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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6055 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 3484/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS CA applicato ai sensi dell'art. 3 DL 117/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3484/2023 promossa da:
, n. il 21/04/1960 a SVIZZERA TE_1 TE ( ), rappresentato e difeso dall'avv. SIMEONE CodiceFiscale_1
COSTANTINO ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
AVV. ZATTA MICHELE (C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. C.F._2
IN IC ed elettivamente domiciliato in VIA A. GUOLO 15/3 30031 DOLO come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I nonchè
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BERNARDINI TRoparte_1
SV elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERNARDINI SV come da procura in atti
ZO AT
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora TE_1 TE innanzi , in persona del suo procuratore Avv. Costantino Simeone, ha convenuto in giudizio l'Avv. Michele AT, chiedendo che ne venga accertata e dichiarata la responsabilità professionale per l'esito negativo della precedente lite patrocinata dal convenuto stesso.
L'attore ha domandato, per l'effetto, la condanna dell'Avv. AT a rifondergli l'importo di euro 1.311.434,06 (o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, con vittoria di spese e compenso di lite.
1 TE Tale somma rappresenta l'importo capitale (1.069.470,67 sterline) che è stato TR condannato a restituire alla madre, (d'ora innanzi , al TE_4 termine di altro giudizio, oltre alle spese legali sostenute e di soccombenza.
L'attore ha fondato la sua domanda sulla colpa omissiva e commissiva del professionista, individuando tre specifici profili di negligenza:
1. l'aver negligentemente acconsentito (o chiesto in subordine) il mutamento del rito (da sommario a ordinario) nel giudizio RG 3354/14, consentendo così a TR di modificare e precisare domande altrimenti precluse;
2. l'aver omesso di richiedere e produrre la documentazione contabile attestante la restituzione almeno parziale alla madre di una somma pari a €442.441,98, nonostante ne fosse a conoscenza;
3. l'aver omesso di eccepire, ai sensi dell'art. 2042 c.c., la residualità e sussidiarietà della domanda avversaria di ingiustificato arricchimento (Art. 2041 c.c.) rispetto alla più appropriata azione di ripetizione di indebito oggettivo (Art. 2033 c.c.). il convenuto, Avv. Michele AT, si è costituito in giudizio con l'Avv. Federica Santinon, contestando integralmente la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto di tutte le domande, poiché ritenute infondate in fatto e in diritto e meramente strumentali per paralizzare i propri crediti professionali.
In via preliminare e pregiudiziale, il Convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa in garanzia, in qualità di obbligata a TRoparte_1 manlevarlo per eventuali danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.
In via principale, ha negato ogni responsabilità, sostenendo che il mutamento del rito fu TR disposto d'ufficio dal Giudice a causa della condotta processuale di (sinteticità del ricorso e formulazione di nuove domande).
Ha contestato la presunta omissione nella produzione documentale, affermando di TE aver sempre condiviso atti e strategie con e che i documenti prodotti dall'attore in questo giudizio mancano di valenza probatoria e attinenza con la restituzione dei proventi londinesi (riportando causali generiche come "rimborso finanziamento").
Quanto all'eccezione di residualità dell'azione ex art. 2041 c.c., ha dedotto che la TE valutazione spettava d'ufficio al Giudice del merito, e che comunque nel ricorrere in ASzione con altri difensori, non sollevò tale doglianza.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, l'Avv. AT ha formulato domanda riconvenzionale di manleva nei confronti di TRoparte_1 TE In via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento del debito di per i
[...] compensi professionali relativi ai due gradi del giudizio presupposto (RG 3354/14 e RG 3619/17), per un importo complessivo di € 23.345,92 oltre interessi.
Pag. 2 di 23 A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, pur TRoparte_1 essendo stata inizialmente dichiarata contumace all'udienza del 1° febbraio 2024, si è costituita tardivamente, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, per conseguenza, il rigetto della domanda di manleva.
In via preliminare, ha eccepito l'eventuale inoperatività della TRoparte_1 garanzia assicurativa, in quanto il primo atto della condotta contestata (la comparsa di costituzione del 15.9.14) è precedente alla stipula della polizza n. 71 3500071621 (10.11.19), potendo ricorrere ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti.
Nel merito, la Compagnia si è associata alle difese dell'Avv. AT, contestando la responsabilità del legale (il mutamento del rito fu discrezionale del Giudice;
il cliente non aveva fornito adeguata documentazione) e ha eccepito l'eccessività e la non TE debenza del danno, poiché non ha provato di aver effettivamente subito l'esborso della somma oggetto di condanna.
La Compagnia non ha preso posizione sulla domanda riconvenzionale dell'Avv. AT relativa ai compensi professionali, per carenza di interesse.
Nelle note conclusionali e nelle repliche le parti ribadivano le loro posizioni così come nelle note d'udienza
In fatto.
Fatti Pacifici o Processualmente Accertati:
TE Il presente giudizio si origina dal definitivo esito sfavorevole ad di una complessa TR controversia civile promossa dalla madre,
TR Tale giudizio era stato inizialmente incardinato da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. TE avanti al Tribunale di Venezia (RG 3354/14), con cui si chiedeva ad la restituzione di 1.069.470,67 GBP, pari al ricavato netto della vendita di due appartamenti di TR TR TE proprietà di a Londra nel 2010 e 2011. sosteneva che in qualità di suo procuratore generale, si fosse appropriato indebitamente di tale somma, dirottandola su un proprio conto corrente cifrato lussemburghese e violando l'obbligo di rendiconto TE del mandatario ex art. 1713 c.c.. patrocinato dall'Avv. AT in primo grado, si difese contestando di aver agito come mandatario nella vendita degli immobili (vendita curata da legali inglesi), e asserendo che la scelta di accreditare i denari sul suo conto TR lussemburghese era stata esclusiva di
È pacifico che il ricavato netto delle vendite degli immobili londinesi (1.069.470,67 TE GBP) fu trasferito su un conto corrente acceso da in Lussemburgo.
TE TR È altresì incontestato che, dopo la costituzione di alla prima udienza (26.9.14) propose domande residuali ex art. 2028 c.c. (gestione d'affari) e ex art. 2041 c.c. (ingiustificato arricchimento).
Pag. 3 di 23 Su riserva, il Giudice dispose il mutamento del rito in ordinario (Art. 183 c.p.c.) a causa della complessità derivante dalle nuove domande formulate dalla ricorrente e dalla sinteticità dell'atto introduttivo.
TR Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 998/17, rigettò la domanda di ritenendo le domande successive (gestione d'affari e arricchimento senza causa) TR un'inammissibile mutatio libelli e che non avesse provato la responsabilità contrattuale del mandatario.
La Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 3033/19) ribaltò la decisione. Ritenne TR ammissibili le domande subordinate di in quanto inquadrabili nell'ambito dello ius variandi consentito, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Accolse la domanda di ingiustificato arricchimento (Art. 2041 c.c.), stabilendo che, escluso il TE mandato, era onere di dimostrare a quale titolo le somme fossero pervenute nella TE sua disponibilità. Poiché non fornì prova di un titolo legittimo (né il mandato, né la gestione d'affari, né la liberalità — quest'ultima eccepita tardivamente in appello), il versamento fu considerato indebito e fu disposta la restituzione dell'intero importo.
La condanna è divenuta inoppugnabile a seguito del rigetto del ricorso per ASzione TE di (Ordinanza n. 24489/22).
TE Il danno complessivo subito da comprensivo di capitale e spese legali, ammonta a €1.311.434,06.
TE ha prodotto documentazione attestante versamenti in favore dell'Avv. AT per oltre 40 mila euro, che contesta siano stati ricevuti dal legale a saldo.
In diritto, si ritiene che i punti controversi, su cui il Tribunale si deve pronunciare, riguardino:
A) la responsabilità professionale dell'Avv. AT per il giudizio presupposto, relativamente ai profili di condotta, nesso causale e danno in capo all'attore;
B) la domanda di manleva dell'Avv. AT nei confronti di TRoparte_1
C) la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi dell'Avv. AT;
D) le spese della presente lite.
TE A) Sulla Responsabilità Professionale vs. Avv. AT) e B) Sulla domanda di manleva (Avv. AT vs. TRoparte_1
Il Tribunale reputa che i profili A) e B) possano essere trattati congiuntamente, in quanto la domanda di condanna al risarcimento dei danni promossa dal ricorrente nei confronti dell'Avv. AT è infondata, non avendo l'attore assolto l'onere della prova sullo stesso incombente.
L'attore imputa all'Avv. AT tre condotte negligenti:
Pag. 4 di 23 TE a) accusa l'Avv. AT di aver negligentemente acconsentito (o addirittura chiesto in via subordinata) il non necessario mutamento del rito;
b) omesso deposito in giudizio di documentazione attestante il parziale rimborso della TR somma dovuta alla c) l'omessa eccezione di residualità della domanda rispetto alla domanda ex art. 2041 c.c.
a) Il consenso al mutamento del rito.
TE ha lamentato, innanzitutto, che l'Avv. AT abbia negligentemente acconsentito (o addirittura chiesto, seppur in via subordinata) il mutamento del rito, il quale non era
TE necessario. Secondo questa conversione fu controproducente, permettendo a TR di modificare e precisare la domanda originaria, mossa inizialmente con un
TE ricorso sommario ritenuto palesemente infondato. ha ritenuto che se l'Avv. AT si fosse limitato a chiedere il rigetto della domanda avversaria e si fosse rigorosamente TR opposto al mutamento del rito, non avrebbe potuto modificare utilmente la domanda, nemmeno nei limiti della emendatio libelli, e il Giudice avrebbe dovuto
TE respingere il ricorso per manifesta infondatezza. Inoltre, ha lamentato che AT TR non si fosse opposto alla richiesta di mutamento del rito formulata da alla prima udienza, associandosi invece ad essa, seppur in via subordinata.
L'Avv. AT si difende dall'addebito, sostenendo di aver formalmente contestato il mutamento del rito ed evidenziando che il mutamento del rito rientra nei poteri discrezionali del Giudice.
Il Tribunale ritiene che vadano, innanzitutto, ricostruiti i fatti. Nel giudizio presupposto si verificò quanto segue:
La vicenda sostanziale del giudizio presupposto, per il quale vengono mossi addebiti all'Avv. AT, era collegata ad altra vicenda in sede penale, nell'ambito della quale TE pendeva un giudizio che vedeva come imputato e l'Avv. AT come suo difensore (si fa riferimento alla memoria ex art. 415 bis c.p.p. e alla e-mail del 14 maggio 2014, v. doc 2/9 memoria di replica 183 c.p.c. dell'Avv. AT nel presente giudizio).
Risultava, infatti, pendente procedimento penale rubricato al numero R.G.N.R. 5322/2013 presso il Tribunale Penale veneziano, che era sorto a seguito di una TE denuncia querela presentata dalla sorella di TE_5
L'imputazione contestata ad (ACL) era il delitto previsto e TE_1 punito dagli articoli 61 nn. 7 e 11, comma 2, e 646 del Codice Penale, un reato TE identificato come appropriazione indebita aggravata. era chiamato a rispondere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di essersi appropriato, del corrispettivo ricavato dalla vendita di due appartamenti di proprietà della madre, TE_4 situati a Londra. Il fatto contestato era avvenuto nella sua qualità di
[...] procuratore generale della madre (nominato in data 12 marzo 1984 con atto del notaio di Venezia). Nello specifico, si assumeva che, dopo aver venduto su Persona_1
Pag. 5 di 23 TE mandato della madre i due immobili a Londra, si sarebbe appropriato della somma complessiva di circa 1.150.000 sterline incassandola a titolo di prezzo sul proprio conto corrente acceso presso un istituto di credito in Lussemburgo e rifiutando di trasferirla in capo alla madre mandante. I fatti specifici risalivano al 22 dicembre 2010 e al 7 aprile 2011, ed erano contestati come commessi in Lussemburgo. L'accusa era aggravata dall'aver provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità e dall'aver abusato del rapporto di prestazione d'opera (consistente nell'esecuzione del mandato a vendere ricevuto).
TE Risulta una mail del 14 maggio 2014 in cui definisce la memoria ex art. 415 bis c.p.p. “precisa ed esaustiva”.
TR Una decina di giorni dopo arrivò la notifica del ricorso 702 bis della (24 maggio).
Nella comparsa di costituzione e risposta datata 15 settembre 2014, tra le conclusioni TR formulate da AT, oltre alla richiesta di rigetto di tutte le domande di perché infondate e alle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso o litispendenza/continenza, vi era una specifica richiesta istruttoria in cui si chiedeva che il rito sommario venisse convertito in rito ordinario, con concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c.. Questa richiesta di conversione era formulata in via istruttoria, o comunque in subordine. La difesa di AT contestava, sin da subito, l'assoluta infondatezza del ricorso e l'illegittimità del rito sommario adottato, ritenendo la causa non documentale e necessitante di ampliamento istruttorio, ad esempio tramite prove testimoniali sui fatti di causa.
In data 15 settembre 2014, alle ore 17:41, addetta all'ufficio Testimone_1 amministrazione dell'azienda agricola inviò un'email all'Avvocato TE_1
AT. Questa email, avente come oggetto "Letto: RIEPILOGO PAGAMENTI 2010- 2011", inoltrava un file riepilogativo dei versamenti (per un totale di euro 500.805,06) effettuati verso i conti di provenienti sia dal conto Pt_4 TE_4 CP_2 estero del signor che dal conto dell' . Nella stessa TE_1 TE_6 comunicazione, si dichiarava disponibile a fornire il giorno successivo la Tes_1 documentazione relativa (contabili, e/c), se richiesta da AT. Questo riepilogo fu infatti allegato alla comparsa di costituzione come "Doc. 11 - Breve rendiconto versamenti a
. TE_4
L'Avvocato AT ha inviato la comparsa di costituzione e risposta a mezzo email ad in data 16 settembre 2014 e in tale comunicazione AT TE_1 TE allegò la comparsa e ricordò ad la necessità della sua partecipazione personale all'udienza che era fissata per il 26 settembre 2014 alle ore 10:40.
Alla prima udienza del 26 settembre 2014, a seguito delle difese esposte dal TR TE convenuto, precisò le proprie conclusioni chiedendo che la condotta di fosse valutata anche sotto il profilo degli articoli 2028 c.c. (gestione d'affari) e 2041 c.c. (arricchimento senza causa), introducendo così un tema di indagine nuovo rispetto alla responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato (art. 1713 c.c.) originariamente invocata.
Pag. 6 di 23 In tale sede, l'Avvocato AT precisò che, sebbene i denari della compravendita non fossero stati restituiti alla madre in senso stretto, sussistevano complesse situazioni di dare e avere tra le parti, anzi, la parte resistente affermava essere stati restituiti i denari della compravendita. Aggiunse, inoltre, alle sue richieste (rigetto della domanda, eccezioni di litispendenza e continenza), anche la richiesta in subordine di mutamento del rito.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta dopo l'udienza, con ordinanza del 3 ottobre 2014, disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario. Il Giudice motivò la sua decisione rilevando che, a fronte di un atto introduttivo assai sintetico e non del tutto TR coerente con i dati probatori depositati, aveva formulato nuove domande (ipotizzando una residuale responsabilità extracontrattuale). Secondo il Giudice, questo "mutamento di traiettorie" rendeva evidente che la controversia presentava un grado di complessità non marginale, richiedendo la trattazione secondo il rito ordinario. A seguito del mutamento, veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c..
