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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 5 / 2024 R.G.;
promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. SGANDURRA GRADANTE C.F._2
IZ ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in C.SO PESCHIERA, 83 10138
TORINO;
- appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN SS ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
FATEBENEFRATELLI, 14 20121 MILANO;
- parte appellata
Oggetto: Mutuo. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
contrariis reiectis,
- previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, al fine di verificare se le disposizioni di cui agli artt. 4, 4 bis e degli artt.
7 e 7 bis rispettano i principi di trasparenza previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
93/13 così come previsto dai precedenti giurisprudenziali della stessa CGUE.
- previa ammissione di CTU econometrica volta a provvedere al ricalcolo del dare avere tra le parti ed a quantificare l'effettivo debito degli appellanti al netto degli importi eventualmente versati in eccedenza ed a ridefinire il piano di ammortamento sulla base delle disposizioni contrattuali sostitutive delle clausole eventualmente dichiarate nulle
- previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto,
riformare la Sentenza di primo grado n. 4815/2023 del 27/11/2023 (doc.1), pubblicata in data 27 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Torino, sezione VI, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Alessandria, resa tra le parti nella causa iscritta al n. 8533/2020 R.G ed oggi impugnata e per l'effetto:
Nel merito:
• accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'indeterminatezza e/o la vessatorietà e/o la nullità anche parziale delle clausole contrattuali di cui in atti in esito alla accertata violazione della normativa sulla trasparenza bancaria perpetrata contrattualmente e/o a qualunque violazione di legge posta in essere dalla banca convenuta in relazione al contratto oggetto di causa;
• condannare conseguentemente la parte appellata a restituire ai coniugi le somme Pt_1 indebitamente riscosse e/o a risarcirli per il danno patrimoniale subito per un importo complessivo pari ad €. 35.146,06 o per il diverso importo risultante in corso di causa;
il tutto, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma IV, c.p.c. ed all'eventuale rivalutazione e/o maggior danno da liquidarsi anche in via equitativa.
• operare la compensazione delle somme pagate in eccesso (comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate) con la quota di capitale ancora a scadere e per l'effetto accertare e dichiarare l'entità delle rate ancora a scadere e del capitale residuo, ed in caso di estinzione del finanziamento nelle more del presente giudizio, condannare la convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma pagata in eccesso oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre al rimborso delle spese del primo grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori e Parte_1 Parte_2 contro la sentenza del Tribunale di Torino n. 4815/2023, pubblicata in data 27 novembre
2023 (R.G. 8533/2020, G.U. Dott. Fabrizio Alessandria) e notificata il 30 novembre 2023, nonché le domande formulate dai medesimi dai Signori e nei Parte_1 Parte_2 confronti di , in quanto totalmente infondati in fatto ed in Controparte_1 diritto oltre che inammissibili, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza del Tribunale di Torino
n. 4815/2023, pubblicata in data 27 novembre 2023 (R.G. 8533/2020, G.U. Dott. Fabrizio
Alessandria) e notificata il 30 novembre 2023;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 – Il 30.9.2009 e in veste di consumatori, hanno Parte_1 Parte_2 stipulato con un contratto di mutuo fondiario indicizzato Controparte_1 al franco svizzero dell'importo di € 260.000 da restituire in n. 360 rate mensili (30 anni). Al contratto di mutuo è allegato il documento di sintesi contenente il “Piano di ammortamento delle quote capitali” (con metodo alla francese), con rata costante, tasso variabile e indicizzato in CHF.
1.1.1 - Il tasso di interesse (art. 4), ultimato il periodo di ammortamento, veniva determinato in un saggio iniziale del 2,60 % annuo quindi, di sei mesi in sei mesi (“nel corso dei mesi di giugno e dicembre” e “per i semestri successivi”) in base:
- alla eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale del
2,60 % e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso OR FR ZE
SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione (per i semestri successivi “per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1° giugno - 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre -31 maggio”) sulla pagina OR02 del circuito REUTER e pubblicato su “Il Sole - 24 ore”, maggiorato di 1,2%;
- alla eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre sulla pagina FXBX del circuito REUTER e pubblicato su “Il Sole -24 ore”.
Le somme algebriche delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte avrebbero determinato un conguaglio positivo o negativo;
il conguaglio, positivo o negativo, sarebbe poi stato convertito in franchi svizzeri per quanto liquidato alla banca in linea capitale e per interessi nel corso dei sei mesi o frazioni di sei mesi e sarebbe infine stato versato in un apposto deposito fruttifero, acceso presso la banca ed accessorio al contratto di mutuo, regolamentato, anche quanto agli interessi e alla facoltà di compensarne l'eventuale attivo con le somme a debito dei mutuatari, dalle previsioni dell'art. 4 bis del testo contrattuale.
Nel documento di sintesi allegato al contratto, l'ISC è indicato nella percentuale dell'1,980%.
1.1.2 - Il contratto disciplinava poi l'estinzione anticipata prevedendo che il capitale restituito, più gli eventuali arretrati, venisse calcolato in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi convertito in euro al tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBX del circuito REUTER e pubblicato su “Il Sole -24 ore” il giorno del rimborso;
il capitale da restituire sarebbe stato di conseguenza calcolato una volta effettuato il calcolo del valore del capitale già restituito (art. 7).
I mutuatari avrebbero, inoltre, potuto chiedere la conversione del tasso riferito al franco svizzero in un tasso riferito all'euro, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento (art. 7 bis): i mutuatari avrebbero però dovuto indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti offerti dalla banca al momento della conversione.
1.1.3 - Nel mese di dicembre 2018, i coniugi manifestavano alla banca la volontà Pt_1 di surrogare il mutuo in oggetto e di procedere all'estinzione anticipata;
CP_1 faceva pervenire un conteggio in applicazione dell'art. 7 e 7 bis del contratto, indicando che i due mutuatari avrebbero dovuto corrispondere, oltre al capitale residuo di € 198.931,42, un costo pari ad € 71.726,59, corrispondente al 36% dell'importo residuo.
Non avendo reperito alcun altro istituto disposto a versare l'ulteriore costo di € 71.726,59 in aggiunta al capitale, i coniugi non potevano procedere alla surroga del mutuo, Pt_1 tutt'ora in essere.
1.2 - e anno quindi agito dinanzi al Tribunale di Torino Parte_1 Parte_2 contro domandando: CP_1
a) accertarsi la nullità delle clausole nn. 4 e 4 bis, relative alla determinazione del tasso d'interessi, del contratto di mutuo per violazione degli artt. 116 e 117 TU e/o per vessatorietà secondo il d.lgs. 206/2005: sarebbe infatti stato impossibile ricostruire ex post
l'andamento del mutuo perché non era tecnicamente possibile comprendere e determinare il meccanismo di calcolo costruito dall'istituto di credito ed espresso in contratto;
inoltre, dette clausole avrebbero comportato un evidente squilibrio tra le parti e non risultavano redatte in modo chiaro e comprensibile come previsto dagli artt. 33 ss. cod. consumo (si richiamava, in proposito, il provvedimento n. 27214/2018 dell'AGCOM, che aveva ritenuto le clausole dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera della stessa CP_1 difettanti di chiarezza e trasparenza, contrarie ai principi della dir. 1993/13/CEE come elaborati dalla CGUE e agli artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005 perché non esponevano in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione
(finanziaria e valutaria) del deposito fruttifero di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto e, per di più, risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale che alla luce del contratto nel quale erano inserite). Par Era comunque errata l'indicazione dell' riportata nel documento di sintesi;
a-bis) accertarsi, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi erano dovuti esclusivamente nella misura del saggio legale, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e del corretto rapporto dare/avere tra le parti;
b) condannarsi, conseguentemente, alla restituzione le somme CP_1 indebitamente riscosse o a titolo di danno patrimoniale, per un importo complessivo di €
35.146,06 o altro risultante all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
b-bis) compensare tali somme pagate in eccesso, comprensive di interessi e rivalutazione, con la quota capitale ancora a scadere del mutuo, accertando l'entità delle rate ancora da pagare ovvero, in caso di estinzione del contatto in corso di causa, condannare CP_1
a restituire la somma pagata in eccesso, oltre a interessi e rivalutazione;
[...]
c) accertarsi, ancora, la nullità delle clausole n. 7 e 7 bis relative all'estinzione anticipata sempre per violazione degli artt. 116 e 117 TU, non risultando possibile determinare a priori dalla semplice lettura del contratto il maggior prezzo da pagarsi nel caso di recesso;
c-bis) in subordine, riqualificato il corrispettivo per l'estinzione anticipata alla stregua di una penale o di commissione occulta, ridursi la stessa ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.
1.2 - Con sent. n. 4815/2023, pubblicata il 27.11.2023, il Tribunale di Torino rigettava le domande degli attori e li condannava alle spese, sui seguenti rilievi:
a) era infondata la richiesta di accertamento della natura vessatoria delle clausole del contratto di mutuo agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis: il contratto stipulato dalle parti era un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero, ma, a differenza di quanto argomentato dall'AGCM nel provvedimento n. 27214/2018 riguardo a contratti analoghi conclusi da
, qui il meccanismo di indicizzazione risultava chiaramente esplicitato agli artt. CP_1
4 e 4 bis;
anche le clausole agli artt. 7 e 7 bis disciplinavano in maniera adeguata e chiara il meccanismo di calcolo da eseguire per determinare il capitale residuo in caso di estinzione anticipata e conversione dal franco all'euro. Del resto, la S.C. aveva affermato che la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non erano motivo di indeterminatezza dell'oggetto, e che – in fattispecie analoga quella oggetto di causa – le clausole in esame non potevano essere ritenute vessatorie dato che la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari derivava “non già dall'atteggiarsi delle clausole contrattuali in se stesse considerate, bensì da nient'altro che un non preventivamente apprezzabile andamento, virato al contrario del passato in senso sfavorevole ai mutuatari, del cambio” (Cass., n. 30.556/2023). La pronuncia della S.C. richiamata dagli attori (Cass.,
n. 23.655/2021) non era del resto dirimente, in quanto essa stabiliva soltanto che i provvedimenti dell'AGCM introducevano un'inversione dell'onere della prova, ma lasciavano al giudice la possibilità di argomentare diversamente, pur con un onere motivazionale rafforzato, e nello stesso senso si era pronunciata App. Torino, I Sez., n.
605/2023;
b) anche l'eccezione relativa all'asserita erronea indicazione nel contratto in esame dell' era infondata: la normativa invocata dagli attori (art. 117 e 124 TU, nel testo Pt_4 vigente ratione temporis) si riferiva esclusivamente al credito al consumo, e non al mutuo fondiario;
l'indicazione dell' nei contratti di mutuo riguardava principalmente Pt_4
l'informativa precontrattuale, ma non costituirebbe elemento essenziale del mutuo, come peraltro disposto dalla Banca d'Italia che ne ha previsto l'indicazione esclusivamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi. L' era quindi un'informativa Pt_4 precontrattuale attinente al costo dell'operazione, e non un elemento essenziale del contratto di mutuo, contrariamente all'indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi e condizioni, ed aveva il solo scopo di consentire al cliente di conoscere il “costo” totale effettivo del credito, prima di accedervi;
in assenza di qualsivoglia allegazione e prova di una responsabilità contrattuale della banca per errata indicazione di tale parametro, andava rigettata la domanda di sostituzione dell'ISC contrattuale col tasso legale ex art. 117, co. 7,
TU fondata esclusivamente sull'erronea indicazione dello stesso indicatore di costo, non vertendosi in materia di credito ai consumatori;
c) era infine infondata la domanda, subordinata, di accertamento di una penale occulta per il caso di estinzione e di conseguente richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c.: la disciplina dell'estinzione anticipata regolata dall'art. 7 del contratto introduceva un elemento aleatorio nel mutuo, che andava ad influire sull'ammontare della prestazione dovuta dai mutuatari;
a seconda dell'andamento dei tassi di cambio cui il mutuo era indicizzato, la somma da restituire in caso di estinzione anticipata poteva essere superiore o inferiore a quella ricevuta. La sola clausola di indicizzazione rappresentava un elemento aleatorio per entrambe le parti ed il rischio connesso alla fluttuazione del cambio euro/franco svizzero rientrava, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambi i contraenti consapevolmente accettato il rischio che tale fluttuazione potesse determinare un peggioramento ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale. La clausola in esame non poteva, dunque, qualificarsi come penale o commissione per estinzione anticipata.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione e le Parte_1 Parte_2 eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate da per alcuni. CP_1 e hanno proposto appello avverso la predetta Parte_1 Parte_2 sentenza.
2.1 – Premettono gli appellanti che nel contratto di mutuo per cui è causa, le rate di rimborso sono regolate in euro, ma la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero: in particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, una volta terminato l'ammortamento e alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l'importo (positivo o negativo) così rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero, parallelo e accessorio al contratto di mutuo.
Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è poi agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi: in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto;
in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca, si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione (c.d. “tasso di periodo”).
In questo modo, i mutuatari subiscono una doppia alea relativa della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo.
Tale tipologia di contratto si sarebbe rivelata molto favorevole ai mutuatari fino all'incirca al
2010, quando il tasso di cambio franco svizzero/euro era favorevole;
quando invece il franco svizzero si è apprezzato sull'euro, il meccanismo non è risultato più favorevole ai mutuatari,
i quali si sono trovati a dover corrispondere rate molto più elevate, e per questo motivo essi hanno deciso di estinguere anticipatamente il mutuo;
la banca, in tale circostanza, si è avvalsa della clausola al n. 7 del contratto, pretendendo un aumento fino ad oltre il 30% del capitale residuo.
