TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 20902/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE SI GI
COSTANZA TETI GI nel procedimento per separazione consensuale n. 20902/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Cristian Checchi Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'avv. Eugenia Zanella CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) Clausola generale
a.1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
b) Indipendenza economica
b.1) I coniugi dichiarano e confermano di non avanzare alcuna richiesta a titolo di contributo nel reciproco mantenimento.
b.2) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni che godevano in comune o avevano in comproprietà e di avere già definito ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica. I coniugi pertanto dichiarano e confermano di non
1 avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione anche di natura risarcitoria dipendente dal matrimonio.
c) rinunce
c.1) I coniugi dichiarano di rinunciare all'udienza di comparizione personale e, nel contempo, chiedono che sia sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
c.2) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza poiché conforme alle condizioni sopra concordate e non avendovi interesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 23.09.2023 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pontevico (atto n. 8, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA NN
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE SI GI
COSTANZA TETI GI nel procedimento per separazione consensuale n. 20902/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Cristian Checchi Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'avv. Eugenia Zanella CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) Clausola generale
a.1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
b) Indipendenza economica
b.1) I coniugi dichiarano e confermano di non avanzare alcuna richiesta a titolo di contributo nel reciproco mantenimento.
b.2) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni che godevano in comune o avevano in comproprietà e di avere già definito ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica. I coniugi pertanto dichiarano e confermano di non
1 avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione anche di natura risarcitoria dipendente dal matrimonio.
c) rinunce
c.1) I coniugi dichiarano di rinunciare all'udienza di comparizione personale e, nel contempo, chiedono che sia sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
c.2) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza poiché conforme alle condizioni sopra concordate e non avendovi interesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 23.09.2023 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pontevico (atto n. 8, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA NN
2