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Onorario dott. Luca Trognacara, ha definito il primo giudizio (R.G. 3354/14, convertito in rito ordinario) con la sentenza n. 998/17, depositata il 28 aprile 2017. La decisione centrale del Tribunale è stata quella di rigettare integralmente la domanda attorea proposta da TE_7
[...]
Nel motivare tale esito favorevole ad il Giudice ha TRoparte_3 preliminarmente analizzato le istanze proposte dall'attrice: ha riconosciuto che la domanda era stata originariamente basata sulla responsabilità contrattuale del mandatario ai sensi dell'articolo 1713 del codice civile. Tuttavia, in sede di discussione TR TE e con la precisazione delle conclusioni, aveva richiesto che la condotta di fosse valutata anche sotto i profili della gestione d'affari (articolo 2028 c.c.) e dell'arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.).
Riguardo a queste domande successive, il Tribunale ha statuito che esse consentivano di fatto all'attrice di introdurre in giudizio una domanda nuova (mutamento della causa petendi) e che, per tale ragione, le domande formulate ai sensi degli articoli 2028 e 2041 c.c. erano inammissibili e dunque non potevano essere prese in esame. Le domande fondate sull'arricchimento senza causa e la gestione d'affari rappresentavano, secondo il Giudice, una vera e propria mutatio libelli e non una mera rettifica della domanda originaria.
Risolta la questione preliminare sull'ammissibilità delle domande secondarie, il Tribunale si è limitato a esaminare la pretesa iniziale fondata sull'inadempimento TE negoziale. Nonostante fosse stato provato che aveva ricevuto sul suo conto delle somme di denaro riferibili alla madre, il Tribunale ha ritenuto che non fosse altrettanto comprovata la sussistenza del rapporto negoziale (mandato) nell'ambito del quale parte del patrimonio mobiliare dell'attrice fosse stato trasferito nella sfera di dominio del convenuto.
Pag. 7 di 23 Il Tribunale ritiene che, in base alla ricostruzione dei fatti, l'addebito mosso all'Avv. AT per il consenso al mutamento del rito non è fondato.
Innanzitutto, il mutamento del rito non è imputabile all'Avv. AT: l'ordinanza del Giudice del procedimento presupposto sottolineò che era stato proprio il "mutamento di traiettorie da parte della ricorrente", derivante dalle domande ai sensi degli artt. 2028 TR c.c. e 2041 c.c. proposte dalla a rendere evidente che la controversia presentava un "grado di complessità... non marginale", imponendone la trattazione secondo il rito ordinario, e ciò, specificamente, "a prescindere dalle tematiche introdotte dal resistente" (ACL).
La scelta di mutare il rito non è quindi imputabile all'Avv. AT, ma alla condotta TR processuale di e al potere discrezionale del Giudice, che, in base alla normativa all'epoca vigente, operava ex lege se le difese richiedono un'istruzione non sommaria.
La negligenza è da escludere, in quanto dalle prove in atti emerge la completa conoscenza e condivisione della strategia difensiva da parte di TE_1 TE ( , che, come visto nella ricostruzione dei fatti, risaliva al procedimento
[...] penale (R.G.N.R. 5322/2013) relativo alle medesime vicende: la mail del 14 maggio 2014 dimostra in modo inequivocabile l'affiatamento e l'alleanza strategica tra cliente e difensore.
TE Peraltro, l'esito favorevole ad in primo grado, fondato sul principio della preclusione della mutatio libelli, si verificò nonostante la conversione del rito. L'ammissibilità delle domande nuove dipendeva da principi giuridici processuali (il divieto di mutatio libelli) e non dalla forma del procedimento in cui venivano proposte.
Di fatti, la successiva riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello di Venezia (Sentenza n. 3033/19) evidenzia chiaramente che l'incidenza sul giudizio fu dovuta esclusivamente al mutamento della giurisprudenza di legittimità relativa al concetto di ius variandi e di emendatio libelli. La Corte d'Appello accolse il TR motivo di gravame di sul punto, ritenendo fondata la doglianza in tema di ius variandi "alla luce non solo della sentenza resa dalla Corte di ASzione a SS.UU. n. 12310/2015, ma anche alla stregua della più recente pronuncia, resa sempre a SS.UU., n. 22404 del 13.9.2018". Tali pronunce delle Sezioni Unite hanno stabilito che è ammissibile la modifica della domanda, anche se riguarda petitum e causa petendi, purché la domanda modificata risulti "comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio" (come nel caso dell'arricchimento senza causa proposto in via subordinata a un inadempimento contrattuale).
Pertanto, l'inammissibilità (o l'ammissibilità, nel caso dell'Appello) delle domande nuove non fu una conseguenza del mutamento del rito stesso.
In questo contesto di strategia condivisa e necessità di difesa complessa, la richiesta di mutamento del rito, sebbene subordinata e preventiva in comparsa, era ragionevole. L'obiettivo primario di AT era il rigetto del ricorso per inammissibilità o infondatezza. TE Tuttavia, la difesa di si basava sull'asserzione che i denari erano stati "restituiti
Pag. 8 di 23 nell'ambito della complessa sistemazione dei conti all'interno della propria famiglia", una circostanza che necessitava di ampie prove documentali. A tal proposito, l'email del 15 settembre 2014 inviata a AT da contenente il "RIEPILOGO Testimone_1
PAGAMENTI 2010-2011" (poi Doc. 11 allegato alla comparsa), e la disponibilità della a fornire "la documentazione relativa (contabili, e/c) mi faccia sapere che Tes_1 TE provvedo domani ad inoltrargliela", dimostra che (attraverso la sua amministrazione) stava ancora raccogliendo i documenti probatori cruciali. Questa aspettativa di dover produrre una documentazione dettagliata e complessa ("contabili, e/c") che andasse oltre il mero "breve resoconto" giustificava pienamente la necessità di disporre di termini istruttori ampi e di poter chiedere prove testimoniali (come quelle sui fatti di causa descritti in narrativa, tra cui i legali londinesi Mr. e Miss Persona_2
, che solo il giudizio ordinario garantiva. Persona_3
Pertanto, questo addebito non sussiste.
b) L'omesso deposito.
TE ha prodotto in questo giudizio nuova documentazione che non era stata depositata nel giudizio presupposto per colpa dell'odierno convenuto. Si tratta di estratti conto bancari e una contabile da conto lussemburghese con causale "ricavo da vendita di immobili" (per €160.000,00), nonché bonifici classificati come “rimborso finanziamento” o con simile dicitura. L'attore sostiene che essi dimostrano la TR restituzione parziale di €442.441,98 a rispetto al debito più ampio in precedenza indicato.
TE sostiene che la mancata produzione tempestiva di tali documenti nel giudizio originario da parte dell'Avv. AT (nonostante la disponibilità comunicata dalla segretaria e la dichiarazione di AT in udienza che i denari erano stati restituiti) costituisca una grave negligenza con nesso causale, poiché la condanna finale sarebbe stata ridotta almeno di tale importo.
L'Avv. AT contesta che tale documentazione sia stata richiesta, vagliata in contraddittorio o fosse a lui nota, e ne contesta in ogni caso la rilevanza probatoria, eccependo che essa non presenta i requisiti minimi di leggibilità, provenienza, data certa, o conformità, e non vi è certezza che si riferisca alla restituzione dei proventi londinesi (molte causali riportano "rimborso finanziamento", non specificamente "rimborso vendita immobili"). AT sostiene che l'onere della prova del nesso causale spetta all'attore, e che la produzione tardiva di questi documenti non avrebbe probabilisticamente cambiato l'esito della causa.
Il Tribunale ritiene innanzitutto di ricostruire puntualmente i fatti:
Con l'email del 15-9-14, intitolata "Letto: RIEPILOGO PAGAMENTI 2010-2011", la sig.ra addetta all'ufficio amministrativo dell'odierno attore, informava l'Avv. Tes_1
AT di avergli inoltrato un file riepilogativo: "Le inoltro il file riepilogativo dei versamenti Cont effettuati verso i conti sia dal conto estero del Sig. he dal conto TE_1 Con dell ". L'email offriva esplicitamente la documentazione completa relativa a Pt_6
Pag. 9 di 23 tali versamenti: "Se ha bisogno della documentazione relativa (contabili, e/c) mi faccia sapere che provvedo domani ad inoltrargliela".
TE Il giorno successivo, il 16 settembre 2014, l'Avv. AT ha inviato via email ad la comparsa di costituzione e risposta nella causa RG 3354/14, ricordando la necessità della partecipazione personale all'udienza. La comparsa includeva il "Breve rendiconto versamenti a (Doc. 11/278), pur specificando che tale TE_4 allegazione era fatta "solo per mero scrupolo difensivo e senza che questo vada ad invertire l'onere della prova".
TE Pochi giorni dopo (il 26.9.14), l'Avv. AT dichiarò in udienza, alla presenza di che "...essere stati restituiti i denari della compravendita...".
Successivamente l'Avv. Michele AT inviava una nuova mail ad Pt_1 TE_1 in data 17 marzo 2015 alle ore 09:21. Il messaggio aveva per oggetto "II
[...] Cont memoria / L'email aveva lo scopo di trasmettere ad TE_1 TE la seconda memoria istruttoria (ex Art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) che l'Avv. AT si accingeva a depositare nel giudizio presupposto (RG 3354/14). Il testo è il seguente: "Buongiorno Sig. Le allego la memoria istruttoria che TE_1 andrei a depositare sulla causa ex art. 702 bis relativa alla vendita degli immobili londinesi. Mi faccia sapere se ritiene ci siano altri testimoni da poter indicare e se ritiene che siano da inserire altri capitoli di prova (ovviamente abbiamo anche la terza memoria fra venti giorni a prova contraria). Mi sembra che la documentazione sia stata inviata tutta con il deposito della comparsa di costituzione. Mi faccia sapere se ci sono osservazioni o altro, deposito la memoria prima di sera. Un cordiale saluto”.
Così ricostruiti i fatti, il Tribunale deve ritenere che la contestazione mossa dall'Attore,
circa la negligenza del difensore, Avv. Michele TRoparte_3
AT, per l'omessa produzione di documentazione contabile attestante la restituzione parziale di circa €442.441,98, è destituita di fondamento: una valutazione complessiva della condotta processuale nel giudizio presupposto (RG 3354/14) e dello scambio comunicativo tra le parti non rivela la colpa professionale del legale.
Nel giudizio originario, incardinato da inizialmente ex TE_7 art. 702 bis c.p.c., la strategia difensiva adottata dall'Avv. AT era quella di rigettare in toto la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, e in via preliminare, eccepire l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti del rito sommario.
In tale contesto, la dichiarazione resa dall'Avv. AT a verbale all'udienza del 26 settembre 2014, secondo cui la parte resistente "afferma essere stati restituiti i denari della compravendita", e che sussistevano "complesse situazioni di dare ed avere", non era intesa come una prova assoluta dell'avvenuto pagamento, ma come una mossa strategica coerente per sostenere la relevatio ad onus probandi, ovvero per ribadire che l'onere di provare il titolo della restituzione, il mancato adempimento e l'insussistenza di una "giusta causa" per il possesso delle somme spettava interamente TR a Tale finalità difensiva risulta chiaramente dalla comparsa di costituzione, dove il "breve resoconto versamenti a (Doc. 11) era dimesso TE_4
Pag. 10 di 23 "solo per mero scrupolo difensivo e senza che questo vada ad invertire l'onere della prova".
TE L'omessa produzione delle contabili complete, che lamenta essere un profilo di negligenza, deve essere valutata alla luce della successiva interazione tra cliente e legale in prossimità dei termini istruttori, momento in cui l'onere di cooperazione del cliente assume un rilievo centrale.
TE L'email del 15 settembre 2014 (Doc. 4/46), inviata dall'Amministrazione aveva offerto la documentazione ("contabili, e/c") condizionando l'invio alla richiesta ("Se ha bisogno della documentazione... mi faccia sapere che provvedo domani ad inoltrargliela").
Successivamente, in data 17 marzo 2015, in prossimità della scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie (ex Art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), l'Avv. AT ha TE inviato la bozza della seconda memoria ad chiedendo esplicitamente: "Mi faccia sapere se ritiene ci siano altri testimoni da poter indicare e se ritiene che siano da inserire altri capitoli di prova", e aggiungendo: "Mi sembra che la documentazione sia stata inviata tutta con il deposito della comparsa di costituzione".
Questa comunicazione dell'Avv. AT non costituisce una confessione di negligenza, ma si configura come un chiaro invito e un sollecito al cliente a verificare la completezza delle prove e eventualmente integrarle, in un momento cruciale del processo. L'uso del verbo “sembrare” è significativo. È un verbo che si qualifica copulativo quando collega il soggetto a un predicato nominale che ne esprime una qualità o uno stato apparente. Pertanto, l'emittente non si limita a un'osservazione neutra, ma sta indirettamente segnalando un problema da verificare o risolvere. È quindi un modo attenuato e cortese per invitare il destinatario a controllare la documentazione, e integrare gli elementi mancanti, se necessario.
Non risultano, inoltre, documenti o capitoli di prova di parte attrice che dimostrino che TE abbia risposto a tale email, contestando l'assunto del legale sulla completezza della documentazione prodotta o insistendo per l'allegazione delle contabili parziali, pur TE essendo il soggetto unico in grado di fornire i dettagli per comprovare che le somme versate (spesso con causali generiche come "rimborso finanziamento" o a non meglio precisate vendite immobiliari) si riferissero esclusivamente alla restituzione dei proventi della vendita immobiliare e non ad altre complesse situazioni di dare/avere tra madre e figlio.
TE L'inerzia di nel rispondere a un invito così esplicito e determinante in vista delle TE preclusioni istruttorie, interrompe la catena causale che imputa al difensore.
Il Tribunale ritiene, dunque, che questo addebito di colpa sia infondato.
c) Omessa eccezione o contestazione della residualità dell'azione ex art. 2041 c.c..
Un ulteriore profilo di divergenza giuridica riguarda la residualità dell'azione ex Art. TE 2041 c.c. sostiene che l'omessa eccezione di residualità abbia lasciato aperta la
Pag. 11 di 23 TR strada all'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, mentre avrebbe dovuto agire ex art. 2033 c.c. per indebito oggettivo, azione preclusiva all'arricchimento senza causa. L'Avv. AT contesta che tale omissione sia colposa o causale, in quanto la ASzione ha ritenuto la valutazione della sussidiarietà riservata al giudice del merito.
Il Tribunale reputa che anche in questo caso non possa muoversi alcun addebito di colpa all'avvocato AT. L'operato dell'Avv. AT deve essere, infatti, valutato nel contesto processuale in cui avvenne la difesa, ovvero nel 2014-2015, quando la TE questione centrale e strategicamente più forte per la difesa di era l'inammissibilità processuale delle nuove domande.
