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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 438/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10/04/2024, promossa da:
P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele
Grippo, Eleonora Isabella e Cristiano Portone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Melissano (LE), Via
Fratelli Cervi n. 20;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Baldari e Sandra Baldari, presso il cui studio in Galatina (LE), Via Marcello Pepio n. 48, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione del 12.02.2018 ritualmente notificato,
, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1 fine di ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…In via principale, ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nella narrativa in premessa, la nullità, ex art. 1418 c.c., in riferimento agli artt. 1325, n. 1), e 1326 c.c., nonché ex artt. 1418
e 1419, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 820, comma 3, 821, comma 3, 1815, 1193, 1194, 1283, 1284, comma 3, 1337, 1366,
1375c.c. 4, comma 2, Direttiva 93/13/CEE, delle clausole di determinazione dell'interesse ultralegale corrispettivo del 6,15%, sottoscritto dal Sig. con n data CP_2 Controparte_1
29 settembre 2009, per accertata difformità tra il tasso di interesse ultralegale corrispettivo, convenuto in numero percentuale annuo,
e il tasso effettivo dell'interesse, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c. convenuto nel piano di rimborso di ciascuno degli indicati contratti;
in via subordinata, per l'effetto dell'accertata nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale corrispettivo per difformità tra il tasso di interesse ultralegale corrispettivo convenuto in numero percentuale annuo, e il tasso effettivo dell'interesse, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3,
c.c. convenuto nel piano di rimborso di ciascuno degli indicati contratti, CONDANNARE parte convenuta, ai sensi dell'art. 2033
c.c. alla ripetizione in favore dell'attore di interessi corrispettivi
2 pagati e comunque non dovuti alla data di introduzione della domanda, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nella narrativa in premessa la nullità, ex artt. 1418 e 1419, comma
2, c.c., della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale del finanziamento sottoscritto dal Sig. con CP_2 [...]
n data 29 settembre 2009, in riferimento agli artt. CP_1
1,2 e 4, L. marzo 1996 n. 108, 644 c.p., 1815 c.c. per accertato superamento del Tasso Effettivo Globale (TEG) dell' interesse, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, c.c. determinato negli indicati contratti ai sensi dell'art. 1, comma 6, Legge
108/1996, del limite di usura di cui all'art. 2, commi 1,2, e 4, Legge
108/1996, vigente al tempo della conclusione degli indicati contratti per la classe di operazioni bancarie di riferimento;
in via subordinata, per l'effetto dell'accertata usurarietà del Tasso
Effettivo Globale (TEG) dell'interesse, a capitalizzazione semplice ex art. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c. determinato in contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 6, e 2, commi 1, 2 e 4, Legge
108/1996, ACCERTARE la non debenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c. degli interessi addebitati secondo rimborso, sulle rate scadute e pagate alla data dell'introduzione della domanda giudiziale e per l'effetto, CONDANNARE parte convenuta, ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla ripetizione di detti interessi in favore dell'attore, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
in ogni caso, CONDANNARE la convenuta al pagamento di spese ed onorari relativi al giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano all'uopo antistatari”.
In data 22.06.2018 si costituiva in giudizio la parte opposta impugnando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo: “In via principale:
1. Accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs
28/2010 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della presente azioni giudiziaria;
In via principale e nel merito:
2. Rigettare tutte
3 le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
In via istruttoria: 3.
Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso:
4. Con vittoria delle spese, compensi del presente giudizio e successive occorrende”.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e C.T.U. tecnico contabile le cui risultanze sono in atti.
All'udienza del 15/10/2021 la causa era introitata per la decisione con la concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.”
Con sentenza n. 1215/2022, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarava il diritto del alla ripetizione degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c. CP_2
corrisposti indebitamente ad per rimborsare le Controparte_1
rate di finanziamento personale nella somma accertata di euro
8.282,17 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
dichiarava interamente compensate le spese e competenze di lite tra le parti;
poneva in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “INSUFFICIENTE
ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO CIRCA IL COMPUTO DELLE
SPESE DI INCASSO RATA NEL CALCOLO DEL TAEG”,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice,
4 condividendo gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ha statuito che il TAEG da indicare nel contratto di finanziamento stipulato in data 5.10.2009 doveva essere, anziché quello indicato del 6,33%, quello del 6,41% che il consulente avrebbe ottenuto includendo nel calcolo le spese di incasso rata pari a euro 1,30.
