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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1149/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1149/2021 avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ADELE LEGGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, C.F. in persona del Sindaco pro tempore con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LORENA CHIARAMONTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta delibera di Giunta e procura in atti. CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti e di seguito indicate: ATTRICE Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, ragione ed eccezione disattesa:
“- nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella verificazione del sinistro de quo in capo al in persona del pro tempore, per le ragioni Controparte_2 CP_3 esplicitate in premessa;
pagina 1 di 6 - per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 risarcimento dei danni fisici patiti dall'odierna attrice a seguito del sinistro occorso quantificati nella somma complessiva di € 26.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia sulla scorta di una CTU medico – legale che sin d'ora si richiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
CONVENUTO Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
“in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni specificate in narrativa;
per l'effetto condannare la sig.ra al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di lite;
in via subordinata, ridurre la condanna del in proporzione al concorso del fatto colposo dell'attore ed in misura corrispondente CP_2 all'effettività dei danni subiti in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, che saranno dimostrati in corso di causa, escludendo il danno morale e il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/03/2021, conveniva in Controparte_1 giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti a seguito Controparte_2 di una caduta determinata dalla presenza di due buche sussistenti a lungo la via Don CP_2
Luigi Sturzo di fronte al civico n. 22. Nello specifico, l'attrice affermava che, mentre percorreva la via Don Luigi Sturzo, unitamente ai fedeli che prendevano parte alla manifestazione religiosa svoltasi in data 12/06/2016 in occasione della festività locale della chiesa di Sant'Antonio, cadeva rovinosamente a terra a causa di due buche, poco visibili, presenti sul manto stradale. L'evento lesivo si verificava intorno alle ore 20:30, quando il corteo religioso, era giunto all'altezza del civico n. 22 della via Don Luigi Sturzo.
In seguito al suddetto evento lesivo l'attrice lamentava danni non patrimoniali addebitabili, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata, ad esclusiva responsabilità dell convenuto, CP_4 quale soggetto proprietario della strada, avente l'obbligo di gestione e manutenzione della stessa. Con comparsa di risposta, depositata in data 09/06/2021, si costituiva in giudizio il il quale contestava la fondatezza della domanda attorea chiedendone il Controparte_2 rigetto;
in subordine, l'ente convenuto eccepiva il concorso di colpa della . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi e C.T.U. medico legale. All'udienza del 25/02/2025 la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Appare innanzitutto opportuno illustrare i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento. La suddetta responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario / custode solamente dal caso fortuito che, incidendo sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, è comprensivo anche della condotta incauta della vittima che assume rilievo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale ovvero anche esclusiva ( Cass. n. 27724/2018; Cass. 6034/2018; in senso conforme tra le tante Cass. n. 8229/2010; Cass. 4279/2008 e Cass. 28811/2008). Inoltre, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non è automaticamente esclusa allorché il bene demaniale o patrimoniale da pagina 3 di 6 cui sia originato l'evento dannoso, risulti adibito ad uso diretto della collettività e si tratti di bene di notevole estensione, posto che queste caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano come circostanze le quali, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza, connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, anche ai fini della valutazione del caso fortuito, unica esimente invocabile dalla P.A. per ottenere un esonero, totale o parziale, di responsabilità. Dunque, per la configurazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno verificatosi mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come quel fattore che abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia tale da escludere il nesso eziologico tra cosa e danno. Ciò premesso in punto di responsabilità del custode ex art 2051 c.c., la possibilità di riscontrare nella condotta del danneggiato un tasso di imprudenza e disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito o comunque tale da prospettare un concorso colposo del danneggiato ai sensi dall'art. 1227, comma 1, c.c., andrà esaminata alla luce dei principi giurisprudenziali esposti tenendo conto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché del contesto spazio temporale in cui ha avuto luogo l'evento lesivo. Nel caso di specie – secondo quanto sostenuto da parte attrice ed emerso dalle prove testimoniali assunte all'udienza dell'11/11/2022 – la dinamica dell'evento può essere così ricostruita: in data 12/06/2016, intorno alle ore 20:30, in occasione della Controparte_1 processione religiosa che si tiene a per la festa della parrocchia di Sant'Antonio, CP_2 percorreva, insieme ai fedeli presenti, la via Don Luigi Sturzo quando, giunta di fronte al civico n. 22, cadeva rovinosamente a terra a causa di due buche presenti sul manto stradale ma poco visibili. Dalle prove testimoniali è emerso che l'attrice è caduta in conseguenza di due buche presenti sul manto stradale.
