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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 77 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 24.09.2024 e promossa
[...]
, , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
con l'Avv. Fabrizio Tonni domicilio digitale,
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. Alessandro Serra domicilio digitale,
[...] P.IVA_1
APPELLATO
CONTRO
Ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Ancona RG 2134/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Ritenendo che moglie e madre degli appellanti, fosse vittima di una ritardata Parte_5
diagnosi di tumore, che l'aveva condotta a morte, i congiunti hanno citato la struttura sanitaria onde sentire accertare l'errore e condannare al conseguente risarcimento, jure hereditatis e jure proprio.
Nel contraddittorio con l'ospedale, il Tribunale ha accertato che l'evento morte era direttamente riconducibile alla progressione della malattia a sua volta riconducibile alla mancata tempestiva diagnosi e che il legame causale fra ritardo diagnostico e decesso poteva essere inquadrato come perdita di chance di vita, in relazione all'età, nella misura del 45%.
Il Tribunale ha pertanto così deciso: condanna l' Controparte_1
al risarcimento del danno iure hereditatis, in favore dei ricorrenti in solido tra loro,
[...]
che si quantifica in euro 32.850,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna l' Controparte_1
al risarcimento del danno iure proprio, in favore dei ricorrenti, da maggiorarsi degli
[...]
interessi legali dalla data della domanda al saldo così suddivisa: euro 97.086,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore del coniuge;
Parte_1
euro 97.086,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore del figlio convivente Pt_2
;
[...]
euro 39.717,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore della figlia non convivente
[...]
Parte_3
euro 39.717,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore della figlia non convivente
[...]
. Parte_4
Condanna la resistente i Ancona al pagamento delle spese relative alla fase sommaria di ATP CP_2
che liquida in euro 2.910,00 per compensi legali, oltre ad euro 2.000,00 per la CTU, da corrispondere in favore dei ricorrenti , , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido tra loro;
condanna l' Ancona al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano Parte_6
in euro 13.500,00 per compenso, in euro 870,00 per esborsi, oltre spese generali oltre IVA e CAP come per legge.
La decisione è stata tempestivamente impugnata dai SInori la struttura sanitaria si è costituita Pt_3
resistendo.
Gli appellanti, con unico motivo, lamentano come errata la quantificazione del danno, iure proprio, in favore delle due figlie non conviventi e e di tutti i ricorrenti Parte_3 Parte_4
in solido tra loro iure hereditatis.
pagina 2 di 5 Lamentano in primis gli appellanti che il Tribunale ha condannato la appellata a risarcire i danni per iure proprio operando però quanto alle figlie non conviventi una “decurtazione” su quanto effettivamente dovuto, ingiustificata.
Spiegano gli appellanti che il Tribunale, che pure ha calcolato correttamente il danno seguendo il sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Roma escludendo dal calcolo per le due figlie i punti da assegnare solo ai familiari conviventi, ha poi errato operando una ulteriore riduzione pari ad ½ sempre a causa della mancata convivenza.
In effetti la decurtazione è errata e la sentenza andrà emendata ricalcolando il danno secondo le tabelle del Tribunale di Roma, senza la ingiustificata riduzione.
Lamentano quindi, tutti gli appellanti, il mancato riconoscimento in capo alla , il Parte_5
danno catastrofale, essendosi la medesima lucidamente avveduta che la malattia l'avrebbe condotta a morte.
Nell'ambito di tale critica, gli appellanti si dolgono che il Tribunale ha escluso l'ammissibilità delle prove per testi richieste al fine di dimostrare la consapevolezza in discorso, giudicate ininfluenti.
I capitoli rigettati sono i seguenti:
1- vero che i ricorrenti hanno visto il proprio la propria congiunta dalla data del Parte_5
ricovero presso presidio ospedaliero dal 30 giugno al 7 luglio 2015. andare incontro a un progressivo scadimento delle condizioni di salute e della qualità di vita;
2- vero che la defunta SI.ra a Pt_5
decorrere dall'aggravarsi della malattia (07 luglio 2015) fu costretto a rinunciare progressivamente a svolgere ogni incarico lavorativo in casa e fuori in concomitanza con l'aggravamento della malattia.
3- vero che la SI.ra fu costretta successivamente al 7 luglio 2015.ad abbandonare le attività extra Pt_5
lavorative di vita quotidiana quali passeggiate e camminate in concomitanza con l'aggravamento della malattia 4- vero che in concomitanza con l'aggravamento ( 7 luglio 2015) della malattia e fino al giorno del decesso la signora è stata assistita continuativamente tutti i giorni dalle figlie e Pt_5 Per_1
anche per svolgere i comuni lavori e faccende di casa, oltre che dal marito e dall'altro figlio Parte_3
con lei convivente, 5- vero che fino al giorno del decesso la de cuius ha avuto l'assistenza delle figlie consistita anche nella assistenza in ospedale, 5- vero che la 7 luglio 2015 fino al giorno del decesso le figlie e sono state costrette a rinunciare a vacanze, ai weekend per assistere la Per_1 Parte_3
madre continuativamente fino al giorno del decesso (29 dicembre 2017).
La decisione del Tribunale va confermata: infatti l'esito catastrofico non è stato conseguenza immediata e diretta dell'errata diagnosi, ma della malattia, quindi la sofferenza conseguente all'acquistata consapevolezza di stare spegnendosi, non è un danno attribuibile alla condotta negligente dei medici;
e per lo stesso motivo, le articolate prove per testi sono inutili.
pagina 3 di 5 Dovendo quindi procedere alla rideterminazione del danno spettante alle figlie, è necessario far presente che, in esito a procedimento di correzione di errore materiale, dopo la notifica dell'appello la decisione impugnata è stata come segue emendata dal Tribunale, con provvedimento del 04/02/2022: :
“- condanna l' (C.F. Controparte_3
) con sede legale in Ancona fraz Torrette Via Conca 71, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno iure hereditatis, in favore dei ricorrenti in solido tra loro, che si quantifica in euro 32.850,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna l' (C.F. Controparte_3
) con sede legale in Ancona fraz Torrette Via Conca 71, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno iure proprio, in favore dei ricorrenti, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo così suddivisa:
- euro 79.434,27, oltre interessi dalla domanda al saldo in favore del cconiuge;
Parte_1
- euro 79.434,27, oltre interessi dalla domanda al saldo in favore del figlio convivente;
Parte_2
- euro 33.833,12, oltre interessi dalla domanda al saldo in favore della figlia non convivente
[...]
Parte_3
- euro 33.833,12, oltre interessi dalla domanda al saldo in favore della figlia non convivente
[...]
.” Parte_4
Dunque la riforma dovrà prendere come riferimento le liquidazioni a favore di Parte_4
ed contenute nel dispositivo emendato dall'errore, escludendo la ingiustificata riduzione di Parte_3
1\2.
Quindi, punto base 9.806,70 – punti per grado parentela 18 – punto per età vittima 2 – punto per età figlia 3 - totali punti 23 x 9.806,00 = euro 225.554,10 - riduzione equitativa di 1/3 e applicazione del
45% per perdita di chance, così pervenendosi all'importo di 67.666,23, per ogni figlia.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare (in dispositivo) le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che vede soccombente l'appellata, rimanendo così assorbita la doglianza degli appellanti circa l'omessa liquidazione di alcune voci di spesa.
P.Q.M.
.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
e nei confronti di Parte_7 Parte_4
Controparte_3
così provvede:
[...]
pagina 4 di 5 in parziale accoglimento dell'appello, condanna
[...]
al risarcimento del danno iure proprio, in Controparte_1
favore di e per euro 67.666,23 ciascuna, da maggiorarsi Parte_3 Parte_4
degli interessi legali dalla data della domanda al saldo, fermo il resto.
Condanna Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio, che liquida a favore degli appellanti
[...]
considerati unica parte, per il primo grado in euro 19.500,00 comprese spese per c.u e bollo, anche di
Atp e oneri del ctu e del ctp, e per l'appello in euro 9,111,00, oltre per entrambi i gradi 15& sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 GENNAIO 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 77 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 24.09.2024 e promossa
[...]
, , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
con l'Avv. Fabrizio Tonni domicilio digitale,
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. Alessandro Serra domicilio digitale,
[...] P.IVA_1
APPELLATO
CONTRO
Ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Ancona RG 2134/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Ritenendo che moglie e madre degli appellanti, fosse vittima di una ritardata Parte_5
diagnosi di tumore, che l'aveva condotta a morte, i congiunti hanno citato la struttura sanitaria onde sentire accertare l'errore e condannare al conseguente risarcimento, jure hereditatis e jure proprio.
Nel contraddittorio con l'ospedale, il Tribunale ha accertato che l'evento morte era direttamente riconducibile alla progressione della malattia a sua volta riconducibile alla mancata tempestiva diagnosi e che il legame causale fra ritardo diagnostico e decesso poteva essere inquadrato come perdita di chance di vita, in relazione all'età, nella misura del 45%.
Il Tribunale ha pertanto così deciso: condanna l' Controparte_1
al risarcimento del danno iure hereditatis, in favore dei ricorrenti in solido tra loro,
[...]
che si quantifica in euro 32.850,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna l' Controparte_1
al risarcimento del danno iure proprio, in favore dei ricorrenti, da maggiorarsi degli
[...]
interessi legali dalla data della domanda al saldo così suddivisa: euro 97.086,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore del coniuge;
Parte_1
euro 97.086,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore del figlio convivente Pt_2
;
[...]
euro 39.717,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore della figlia non convivente
[...]
Parte_3
euro 39.717,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore della figlia non convivente
[...]
. Parte_4
Condanna la resistente i Ancona al pagamento delle spese relative alla fase sommaria di ATP CP_2
che liquida in euro 2.910,00 per compensi legali, oltre ad euro 2.000,00 per la CTU, da corrispondere in favore dei ricorrenti , , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido tra loro;
condanna l' Ancona al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano Parte_6
in euro 13.500,00 per compenso, in euro 870,00 per esborsi, oltre spese generali oltre IVA e CAP come per legge.
La decisione è stata tempestivamente impugnata dai SInori la struttura sanitaria si è costituita Pt_3
resistendo.
Gli appellanti, con unico motivo, lamentano come errata la quantificazione del danno, iure proprio, in favore delle due figlie non conviventi e e di tutti i ricorrenti Parte_3 Parte_4
in solido tra loro iure hereditatis.
pagina 2 di 5 Lamentano in primis gli appellanti che il Tribunale ha condannato la appellata a risarcire i danni per iure proprio operando però quanto alle figlie non conviventi una “decurtazione” su quanto effettivamente dovuto, ingiustificata.
Spiegano gli appellanti che il Tribunale, che pure ha calcolato correttamente il danno seguendo il sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Roma escludendo dal calcolo per le due figlie i punti da assegnare solo ai familiari conviventi, ha poi errato operando una ulteriore riduzione pari ad ½ sempre a causa della mancata convivenza.
In effetti la decurtazione è errata e la sentenza andrà emendata ricalcolando il danno secondo le tabelle del Tribunale di Roma, senza la ingiustificata riduzione.
Lamentano quindi, tutti gli appellanti, il mancato riconoscimento in capo alla , il Parte_5
danno catastrofale, essendosi la medesima lucidamente avveduta che la malattia l'avrebbe condotta a morte.
Nell'ambito di tale critica, gli appellanti si dolgono che il Tribunale ha escluso l'ammissibilità delle prove per testi richieste al fine di dimostrare la consapevolezza in discorso, giudicate ininfluenti.
I capitoli rigettati sono i seguenti:
1- vero che i ricorrenti hanno visto il proprio la propria congiunta dalla data del Parte_5
ricovero presso presidio ospedaliero dal 30 giugno al 7 luglio 2015. andare incontro a un progressivo scadimento delle condizioni di salute e della qualità di vita;
2- vero che la defunta SI.ra a Pt_5
decorrere dall'aggravarsi della malattia (07 luglio 2015) fu costretto a rinunciare progressivamente a svolgere ogni incarico lavorativo in casa e fuori in concomitanza con l'aggravamento della malattia.
3- vero che la SI.ra fu costretta successivamente al 7 luglio 2015.ad abbandonare le attività extra Pt_5
lavorative di vita quotidiana quali passeggiate e camminate in concomitanza con l'aggravamento della malattia 4- vero che in concomitanza con l'aggravamento ( 7 luglio 2015) della malattia e fino al giorno del decesso la signora è stata assistita continuativamente tutti i giorni dalle figlie e Pt_5 Per_1
anche per svolgere i comuni lavori e faccende di casa, oltre che dal marito e dall'altro figlio Parte_3
con lei convivente, 5- vero che fino al giorno del decesso la de cuius ha avuto l'assistenza delle figlie consistita anche nella assistenza in ospedale, 5- vero che la 7 luglio 2015 fino al giorno del decesso le figlie e sono state costrette a rinunciare a vacanze, ai weekend per assistere la Per_1 Parte_3
madre continuativamente fino al giorno del decesso (29 dicembre 2017).
La decisione del Tribunale va confermata: infatti l'esito catastrofico non è stato conseguenza immediata e diretta dell'errata diagnosi, ma della malattia, quindi la sofferenza conseguente all'acquistata consapevolezza di stare spegnendosi, non è un danno attribuibile alla condotta negligente dei medici;
e per lo stesso motivo, le articolate prove per testi sono inutili.
pagina 3 di 5 Dovendo quindi procedere alla rideterminazione del danno spettante alle figlie, è necessario far presente che, in esito a procedimento di correzione di errore materiale, dopo la notifica dell'appello la decisione impugnata è stata come segue emendata dal Tribunale, con provvedimento del 04/02/2022: :
“- condanna l' (C.F. Controparte_3
) con sede legale in Ancona fraz Torrette Via Conca 71, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno iure hereditatis, in favore dei ricorrenti in solido tra loro, che si quantifica in euro 32.850,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna l' (C.F. Controparte_3
) con sede legale in Ancona fraz Torrette Via Conca 71, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno iure proprio, in favore dei ricorrenti, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo così suddivisa:
- euro 79.434,27, oltre interessi dalla domanda al saldo in favore del cconiuge;
Parte_1
- euro 79.434,27, oltre interessi dalla domanda al saldo in favore del figlio convivente;
Parte_2
- euro 33.833,12, oltre interessi dalla domanda al saldo in favore della figlia non convivente
[...]
Parte_3
- euro 33.833,12, oltre interessi dalla domanda al saldo in favore della figlia non convivente
[...]
.” Parte_4
Dunque la riforma dovrà prendere come riferimento le liquidazioni a favore di Parte_4
ed contenute nel dispositivo emendato dall'errore, escludendo la ingiustificata riduzione di Parte_3
1\2.
Quindi, punto base 9.806,70 – punti per grado parentela 18 – punto per età vittima 2 – punto per età figlia 3 - totali punti 23 x 9.806,00 = euro 225.554,10 - riduzione equitativa di 1/3 e applicazione del
45% per perdita di chance, così pervenendosi all'importo di 67.666,23, per ogni figlia.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare (in dispositivo) le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che vede soccombente l'appellata, rimanendo così assorbita la doglianza degli appellanti circa l'omessa liquidazione di alcune voci di spesa.
P.Q.M.
.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
e nei confronti di Parte_7 Parte_4
Controparte_3
così provvede:
[...]
pagina 4 di 5 in parziale accoglimento dell'appello, condanna
[...]
al risarcimento del danno iure proprio, in Controparte_1
favore di e per euro 67.666,23 ciascuna, da maggiorarsi Parte_3 Parte_4
degli interessi legali dalla data della domanda al saldo, fermo il resto.
Condanna Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio, che liquida a favore degli appellanti
[...]
considerati unica parte, per il primo grado in euro 19.500,00 comprese spese per c.u e bollo, anche di
Atp e oneri del ctu e del ctp, e per l'appello in euro 9,111,00, oltre per entrambi i gradi 15& sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 GENNAIO 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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