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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5120/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI LD Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5120 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 promossa da:
nata in [...] il [...] rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
VI BI
ricorrente contro
nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Controparte_1
Nocchi
resistente con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: “1. I figli (nato in Tunisia a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a Beja in [...] il [...]) minorenni e ancora non economicamente
[...] autosufficienti, vivranno presso la residenza della madre;
Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 5 2.
Considerato che
la sig.ra RJ risiede in regione italiana diversa da quella Parte_1 Pt_1 del sig. ed a oltre tre ore di viaggio, i figli vengono affidati in via super esclusiva Controparte_1 alla madre;
3. Il padre potrà chiamare telefonicamente e/o videochiamare i figli tutti i giorni per una sola volta al giorno;
potrà inoltre trascorre con loro un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, previo accordo dei genitori e rispettando le esigenze ed impegni dei minori stessi;
4. I genitori decideranno di comune accordo come disciplinare il diritto di visita paterno durante le festività, adoperandosi perché sia garantito in misura equilibrata;
5. Il padre verserà alla madre la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per i figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore che le parti dichiarano di ben conoscere;
6. L' Assegno Unico Familiare ed ogni ulteriore prebenda assistenziale a favore dei figli, sarà incassato per intero dalla sig.ra ; Parte_1 Parte_1
7. I sig.ri e rinunciano vicendevolmente all' assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento coniugale;
8. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni altra domanda presentata nel presente giudizio e di non aver più altro da pretendere l'un l'altro;
9. Le spese del giudizio saranno integralmente compensate tra le parti;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.11.2022, la sig.ra si rivolgeva a questo Parte_1
Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in El Hamma (Tunisia) in data 16.08.2014.
A fondamento del ricorso, la ricorrente allegava comportamenti violenti ed aggressivi da parte del marito, posti in essere anche alla presenza dei figli minori, circostanze per cui avanzava richiesta di addebito della separazione e di affidamento esclusivo dei figli minori.
2. Con comparsa depositata in data 31.03.2023, si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1 opponendosi alle richieste della ricorrente.
pagina 2 di 5 3. All'esito dell'udienza presidenziale, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “a) assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente ai figli minori;
b) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con domiciliazione presso la stessa;
c) incarica il Servizio sociale competente (di Jesi), se del caso in collaborazione con il Consultorio, di prendere in carico il nucleo familiare, di svolgere un'indagine socio-ambientale sullo stesso e di valutare, anche prima dell'esito dell'indagine, la possibilità di incontri, se necessario protetti, dei minori con il padre predisponendo il relativo calendario;
d) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 400,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno;
e) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 150,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
tale contributo sarà dovuto fino a quando la sig.ra , che di ciò deve ritenersi onerata, non avrà reperito un'occupazione stabile Parte_1 che le garantisca un reddito di almeno € 800-900 mensili”.
4. All'esito della prima udienza dinnanzi al giudice istruttore, le parti hanno richiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status ed entrambe le parti hanno chiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali. Con sentenza n. 927/2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio. Con successiva ordinanza del 3.09.2023, il giudice istruttore ha modificato parzialmente i provvedimenti presidenziali, prendendo atto dell'accordo raggiunto dalle parti sui seguenti aspetti: “revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra ; aumento del contributo al mantenimento per la moglie ad € 200,00 Parte_2 mensili;
aumento del contributo al mantenimento per i figli ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio)”.
5. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali, produzioni documentali e indagini della polizia tributaria.
6. All'udienza del 4 dicembre 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto autonomamente un accordo sulle condizioni della separazione e hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportate in epigrafe, rinunciando espressamente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 5 7. Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, poiché le condizioni prospettate appaiono conformi alle esigenze dei figli minori e rispettose della necessità di garantire un rapporto adeguato con entrambe le figure genitoriali. Resta fermo l'affido super-esclusivo alla sig.ra Pt_1
ep , misura che trova giustificazione sia nelle condotte di violenza allegate, sia in
[...] Parte_1 ragioni pratiche legate alla distanza, considerato che la stessa, unitamente ai figli minori, si è trasferita a Vasto nel corso del giudizio.
Dall'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali emerge che il padre dei minori, il quale avrebbe già intrapreso un percorso presso il Centro Uomini Autori di Violenza, ha riferito che «i rapporti con l'ex coniuge sono tendenzialmente sereni e collaborativi per quanto riguarda l'organizzazione degli incontri con i figli;
afferma di recarsi frequentemente a Vasto per far visita ai minori nei fine settimana».
Anche la sig.ra , ascoltata dai servizi, non ha segnalato criticità, ad eccezione di Parte_1 difficoltà di natura economica.
I servizi sociali hanno concluso affermando che «si rileva una situazione di equilibrio e stabilità per i minori, favorita in modo significativo dall'impegno e dalla costante dedizione della madre;
il sig. mantiene rapporti positivi e regolari con i figli, dimostrando attenzione e presenza affettiva». CP_2
8. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, così provvede:
dispone che la separazione dei coniugi, già dichiarata con sentenza n. 927/2023, avvenga alle condizioni concordate dalle parti e di seguito trascritte:
1. I figli (nato in Tunisia a [...] il [...]) e (nato a [...]_2
Beja in Tunisia il 18.10.2015) minorenni e ancora non economicamente autosufficienti, vivranno presso la residenza della madre;
Parte_1 Parte_1
2.
Considerato che
la sig.ra RJ risiede in regione italiana diversa da quella Parte_1 Pt_1 del sig. ed a oltre tre ore di viaggio, i figli vengono affidati in via super esclusiva Controparte_1 alla madre;
pagina 4 di 5 3. Il padre potrà chiamare telefonicamente e/o videochiamare i figli tutti i giorni per una sola volta al giorno;
potrà inoltre trascorre con loro un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, previo accordo dei genitori e rispettando le esigenze ed impegni dei minori stessi;
4. I genitori decideranno di comune accordo come disciplinare il diritto di visita paterno durante le festività, adoperandosi perché sia garantito in misura equilibrata;
5. Il padre verserà alla madre la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per i figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore che le parti dichiarano di ben conoscere;
6. L' Assegno Unico Familiare ed ogni ulteriore prebenda assistenziale a favore dei figli, sarà incassato per intero dalla sig.ra ; Parte_1 Parte_1
7. I sig.ri e rinunciano vicendevolmente all' assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento coniugale;
8. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni altra domanda presentata nel presente giudizio e di non aver più altro da pretendere l'un l'altro;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN ON VI LD
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI LD Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5120 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 promossa da:
nata in [...] il [...] rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
VI BI
ricorrente contro
nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Controparte_1
Nocchi
resistente con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: “1. I figli (nato in Tunisia a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a Beja in [...] il [...]) minorenni e ancora non economicamente
[...] autosufficienti, vivranno presso la residenza della madre;
Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 5 2.
Considerato che
la sig.ra RJ risiede in regione italiana diversa da quella Parte_1 Pt_1 del sig. ed a oltre tre ore di viaggio, i figli vengono affidati in via super esclusiva Controparte_1 alla madre;
3. Il padre potrà chiamare telefonicamente e/o videochiamare i figli tutti i giorni per una sola volta al giorno;
potrà inoltre trascorre con loro un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, previo accordo dei genitori e rispettando le esigenze ed impegni dei minori stessi;
4. I genitori decideranno di comune accordo come disciplinare il diritto di visita paterno durante le festività, adoperandosi perché sia garantito in misura equilibrata;
5. Il padre verserà alla madre la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per i figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore che le parti dichiarano di ben conoscere;
6. L' Assegno Unico Familiare ed ogni ulteriore prebenda assistenziale a favore dei figli, sarà incassato per intero dalla sig.ra ; Parte_1 Parte_1
7. I sig.ri e rinunciano vicendevolmente all' assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento coniugale;
8. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni altra domanda presentata nel presente giudizio e di non aver più altro da pretendere l'un l'altro;
9. Le spese del giudizio saranno integralmente compensate tra le parti;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.11.2022, la sig.ra si rivolgeva a questo Parte_1
Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in El Hamma (Tunisia) in data 16.08.2014.
A fondamento del ricorso, la ricorrente allegava comportamenti violenti ed aggressivi da parte del marito, posti in essere anche alla presenza dei figli minori, circostanze per cui avanzava richiesta di addebito della separazione e di affidamento esclusivo dei figli minori.
2. Con comparsa depositata in data 31.03.2023, si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1 opponendosi alle richieste della ricorrente.
pagina 2 di 5 3. All'esito dell'udienza presidenziale, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “a) assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente ai figli minori;
b) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con domiciliazione presso la stessa;
c) incarica il Servizio sociale competente (di Jesi), se del caso in collaborazione con il Consultorio, di prendere in carico il nucleo familiare, di svolgere un'indagine socio-ambientale sullo stesso e di valutare, anche prima dell'esito dell'indagine, la possibilità di incontri, se necessario protetti, dei minori con il padre predisponendo il relativo calendario;
d) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 400,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno;
e) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 150,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
tale contributo sarà dovuto fino a quando la sig.ra , che di ciò deve ritenersi onerata, non avrà reperito un'occupazione stabile Parte_1 che le garantisca un reddito di almeno € 800-900 mensili”.
4. All'esito della prima udienza dinnanzi al giudice istruttore, le parti hanno richiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status ed entrambe le parti hanno chiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali. Con sentenza n. 927/2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio. Con successiva ordinanza del 3.09.2023, il giudice istruttore ha modificato parzialmente i provvedimenti presidenziali, prendendo atto dell'accordo raggiunto dalle parti sui seguenti aspetti: “revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra ; aumento del contributo al mantenimento per la moglie ad € 200,00 Parte_2 mensili;
aumento del contributo al mantenimento per i figli ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio)”.
5. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali, produzioni documentali e indagini della polizia tributaria.
6. All'udienza del 4 dicembre 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto autonomamente un accordo sulle condizioni della separazione e hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportate in epigrafe, rinunciando espressamente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 5 7. Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, poiché le condizioni prospettate appaiono conformi alle esigenze dei figli minori e rispettose della necessità di garantire un rapporto adeguato con entrambe le figure genitoriali. Resta fermo l'affido super-esclusivo alla sig.ra Pt_1
ep , misura che trova giustificazione sia nelle condotte di violenza allegate, sia in
[...] Parte_1 ragioni pratiche legate alla distanza, considerato che la stessa, unitamente ai figli minori, si è trasferita a Vasto nel corso del giudizio.
Dall'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali emerge che il padre dei minori, il quale avrebbe già intrapreso un percorso presso il Centro Uomini Autori di Violenza, ha riferito che «i rapporti con l'ex coniuge sono tendenzialmente sereni e collaborativi per quanto riguarda l'organizzazione degli incontri con i figli;
afferma di recarsi frequentemente a Vasto per far visita ai minori nei fine settimana».
Anche la sig.ra , ascoltata dai servizi, non ha segnalato criticità, ad eccezione di Parte_1 difficoltà di natura economica.
I servizi sociali hanno concluso affermando che «si rileva una situazione di equilibrio e stabilità per i minori, favorita in modo significativo dall'impegno e dalla costante dedizione della madre;
il sig. mantiene rapporti positivi e regolari con i figli, dimostrando attenzione e presenza affettiva». CP_2
8. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, così provvede:
dispone che la separazione dei coniugi, già dichiarata con sentenza n. 927/2023, avvenga alle condizioni concordate dalle parti e di seguito trascritte:
1. I figli (nato in Tunisia a [...] il [...]) e (nato a [...]_2
Beja in Tunisia il 18.10.2015) minorenni e ancora non economicamente autosufficienti, vivranno presso la residenza della madre;
Parte_1 Parte_1
2.
Considerato che
la sig.ra RJ risiede in regione italiana diversa da quella Parte_1 Pt_1 del sig. ed a oltre tre ore di viaggio, i figli vengono affidati in via super esclusiva Controparte_1 alla madre;
pagina 4 di 5 3. Il padre potrà chiamare telefonicamente e/o videochiamare i figli tutti i giorni per una sola volta al giorno;
potrà inoltre trascorre con loro un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, previo accordo dei genitori e rispettando le esigenze ed impegni dei minori stessi;
4. I genitori decideranno di comune accordo come disciplinare il diritto di visita paterno durante le festività, adoperandosi perché sia garantito in misura equilibrata;
5. Il padre verserà alla madre la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento per i figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore che le parti dichiarano di ben conoscere;
6. L' Assegno Unico Familiare ed ogni ulteriore prebenda assistenziale a favore dei figli, sarà incassato per intero dalla sig.ra ; Parte_1 Parte_1
7. I sig.ri e rinunciano vicendevolmente all' assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento coniugale;
8. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni altra domanda presentata nel presente giudizio e di non aver più altro da pretendere l'un l'altro;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN ON VI LD
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