Invero la teste sull'articolato n. 2 della memoria 183, comma 6 n. 2, c.p.c. di Testimone_1 parte attrice ha dichiarato: “È vero, è caduta per la presenza delle buche” e, riguardo all'articolato 4, ha confermato che le buche erano poco visibili sia per la scarsa illuminazione che per il numero di fedeli che erano al seguito della processione religiosa (cfr. verbale d'udienza dell'11/11/2022).
Anche la teste sentita sui medesimi articolati di prova, ha affermato che Testimone_2
l'attrice è caduta a causa delle buche presenti sul manto stradale in via Don Luigi Sturzo di fronte al civico n. 22 affermando: “È vero. Ero affacciata dal balcone di casa mia”. Inoltre, ha precisato che le buche presenti sul manto stradale “ci sono tuttora”, ossia alla data delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11/11/2022.
Il teste vicino di casa dell'attrice, ha confermato la dinamica dell'evento Testimone_3 narrata dall'attrice e ha precisato: “È vero sono sceso subito nella strada e ho constatato la
pagina 4 di 6 presenza delle buche, quasi al centro della sede stradale una circa 70/80 cm, l'altra più piccola (…) È vero c'era confusione e l'illuminazione era scarsa”. In base a tale ricostruzione dei fatti, appare indubbia la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza delle buche nel manto stradale e l'evento dannoso patito dall'attrice la quale, a causa delle stesse, è caduta per terra. Dall'applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, alla luce delle risultanze probatorie in atti, può affermarsi che il non ha fornito alcuna prova Controparte_2 sull'eventuale circostanza che il danno sia stato causato in maniera improvvisa, da caso fortuito, ossia da una circostanza imprevedibile ed eccezionale avente efficacia determinante dell'evento dannoso, che sarebbe l'unico elemento scriminante della sua responsabilità. CP_ Le dichiarazioni dei testi indicati dall' convenuto non risultano rilevanti ai fini della prova dell'eventuale caso fortuito che non può dirsi raggiunta. Ed invero, l'ing. si è limitato Tes_3 ad affermare che non sono pervenute segnalazioni inerenti alla presenza di buche lungo la via Don Luigi Sturzo e ha riferito che il ha eseguito interventi di manutenzione Controparte_2 ordinaria e straordinaria del manto stradale, affermazione generica e non circostanziata rispetto al caso in esame. Giova tuttavia evidenziare che, anche se la condotta dell'odierna attrice non incide sulla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno occorso, sussiste un concorso di colpa della stessa. Nella fattispecie in esame, le circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso inducono a ritenere che la non abbia adottato tutte le cautele atte ad evitare la caduta. Invero, la CP_1 circostanza legata alla partecipazione alla manifestazione religiosa non può ritenersi del tutto indifferente ai fini della dinamica dell'evento lesivo perché la processione, con la presenza di una moltitudine di persone che percorrono insieme la strada, avrebbe imposto un maggior livello di attenzione e cautela all'attrice secondo la diligenza ordinaria, adeguata al caso di specie. In tal senso, può ritenersi sussistente un concorso di colpa della ex art 1227, comma CP_1
1, c.c. nella misura pari al 20%. Tutto ciò premesso sull'an della responsabilità del custode, deve essere quantificato il danno risarcibile. Questo Giudice ritiene condivisibili le conclusioni rassegnate dal C.T.U. nominato il quale, sulla base degli accertamenti clinici effettuati e dalla disamina della documentazione medica versata in atti dall'attrice, ha concluso che: “le lesioni occorse a seguito del sinistro avvenuto in data 12.06.2016 alla sig.ra sono sindrome algo-disfunzionale al Controparte_1 polso sinistro in esiti di frattura scomposta pluriframmentaria del radio, di frattura scomposta dello stiloide ulnare e di frattura del processo coronoideo del gomito, trattate con immobilizzazione mediante apparecchio gessato e successiva riabilitazione (…) il danno biologico permanente è quantificabile nella misura del 7%; sulla base della documentazione sanitaria presente in atti è possibile valutare il periodo di effettiva malattia nella misura di 63 giorni;
il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% nella misura di 38 giorni, il pagina 5 di 6 periodo di invalidità temporanea parziale al 50% è quantificabile nella misura di 15 giorni;
