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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g.14066/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv. Maddalena Parello;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 28.5.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 6.12.2023,
[...]
nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura della Provincia di Pt_1
, in data 21.11.2023 e notificato in pari data, con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di CP_1 rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze espresso il 31.1.2023.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore, allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98. pagina 1 di 9 Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi, in particolare da ottobre 2020 a maggio 2022 ha lavorato in maniera continuativa come lavoratore domestico, da marzo 2023 a luglio 2023 è stato assunto come stiratore alle dipendenze di Pronto Moda ZFR di Lin Leilei, successivamente come lavapiatti nel
Ristorante Pizzeria Montalgeto e da ottobre 2023 è nuovamente assunto presso Pronto Moda, con contratto fino a dicembre 2023.
Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito, la seguente documentazione: buste paga novembre 2020 - gennaio 2021, emesse da Kebe Momar, per una retribuzione media mensile di circa
620,00 €; buste paga marzo - giugno 2023, ottobre 2023, emesse da Pronto Moda di Lin Leilei, per una retribuzione media mensile di 700,00/750,00 €; busta paga settembre 2023, emessa da Ristorante Pizzeria Montalgeto, s.n.c., per una retribuzione di 486,00 €; contratto lettera di assunzione a tempo indeterminato con convivenza, con decorrenza dal 27.10.2020, alle dipendenze di Momar Kebe, con qualifica di colf;
contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, alle dipendenze di Ristorante
Pizzeria Montalgeto s.n.c., con decorrenza dal 4.8.2023 al 30.9.2023, con qualifica di lavapiatti;
estratto contro previdenziale;
certificazione dei compensi erogati nell'anno 2020, dal datore di CP_2 lavoro Kebe Momar, per un reddito lordo totale di 1587,00 €; certificazione dei compensi erogati nell'anno 2022, con datore di lavoro Kebe Momar, attestante un reddito lordo di 4673,23 €; certificazione dei compensi erogati nell'anno 2021, con datore di lavoro Kebe Momar, attestante un reddito lordo di 8600, 35 €; lettera di licenziamento immediato da parte di Kebe Momar, datata
20.5.2022; comunicazione di ospitalità da parte di;
attestante Parte_2 Controparte_3
l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 6.3.2023 al 14.7.2023, alle dipendenze di Pronto Moda zfr di Lin Leilei, con qualifica di commesso di magazzino addetto alle vendite all'ingrosso; attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo Controparte_3 determinato, con decorrenza dall'11.10.2023 al 10.12.2023, alle dipendenze di Controparte_4
con qualifica di commesso di magazzino addetto alle vendite all'ingrosso;
[...]
Lamenta, quindi, di essere espatriato per il timore di essere nuovamente aggredito dal suo creditore, cui deve restituire una cospicua somma di denaro a causa degli interessi ogni mese più alti.
Giunto in Italia nel luglio 2018, ha cercato di regolarizzare la propria posizione senza, tuttavia, riuscirvi, presentando anche nel giugno 2020 richiesta di emersione dal lavoro irregolare, conclusasi con esito negativo per la carenza reddituale del datore di lavoro.
Nell'ottobre 2022 ha presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il si è costituito in giudizio, richiamando il parere espresso dalla Controparte_1
Commissione Territoriale ed insistendo per il rigetto del ricorso.
pagina 2 di 9 All'udienza di comparizione dell'8.5.2025 fissata per la discussione, avendo le parti rinunciato alla discussione orale prevista ex art 275 bis cpc, il Giudice relatore procedeva alla discussione nel corso della quale il ricorrente dichiarava:
“sono sono nato in [...] il [...]. Parte_1
Sono arrivato in italia il 20.7.2018 in aereo dal Senegal.
Adr. vivo a in casa con un amico. CP_1
Adr. lavoro in via dei Fossi a Pronto moda, faccio l'operaio e stiro.
Adr. guadagno circa 1000/1100 al mese
Adr. ho quattro figli in Senegal, la prima del 2009 e poi 2011 poi ultimo del 2016. Li chiamo.
E' tanto che non li vedo non sono mai tornato in sengal. Mando loro soldi fanno la scuola francese.
Voglio portare qui i miei figli e mia moglie.
Adr. ho fatto un corso di italiano.