2.2 - Col primo motivo di impugnazione (“sulla indeterminatezza degli artt. 4 e 4bis del contratto”), gli appellanti lamentano che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla indeterminatezza del metodo di calcolo contrattualmente previsto per la determinazione degli interessi applicabili;
il Tribunale si è limitato ad affermare che “La variabilità del quantum dovuto non è dunque il segno dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità del tasso di interesse convenuto, quanto piuttosto l'espressione concreta dell'elemento di alea chiaramente esposto e descritto in contratto, e volontariamente accettato e voluto dalle parti”, ma tale affermazione non può giustificare la reiezione della domanda, dato che l'elemento di alea non sarebbe chiaramente esposto e descritto in contratto in modo tale da far percepire al consumatore i suoi possibili rischi economici al variare dei tassi di cambio.
In particolare, si dice, la clausola all'art. 4 presenta dei profili di indeterminatezza e di discrezionalità nella sua interpretazione da parte della banca;
segnatamente:
- l'art. 4 prevede che nel corso dei mesi di giugno e dicembre e per i semestri successivi la Banca doveva determinare l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso OR franco svizzero sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione sulla pagina OR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole - 24 ore”, maggiorato di 1,2%; l'eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale FR
ER e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre sulle pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole - 24 ore”; ma secondo la perizia di parte, nel primo caso il risultato che si ottiene è pari al 1,122%, mentre nel secondo caso è pari allo 0,008%;
- il contratto prevede che “la differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in
AN ER (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria (la banca) in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazioni”; tuttavia, non si specifica se la “differenza così determinata” si riferisce a un risultato, oppure all'altro, oppure alla differenza tra i due;
- dall'analisi del contratto non si comprende come interpretare la frase “la differenza sarà applicata”: affermare semplicemente di voler applicare una differenza non permette di comprendere come e in che termini tale differenza debba essere applicata, in quanto manca l'indicazione del criterio di indicizzazione, unico modo per comprendere come il tasso di indicizzazione verrà realmente applicato, e quindi i costi che genererà;
- appare, inoltre, di difficile interpretazione l'espressione contrattuale secondo la quale
“sarà applicata a quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazioni di mesi”.
Pertanto, mancando un criterio chiaro ed univoco di indicizzazione che consenta al mutuatario di conoscere la quota interessi che verrà a pagare, la clausola dell'art. 4 sarebbe nulla ex artt. 1346-1419 c.c., ed il primo giudice avrebbe errato nell'escludere tale nullità. 2.3 - Con il secondo motivo (“ancora sulla indeterminatezza nonché sulla erronea interpretazione del provvedimento AGCOM 13.06.2018 n. 27214 e della sentenza TAR del
Lazio, n. 8845 del 23.05.2023”), i coniugi sottolineano che il giudice di prime Pt_1 cure non avrebbe effettuato la “specifica confutazione” che secondo la S.C. è necessaria per motivare il dissenso sulla chiarezza e comprensibilità del testo contrattuale in difformità da quanto ritenuto dall'AGCM: l'Autorità, infatti, con provvedimento n. 27214/2018, ha affermato che una tipologia di clausole del tipo di quelle in esame apparivano in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell'intero contratto, contrarie all'art. 35, co. 1, cod. consumo per la loro formulazione non chiara e trasparente, e gli accertamenti compiuti dall'Autorità godono di una efficacia probatoria rafforzata nei giudizi civili ordinari, costituendo prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Anche il g.a., respingendo il ricorso contro tale decisione dell'AGCOM, si era pronunciato (sent. 11033/2023) nello stesso senso, rilevando che sulla base di dette clausole “l'intermediario non evidenziava in alcun modo il meccanismo delle due indicizzazioni ed il funzionamento dei conguagli e del deposito fruttifero collegato”.
Il Tribunale, per discostarsi dal provvedimento dell'Autorità, avrebbe dovuto spiegare qual è il meccanismo di indicizzazione indicato negli articoli contestati e, soprattutto, esplicitare il risultato corrispondente, ossia il tasso attuale da applicare concretamente al rapporto contrattuale in oggetto, in particolare, spiegare quale sia la “differenza da applicare”, il metodo di applicazione del tasso di indicizzazione ai franchi svizzeri e come mai il contratto preveda che ogni sei mesi sia la banca ad erogare somme al cliente e non viceversa.
2.4 - Con il terzo motivo (“sull'assenza di trasparenza, sulla vessatorietà delle clausole contrattuali e sulla falsa applicazione dell'art. 4 par. 2 della direttiva 93/13/CEE nonché sulla falsa applicazione l'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione ROpea”), gli appellanti affermano che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione gli insegnamenti delle sentenze interpretative della CGUE in tema di mutui indicizzati in valuta estera: secondo la
Corte, il sistema di tutela del consumatore previsto dalla dir. 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, sicchè il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità cui necessariamente deve essere uniformata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo.
Si richiamano, in proposito, le sentt. 10.06.2021, in causa C609/19, e 10.06.2021, in cause riunite C776/2019 a C782/19: la CGUE ha stabilito che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non lo vincolano e devono essere considerate come se non fossero mai esistite, ed ha evidenziato che il requisito di trasparenza al momento della conclusione del contratto non è soddisfatto allorquando il professionista fornisca al consumatore informazioni, anche numerose, ma fondate sull'ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto e, ciò, vale e si presume in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio.
Nel caso di specie, avrebbe dovuto rendere chiaro e trasparenza il CP_2 doppio meccanismo di applicazione dei due tassi (TAN + tasso di indicizzazione) con spiegazioni semplici e comprensibili e con delle simulazioni che mostrassero possibili andamenti futuri in caso di andamento sfavorevole per i consumatori.
La CGUE ha poi anche affermato che clausole di indicizzazione come quelle in esame possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti in danno del consumatore, ed in effetti, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza, tali clausole graverebbero il consumatore di un rischio sproporzionato in relazione alle prestazioni e all'importo del prestito ricevuti, giacché la loro applicazione ha la conseguenza che questi debba sopportare il costo dell'andamento dei tassi di cambio a termine.
2.4.1 – rileva come gli appellanti abbiano citato per la prima volta in CP_1
CP_ questo grado le sentt. ed eccepisce la tardività, con conseguente inammissibilità, della allegazione.
Il rilievo è chiaramente infondato, trattandosi di un mero argomento in diritto che è bensì ulteriore rispetto a quelli già svolti in primo grado, ma che non introduce nuovi elementi di fatto nella vicenda, in particolare non si traduce nell'allegazione di nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi rimessi alla disponibilità della parte (ossia eccezioni in senso stretto, cui si riferisce il divieto dell'art. 345 c.p.c.). 2.5 - Con il quarto motivo d'appello (“sull'assenza di trasparenza e sulla vessatorietà degli artt. 4 e 4bis del contratto e del piano di ammortamento”), i coniugi sostengono Pt_1 che gli artt. 4 e 4 bis del contratto non possono, sulla base della loro semplice lettura, essere interpretate e qualificate come assolutamente chiare ed intellegibili per un consumatore medio, e richiamano una sentenza in tema dello stesso Tribunale di Torino (Trib. Torino
31.07.23 n. 3325: “l'art. 4 è tecnicamente difficile come normalmente accade nelle clausole che rinviano a indici e parametri finanziari per la determinazione delle prestazioni, ma non presenta aspetti decettivi, salvo uno: la rubrica incongruamente si riferisce agli interessi mentre l'indicizzazione valutaria riguarda la rata nel suo insieme e quindi come si chiarisce anche nelle pieghe dell'articolo, anche la quota capitale del mutuo in ammortamento”).
A nulla rileverebbe poi il fatto che essi mutuatari sarebbero in ipotesi stati informati del meccanismo di computo delle somme da restituire durante l'esecuzione del contratto, dato che, ai fini della verifica della trasparenza contrattuale, poco importano le informazioni successive fornite in corso di rapporto, in quanto il contratto deve essere chiaro comprensibile e trasparente fin dal momento della stipula.
2.5.1 – eccepisce che tale quarto motivo ripropone tout court le doglianze CP_1 fatte valere in primo grado formulandole come mera negazione e non condivisione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, senza illustrare perché e in che termini la pronuncia avrebbe errato nel decidere le questioni oggetto di giudizio;
tale motivo sarebbe perciò inammissibile ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata: in relazione al disposto dell'art. 342 c.p.c., nel testo risultante dal d.lgs. 149/2022 e prima del correttivo di cui al d.lgs. 164/2024, la parte che impugna la sentenza non deve per forza di cose introdurre nuovi argomenti difensivi, ma può limitarsi ad invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in primo grado, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, in quanto nell'atto introduttivo della fase di gravame alle argomentazioni del giudice di primo grado vengano contrapposte quelle dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico. Non è del resto necessario, ai fini della specificità dei motivi del gravame, che per ciascuno di essi siano riportate le ragioni in fatto o in diritto addotte dal primo giudice, che si intendono confutare (così la
Cass., 23.02.2017, n. 4695: “la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione, e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza”).
Nel caso in esame, il quarto motivo, pur rinnovando gli argomenti di primo grado, propone comunque degli elementi in chiave critica in grado di permettere a questo giudice di appello di rivedere la decisione sottoposta al suo esame.
2.6 - Con il quinto motivo (“sull'assenza di trasparenza dei meccanismi che regolano
l'estinzione anticipata ex artt. 7 e 7bis”), gli appellanti osservano che le violazioni della normativa sulla trasparenza e determinatezza delle clausole contrattuali sono ancora più accentuate in relazione agli artt. 7 e 7 bis, che regolano l'estinzione anticipata del rapporto.
Tali clausole fanno riferimento al capitale restituito (“ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti verranno calcolati il Pt_5
….[..]”), ma, a ben vedere, il riferimento alla conversione del capitale restituito, in
[...] caso di estinzione anticipata, anziché al capitale da restituire, appare palesemente errato: in caso di estinzione anticipata, il mutuatario deve corrispondere alla banca il capitale residuo, e non quello già restituito.
Ai sensi dell'art. 34, co. 2, cod. consumo e della dir. 1993/13/CEE, l'oggetto principale del contratto concerne anche l'adeguatezza economica dello scambio di prestazioni tra i contraenti e le relative clausole che ne dispongono i meccanismi possono e devono essere sottoposte al vaglio di vessatorietà se non sono trasparenti e redatte in maniera sufficientemente comprensibile. Nel caso in esame, non avrebbe presentato in CP_1 modo adeguato il funzionamento delle clausole di estinzione anticipata e di conversione, ed anzi, avrebbe anche omesso di presentare un elemento fondamentale del meccanismo di calcolo, ossia la variabilità del debito residuo per effetto della variazione registrata nel cambio, tra quello convenzionale e quello rilevato alla data di estinzione o conversione.
Sarebbe poi evidente l'incongruenza tra il grado di precisione e dettaglio con cui viene descritta l'applicazione del meccanismo di doppia indicizzazione alle rate di rimborso e la povertà informativa che riguarda invece i due eventi terminativi del rapporto: l'estinzione anticipata viene liquidata nel contratto in meno di due righe, mentre l'applicazione al capitale restituito della variazione del cambio CHF/RO è palesemente ignorata, così come la possibilità di utilizzare le giacenze del conto deposito per la riduzione del debito, come è consentito dall'art. 4bis. La conversione è trattata all'art. 7 bis, che spiega genericamente in che cosa consiste, omettendo pur in tal caso elementi fondamentali, cioè l'applicazione al debito residuo della variazione del cambio e la liquidazione del deposito a riduzione del debito residuo.
Anche la pagina iniziale del documento di sintesi non porta contributi di chiarezza, visto che il capitale (“importo finanziato”) è espresso esclusivamente in euro, senza che sia indicato il “tasso di cambio CHF/RO convenzionale”, che invece risulta indispensabile, visto che il mutuo è indicizzato non soltanto per la quota interessi, ma anche per il capitale.
L'indicizzazione del mutuo e il tasso di cambio convenzionale si trovano nella sezione “Tassi di interesse”: l'informazione risulterebbe incompleta e fuorviante, perché l'indicizzazione riguarda anche la determinazione della prestazione di rimborso del capitale, così come sarebbe incompleta e fuorviante la rubrica dell'art. 4.
2.6.1 – Anche di tale quinto motivo eccepisce l'inammissibilità in quanto CP_1 esso ripropone le doglianze di primo grado.
L'eccezione è infondata: posto infatti (v. sopra, § 2.5.1) che l'appellante non deve, ai fini dell'ammissibilità del gravame, introdurre per forza nuovi argomenti rispetto a quelli spesi nel precedente grado di giudizio, il motivo così formulato dai coniugi oppone Pt_1 comunque agli argomenti spesi dal Tribunale degli argomenti logico-giuridici alternativi che,
a prescindere dalla loro fondatezza, consentirebbero in astratto di confutare l'impianto motivazionale del giudicante di prime cure.
2.7 - Con il sesto motivo (“sull'errata indicazione TAEG/ISC”), gli appellanti denunciano come errata la scelta del Tribunale di non considerare il contratto per cui è causa come rientrante nella previsione del codice del consumo, considerato che nelle premesse si dice chiaramente che “la parte Mutuataria riveste la qualità di consumatore, ai sensi del d. Leg 6 settembre 2005 N.206 (Codice al Consumo)”.
