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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. NZ PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 7 novembre 2023,
da
(c.f.: ), in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1 carica, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, pec. Email_1 appellante contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 rappresentate e difese, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Luigi Elefante (pec: , Email_2
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona n. 268/2023 d.d. 15.05.2023, non notificata.-
In punto: riconoscimento dello status di vittima del dovere con assegnazione dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio non reversibile a favore del 1 coniuge e delle figlie a carico;
difetto nesso di causalità; erroneo computo accessori.-
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
- nel merito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- e comunque, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, riformare la parte di sentenza in cui si dichiara il cumulo tra rivalutazione ed interessi, disponendo che “gli assegni andranno rivalutati ex legge n. 302/90”.
- con conferma della parte di sentenza in cui è stata accertata la prescrizione degli assegni anteriori al gennaio 2010. con vittoria di spese.
APPELLATI:
“Rigettare, perché infondato, l'appello proposto dal avverso la Parte_1
Sentenza n. 268 /2023 del Tribunale di Verona Sezione Lavoro pubblicata in data
15.05.2023.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza adottata con motivazione contestuale il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, ritenuta la causa documentalmente istruita, ha accolto la domanda proposta dalle ricorrenti, consorte e figlie del CP_4 dell'Aeronautica Militare deceduto in data
[...] Persona_1
10.06.2005, r (a causa di un ““glioblastoma frontale sinistro operato”) - di riconoscimento in favore dei congiunti dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 siccome
“deve ritenersi che siano acquisiti agli atti tutti gli elementi utili a suffragare l'effettività delle dedotte peculiari condizioni ambientali operative che hanno sottoposto il ricorrente a fattori di maggior rischio specifico riconnesso a natura e contesto di svolgimento delle mansioni e missioni presso i poligoni di tiro ed alla presenza di uranio impoverito come risulta dagli atti di inchiesta della commissione parlamentare depositate agli atti (doc. 8).
2 Su tali presupposti veniva accertato che il de cuius era stato esposto a sostanze cancerogene che avevano comportato un maggiore pericolo per la sua salute rispetto al servizio prestato in ordinarie condizioni, come richiesto dalla legge ai fini oggetto di causa.
In particolare, il giudice di prime cure, nel richiamare la perizia medico legale di parte (cfr. doc. 7 del dott. ) evidenziava come la stessa Parte_2 amministrazione con “decreto N. 4921/D del 10.11.2010 adottato su parere favorevole del Comitato di Verifica, ha riconosciuto che la morte del giovane militare per “Glioblastoma frontale sinistro operato” è in rapporto causale diretto con il servizio effettuato nell'Aeronautica Militare”. nonché che il rigetto della domanda era stato motivato dall'intervenuta prescrizione del diritto “essendo decorsi oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore sia della legge 206/2004 sia della norma primaria che disciplina la materia per le vittime del dovere ed equiparati ( art.
1. commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n.266) che costituisce in modo incontrovertibile, il dies a quo per l'esercizio del diritto ai predetti benefici economici”.
Il giudice scaligero dava atto che il militare aveva svolto “missioni a cadenza semestrale, presso i vari poligoni di tiro presenti sul territorio nazionale, tra i quali
San NZ (CA), distaccamento del PISQ, Poligono interforze del Salto di QU (il più vasto poligono militare, attualmente presente in Europa, con oltre 10.000 ettari di demanio militare e 3.580 ettari di territorio assoggettati a servitù militare” e che quindi ricorrevano i presupposti di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della l. n.
266/2005 per il riconoscimento a favore delle ricorrenti, di tutti i benefici assistenziali di legge previsti per i familiari di vittime del dovere.
Riteneva poi che il diritto fosse imprescrittibile, operando la prescrizione estintiva decennale unicamente con riferimento al diritto al pagamento dei benefici economici, che trovano ragione e causa a seguito del suo riconoscimento.
In parte motiva stabiliva che “la liquidazione non già della speciale elargizione – obiettivamente prescritta per decorso del termine decennale non interrotto - bensì dello speciale assegno vitalizio (art. 5, comma 3 e art. 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407), per quanto concerne i ratei relativi alle mensilità maturate successivamente al decennio anteriore alla domanda (31.12.19), ossia dal 1.1.2010
(risultando i ratei antecedenti prescritti)” nonché che “Le somme conseguentemente dovute devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria (in
3 alternativa alla perequazione automatica per i vitalizi) come per legge dalla maturazione del diritto al soddisfo”.