All'esito la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss.
c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda giudiziale (inoltrata nel dicembre 2023).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno
'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione.
IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “.
Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 pagina 3 di 9 tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e )
e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI.
Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica.
Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194).
Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento.
Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
pagina 4 di 9 sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un.
29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021).
Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e pagina 5 di 9 familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022).
La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza Per_ di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita pagina 6 di 9 privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere intrapreso in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza.
Tale percorso risulta in modo chiaro dalla documentazione prodotta, da cui si ricava che:
- il 17.10.2020 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con convivenza alle dipendenze di Momar Kebe, con qualifica di colf, percependo da novembre 2020 a gennaio
2021 una retribuzione media mensile di circa 620,00 € (cfr. doc. allegati al ricorso). In particolare, come si evince dalla certificazione in atti, nel 2020 il suddetto datore di lavoro ha erogato a favore del ricorrente un reddito lordo totale di 1587,00 € (cfr. doc. allegato al ricorso). Come attestano le ulteriori certificazioni prodotte, tale rapporto lavorativo è proseguito nel 2021 e 2022, percependo nei relativi anni di imposta redditi rispettivamente per 8600,35 € e 4673,23 €, ed è cessato il 20.5.2022 (cfr. doc. allegati al ricorso);
- nel 2023 il ricorrente ha reperito una nuova occupazione lavorativa, sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo determinato dal 6.3.2023 al 14.7.2023, alle dipendenze di Pronto
Moda zfr di Lin Leilei, con qualifica di commesso di magazzino addetto alle vendite all'ingrosso, successivamente nuovamente instaurato dall'11.10.2023 al 10.12.2023, percependo una retribuzione media mensile di 700,00/750,00 € (cfr. doc. allegati al ricorso).
Nel medesimo anno, inoltre, ha stipulato un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, alle dipendenze di Ristorante Pizzeria Montalgeto s.n.c., con decorrenza dal
4.8.2023 al 30.9.2023, con qualifica di lavapiatti, godendo di una retribuzione nel mese di settembre di 486,00 € (cfr. doc. allegati al ricorso);
- nel 2024 è proseguito il rapporto di lavoro alle dipendenze di Pronto Moda zfr di Linlei, tramite contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.1.2024 al 19.4.2024, per una retribuzione media mensile superiore a 800,00 € (cfr. doc. 1 e 5 nota 5.5.2025). Tuttavia, dall'estratto conto previdenziale , dalla Certificazione Unica 2025 e dalle buste paga CP_2 allegati in atti, si ricava che il ricorrente ha prestato la propria prestazione lavorativa fino al
19.12.2024, per redditi complessivi nel relativo anno di imposta per 9895,70 € (cfr. doc.
5-6 nota 5.5.2025 e doc. nota 11.5.2025). Inoltre, sempre dai documenti sopra richiamati, si evince che il ricorrente ha lavorato dal 5.7.2024 al 31.8.2024 e dal 1.10.2024 al 31.10.2024 alle dipendenze di Ristorante Pizzeria Montalgeto s.n.c., percependo nelle mensilità luglio- pagina 7 di 9 agosto 2024 una retribuzione media di 640,00 € e redditi complessivi per 1746,56 € (cfr. doc.
4-6 nota 5.5.2025);
- infine, dal 14.4.2025, ha assunto il ricorrente con Controparte_4 contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 2 nota 5.5.2025);
- ha dimostrato di comprendere e parlare in modo elementare la lingua italiana, avendo sostenuto il colloquio innanzi al giudice in lingua italiana (cfr. verbale udienza 8.5.2025);
- infine, è uscito dal circuito dell'accoglienza, beneficiando dell'ospitalità di Parte_2
(cfr. doc. allegato al ricorso);
Anche in sede di audizione, sono state confermate le condizioni di stabilizzazione già esposte.
Ancorché il ricorrente non abbia raggiunto, allo stato, una piena indipendenza economica, anche in considerazione della precarietà del suo status, la regolarità e stabilità dell'impiego nonché la professionalità acquisita presso la medesima impresa fanno ritenere sussistente un percorso di integrazione socio-lavorativa sul T.N. meritevole di tutela. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.1.1.
TUI.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
4. Sulle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs pagina 8 di 9 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
1) spese interamente compensate;
2) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28.5.25 su relazione della dott.ssa Barbara
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g.14066/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv. Maddalena Parello;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 28.5.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 6.12.2023,
[...]
nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura della Provincia di Pt_1
, in data 21.11.2023 e notificato in pari data, con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di CP_1 rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze espresso il 31.1.2023.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore, allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98. pagina 1 di 9 Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi, in particolare da ottobre 2020 a maggio 2022 ha lavorato in maniera continuativa come lavoratore domestico, da marzo 2023 a luglio 2023 è stato assunto come stiratore alle dipendenze di Pronto Moda ZFR di Lin Leilei, successivamente come lavapiatti nel
Ristorante Pizzeria Montalgeto e da ottobre 2023 è nuovamente assunto presso Pronto Moda, con contratto fino a dicembre 2023.
Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito, la seguente documentazione: buste paga novembre 2020 - gennaio 2021, emesse da Kebe Momar, per una retribuzione media mensile di circa
620,00 €; buste paga marzo - giugno 2023, ottobre 2023, emesse da Pronto Moda di Lin Leilei, per una retribuzione media mensile di 700,00/750,00 €; busta paga settembre 2023, emessa da Ristorante Pizzeria Montalgeto, s.n.c., per una retribuzione di 486,00 €; contratto lettera di assunzione a tempo indeterminato con convivenza, con decorrenza dal 27.10.2020, alle dipendenze di Momar Kebe, con qualifica di colf;
contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, alle dipendenze di Ristorante
Pizzeria Montalgeto s.n.c., con decorrenza dal 4.8.2023 al 30.9.2023, con qualifica di lavapiatti;
estratto contro previdenziale;
certificazione dei compensi erogati nell'anno 2020, dal datore di CP_2 lavoro Kebe Momar, per un reddito lordo totale di 1587,00 €; certificazione dei compensi erogati nell'anno 2022, con datore di lavoro Kebe Momar, attestante un reddito lordo di 4673,23 €; certificazione dei compensi erogati nell'anno 2021, con datore di lavoro Kebe Momar, attestante un reddito lordo di 8600, 35 €; lettera di licenziamento immediato da parte di Kebe Momar, datata
20.5.2022; comunicazione di ospitalità da parte di;
attestante Parte_2 Controparte_3
l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 6.3.2023 al 14.7.2023, alle dipendenze di Pronto Moda zfr di Lin Leilei, con qualifica di commesso di magazzino addetto alle vendite all'ingrosso; attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo Controparte_3 determinato, con decorrenza dall'11.10.2023 al 10.12.2023, alle dipendenze di Controparte_4
con qualifica di commesso di magazzino addetto alle vendite all'ingrosso;
[...]
Lamenta, quindi, di essere espatriato per il timore di essere nuovamente aggredito dal suo creditore, cui deve restituire una cospicua somma di denaro a causa degli interessi ogni mese più alti.
Giunto in Italia nel luglio 2018, ha cercato di regolarizzare la propria posizione senza, tuttavia, riuscirvi, presentando anche nel giugno 2020 richiesta di emersione dal lavoro irregolare, conclusasi con esito negativo per la carenza reddituale del datore di lavoro.
Nell'ottobre 2022 ha presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il si è costituito in giudizio, richiamando il parere espresso dalla Controparte_1
Commissione Territoriale ed insistendo per il rigetto del ricorso.
pagina 2 di 9 All'udienza di comparizione dell'8.5.2025 fissata per la discussione, avendo le parti rinunciato alla discussione orale prevista ex art 275 bis cpc, il Giudice relatore procedeva alla discussione nel corso della quale il ricorrente dichiarava:
“sono sono nato in [...] il [...]. Parte_1
Sono arrivato in italia il 20.7.2018 in aereo dal Senegal.
Adr. vivo a in casa con un amico. CP_1
Adr. lavoro in via dei Fossi a Pronto moda, faccio l'operaio e stiro.
Adr. guadagno circa 1000/1100 al mese
Adr. ho quattro figli in Senegal, la prima del 2009 e poi 2011 poi ultimo del 2016. Li chiamo.
E' tanto che non li vedo non sono mai tornato in sengal. Mando loro soldi fanno la scuola francese.
Voglio portare qui i miei figli e mia moglie.
Adr. ho fatto un corso di italiano.
All'esito la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss.
c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda giudiziale (inoltrata nel dicembre 2023).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno
'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione.
IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “.
Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 pagina 3 di 9 tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e )
e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI.
Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica.
Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194).
Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento.
Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
pagina 4 di 9 sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un.
29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021).
Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e pagina 5 di 9 familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022).
La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza Per_ di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita pagina 6 di 9 privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere intrapreso in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza.
Tale percorso risulta in modo chiaro dalla documentazione prodotta, da cui si ricava che:
- il 17.10.2020 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con convivenza alle dipendenze di Momar Kebe, con qualifica di colf, percependo da novembre 2020 a gennaio
2021 una retribuzione media mensile di circa 620,00 € (cfr. doc. allegati al ricorso). In particolare, come si evince dalla certificazione in atti, nel 2020 il suddetto datore di lavoro ha erogato a favore del ricorrente un reddito lordo totale di 1587,00 € (cfr. doc. allegato al ricorso). Come attestano le ulteriori certificazioni prodotte, tale rapporto lavorativo è proseguito nel 2021 e 2022, percependo nei relativi anni di imposta redditi rispettivamente per 8600,35 € e 4673,23 €, ed è cessato il 20.5.2022 (cfr. doc. allegati al ricorso);
- nel 2023 il ricorrente ha reperito una nuova occupazione lavorativa, sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo determinato dal 6.3.2023 al 14.7.2023, alle dipendenze di Pronto
Moda zfr di Lin Leilei, con qualifica di commesso di magazzino addetto alle vendite all'ingrosso, successivamente nuovamente instaurato dall'11.10.2023 al 10.12.2023, percependo una retribuzione media mensile di 700,00/750,00 € (cfr. doc. allegati al ricorso).
Nel medesimo anno, inoltre, ha stipulato un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, alle dipendenze di Ristorante Pizzeria Montalgeto s.n.c., con decorrenza dal
4.8.2023 al 30.9.2023, con qualifica di lavapiatti, godendo di una retribuzione nel mese di settembre di 486,00 € (cfr. doc. allegati al ricorso);
- nel 2024 è proseguito il rapporto di lavoro alle dipendenze di Pronto Moda zfr di Linlei, tramite contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.1.2024 al 19.4.2024, per una retribuzione media mensile superiore a 800,00 € (cfr. doc. 1 e 5 nota 5.5.2025). Tuttavia, dall'estratto conto previdenziale , dalla Certificazione Unica 2025 e dalle buste paga CP_2 allegati in atti, si ricava che il ricorrente ha prestato la propria prestazione lavorativa fino al
19.12.2024, per redditi complessivi nel relativo anno di imposta per 9895,70 € (cfr. doc.
5-6 nota 5.5.2025 e doc. nota 11.5.2025). Inoltre, sempre dai documenti sopra richiamati, si evince che il ricorrente ha lavorato dal 5.7.2024 al 31.8.2024 e dal 1.10.2024 al 31.10.2024 alle dipendenze di Ristorante Pizzeria Montalgeto s.n.c., percependo nelle mensilità luglio- pagina 7 di 9 agosto 2024 una retribuzione media di 640,00 € e redditi complessivi per 1746,56 € (cfr. doc.
4-6 nota 5.5.2025);
- infine, dal 14.4.2025, ha assunto il ricorrente con Controparte_4 contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 2 nota 5.5.2025);
- ha dimostrato di comprendere e parlare in modo elementare la lingua italiana, avendo sostenuto il colloquio innanzi al giudice in lingua italiana (cfr. verbale udienza 8.5.2025);
- infine, è uscito dal circuito dell'accoglienza, beneficiando dell'ospitalità di Parte_2
(cfr. doc. allegato al ricorso);
Anche in sede di audizione, sono state confermate le condizioni di stabilizzazione già esposte.
Ancorché il ricorrente non abbia raggiunto, allo stato, una piena indipendenza economica, anche in considerazione della precarietà del suo status, la regolarità e stabilità dell'impiego nonché la professionalità acquisita presso la medesima impresa fanno ritenere sussistente un percorso di integrazione socio-lavorativa sul T.N. meritevole di tutela. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.1.1.
TUI.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
4. Sulle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs pagina 8 di 9 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
1) spese interamente compensate;
2) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28.5.25 su relazione della dott.ssa Barbara
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
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