Il giudice di prime cure non avrebbe, inoltre, tenuto conto che la normativa sulla trasparenza bancaria è univoca nell'imporre l'indicazione del TAEG, dato essenziale per il mutuatario, e si richiama al riguardo l'art. 124 TU, nel testo applicabile al tempo della stipula.
Le istruzioni di Banca Italia, contenute nella circ. 29.07.2009, impongono anch'esse l'indicazione del ISC/TAEG: il foglio informativo e il documento di Sintesi, sostituiti dal modulo SECCI dal 2010, sono allegati obbligatori per legge e parti integranti dello stesso contratto. Poiché il TAEG rappresenta il prezzo finale dell'operazione e le sue finalità sono di informare il mutuatario del prezzo finale confrontabile tra i diversi istituti, tutelare il mercato e la libera concorrenza ed avere un tasso/ indicatore annuo omologato in tutti i paesi dell'Unione
ROpea, l'ISC/TAEG è un elemento fondamentale del contratto di mutuo, anche se ipotecario, giacchè consente al consumatore di comprendere facilmente il costo finale dell'operazione; esso deve includere tutti i costi ed interessi connessi al credito e dunque nel caso di specie dovrebbe includere, nella specie, il TAN (pari al 2,6%), il tasso di indicizzazione e le commissioni pattuite.
2.7.1 – Anche di tale sesto motivo eccepisce l'inammissibilità ex art. 342 CP_1
c.p.c., in quanto esso è formulato come mera negazione e non condivisione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata.
L'eccezione è infondata: ribadito ancora una volta (v. sopra, § 2.5.1) che l'appellante non è onerato di portare, come condizione di ammissibilità dell'impugnazione, temi nuovi rispetto a quelli trattati in primo grado, il motivo così formulato dai coniugi oppone anche Pt_1 in questo caso agli argomenti spesi dal Tribunale degli argomenti logico-giuridici alternativi che, a prescindere dalla loro fondatezza, consentirebbero in astratto di confutare l'impianto motivazionale del giudicante di prime cure.
2.8 - Con il settimo ed ultimo motivo (“sull'espletamento della CTU econometrica”), gli appellanti lamentano che le clausole in esame, già oggetto di valutazione dell'AGCM, della
S.C., della CGUE e della Banca d'Italia, non siano state sottoposte a CTU finalizzata a Par verificarne l'indeterminatezza, a stabilire a quanto ammonti esattamente l' e a calcolare la somma degli interessi e costi da restituire ai mutuatari in funzione delle relative sanzioni
(nullità e tasso sostitutivo BOT in relazione a quanto previsto dall'art. 117, co. 7, TU).
3. – Segue, l'appello di e l'esame dei primi cinque Parte_1 Parte_2 motivi, riguardanti la non intelleggibilità delle clausole relative agli interessi e all'estinzione anticipata e il loro carattere vessatorio ex art. 33, co. 1, cod. consumo.
Coi primi cinque motivi di gravame, gli appellanti si dolgono che le clausole relative agli interessi indicizzati al franco svizzero, all'estinzione anticipata e al meccanismo di conversione abbiano carattere abusivo e vessatorio ai sensi degli artt. 33 e 34 d.lgs.
206/2005 in quanto non redatte in maniera chiara e comprensibile (o siano altrimenti nulle per indeterminatezza dell'oggetto di esse, secondo la regola generale dell'art. 1346 c.c.) ovvero, anche cumulativamente, determinino un significativo squilibrio tra i consumatori e la banca mutuante.
Tali motivi meritano di essere esaminati congiuntamente, dovendo gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del testo contrattuale essere letti nell'economia complessiva dell'assetto d'interessi voluto dalle parti.
Quegli stessi motivi non possono, tuttavia, essere accolti per le ragioni qui di seguito esposte, volendo la Corte dare continuità al proprio indirizzo in tal senso (cfr. App. Torino,
30.10.2024, n. 892; Id., 19.06.2023, n. 605).
Benchè infatti il contratto stipulato dai coniugi con presenti Pt_1 CP_4 un'indubbia complessità, nondimeno ad un'attenta lettura, risultano in maniera chiara, precisa e dettagliata le modalità di calcolo sia di quanto dovuto a titolo di interessi durante lo svolgimento del rapporto, sia di quanto dovuto in caso di estinzione anticipata facendo applicazione del meccanismo di conversione delle valute.
3.1 – L'art. 4 del contratto prevede:
“Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al FR ER, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,217
% mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,600 % - tasso di interesse convenzionale.
Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio FR ER / RO è stato determinato convenzionalmente in AN 1,5079 per un RO (“tasso di interesse Pt_5 convenzionale”).
(…)
Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la banca determinerà:
A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre:
a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso OR (London Interbank Offered Rate)
FR ER sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina OR 2 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” maggiorato di 1,200 punti percentuali. a2) - l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” FR ER / RO e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Pt_5
(calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla Parte
[...] mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre;
B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:
b1) -l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso OR
(London Interbank Offered Rate) FR ER sei mesi per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1° giugno-30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre-31 maggio, rilevato sulla pagina OR 2 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di 1,200 punti percentuali;
b2) - l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” FR ER / RO e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente.
La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in (calcolato Parte_5 al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre.
Ad ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:
- in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 4 bis;
all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° giugno;
- in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno.
(….)”.
3.1.2 – L'art. 7 del contratto, a sua volta, prevede:
“E' facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali e estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che:
a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione.
(…)
Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in in base al “tasso di cambio convenzionale”, e Parte_5 successivamente verranno convertiti in RO in base alla quotazione del tasso di cambio
FR ER / RO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole
24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso.
Il rimborso sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. (…)”.
3.2 – In buona sostanza, sulla scorta di tali pattuizioni, i debitori contraggono il mutuo per un importo iniziale di franchi svizzeri e, attraverso il rapporto di conversione fissato alla stipula (tasso di cambio convenzionale), ricevono la somma equivalente in euro. Il piano di ammortamento viene redatto in euro e corrisponde, sulla base di tale rapporto di conversione, ad un piano di ammortamento redatto in franchi svizzeri. Ad ogni scadenza prevista, i debitori sono tenuti al pagamento della rata indicata nel piano ed espressa in euro.
L'operatività di tale sistema di doppia indicizzazione (al tasso di cambio svizzero ed al tasso di interesse svizzero) comporta la necessità di operare, in corso di rapporto, dei conguagli, attivi o passivi, conseguenti a detto meccanismo, facendoli transitare dal deposito infruttifero previsto dall'art. 4 bis, accreditando o addebitando su detto conto transitorio le eventuali somme pagate in eccesso o corrisposte in difetto, a seconda che i tassi siano aumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamento del tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collega un abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di un investimento in quella valuta. Al momento dell'eventuale estinzione anticipata, invece, la procedura di adeguamento deve essere condotta solo in relazione al tasso di cambio convertendo in franchi svizzeri il capitale residuo previsto (in euro) nel piano di ammortamento applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula ovvero moltiplicando il capitale residuo espresso in euro in base al piano di ammortamento e il tasso di cambio convenzionale e, all'esito, tale importo (espresso al tasso di cambio fissato al momento della stipula) deve essere riconvertito nel tasso di cambio di mercato rilevato il giorno dell'estinzione. E' chiaro che la clausola all'art. 7 menziona la conversione del capitale restituito (“ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti verranno calcolati il ….[..]”), ma non si tratta di una indicazione errata od equivoca – Parte_5 contrariamente a quanto assumono gli appellanti – dal momento che proprio il capitale da restituire deve essere calcolato come differenza tra l'importo complessivo del mutuo e il capitale fino a quel momento pagato, di talchè, per compiere l'operazione, occorre prima determinare il capitale già restituito ed operare la conversione.
A completamento delle informazioni a disposizione dei mutuatari rilevano altresì il documento di sintesi e il foglio informativo, i quali illustrano la natura indicizzata del mutuo ed il relativo meccanismo di indicizzazione, tanto con riferimento alla componente di interessi, quanto con riferimento alla componente di capitale.
Non può perciò ritenersi che gli appellanti non fossero stati posti nelle condizioni di avere tutte le informazioni necessarie per comprendere pienamente le condizioni del contratto che stavano stipulando.
3.2.1 - Si riporta qui di seguito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., un estratto delle motivazioni di App. Milano, 25.06.2020, n. 1547, relativo ad un identico schema contrattuale,
e che è giunta alle stesse conclusioni circa l'assenza di indeterminatezza delle pattuizioni in esame, rilevante sia ex art. 33 d.lgs. 205/2006, sia ex art. 1346 c.c.:
“…. occorre rilevare che, quand'anche il meccanismo di indicizzazione non fosse chiaro a causa della non immediata intelligibilità delle clausole, i mutuatari non potrebbero ottenere declaratoria di nullità delle disposizioni contrattuali. In base all'art. 36 Cod. Cons., infatti, una clausola dalla lettura ambigua non può essere dichiarata nulla, ma, al limite, può dar luogo
a una responsabilità della banca, per omissione a livello informativo (…). Ma, in ogni caso, questa Corte ritiene che il meccanismo di regolazione del mutuo fosse sufficientemente chiaro all'interno del complessivo impianto contrattuale, alla luce del quale devono essere interpretate anche le singole clausole, il cui contenuto letterale di per sé, singolarmente considerato, avrebbe in ipotesi potuto dare luogo ad equivoci. Al proposito, va sottolineata sia l'analiticità dei fogli informativi sottoposti ai clienti in fase precontrattuale, sia la chiarezza degli artt. 3 e 4 dei contratti, riguardanti il funzionamento del meccanismo di indicizzazione.
Dall'analisi sistematica delle clausole contrattuali, appare quindi evidente che le variabili previste nei mutui in esame sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse, sia dalla variazione dei tassi di cambio fra valute. In particolare, l'art. 4 (“interessi sulla somma concessa a mutuo”) riguarda testualmente un “mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero”, facendo ben intendere, con tale espressione, che il meccanismo di indicizzazione valutaria operava a livello generale, quindi su qualsiasi componente (capitale e interessi) e in qualsiasi fase del rapporto. La stessa clausola, inoltre, nella parte in cui disciplina il meccanismo dei conguagli semestrali, precisa, per ben due volte, che la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio effettivo si applicava sulle somme corrisposte dal mutuatario nel semestre precedente, sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi. Tale meccanismo si rivela, da un lato, sufficientemente chiaro nella sua formulazione letterale, dall'altro esplicita in maniera precisa il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero di tali mutui, sia con riferimento al capitale, sia agli interessi”.
“Quanto poi al meccanismo di estinzione anticipata - prosegue la Corte d'Appello di Milano, nella parte che specificamente riguarda il motivo di impugnazione all'attenzione di questa
Corte - il primo Giudice afferma che la clausola in esame “nell'esporre in termini narrativi
l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo, non può che essere considerata sufficientemente chiara, nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere, considerato come queste ultime non siano suscettibili di possibile formulazione differenziata, atteso che “il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile” …
Ancora una volta, appare evidente che le variabili contrattualmente previste sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse sia dalla variazione dei tassi di cambio fra valute.
In tale direzione si pone anche l'altra clausola contrattuale oggetto della presente disamina
(che disciplina l'estinzione anticipata del mutuo), relativa all'ipotesi in cui venga richiesta la conversione del mutuo, da mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, a mutuo in euro (art.
7 bis). Secondo tale articolo, il giorno fissato per la conversione, la Banca individua, anzitutto, la variazione tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero/euro e quello per valuta del giorno lavorativo precedente, pubblicato su “Il Sole - 24ore”; la stessa procede poi, a determinare l'incidenza di tale variazione sul debito residuo, e quindi sul capitale residuo. In sintesi, il tasso di cambio valutario è sempre presente nella determinazione dell'importo dovuto.
Infine, va osservato che il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari prima della stipulazione dei contratti si esprime negli stessi termini, evidenziando la duplicità delle variabili.
(…)
Con tale precisazione, la Banca pertanto dà atto che la indicizzazione (o, detto in altri termini, la conversione da una valuta all'altra) incide su qualsiasi somma che il mutuatario debba restituire.
Atteso che, pertanto, il meccanismo di indicizzazione permea l'intero contratto e si applica sia al capitale, sia agli interessi, in tutte le fasi del rapporto, appare corretto il calcolo effettuato dalla Banca nel momento in cui i mutuatari hanno richiesto l'estinzione anticipata, calcolo effettuato, ai fini della determinazione degli importi dovuti, sulla base del meccanismo indicato agli artt. 7 e 7 bis del contratto, che ripropone il medesimo meccanismo utilizzato per il calcolo dei conguagli semestrali, e come tale deve ritenersi corretto anche nel caso di estinzione anticipata.
Merita qui chiarire che il meccanismo di calcolo sopra descritto, come risultante dal complesso del contratto, non può essere diversamente interpretato solo perché il contratto non si definisce quale contratto di mutuo in valuta estera (franchi svizzeri), ma come mutuo in euro.
Invero, il riferimento all'euro è sempre accompagnato dalla dizione “indicizzato al franco svizzero”, e dunque la parametrazione al tasso di cambio è dato intrinseco al contenuto del contratto. Ciò significa che si parla di euro, in quanto le parti si sono impegnate, tra di loro,
a regolare il dare e l'avere secondo la valuta corrente (euro), ma il parametro di riferimento
è all'evidenza la valuta svizzera”.
Nel caso qui in esame, il foglio informativo sottoscritto dai coniugi in uno col Pt_1 contratto di mutuo presenta una formulazione sostanzialmente equivalente a quella del foglio informativo richiamato dalla Corte d'Appello di Milano nella sent. cit., giacchè (a) chiarisce i rischi tipici del mutuo e (b) il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al franco svizzero si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e, quindi, dell'andamento del parametro di riferimento (CHF sei mesi) e del tasso di cambio euro/CHF.
3.2.2 – La stessa giurisprudenza comunitaria citata dagli appellanti – che comunque rimette al giudice nazionale di accertare se le clausole denunciate come illegittime soddisfino o meno i requisiti di trasparenza previsti dalla dir. n. 1993/13/CEE e se comportino o meno un significativo squilibrio tra le parti – consente di pervenire a tali conclusioni.
In particolare, la sent. CGUE 10.06.2021, in causa C-609/19, evidenzia, ai punti 48-53, per quel che riguarda i contratti di mutuo espressi in valuta estera, che la banca-professionista deve bensì informare il consumatore del funzionamento del meccanismo di cambio e del rischio ad esso connesso, in modo che al mutuatario sia noto l'impatto sulle rate di rimborso che deriverebbe da un deprezzamento della valuta di riferimento, ma che per fare ciò, non occorre allegare delle simulazioni numeriche, essendo sufficiente che sia posta l'attenzione del consumatore sulle conseguenze economiche negative delle possibili variazioni nel tempo dei tassi di cambio.
E nel caso in esame, lo si ribadisce, le clausole contrattuali di cui si discute consentono di comprendere sia il meccanismo del loro funzionamento, onde valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di esse sugli obblighi finanziari dei mutuatari (vedi sopra, § 3.2 e 3.2.1), sia i rischi della fluttuazione dei cambi euro/CHF quanto all'incremento (o, in parallelo, alla riduzione) degli interessi da pagare indicizzati al franco (e dunque, in ultima analisi, delle rate comprendenti la quota capitale e la quota interessi) e quanto ai costi di una estinzione anticipata – mentre non sarebbe altrimenti stato necessario, per rimarcare l'alea contrattuale, allegare da parte della banca una simulazione di calcolo delle rate in rapporto all'oscillazione dei cambi.
Altro è, del resto, illustrare ai mutuatari-consumatori l'andamento in futuro delle rate e dei costi di uscita dall'operazione creditizia in rapporto alla variazione nel tempo dell'andamento del cambio euro/franco svizzero: cosa che evidentemente non era possibile effettuare, al tempo della stipula del mutuo (e per di più per la durata di un trentennio), da parte della banca (v. anche oltre, § 3.3, sotto il profilo del presunto squilibrio tra le parti).
3.2.3 – Questa Corte territoriale intende perciò motivatamente discostarsi dal provvedimento dell'AGCM n. 27214 del 2018, secondo cui le clausole nn. 4, 4 bis e 7 del contratto di mutuo fondiario in esame (sebbene non dichiarate vessatorie) sarebbero affette da “difetto di chiarezza e trasparenza”.
Le valutazioni dell'AGCM non sono infatti vincolanti in sede giurisdizionale (cfr. art. 37 bis, co. 4, cod. consumo, “E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”), pur richiedendo al giudice ordinario che da esse intenda discostarsi un obbligo di motivazione rafforzata (Cass. 31.08.2021, n.
23.655); e un tale obbligo motivazionale si ritiene qui assolto sulla base delle considerazioni che precedono.
3.3 – Neppure le clausole in esame producono uno squilibrio tra le parti contraenti, come motivo di una loro invalidità ai sensi dell'art. 33, co. 1, d.lgs. 206/2005.
L'art. 33, co. 1, cod. consumo stabilisce che una clausola, per essere qualificata come vessatoria, deve recare “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Nel caso di specie, tuttavia, non è dato rilevare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi gravanti sulle parti, posto che l'alea del contratto (che i mutuatari hanno consapevolmente accettato) è ripartita su entrambi i contraenti. Come già affermato da questa Corte a proposito del medesimo schema contrattuale oggetto di negozio stipulato tra altri soggetti, “il collegamento del meccanismo restitutorio all'incidenza della variazione del tasso di cambio esprime infatti un'alea contrattuale bidirezionale (che è stata assunta liberamente dalle parti) e che introduce un elemento di variabilità che, al momento della stipula del contratto, può favorire, nel corso del rapporto, l'una o l'altra parte (o nessuna delle due) (…)” (App. Torino, n. 605/2023 cit.).
In altri termini, le variazioni dei tassi, con apprezzamento o deprezzamento dell'euro rispetto a franco svizzero, derivanti dall'indicizzazione del mutuo, conseguenti all'andamento del mercato, possono rilevare a favore o a sfavore dell'una o dell'altra parte.
E' bensì vero che la banca dispone, di norma, di informazioni sull'andamento dei mercati e dei tassi di livello maggiore rispetto a quello dei clienti, soprattutto se si tratta di consumatori;
nondimeno, non si può ritenere che, nella fattispecie, una tale asimmetria informativa abbia favorito la banca a discapito dei mutuatari, poiché non si può certamente ritenere che potesse prevedere le variazioni dei tassi di cambio delle valute nei 30 anni di CP_1 durata del contratto.
Si richiama, anche in questo caso, la sent. App, Milano 1547/2020 cit.: “… appare corretta la considerazione della Banca appellata, in relazione al fatto che il rafforzamento del FR ER sull'RO non era affatto prevedibile, posto che per anni il trend era sempre stato favorevole alla Lira, e successivamente all'RO; ma risulta pure dimostrato che, quando si è verificata l'inversione di tendenza che ha portato alle doglianze dei mutuatari, la Banca ha cessato la commercializzazione del mutuo in questione, a causa del trend negativo del tasso di cambio , che lo rendeva non più Controparte_5 conveniente per i potenziali clienti”.
Nello stesso senso di escludere che la doppia indicizzazione finanziaria e valutaria determini un'alea contrattuale bilaterale, in quanto posta a carico di entrambe le parti e potenzialmente produttiva di vantaggi o svantaggi tanto per il mutuatario quanto per il mutuante in relazione alle oscillazioni del tasso di interesse e del cambio valutario, e non sia perciò fonte di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co. 1, cod. consumo, la recente App. Milano, 8.06.2025, n. 1633.
È pacifico che, allorquando il mutuo è stato stipulato, i tassi di cambio erano favorevoli ai mutuatari e dunque se essi avessero deciso di estinguere anticipatamente il mutuo prima che iniziasse il trend negativo ne avrebbero tratto un notevole guadagno. Il fatto che al momento in cui i mutuatari hanno optato per l'estinzione anticipata, l'estinzione si è rivelata per loro onerosa, costituisce una circostanza dovuta al mutare della congiuntura economica, né poteva – ad una valutazione ex ante – escludersi (siccome non prevedibile) che il trend potesse invece tornare ad essere per essi positivo negli anni successivi.
In definitiva, lo svantaggio ritratto dai mutuatari è legato solo alla particolare congiuntura in cui essi hanno deciso di estinguere il mutuo.
La banca, in altre parole, non poteva prevedere a priori l'andamento dei tassi di cambio euro/CHF nel trentennio successivo alla stipula e, dunque, non poteva prevedere se un simile contratto sarebbe stato per essa favorevole o meno;
d'altro canto, gli stessi mutuatari riconoscono che la tipologia di mutuo così prescelta si era in effetti rivelata per loro molto favorevole fino al 2010, quando il tasso di cambio franco svizzero/euro era favorevole, mentre sarebbe divenuta più onerosa quando il franco svizzero si è apprezzato sull'euro, ossia proprio nel momento in cui, essendo divenute più elevate le rate da pagare, essi si sarebbero determinati ad estinguere anticipatamente il rapporto.
4. – Segue ancora, l'appello di e l'esame del sesto e Parte_1 Parte_2 del settimo motivo. 4.1 – Parimenti da respingere è anche il sesto motivo, riguardante l'errata indicazione del
TAEG/ISC.
Ed invero, è errato il richiamo che fa la difesa appellante alla normativa sui contratti di credito al consumo, in particolare all'art. 124 TU è errato.
L'art. 124 TU, nel prescrivere l'obbligo di indicazione, oltre che dell'importo del finanziamento delle rate e delle scadenze, anche del TAEG, si riferisce ai soli contratti di credito ai consumatori (cfr. chiarissimo il testo: “I contratti di credito al consumo indicano: a)
l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG”), ossia ad una particolare tipologia di operazioni creditizie che risultano regolate dal capo II del titolo VI del d.lgs. 385/93; allo stesso modo si riferisce soltanto a tale tipologia di contratti la prescrizione, quanto ai requisiti di forma-contenuto ed alle conseguenze della loro inosservanza od erroneità, dettata dall'art. 125 bis, co. 6, TU.
Il contratto qui in esame è un mutuo fondiario, ossia un mutuo ipotecario garantito da ipoteca di primo grado, nei limiti del rapporto garanzia-finanziamento previsto dall'art. 38, co. 2,
TU, e, come tale, non rientra nella tipologia del credito ai consumatori, giusta l'esclusione prevista dall'art. 122, co. 1, lett. f), TU (“Le disposizioni del presente capo [credito ai consumatori] si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: … f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”).
Per le operazioni creditizie non rientranti nella nozione di “credito ai consumatori”, per le quali operano le speciali disposizioni degli artt. 124 e 125 bis citt. che lo pongono espressamente tra i requisiti di forma a pena di nullità della clausola relativa agli interessi,
l'ISC/TAEG non rientra tra i tassi, prezzi e altre condizioni di cui l'errata indicazione comporta nullità e sostituzione automatica ex art. 117, co. 4 e 7, TU e la differenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato non influisce sulla validità del contratto stesso
(da ultimo, Cass., 8.01.2025, n. 397). Semmai, la differenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato può essere fonte di responsabilità risarcitoria della banca per errate informazioni fornite al cliente che hanno negativamente inciso sulla sua libertà negoziale, ma soltanto in quanto il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendo il reale costo dell'operazione, non avrebbe concluso.
Ora, gli appellanti ripropongono in questa sede, come domanda alternativa alla domanda di nullità per indeterminatezza delle clausole in esame e/o di vessatorietà ex artt. 33 e 34 cod. consumo, la domanda di risarcimento del danno (così le conclusioni: “… condannare conseguentemente la parte appellata a restituire ai coniugi le somme Pt_1 indebitamente riscosse e/o a risarcirli per il danno patrimoniale subito per un importo complessivo pari ad €. 35.146,06 o per il diverso importo risultante in corso di causa”) e pretendono di quantificare il pregiudizio sofferto nell'importo dei maggiori interessi pagati in rapporto al tasso legale ex art. 1284 c.c., che si dovrebbe applicare in conseguenza della nullità/invalidità della diversa pattuizione contrattuale, richiamando le risultanze della propria perizia di parte.
In realtà, il danno da errata indicazione dell' non può essere quantificato nel Pt_4 maggior costo sopportato dai mutuatari per le rate pagate a seguito della variazione del rapporto (non è stato esercitato il diritto di recesso), ma va determinato Parte_6 nel maggior costo a titolo di interessi che essi hanno sostenuto in forza del contratto concluso con rispetto a quello che, invece, avrebbero affrontato in base CP_1 ad una diversa tipologia di mutuo che avrebbero altrimenti concluso secondo le disponibilità offerte dal mercato.
Tuttavia, non vengono in alcun modo allegati (e neppure dimostrati) né quale diversa operazione creditizia i coniugi avrebbero scelto, se informati dell'effettivo Pt_1
ISC/TAEG, rispetto a quelle offerte dal mercato, né, di conseguenza, quale sarebbe stato il minor costo in termini di interessi che si sarebbe prospettato loro;
la domanda risarcitoria si rivela perciò inaccoglibile per difetto di prova, nell'an come nel quantum del pregiudizio asseritamente sofferto.
4.2 – Anche la doglianza relativa al fatto che il giudice di primo grado non ha disposto una
CTU econometrica finalizzata a verificare l'indeterminatezza delle clausole, a stabilire a Par quanto ammonti l e a calcolare la somma degli interessi e costi da restituire ai mutuatari ex art. 117, co. 7, TU o ex art. 1284 c.c.
In disparte il rilievo che al CTU non possono essere demandate valutazioni di carattere giuridico come sono quelle che concernono la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (inteso come regolamento negoziale) o di parti di esso, tanto ai sensi della disposizione generale dell'art. 1346 c.c., quanto a norma delle disposizioni speciali per i rapporti bancari degli artt. 116 e 117 TU;
il calcolo dell'ISC esatto è irrilevante nel momento stesso in cui si è escluso (v. sopra, § 4.1) che esso costituisca, in relazione allo specifico rapporto contrattuale per cui è processo, elemento essenziale del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 c.c. – 117 TU oppure ex art. 124 TU;
infine, la reiezione delle doglianze relative alla nullità per indeterminatezza/indeterminabilità della pattuizione relativa agli interessi e alle modalità di estinzione anticipata rende superfluo disporre una consulenza contabile per rideterminare le rate e gli importi ancora dovuti con l'applicazione del saggio d'interessi legale o del c.d. tasso BOT.