Tanto premesso così disponeva:
1) accoglie il ricorso e, disapplicati i provvedimenti ministeriali ostativi impugnati, dichiara il diritto di , e , nelle CP_1 Controparte_2 CP_3 rispettive qualità di vedova ed orfane di , a vedere Persona_1 equiparata la posizione di quest'ultimo a quella garantita alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005 con conseguente riconoscimento allo stesso di tutti i benefici di legge, dichiarando prescritta la speciale elargizione oltre che i ratei maturati fino al 31.12.09 nei sensi di cui in parte motiva, oltre interessi legali fino al saldo e maggior danno da svalutazione come in parte motiva;
2) condanna il alla liquidazione in favore delle ricorrenti come Parte_1 sopra indicate delle relative prestazioni;
3) condanna il a rifondere alle ricorrenti le spese del presente Parte_1 giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 3.291,00 oltre a rimborso forf. 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Luigi
Elefante dichiaratosi antistatario
2. Impugna la sentenza il svolgendo tre (3) distinti motivi Parte_1 di appello.
2.1. Con un primo articolato motivo censura la sentenza per erroneo riconoscimento dello status di vittima del dovere sotto un duplice profilo.
2.1.1. Per difetto di prova di mansioni come operatore missilistico che non comportavano condizioni straordinarie o eccezionali che giustificassero lo status di vittima del dovere non risultando peraltro che abbia prestato la propria attività in missioni all'estero.
2.1.2. Per mancanza del nesso di causa tra mansioni prestate e malattia, citando evidenze scientifiche sulle cause del glioblastoma.
2.2. Con il secondo motivo, svoto in via subordinata, si duole della decisione nella parte in cui ha previsto l'assegnazione dei pagamenti periodici con interessi e rivalutazione, laddove l'art. 8 della l. n. 302/1990 stabilisce solo la rivalutazione annuale automatica basata sull'inflazione, non il cumulo di interessi e rivalutazione.
4 2.3. Con il terzo motivo, svolto sempre in via subordinata, ribadisce che non solo i ratei ma lo stesso diritto è da ritenersi estinto per prescrizione decennale.
3. Radicatosi il contradditorio parte appellata resiste al gravame concludendo per il rigetto del gravame in quanto la sentenza, della quale chiede l'integrale conferma, si presenta come congruamente motivata, ragionevole, logica e fondata.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 8 maggio 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo di appello è privo di pregio.
5.1. L'integrazione del requisito di cui al comma 564 dell'art. 1 della l. n. 266/2005 -
“sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative – discende dalle allegazioni di cui al ricorso ex art. 442 c.p.c. di partecipazioni a missioni nel territorio nazionale, non confutate da parte resistente.
5.2. In relazione al nesso causale va evidenziato che parte convenuta nel costituirsi in primo grado non ha negato che il Maresciallo avesse Persona_1 operato nelle missioni nazionali con esposizione all'uranio impoverito.
5.2.1. L'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006 precisa che per missioni di qualunque natura si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente” e che per particolari condizioni ambientali o operative si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
5.2.2. Se è vero che l'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006 è sovrapponibile all'art. 1078, lett.
d) del D.P.R. n. 90/2010 (“per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle 5 ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”) è allora possibile riprendere quanto statuito dal Consiglio di Stato nella decisione n. 3418/2019 in relazione all'art. 1079 del D.P.R. cit., che riconosce l'elargizione ivi prevista quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti.
5.2.3. Il C.d.S. ha affermato che “il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui al richiamato art. 1079 d.p.r. n. 90 non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all'uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia.
Siffatto accertamento è necessario ove l'interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell'Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità: in tale ipotesi, invero, grava sull'assunto danneggiato dimostrare, inter alia, l'effettiva ricorrenza del nesso eziologico (ossia la valenza patogenetica di siffatta esposizione), sia pure in base al criterio del più probabile che non.
Laddove, invece, l'istanza tenda alla percezione della speciale elargizione, si verte in un ben diverso ambito indennitario.
I presupposti del risarcimento del danno e della speciale elargizione sono del tutto diversi: nel primo caso l'integrazione di tutti gli elementi propri di un'ipotesi di responsabilità civile, tra cui pure la prova del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo in capo al danneggiante;
nel secondo caso la mera dimostrazione di aver affrontato - senza che ciò integri “colpa” dell'Amministrazione - “particolari condizioni ambientali od operative”, connotate da un carattere “straordinario” rispetto alle forme di ordinaria prestazione del servizio, che siano la verosimile causa di un'infermità.