il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% in 10 giorni”. Occupandoci dapprima del danno biologico permanente e avendo riguardo alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, considerata la percentuale di invalidità indicata (7%) e l'età dell'attrice al momento del sinistro (64 anni), il valore a punto da porre a base del calcolo è pari ad € 2.089,92, con un incremento del 25% per la sofferenza, per un importo totale di € 12.526,00. Considerato l'importo di € 115,00 per ogni giorno di I.T.T, si ottengono i seguenti valori per l'inabilità temporanea:
- per I.T.T. di 63 giorni l'importo di € 7.245,00;
- per l'I.T.P. al 75% l'importo di € 3.277,50;
- per l'I.T.P. al 50% l'importo di € 862,50
- per l'I.T.P. al 25% l'importo di € 287,50, per un totale di € 11.672,50. Vanno poi riconosciute le spese mediche di € 728,80, ritenute congrue dal CTU. L'importo deve essere decurtato del 20% per il concorso di colpa addebitabile all'odierna attrice nella causazione dell'evento dannoso, ottenendo l'importo di € 19.941,84 (l'80% di €
24.927,30). La somma sopra indicata deve essere devalutata fino al momento del fatto (12/06/2016) e sull'importo ottenuto (€ 16.426,56) devono essere corrisposti gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno;
si ottiene in tal modo la somma di € 22.083,61 (€ 19.941,84 più gli interessi per € 2.141,77).
Alla luce di quanto esposto, il deve essere condannato a Controparte_2 corrispondere a la somma di € 22.083,61, oltre agli interessi al tasso legale Controparte_1 fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1149/2021: CONDANNA il a corrispondere in favore di la somma di Controparte_2 Controparte_1
22.083,61, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo, riconosciuto il concorso di colpa del 20% dell'attrice. CONDANNA il al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, Controparte_2 liquidandole in € 264,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Adele Leggio. PONE le spese di CTU a carico del convenuto. Ragusa, 23/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1149/2021 avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ADELE LEGGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, C.F. in persona del Sindaco pro tempore con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LORENA CHIARAMONTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta delibera di Giunta e procura in atti. CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti e di seguito indicate: ATTRICE Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, ragione ed eccezione disattesa:
“- nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella verificazione del sinistro de quo in capo al in persona del pro tempore, per le ragioni Controparte_2 CP_3 esplicitate in premessa;
pagina 1 di 6 - per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 risarcimento dei danni fisici patiti dall'odierna attrice a seguito del sinistro occorso quantificati nella somma complessiva di € 26.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia sulla scorta di una CTU medico – legale che sin d'ora si richiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
CONVENUTO Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
“in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni specificate in narrativa;
per l'effetto condannare la sig.ra al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di lite;
in via subordinata, ridurre la condanna del in proporzione al concorso del fatto colposo dell'attore ed in misura corrispondente CP_2 all'effettività dei danni subiti in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, che saranno dimostrati in corso di causa, escludendo il danno morale e il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/03/2021, conveniva in Controparte_1 giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti a seguito Controparte_2 di una caduta determinata dalla presenza di due buche sussistenti a lungo la via Don CP_2
Luigi Sturzo di fronte al civico n. 22. Nello specifico, l'attrice affermava che, mentre percorreva la via Don Luigi Sturzo, unitamente ai fedeli che prendevano parte alla manifestazione religiosa svoltasi in data 12/06/2016 in occasione della festività locale della chiesa di Sant'Antonio, cadeva rovinosamente a terra a causa di due buche, poco visibili, presenti sul manto stradale. L'evento lesivo si verificava intorno alle ore 20:30, quando il corteo religioso, era giunto all'altezza del civico n. 22 della via Don Luigi Sturzo.
