo scrivente ha già risposto a sufficienza nei paragrafi precedenti.
Dall'esame dei quesiti posti al consulente tecnico di ufficio, delle conclusioni dallo stesso rassegnate e dalle ampie ed esaustive repliche dallo stesso formulate rispetto alle osservazioni dei CTP, ed in particolare di quello dell'Ing. , emerge che la TU espletata nel corso del giudizio di primo CP_2
grado deve ritenersi del tutto condivisibile ed immune da vizi logico – giuridici,
e come correttamente rilevato dal Tribunale, la stessa può essere senz'altro posta a fondamento della decisione relativa alla presente vicenda.
Conseguentemente, non possono essere condivise le deduzioni del relative al metodo adottato dal consulente tecnico di ufficio ed alle CP_2
censure volte a dimostrare che nel caso di specie sarebbero state effettuate valutazioni di tipo probabilistico o statistico, posto che il consulente tecnico di ufficio ha invece analizzato la situazione sottoposta al suo esame in modo del tutto razionale e conforme anche al principio del più probabile che non rispetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso di causa civilistico.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i
r.g. n. 49 criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (v. Cass. 25885/2022).
Inoltre, il principio regola il nesso di causa ed il grado di inferenza degli indizi (in base agli indizi quale causa sia più probabile) e non la rilevanza degli indizi che devono comunque essere gravi, precisi e concordanti.
Quindi, il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti (v. Cass.
n. 10978/23).
Venendo alla tematica della responsabilità del direttore dei lavori, essa non
è illimitata né automatica: infatti, egli risponde dei danni solo se e nella misura in cui essi siano effettivamente riconducibili alla sua omissione di vigilanza.
Non è richiesto, ad esempio, che il direttore sia presente ogni singolo giorno sul cantiere;
la Suprema Corte ha esplicitamente escluso l'idea di un obbligo di presenza continua, a patto però che il tecnico organizzi controlli periodici adeguati.
Inoltre, se un vizio dell'opera dipende da un aspetto del tutto estraneo ai compiti di controllo del direttore, questi non ne risponde;
e, pur avendo la
Suprema Corte (v. Cass. n. 18929/2024) escluso la responsabilità del DL ove il difetto sia dovuto esclusivamente a un errore progettuale (magari commesso da r.g. n. 50 altro professionista) che il direttore non poteva rilevare attraverso la sorveglianza in cantiere, nel caso di specie deve rilevarsi, invece, che il CP_2
si era obbligato a curare anche a predisporre la relativa fase progettuale, con conseguente sua responsabilità solidale.
Né, infine, possono essere condivise le censure dell'appellante relative alla rilevanza del provvedimento di richiesta di archiviazione accolta dal GIP nel
2015, e della presenza di un provvedimento amministrativo in sanatoria, non essendo tali elementi concretamente rilevanti rispetto al thema decidendum del presente giudizio.
Infatti, il Genio Civile aveva formulato osservazioni e richieste circa il fatto che la trave era stata realizzata in maniera difforme, indicando la necessità di adeguare e modificare il documento di calcolo presentato dall'ing.
; al riguardo il consulente tecnico di ufficio si è limitato a dare Persona_8
atto di quanto risultante agli atti del Genio Civile ai fini del rilascio del provvedimento finale di “autorizzazione sismica” che implicava anche la definizione degli aspetti penali della vicenda.
Peraltro, nel suddetto contesto appare del tutto evidente che l'intervento di adeguamento della trave non implica alcuna disapplicazione di un provvedimento amministrativo, dal momento che gli ulteriori interventi presuppongono comunque provvedimenti progettuali ed amministrativi, che rispetto al caso di specie interverrebbero ad integrazione del pregresso, essendo stata riscontrata una palese e documentata violazione delle norme tecniche vigenti, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale ha denunciato il vizio di ultrapetizione della sentenza.
Il Tribunale avrebbe statuito in palese violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cpc, incorrendo così
r.g. n. 51 anche nel vizio di ultrapetizione.
Nella sentenza gravata così si legge: " ... Nella causa in decisione il TU
Ing. ha accertato la sussistenza di danni subiti dall'attrice a Persona_1
causa di lavori di modifica e ristrutturazione interna dell'immobile della convenuta ..." pertanto il giudice conclude: " ... accoglie per Parte_1
quanto di ragione la domanda di parte attrice ... " (cfr. pag. 4 - 5 della sentenza).
Pur avendo il evidenziato, con la memoria di replica CP_2
conclusionale, che sulla base degli esiti dell'istruttoria la domanda attrice non risultava provata, il giudice di prime cure avrebbe di fatto ignorato anche tale censura, ovvero il fatto che la domanda di parte attrice non era finalizzata all'accertamento di qualsiasi danno fosse stato riscontrato, bensì all'accertamento di un " ... nuovo quadro fessurativo, nonchè l'ampliamento di quelle lesioni ..." che erano state rilevate qualche anno addietro all'esito del giudizio cautelare (cfr. docc. 1 e 10 prodotti da parte attrice). Infatti, alle pagg. 3 e 6 dell'atto di citazione si legge che: " ... si evidenzia ancora una volta ... il cedimento della pavimentazione del terrazzo di copertura/lastrico solare conseguente alla demolizione di una porzione di parete di muratura portante eseguita dalla sig.ra nel corso dei lavori di ristrutturazione del suo appartamento, oltre a Pt_1
delle infiltrazioni d'acqua nella proprietà della sig.ra , conseguenti a tale CP_1
cedimento. Alla luce della scoperta di nuove lesioni e dell'ampliarsi di quelle originariamente createsi, parte attrice reputa in questa sede indispensabile, al fine di risolvere tutte le problematiche elencate, rinnovare la consulenza tecnica
... si chiede pertanto che ai fini della individuazione ed elencazione degli interventi da realizzarsi ... venga disposta una nuova TU, ritenendo quella eseguita fallace sotto diversi profili, oltrechè comunque superata dall'aggravarsi delle lesioni a suo tempo lamentate e dal manifestarsi di nuove
... ". Si legge altresì alle pagg. 2 e 3 della memoria 183 comma VI n. 1 cpc di parte attrice: " ... L'odierna richiesta risarcitoria di parte attrice, scaturisce in
r.g. n. 52 parte dall'esito della richiamata procedura d'urgenza (dott. ed in Per_9
parte da nuovi eventi fessurativi successivamente venuti alla luce, oltre all'ampliamento di quelli originariamente verificatisi, eventi non vagliati da alcuno ... Tutte le evidenze di danno nella proprietà dell'attrice, si sono manifestate in conseguenza ed in corrispondenza dei lavori di demolizione eseguiti dalla convenuta, così come le infiltrazioni d'acqua denunciate dall'attrice, si sono manifestate in conseguenza delle demolizioni sottostanti. ...
".
Ciò non sarebbe vero;
infatti, pur mantenendo ferme le censure mosse alla
TU, non risulterebbe che con essa vi sia stata occasione di apprezzare nuove lesioni, nè tantomeno l'ampliamento di quelle originariamente createsi, in quanto il nuovo consulente tecnico di ufficio non aveva rilevato alcun cedimento del lastrico solare, nè tantomeno infiltrazioni conseguenti al cedimento, nè
l'ampliamento delle pregresse fessurazioni, nonostante parte attrice avesse affermato a pag. 4 dell'atto di citazione che " ... non sono stati segnalati prima del 2013 dalla sig.ra , quadri fessurativi negli ambienti citati in questa CP_1
sede. Solo a seguito delle demolizioni eseguite dalla Sig.ra nel corso Pt_1
dei recenti lavori le membrature portanti dell'appartamento hanno CP_1
manifestato i quadri fessurativi documentati nella documentazione prodotta ...".
Del resto, la mancata segnalazione di quadri fessurativi antecedenti l'inizio dei lavori in casa non dimostrerebbe nulla, anzi attraverso una Pt_1
valutazione ex post, ed all'esito dell'istruttoria, tale circostanza diverrebbe indice sintomatico della mala fede dell'attore che ben conosceva lo stato fessurativo da cui era caratterizzato il proprio appartamento imputabile senza alcun dubbio a vetustà, ed avrebbe colto l'occasione per speculare spingendosi fino a lamentare la sopravvenienza di nuove fessurazioni e l'allargamento di quelle preesistenti, senza mai darne prova in concreto, nonostante a pag. 7 dell'atto di citazione si legga: " ... danni ancora oggi in corso di evoluzione alcuni dei quali scoperti a fase di procedura d'urgenza già conclusasi ...".
r.g. n. 53 Ma di ciò non vi sarebbe prova in atti, poichè a rigor di logica, e secondo il chiaro tenore dei quesiti formulati dal G.I. con l'ordinanza del 3.02.2017: " ... verifichi in loco la sussistenza o meno dello stato di fatto descritto in citazione in riferimento ai danni interni all'immobile dell'attrice come lamentati ed elencati in citazione ...", il nesso di causalità doveva essere accertato esclusivamente tra i lavori eseguiti in casa ed i presunti nuovi danni Pt_1
lamentati ed elencati da parte attrice, e non, come di fatto è accaduto, tra i suddetti lavori ed i danni già accertati e quantificati nel procedimento d'urgenza.
Nè risulterebbe dagli atti di causa che parte attrice avesse mai contestato la determinazione di quanto stimato necessario dal consulente tecnico di ufficio nel procedimento d'urgenza per la riparazione dei danni in quell'occasione riscontrati.
Sarebbe evidente, allora, che l'accoglimento della domanda attorea secondo la quantificazione indicata dal nuovo consulente tecnico di ufficio si sarebbe concretizzata in una mera speculazione, stante il riconoscimento non di nuovi danni, ma solo di un maggior ristoro in termini economici dei medesimi danni già accertati all'esito del giudizio cautelare (cfr. docc. 1 e 10 cit.), ivi comprese le censure sulle modalità di posa in opera della trave, per come confermato dallo stesso attore, che a pag. 6 della citazione così aveva precisato: " ... in relazione alla trave in acciaio deve evidenziarsi oltre al suo inserimento in sostituzione della parete demolita con tecniche di posa inadeguate già rilevate in sede di
Procedimento d'urgenza e ribadite dal giudice dott. nel suo Per_9
provvedimento, a pag. 2 sub a) ...".
Il giudice della cautela aveva precisato al punto 5) del proprio provvedimento che: " ... In conclusione, il ricorso non merita accoglimento per ragioni legate alla carenza del periculum, ben potendo comunque la ricorrente ottenere la tutela ripristinatoria - e/o risarcitoria, ove denegata dal resistente, attraverso l'istituto previsto dall'art. 702 bis cpc, stante l'attività istruttoria già svolta in questo procedimento ...".
r.g. n. 54 E se è vero che il giudice del merito " ... in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova ... "
(ex multiis Cass. 8603/2017; Cass. 840/2015), è altrettanto vero che nel momento in cui l'attore giustifichi la proposizione di una domanda nuova sul presupposto che la stessa miri ad accertare nuovi danni non accertati in altro giudizio, la domanda stessa dovrebbe essere rigettata nel momento in cui, come nel caso di specie, nessun nuovo danno venga provato a mente dell'art. 2697 c. c.
Conseguentemente, questa Corte dovrebbe dichiarare la nullità della sentenza gravata per vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale statuito in modo difforme dalla domanda formulata dall'attore.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di non dover condividere le censure mosse dal . CP_2
Infatti, parte attrice aveva precisato che la sua richiesta risarcitoria scaturiva in parte dall'esito della procedura d'urgenza, ed in parte da nuovi eventi fessurativi successivamente venuti alla luce, oltre all'ampliamento di quelli originariamente verificatisi, eventi non vagliati da alcuno, e che tutte le evidenze di danno nella proprietà dell'attrice si erano manifestate in conseguenza ed in corrispondenza dei lavori di demolizione eseguiti dalla convenuta, così come le infiltrazioni d'acqua denunciate dall'attrice, che si erano manifestate in conseguenza delle demolizioni sottostanti;
alla luce di tale precisa narrazione deve ritenersi che la aveva comunque delineato e precisato i termini della CP_1
propria domanda, rispetto ai quali non sussiste il prospettato vizio di ultrapetizione.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 55 Con il terzo motivo è stata riproposta l'eccezione di decadenza già formulata dall'ing. con la comparsa di costituzione nel giudizio di CP_2
primo grado nei confronti del convenuto chiamante in garanzia ed odierna appellante principale.
Sarebbe pacifico, in base agli atti di causa, che l'ing. non era stato CP_2
informato dalla convenuta che quest'ultima era stata evocata innanzi ad Pt_1
un organismo di mediazione dall'odierna attrice che aveva CP_1
lamentato di aver subito dei danni al proprio appartamento a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno dall'appartamento di proprietà della prima.