Inoltre, il risarcimento del danno compete a chiunque e dipende nel quantum dall'effettivo danno riportato, mentre la speciale elargizione spetta solo ai soggetti individuati dalla legge ed è quantificata a monte in misura predeterminata.
6 Il fatto che, allo stato delle conoscenze scientifiche, non sia acclarata l'effettiva valenza patogenetica dell'esposizione all'uranio impoverito non osta, dunque, al diritto alla percezione dell'indennità, che comunque spetta allorché l'istante abbia contratto un'infermità verosimilmente a causa di “particolari condizioni ambientali ed operative”, di cui “l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico” costituiscono solo un possibile aspetto.
La disposizione, in sostanza, non si incentra esclusivamente (né, a ben vedere, primariamente) sul profilo dell'esposizione ad uranio impoverito o ad altre nano particelle di metalli pesanti, ma intende concedere ad una platea ben delimitata di soggetti un beneficio monetario predeterminato in ragione della sottoposizione a gravose “condizioni ambientali ed operative” e della conseguente contrazione di infermità.
Più in particolare, l'indennità spetta, scilicet in presenza della contrazione di una patologia: a) al personale militare e civile italiano impiegato in “missioni di qualunque natura”, sia in Patria sia all'estero; Per “particolari condizioni ambientali od operative”, l'art. 1078 del d.p.r. in commento intende le “condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dal punto di vista oggettivo, dunque, la disposizione richiede – per quanto di interesse nella presente fattispecie – un quid pluris di disagio sofferto dal militare nel corso dell'espletamento del servizio: tale disagio consegue al carattere
“straordinario” (concetto meno rigoroso di quello di “eccezionale”) della prestazione del servizio, da cui sia conseguita la sottoposizione dell'istante “a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Orbene, l'appartenenza alle Forze Armate, oltre a comportare di per sé condizioni di vita strutturalmente più gravose rispetto all'impiego civile (a mero titolo di esempio, sottoposizione a rigido vincolo gerarchico, continuo addestramento fisico, pronta reperibilità, frequenti trasferimenti, et similia), impone al militare di esporsi al pericolo: la “straordinarietà” richiesta dall'art. 1079 d.p.r. n. 90 va, pertanto, parametrata su questa base per così dire “ordinaria” più elevata.
7 Ciononostante, la carriera del ricorrente presenta indubbi aspetti di “straordinarietà”, almeno ai sensi e per gli effetti della norma in questione: basti pensare alla ripetuta prestazione del servizio in aree teatro sino a poco tempo prima di eventi bellici, percorse da una ancora forte conflittualità e pervase da ordigni inesplosi;
in tali contesti, per di più, la quotidianità si svolgeva in contesti degradati e l'organismo era esposto a plurimi agenti aggressivi di vario ordine (fisico, chimico, climatico, radiologico, virologico, batteriologico, immunologico) che si cumulavano fra loro, nonché a concomitanti pressioni di carattere psicologico, emotivo e relazionale.
Il ricorrente, inoltre, è stato spesso in contatto diretto con esplosivi e munizionamento pesante, avendo sostenuto corsi di specialità ed avendo preso parte a massive campagne di bonifica, oltre ad aver partecipato a scontri a fuoco. Il gravato decreto (e, a monte, il propedeutico parere del Comitato) si presenta dunque illegittimo, in quanto si concentra unicamente sul profilo della esposizione ad uranio impoverito e ad altre nano particelle di metalli pesanti, senza in alcun modo evidenziare per quali concreti, oggettivi e specifici aspetti l'esperienza professionale del Generale, prima facie stressante e, appunto, “straordinaria”, non possa essere considerata causa o concausa determinante della successiva patologia”.
Tale situazione è riferibile anche al ricorrente, le cui deduzioni in punto di fatto circa le condizioni di svolgimento della missione non sono state contestate dal ministero
(“Egli ha dovuto permanere in siti devastati da bombardamenti (con spostamenti a bordo di camionette aperte) senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in relazione all' ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito (anche definito
"depleto" dalla definizione in lingua inglese "Depleted Uranium", ovvero con la sigla
"DU") per i bersagli corazzati e, in genere, quelli molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici.