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va inoltre dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e ontro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sent. n. 4815/2023 emessa il 27.11.2023 dal Tribunale di Torino, con atto di
[...] citazione notificato in data 29.12.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido tra loro comune essendo il Parte_1 Parte_2 loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di , spese che liquida in complessivi € 6.946, oltre CP_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 5 / 2024 R.G.;
promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. SGANDURRA GRADANTE C.F._2
IZ ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in C.SO PESCHIERA, 83 10138
TORINO;
- appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN SS ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
FATEBENEFRATELLI, 14 20121 MILANO;
- parte appellata
Oggetto: Mutuo. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
contrariis reiectis,
- previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, al fine di verificare se le disposizioni di cui agli artt. 4, 4 bis e degli artt.
7 e 7 bis rispettano i principi di trasparenza previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
93/13 così come previsto dai precedenti giurisprudenziali della stessa CGUE.
- previa ammissione di CTU econometrica volta a provvedere al ricalcolo del dare avere tra le parti ed a quantificare l'effettivo debito degli appellanti al netto degli importi eventualmente versati in eccedenza ed a ridefinire il piano di ammortamento sulla base delle disposizioni contrattuali sostitutive delle clausole eventualmente dichiarate nulle
- previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto,
riformare la Sentenza di primo grado n. 4815/2023 del 27/11/2023 (doc.1), pubblicata in data 27 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Torino, sezione VI, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Alessandria, resa tra le parti nella causa iscritta al n. 8533/2020 R.G ed oggi impugnata e per l'effetto:
Nel merito:
• accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'indeterminatezza e/o la vessatorietà e/o la nullità anche parziale delle clausole contrattuali di cui in atti in esito alla accertata violazione della normativa sulla trasparenza bancaria perpetrata contrattualmente e/o a qualunque violazione di legge posta in essere dalla banca convenuta in relazione al contratto oggetto di causa;
• condannare conseguentemente la parte appellata a restituire ai coniugi le somme Pt_1 indebitamente riscosse e/o a risarcirli per il danno patrimoniale subito per un importo complessivo pari ad €. 35.146,06 o per il diverso importo risultante in corso di causa;
il tutto, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma IV, c.p.c. ed all'eventuale rivalutazione e/o maggior danno da liquidarsi anche in via equitativa.
• operare la compensazione delle somme pagate in eccesso (comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate) con la quota di capitale ancora a scadere e per l'effetto accertare e dichiarare l'entità delle rate ancora a scadere e del capitale residuo, ed in caso di estinzione del finanziamento nelle more del presente giudizio, condannare la convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma pagata in eccesso oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre al rimborso delle spese del primo grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori e Parte_1 Parte_2 contro la sentenza del Tribunale di Torino n. 4815/2023, pubblicata in data 27 novembre
2023 (R.G. 8533/2020, G.U. Dott. Fabrizio Alessandria) e notificata il 30 novembre 2023, nonché le domande formulate dai medesimi dai Signori e nei Parte_1 Parte_2 confronti di , in quanto totalmente infondati in fatto ed in Controparte_1 diritto oltre che inammissibili, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza del Tribunale di Torino
n. 4815/2023, pubblicata in data 27 novembre 2023 (R.G. 8533/2020, G.U. Dott. Fabrizio
Alessandria) e notificata il 30 novembre 2023;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 – Il 30.9.2009 e in veste di consumatori, hanno Parte_1 Parte_2 stipulato con un contratto di mutuo fondiario indicizzato Controparte_1 al franco svizzero dell'importo di € 260.000 da restituire in n. 360 rate mensili (30 anni). Al contratto di mutuo è allegato il documento di sintesi contenente il “Piano di ammortamento delle quote capitali” (con metodo alla francese), con rata costante, tasso variabile e indicizzato in CHF.
1.1.1 - Il tasso di interesse (art. 4), ultimato il periodo di ammortamento, veniva determinato in un saggio iniziale del 2,60 % annuo quindi, di sei mesi in sei mesi (“nel corso dei mesi di giugno e dicembre” e “per i semestri successivi”) in base:
- alla eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale del
2,60 % e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso OR FR ZE
SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione (per i semestri successivi “per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1° giugno - 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre -31 maggio”) sulla pagina OR02 del circuito REUTER e pubblicato su “Il Sole - 24 ore”, maggiorato di 1,2%;
- alla eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre sulla pagina FXBX del circuito REUTER e pubblicato su “Il Sole -24 ore”.
Le somme algebriche delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte avrebbero determinato un conguaglio positivo o negativo;
il conguaglio, positivo o negativo, sarebbe poi stato convertito in franchi svizzeri per quanto liquidato alla banca in linea capitale e per interessi nel corso dei sei mesi o frazioni di sei mesi e sarebbe infine stato versato in un apposto deposito fruttifero, acceso presso la banca ed accessorio al contratto di mutuo, regolamentato, anche quanto agli interessi e alla facoltà di compensarne l'eventuale attivo con le somme a debito dei mutuatari, dalle previsioni dell'art. 4 bis del testo contrattuale.
Nel documento di sintesi allegato al contratto, l'ISC è indicato nella percentuale dell'1,980%.
1.1.2 - Il contratto disciplinava poi l'estinzione anticipata prevedendo che il capitale restituito, più gli eventuali arretrati, venisse calcolato in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi convertito in euro al tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBX del circuito REUTER e pubblicato su “Il Sole -24 ore” il giorno del rimborso;
il capitale da restituire sarebbe stato di conseguenza calcolato una volta effettuato il calcolo del valore del capitale già restituito (art. 7).
I mutuatari avrebbero, inoltre, potuto chiedere la conversione del tasso riferito al franco svizzero in un tasso riferito all'euro, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento (art. 7 bis): i mutuatari avrebbero però dovuto indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti offerti dalla banca al momento della conversione.
1.1.3 - Nel mese di dicembre 2018, i coniugi manifestavano alla banca la volontà Pt_1 di surrogare il mutuo in oggetto e di procedere all'estinzione anticipata;
CP_1 faceva pervenire un conteggio in applicazione dell'art. 7 e 7 bis del contratto, indicando che i due mutuatari avrebbero dovuto corrispondere, oltre al capitale residuo di € 198.931,42, un costo pari ad € 71.726,59, corrispondente al 36% dell'importo residuo.
Non avendo reperito alcun altro istituto disposto a versare l'ulteriore costo di € 71.726,59 in aggiunta al capitale, i coniugi non potevano procedere alla surroga del mutuo, Pt_1 tutt'ora in essere.
1.2 - e anno quindi agito dinanzi al Tribunale di Torino Parte_1 Parte_2 contro domandando: CP_1
a) accertarsi la nullità delle clausole nn. 4 e 4 bis, relative alla determinazione del tasso d'interessi, del contratto di mutuo per violazione degli artt. 116 e 117 TU e/o per vessatorietà secondo il d.lgs. 206/2005: sarebbe infatti stato impossibile ricostruire ex post
l'andamento del mutuo perché non era tecnicamente possibile comprendere e determinare il meccanismo di calcolo costruito dall'istituto di credito ed espresso in contratto;
inoltre, dette clausole avrebbero comportato un evidente squilibrio tra le parti e non risultavano redatte in modo chiaro e comprensibile come previsto dagli artt. 33 ss. cod. consumo (si richiamava, in proposito, il provvedimento n. 27214/2018 dell'AGCOM, che aveva ritenuto le clausole dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera della stessa CP_1 difettanti di chiarezza e trasparenza, contrarie ai principi della dir. 1993/13/CEE come elaborati dalla CGUE e agli artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005 perché non esponevano in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione
(finanziaria e valutaria) del deposito fruttifero di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto e, per di più, risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale che alla luce del contratto nel quale erano inserite). Par Era comunque errata l'indicazione dell' riportata nel documento di sintesi;
a-bis) accertarsi, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi erano dovuti esclusivamente nella misura del saggio legale, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e del corretto rapporto dare/avere tra le parti;
b) condannarsi, conseguentemente, alla restituzione le somme CP_1 indebitamente riscosse o a titolo di danno patrimoniale, per un importo complessivo di €
35.146,06 o altro risultante all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
b-bis) compensare tali somme pagate in eccesso, comprensive di interessi e rivalutazione, con la quota capitale ancora a scadere del mutuo, accertando l'entità delle rate ancora da pagare ovvero, in caso di estinzione del contatto in corso di causa, condannare CP_1
a restituire la somma pagata in eccesso, oltre a interessi e rivalutazione;
[...]
c) accertarsi, ancora, la nullità delle clausole n. 7 e 7 bis relative all'estinzione anticipata sempre per violazione degli artt. 116 e 117 TU, non risultando possibile determinare a priori dalla semplice lettura del contratto il maggior prezzo da pagarsi nel caso di recesso;
c-bis) in subordine, riqualificato il corrispettivo per l'estinzione anticipata alla stregua di una penale o di commissione occulta, ridursi la stessa ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.
1.2 - Con sent. n. 4815/2023, pubblicata il 27.11.2023, il Tribunale di Torino rigettava le domande degli attori e li condannava alle spese, sui seguenti rilievi:
a) era infondata la richiesta di accertamento della natura vessatoria delle clausole del contratto di mutuo agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis: il contratto stipulato dalle parti era un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero, ma, a differenza di quanto argomentato dall'AGCM nel provvedimento n. 27214/2018 riguardo a contratti analoghi conclusi da
, qui il meccanismo di indicizzazione risultava chiaramente esplicitato agli artt. CP_1
4 e 4 bis;
anche le clausole agli artt. 7 e 7 bis disciplinavano in maniera adeguata e chiara il meccanismo di calcolo da eseguire per determinare il capitale residuo in caso di estinzione anticipata e conversione dal franco all'euro. Del resto, la S.C. aveva affermato che la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non erano motivo di indeterminatezza dell'oggetto, e che – in fattispecie analoga quella oggetto di causa – le clausole in esame non potevano essere ritenute vessatorie dato che la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari derivava “non già dall'atteggiarsi delle clausole contrattuali in se stesse considerate, bensì da nient'altro che un non preventivamente apprezzabile andamento, virato al contrario del passato in senso sfavorevole ai mutuatari, del cambio” (Cass., n. 30.556/2023). La pronuncia della S.C. richiamata dagli attori (Cass.,
n. 23.655/2021) non era del resto dirimente, in quanto essa stabiliva soltanto che i provvedimenti dell'AGCM introducevano un'inversione dell'onere della prova, ma lasciavano al giudice la possibilità di argomentare diversamente, pur con un onere motivazionale rafforzato, e nello stesso senso si era pronunciata App. Torino, I Sez., n.
605/2023;
b) anche l'eccezione relativa all'asserita erronea indicazione nel contratto in esame dell' era infondata: la normativa invocata dagli attori (art. 117 e 124 TU, nel testo Pt_4 vigente ratione temporis) si riferiva esclusivamente al credito al consumo, e non al mutuo fondiario;
l'indicazione dell' nei contratti di mutuo riguardava principalmente Pt_4
l'informativa precontrattuale, ma non costituirebbe elemento essenziale del mutuo, come peraltro disposto dalla Banca d'Italia che ne ha previsto l'indicazione esclusivamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi. L' era quindi un'informativa Pt_4 precontrattuale attinente al costo dell'operazione, e non un elemento essenziale del contratto di mutuo, contrariamente all'indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi e condizioni, ed aveva il solo scopo di consentire al cliente di conoscere il “costo” totale effettivo del credito, prima di accedervi;
in assenza di qualsivoglia allegazione e prova di una responsabilità contrattuale della banca per errata indicazione di tale parametro, andava rigettata la domanda di sostituzione dell'ISC contrattuale col tasso legale ex art. 117, co. 7,
TU fondata esclusivamente sull'erronea indicazione dello stesso indicatore di costo, non vertendosi in materia di credito ai consumatori;
c) era infine infondata la domanda, subordinata, di accertamento di una penale occulta per il caso di estinzione e di conseguente richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c.: la disciplina dell'estinzione anticipata regolata dall'art. 7 del contratto introduceva un elemento aleatorio nel mutuo, che andava ad influire sull'ammontare della prestazione dovuta dai mutuatari;
a seconda dell'andamento dei tassi di cambio cui il mutuo era indicizzato, la somma da restituire in caso di estinzione anticipata poteva essere superiore o inferiore a quella ricevuta. La sola clausola di indicizzazione rappresentava un elemento aleatorio per entrambe le parti ed il rischio connesso alla fluttuazione del cambio euro/franco svizzero rientrava, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambi i contraenti consapevolmente accettato il rischio che tale fluttuazione potesse determinare un peggioramento ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale. La clausola in esame non poteva, dunque, qualificarsi come penale o commissione per estinzione anticipata.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione e le Parte_1 Parte_2 eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate da per alcuni. CP_1 e hanno proposto appello avverso la predetta Parte_1 Parte_2 sentenza.
2.1 – Premettono gli appellanti che nel contratto di mutuo per cui è causa, le rate di rimborso sono regolate in euro, ma la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero: in particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, una volta terminato l'ammortamento e alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l'importo (positivo o negativo) così rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero, parallelo e accessorio al contratto di mutuo.
Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è poi agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi: in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto;
in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca, si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione (c.d. “tasso di periodo”).
In questo modo, i mutuatari subiscono una doppia alea relativa della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo.
Tale tipologia di contratto si sarebbe rivelata molto favorevole ai mutuatari fino all'incirca al
2010, quando il tasso di cambio franco svizzero/euro era favorevole;
quando invece il franco svizzero si è apprezzato sull'euro, il meccanismo non è risultato più favorevole ai mutuatari,
i quali si sono trovati a dover corrispondere rate molto più elevate, e per questo motivo essi hanno deciso di estinguere anticipatamente il mutuo;
la banca, in tale circostanza, si è avvalsa della clausola al n. 7 del contratto, pretendendo un aumento fino ad oltre il 30% del capitale residuo.