La notizia della pendenza della controversia era stata portata a conoscenza del solo con la notifica dell'atto di citazione in giudizio avvenuta il 14 CP_2
marzo 2016, e quindi oltre i termini indicati nell'art. 1669 c.c., attraverso il quale egli apprendeva che la convenuta aveva ritenuto opportuno Parte_1
non partecipare alla mediazione (cfr. docc. 4 - 5 prodotti in atti dall'attore con l'atto di citazione) senza dargliene preventiva comunicazione;
da tale eccezione, sollevata con la comparsa di costituzione e risposta, dovrebbe discendere che la domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato dovrebbe essere dichiarata improcedibile per intervenuta prescrizione e/o decadenza a mente degli artt.
1667 e 1669 c.c., circostanza sulla quale il Tribunale ha ritenuto di non dover fornire alcuna motivazione e/o statuizione.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che l'attrice aveva tempestivamente denunciato i danni ad essa arrecati dallo svolgimento dei lavori all'interno dell'immobile della conseguentemente la censura svolta dal deve ritenersi Pt_1 CP_2
infondata.
In tale contesto, infatti, non può ritenersi pertinente il richiamo alla decadenza ex art. 1667-69 c.c. fatta valere, in quanto tali disposizioni riguardano, rispettivamente, la disciplina dell'appalto e la rovina di edifici, e quindi il rapporto appaltatore-committente, laddove il deve rispondere CP_2
r.g. n. 56 nel rapporto interno con la chiamante, ma anche verso l'attrice originaria che ha esteso la domanda, ma in base ad un rapporto d'opera intellettuale, cui non può essere applicato il concetto di decadenza.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello principale e quello incidentale proposti devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Occorre, infine, esaminare la richiesta di riesame della domanda rimasta assorbita dall'accoglimento di quella di facere, relativa alla domanda di risarcimento per equivalente per i lavori da effettuare all'interno della proprietà della sig. ra , da quest'ultima indicati in € CP_1
13.620,00, alla luce della quantificazione contenuta nella TU.
La ha sostenuto che tale domanda sarebbe rimasta assorbita dalla CP_1
pronuncia del giudice di primo grado anche in relazione a tali danni, posto che i convenuti erano stati condannati ad effettuare i lavori in entrambe le proprietà, giustificando il riesame della detta domanda sulla base delle difficoltà frapposte rispetto all'esecuzione delle opere nella sua proprietà; ha quindi chiesto che ferma restando la pronuncia sul facere relativa ai lavori da eseguirsi nella proprietà di messa in sicurezza della trave, venga accolta la domanda di Pt_1
risarcimento per equivalente dei danni subiti all'interno del proprio appartamento alla luce della quantificazione contenuta nella TU, pari ad €
13.620,00 comprensiva degli oneri di legge.
La Corte al riguardo osserva che la domanda della deve ritenersi CP_1
assorbita dalla pronuncia del Tribunale che del tutto condivisibilmente ha evidentemente ritenuto assorbita tale richiesta nella sua determinazione di dichiarare e l' Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
in persona del titolare pro tempore, responsabili in
[...] CP_3
solido dei danni lamentati dalla come riscontrati e quantificati dal TU CP_1
Ing. per un valore pecuniario di € 19.000,00 oltre IVA ed Persona_1
r.g. n. 57 accessori, e di condannare e l'impresa Parte_1 Controparte_2
in persona del titolare pro tempore, Controparte_4
in solido tra loro, all'esecuzione di tutte le opere di messa in sicurezza e/o consolidamento e/o ripristino a regola d'arte, nonché all'esecuzione di tutte le opere necessarie per il ripristino a regola d'arte e di riparazione dei danni accertati dal TU interni all'immobile di limitatamente ai soli CP_1
danni posti in nesso di causalità con le opere di demolizione o rimozione di tramezzi eseguite nell'immobile di il tutto secondo le Parte_1
indicazioni contenute nella relazione peritale del TU Ing. Persona_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, anche sostanziale, degli appellati costituiti e sono liquidate come da dispositivo,
a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
non va disposto nulla rispetto al
[...]
rimasto contumace. Controparte_3
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo Pt_1 CP_2
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 3282/2018 pubblicata il
[...] Controparte_2
14.2.2018, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
A) Respinge l'appello principale proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Respinge l'appello incidentale proposto;
C) Respinge la domanda di riesame proposta da;
CP_1
D) AN a pagare in favore di le Parte_1 CP_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano r.g. n. 58 d'ufficio in complessivi € 5.809,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
E) AN a pagare in favore di le Controparte_2 CP_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 5.809,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
F) AN a pagare in favore di le Controparte_2 Parte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 5.809,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
G) Nulla sulle spese rispetto al GRUPPO RESTA DEL GEOM
NC ; CP_3
H) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 59