La perdurante esposizione a fattori chimici e radioattivi (quali per esempio le microparticelle di metalli pesanti presenti nell'aria a causa dell'esplosione delle fabbriche chimiche, dei carri armati di edifici e di qualsivoglia superficie dura e/o metallica, causate anche da proietti all'uranio impoverito, alle esalazioni di gas di scarico degli automezzi bellici, il tutto in concomitanza dell'indebolimento delle difese immunitarie naturali hanno senz'altro costituito i fattori determinanti nella genesi
8 nonché nell'evoluzione delle infermità riscontrate al ricorrente. Durante dette missioni internazionali, il ricorrente svolgeva spesso servizi esterni, e quotidianamente ingeriva ed inalava la polvere che si alzava dopo le esplosioni.
Il ricorrente alloggiava in corimec, in condizioni igieniche decisamente precarie, ed in condizioni atmosferiche particolarmente avverse. In detti periodi il ricorrente mangiava e beveva cibo del posto, non confezionato e per l'igiene personale utilizzava l'acqua del posto”.
5.2.4. Sul punto va anche richiamato il recentissimo arresto della Suprema Corte n.
7409/2023 (e la successiva conforme Cass. n. 35324/2024) che nel condividere l'orientamento del Consiglio di Stato ha evidenziato che “i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria”.
Prova contraria che non solo non è stata fornita nella fattispecie, laddove emergono elementi oggettivi che permettono di ritenere provato il nesso di causalità stante l'antecedente causale rappresentato dal contesto ambientale e operativo in cui ha operato il malato e la contestuale assenza di fattori eziologici alternativi estranei all'attività di servizio.
In particolare, se è certo che il de cuius è stato presente in teatri operativi nazionali “inquinati” dalla presenza di uranio impoverito, nulla emerge circa l'esposizione a micro e nano particelle di metalli pesanti in attività differenti, come peraltro illustrato nella ctp allegata al ricorso di primo grado (cfr. doc. 8 ricorrente).
Alla luce della citata normativa di riferimento affinché siano ravvisabili gli estremi della fattispecie in questione, costituisce presupposto necessario e sufficiente la prova dell'esposizione a fattori di maggior rischio rispetto al servizio ordinario, i quali possono essere costituiti dalla frequentazione di scenari operativi caratterizzati dalla presenza delle sostanze nocive, cui il militare sia stato esposto durante la missione.
9 6. In ordine logico va poi affrontato il terzo motivo, relativo alla c.d. prescrizione tombale del diritto, che è parimenti privo di pregio laddove la consolidata ed univoca giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17440/2022, Cass. n.
37522/2022, Cass. n 3868/2023, Cass. n. 2568/2025) ha evidenziato che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n.
266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
7. Il secondo motivo relativo agli accessori di legge è fondato laddove l'art. 8 comma
2° della l. n. 302/1990 stabilisce che “gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF”.
La legge, dunque, non dispone per l'applicazione degli interessi legali ed individua quale criterio di attualizzazione del beneficio dovuto la sola rivalutazione automatica annuale.
La censura coglie nel segno siccome nell'impugnata sentenza resa con motivazione contestuale il calcolo degli accessori è stato effettuato riconoscendo il cumulo tra interessi legali e rivalutazione, attraverso il rimando dal dispositivo
(“oltre interessi legali fino al saldo e maggior danno da svalutazione come in parte motiva”) alla motivazione (“Le somme conseguentemente dovute devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria (in alternativa alla perequazione automatica per i vitalizi) come per legge dalla maturazione del diritto al soddisfo”).
8. Tenuto conto dei parziali e limitati profili di soccombenza reciproca, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per un quarto (¼) e il deve essere condannato alla rifusione in favore delle Parte_1 ricorrenti dei residui tre quarti (3/4), liquidati in tale quota in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nell'importo prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa (indeterminato) in ragione della serialità del contenzioso e della ripetitività degli atti defensionali, senza le spese per la fase di istruttoria, con distrazione a favore dell'avv. ELEFANTE Luigi dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
10 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda - in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
1) limita la condanna a titolo di somme accessorie all'automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT;
2) compensa per 1/4 le spese di giudizio di entrambi i gradi del giudizio e condanna il a rifondere alle ricorrenti le spese di Parte_1 giudizio nella residua frazione di 3/4 quantificata per il primo grado in € 2.800,00 e per il presente grado in € 2.700,00, per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. ELEFANTE Luigi dichiaratosi antistatario. Venezia, 08.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI NZ ALESSIO Gianluca
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