2.2 - Col primo motivo di impugnazione (“sulla indeterminatezza degli artt. 4 e 4bis del contratto”), gli appellanti lamentano che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla indeterminatezza del metodo di calcolo contrattualmente previsto per la determinazione degli interessi applicabili;
il Tribunale si è limitato ad affermare che “La variabilità del quantum dovuto non è dunque il segno dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità del tasso di interesse convenuto, quanto piuttosto l'espressione concreta dell'elemento di alea chiaramente esposto e descritto in contratto, e volontariamente accettato e voluto dalle parti”, ma tale affermazione non può giustificare la reiezione della domanda, dato che l'elemento di alea non sarebbe chiaramente esposto e descritto in contratto in modo tale da far percepire al consumatore i suoi possibili rischi economici al variare dei tassi di cambio.
In particolare, si dice, la clausola all'art. 4 presenta dei profili di indeterminatezza e di discrezionalità nella sua interpretazione da parte della banca;
segnatamente:
- l'art. 4 prevede che nel corso dei mesi di giugno e dicembre e per i semestri successivi la Banca doveva determinare l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso OR franco svizzero sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione sulla pagina OR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole - 24 ore”, maggiorato di 1,2%; l'eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale FR
ER e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre sulle pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole - 24 ore”; ma secondo la perizia di parte, nel primo caso il risultato che si ottiene è pari al 1,122%, mentre nel secondo caso è pari allo 0,008%;
- il contratto prevede che “la differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in
AN ER (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria (la banca) in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazioni”; tuttavia, non si specifica se la “differenza così determinata” si riferisce a un risultato, oppure all'altro, oppure alla differenza tra i due;
- dall'analisi del contratto non si comprende come interpretare la frase “la differenza sarà applicata”: affermare semplicemente di voler applicare una differenza non permette di comprendere come e in che termini tale differenza debba essere applicata, in quanto manca l'indicazione del criterio di indicizzazione, unico modo per comprendere come il tasso di indicizzazione verrà realmente applicato, e quindi i costi che genererà;
- appare, inoltre, di difficile interpretazione l'espressione contrattuale secondo la quale
“sarà applicata a quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazioni di mesi”.
Pertanto, mancando un criterio chiaro ed univoco di indicizzazione che consenta al mutuatario di conoscere la quota interessi che verrà a pagare, la clausola dell'art. 4 sarebbe nulla ex artt. 1346-1419 c.c., ed il primo giudice avrebbe errato nell'escludere tale nullità. 2.3 - Con il secondo motivo (“ancora sulla indeterminatezza nonché sulla erronea interpretazione del provvedimento AGCOM 13.06.2018 n. 27214 e della sentenza TAR del
Lazio, n. 8845 del 23.05.2023”), i coniugi sottolineano che il giudice di prime Pt_1 cure non avrebbe effettuato la “specifica confutazione” che secondo la S.C. è necessaria per motivare il dissenso sulla chiarezza e comprensibilità del testo contrattuale in difformità da quanto ritenuto dall'AGCM: l'Autorità, infatti, con provvedimento n. 27214/2018, ha affermato che una tipologia di clausole del tipo di quelle in esame apparivano in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell'intero contratto, contrarie all'art. 35, co. 1, cod. consumo per la loro formulazione non chiara e trasparente, e gli accertamenti compiuti dall'Autorità godono di una efficacia probatoria rafforzata nei giudizi civili ordinari, costituendo prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Anche il g.a., respingendo il ricorso contro tale decisione dell'AGCOM, si era pronunciato (sent. 11033/2023) nello stesso senso, rilevando che sulla base di dette clausole “l'intermediario non evidenziava in alcun modo il meccanismo delle due indicizzazioni ed il funzionamento dei conguagli e del deposito fruttifero collegato”.
Il Tribunale, per discostarsi dal provvedimento dell'Autorità, avrebbe dovuto spiegare qual è il meccanismo di indicizzazione indicato negli articoli contestati e, soprattutto, esplicitare il risultato corrispondente, ossia il tasso attuale da applicare concretamente al rapporto contrattuale in oggetto, in particolare, spiegare quale sia la “differenza da applicare”, il metodo di applicazione del tasso di indicizzazione ai franchi svizzeri e come mai il contratto preveda che ogni sei mesi sia la banca ad erogare somme al cliente e non viceversa.
2.4 - Con il terzo motivo (“sull'assenza di trasparenza, sulla vessatorietà delle clausole contrattuali e sulla falsa applicazione dell'art. 4 par. 2 della direttiva 93/13/CEE nonché sulla falsa applicazione l'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione ROpea”), gli appellanti affermano che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione gli insegnamenti delle sentenze interpretative della CGUE in tema di mutui indicizzati in valuta estera: secondo la
Corte, il sistema di tutela del consumatore previsto dalla dir. 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, sicchè il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità cui necessariamente deve essere uniformata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo.
Si richiamano, in proposito, le sentt. 10.06.2021, in causa C609/19, e 10.06.2021, in cause riunite C776/2019 a C782/19: la CGUE ha stabilito che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non lo vincolano e devono essere considerate come se non fossero mai esistite, ed ha evidenziato che il requisito di trasparenza al momento della conclusione del contratto non è soddisfatto allorquando il professionista fornisca al consumatore informazioni, anche numerose, ma fondate sull'ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto e, ciò, vale e si presume in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio.
Nel caso di specie, avrebbe dovuto rendere chiaro e trasparenza il CP_2 doppio meccanismo di applicazione dei due tassi (TAN + tasso di indicizzazione) con spiegazioni semplici e comprensibili e con delle simulazioni che mostrassero possibili andamenti futuri in caso di andamento sfavorevole per i consumatori.
La CGUE ha poi anche affermato che clausole di indicizzazione come quelle in esame possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti in danno del consumatore, ed in effetti, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza, tali clausole graverebbero il consumatore di un rischio sproporzionato in relazione alle prestazioni e all'importo del prestito ricevuti, giacché la loro applicazione ha la conseguenza che questi debba sopportare il costo dell'andamento dei tassi di cambio a termine.
2.4.1 – rileva come gli appellanti abbiano citato per la prima volta in CP_1
CP_ questo grado le sentt. ed eccepisce la tardività, con conseguente inammissibilità, della allegazione.
Il rilievo è chiaramente infondato, trattandosi di un mero argomento in diritto che è bensì ulteriore rispetto a quelli già svolti in primo grado, ma che non introduce nuovi elementi di fatto nella vicenda, in particolare non si traduce nell'allegazione di nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi rimessi alla disponibilità della parte (ossia eccezioni in senso stretto, cui si riferisce il divieto dell'art. 345 c.p.c.). 2.5 - Con il quarto motivo d'appello (“sull'assenza di trasparenza e sulla vessatorietà degli artt. 4 e 4bis del contratto e del piano di ammortamento”), i coniugi sostengono Pt_1 che gli artt. 4 e 4 bis del contratto non possono, sulla base della loro semplice lettura, essere interpretate e qualificate come assolutamente chiare ed intellegibili per un consumatore medio, e richiamano una sentenza in tema dello stesso Tribunale di Torino (Trib. Torino
31.07.23 n. 3325: “l'art. 4 è tecnicamente difficile come normalmente accade nelle clausole che rinviano a indici e parametri finanziari per la determinazione delle prestazioni, ma non presenta aspetti decettivi, salvo uno: la rubrica incongruamente si riferisce agli interessi mentre l'indicizzazione valutaria riguarda la rata nel suo insieme e quindi come si chiarisce anche nelle pieghe dell'articolo, anche la quota capitale del mutuo in ammortamento”).
A nulla rileverebbe poi il fatto che essi mutuatari sarebbero in ipotesi stati informati del meccanismo di computo delle somme da restituire durante l'esecuzione del contratto, dato che, ai fini della verifica della trasparenza contrattuale, poco importano le informazioni successive fornite in corso di rapporto, in quanto il contratto deve essere chiaro comprensibile e trasparente fin dal momento della stipula.
2.5.1 – eccepisce che tale quarto motivo ripropone tout court le doglianze CP_1 fatte valere in primo grado formulandole come mera negazione e non condivisione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, senza illustrare perché e in che termini la pronuncia avrebbe errato nel decidere le questioni oggetto di giudizio;
tale motivo sarebbe perciò inammissibile ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata: in relazione al disposto dell'art. 342 c.p.c., nel testo risultante dal d.lgs. 149/2022 e prima del correttivo di cui al d.lgs. 164/2024, la parte che impugna la sentenza non deve per forza di cose introdurre nuovi argomenti difensivi, ma può limitarsi ad invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in primo grado, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, in quanto nell'atto introduttivo della fase di gravame alle argomentazioni del giudice di primo grado vengano contrapposte quelle dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico. Non è del resto necessario, ai fini della specificità dei motivi del gravame, che per ciascuno di essi siano riportate le ragioni in fatto o in diritto addotte dal primo giudice, che si intendono confutare (così la
Cass., 23.02.2017, n. 4695: “la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione, e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza”).
Nel caso in esame, il quarto motivo, pur rinnovando gli argomenti di primo grado, propone comunque degli elementi in chiave critica in grado di permettere a questo giudice di appello di rivedere la decisione sottoposta al suo esame.
2.6 - Con il quinto motivo (“sull'assenza di trasparenza dei meccanismi che regolano
l'estinzione anticipata ex artt. 7 e 7bis”), gli appellanti osservano che le violazioni della normativa sulla trasparenza e determinatezza delle clausole contrattuali sono ancora più accentuate in relazione agli artt. 7 e 7 bis, che regolano l'estinzione anticipata del rapporto.
Tali clausole fanno riferimento al capitale restituito (“ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti verranno calcolati il Pt_5
….[..]”), ma, a ben vedere, il riferimento alla conversione del capitale restituito, in
[...] caso di estinzione anticipata, anziché al capitale da restituire, appare palesemente errato: in caso di estinzione anticipata, il mutuatario deve corrispondere alla banca il capitale residuo, e non quello già restituito.
Ai sensi dell'art. 34, co. 2, cod. consumo e della dir. 1993/13/CEE, l'oggetto principale del contratto concerne anche l'adeguatezza economica dello scambio di prestazioni tra i contraenti e le relative clausole che ne dispongono i meccanismi possono e devono essere sottoposte al vaglio di vessatorietà se non sono trasparenti e redatte in maniera sufficientemente comprensibile. Nel caso in esame, non avrebbe presentato in CP_1 modo adeguato il funzionamento delle clausole di estinzione anticipata e di conversione, ed anzi, avrebbe anche omesso di presentare un elemento fondamentale del meccanismo di calcolo, ossia la variabilità del debito residuo per effetto della variazione registrata nel cambio, tra quello convenzionale e quello rilevato alla data di estinzione o conversione.
Sarebbe poi evidente l'incongruenza tra il grado di precisione e dettaglio con cui viene descritta l'applicazione del meccanismo di doppia indicizzazione alle rate di rimborso e la povertà informativa che riguarda invece i due eventi terminativi del rapporto: l'estinzione anticipata viene liquidata nel contratto in meno di due righe, mentre l'applicazione al capitale restituito della variazione del cambio CHF/RO è palesemente ignorata, così come la possibilità di utilizzare le giacenze del conto deposito per la riduzione del debito, come è consentito dall'art. 4bis. La conversione è trattata all'art. 7 bis, che spiega genericamente in che cosa consiste, omettendo pur in tal caso elementi fondamentali, cioè l'applicazione al debito residuo della variazione del cambio e la liquidazione del deposito a riduzione del debito residuo.
Anche la pagina iniziale del documento di sintesi non porta contributi di chiarezza, visto che il capitale (“importo finanziato”) è espresso esclusivamente in euro, senza che sia indicato il “tasso di cambio CHF/RO convenzionale”, che invece risulta indispensabile, visto che il mutuo è indicizzato non soltanto per la quota interessi, ma anche per il capitale.
L'indicizzazione del mutuo e il tasso di cambio convenzionale si trovano nella sezione “Tassi di interesse”: l'informazione risulterebbe incompleta e fuorviante, perché l'indicizzazione riguarda anche la determinazione della prestazione di rimborso del capitale, così come sarebbe incompleta e fuorviante la rubrica dell'art. 4.
2.6.1 – Anche di tale quinto motivo eccepisce l'inammissibilità in quanto CP_1 esso ripropone le doglianze di primo grado.
L'eccezione è infondata: posto infatti (v. sopra, § 2.5.1) che l'appellante non deve, ai fini dell'ammissibilità del gravame, introdurre per forza nuovi argomenti rispetto a quelli spesi nel precedente grado di giudizio, il motivo così formulato dai coniugi oppone Pt_1 comunque agli argomenti spesi dal Tribunale degli argomenti logico-giuridici alternativi che,
a prescindere dalla loro fondatezza, consentirebbero in astratto di confutare l'impianto motivazionale del giudicante di prime cure.
2.7 - Con il sesto motivo (“sull'errata indicazione TAEG/ISC”), gli appellanti denunciano come errata la scelta del Tribunale di non considerare il contratto per cui è causa come rientrante nella previsione del codice del consumo, considerato che nelle premesse si dice chiaramente che “la parte Mutuataria riveste la qualità di consumatore, ai sensi del d. Leg 6 settembre 2005 N.206 (Codice al Consumo)”.