Nel motivare tale censura l'appellante richiama il DM 8 luglio 1992, medio tempore applicabile alla fattispecie in esame, laddove all'art. 2, comma 3, lett. c) include nel calcolo del TAEG le spese di incasso delle rate solo laddove tali spese siano stabilite dal creditore e siano a favore di quest'ultimo.
Il motivo è fondato.
Per quanto concerne le spese di incasso R.I.D. (nel caso di lite pari ad euro 1,30 per ogni rata mensile), al riguardo, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 8.7.1992, vigente ratione temporis all'epoca di stipula del contratto di finanziamento in esame (29.9.2009), nel calcolo del TAEG andavano incluse le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore
(cfr. lettera c del comma 3).
Ciò chiarito, dalla documentazione in atti risulta che la modalità di pagamento delle singole rate mensili prescelta dall'appellato è stata quella dell'addebito in conto a mezzo R.I.D. (espressamente autorizzato dal Cazzato con la sottoscrizione della relativa clausola, così come previsto dal contratto di finanziamento). Essendo ciò frutto di una libera scelta del finanziato (la summenzionata clausola prevedeva, peraltro, la facoltà di recesso ad nutum mai esercitata dall'odierno appellato) e apparendo, all'evidenza, di modico importo
(1,30 euro a rata), ritiene questo Collegio che fosse legittima la mancata inclusione delle prefate spese di incasso R.I.D. nel calcolo del
TAEG.
Peraltro, a tutto voler concedere, soccorre precisare che, a parere di questa Corte, nell'ottica delle invocate finalità di trasparenza, sarebbe arduo sostenere che la scarsa rilevanza dell'asserito scostamento tra
TAEG indicato e TAEG applicato, nella misura dello 0,08%, possa avere avuto un impatto sulla scelta del ricorrente, non potendo un
5 simile scarto, di lievissima entità, ritenersi idoneo all'alterazione della capacità del consumatore di valutare la portata dell'impegno finanziario, tale da configurare una violazione sostanziale della normativa sulla trasparenza bancaria o una pubblicità ingannevole (si richiamano, in proposito, alcune pronunce dell'ABF, che hanno ritenuto che una difformità marginale tra il TAEG effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di finanziamento non determini una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria e, dunque, non sia sanzionabile, esaminando fattispecie in cui lo scostamento era inferiore allo 0,20%: cfr., n. 25181/2019; conformi,
n. 13059/2018 e ABF Roma, n. 10933/2017).
In tali circostanze non sarebbe in altri termini giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l'applicazione del rigoroso rimedio invocato in caso di nullità della clausola TAEG, ossia l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore.
La non rilevanza del discostamento minimale trova riscontro anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, cui occorre avere riguardo nell'interpretazione della disciplina interna, e secondo cui la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un'interpretazione sostanzialistica, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni che si risolvano in scostamenti del tutto marginali.
Sebbene, infatti, la normativa nazionale possa prevedere le sanzioni più opportune in caso di violazione delle norme riguardanti l'indicazione del TAEG, per ritenere tali sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, e quindi coerenti con la ratio della direttiva n.
48/2008, la loro applicazione deve intervenire solamente nel caso in cui in cui sia alterata “la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno”, circostanza che non sussiste in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto (Corte di Giustizia UE, del 9.11.2016).
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “INSUFFICIENTE,
ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA
6 SENTENZA CIRCA L'ASSERITA CAPITALIZZAZIONE DEGLI
INTERESSI APPLICATI AL CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO E L'ASSERITA CONSEGUENTE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1283 E 1284 C.C.”, l'appellante censura la decisione di prime cure sotto il profilo motivazionale relativo alla dichiarata nullità della clausola degli interessi corrispettivi per difformità tra tasso espresso in numero percentuale annuo e tasso effettivo del piano di rimborso, contestando l'affermazione del primo
Giudice in base alla quale il piano di ammortamento c.d. “alla francese” determina automaticamente l'applicazione di interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.
Deduce, pertanto, la erroneità dell'accertamento contabile, emerso dalla CTU depositata in atti, in relazione all'emergenza di elementi di anatocismo sugli interessi rinvenienti dalla rielaborazione contabile del rapporto.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto chiarito che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile.
In esso la capitalizzazione avviene nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ.
34677/2022).
Tale tipo di sistema consiste in un graduale rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto e ciò accade in quanto la quota capitale, che all'inizio dell'ammortamento è bassa, aumenta man mano che il prestito viene rimborsato, mentre la quota interessi, che inizialmente è alta scende gradualmente nel corso del piano di ammortamento;
con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce in modo progressivo mentre quella per interessi scende,
7 pertanto le prime rate saranno caratterizzate da una quota di interessi maggiore mentre nelle ultime rate sarà più grande la quota capitale.
La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Il suddetto metodo non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
l'interesse applicato è semplice poiché la quota di ogni singola rata è calcolata solo sul capitale residuo e non sulla stessa aumentata degli interessi.
La capitalizzazione composta è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n.
15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023).
Tale sistema di rimborso a rate costanti, di diversa composizione, non comporta dunque, né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza.
Né si può sostenere che si sia in presenza di capitalizzazione degli interessi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato
8 da un piano di ammortamento "all'italiana" discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale. Ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Le Sezioni unite hanno perciò espresso il principio, divenuto ormai granitico, oltre che condiviso da codesta Corte, secondo cui in tema di mutuo bancario, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, non è causa di nullità del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ.
SSUU n. 14131/2024; n. 15130/2024).
Alle sovraesposte argomentazioni non è di ostacolo il risultato dell'indagine svolta e conclusa dal CTU di cui non si condividono i risultati poiché basati su erronee premesse.
Ed invero, il piano di ammortamento del contratto di finanziamento in questione dimostra che non sussiste alcuna capitalizzazione degli interessi che sono stati applicati unicamente sulla quota capitale.
Ne deriva che gli interessi pattuiti nel contratto risultano regolarmente calcolati dal punto di vista della disciplina in materia di anatocismo e conformi, altresì, a quanto accettato e mai contestato dal Cazzato, posto che, per ogni rata, la quota di interessi è calcolata in regime di capitalizzazione semplice in funzione del tasso, dei giorni e del capitale residuo e non anche degli interessi pregressi.
Per quanto innanzi, l'appello va accolto e, per l'effetto, il sig. CP_2
condannato alla restituzione ad delle somme Controparte_1
9 corrisposte da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da
; Controparte_2
2) Condanna il alla restituzione, in favore di CP_2 CP_1
delle somme corrisposte da quest'ultima in esecuzione della
[...]
sentenza di primo grado;
3) Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro
3.500,00 per compensi, e, per il presente grado, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 382,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ed oltre alle spese di CTU.
Lecce, 28.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 438/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10/04/2024, promossa da:
P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele
Grippo, Eleonora Isabella e Cristiano Portone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Melissano (LE), Via
Fratelli Cervi n. 20;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Baldari e Sandra Baldari, presso il cui studio in Galatina (LE), Via Marcello Pepio n. 48, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione del 12.02.2018 ritualmente notificato,
, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1 fine di ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…In via principale, ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nella narrativa in premessa, la nullità, ex art. 1418 c.c., in riferimento agli artt. 1325, n. 1), e 1326 c.c., nonché ex artt. 1418
e 1419, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 820, comma 3, 821, comma 3, 1815, 1193, 1194, 1283, 1284, comma 3, 1337, 1366,
1375c.c. 4, comma 2, Direttiva 93/13/CEE, delle clausole di determinazione dell'interesse ultralegale corrispettivo del 6,15%, sottoscritto dal Sig. con n data CP_2 Controparte_1
29 settembre 2009, per accertata difformità tra il tasso di interesse ultralegale corrispettivo, convenuto in numero percentuale annuo,
e il tasso effettivo dell'interesse, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c. convenuto nel piano di rimborso di ciascuno degli indicati contratti;
in via subordinata, per l'effetto dell'accertata nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale corrispettivo per difformità tra il tasso di interesse ultralegale corrispettivo convenuto in numero percentuale annuo, e il tasso effettivo dell'interesse, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, e 821, comma 3,
c.c. convenuto nel piano di rimborso di ciascuno degli indicati contratti, CONDANNARE parte convenuta, ai sensi dell'art. 2033
c.c. alla ripetizione in favore dell'attore di interessi corrispettivi
2 pagati e comunque non dovuti alla data di introduzione della domanda, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nella narrativa in premessa la nullità, ex artt. 1418 e 1419, comma
2, c.c., della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale del finanziamento sottoscritto dal Sig. con CP_2 [...]
n data 29 settembre 2009, in riferimento agli artt. CP_1
1,2 e 4, L. marzo 1996 n. 108, 644 c.p., 1815 c.c. per accertato superamento del Tasso Effettivo Globale (TEG) dell' interesse, a capitalizzazione semplice ex artt. 820, comma 3, c.c. determinato negli indicati contratti ai sensi dell'art. 1, comma 6, Legge
108/1996, del limite di usura di cui all'art. 2, commi 1,2, e 4, Legge
108/1996, vigente al tempo della conclusione degli indicati contratti per la classe di operazioni bancarie di riferimento;
in via subordinata, per l'effetto dell'accertata usurarietà del Tasso
Effettivo Globale (TEG) dell'interesse, a capitalizzazione semplice ex art. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c. determinato in contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 6, e 2, commi 1, 2 e 4, Legge
108/1996, ACCERTARE la non debenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c. degli interessi addebitati secondo rimborso, sulle rate scadute e pagate alla data dell'introduzione della domanda giudiziale e per l'effetto, CONDANNARE parte convenuta, ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla ripetizione di detti interessi in favore dell'attore, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
in ogni caso, CONDANNARE la convenuta al pagamento di spese ed onorari relativi al giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano all'uopo antistatari”.
In data 22.06.2018 si costituiva in giudizio la parte opposta impugnando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo: “In via principale:
1. Accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs
28/2010 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della presente azioni giudiziaria;
In via principale e nel merito:
2. Rigettare tutte
3 le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
In via istruttoria: 3.
Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso:
4. Con vittoria delle spese, compensi del presente giudizio e successive occorrende”.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e C.T.U. tecnico contabile le cui risultanze sono in atti.
All'udienza del 15/10/2021 la causa era introitata per la decisione con la concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.”
Con sentenza n. 1215/2022, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarava il diritto del alla ripetizione degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c. CP_2
corrisposti indebitamente ad per rimborsare le Controparte_1
rate di finanziamento personale nella somma accertata di euro
8.282,17 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
dichiarava interamente compensate le spese e competenze di lite tra le parti;
poneva in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “INSUFFICIENTE
ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO CIRCA IL COMPUTO DELLE
SPESE DI INCASSO RATA NEL CALCOLO DEL TAEG”,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice,
4 condividendo gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ha statuito che il TAEG da indicare nel contratto di finanziamento stipulato in data 5.10.2009 doveva essere, anziché quello indicato del 6,33%, quello del 6,41% che il consulente avrebbe ottenuto includendo nel calcolo le spese di incasso rata pari a euro 1,30.
Nel motivare tale censura l'appellante richiama il DM 8 luglio 1992, medio tempore applicabile alla fattispecie in esame, laddove all'art. 2, comma 3, lett. c) include nel calcolo del TAEG le spese di incasso delle rate solo laddove tali spese siano stabilite dal creditore e siano a favore di quest'ultimo.
Il motivo è fondato.
Per quanto concerne le spese di incasso R.I.D. (nel caso di lite pari ad euro 1,30 per ogni rata mensile), al riguardo, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 8.7.1992, vigente ratione temporis all'epoca di stipula del contratto di finanziamento in esame (29.9.2009), nel calcolo del TAEG andavano incluse le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore
(cfr. lettera c del comma 3).
Ciò chiarito, dalla documentazione in atti risulta che la modalità di pagamento delle singole rate mensili prescelta dall'appellato è stata quella dell'addebito in conto a mezzo R.I.D. (espressamente autorizzato dal Cazzato con la sottoscrizione della relativa clausola, così come previsto dal contratto di finanziamento). Essendo ciò frutto di una libera scelta del finanziato (la summenzionata clausola prevedeva, peraltro, la facoltà di recesso ad nutum mai esercitata dall'odierno appellato) e apparendo, all'evidenza, di modico importo
(1,30 euro a rata), ritiene questo Collegio che fosse legittima la mancata inclusione delle prefate spese di incasso R.I.D. nel calcolo del
TAEG.
Peraltro, a tutto voler concedere, soccorre precisare che, a parere di questa Corte, nell'ottica delle invocate finalità di trasparenza, sarebbe arduo sostenere che la scarsa rilevanza dell'asserito scostamento tra
TAEG indicato e TAEG applicato, nella misura dello 0,08%, possa avere avuto un impatto sulla scelta del ricorrente, non potendo un
5 simile scarto, di lievissima entità, ritenersi idoneo all'alterazione della capacità del consumatore di valutare la portata dell'impegno finanziario, tale da configurare una violazione sostanziale della normativa sulla trasparenza bancaria o una pubblicità ingannevole (si richiamano, in proposito, alcune pronunce dell'ABF, che hanno ritenuto che una difformità marginale tra il TAEG effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di finanziamento non determini una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria e, dunque, non sia sanzionabile, esaminando fattispecie in cui lo scostamento era inferiore allo 0,20%: cfr., n. 25181/2019; conformi,
n. 13059/2018 e ABF Roma, n. 10933/2017).
In tali circostanze non sarebbe in altri termini giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l'applicazione del rigoroso rimedio invocato in caso di nullità della clausola TAEG, ossia l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore.
La non rilevanza del discostamento minimale trova riscontro anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, cui occorre avere riguardo nell'interpretazione della disciplina interna, e secondo cui la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un'interpretazione sostanzialistica, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni che si risolvano in scostamenti del tutto marginali.
Sebbene, infatti, la normativa nazionale possa prevedere le sanzioni più opportune in caso di violazione delle norme riguardanti l'indicazione del TAEG, per ritenere tali sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, e quindi coerenti con la ratio della direttiva n.
48/2008, la loro applicazione deve intervenire solamente nel caso in cui in cui sia alterata “la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno”, circostanza che non sussiste in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto (Corte di Giustizia UE, del 9.11.2016).
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “INSUFFICIENTE,
ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA
6 SENTENZA CIRCA L'ASSERITA CAPITALIZZAZIONE DEGLI
INTERESSI APPLICATI AL CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO E L'ASSERITA CONSEGUENTE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1283 E 1284 C.C.”, l'appellante censura la decisione di prime cure sotto il profilo motivazionale relativo alla dichiarata nullità della clausola degli interessi corrispettivi per difformità tra tasso espresso in numero percentuale annuo e tasso effettivo del piano di rimborso, contestando l'affermazione del primo
Giudice in base alla quale il piano di ammortamento c.d. “alla francese” determina automaticamente l'applicazione di interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.
Deduce, pertanto, la erroneità dell'accertamento contabile, emerso dalla CTU depositata in atti, in relazione all'emergenza di elementi di anatocismo sugli interessi rinvenienti dalla rielaborazione contabile del rapporto.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto chiarito che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile.
In esso la capitalizzazione avviene nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ.
34677/2022).
Tale tipo di sistema consiste in un graduale rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto e ciò accade in quanto la quota capitale, che all'inizio dell'ammortamento è bassa, aumenta man mano che il prestito viene rimborsato, mentre la quota interessi, che inizialmente è alta scende gradualmente nel corso del piano di ammortamento;
con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce in modo progressivo mentre quella per interessi scende,
7 pertanto le prime rate saranno caratterizzate da una quota di interessi maggiore mentre nelle ultime rate sarà più grande la quota capitale.
La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Il suddetto metodo non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
l'interesse applicato è semplice poiché la quota di ogni singola rata è calcolata solo sul capitale residuo e non sulla stessa aumentata degli interessi.
La capitalizzazione composta è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n.
15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023).
Tale sistema di rimborso a rate costanti, di diversa composizione, non comporta dunque, né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza.
Né si può sostenere che si sia in presenza di capitalizzazione degli interessi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato
8 da un piano di ammortamento "all'italiana" discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale. Ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Le Sezioni unite hanno perciò espresso il principio, divenuto ormai granitico, oltre che condiviso da codesta Corte, secondo cui in tema di mutuo bancario, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, non è causa di nullità del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ.
SSUU n. 14131/2024; n. 15130/2024).
Alle sovraesposte argomentazioni non è di ostacolo il risultato dell'indagine svolta e conclusa dal CTU di cui non si condividono i risultati poiché basati su erronee premesse.
Ed invero, il piano di ammortamento del contratto di finanziamento in questione dimostra che non sussiste alcuna capitalizzazione degli interessi che sono stati applicati unicamente sulla quota capitale.
Ne deriva che gli interessi pattuiti nel contratto risultano regolarmente calcolati dal punto di vista della disciplina in materia di anatocismo e conformi, altresì, a quanto accettato e mai contestato dal Cazzato, posto che, per ogni rata, la quota di interessi è calcolata in regime di capitalizzazione semplice in funzione del tasso, dei giorni e del capitale residuo e non anche degli interessi pregressi.
Per quanto innanzi, l'appello va accolto e, per l'effetto, il sig. CP_2
condannato alla restituzione ad delle somme Controparte_1
9 corrisposte da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da
; Controparte_2
2) Condanna il alla restituzione, in favore di CP_2 CP_1
delle somme corrisposte da quest'ultima in esecuzione della
[...]
sentenza di primo grado;
3) Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro
3.500,00 per compensi, e, per il presente grado, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 382,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ed oltre alle spese di CTU.
Lecce, 28.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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