L'Avv. AT eccepì tempestivamente l'inammissibilità delle domande subordinate di gestione d'affari (ex Art. 2028 c.c.) e arricchimento senza causa (ex Art. 2041 c.c.), poiché introdotte a verbale di prima udienza e poi con la prima memoria ex Art. 183 c.p.c., qualificandole come vera e propria mutatio libelli. L'obiettivo di questa strategia era ottenere il rigetto delle domande per vizio procedurale, sostenendo che le TE modifiche non erano state determinate dalle difese di e introducevano un tema d'indagine completamente nuovo rispetto al ricorso iniziale basato sulla responsabilità contrattuale del mandatario. Questo era un tema di diritto fortemente controverso e discusso.
Si consideri che il Tribunale (Sentenza n. 998/17) accolse inizialmente tale eccezione, ritenendo le domande ex Art. 2041 c.c. inammissibili. Tuttavia, la Corte d'Appello, con Sentenza n. 3033/19, riformò tale statuizione basandosi sulle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di ASzione n. 12310/2015 e n. 22404/2018. Le Sezioni Unite avevano infatti enunciato, in un arco temporale successivo all'eccezione tempestiva di mutatio libelli sollevata dall'Avv. AT in comparsa di costituzione (settembre 2014), il principio di diritto che ammetteva la modifica della domanda (emendatio libelli) quando essa risultasse comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
La scelta di AT di concentrarsi sulla contestazione della mutatio libelli nel 2014 era dunque supportata dalla giurisprudenza di merito e dalla giurisprudenza di legittimità anteriore alle SS.UU. (peraltro, prima delle SS.UU. l'orientamento sull'interpretazione restrittiva del concetto di titolo giustificante la connessione era quella prevalente), ed egli non può essere ritenuto negligente per non aver anticipato un orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite non ancora consolidato o enunciato nel dettaglio all'epoca delle prime difese decisive.
In secondo luogo, la presunta negligenza derivante dalla mancata eccezione di residualità è smentita dal successivo sviluppo del contenzioso in sede di legittimità. TE
patrocinato in ASzione da nuovi legali (Avv. Sicchiero e Avv. Suppiej), ha basato il proprio ricorso su tre motivi: mutatio libelli, errata interpretazione dell'Art. 2041 c.c. (sulla giusta causa) e omessa pronuncia sulla compensazione. Anche i nuovi difensori non hanno fatto valere in ASzione l'erronea valutazione del requisito di residualità come vizio di legittimità, né hanno sollevato una specifica doglianza ex Art.
Pag. 12 di 23 2042 c.c.. Se l'omissione dell'Avv. AT fosse stata un errore così grave e determinante, sarebbe stato logico e doveroso che i legali successivi lo avessero posto a fondamento del ricorso in ASzione.
Il fatto che i nuovi avvocati si siano concentrati principalmente sul tema della "giusta causa" e della mancata detrazione delle somme (terzo motivo), e non sulla residualità, TE attesta che il vero punto di debolezza del caso di risiedeva nel merito (onere della prova sul titolo) e non nell'eccezione formale di sussidiarietà. Peraltro, i ricorrenti in ASzione (AV Sicchiero e Suppiej), pur essendo subentrati all'Avv. AT, hanno ratificato la linea difensiva originaria. Essi hanno infatti impugnato la sentenza d'Appello (che aveva accolto l'Art. 2041 c.c.) anche sotto il profilo dell'inammissibilità, dedicando il primo motivo di ricorso proprio alla violazione dell'Art. 702 bis c.p.c. per aver la Corte d'Appello ritenuto ammissibile la proposizione della domanda di indennizzo per indebito arricchimento nonostante l'intervenuta domanda nuova e/o mutatio libelli. L'aver mantenuto e portato fino al giudizio di legittimità questa eccezione procedurale dimostra che essa era considerata strategia difensiva fondata, escludendo l'imperizia dell'Avv. AT per averla impostata in primo grado.
Infine, l'accoglimento della domanda ex Art. 2041 c.c. da parte della Corte d'Appello implica la verifica, seppure implicita, della residualità. L'azione di ingiustificato arricchimento (ex Art. 2041 c.c.) ha natura sussidiaria e residuale, e il giudice del merito è tenuto a vagliare la residualità in quanto presupposto del Art. 2041 c.c., verificando l'insussistenza in astratto di ogni altra azione tipica. Se la Corte d'Appello ha ritenuto di accogliere la domanda ex Art. 2041 c.c., ciò significa che essa ha implicitamente ritenuto che l'azione tipica (nella specie, la ripetizione di indebito oggettivo ex Art. 2033 c.c.) non potesse essere chiesta utilmente o che il rimedio residuale fosse l'unico praticabile. L'azione di arricchimento è considerata l'azione TE adeguata quando la giusta causa manca, e la Corte d'Appello ha condannato TE proprio perché non ha dimostrato la giusta causa del possesso delle somme, ritenendo il versamento indebito.
Pertanto, l'omissione formale dell'eccezione di residualità da parte dell'Avv. AT non ha avuto un nesso eziologico con la soccombenza, in quanto la Corte ha comunque proceduto alla verifica del presupposto necessario per l'accoglimento della domanda.
Discende quindi che anche sotto questo profilo non sussiste alcuna colpa.
B) Sulla Copertura Assicurativa (Avv. AT vs. TRoparte_1
Da quanto esposto discende il rigetto dell'azione di responsabilità comporta necessariamente il rigetto della domanda nei confronti dell'assicurazione, in applicazione del principio dell'accessorietà dell'obbligo indennitario stabilito dall'art. 1917 c.c. L'obbligo assicurativo sorge solo in presenza di una responsabilità accertata del danneggiante e non può sopravvivere al rigetto dell'azione principale.
Pag. 13 di 23 Poiché la chiamata in causa dell'assicurazione è imputabile all'attore dell'odierno giudizio, le spese della chiamata in causa dell'assicurazione vanno poste a carico di parte attrice.
TE C) Sulla Domanda Riconvenzionale (Avv. AT vs.
L'Avv. AT richiede il pagamento del saldo dei compensi per €23.345,92 per i due gradi di giudizio: per queste prestazioni giudiziali, l'Avvocato AT chiede in via riconvenzionale il saldo delle competenze relative alla causa di Primo Grado (RG 3354/2014) per € 13.132,08 (come da preavviso di parcella n. 27 del 20.04.2020) e per la causa di Appello (RG 3619/2017) per € 10.213,84 (come da preavviso di parcella n. 7 del 30.06.2021), per un totale complessivo richiesto di € 23.345,92.
TE eccepisce in primis la radicale infondatezza del credito per l'inadempimento del TE legale al mandato. In via subordinata, contesta l'ammontare e la congruità del compenso richiesto (richiesta di saldo senza indicazione degli acconti già percepiti), e propone eccezione riconvenzionale di compensazione giudiziale con il maggior controcredito risarcitorio derivante dalla responsabilità professionale di AT.
Il Tribunale ritiene, innanzitutto, che il conferimento dell'incarico all'Avvocato Michele AT da parte di nei due giudizi presupposti al Pt_1 TE_1 Pt_3 presente (primo grado e appello) per i quali è domandato il compenso, è un fatto che risulta documentalmente provato dallo svolgimento effettivo dell'attività difensiva nei TE due gradi di giudizio e anche dalla difesa dell nel presente giudizio il quale, come visto in precedenza mette in discussione solo la diligenza nell'esecuzione del mandato stesso. L'incarico è reso evidente dalla costituzione in giudizio dell'Avvocato AT nel procedimento di Primo Grado (RG 3354/14) con comparsa datata 15.09.2014 (doc. 2 TE della citazione di e nel successivo giudizio d'Appello (RG 3619/17) con comparsa TE datata 11.01.2018 (doc. 14 della citazione di .
Quanto allo svolgimento dell'attività professionale sotto il profilo dell'an debeatur, non ha contestato specificamente la materiale TE_1 esecuzione delle prestazioni legali, ma ha invece contestato la qualità e l'adeguatezza di tale prestazione, fondando la sua eccezione sui medesimi aspetti fattuali della domanda risarcitoria mossa nei confronti dell'Avv. AT. Poiché l'attore, pur eccependo l'inadempimento del mandato. non ha mai negato che l'Avvocato AT abbia curato la fase di studio, la fase introduttiva, l'istruttoria (nel primo grado), la fase decisionale, la partecipazione a tutte le udienze e la redazione degli scritti difensivi, lo svolgimento effettivo di tali attività è provato ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. per non essere stato specificamente contestato nel merito della loro materiale esecuzione.
TE ha tuttavia contestato la diligenza per i medesimi profili posti a fondamento della domanda risarcitoria, la quantificazione e la congruità di questi importi e il pagamento di acconti da opporre in compensazione del credito preteso dall'Avv. AT.
In proposito il Tribunale rileva che le negligenze poste a base dell'eccezione di TE inadempimento sono le medesime che fondano l'azione di responsabilità e che
Pag. 14 di 23 sono state già ritenute prive di fondamento da questo giudice nei paragrafi precedenti. In questa sede si conferma il rigetto dell'eccezione, rimandando a quanto evidenziato in precedenza.
TE Venendo alla quantificazione degli importi e alla congruità degli stessi, sostiene che gli importi complessivamente richiesti a saldo dall'Avv. AT siano stati calcolati in modo generico, eccessivo ed errato e inoltre non terrebbero conto degli acconti percepiti.
L'eccezione sulla quantificazione dei compensi pretesi dall'Avv. AT è generica. Ciò premesso risulta che l'Avv. AT ha avanzato una domanda riconvenzionale per un saldo complessivo pari a € 23.345,92.
Questa cifra deriva da due specifici documenti:
1. Primo Grado (Tribunale di Venezia, RG 3354/2014): Il compenso è stato TE formalizzato nel Preavviso di Parcella n. 27 del 20.04.2020, che indica un saldo dovuto di € 13.132,08. Questo importo è dettagliato in € 9.000,00 per Competenza, a cui si aggiungono € 1.350,00 per Spese Generali (15%), € 414,00 per C.p.a. (4%) e € 2.368,08 per IVA (22% su imponibile di € 10.764,00). Va notato che in una precedente Nota Spese per la stessa causa (R.G. n. 3354/14), l'Avv. AT aveva riepilogato competenze totali per € 18.500,00 e spese soggette per € 1.000,00, per un totale di € 19.500,00 (oltre accessori), con una ripartizione per fasi processuali: € 5.500,00 per la Fase di studio, € 5.500,00 per la Fase introduttiva e € 7.500,00 per la Fase decisionale;
2. Secondo Grado (Corte d'Appello di Venezia, RG 3619/2017): Il compenso è TE quantificato nel Preavviso di Parcella n. 7 del 30.06.2021, che richiede un saldo di € 10.213,84. La scomposizione include € 7.000,00 per Competenza, oltre a € 1.050,00 per Spese Generali (15%), € 322,00 per C.p.a. (4%) e € 1.841,84 per IVA (22% su imponibile di € 8.372,00).
TE Quanto ai bonifici che sostiene di aver versato a titolo di acconto, la situazione è TE la seguente: il Doc. 40, relativo al bonifico del 10 gennaio 2018, è stato associato dall'Avv. AT alla Parcella n. 6 dell'11 gennaio 2018, qualificata come “ACCONTO”, avente ad oggetto la consulenza e assistenza nel procedimento “ TE_1 ontro – avanti la Corte d'Appello di Venezia RG
[...] TE_4
n. 3619/2017”, per un importo complessivo di € 3.588,00.
TE Il Doc. 41, relativo al bonifico del 25 novembre 2015, è stato ricondotto a una serie di sette parcelle, dalla n. 135/2015 alla n. 141/2015, tutte descritte come “in acconto” e riferite a pratiche diverse, tra cui la mediazione (Parcella n. 135/2015 per € 61,00), il procedimento contro l'Avv. Sergio Camerino (Parcella n. 137/2015 per € 1.094,34), la procedura di restituzione beni (Parcella n. 138/2015 per € 2.537,60), la procedura di rilascio immobile a EV (Parcella n. 139/2015 per € 687,00), la causa principale
contro
RG 3354/2014 (Parcella n. 140/2015 per TE_4
€ 1.459,12, anch'essa indicata come ACCONTO), e l'opposizione a decreto ingiuntivo
Pag. 15 di 23 (Parcella n. 141/2015 per € 709,02). Il bonifico complessivo di € 6.609,06 è stato registrato come “Pagamenti preavvisi parcelle varie / Avv M. AT”.
TE Il Doc. 42, relativo al bonifico del 29 ottobre 2018, è stato coperto dalla Parcella n. 110 del 30 ottobre 2018, dell'importo di € 638,92, avente ad oggetto la consulenza e assistenza nel procedimento di esecuzione immobiliare
contro
NEKTA SERVIZI SRL – conversione del pignoramento, e descritta come saldo spese esenti ex art. 15.
TE Il Doc. 43 riguarda una ricevuta di pagamento in contanti prodotta da alla quale Co ha risposto con la Parcella n. 117 del 13 novembre 2018, per un importo di € 2.238,65, relativa alla consulenza e assistenza nel procedimento “contro
[...]
– avanti il Tribunale di EV RG n. 9746/2017 – rendiconto”. TE_4
TE Il Doc. 44, relativo al bonifico del 31 maggio 2016, corrisponde alla Parcella n. 69 del 1 giugno 2016, qualificata come “ACCONTO”, avente ad oggetto la consulenza e assistenza nel procedimento di opposizione a precetto promosso da TE_1 contro , per un importo complessivo di
[...] TRoparte_5
€ 2.609,80.
TE Infine, il Doc. 47, che raccoglie altri bonifici è stato specificamente mappato da Co a una serie di ulteriori parcelle, tra cui la n. 142/2016, 143/2016, 89/2018, 164/2016, 62/2017, 27/2019, 92/2016, 72/2018, 129/2017, 59/2017, 60/2017 e 7/2020, riferite a una molteplicità di pratiche, quasi tutte indicate come acconti. Tra queste si segnalano: l'acconto per appello beni mobili (Parcella n. 89/2018 per € 2.800,00), l'acconto per procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (Parcella n. 62/2017 per € 2.900,01), il procedimento di rilascio immobile (Parcella n. 92/2016 per € 2.273,00), l'acconto per rendiconto Tribunale di EV RG n. 9746/2017 (Parcella n. 72/2018 per
€ 1.250,00), l'acconto contro il Dott. (Parcella n. 129/2017 per € CP_6
1.196,01) e l'acconto contro la Corte d'Appello di Venezia per rilascio beni mobili Venezia (Parcella n. 59/2017 per € 3.202,51).
Due bonifici si collegano in modo specifico ai procedimenti RG 3354/2014 e RG 3619/2017:
TE
1. Bonifico Doc. 41 (datato 25.11.2015): Questo bonifico di € 6.609,06, prodotto dall'attore, è collegato al Giudizio di Primo Grado (RG 3354/2014) in quanto coperto da una serie di parcelle, tra cui la Parcella n. 140/2015 (prodotta Co come doc. b) allegato alla memoria di . La ragione del collegamento è la specifica causale riportata sulla parcella, che la identifica come "ACCONTO" per la pratica "Causa principale vs - avanti il TE_4
Tribunale di Venezia RG n. 3354/2014" [dedotto dalla sequenza di parcelle prodotte].
TE
2. Bonifico Doc. 40 (datato 10.1.2018): Questo pagamento di € 3.588,00, TE prodotto da si riferisce al Giudizio d'Appello (RG 3619/2017). L'Avv. AT ha dimesso in risposta la Parcella n. 6 dell'11/1/2018 (prodotta come doc. a) allegato alla memoria di AZ), anch'essa emessa a titolo di "ACCONTO". La
Pag. 16 di 23 parcella specifica che l'oggetto della pratica era la "consulenza e assistenza nel procedimento contro – TE_1 TE_4 avanti la Corte d'Appello di Venezia RG n. 3619/2017".
TE I documenti finali di richiesta di pagamento (i Preavvisi di Parcella n. 27 del TE 20.04.2020 e n. 7 del 30.06.2021) non mostrano il dettaglio del calcolo della detrazione degli acconti in calce al documento stesso. Non risultano altri documenti in cui sia stata compiuta questa operazione.
Ancora, va osservato che non è chiaro come la somma richiesta a saldo dall'Avv. AT sia stata calcolata: il resistente chiede un saldo di € 13.132,08 in primo grado, ma non è trasparente come l'acconto (identificato nella Parcella n. 140/2015) sia stato computato. Per l'appello, si è riconosciuto un compenso di € 10.213,84, ma ancora una volta non è chiaramente considerato l'acconto.
Pertanto, si deve reputare che la detrazione non è stata compiuta. La detrazione va quindi compiuta in sede giudiziale.
TE Risultano poi Bonifici di all'Avv. AT che vanno riferiti ad altre TRoversie.
TE L'Avv. AT (AZ) ha specificato che gli altri bonifici prodotti da riguardavano controversie diverse da quella relativa agli immobili di Londra, a riprova della massima trasparenza ha allegato le parcelle e gli estratti di prima nota relativi a ciascun pagamento. Le ragioni per cui non sono collegabili ai due giudizi principali sono le seguenti:
TE
1. Bonifico Doc. 42 (datato 29.10.2018): Questo bonifico era collegato alla Co Parcella n. 110/2018 (doc. c) allegato alla memoria di , la quale riguardava la "consulenza e assistenza nel procedimento di esecuzione immobiliare
contro
NEKTA SERVIZI SRL" [dedotto dalla sequenza di parcelle prodotte], dunque una vertenza totalmente distinta.
TE
2. Pagamento Contante Doc. 43 (ricevuta): Questo pagamento in contanti è Co stato ricondotto alla Parcella n. 117/2018 (doc. d) allegato alla memoria di , che copriva la "consulenza e assistenza nel procedimento... avanti il Tribunale di EV RG n. 9746/2017 - rendiconto", un giudizio parallelo e non la causa principale sugli immobili londinesi.
TE
3. Bonifico Doc. 44 (datato 31.5.2016): Tale bonifico si riferiva alla Parcella n. Co 69/2016 (in acconto) (doc. e) allegato alla memoria di , emessa per "consulenza e assistenza nel procedimento di opposizione a precetto promosso da contro ", TE_1 TRoparte_5 un'altra causa esecutiva.
TE
4. Bonifici Doc. 47 ("Altri Bonifici"): Questo gruppo di bonifici, prodotto da TE
è stato ricondotto dall'Avv. AT a dodici parcelle distinte (doc. f), che dimostrano l'ampiezza delle controversie patrocinate, e la loro estraneità (o il riferimento a filoni processuali diversi) dai giudizi presupposto: si trovano infatti
Pag. 17 di 23 riferimenti, tra gli altri, ad un acconto per l' "Appello Beni Mobili" (Parcella n. 89 del 22 agosto 2018), a procedimenti cautelari e di sequestro auto (Parcelle n. 142/2016 e 143/2016, Parcelle n. 59/2017 e 60/2017), e a un procedimento contro il Dott. (Parcella n. 129/2017), oltre a un acconto per CP_6 un appello su esecuzione (Parcella n. 27/2019), tutti pagamenti che, pur rientrando nell'ambito della complessa dialettica processuale tra madre e figlio, non sono i pagamenti principali relativi al ricavato degli immobili di Londra per cui l'avv. AT chiede il saldo.
Venendo al calcolo delle somme spettanti all'Avv. AT, va subito evidenziato come la TE contestazione di sia generica.
Il Tribunale, chiamato a provvedere sulla liquidazione dei compensi professionali, adotta i parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (nella formulazione applicabile ratione temporis e anteriore al D.M. 147/2022), per la liquidazione ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
a) Determinazione del Valore della TRoversia e Parametri Applicabili (Primo Grado).
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, il valore della controversia è determinante per l'individuazione dello scaglione tabellare appropriato. Nel caso di specie, la domanda TE attorea mirava alla condanna del convenuto ( alla restituzione di 1.069.470,67 Sterline Britanniche (GBP). Tale importo, convertito in Euro, colloca la causa nello scaglione di valore da € 1.000.001 a € 2.000.000.
Si rende necessario l'applicazione delle tabelle forensi stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenendo conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
Il giudizio, benché originariamente introdotto con rito sommario (art. 702 bis c.p.c.), è stato convertito al rito ordinario a causa della complessità della vicenda e della proposizione di domande nuove (gestione d'affari e arricchimento senza causa). Le fasi rilevanti, dunque, si identificano come segue: la fase di studio (necessaria per l'analisi della complessa vicenda, della natura dei pagamenti e delle eccezioni di rito, come l'inammissibilità delle domande nuove e l'eccezione di litispendenza/continenza), la fase introduttiva (con il deposito di un'articolata comparsa di risposta), la fase istruttoria (concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., pienamente utilizzati dalle parti), e la fase decisionale (con precisazione delle conclusioni e deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
I compensi tabellari minimi per le fasi principali del giudizio, in base allo scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000, sono stati liquidati per un totale di € 9.694,00. Non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna applicazione autonoma dell'art. 19 relativa all'attività stragiudiziale.
Pag. 18 di 23 Nella quantificazione del compenso, il Tribunale si attiene ai criteri generali di liquidazione di cui all'art. 4, il quale impone di considerare l'importanza della causa, la sua natura, il valore dell'affare, la complessità delle questioni giuridiche e di fatto, l'urgenza, il pregio dell'opera prestata e il risultato conseguito [Art. 4, comma 1, D.M. 55/2014]. L'art. 4, comma 1, conferisce al Giudice la facoltà di aumentare il compenso fino all'80% o di ridurlo fino al 50% rispetto ai valori medi, in relazione alla particolare importanza o alla semplicità della prestazione.
Nel merito, il giudizio ha presentato una complessità oggettiva, non solo per l'alto valore economico della posta in gioco (GBP 1.069.470,67), ma anche per le questioni giuridiche affrontate, tra cui la gestione di un rito mutato da sommario a ordinario, l'eccezione di mutatio libelli sulle domande subordinate di gestione d'affari e arricchimento senza causa, e la necessità di analizzare complesse situazioni familiari e finanziarie.
Tuttavia, pur riconoscendo la particolare complessità e l'alto valore, si ritiene che la liquidazione debba essere mantenuta ai valori minimi tabellari di € 9.694,00, in quanto la fase istruttoria, pur essendo stata concessa e sviluppata, non ha richiesto un approfondimento probatorio eccezionale, concludendosi la causa sulla base delle risultanze documentali. L'applicazione dei valori minimi tabellari per le fasi effettivamente svolte è dunque giustificata dalla necessità di bilanciare l'alta posta in gioco e la complessità teorica della lite con la prassi liquidatoria prudente, assicurando comunque una corretta retribuzione dell'attività difensiva svolta.
Conseguentemente, il compenso professionale dovuto per il giudizio di primo grado è liquidato come segue, in applicazione degli accessori di legge (rimborso forfetario 15%, CPA 4% e IVA 22%):
Descrizione Importo
Compenso tabellare (valori minimi) € 9.694,00
Spese Generali (15%) € 1.454,10
AS AV (4% sull'imponibile) € 445,92
IVA (22% sull'imponibile) € 2.550,68
Totale Compenso Liquidabile € 14.144,70
In conclusione, la liquidazione del compenso in € 14.144,70 appare congrua e corretta in relazione all'applicazione dei valori minimi del D.M. 55/2014 per il rispettivo scaglione, e non si ravvisano elementi, ai sensi dell'art. 4, che giustifichino un aumento del compenso rispetto ai minimi stabiliti, pur a fronte dell'elevato valore dell'affare e della complessità processuale gestionale.
Pag. 19 di 23 Da questa somma va detratto l'acconto (relativo alla Parcella n. 140/2015) comprensivo di accessori pari a euro di € 1.459,12, che porta a un complessivo di euro 12.685,58, che pare più che congruo.
b)La determinazione del compenso dell'appello.
Quanto all'Appello R.G. n. 3619/2017, il Tribunale deve fare riferimento ai parametri in vigore al momento della conclusione della prestazione, identificati nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, antecedente alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022. La richiesta dell'Avvocato AT è stata calcolata secondo i parametri in vigore al tempo delle liquidazioni effettuate dalla Corte.
Determinazione del Valore della TRoversia e Parametri Applicabili (Appello)
Ai fini della liquidazione, si individua il valore della controversia in base all'oggetto dell'impugnazione, ovvero la richiesta di restituzione della somma di 1.069.470,67 Sterline Britanniche, equivalente a € 1.311.434,06 ai fini del TRibuto Unificato, collocando la causa nello scaglione di valore superiore a € 520.000,00.
La quantificazione del compenso si opera sulla base degli artt. 6 e seguenti del D.M. 55/2014 relativi ai giudizi di appello. Sono state effettivamente svolte tre delle fasi processuali: la fase di studio (analisi dei motivi di gravame e della giurisprudenza di legittimità), la fase introduttiva (comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 11.1.18, con eccezioni di inammissibilità dell'appello), e la fase decisionale (con deposito degli scritti conclusionali). Non è riscontrabile attività stragiudiziale autonomamente liquidabile ai sensi dell'art. 19.
Nella determinazione finale del compenso, il Tribunale valuta i criteri generali di liquidazione previsti dall'art. 4, comma 1, che impone di considerare l'importanza della causa, il suo valore (estremamente elevato), la complessità della difesa e, in modo preminente, il risultato conseguito [Art. 4]. L'articolo consente al giudice di aumentare il compenso fino all'80% o di ridurlo fino al 50% rispetto ai valori medi tabellari.
1. Complessità e Pregio dell'Opera: Il giudizio ha richiesto un elevato pregio tecnico, dovuto sia all'elevato valore dell'affare che alla necessità di difendere il cliente affrontando complesse questioni di diritto processuale, segnatamente l'ammissibilità delle domande nuove (ex artt. 2028 e 2041 c.c.) alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali delle Sezioni Unite (n. 12310/2015 e n. 22404/2018).
2. Risultato Conseguito: Nonostante la complessità della difesa, il risultato per il cliente (ACL) è stato negativo, con l'accoglimento dell'appello di controparte e la condanna alla restituzione della somma in contesa.
Pag. 20 di 23 L'Avvocato Michele AT ha richiesto un compenso base (competenze) di € 7.000,00 per l'attività di appello, importo che, aggiungendo gli accessori di legge (rimborso forfetario, CPA e IVA), ammonta a un saldo di € 10.213,84.
Considerando che i valori medi tabellari per uno scaglione di tale portata (oltre 1 milione di Euro) implicherebbero, anche nel regime D.M. 55/2014, compensi base più elevati (e ancor più nel regime successivo del 2022), si ritiene che l'importo richiesto di
€ 7.000,00 rifletta una significativa riduzione dei parametri tabellari, pienamente giustificata dall'esito sfavorevole del giudizio per il cliente in quel grado.
Pertanto, la liquidazione richiesta, che si pone in modo prudente e contenuto, è considerata congrua e corretta ai sensi dell'Art. 4, bilanciando l'oggettiva difficoltà della causa con il risultato processuale ottenuto.
L'importo totale liquidato, pari a € 10.213,84, è dunque riconosciuto come saldo dovuto per l'attività professionale nel giudizio di appello, tenuto conto della riduzione applicata in virtù dell'esito negativo.
Da questa somma deve però essere detratto l'acconto versato dall'attore (relativo alla Parcella n. 6/2018) pari a € 3.588,00.
Il totale spettante all'Avv. AT è quindi pari a euro 6.625,78.
L'importo complessivo spettante all'Avv. AT ammonta a euro 19.311,36 (€ 12.685,58
+ € 6.625,78).
Secondo la giurisprudenza infatti “Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali” (Sez. 2 -
, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019). Nella fattispecie parte ricorrente non ha allegato danni ulteriori e quindi non può essere liquidato un maggior danno.
Gli interessi legali decorrono, in mancanza di specifiche richieste sul punto, dal giorno della domanda giudiziale.
D) Spese legali del presente giudizio.
Le spese di questo giudizio sono regolate dai principi di soccombenza e causalità che sono previsti dagli artt. 91 e ss c.p.c.. L'attore deve essere dichiarato soccombente nei
Pag. 21 di 23 confronti dell'Avv. AT ed è tenuto, in base al principio di causalità a tenerlo indenne anche dalle spese di lite che vanno liquidate in favore della non TRoparte_1 essendo emersa in capo all'assicurato alcuna responsabilità risarcitoria.
Venendo alla quantificazione nei rapporti tra attore e convenuto, la determinazione del valore della causa in presenza di domanda riconvenzionale è disciplinata da specifiche norme che devono essere applicate in modo gerarchico e sistematico.
Norma primaria di riferimento è l'art. 10, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che dispone: "Ai fini della determinazione del compenso, il valore della causa è determinato ai sensi dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
A sua volta, l'art. 36 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce al comma 1: "Il valore della causa è determinato in base all'importo della domanda o della domanda riconvenzionale, se questa è di valore maggiore di quella".
Inoltre, l'art. 10, comma 2, del D.M. 55/2014 dispone che "quando nel corso del processo sono proposte domande nuove o riconvenzionali, il valore della causa è determinato tenendo conto anche di tali domande. Il compenso è determinato sulla base del valore complessivo della causa al momento della proposizione dell'ultima domanda".
Infine. L'art. 36, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dispone testualmente: "Il valore della causa è determinato in base all'oggetto del contendere come risultante dal ricorso o dalla citazione, tenuto conto di quanto successivamente dedotto nel corso del processo".
Alla luce di questi principi bisogna considerare il valore chiesto dall'attore e quello del credito dell'Avv. AT che è stato accertato nel corso del giudizio.
Ne discende che va applicato lo scaglione di riferimento delle tabelle vigenti da € 1.000.001 a € 2.000.000.
La complessità del giudizio è media per le questioni trattate, il numero dei documenti depositati e il grado di approfondimento degli atti difensivi. L'importo da liquidare va commisurato all'esito complessivo della lite, tenendo conto del rigetto della domanda principale e dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale.
Pertanto, si ritiene congruo riconoscere un compenso un po' più alto del minimo (data la complessità della causa), comprensivo di tutte le fasi, nella misura di euro 20.000.
Le spese in favore dell'assicurazione vanno liquidate nella stessa misura.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 3484/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 22 di 23 1. Rigetta la domanda dell'attore.
2. Rigetta la domanda di manleva formulata dall'Avv. AT.
3. Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare all'Avv. ZATTA MICHELE la somma di euro TE_1
19.311,36, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
4. Condanna a rifondere le spese di lite in TE_1 favore dell'Avv. AT e della che quantifica in euro TRoparte_1
20.000 ciascuno per compenso, oltre iva, cpa e accessori come per legge.
Venezia 11-12-25
Il Giudice
AS CA
Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 3484/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS CA applicato ai sensi dell'art. 3 DL 117/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3484/2023 promossa da:
, n. il 21/04/1960 a SVIZZERA TE_1 TE ( ), rappresentato e difeso dall'avv. SIMEONE CodiceFiscale_1
COSTANTINO ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
AVV. ZATTA MICHELE (C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. C.F._2
IN IC ed elettivamente domiciliato in VIA A. GUOLO 15/3 30031 DOLO come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I nonchè
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BERNARDINI TRoparte_1
SV elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERNARDINI SV come da procura in atti
ZO AT
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora TE_1 TE innanzi , in persona del suo procuratore Avv. Costantino Simeone, ha convenuto in giudizio l'Avv. Michele AT, chiedendo che ne venga accertata e dichiarata la responsabilità professionale per l'esito negativo della precedente lite patrocinata dal convenuto stesso.
L'attore ha domandato, per l'effetto, la condanna dell'Avv. AT a rifondergli l'importo di euro 1.311.434,06 (o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, con vittoria di spese e compenso di lite.
1 TE Tale somma rappresenta l'importo capitale (1.069.470,67 sterline) che è stato TR condannato a restituire alla madre, (d'ora innanzi , al TE_4 termine di altro giudizio, oltre alle spese legali sostenute e di soccombenza.
L'attore ha fondato la sua domanda sulla colpa omissiva e commissiva del professionista, individuando tre specifici profili di negligenza:
1. l'aver negligentemente acconsentito (o chiesto in subordine) il mutamento del rito (da sommario a ordinario) nel giudizio RG 3354/14, consentendo così a TR di modificare e precisare domande altrimenti precluse;
2. l'aver omesso di richiedere e produrre la documentazione contabile attestante la restituzione almeno parziale alla madre di una somma pari a €442.441,98, nonostante ne fosse a conoscenza;
3. l'aver omesso di eccepire, ai sensi dell'art. 2042 c.c., la residualità e sussidiarietà della domanda avversaria di ingiustificato arricchimento (Art. 2041 c.c.) rispetto alla più appropriata azione di ripetizione di indebito oggettivo (Art. 2033 c.c.). il convenuto, Avv. Michele AT, si è costituito in giudizio con l'Avv. Federica Santinon, contestando integralmente la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto di tutte le domande, poiché ritenute infondate in fatto e in diritto e meramente strumentali per paralizzare i propri crediti professionali.
In via preliminare e pregiudiziale, il Convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa in garanzia, in qualità di obbligata a TRoparte_1 manlevarlo per eventuali danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.
In via principale, ha negato ogni responsabilità, sostenendo che il mutamento del rito fu TR disposto d'ufficio dal Giudice a causa della condotta processuale di (sinteticità del ricorso e formulazione di nuove domande).
Ha contestato la presunta omissione nella produzione documentale, affermando di TE aver sempre condiviso atti e strategie con e che i documenti prodotti dall'attore in questo giudizio mancano di valenza probatoria e attinenza con la restituzione dei proventi londinesi (riportando causali generiche come "rimborso finanziamento").
Quanto all'eccezione di residualità dell'azione ex art. 2041 c.c., ha dedotto che la TE valutazione spettava d'ufficio al Giudice del merito, e che comunque nel ricorrere in ASzione con altri difensori, non sollevò tale doglianza.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, l'Avv. AT ha formulato domanda riconvenzionale di manleva nei confronti di TRoparte_1 TE In via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento del debito di per i
[...] compensi professionali relativi ai due gradi del giudizio presupposto (RG 3354/14 e RG 3619/17), per un importo complessivo di € 23.345,92 oltre interessi.
Pag. 2 di 23 A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, pur TRoparte_1 essendo stata inizialmente dichiarata contumace all'udienza del 1° febbraio 2024, si è costituita tardivamente, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, per conseguenza, il rigetto della domanda di manleva.
In via preliminare, ha eccepito l'eventuale inoperatività della TRoparte_1 garanzia assicurativa, in quanto il primo atto della condotta contestata (la comparsa di costituzione del 15.9.14) è precedente alla stipula della polizza n. 71 3500071621 (10.11.19), potendo ricorrere ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti.
Nel merito, la Compagnia si è associata alle difese dell'Avv. AT, contestando la responsabilità del legale (il mutamento del rito fu discrezionale del Giudice;
il cliente non aveva fornito adeguata documentazione) e ha eccepito l'eccessività e la non TE debenza del danno, poiché non ha provato di aver effettivamente subito l'esborso della somma oggetto di condanna.
La Compagnia non ha preso posizione sulla domanda riconvenzionale dell'Avv. AT relativa ai compensi professionali, per carenza di interesse.
Nelle note conclusionali e nelle repliche le parti ribadivano le loro posizioni così come nelle note d'udienza
In fatto.
Fatti Pacifici o Processualmente Accertati:
TE Il presente giudizio si origina dal definitivo esito sfavorevole ad di una complessa TR controversia civile promossa dalla madre,
TR Tale giudizio era stato inizialmente incardinato da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. TE avanti al Tribunale di Venezia (RG 3354/14), con cui si chiedeva ad la restituzione di 1.069.470,67 GBP, pari al ricavato netto della vendita di due appartamenti di TR TR TE proprietà di a Londra nel 2010 e 2011. sosteneva che in qualità di suo procuratore generale, si fosse appropriato indebitamente di tale somma, dirottandola su un proprio conto corrente cifrato lussemburghese e violando l'obbligo di rendiconto TE del mandatario ex art. 1713 c.c.. patrocinato dall'Avv. AT in primo grado, si difese contestando di aver agito come mandatario nella vendita degli immobili (vendita curata da legali inglesi), e asserendo che la scelta di accreditare i denari sul suo conto TR lussemburghese era stata esclusiva di
È pacifico che il ricavato netto delle vendite degli immobili londinesi (1.069.470,67 TE GBP) fu trasferito su un conto corrente acceso da in Lussemburgo.
TE TR È altresì incontestato che, dopo la costituzione di alla prima udienza (26.9.14) propose domande residuali ex art. 2028 c.c. (gestione d'affari) e ex art. 2041 c.c. (ingiustificato arricchimento).
Pag. 3 di 23 Su riserva, il Giudice dispose il mutamento del rito in ordinario (Art. 183 c.p.c.) a causa della complessità derivante dalle nuove domande formulate dalla ricorrente e dalla sinteticità dell'atto introduttivo.
TR Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 998/17, rigettò la domanda di ritenendo le domande successive (gestione d'affari e arricchimento senza causa) TR un'inammissibile mutatio libelli e che non avesse provato la responsabilità contrattuale del mandatario.
La Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 3033/19) ribaltò la decisione. Ritenne TR ammissibili le domande subordinate di in quanto inquadrabili nell'ambito dello ius variandi consentito, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Accolse la domanda di ingiustificato arricchimento (Art. 2041 c.c.), stabilendo che, escluso il TE mandato, era onere di dimostrare a quale titolo le somme fossero pervenute nella TE sua disponibilità. Poiché non fornì prova di un titolo legittimo (né il mandato, né la gestione d'affari, né la liberalità — quest'ultima eccepita tardivamente in appello), il versamento fu considerato indebito e fu disposta la restituzione dell'intero importo.
La condanna è divenuta inoppugnabile a seguito del rigetto del ricorso per ASzione TE di (Ordinanza n. 24489/22).
TE Il danno complessivo subito da comprensivo di capitale e spese legali, ammonta a €1.311.434,06.
TE ha prodotto documentazione attestante versamenti in favore dell'Avv. AT per oltre 40 mila euro, che contesta siano stati ricevuti dal legale a saldo.
In diritto, si ritiene che i punti controversi, su cui il Tribunale si deve pronunciare, riguardino:
A) la responsabilità professionale dell'Avv. AT per il giudizio presupposto, relativamente ai profili di condotta, nesso causale e danno in capo all'attore;
B) la domanda di manleva dell'Avv. AT nei confronti di TRoparte_1
C) la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi dell'Avv. AT;
D) le spese della presente lite.
TE A) Sulla Responsabilità Professionale vs. Avv. AT) e B) Sulla domanda di manleva (Avv. AT vs. TRoparte_1
Il Tribunale reputa che i profili A) e B) possano essere trattati congiuntamente, in quanto la domanda di condanna al risarcimento dei danni promossa dal ricorrente nei confronti dell'Avv. AT è infondata, non avendo l'attore assolto l'onere della prova sullo stesso incombente.
L'attore imputa all'Avv. AT tre condotte negligenti:
Pag. 4 di 23 TE a) accusa l'Avv. AT di aver negligentemente acconsentito (o addirittura chiesto in via subordinata) il non necessario mutamento del rito;
b) omesso deposito in giudizio di documentazione attestante il parziale rimborso della TR somma dovuta alla c) l'omessa eccezione di residualità della domanda rispetto alla domanda ex art. 2041 c.c.
a) Il consenso al mutamento del rito.
TE ha lamentato, innanzitutto, che l'Avv. AT abbia negligentemente acconsentito (o addirittura chiesto, seppur in via subordinata) il mutamento del rito, il quale non era
TE necessario. Secondo questa conversione fu controproducente, permettendo a TR di modificare e precisare la domanda originaria, mossa inizialmente con un
TE ricorso sommario ritenuto palesemente infondato. ha ritenuto che se l'Avv. AT si fosse limitato a chiedere il rigetto della domanda avversaria e si fosse rigorosamente TR opposto al mutamento del rito, non avrebbe potuto modificare utilmente la domanda, nemmeno nei limiti della emendatio libelli, e il Giudice avrebbe dovuto
TE respingere il ricorso per manifesta infondatezza. Inoltre, ha lamentato che AT TR non si fosse opposto alla richiesta di mutamento del rito formulata da alla prima udienza, associandosi invece ad essa, seppur in via subordinata.
L'Avv. AT si difende dall'addebito, sostenendo di aver formalmente contestato il mutamento del rito ed evidenziando che il mutamento del rito rientra nei poteri discrezionali del Giudice.
Il Tribunale ritiene che vadano, innanzitutto, ricostruiti i fatti. Nel giudizio presupposto si verificò quanto segue:
La vicenda sostanziale del giudizio presupposto, per il quale vengono mossi addebiti all'Avv. AT, era collegata ad altra vicenda in sede penale, nell'ambito della quale TE pendeva un giudizio che vedeva come imputato e l'Avv. AT come suo difensore (si fa riferimento alla memoria ex art. 415 bis c.p.p. e alla e-mail del 14 maggio 2014, v. doc 2/9 memoria di replica 183 c.p.c. dell'Avv. AT nel presente giudizio).
Risultava, infatti, pendente procedimento penale rubricato al numero R.G.N.R. 5322/2013 presso il Tribunale Penale veneziano, che era sorto a seguito di una TE denuncia querela presentata dalla sorella di TE_5
L'imputazione contestata ad (ACL) era il delitto previsto e TE_1 punito dagli articoli 61 nn. 7 e 11, comma 2, e 646 del Codice Penale, un reato TE identificato come appropriazione indebita aggravata. era chiamato a rispondere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di essersi appropriato, del corrispettivo ricavato dalla vendita di due appartamenti di proprietà della madre, TE_4 situati a Londra. Il fatto contestato era avvenuto nella sua qualità di
[...] procuratore generale della madre (nominato in data 12 marzo 1984 con atto del notaio di Venezia). Nello specifico, si assumeva che, dopo aver venduto su Persona_1
Pag. 5 di 23 TE mandato della madre i due immobili a Londra, si sarebbe appropriato della somma complessiva di circa 1.150.000 sterline incassandola a titolo di prezzo sul proprio conto corrente acceso presso un istituto di credito in Lussemburgo e rifiutando di trasferirla in capo alla madre mandante. I fatti specifici risalivano al 22 dicembre 2010 e al 7 aprile 2011, ed erano contestati come commessi in Lussemburgo. L'accusa era aggravata dall'aver provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità e dall'aver abusato del rapporto di prestazione d'opera (consistente nell'esecuzione del mandato a vendere ricevuto).
TE Risulta una mail del 14 maggio 2014 in cui definisce la memoria ex art. 415 bis c.p.p. “precisa ed esaustiva”.
TR Una decina di giorni dopo arrivò la notifica del ricorso 702 bis della (24 maggio).
Nella comparsa di costituzione e risposta datata 15 settembre 2014, tra le conclusioni TR formulate da AT, oltre alla richiesta di rigetto di tutte le domande di perché infondate e alle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso o litispendenza/continenza, vi era una specifica richiesta istruttoria in cui si chiedeva che il rito sommario venisse convertito in rito ordinario, con concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c.. Questa richiesta di conversione era formulata in via istruttoria, o comunque in subordine. La difesa di AT contestava, sin da subito, l'assoluta infondatezza del ricorso e l'illegittimità del rito sommario adottato, ritenendo la causa non documentale e necessitante di ampliamento istruttorio, ad esempio tramite prove testimoniali sui fatti di causa.
In data 15 settembre 2014, alle ore 17:41, addetta all'ufficio Testimone_1 amministrazione dell'azienda agricola inviò un'email all'Avvocato TE_1
AT. Questa email, avente come oggetto "Letto: RIEPILOGO PAGAMENTI 2010- 2011", inoltrava un file riepilogativo dei versamenti (per un totale di euro 500.805,06) effettuati verso i conti di provenienti sia dal conto Pt_4 TE_4 CP_2 estero del signor che dal conto dell' . Nella stessa TE_1 TE_6 comunicazione, si dichiarava disponibile a fornire il giorno successivo la Tes_1 documentazione relativa (contabili, e/c), se richiesta da AT. Questo riepilogo fu infatti allegato alla comparsa di costituzione come "Doc. 11 - Breve rendiconto versamenti a
. TE_4
L'Avvocato AT ha inviato la comparsa di costituzione e risposta a mezzo email ad in data 16 settembre 2014 e in tale comunicazione AT TE_1 TE allegò la comparsa e ricordò ad la necessità della sua partecipazione personale all'udienza che era fissata per il 26 settembre 2014 alle ore 10:40.
Alla prima udienza del 26 settembre 2014, a seguito delle difese esposte dal TR TE convenuto, precisò le proprie conclusioni chiedendo che la condotta di fosse valutata anche sotto il profilo degli articoli 2028 c.c. (gestione d'affari) e 2041 c.c. (arricchimento senza causa), introducendo così un tema di indagine nuovo rispetto alla responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato (art. 1713 c.c.) originariamente invocata.
Pag. 6 di 23 In tale sede, l'Avvocato AT precisò che, sebbene i denari della compravendita non fossero stati restituiti alla madre in senso stretto, sussistevano complesse situazioni di dare e avere tra le parti, anzi, la parte resistente affermava essere stati restituiti i denari della compravendita. Aggiunse, inoltre, alle sue richieste (rigetto della domanda, eccezioni di litispendenza e continenza), anche la richiesta in subordine di mutamento del rito.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta dopo l'udienza, con ordinanza del 3 ottobre 2014, disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario. Il Giudice motivò la sua decisione rilevando che, a fronte di un atto introduttivo assai sintetico e non del tutto TR coerente con i dati probatori depositati, aveva formulato nuove domande (ipotizzando una residuale responsabilità extracontrattuale). Secondo il Giudice, questo "mutamento di traiettorie" rendeva evidente che la controversia presentava un grado di complessità non marginale, richiedendo la trattazione secondo il rito ordinario. A seguito del mutamento, veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c..
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Onorario dott. Luca Trognacara, ha definito il primo giudizio (R.G. 3354/14, convertito in rito ordinario) con la sentenza n. 998/17, depositata il 28 aprile 2017. La decisione centrale del Tribunale è stata quella di rigettare integralmente la domanda attorea proposta da TE_7
[...]
Nel motivare tale esito favorevole ad il Giudice ha TRoparte_3 preliminarmente analizzato le istanze proposte dall'attrice: ha riconosciuto che la domanda era stata originariamente basata sulla responsabilità contrattuale del mandatario ai sensi dell'articolo 1713 del codice civile. Tuttavia, in sede di discussione TR TE e con la precisazione delle conclusioni, aveva richiesto che la condotta di fosse valutata anche sotto i profili della gestione d'affari (articolo 2028 c.c.) e dell'arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.).
Riguardo a queste domande successive, il Tribunale ha statuito che esse consentivano di fatto all'attrice di introdurre in giudizio una domanda nuova (mutamento della causa petendi) e che, per tale ragione, le domande formulate ai sensi degli articoli 2028 e 2041 c.c. erano inammissibili e dunque non potevano essere prese in esame. Le domande fondate sull'arricchimento senza causa e la gestione d'affari rappresentavano, secondo il Giudice, una vera e propria mutatio libelli e non una mera rettifica della domanda originaria.
Risolta la questione preliminare sull'ammissibilità delle domande secondarie, il Tribunale si è limitato a esaminare la pretesa iniziale fondata sull'inadempimento TE negoziale. Nonostante fosse stato provato che aveva ricevuto sul suo conto delle somme di denaro riferibili alla madre, il Tribunale ha ritenuto che non fosse altrettanto comprovata la sussistenza del rapporto negoziale (mandato) nell'ambito del quale parte del patrimonio mobiliare dell'attrice fosse stato trasferito nella sfera di dominio del convenuto.
Pag. 7 di 23 Il Tribunale ritiene che, in base alla ricostruzione dei fatti, l'addebito mosso all'Avv. AT per il consenso al mutamento del rito non è fondato.
Innanzitutto, il mutamento del rito non è imputabile all'Avv. AT: l'ordinanza del Giudice del procedimento presupposto sottolineò che era stato proprio il "mutamento di traiettorie da parte della ricorrente", derivante dalle domande ai sensi degli artt. 2028 TR c.c. e 2041 c.c. proposte dalla a rendere evidente che la controversia presentava un "grado di complessità... non marginale", imponendone la trattazione secondo il rito ordinario, e ciò, specificamente, "a prescindere dalle tematiche introdotte dal resistente" (ACL).
La scelta di mutare il rito non è quindi imputabile all'Avv. AT, ma alla condotta TR processuale di e al potere discrezionale del Giudice, che, in base alla normativa all'epoca vigente, operava ex lege se le difese richiedono un'istruzione non sommaria.
La negligenza è da escludere, in quanto dalle prove in atti emerge la completa conoscenza e condivisione della strategia difensiva da parte di TE_1 TE ( , che, come visto nella ricostruzione dei fatti, risaliva al procedimento
[...] penale (R.G.N.R. 5322/2013) relativo alle medesime vicende: la mail del 14 maggio 2014 dimostra in modo inequivocabile l'affiatamento e l'alleanza strategica tra cliente e difensore.
TE Peraltro, l'esito favorevole ad in primo grado, fondato sul principio della preclusione della mutatio libelli, si verificò nonostante la conversione del rito. L'ammissibilità delle domande nuove dipendeva da principi giuridici processuali (il divieto di mutatio libelli) e non dalla forma del procedimento in cui venivano proposte.
Di fatti, la successiva riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello di Venezia (Sentenza n. 3033/19) evidenzia chiaramente che l'incidenza sul giudizio fu dovuta esclusivamente al mutamento della giurisprudenza di legittimità relativa al concetto di ius variandi e di emendatio libelli. La Corte d'Appello accolse il TR motivo di gravame di sul punto, ritenendo fondata la doglianza in tema di ius variandi "alla luce non solo della sentenza resa dalla Corte di ASzione a SS.UU. n. 12310/2015, ma anche alla stregua della più recente pronuncia, resa sempre a SS.UU., n. 22404 del 13.9.2018". Tali pronunce delle Sezioni Unite hanno stabilito che è ammissibile la modifica della domanda, anche se riguarda petitum e causa petendi, purché la domanda modificata risulti "comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio" (come nel caso dell'arricchimento senza causa proposto in via subordinata a un inadempimento contrattuale).
Pertanto, l'inammissibilità (o l'ammissibilità, nel caso dell'Appello) delle domande nuove non fu una conseguenza del mutamento del rito stesso.
In questo contesto di strategia condivisa e necessità di difesa complessa, la richiesta di mutamento del rito, sebbene subordinata e preventiva in comparsa, era ragionevole. L'obiettivo primario di AT era il rigetto del ricorso per inammissibilità o infondatezza. TE Tuttavia, la difesa di si basava sull'asserzione che i denari erano stati "restituiti
Pag. 8 di 23 nell'ambito della complessa sistemazione dei conti all'interno della propria famiglia", una circostanza che necessitava di ampie prove documentali. A tal proposito, l'email del 15 settembre 2014 inviata a AT da contenente il "RIEPILOGO Testimone_1
PAGAMENTI 2010-2011" (poi Doc. 11 allegato alla comparsa), e la disponibilità della a fornire "la documentazione relativa (contabili, e/c) mi faccia sapere che Tes_1 TE provvedo domani ad inoltrargliela", dimostra che (attraverso la sua amministrazione) stava ancora raccogliendo i documenti probatori cruciali. Questa aspettativa di dover produrre una documentazione dettagliata e complessa ("contabili, e/c") che andasse oltre il mero "breve resoconto" giustificava pienamente la necessità di disporre di termini istruttori ampi e di poter chiedere prove testimoniali (come quelle sui fatti di causa descritti in narrativa, tra cui i legali londinesi Mr. e Miss Persona_2
, che solo il giudizio ordinario garantiva. Persona_3
Pertanto, questo addebito non sussiste.
b) L'omesso deposito.
TE ha prodotto in questo giudizio nuova documentazione che non era stata depositata nel giudizio presupposto per colpa dell'odierno convenuto. Si tratta di estratti conto bancari e una contabile da conto lussemburghese con causale "ricavo da vendita di immobili" (per €160.000,00), nonché bonifici classificati come “rimborso finanziamento” o con simile dicitura. L'attore sostiene che essi dimostrano la TR restituzione parziale di €442.441,98 a rispetto al debito più ampio in precedenza indicato.
TE sostiene che la mancata produzione tempestiva di tali documenti nel giudizio originario da parte dell'Avv. AT (nonostante la disponibilità comunicata dalla segretaria e la dichiarazione di AT in udienza che i denari erano stati restituiti) costituisca una grave negligenza con nesso causale, poiché la condanna finale sarebbe stata ridotta almeno di tale importo.
L'Avv. AT contesta che tale documentazione sia stata richiesta, vagliata in contraddittorio o fosse a lui nota, e ne contesta in ogni caso la rilevanza probatoria, eccependo che essa non presenta i requisiti minimi di leggibilità, provenienza, data certa, o conformità, e non vi è certezza che si riferisca alla restituzione dei proventi londinesi (molte causali riportano "rimborso finanziamento", non specificamente "rimborso vendita immobili"). AT sostiene che l'onere della prova del nesso causale spetta all'attore, e che la produzione tardiva di questi documenti non avrebbe probabilisticamente cambiato l'esito della causa.
Il Tribunale ritiene innanzitutto di ricostruire puntualmente i fatti:
Con l'email del 15-9-14, intitolata "Letto: RIEPILOGO PAGAMENTI 2010-2011", la sig.ra addetta all'ufficio amministrativo dell'odierno attore, informava l'Avv. Tes_1
AT di avergli inoltrato un file riepilogativo: "Le inoltro il file riepilogativo dei versamenti Cont effettuati verso i conti sia dal conto estero del Sig. he dal conto TE_1 Con dell ". L'email offriva esplicitamente la documentazione completa relativa a Pt_6
Pag. 9 di 23 tali versamenti: "Se ha bisogno della documentazione relativa (contabili, e/c) mi faccia sapere che provvedo domani ad inoltrargliela".
TE Il giorno successivo, il 16 settembre 2014, l'Avv. AT ha inviato via email ad la comparsa di costituzione e risposta nella causa RG 3354/14, ricordando la necessità della partecipazione personale all'udienza. La comparsa includeva il "Breve rendiconto versamenti a (Doc. 11/278), pur specificando che tale TE_4 allegazione era fatta "solo per mero scrupolo difensivo e senza che questo vada ad invertire l'onere della prova".
TE Pochi giorni dopo (il 26.9.14), l'Avv. AT dichiarò in udienza, alla presenza di che "...essere stati restituiti i denari della compravendita...".
Successivamente l'Avv. Michele AT inviava una nuova mail ad Pt_1 TE_1 in data 17 marzo 2015 alle ore 09:21. Il messaggio aveva per oggetto "II
[...] Cont memoria / L'email aveva lo scopo di trasmettere ad TE_1 TE la seconda memoria istruttoria (ex Art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) che l'Avv. AT si accingeva a depositare nel giudizio presupposto (RG 3354/14). Il testo è il seguente: "Buongiorno Sig. Le allego la memoria istruttoria che TE_1 andrei a depositare sulla causa ex art. 702 bis relativa alla vendita degli immobili londinesi. Mi faccia sapere se ritiene ci siano altri testimoni da poter indicare e se ritiene che siano da inserire altri capitoli di prova (ovviamente abbiamo anche la terza memoria fra venti giorni a prova contraria). Mi sembra che la documentazione sia stata inviata tutta con il deposito della comparsa di costituzione. Mi faccia sapere se ci sono osservazioni o altro, deposito la memoria prima di sera. Un cordiale saluto”.
Così ricostruiti i fatti, il Tribunale deve ritenere che la contestazione mossa dall'Attore,
circa la negligenza del difensore, Avv. Michele TRoparte_3
AT, per l'omessa produzione di documentazione contabile attestante la restituzione parziale di circa €442.441,98, è destituita di fondamento: una valutazione complessiva della condotta processuale nel giudizio presupposto (RG 3354/14) e dello scambio comunicativo tra le parti non rivela la colpa professionale del legale.
Nel giudizio originario, incardinato da inizialmente ex TE_7 art. 702 bis c.p.c., la strategia difensiva adottata dall'Avv. AT era quella di rigettare in toto la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, e in via preliminare, eccepire l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti del rito sommario.
In tale contesto, la dichiarazione resa dall'Avv. AT a verbale all'udienza del 26 settembre 2014, secondo cui la parte resistente "afferma essere stati restituiti i denari della compravendita", e che sussistevano "complesse situazioni di dare ed avere", non era intesa come una prova assoluta dell'avvenuto pagamento, ma come una mossa strategica coerente per sostenere la relevatio ad onus probandi, ovvero per ribadire che l'onere di provare il titolo della restituzione, il mancato adempimento e l'insussistenza di una "giusta causa" per il possesso delle somme spettava interamente TR a Tale finalità difensiva risulta chiaramente dalla comparsa di costituzione, dove il "breve resoconto versamenti a (Doc. 11) era dimesso TE_4
Pag. 10 di 23 "solo per mero scrupolo difensivo e senza che questo vada ad invertire l'onere della prova".
TE L'omessa produzione delle contabili complete, che lamenta essere un profilo di negligenza, deve essere valutata alla luce della successiva interazione tra cliente e legale in prossimità dei termini istruttori, momento in cui l'onere di cooperazione del cliente assume un rilievo centrale.
TE L'email del 15 settembre 2014 (Doc. 4/46), inviata dall'Amministrazione aveva offerto la documentazione ("contabili, e/c") condizionando l'invio alla richiesta ("Se ha bisogno della documentazione... mi faccia sapere che provvedo domani ad inoltrargliela").
Successivamente, in data 17 marzo 2015, in prossimità della scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie (ex Art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), l'Avv. AT ha TE inviato la bozza della seconda memoria ad chiedendo esplicitamente: "Mi faccia sapere se ritiene ci siano altri testimoni da poter indicare e se ritiene che siano da inserire altri capitoli di prova", e aggiungendo: "Mi sembra che la documentazione sia stata inviata tutta con il deposito della comparsa di costituzione".
Questa comunicazione dell'Avv. AT non costituisce una confessione di negligenza, ma si configura come un chiaro invito e un sollecito al cliente a verificare la completezza delle prove e eventualmente integrarle, in un momento cruciale del processo. L'uso del verbo “sembrare” è significativo. È un verbo che si qualifica copulativo quando collega il soggetto a un predicato nominale che ne esprime una qualità o uno stato apparente. Pertanto, l'emittente non si limita a un'osservazione neutra, ma sta indirettamente segnalando un problema da verificare o risolvere. È quindi un modo attenuato e cortese per invitare il destinatario a controllare la documentazione, e integrare gli elementi mancanti, se necessario.
Non risultano, inoltre, documenti o capitoli di prova di parte attrice che dimostrino che TE abbia risposto a tale email, contestando l'assunto del legale sulla completezza della documentazione prodotta o insistendo per l'allegazione delle contabili parziali, pur TE essendo il soggetto unico in grado di fornire i dettagli per comprovare che le somme versate (spesso con causali generiche come "rimborso finanziamento" o a non meglio precisate vendite immobiliari) si riferissero esclusivamente alla restituzione dei proventi della vendita immobiliare e non ad altre complesse situazioni di dare/avere tra madre e figlio.
TE L'inerzia di nel rispondere a un invito così esplicito e determinante in vista delle TE preclusioni istruttorie, interrompe la catena causale che imputa al difensore.
Il Tribunale ritiene, dunque, che questo addebito di colpa sia infondato.
c) Omessa eccezione o contestazione della residualità dell'azione ex art. 2041 c.c..
Un ulteriore profilo di divergenza giuridica riguarda la residualità dell'azione ex Art. TE 2041 c.c. sostiene che l'omessa eccezione di residualità abbia lasciato aperta la
Pag. 11 di 23 TR strada all'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, mentre avrebbe dovuto agire ex art. 2033 c.c. per indebito oggettivo, azione preclusiva all'arricchimento senza causa. L'Avv. AT contesta che tale omissione sia colposa o causale, in quanto la ASzione ha ritenuto la valutazione della sussidiarietà riservata al giudice del merito.
Il Tribunale reputa che anche in questo caso non possa muoversi alcun addebito di colpa all'avvocato AT. L'operato dell'Avv. AT deve essere, infatti, valutato nel contesto processuale in cui avvenne la difesa, ovvero nel 2014-2015, quando la TE questione centrale e strategicamente più forte per la difesa di era l'inammissibilità processuale delle nuove domande.
L'Avv. AT eccepì tempestivamente l'inammissibilità delle domande subordinate di gestione d'affari (ex Art. 2028 c.c.) e arricchimento senza causa (ex Art. 2041 c.c.), poiché introdotte a verbale di prima udienza e poi con la prima memoria ex Art. 183 c.p.c., qualificandole come vera e propria mutatio libelli. L'obiettivo di questa strategia era ottenere il rigetto delle domande per vizio procedurale, sostenendo che le TE modifiche non erano state determinate dalle difese di e introducevano un tema d'indagine completamente nuovo rispetto al ricorso iniziale basato sulla responsabilità contrattuale del mandatario. Questo era un tema di diritto fortemente controverso e discusso.
Si consideri che il Tribunale (Sentenza n. 998/17) accolse inizialmente tale eccezione, ritenendo le domande ex Art. 2041 c.c. inammissibili. Tuttavia, la Corte d'Appello, con Sentenza n. 3033/19, riformò tale statuizione basandosi sulle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di ASzione n. 12310/2015 e n. 22404/2018. Le Sezioni Unite avevano infatti enunciato, in un arco temporale successivo all'eccezione tempestiva di mutatio libelli sollevata dall'Avv. AT in comparsa di costituzione (settembre 2014), il principio di diritto che ammetteva la modifica della domanda (emendatio libelli) quando essa risultasse comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
La scelta di AT di concentrarsi sulla contestazione della mutatio libelli nel 2014 era dunque supportata dalla giurisprudenza di merito e dalla giurisprudenza di legittimità anteriore alle SS.UU. (peraltro, prima delle SS.UU. l'orientamento sull'interpretazione restrittiva del concetto di titolo giustificante la connessione era quella prevalente), ed egli non può essere ritenuto negligente per non aver anticipato un orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite non ancora consolidato o enunciato nel dettaglio all'epoca delle prime difese decisive.
In secondo luogo, la presunta negligenza derivante dalla mancata eccezione di residualità è smentita dal successivo sviluppo del contenzioso in sede di legittimità. TE
patrocinato in ASzione da nuovi legali (Avv. Sicchiero e Avv. Suppiej), ha basato il proprio ricorso su tre motivi: mutatio libelli, errata interpretazione dell'Art. 2041 c.c. (sulla giusta causa) e omessa pronuncia sulla compensazione. Anche i nuovi difensori non hanno fatto valere in ASzione l'erronea valutazione del requisito di residualità come vizio di legittimità, né hanno sollevato una specifica doglianza ex Art.
Pag. 12 di 23 2042 c.c.. Se l'omissione dell'Avv. AT fosse stata un errore così grave e determinante, sarebbe stato logico e doveroso che i legali successivi lo avessero posto a fondamento del ricorso in ASzione.
Il fatto che i nuovi avvocati si siano concentrati principalmente sul tema della "giusta causa" e della mancata detrazione delle somme (terzo motivo), e non sulla residualità, TE attesta che il vero punto di debolezza del caso di risiedeva nel merito (onere della prova sul titolo) e non nell'eccezione formale di sussidiarietà. Peraltro, i ricorrenti in ASzione (AV Sicchiero e Suppiej), pur essendo subentrati all'Avv. AT, hanno ratificato la linea difensiva originaria. Essi hanno infatti impugnato la sentenza d'Appello (che aveva accolto l'Art. 2041 c.c.) anche sotto il profilo dell'inammissibilità, dedicando il primo motivo di ricorso proprio alla violazione dell'Art. 702 bis c.p.c. per aver la Corte d'Appello ritenuto ammissibile la proposizione della domanda di indennizzo per indebito arricchimento nonostante l'intervenuta domanda nuova e/o mutatio libelli. L'aver mantenuto e portato fino al giudizio di legittimità questa eccezione procedurale dimostra che essa era considerata strategia difensiva fondata, escludendo l'imperizia dell'Avv. AT per averla impostata in primo grado.
Infine, l'accoglimento della domanda ex Art. 2041 c.c. da parte della Corte d'Appello implica la verifica, seppure implicita, della residualità. L'azione di ingiustificato arricchimento (ex Art. 2041 c.c.) ha natura sussidiaria e residuale, e il giudice del merito è tenuto a vagliare la residualità in quanto presupposto del Art. 2041 c.c., verificando l'insussistenza in astratto di ogni altra azione tipica. Se la Corte d'Appello ha ritenuto di accogliere la domanda ex Art. 2041 c.c., ciò significa che essa ha implicitamente ritenuto che l'azione tipica (nella specie, la ripetizione di indebito oggettivo ex Art. 2033 c.c.) non potesse essere chiesta utilmente o che il rimedio residuale fosse l'unico praticabile. L'azione di arricchimento è considerata l'azione TE adeguata quando la giusta causa manca, e la Corte d'Appello ha condannato TE proprio perché non ha dimostrato la giusta causa del possesso delle somme, ritenendo il versamento indebito.
Pertanto, l'omissione formale dell'eccezione di residualità da parte dell'Avv. AT non ha avuto un nesso eziologico con la soccombenza, in quanto la Corte ha comunque proceduto alla verifica del presupposto necessario per l'accoglimento della domanda.
Discende quindi che anche sotto questo profilo non sussiste alcuna colpa.
B) Sulla Copertura Assicurativa (Avv. AT vs. TRoparte_1
Da quanto esposto discende il rigetto dell'azione di responsabilità comporta necessariamente il rigetto della domanda nei confronti dell'assicurazione, in applicazione del principio dell'accessorietà dell'obbligo indennitario stabilito dall'art. 1917 c.c. L'obbligo assicurativo sorge solo in presenza di una responsabilità accertata del danneggiante e non può sopravvivere al rigetto dell'azione principale.
Pag. 13 di 23 Poiché la chiamata in causa dell'assicurazione è imputabile all'attore dell'odierno giudizio, le spese della chiamata in causa dell'assicurazione vanno poste a carico di parte attrice.
TE C) Sulla Domanda Riconvenzionale (Avv. AT vs.
L'Avv. AT richiede il pagamento del saldo dei compensi per €23.345,92 per i due gradi di giudizio: per queste prestazioni giudiziali, l'Avvocato AT chiede in via riconvenzionale il saldo delle competenze relative alla causa di Primo Grado (RG 3354/2014) per € 13.132,08 (come da preavviso di parcella n. 27 del 20.04.2020) e per la causa di Appello (RG 3619/2017) per € 10.213,84 (come da preavviso di parcella n. 7 del 30.06.2021), per un totale complessivo richiesto di € 23.345,92.
TE eccepisce in primis la radicale infondatezza del credito per l'inadempimento del TE legale al mandato. In via subordinata, contesta l'ammontare e la congruità del compenso richiesto (richiesta di saldo senza indicazione degli acconti già percepiti), e propone eccezione riconvenzionale di compensazione giudiziale con il maggior controcredito risarcitorio derivante dalla responsabilità professionale di AT.
Il Tribunale ritiene, innanzitutto, che il conferimento dell'incarico all'Avvocato Michele AT da parte di nei due giudizi presupposti al Pt_1 TE_1 Pt_3 presente (primo grado e appello) per i quali è domandato il compenso, è un fatto che risulta documentalmente provato dallo svolgimento effettivo dell'attività difensiva nei TE due gradi di giudizio e anche dalla difesa dell nel presente giudizio il quale, come visto in precedenza mette in discussione solo la diligenza nell'esecuzione del mandato stesso. L'incarico è reso evidente dalla costituzione in giudizio dell'Avvocato AT nel procedimento di Primo Grado (RG 3354/14) con comparsa datata 15.09.2014 (doc. 2 TE della citazione di e nel successivo giudizio d'Appello (RG 3619/17) con comparsa TE datata 11.01.2018 (doc. 14 della citazione di .
Quanto allo svolgimento dell'attività professionale sotto il profilo dell'an debeatur, non ha contestato specificamente la materiale TE_1 esecuzione delle prestazioni legali, ma ha invece contestato la qualità e l'adeguatezza di tale prestazione, fondando la sua eccezione sui medesimi aspetti fattuali della domanda risarcitoria mossa nei confronti dell'Avv. AT. Poiché l'attore, pur eccependo l'inadempimento del mandato. non ha mai negato che l'Avvocato AT abbia curato la fase di studio, la fase introduttiva, l'istruttoria (nel primo grado), la fase decisionale, la partecipazione a tutte le udienze e la redazione degli scritti difensivi, lo svolgimento effettivo di tali attività è provato ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. per non essere stato specificamente contestato nel merito della loro materiale esecuzione.
TE ha tuttavia contestato la diligenza per i medesimi profili posti a fondamento della domanda risarcitoria, la quantificazione e la congruità di questi importi e il pagamento di acconti da opporre in compensazione del credito preteso dall'Avv. AT.
In proposito il Tribunale rileva che le negligenze poste a base dell'eccezione di TE inadempimento sono le medesime che fondano l'azione di responsabilità e che
Pag. 14 di 23 sono state già ritenute prive di fondamento da questo giudice nei paragrafi precedenti. In questa sede si conferma il rigetto dell'eccezione, rimandando a quanto evidenziato in precedenza.
TE Venendo alla quantificazione degli importi e alla congruità degli stessi, sostiene che gli importi complessivamente richiesti a saldo dall'Avv. AT siano stati calcolati in modo generico, eccessivo ed errato e inoltre non terrebbero conto degli acconti percepiti.
L'eccezione sulla quantificazione dei compensi pretesi dall'Avv. AT è generica. Ciò premesso risulta che l'Avv. AT ha avanzato una domanda riconvenzionale per un saldo complessivo pari a € 23.345,92.
Questa cifra deriva da due specifici documenti:
1. Primo Grado (Tribunale di Venezia, RG 3354/2014): Il compenso è stato TE formalizzato nel Preavviso di Parcella n. 27 del 20.04.2020, che indica un saldo dovuto di € 13.132,08. Questo importo è dettagliato in € 9.000,00 per Competenza, a cui si aggiungono € 1.350,00 per Spese Generali (15%), € 414,00 per C.p.a. (4%) e € 2.368,08 per IVA (22% su imponibile di € 10.764,00). Va notato che in una precedente Nota Spese per la stessa causa (R.G. n. 3354/14), l'Avv. AT aveva riepilogato competenze totali per € 18.500,00 e spese soggette per € 1.000,00, per un totale di € 19.500,00 (oltre accessori), con una ripartizione per fasi processuali: € 5.500,00 per la Fase di studio, € 5.500,00 per la Fase introduttiva e € 7.500,00 per la Fase decisionale;
2. Secondo Grado (Corte d'Appello di Venezia, RG 3619/2017): Il compenso è TE quantificato nel Preavviso di Parcella n. 7 del 30.06.2021, che richiede un saldo di € 10.213,84. La scomposizione include € 7.000,00 per Competenza, oltre a € 1.050,00 per Spese Generali (15%), € 322,00 per C.p.a. (4%) e € 1.841,84 per IVA (22% su imponibile di € 8.372,00).
TE Quanto ai bonifici che sostiene di aver versato a titolo di acconto, la situazione è TE la seguente: il Doc. 40, relativo al bonifico del 10 gennaio 2018, è stato associato dall'Avv. AT alla Parcella n. 6 dell'11 gennaio 2018, qualificata come “ACCONTO”, avente ad oggetto la consulenza e assistenza nel procedimento “ TE_1 ontro – avanti la Corte d'Appello di Venezia RG
[...] TE_4
n. 3619/2017”, per un importo complessivo di € 3.588,00.
TE Il Doc. 41, relativo al bonifico del 25 novembre 2015, è stato ricondotto a una serie di sette parcelle, dalla n. 135/2015 alla n. 141/2015, tutte descritte come “in acconto” e riferite a pratiche diverse, tra cui la mediazione (Parcella n. 135/2015 per € 61,00), il procedimento contro l'Avv. Sergio Camerino (Parcella n. 137/2015 per € 1.094,34), la procedura di restituzione beni (Parcella n. 138/2015 per € 2.537,60), la procedura di rilascio immobile a EV (Parcella n. 139/2015 per € 687,00), la causa principale
contro
RG 3354/2014 (Parcella n. 140/2015 per TE_4
€ 1.459,12, anch'essa indicata come ACCONTO), e l'opposizione a decreto ingiuntivo
Pag. 15 di 23 (Parcella n. 141/2015 per € 709,02). Il bonifico complessivo di € 6.609,06 è stato registrato come “Pagamenti preavvisi parcelle varie / Avv M. AT”.
TE Il Doc. 42, relativo al bonifico del 29 ottobre 2018, è stato coperto dalla Parcella n. 110 del 30 ottobre 2018, dell'importo di € 638,92, avente ad oggetto la consulenza e assistenza nel procedimento di esecuzione immobiliare
contro
NEKTA SERVIZI SRL – conversione del pignoramento, e descritta come saldo spese esenti ex art. 15.
TE Il Doc. 43 riguarda una ricevuta di pagamento in contanti prodotta da alla quale Co ha risposto con la Parcella n. 117 del 13 novembre 2018, per un importo di € 2.238,65, relativa alla consulenza e assistenza nel procedimento “contro
[...]
– avanti il Tribunale di EV RG n. 9746/2017 – rendiconto”. TE_4
TE Il Doc. 44, relativo al bonifico del 31 maggio 2016, corrisponde alla Parcella n. 69 del 1 giugno 2016, qualificata come “ACCONTO”, avente ad oggetto la consulenza e assistenza nel procedimento di opposizione a precetto promosso da TE_1 contro , per un importo complessivo di
[...] TRoparte_5
€ 2.609,80.
TE Infine, il Doc. 47, che raccoglie altri bonifici è stato specificamente mappato da Co a una serie di ulteriori parcelle, tra cui la n. 142/2016, 143/2016, 89/2018, 164/2016, 62/2017, 27/2019, 92/2016, 72/2018, 129/2017, 59/2017, 60/2017 e 7/2020, riferite a una molteplicità di pratiche, quasi tutte indicate come acconti. Tra queste si segnalano: l'acconto per appello beni mobili (Parcella n. 89/2018 per € 2.800,00), l'acconto per procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (Parcella n. 62/2017 per € 2.900,01), il procedimento di rilascio immobile (Parcella n. 92/2016 per € 2.273,00), l'acconto per rendiconto Tribunale di EV RG n. 9746/2017 (Parcella n. 72/2018 per
€ 1.250,00), l'acconto contro il Dott. (Parcella n. 129/2017 per € CP_6
1.196,01) e l'acconto contro la Corte d'Appello di Venezia per rilascio beni mobili Venezia (Parcella n. 59/2017 per € 3.202,51).
Due bonifici si collegano in modo specifico ai procedimenti RG 3354/2014 e RG 3619/2017:
TE
1. Bonifico Doc. 41 (datato 25.11.2015): Questo bonifico di € 6.609,06, prodotto dall'attore, è collegato al Giudizio di Primo Grado (RG 3354/2014) in quanto coperto da una serie di parcelle, tra cui la Parcella n. 140/2015 (prodotta Co come doc. b) allegato alla memoria di . La ragione del collegamento è la specifica causale riportata sulla parcella, che la identifica come "ACCONTO" per la pratica "Causa principale vs - avanti il TE_4
Tribunale di Venezia RG n. 3354/2014" [dedotto dalla sequenza di parcelle prodotte].
TE
2. Bonifico Doc. 40 (datato 10.1.2018): Questo pagamento di € 3.588,00, TE prodotto da si riferisce al Giudizio d'Appello (RG 3619/2017). L'Avv. AT ha dimesso in risposta la Parcella n. 6 dell'11/1/2018 (prodotta come doc. a) allegato alla memoria di AZ), anch'essa emessa a titolo di "ACCONTO". La
Pag. 16 di 23 parcella specifica che l'oggetto della pratica era la "consulenza e assistenza nel procedimento contro – TE_1 TE_4 avanti la Corte d'Appello di Venezia RG n. 3619/2017".
TE I documenti finali di richiesta di pagamento (i Preavvisi di Parcella n. 27 del TE 20.04.2020 e n. 7 del 30.06.2021) non mostrano il dettaglio del calcolo della detrazione degli acconti in calce al documento stesso. Non risultano altri documenti in cui sia stata compiuta questa operazione.
Ancora, va osservato che non è chiaro come la somma richiesta a saldo dall'Avv. AT sia stata calcolata: il resistente chiede un saldo di € 13.132,08 in primo grado, ma non è trasparente come l'acconto (identificato nella Parcella n. 140/2015) sia stato computato. Per l'appello, si è riconosciuto un compenso di € 10.213,84, ma ancora una volta non è chiaramente considerato l'acconto.
Pertanto, si deve reputare che la detrazione non è stata compiuta. La detrazione va quindi compiuta in sede giudiziale.
TE Risultano poi Bonifici di all'Avv. AT che vanno riferiti ad altre TRoversie.
TE L'Avv. AT (AZ) ha specificato che gli altri bonifici prodotti da riguardavano controversie diverse da quella relativa agli immobili di Londra, a riprova della massima trasparenza ha allegato le parcelle e gli estratti di prima nota relativi a ciascun pagamento. Le ragioni per cui non sono collegabili ai due giudizi principali sono le seguenti:
TE
1. Bonifico Doc. 42 (datato 29.10.2018): Questo bonifico era collegato alla Co Parcella n. 110/2018 (doc. c) allegato alla memoria di , la quale riguardava la "consulenza e assistenza nel procedimento di esecuzione immobiliare
contro
NEKTA SERVIZI SRL" [dedotto dalla sequenza di parcelle prodotte], dunque una vertenza totalmente distinta.
TE
2. Pagamento Contante Doc. 43 (ricevuta): Questo pagamento in contanti è Co stato ricondotto alla Parcella n. 117/2018 (doc. d) allegato alla memoria di , che copriva la "consulenza e assistenza nel procedimento... avanti il Tribunale di EV RG n. 9746/2017 - rendiconto", un giudizio parallelo e non la causa principale sugli immobili londinesi.
TE
3. Bonifico Doc. 44 (datato 31.5.2016): Tale bonifico si riferiva alla Parcella n. Co 69/2016 (in acconto) (doc. e) allegato alla memoria di , emessa per "consulenza e assistenza nel procedimento di opposizione a precetto promosso da contro ", TE_1 TRoparte_5 un'altra causa esecutiva.
TE
4. Bonifici Doc. 47 ("Altri Bonifici"): Questo gruppo di bonifici, prodotto da TE
è stato ricondotto dall'Avv. AT a dodici parcelle distinte (doc. f), che dimostrano l'ampiezza delle controversie patrocinate, e la loro estraneità (o il riferimento a filoni processuali diversi) dai giudizi presupposto: si trovano infatti
Pag. 17 di 23 riferimenti, tra gli altri, ad un acconto per l' "Appello Beni Mobili" (Parcella n. 89 del 22 agosto 2018), a procedimenti cautelari e di sequestro auto (Parcelle n. 142/2016 e 143/2016, Parcelle n. 59/2017 e 60/2017), e a un procedimento contro il Dott. (Parcella n. 129/2017), oltre a un acconto per CP_6 un appello su esecuzione (Parcella n. 27/2019), tutti pagamenti che, pur rientrando nell'ambito della complessa dialettica processuale tra madre e figlio, non sono i pagamenti principali relativi al ricavato degli immobili di Londra per cui l'avv. AT chiede il saldo.
Venendo al calcolo delle somme spettanti all'Avv. AT, va subito evidenziato come la TE contestazione di sia generica.
Il Tribunale, chiamato a provvedere sulla liquidazione dei compensi professionali, adotta i parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (nella formulazione applicabile ratione temporis e anteriore al D.M. 147/2022), per la liquidazione ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
a) Determinazione del Valore della TRoversia e Parametri Applicabili (Primo Grado).
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, il valore della controversia è determinante per l'individuazione dello scaglione tabellare appropriato. Nel caso di specie, la domanda TE attorea mirava alla condanna del convenuto ( alla restituzione di 1.069.470,67 Sterline Britanniche (GBP). Tale importo, convertito in Euro, colloca la causa nello scaglione di valore da € 1.000.001 a € 2.000.000.
Si rende necessario l'applicazione delle tabelle forensi stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenendo conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
Il giudizio, benché originariamente introdotto con rito sommario (art. 702 bis c.p.c.), è stato convertito al rito ordinario a causa della complessità della vicenda e della proposizione di domande nuove (gestione d'affari e arricchimento senza causa). Le fasi rilevanti, dunque, si identificano come segue: la fase di studio (necessaria per l'analisi della complessa vicenda, della natura dei pagamenti e delle eccezioni di rito, come l'inammissibilità delle domande nuove e l'eccezione di litispendenza/continenza), la fase introduttiva (con il deposito di un'articolata comparsa di risposta), la fase istruttoria (concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., pienamente utilizzati dalle parti), e la fase decisionale (con precisazione delle conclusioni e deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
I compensi tabellari minimi per le fasi principali del giudizio, in base allo scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000, sono stati liquidati per un totale di € 9.694,00. Non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna applicazione autonoma dell'art. 19 relativa all'attività stragiudiziale.
Pag. 18 di 23 Nella quantificazione del compenso, il Tribunale si attiene ai criteri generali di liquidazione di cui all'art. 4, il quale impone di considerare l'importanza della causa, la sua natura, il valore dell'affare, la complessità delle questioni giuridiche e di fatto, l'urgenza, il pregio dell'opera prestata e il risultato conseguito [Art. 4, comma 1, D.M. 55/2014]. L'art. 4, comma 1, conferisce al Giudice la facoltà di aumentare il compenso fino all'80% o di ridurlo fino al 50% rispetto ai valori medi, in relazione alla particolare importanza o alla semplicità della prestazione.
Nel merito, il giudizio ha presentato una complessità oggettiva, non solo per l'alto valore economico della posta in gioco (GBP 1.069.470,67), ma anche per le questioni giuridiche affrontate, tra cui la gestione di un rito mutato da sommario a ordinario, l'eccezione di mutatio libelli sulle domande subordinate di gestione d'affari e arricchimento senza causa, e la necessità di analizzare complesse situazioni familiari e finanziarie.
Tuttavia, pur riconoscendo la particolare complessità e l'alto valore, si ritiene che la liquidazione debba essere mantenuta ai valori minimi tabellari di € 9.694,00, in quanto la fase istruttoria, pur essendo stata concessa e sviluppata, non ha richiesto un approfondimento probatorio eccezionale, concludendosi la causa sulla base delle risultanze documentali. L'applicazione dei valori minimi tabellari per le fasi effettivamente svolte è dunque giustificata dalla necessità di bilanciare l'alta posta in gioco e la complessità teorica della lite con la prassi liquidatoria prudente, assicurando comunque una corretta retribuzione dell'attività difensiva svolta.
Conseguentemente, il compenso professionale dovuto per il giudizio di primo grado è liquidato come segue, in applicazione degli accessori di legge (rimborso forfetario 15%, CPA 4% e IVA 22%):
Descrizione Importo
Compenso tabellare (valori minimi) € 9.694,00
Spese Generali (15%) € 1.454,10
AS AV (4% sull'imponibile) € 445,92
IVA (22% sull'imponibile) € 2.550,68
Totale Compenso Liquidabile € 14.144,70
In conclusione, la liquidazione del compenso in € 14.144,70 appare congrua e corretta in relazione all'applicazione dei valori minimi del D.M. 55/2014 per il rispettivo scaglione, e non si ravvisano elementi, ai sensi dell'art. 4, che giustifichino un aumento del compenso rispetto ai minimi stabiliti, pur a fronte dell'elevato valore dell'affare e della complessità processuale gestionale.
Pag. 19 di 23 Da questa somma va detratto l'acconto (relativo alla Parcella n. 140/2015) comprensivo di accessori pari a euro di € 1.459,12, che porta a un complessivo di euro 12.685,58, che pare più che congruo.
b)La determinazione del compenso dell'appello.
Quanto all'Appello R.G. n. 3619/2017, il Tribunale deve fare riferimento ai parametri in vigore al momento della conclusione della prestazione, identificati nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, antecedente alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022. La richiesta dell'Avvocato AT è stata calcolata secondo i parametri in vigore al tempo delle liquidazioni effettuate dalla Corte.
Determinazione del Valore della TRoversia e Parametri Applicabili (Appello)
Ai fini della liquidazione, si individua il valore della controversia in base all'oggetto dell'impugnazione, ovvero la richiesta di restituzione della somma di 1.069.470,67 Sterline Britanniche, equivalente a € 1.311.434,06 ai fini del TRibuto Unificato, collocando la causa nello scaglione di valore superiore a € 520.000,00.
La quantificazione del compenso si opera sulla base degli artt. 6 e seguenti del D.M. 55/2014 relativi ai giudizi di appello. Sono state effettivamente svolte tre delle fasi processuali: la fase di studio (analisi dei motivi di gravame e della giurisprudenza di legittimità), la fase introduttiva (comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 11.1.18, con eccezioni di inammissibilità dell'appello), e la fase decisionale (con deposito degli scritti conclusionali). Non è riscontrabile attività stragiudiziale autonomamente liquidabile ai sensi dell'art. 19.
Nella determinazione finale del compenso, il Tribunale valuta i criteri generali di liquidazione previsti dall'art. 4, comma 1, che impone di considerare l'importanza della causa, il suo valore (estremamente elevato), la complessità della difesa e, in modo preminente, il risultato conseguito [Art. 4]. L'articolo consente al giudice di aumentare il compenso fino all'80% o di ridurlo fino al 50% rispetto ai valori medi tabellari.
1. Complessità e Pregio dell'Opera: Il giudizio ha richiesto un elevato pregio tecnico, dovuto sia all'elevato valore dell'affare che alla necessità di difendere il cliente affrontando complesse questioni di diritto processuale, segnatamente l'ammissibilità delle domande nuove (ex artt. 2028 e 2041 c.c.) alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali delle Sezioni Unite (n. 12310/2015 e n. 22404/2018).
2. Risultato Conseguito: Nonostante la complessità della difesa, il risultato per il cliente (ACL) è stato negativo, con l'accoglimento dell'appello di controparte e la condanna alla restituzione della somma in contesa.
Pag. 20 di 23 L'Avvocato Michele AT ha richiesto un compenso base (competenze) di € 7.000,00 per l'attività di appello, importo che, aggiungendo gli accessori di legge (rimborso forfetario, CPA e IVA), ammonta a un saldo di € 10.213,84.
Considerando che i valori medi tabellari per uno scaglione di tale portata (oltre 1 milione di Euro) implicherebbero, anche nel regime D.M. 55/2014, compensi base più elevati (e ancor più nel regime successivo del 2022), si ritiene che l'importo richiesto di
€ 7.000,00 rifletta una significativa riduzione dei parametri tabellari, pienamente giustificata dall'esito sfavorevole del giudizio per il cliente in quel grado.
Pertanto, la liquidazione richiesta, che si pone in modo prudente e contenuto, è considerata congrua e corretta ai sensi dell'Art. 4, bilanciando l'oggettiva difficoltà della causa con il risultato processuale ottenuto.
L'importo totale liquidato, pari a € 10.213,84, è dunque riconosciuto come saldo dovuto per l'attività professionale nel giudizio di appello, tenuto conto della riduzione applicata in virtù dell'esito negativo.
Da questa somma deve però essere detratto l'acconto versato dall'attore (relativo alla Parcella n. 6/2018) pari a € 3.588,00.
Il totale spettante all'Avv. AT è quindi pari a euro 6.625,78.
L'importo complessivo spettante all'Avv. AT ammonta a euro 19.311,36 (€ 12.685,58
+ € 6.625,78).
Secondo la giurisprudenza infatti “Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali” (Sez. 2 -
, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019). Nella fattispecie parte ricorrente non ha allegato danni ulteriori e quindi non può essere liquidato un maggior danno.
Gli interessi legali decorrono, in mancanza di specifiche richieste sul punto, dal giorno della domanda giudiziale.
D) Spese legali del presente giudizio.
Le spese di questo giudizio sono regolate dai principi di soccombenza e causalità che sono previsti dagli artt. 91 e ss c.p.c.. L'attore deve essere dichiarato soccombente nei
Pag. 21 di 23 confronti dell'Avv. AT ed è tenuto, in base al principio di causalità a tenerlo indenne anche dalle spese di lite che vanno liquidate in favore della non TRoparte_1 essendo emersa in capo all'assicurato alcuna responsabilità risarcitoria.
Venendo alla quantificazione nei rapporti tra attore e convenuto, la determinazione del valore della causa in presenza di domanda riconvenzionale è disciplinata da specifiche norme che devono essere applicate in modo gerarchico e sistematico.
Norma primaria di riferimento è l'art. 10, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che dispone: "Ai fini della determinazione del compenso, il valore della causa è determinato ai sensi dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
A sua volta, l'art. 36 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce al comma 1: "Il valore della causa è determinato in base all'importo della domanda o della domanda riconvenzionale, se questa è di valore maggiore di quella".
Inoltre, l'art. 10, comma 2, del D.M. 55/2014 dispone che "quando nel corso del processo sono proposte domande nuove o riconvenzionali, il valore della causa è determinato tenendo conto anche di tali domande. Il compenso è determinato sulla base del valore complessivo della causa al momento della proposizione dell'ultima domanda".
Infine. L'art. 36, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dispone testualmente: "Il valore della causa è determinato in base all'oggetto del contendere come risultante dal ricorso o dalla citazione, tenuto conto di quanto successivamente dedotto nel corso del processo".
Alla luce di questi principi bisogna considerare il valore chiesto dall'attore e quello del credito dell'Avv. AT che è stato accertato nel corso del giudizio.
Ne discende che va applicato lo scaglione di riferimento delle tabelle vigenti da € 1.000.001 a € 2.000.000.
La complessità del giudizio è media per le questioni trattate, il numero dei documenti depositati e il grado di approfondimento degli atti difensivi. L'importo da liquidare va commisurato all'esito complessivo della lite, tenendo conto del rigetto della domanda principale e dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale.
Pertanto, si ritiene congruo riconoscere un compenso un po' più alto del minimo (data la complessità della causa), comprensivo di tutte le fasi, nella misura di euro 20.000.
Le spese in favore dell'assicurazione vanno liquidate nella stessa misura.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 3484/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 22 di 23 1. Rigetta la domanda dell'attore.
2. Rigetta la domanda di manleva formulata dall'Avv. AT.
3. Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare all'Avv. ZATTA MICHELE la somma di euro TE_1
19.311,36, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
4. Condanna a rifondere le spese di lite in TE_1 favore dell'Avv. AT e della che quantifica in euro TRoparte_1
20.000 ciascuno per compenso, oltre iva, cpa e accessori come per legge.
Venezia 11-12-25
Il Giudice
AS CA
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