Il giudice di prime cure non avrebbe, inoltre, tenuto conto che la normativa sulla trasparenza bancaria è univoca nell'imporre l'indicazione del TAEG, dato essenziale per il mutuatario, e si richiama al riguardo l'art. 124 TU, nel testo applicabile al tempo della stipula.
Le istruzioni di Banca Italia, contenute nella circ. 29.07.2009, impongono anch'esse l'indicazione del ISC/TAEG: il foglio informativo e il documento di Sintesi, sostituiti dal modulo SECCI dal 2010, sono allegati obbligatori per legge e parti integranti dello stesso contratto. Poiché il TAEG rappresenta il prezzo finale dell'operazione e le sue finalità sono di informare il mutuatario del prezzo finale confrontabile tra i diversi istituti, tutelare il mercato e la libera concorrenza ed avere un tasso/ indicatore annuo omologato in tutti i paesi dell'Unione
ROpea, l'ISC/TAEG è un elemento fondamentale del contratto di mutuo, anche se ipotecario, giacchè consente al consumatore di comprendere facilmente il costo finale dell'operazione; esso deve includere tutti i costi ed interessi connessi al credito e dunque nel caso di specie dovrebbe includere, nella specie, il TAN (pari al 2,6%), il tasso di indicizzazione e le commissioni pattuite.
2.7.1 – Anche di tale sesto motivo eccepisce l'inammissibilità ex art. 342 CP_1
c.p.c., in quanto esso è formulato come mera negazione e non condivisione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata.
L'eccezione è infondata: ribadito ancora una volta (v. sopra, § 2.5.1) che l'appellante non è onerato di portare, come condizione di ammissibilità dell'impugnazione, temi nuovi rispetto a quelli trattati in primo grado, il motivo così formulato dai coniugi oppone anche Pt_1 in questo caso agli argomenti spesi dal Tribunale degli argomenti logico-giuridici alternativi che, a prescindere dalla loro fondatezza, consentirebbero in astratto di confutare l'impianto motivazionale del giudicante di prime cure.
2.8 - Con il settimo ed ultimo motivo (“sull'espletamento della CTU econometrica”), gli appellanti lamentano che le clausole in esame, già oggetto di valutazione dell'AGCM, della
S.C., della CGUE e della Banca d'Italia, non siano state sottoposte a CTU finalizzata a Par verificarne l'indeterminatezza, a stabilire a quanto ammonti esattamente l' e a calcolare la somma degli interessi e costi da restituire ai mutuatari in funzione delle relative sanzioni
(nullità e tasso sostitutivo BOT in relazione a quanto previsto dall'art. 117, co. 7, TU).
3. – Segue, l'appello di e l'esame dei primi cinque Parte_1 Parte_2 motivi, riguardanti la non intelleggibilità delle clausole relative agli interessi e all'estinzione anticipata e il loro carattere vessatorio ex art. 33, co. 1, cod. consumo.
Coi primi cinque motivi di gravame, gli appellanti si dolgono che le clausole relative agli interessi indicizzati al franco svizzero, all'estinzione anticipata e al meccanismo di conversione abbiano carattere abusivo e vessatorio ai sensi degli artt. 33 e 34 d.lgs.
206/2005 in quanto non redatte in maniera chiara e comprensibile (o siano altrimenti nulle per indeterminatezza dell'oggetto di esse, secondo la regola generale dell'art. 1346 c.c.) ovvero, anche cumulativamente, determinino un significativo squilibrio tra i consumatori e la banca mutuante.
Tali motivi meritano di essere esaminati congiuntamente, dovendo gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del testo contrattuale essere letti nell'economia complessiva dell'assetto d'interessi voluto dalle parti.
Quegli stessi motivi non possono, tuttavia, essere accolti per le ragioni qui di seguito esposte, volendo la Corte dare continuità al proprio indirizzo in tal senso (cfr. App. Torino,
30.10.2024, n. 892; Id., 19.06.2023, n. 605).
Benchè infatti il contratto stipulato dai coniugi con presenti Pt_1 CP_4 un'indubbia complessità, nondimeno ad un'attenta lettura, risultano in maniera chiara, precisa e dettagliata le modalità di calcolo sia di quanto dovuto a titolo di interessi durante lo svolgimento del rapporto, sia di quanto dovuto in caso di estinzione anticipata facendo applicazione del meccanismo di conversione delle valute.
3.1 – L'art. 4 del contratto prevede:
“Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al FR ER, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,217
% mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,600 % - tasso di interesse convenzionale.
Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio FR ER / RO è stato determinato convenzionalmente in AN 1,5079 per un RO (“tasso di interesse Pt_5 convenzionale”).
(…)
Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la banca determinerà:
A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre:
a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso OR (London Interbank Offered Rate)
FR ER sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina OR 2 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” maggiorato di 1,200 punti percentuali. a2) - l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” FR ER / RO e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Pt_5
(calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla Parte
[...] mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre;
B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:
b1) -l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso OR
(London Interbank Offered Rate) FR ER sei mesi per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1° giugno-30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre-31 maggio, rilevato sulla pagina OR 2 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di 1,200 punti percentuali;
b2) - l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” FR ER / RO e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente.
La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in (calcolato Parte_5 al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre.
Ad ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:
- in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 4 bis;
all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° giugno;
- in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno.
(….)”.
3.1.2 – L'art. 7 del contratto, a sua volta, prevede:
“E' facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali e estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che:
a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione.
(…)
Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in in base al “tasso di cambio convenzionale”, e Parte_5 successivamente verranno convertiti in RO in base alla quotazione del tasso di cambio
FR ER / RO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole
24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso.
Il rimborso sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. (…)”.
3.2 – In buona sostanza, sulla scorta di tali pattuizioni, i debitori contraggono il mutuo per un importo iniziale di franchi svizzeri e, attraverso il rapporto di conversione fissato alla stipula (tasso di cambio convenzionale), ricevono la somma equivalente in euro. Il piano di ammortamento viene redatto in euro e corrisponde, sulla base di tale rapporto di conversione, ad un piano di ammortamento redatto in franchi svizzeri. Ad ogni scadenza prevista, i debitori sono tenuti al pagamento della rata indicata nel piano ed espressa in euro.
L'operatività di tale sistema di doppia indicizzazione (al tasso di cambio svizzero ed al tasso di interesse svizzero) comporta la necessità di operare, in corso di rapporto, dei conguagli, attivi o passivi, conseguenti a detto meccanismo, facendoli transitare dal deposito infruttifero previsto dall'art. 4 bis, accreditando o addebitando su detto conto transitorio le eventuali somme pagate in eccesso o corrisposte in difetto, a seconda che i tassi siano aumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamento del tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collega un abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di un investimento in quella valuta. Al momento dell'eventuale estinzione anticipata, invece, la procedura di adeguamento deve essere condotta solo in relazione al tasso di cambio convertendo in franchi svizzeri il capitale residuo previsto (in euro) nel piano di ammortamento applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula ovvero moltiplicando il capitale residuo espresso in euro in base al piano di ammortamento e il tasso di cambio convenzionale e, all'esito, tale importo (espresso al tasso di cambio fissato al momento della stipula) deve essere riconvertito nel tasso di cambio di mercato rilevato il giorno dell'estinzione. E' chiaro che la clausola all'art. 7 menziona la conversione del capitale restituito (“ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti verranno calcolati il ….[..]”), ma non si tratta di una indicazione errata od equivoca – Parte_5 contrariamente a quanto assumono gli appellanti – dal momento che proprio il capitale da restituire deve essere calcolato come differenza tra l'importo complessivo del mutuo e il capitale fino a quel momento pagato, di talchè, per compiere l'operazione, occorre prima determinare il capitale già restituito ed operare la conversione.
A completamento delle informazioni a disposizione dei mutuatari rilevano altresì il documento di sintesi e il foglio informativo, i quali illustrano la natura indicizzata del mutuo ed il relativo meccanismo di indicizzazione, tanto con riferimento alla componente di interessi, quanto con riferimento alla componente di capitale.
Non può perciò ritenersi che gli appellanti non fossero stati posti nelle condizioni di avere tutte le informazioni necessarie per comprendere pienamente le condizioni del contratto che stavano stipulando.
3.2.1 - Si riporta qui di seguito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., un estratto delle motivazioni di App. Milano, 25.06.2020, n. 1547, relativo ad un identico schema contrattuale,
e che è giunta alle stesse conclusioni circa l'assenza di indeterminatezza delle pattuizioni in esame, rilevante sia ex art. 33 d.lgs. 205/2006, sia ex art. 1346 c.c.:
“…. occorre rilevare che, quand'anche il meccanismo di indicizzazione non fosse chiaro a causa della non immediata intelligibilità delle clausole, i mutuatari non potrebbero ottenere declaratoria di nullità delle disposizioni contrattuali. In base all'art. 36 Cod. Cons., infatti, una clausola dalla lettura ambigua non può essere dichiarata nulla, ma, al limite, può dar luogo
a una responsabilità della banca, per omissione a livello informativo (…). Ma, in ogni caso, questa Corte ritiene che il meccanismo di regolazione del mutuo fosse sufficientemente chiaro all'interno del complessivo impianto contrattuale, alla luce del quale devono essere interpretate anche le singole clausole, il cui contenuto letterale di per sé, singolarmente considerato, avrebbe in ipotesi potuto dare luogo ad equivoci. Al proposito, va sottolineata sia l'analiticità dei fogli informativi sottoposti ai clienti in fase precontrattuale, sia la chiarezza degli artt. 3 e 4 dei contratti, riguardanti il funzionamento del meccanismo di indicizzazione.
Dall'analisi sistematica delle clausole contrattuali, appare quindi evidente che le variabili previste nei mutui in esame sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse, sia dalla variazione dei tassi di cambio fra valute. In particolare, l'art. 4 (“interessi sulla somma concessa a mutuo”) riguarda testualmente un “mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero”, facendo ben intendere, con tale espressione, che il meccanismo di indicizzazione valutaria operava a livello generale, quindi su qualsiasi componente (capitale e interessi) e in qualsiasi fase del rapporto. La stessa clausola, inoltre, nella parte in cui disciplina il meccanismo dei conguagli semestrali, precisa, per ben due volte, che la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio effettivo si applicava sulle somme corrisposte dal mutuatario nel semestre precedente, sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi. Tale meccanismo si rivela, da un lato, sufficientemente chiaro nella sua formulazione letterale, dall'altro esplicita in maniera precisa il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero di tali mutui, sia con riferimento al capitale, sia agli interessi”.
“Quanto poi al meccanismo di estinzione anticipata - prosegue la Corte d'Appello di Milano, nella parte che specificamente riguarda il motivo di impugnazione all'attenzione di questa
Corte - il primo Giudice afferma che la clausola in esame “nell'esporre in termini narrativi
l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo, non può che essere considerata sufficientemente chiara, nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere, considerato come queste ultime non siano suscettibili di possibile formulazione differenziata, atteso che “il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile” …
Ancora una volta, appare evidente che le variabili contrattualmente previste sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse sia dalla variazione dei tassi di cambio fra valute.
In tale direzione si pone anche l'altra clausola contrattuale oggetto della presente disamina
(che disciplina l'estinzione anticipata del mutuo), relativa all'ipotesi in cui venga richiesta la conversione del mutuo, da mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, a mutuo in euro (art.
7 bis). Secondo tale articolo, il giorno fissato per la conversione, la Banca individua, anzitutto, la variazione tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero/euro e quello per valuta del giorno lavorativo precedente, pubblicato su “Il Sole - 24ore”; la stessa procede poi, a determinare l'incidenza di tale variazione sul debito residuo, e quindi sul capitale residuo. In sintesi, il tasso di cambio valutario è sempre presente nella determinazione dell'importo dovuto.
Infine, va osservato che il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari prima della stipulazione dei contratti si esprime negli stessi termini, evidenziando la duplicità delle variabili.
(…)
Con tale precisazione, la Banca pertanto dà atto che la indicizzazione (o, detto in altri termini, la conversione da una valuta all'altra) incide su qualsiasi somma che il mutuatario debba restituire.
Atteso che, pertanto, il meccanismo di indicizzazione permea l'intero contratto e si applica sia al capitale, sia agli interessi, in tutte le fasi del rapporto, appare corretto il calcolo effettuato dalla Banca nel momento in cui i mutuatari hanno richiesto l'estinzione anticipata, calcolo effettuato, ai fini della determinazione degli importi dovuti, sulla base del meccanismo indicato agli artt. 7 e 7 bis del contratto, che ripropone il medesimo meccanismo utilizzato per il calcolo dei conguagli semestrali, e come tale deve ritenersi corretto anche nel caso di estinzione anticipata.
Merita qui chiarire che il meccanismo di calcolo sopra descritto, come risultante dal complesso del contratto, non può essere diversamente interpretato solo perché il contratto non si definisce quale contratto di mutuo in valuta estera (franchi svizzeri), ma come mutuo in euro.
Invero, il riferimento all'euro è sempre accompagnato dalla dizione “indicizzato al franco svizzero”, e dunque la parametrazione al tasso di cambio è dato intrinseco al contenuto del contratto. Ciò significa che si parla di euro, in quanto le parti si sono impegnate, tra di loro,
a regolare il dare e l'avere secondo la valuta corrente (euro), ma il parametro di riferimento
è all'evidenza la valuta svizzera”.
