Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 933/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 933/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA G.T. GIORDANI N. 29/31 MONTE SANT'ANGELO (FG), presso lo studio dell''avv. , che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. Parte_2
PARTE APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2 PORTA D'ARCHI, 10/21 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. Controparte_2
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...]
PARTE APPELLATA
E nei confronti di:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova Parte interveniente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante: “Voglia, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n° 2413/2024 pronunciata dal Tribunale di Genova il 16 settembre 2024 nell'ambito del procedimento civile n° 11834/2023 R.G., notificata in pari data e , nel merito, in riforma della
1
nella misura di € 400,00; B) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi Parte_1 di giudizi o, in via subordinata, per le ragioni innanzi spiegate, con loro compensazione integrale.” Per parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via preliminare nel rito dichiarare l'interposto appello inammissibile con ogni conseguenza di legge, in ogni caso nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, respingere l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui alla narrativa, conseguentemente confermare la sentenza nr. 2413/2024 del Tribunale di Genova. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1. ha proposto ricorso ex art. 473 bis.22 cc avanti al Tribunale di Parte_1
Genova, chiedendo di “ridurre ad € 200,00, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia sulla base dei dovuti accertamenti reddituali, l'importo del mantenimento per il figlio Persona_1
attualmente posto a carico della sig.ra nella misura di € 400,00 Parte_1
mensili;
2. in subordine, adeguare la corresponsione del versamento del mantenimento da parte
della sig.ra ai periodi (tre mesi estivi) che il minore trascorre Parte_1 Per_1
interamente con la madre;
3. con vittoria di spese e compensi professionali”.
1.1 A sostegno della domanda assumeva di svolgere il lavoro di insegnante di sostegno in forma precaria;
che percepiva lo stipendio di € 1.400,00 mensili per 9 mesi, mentre nel periodo estivo riceveva l'indennità di disoccupazione di € 800,00; che conduceva in locazione un appartamento per il quale corrispondeva il canone di € 400,00 mensili, dove viveva con il figlio secondogenito in
Monte Sant'Angelo; che inoltre era onerata del pagamento delle spese di viaggio e di alloggio necessarie per recarsi a Recco ad incontrare il figlio che ivi vive con il padre;
che le Persona_1
condizioni della separazione prevedevano che il minore trascorra con la madre tre mesi nel periodo estivo.
1.2 All'esito del giudizio, nel quale si costituiva contestando quanto ex adverso CP_1
dedotto, il Tribunale rigettava la domanda in assenza di elementi e fatti nuovi che giustificassero la revisione delle statuizioni precedenti in quanto: la nascita del figlio secondogenito avvenuta il
23/1/2022 era già stato tenuto in considerazione dalla Corte d'Appello di Genova chiamata a pronunciarsi sul provvedimento del Tribunale di Genova del 1/10/2021 nel giudizio di separazione,
confermandolo; la ha un nuovo compagno con il quale può condividere le spese di vita;
Parte_1
2 la sua situazione retributiva è destinata a migliorare con la possibilità di assunzione in via non precaria;
le condizioni economiche di entrambi i genitori si sono modificate rimanendo tuttavia equilibrate rispetto alla separazione e alla successiva modifica e l'assegno proporzionato.
2. Avverso la decisione ha proposto reclamo la deducendo che il precedente Parte_1
provvedimento della Corte d'Appello aveva statuito solo con riguardo alla collocazione del minore senza nulla statuire in ordine alle questioni economiche tra le parti, non prendendo quindi in Per_1
considerazione a tal fine l'avvenuta nascita del secondogenito;
che la stipula del contratto di locazione era un fatto nuovo;
che non era provata la convivenza con il padre del secondogenito, in quanto insussistente;
che la assunzione quale insegnante di ruolo era un evento futuro ed incerto;
che non era stato considerato che la madre teneva con sé il figlio tre mesi all'anno.
Preliminarmente chiedeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
2.1 Si costituiva il quale preliminarmente prendeva atto della rinuncia della domanda CP_1
subordinata formulata dalla reclamante in primo grado relativa all'adeguamento della contribuzione paterna ai periodi trascorsi dal minore con la madre in quanto non espressamente riproposta nella presente sede;
in secondo luogo eccepiva la mutatio libelli in quanto in primo grado la parte aveva chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Genova
dell'1/10/2021 mentre nella presente sede chiede la modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza di separazione;
nel merito, deduceva che gli eventi dedotti non costituiscono fatti nuovi in quanto già esistenti e valutati in sede di modifica delle condizioni della separazione o comunque non provati.
2.2 Disposta dalla Corte la sospensione della sentenza, all'udienza del 13/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
2.3 Il P.G. interveniva nel giudizio senza rassegnare conclusioni.
3. Si osserva, in primo luogo, che va ritenuta la rinuncia dell'appellante alla domanda subordinata formulata in primo grado dalla in quanto non espressamente formulata nel presente Parte_1
grado di giudizio, come eccepito da parte appellata.
3.1 In secondo luogo, si osserva che oggetto del presente procedimento è, pacificamente, la modifica delle condizioni economiche stabilite dal Tribunale di Genova con decreto dell'1.10.2021
3 che a sua volta modificato le condizioni della separazione di cui alla sentenza n. 485/2020/del
2672/2020, trattandosi del provvedimento con il quale è stata disposta la collocazione del minore con il padre e posto l'assegno per il suo mantenimento a carico della madre. Persona_1
3.2 Ciò posto si osserva che i nuovi fatti dedotti dalla , ai fini della modifica richiesta, Parte_1
sono la nascita del figlio secondogenito, non oggetto di valutazione dalla Corte d'Appello chiamata a pronunciarsi solo sulla modifica della collocazione del minore non essendo oggetto Persona_1
di impugnazione il capo della sentenza che aveva statuito l'assegno di mantenimento, e l'avvenuta stipula di contratto di locazione (precedentemente di comodato) della casa dove la appellante vive con il secondo figlio.
Si osserva, altresì, che la nascita di un altro figlio, seppure costituisca un onere economico per il genitore non è elemento che di per sé solo comporti carattere di novità ai fini della determinazione dell'assegno per gli altri figli salva la sua valutazione nell'ambito complessivo della situazione reddituale e patrimoniale delle parti se comporti uno squilibrio che possa incidere sull'assegno.
Valutazione che nella specie è stata effettuata dal Tribunale, come indicato infra, dovendosi comunque rilevare che la appellante, all'udienza di comparizione in primo grado, ha dichiarato che il mantenimento del bambino è a carico del padre.
3.3 Quanto al contratto di locazione, prodotto in atti munito della registrazione di legge, che prevede il canone di € 400,00 mensili, va evidenziato che la parte non ha fornito la prova dell'effettivo versamento del canone, non avendo provveduto a dimostrare i relativi pagamenti,
circostanza eccepita da controparte in promo grado, in ragione del rapporto di parentela con il locatore (la sorella e il cognato della appellante) e del fatto che precedentemente tale immobile era condotto dalla in comodato nonché che nel procedimento di modifica delle condizioni Parte_1
della separazione aveva espressamente indicato che per il trasferimento a Monte Sant'Angelo con il minore poteva contare sull'aiuto economico della propria famiglia. In ogni caso il Tribunale ha tenuto in considerazione la circostanza dedotta valutando che l'eventuale effettivo versamento del canone di locazione non comporta un aggravio per la da cui far discendere uno Parte_1
squilibrio reddituale che giustifichi la riduzione dell'assegno per il mantenimento del figlio Per_1
nella misura richiesta.
4 3.4 Non riveste, invece, carattere di novità il reddito della reclamante alla luce del fatto che al momento della pronuncia di modifica delle condizioni della separazione percepiva il medesimo reddito attuale in quanto aveva vinto il concorso per insegnante di ruolo di cui, si apprende, non ha ancora conseguito una cattedra ma che, in ragione dello “scorrimento” della graduatoria, come ha statuito il Tribunale, vedrà incrementare le sue entrate.
3.5 Ugualmente priva di pregio è la deduzione degli oneri da cui è gravata per i trasferimenti a
Recco per vedere il figlio e il fatto che tenga con sé il figlio tre mesi durante l'estate (in realtà sono due mesi alla luce delle dichiarazioni della all'udienza di comparizione in primo grado). Parte_1
Sul punto il Tribunale ha rilevato con motivazione esente da rilievi che come risulta dagli atti e, in particolare, dalla relazione dei servizi sociali che seguono il nucleo familiare, la appellante si reca a
Recco sporadicamente non osservando il calendario disposto dal Tribunale che prevedeva un fine settimana al mese, situazione che peraltro crea disagio al minore.
Peraltro, tali costi erano già stati oggetto di valutazione da parte del Tribunale nel procedimento di modifica precedente e non oggetto di doglianza in sede di appello.
4. Nessuna doglianza ha dedotto l'appellante sulle valutazioni svolte dal Tribunale in merito ai redditi delle parti che risultano documentalmente prodotti e all'incremento degli oneri in capo all'appellato ossia il maggior canone di locazione, in quanto si è nel frattempo trasferito a Recco
con il minore in una abitazione più centrale e più grande e le accresciute esigenze di vita dello stesso.
A ciò deve aggiungersi il tempo grandemente maggiore di cura del minore stesso affidato al padre per circa dieci mesi a fronte dei due nei quali sta con la madre.
Va altresì rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali di Avegno in data 18/572023 (doc 10
appellato) risulta che il si è trasferito a Recco sia per poter fruire di abitazione adeguata e Per_1
più centrale per consentire al minore di recarsi a scuola e agli allenamenti di basket e fare vita sociale sia perché più grande perché con lui vive il proprio padre e per lunghi periodi si reca anche la madre (nonna) per coadiuvarlo, affrontando un maggio onere di spesa per il canone di locazione che ammonta ad € 530 mensili a fronte dei 200 € precedenti.
5 5. Va pertanto confermata la decisione del Tribunale laddove ha evidenziato la mancanza dei presupposti per la modifica delle condizioni economiche di mantenimento del figlio alla Per_1
luce del fatto che gli elementi nuovi dedotti (canone di locazione abitazione e mantenimento del secondo figlio) sono compensate dai maggiori oneri del padre per costo abitativo e mantenimento di con conseguente equilibrio nelle condizioni economiche delle parti che non giustificano Per_1
la modifica delle condizioni stesse risultando l'assegno così come determinato rispettoso del principio di proporzionalità (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023: In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi,
oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché,
una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità
correnti del minore di età”.).
6. In ragione della natura e dell'oggetto del provvedimento, al fine di non acuire la conflittualità tra le parti nonché in ragione della necessità del vaglio giudiziario in presenza di nuove circostanze di fatto, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
7. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte;
1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 2413/2024 del 16/9/2024 che conferma.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
6 3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 13/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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