In seguito al suddetto evento lesivo l'attrice lamentava danni non patrimoniali addebitabili, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata, ad esclusiva responsabilità dell convenuto, CP_4 quale soggetto proprietario della strada, avente l'obbligo di gestione e manutenzione della stessa. Con comparsa di risposta, depositata in data 09/06/2021, si costituiva in giudizio il il quale contestava la fondatezza della domanda attorea chiedendone il Controparte_2 rigetto;
in subordine, l'ente convenuto eccepiva il concorso di colpa della . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi e C.T.U. medico legale. All'udienza del 25/02/2025 la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Appare innanzitutto opportuno illustrare i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento. La suddetta responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario / custode solamente dal caso fortuito che, incidendo sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, è comprensivo anche della condotta incauta della vittima che assume rilievo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale ovvero anche esclusiva ( Cass. n. 27724/2018; Cass. 6034/2018; in senso conforme tra le tante Cass. n. 8229/2010; Cass. 4279/2008 e Cass. 28811/2008). Inoltre, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non è automaticamente esclusa allorché il bene demaniale o patrimoniale da pagina 3 di 6 cui sia originato l'evento dannoso, risulti adibito ad uso diretto della collettività e si tratti di bene di notevole estensione, posto che queste caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano come circostanze le quali, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza, connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, anche ai fini della valutazione del caso fortuito, unica esimente invocabile dalla P.A. per ottenere un esonero, totale o parziale, di responsabilità. Dunque, per la configurazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno verificatosi mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come quel fattore che abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia tale da escludere il nesso eziologico tra cosa e danno. Ciò premesso in punto di responsabilità del custode ex art 2051 c.c., la possibilità di riscontrare nella condotta del danneggiato un tasso di imprudenza e disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito o comunque tale da prospettare un concorso colposo del danneggiato ai sensi dall'art. 1227, comma 1, c.c., andrà esaminata alla luce dei principi giurisprudenziali esposti tenendo conto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché del contesto spazio temporale in cui ha avuto luogo l'evento lesivo. Nel caso di specie – secondo quanto sostenuto da parte attrice ed emerso dalle prove testimoniali assunte all'udienza dell'11/11/2022 – la dinamica dell'evento può essere così ricostruita: in data 12/06/2016, intorno alle ore 20:30, in occasione della Controparte_1 processione religiosa che si tiene a per la festa della parrocchia di Sant'Antonio, CP_2 percorreva, insieme ai fedeli presenti, la via Don Luigi Sturzo quando, giunta di fronte al civico n. 22, cadeva rovinosamente a terra a causa di due buche presenti sul manto stradale ma poco visibili. Dalle prove testimoniali è emerso che l'attrice è caduta in conseguenza di due buche presenti sul manto stradale.
Invero la teste sull'articolato n. 2 della memoria 183, comma 6 n. 2, c.p.c. di Testimone_1 parte attrice ha dichiarato: “È vero, è caduta per la presenza delle buche” e, riguardo all'articolato 4, ha confermato che le buche erano poco visibili sia per la scarsa illuminazione che per il numero di fedeli che erano al seguito della processione religiosa (cfr. verbale d'udienza dell'11/11/2022).
Anche la teste sentita sui medesimi articolati di prova, ha affermato che Testimone_2
l'attrice è caduta a causa delle buche presenti sul manto stradale in via Don Luigi Sturzo di fronte al civico n. 22 affermando: “È vero. Ero affacciata dal balcone di casa mia”. Inoltre, ha precisato che le buche presenti sul manto stradale “ci sono tuttora”, ossia alla data delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11/11/2022.
Il teste vicino di casa dell'attrice, ha confermato la dinamica dell'evento Testimone_3 narrata dall'attrice e ha precisato: “È vero sono sceso subito nella strada e ho constatato la
pagina 4 di 6 presenza delle buche, quasi al centro della sede stradale una circa 70/80 cm, l'altra più piccola (…) È vero c'era confusione e l'illuminazione era scarsa”. In base a tale ricostruzione dei fatti, appare indubbia la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza delle buche nel manto stradale e l'evento dannoso patito dall'attrice la quale, a causa delle stesse, è caduta per terra. Dall'applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, alla luce delle risultanze probatorie in atti, può affermarsi che il non ha fornito alcuna prova Controparte_2 sull'eventuale circostanza che il danno sia stato causato in maniera improvvisa, da caso fortuito, ossia da una circostanza imprevedibile ed eccezionale avente efficacia determinante dell'evento dannoso, che sarebbe l'unico elemento scriminante della sua responsabilità. CP_ Le dichiarazioni dei testi indicati dall' convenuto non risultano rilevanti ai fini della prova dell'eventuale caso fortuito che non può dirsi raggiunta. Ed invero, l'ing. si è limitato Tes_3 ad affermare che non sono pervenute segnalazioni inerenti alla presenza di buche lungo la via Don Luigi Sturzo e ha riferito che il ha eseguito interventi di manutenzione Controparte_2 ordinaria e straordinaria del manto stradale, affermazione generica e non circostanziata rispetto al caso in esame. Giova tuttavia evidenziare che, anche se la condotta dell'odierna attrice non incide sulla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno occorso, sussiste un concorso di colpa della stessa. Nella fattispecie in esame, le circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso inducono a ritenere che la non abbia adottato tutte le cautele atte ad evitare la caduta. Invero, la CP_1 circostanza legata alla partecipazione alla manifestazione religiosa non può ritenersi del tutto indifferente ai fini della dinamica dell'evento lesivo perché la processione, con la presenza di una moltitudine di persone che percorrono insieme la strada, avrebbe imposto un maggior livello di attenzione e cautela all'attrice secondo la diligenza ordinaria, adeguata al caso di specie. In tal senso, può ritenersi sussistente un concorso di colpa della ex art 1227, comma CP_1
1, c.c. nella misura pari al 20%. Tutto ciò premesso sull'an della responsabilità del custode, deve essere quantificato il danno risarcibile. Questo Giudice ritiene condivisibili le conclusioni rassegnate dal C.T.U. nominato il quale, sulla base degli accertamenti clinici effettuati e dalla disamina della documentazione medica versata in atti dall'attrice, ha concluso che: “le lesioni occorse a seguito del sinistro avvenuto in data 12.06.2016 alla sig.ra sono sindrome algo-disfunzionale al Controparte_1 polso sinistro in esiti di frattura scomposta pluriframmentaria del radio, di frattura scomposta dello stiloide ulnare e di frattura del processo coronoideo del gomito, trattate con immobilizzazione mediante apparecchio gessato e successiva riabilitazione (…) il danno biologico permanente è quantificabile nella misura del 7%; sulla base della documentazione sanitaria presente in atti è possibile valutare il periodo di effettiva malattia nella misura di 63 giorni;
il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% nella misura di 38 giorni, il pagina 5 di 6 periodo di invalidità temporanea parziale al 50% è quantificabile nella misura di 15 giorni;
il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% in 10 giorni”. Occupandoci dapprima del danno biologico permanente e avendo riguardo alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, considerata la percentuale di invalidità indicata (7%) e l'età dell'attrice al momento del sinistro (64 anni), il valore a punto da porre a base del calcolo è pari ad € 2.089,92, con un incremento del 25% per la sofferenza, per un importo totale di € 12.526,00. Considerato l'importo di € 115,00 per ogni giorno di I.T.T, si ottengono i seguenti valori per l'inabilità temporanea:
- per I.T.T. di 63 giorni l'importo di € 7.245,00;
- per l'I.T.P. al 75% l'importo di € 3.277,50;
- per l'I.T.P. al 50% l'importo di € 862,50
- per l'I.T.P. al 25% l'importo di € 287,50, per un totale di € 11.672,50. Vanno poi riconosciute le spese mediche di € 728,80, ritenute congrue dal CTU. L'importo deve essere decurtato del 20% per il concorso di colpa addebitabile all'odierna attrice nella causazione dell'evento dannoso, ottenendo l'importo di € 19.941,84 (l'80% di €
24.927,30). La somma sopra indicata deve essere devalutata fino al momento del fatto (12/06/2016) e sull'importo ottenuto (€ 16.426,56) devono essere corrisposti gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno;
si ottiene in tal modo la somma di € 22.083,61 (€ 19.941,84 più gli interessi per € 2.141,77).
Alla luce di quanto esposto, il deve essere condannato a Controparte_2 corrispondere a la somma di € 22.083,61, oltre agli interessi al tasso legale Controparte_1 fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1149/2021: CONDANNA il a corrispondere in favore di la somma di Controparte_2 Controparte_1
22.083,61, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo, riconosciuto il concorso di colpa del 20% dell'attrice. CONDANNA il al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, Controparte_2 liquidandole in € 264,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Adele Leggio. PONE le spese di CTU a carico del convenuto. Ragusa, 23/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni pagina 6 di 6