Nel caso qui in esame, il foglio informativo sottoscritto dai coniugi in uno col Pt_1 contratto di mutuo presenta una formulazione sostanzialmente equivalente a quella del foglio informativo richiamato dalla Corte d'Appello di Milano nella sent. cit., giacchè (a) chiarisce i rischi tipici del mutuo e (b) il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al franco svizzero si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e, quindi, dell'andamento del parametro di riferimento (CHF sei mesi) e del tasso di cambio euro/CHF.
3.2.2 – La stessa giurisprudenza comunitaria citata dagli appellanti – che comunque rimette al giudice nazionale di accertare se le clausole denunciate come illegittime soddisfino o meno i requisiti di trasparenza previsti dalla dir. n. 1993/13/CEE e se comportino o meno un significativo squilibrio tra le parti – consente di pervenire a tali conclusioni.
In particolare, la sent. CGUE 10.06.2021, in causa C-609/19, evidenzia, ai punti 48-53, per quel che riguarda i contratti di mutuo espressi in valuta estera, che la banca-professionista deve bensì informare il consumatore del funzionamento del meccanismo di cambio e del rischio ad esso connesso, in modo che al mutuatario sia noto l'impatto sulle rate di rimborso che deriverebbe da un deprezzamento della valuta di riferimento, ma che per fare ciò, non occorre allegare delle simulazioni numeriche, essendo sufficiente che sia posta l'attenzione del consumatore sulle conseguenze economiche negative delle possibili variazioni nel tempo dei tassi di cambio.
E nel caso in esame, lo si ribadisce, le clausole contrattuali di cui si discute consentono di comprendere sia il meccanismo del loro funzionamento, onde valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di esse sugli obblighi finanziari dei mutuatari (vedi sopra, § 3.2 e 3.2.1), sia i rischi della fluttuazione dei cambi euro/CHF quanto all'incremento (o, in parallelo, alla riduzione) degli interessi da pagare indicizzati al franco (e dunque, in ultima analisi, delle rate comprendenti la quota capitale e la quota interessi) e quanto ai costi di una estinzione anticipata – mentre non sarebbe altrimenti stato necessario, per rimarcare l'alea contrattuale, allegare da parte della banca una simulazione di calcolo delle rate in rapporto all'oscillazione dei cambi.
Altro è, del resto, illustrare ai mutuatari-consumatori l'andamento in futuro delle rate e dei costi di uscita dall'operazione creditizia in rapporto alla variazione nel tempo dell'andamento del cambio euro/franco svizzero: cosa che evidentemente non era possibile effettuare, al tempo della stipula del mutuo (e per di più per la durata di un trentennio), da parte della banca (v. anche oltre, § 3.3, sotto il profilo del presunto squilibrio tra le parti).
3.2.3 – Questa Corte territoriale intende perciò motivatamente discostarsi dal provvedimento dell'AGCM n. 27214 del 2018, secondo cui le clausole nn. 4, 4 bis e 7 del contratto di mutuo fondiario in esame (sebbene non dichiarate vessatorie) sarebbero affette da “difetto di chiarezza e trasparenza”.
Le valutazioni dell'AGCM non sono infatti vincolanti in sede giurisdizionale (cfr. art. 37 bis, co. 4, cod. consumo, “E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”), pur richiedendo al giudice ordinario che da esse intenda discostarsi un obbligo di motivazione rafforzata (Cass. 31.08.2021, n.
23.655); e un tale obbligo motivazionale si ritiene qui assolto sulla base delle considerazioni che precedono.
3.3 – Neppure le clausole in esame producono uno squilibrio tra le parti contraenti, come motivo di una loro invalidità ai sensi dell'art. 33, co. 1, d.lgs. 206/2005.
L'art. 33, co. 1, cod. consumo stabilisce che una clausola, per essere qualificata come vessatoria, deve recare “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Nel caso di specie, tuttavia, non è dato rilevare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi gravanti sulle parti, posto che l'alea del contratto (che i mutuatari hanno consapevolmente accettato) è ripartita su entrambi i contraenti. Come già affermato da questa Corte a proposito del medesimo schema contrattuale oggetto di negozio stipulato tra altri soggetti, “il collegamento del meccanismo restitutorio all'incidenza della variazione del tasso di cambio esprime infatti un'alea contrattuale bidirezionale (che è stata assunta liberamente dalle parti) e che introduce un elemento di variabilità che, al momento della stipula del contratto, può favorire, nel corso del rapporto, l'una o l'altra parte (o nessuna delle due) (…)” (App. Torino, n. 605/2023 cit.).
In altri termini, le variazioni dei tassi, con apprezzamento o deprezzamento dell'euro rispetto a franco svizzero, derivanti dall'indicizzazione del mutuo, conseguenti all'andamento del mercato, possono rilevare a favore o a sfavore dell'una o dell'altra parte.
E' bensì vero che la banca dispone, di norma, di informazioni sull'andamento dei mercati e dei tassi di livello maggiore rispetto a quello dei clienti, soprattutto se si tratta di consumatori;
nondimeno, non si può ritenere che, nella fattispecie, una tale asimmetria informativa abbia favorito la banca a discapito dei mutuatari, poiché non si può certamente ritenere che potesse prevedere le variazioni dei tassi di cambio delle valute nei 30 anni di CP_1 durata del contratto.
Si richiama, anche in questo caso, la sent. App, Milano 1547/2020 cit.: “… appare corretta la considerazione della Banca appellata, in relazione al fatto che il rafforzamento del FR ER sull'RO non era affatto prevedibile, posto che per anni il trend era sempre stato favorevole alla Lira, e successivamente all'RO; ma risulta pure dimostrato che, quando si è verificata l'inversione di tendenza che ha portato alle doglianze dei mutuatari, la Banca ha cessato la commercializzazione del mutuo in questione, a causa del trend negativo del tasso di cambio , che lo rendeva non più Controparte_5 conveniente per i potenziali clienti”.
Nello stesso senso di escludere che la doppia indicizzazione finanziaria e valutaria determini un'alea contrattuale bilaterale, in quanto posta a carico di entrambe le parti e potenzialmente produttiva di vantaggi o svantaggi tanto per il mutuatario quanto per il mutuante in relazione alle oscillazioni del tasso di interesse e del cambio valutario, e non sia perciò fonte di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co. 1, cod. consumo, la recente App. Milano, 8.06.2025, n. 1633.
È pacifico che, allorquando il mutuo è stato stipulato, i tassi di cambio erano favorevoli ai mutuatari e dunque se essi avessero deciso di estinguere anticipatamente il mutuo prima che iniziasse il trend negativo ne avrebbero tratto un notevole guadagno. Il fatto che al momento in cui i mutuatari hanno optato per l'estinzione anticipata, l'estinzione si è rivelata per loro onerosa, costituisce una circostanza dovuta al mutare della congiuntura economica, né poteva – ad una valutazione ex ante – escludersi (siccome non prevedibile) che il trend potesse invece tornare ad essere per essi positivo negli anni successivi.
In definitiva, lo svantaggio ritratto dai mutuatari è legato solo alla particolare congiuntura in cui essi hanno deciso di estinguere il mutuo.
La banca, in altre parole, non poteva prevedere a priori l'andamento dei tassi di cambio euro/CHF nel trentennio successivo alla stipula e, dunque, non poteva prevedere se un simile contratto sarebbe stato per essa favorevole o meno;
d'altro canto, gli stessi mutuatari riconoscono che la tipologia di mutuo così prescelta si era in effetti rivelata per loro molto favorevole fino al 2010, quando il tasso di cambio franco svizzero/euro era favorevole, mentre sarebbe divenuta più onerosa quando il franco svizzero si è apprezzato sull'euro, ossia proprio nel momento in cui, essendo divenute più elevate le rate da pagare, essi si sarebbero determinati ad estinguere anticipatamente il rapporto.
4. – Segue ancora, l'appello di e l'esame del sesto e Parte_1 Parte_2 del settimo motivo. 4.1 – Parimenti da respingere è anche il sesto motivo, riguardante l'errata indicazione del
TAEG/ISC.
Ed invero, è errato il richiamo che fa la difesa appellante alla normativa sui contratti di credito al consumo, in particolare all'art. 124 TU è errato.
L'art. 124 TU, nel prescrivere l'obbligo di indicazione, oltre che dell'importo del finanziamento delle rate e delle scadenze, anche del TAEG, si riferisce ai soli contratti di credito ai consumatori (cfr. chiarissimo il testo: “I contratti di credito al consumo indicano: a)
l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG”), ossia ad una particolare tipologia di operazioni creditizie che risultano regolate dal capo II del titolo VI del d.lgs. 385/93; allo stesso modo si riferisce soltanto a tale tipologia di contratti la prescrizione, quanto ai requisiti di forma-contenuto ed alle conseguenze della loro inosservanza od erroneità, dettata dall'art. 125 bis, co. 6, TU.
Il contratto qui in esame è un mutuo fondiario, ossia un mutuo ipotecario garantito da ipoteca di primo grado, nei limiti del rapporto garanzia-finanziamento previsto dall'art. 38, co. 2,
TU, e, come tale, non rientra nella tipologia del credito ai consumatori, giusta l'esclusione prevista dall'art. 122, co. 1, lett. f), TU (“Le disposizioni del presente capo [credito ai consumatori] si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: … f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”).
Per le operazioni creditizie non rientranti nella nozione di “credito ai consumatori”, per le quali operano le speciali disposizioni degli artt. 124 e 125 bis citt. che lo pongono espressamente tra i requisiti di forma a pena di nullità della clausola relativa agli interessi,
l'ISC/TAEG non rientra tra i tassi, prezzi e altre condizioni di cui l'errata indicazione comporta nullità e sostituzione automatica ex art. 117, co. 4 e 7, TU e la differenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato non influisce sulla validità del contratto stesso
(da ultimo, Cass., 8.01.2025, n. 397). Semmai, la differenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato può essere fonte di responsabilità risarcitoria della banca per errate informazioni fornite al cliente che hanno negativamente inciso sulla sua libertà negoziale, ma soltanto in quanto il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendo il reale costo dell'operazione, non avrebbe concluso.
Ora, gli appellanti ripropongono in questa sede, come domanda alternativa alla domanda di nullità per indeterminatezza delle clausole in esame e/o di vessatorietà ex artt. 33 e 34 cod. consumo, la domanda di risarcimento del danno (così le conclusioni: “… condannare conseguentemente la parte appellata a restituire ai coniugi le somme Pt_1 indebitamente riscosse e/o a risarcirli per il danno patrimoniale subito per un importo complessivo pari ad €. 35.146,06 o per il diverso importo risultante in corso di causa”) e pretendono di quantificare il pregiudizio sofferto nell'importo dei maggiori interessi pagati in rapporto al tasso legale ex art. 1284 c.c., che si dovrebbe applicare in conseguenza della nullità/invalidità della diversa pattuizione contrattuale, richiamando le risultanze della propria perizia di parte.
In realtà, il danno da errata indicazione dell' non può essere quantificato nel Pt_4 maggior costo sopportato dai mutuatari per le rate pagate a seguito della variazione del rapporto (non è stato esercitato il diritto di recesso), ma va determinato Parte_6 nel maggior costo a titolo di interessi che essi hanno sostenuto in forza del contratto concluso con rispetto a quello che, invece, avrebbero affrontato in base CP_1 ad una diversa tipologia di mutuo che avrebbero altrimenti concluso secondo le disponibilità offerte dal mercato.
Tuttavia, non vengono in alcun modo allegati (e neppure dimostrati) né quale diversa operazione creditizia i coniugi avrebbero scelto, se informati dell'effettivo Pt_1
ISC/TAEG, rispetto a quelle offerte dal mercato, né, di conseguenza, quale sarebbe stato il minor costo in termini di interessi che si sarebbe prospettato loro;
la domanda risarcitoria si rivela perciò inaccoglibile per difetto di prova, nell'an come nel quantum del pregiudizio asseritamente sofferto.
4.2 – Anche la doglianza relativa al fatto che il giudice di primo grado non ha disposto una
CTU econometrica finalizzata a verificare l'indeterminatezza delle clausole, a stabilire a Par quanto ammonti l e a calcolare la somma degli interessi e costi da restituire ai mutuatari ex art. 117, co. 7, TU o ex art. 1284 c.c.
In disparte il rilievo che al CTU non possono essere demandate valutazioni di carattere giuridico come sono quelle che concernono la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (inteso come regolamento negoziale) o di parti di esso, tanto ai sensi della disposizione generale dell'art. 1346 c.c., quanto a norma delle disposizioni speciali per i rapporti bancari degli artt. 116 e 117 TU;
il calcolo dell'ISC esatto è irrilevante nel momento stesso in cui si è escluso (v. sopra, § 4.1) che esso costituisca, in relazione allo specifico rapporto contrattuale per cui è processo, elemento essenziale del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 c.c. – 117 TU oppure ex art. 124 TU;
infine, la reiezione delle doglianze relative alla nullità per indeterminatezza/indeterminabilità della pattuizione relativa agli interessi e alle modalità di estinzione anticipata rende superfluo disporre una consulenza contabile per rideterminare le rate e gli importi ancora dovuti con l'applicazione del saggio d'interessi legale o del c.d. tasso BOT.
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va inoltre dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e ontro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sent. n. 4815/2023 emessa il 27.11.2023 dal Tribunale di Torino, con atto di
[...] citazione notificato in data 29.12.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido tra loro comune essendo il Parte_1 Parte_2 loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di , spese che liquida in complessivi € 6.946, oltre CP_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci