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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCACCABAROZZI CHIARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SCACCABAROZZI CHIARA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e continueranno ad abitare presso la casa familiare sita in Osnago, Via Per_1 Per_2
Resegone n. 14, che resterà assegnata alla sig.ra con obbligo e impegno Parte_1 del sig. di reperire una nuova soluzione abitativa asportando da essa tutti i propri CP_1 beni ed effetti personali.
Sino a quando il sig. non rilascerà l'abitazione coniugale tutte le spese relative CP_1 alle utenze, alle spese condominiali, la tari e ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria verranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3) I ricorrenti convengono che la casa coniugale sita in Osnago (Lc), Via Resegone n. 14, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, identificata al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 6, mapp. 1278/13, cat. A/2, classe 2, vani 5,5, e la relativa autorimessa ad essa pertinenziale identificata al foglio 6, mapp. 1278/17, cat. c/6, classe 2, mq. 15, come meglio descritti nell'atto notarile di provenienza redatto in data 01.08.1997, a cura del Dott. Per_3
che fu Notaio in Olgiate Molgora, Rep. N. 111972 – Raccolta 21169, registrato a
[...]
Merate il 08.08.1997, verranno posti in vendita nel momento in cui il figlio avrà Per_2 terminato gli studi e avrà reperito un'occupazione lavorativa tale da renderlo economicamente indipendente.
In ogni caso, i coniugi convengono che la sig.ra potrà esercitare il diritto Parte_1 di acquisto della quota del 50% del sig. al prezzo di € 65.000,00. CP_1
La sig.ra dovrà esercitare il proprio diritto di opzione all'acquisto entro il Parte_1 termine di 180 giorni dalla data in cui il figlio sarà divenuto economicamente Per_2 indipendente.
Tale opzione all'acquisto in favore della sig.ra ha la funzione unica e fondamentale Parte_1 di risolvere in modo stabile la crisi coniugale e risulta necessaria nell'ambito del presente accordo di separazione, dovendo pertanto intendersi come atto relativo al procedimento di separazione (cfr. sentenza Corte Costituzionale del 10.05.99 n. 154) e, dunque, soggetto all'esenzione fiscale ivi prevista (doc. 6).
4) Il padre si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2 un assegno mensile di euro 300,00, che verrà di anno in anno rivalutato secondo gli indici
ISTAT, da erogarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente indicato dalla madre;
tale obbligo decorrerà da quando il sig. CP_1
l'abitazione coniugale.
[...]
5) Il padre e la madre contribuiranno, congiuntamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie per il figlio, in virtù di quanto stabilito dal Protocollo spese extra assegno adottato da questo
Tribunale e qui di seguito ritrascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o via @ mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) I coniugi porteranno in detrazione IRPEF nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute per il figlio;
Per_2
7) L'autovettura Ford S-Max TG DG092MM, intestata al sig. resterà allo stesso CP_1 assegnata, mentre la Fiat Panda TG fY142DP, nonché l'Opel Agila TG CD025HV, intestate alla sig.ra resteranno a quest'ultima assegnate (doc. 7 – 8 - 9). Parte_1
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno atto reciprocamente di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto pattuito nel presente ricorso.
9) I coniugi dichiarano sin da ora di non volersi conciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 2 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario il 18/09/1999 a Osnago e dalla loro unione sono nati due figli: Per_1 nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nato a Per_2
Merate il 13/02/2006, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Osnago il 18/09/1999, CP_1 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, numero 13;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Osnago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCACCABAROZZI CHIARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SCACCABAROZZI CHIARA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e continueranno ad abitare presso la casa familiare sita in Osnago, Via Per_1 Per_2
Resegone n. 14, che resterà assegnata alla sig.ra con obbligo e impegno Parte_1 del sig. di reperire una nuova soluzione abitativa asportando da essa tutti i propri CP_1 beni ed effetti personali.
Sino a quando il sig. non rilascerà l'abitazione coniugale tutte le spese relative CP_1 alle utenze, alle spese condominiali, la tari e ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria verranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3) I ricorrenti convengono che la casa coniugale sita in Osnago (Lc), Via Resegone n. 14, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, identificata al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 6, mapp. 1278/13, cat. A/2, classe 2, vani 5,5, e la relativa autorimessa ad essa pertinenziale identificata al foglio 6, mapp. 1278/17, cat. c/6, classe 2, mq. 15, come meglio descritti nell'atto notarile di provenienza redatto in data 01.08.1997, a cura del Dott. Per_3
che fu Notaio in Olgiate Molgora, Rep. N. 111972 – Raccolta 21169, registrato a
[...]
Merate il 08.08.1997, verranno posti in vendita nel momento in cui il figlio avrà Per_2 terminato gli studi e avrà reperito un'occupazione lavorativa tale da renderlo economicamente indipendente.
In ogni caso, i coniugi convengono che la sig.ra potrà esercitare il diritto Parte_1 di acquisto della quota del 50% del sig. al prezzo di € 65.000,00. CP_1
La sig.ra dovrà esercitare il proprio diritto di opzione all'acquisto entro il Parte_1 termine di 180 giorni dalla data in cui il figlio sarà divenuto economicamente Per_2 indipendente.
Tale opzione all'acquisto in favore della sig.ra ha la funzione unica e fondamentale Parte_1 di risolvere in modo stabile la crisi coniugale e risulta necessaria nell'ambito del presente accordo di separazione, dovendo pertanto intendersi come atto relativo al procedimento di separazione (cfr. sentenza Corte Costituzionale del 10.05.99 n. 154) e, dunque, soggetto all'esenzione fiscale ivi prevista (doc. 6).
4) Il padre si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2 un assegno mensile di euro 300,00, che verrà di anno in anno rivalutato secondo gli indici
ISTAT, da erogarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente indicato dalla madre;
tale obbligo decorrerà da quando il sig. CP_1
l'abitazione coniugale.
[...]
5) Il padre e la madre contribuiranno, congiuntamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie per il figlio, in virtù di quanto stabilito dal Protocollo spese extra assegno adottato da questo
Tribunale e qui di seguito ritrascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o via @ mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) I coniugi porteranno in detrazione IRPEF nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute per il figlio;
Per_2
7) L'autovettura Ford S-Max TG DG092MM, intestata al sig. resterà allo stesso CP_1 assegnata, mentre la Fiat Panda TG fY142DP, nonché l'Opel Agila TG CD025HV, intestate alla sig.ra resteranno a quest'ultima assegnate (doc. 7 – 8 - 9). Parte_1
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno atto reciprocamente di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto pattuito nel presente ricorso.
9) I coniugi dichiarano sin da ora di non volersi conciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 2 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario il 18/09/1999 a Osnago e dalla loro unione sono nati due figli: Per_1 nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nato a Per_2
Merate il 13/02/2006, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Osnago il 18/09/1999, CP_1 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, numero 13;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Osnago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada