Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Debora Caldini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del Decreto del Questore della Provincia di Firenze n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale il Questore ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata dal ricorrente;
-di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi ancorché non conosciuti, ivi compreso, se e per quanto occorrer possa, il parere reso dall’Ufficio di Polizia competente per territorio, ad oggi non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del -OMISSIS- il Questore di Firenze aveva respinto l’istanza dell’odierno ricorrente tesa ad ottenere la concessione della licenza di porto di fucile per uso caccia, richiamando precedenti ed uguali provvedimenti negativi di rigetto di analoghe istanze, tutti basati su di un comportamento di particolare violenza posto in essere dal medesimo istante nel 2002.
Da ultimo il ricorrente è tornato a chiedere alla Questura il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, ed è stato emesso il provvedimento di diniego oggetto della presente impugnazione. Tale provvedimento è motivato nei termini seguenti: “ il decorso del tempo e l'assenza di ulteriori pregiudizi, non consentono, di per sé, di integrare quelle sopravvenienze positive ai fini per cui si procede, ovvero costituire prove di quella assoluta affidabilità e meritevolezza richiesta dalla legge in capo al soggetto che chiede di essere autorizzato a portare armi al seguito; (Consiglio di Stato III, n.922/2016, n. 4121/2014 n. 2987/2014); …. nonostante il tempo intercorso, quanto sopra fa riferimento a fatti di particolare gravità in cui il richiedente ha posto in essere ingiustificabili condotte di violenza, denotando un'aggressività e una totale perdita di controllo (con riferimento al comportamento materiale di violenza posto in essere nei confronti della sua ex compagna, colpendola ripetutamente al capo e lasciandola a terra sanguinante, con ferite e lacerazioni, così come acclarato anche in sede processuale); …. a fronte di determinati comportamenti negativi, pericolosi e antisociali che si sono manifestati nella vita associata del richiedente, il decorso del tempo, pur rientrando tra i possibili indicatori di valutazione, non porta invero alcuna certezza di opposto tenore e, pertanto, non può determinare, in conseguenza, prova della completa affidabilità di un soggetto che in passato non lo era o che ha dato prove di non esserlo …”.
Il ricorrente, ha quindi radicato il presente ricorso, formulando un unico ed articolato motivo con il quale ha lamentato che il provvedimento si fonderebbe esclusivamente su fatti e circostanze molto risalenti nel tempo, ovvero a più di venti anni fa, tanto da dare luogo, quindi, ad un giudizio non attuale ed illogico sul soggetto richiedente, non essendo stata mossa nel frattempo allo stesso qualsivoglia altra censura in merito alla sua condotta di vita.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso. L’Avvocatura erariale ha altresì depositato gli atti procedimentali e una memoria difensiva, alla quale ha replicato la difesa del ricorrente.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 12 giugno 2025, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
In base all’art. 43 del r.d. n. 733 del 1931 (TULPS), “ La licenza può essere ricusata … a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Va premesso che non è revocabile in dubbio l’ampia discrezionalità di cui gode l’Autorità di pubblica sicurezza in sede di rilascio delle autorizzazioni di polizia, specie se per fini ludici (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738; Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403: “ il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività: il giudizio che compie l'autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti ”).
Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, infatti, l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi.
Pertanto, la concessione del porto d’armi dipende da un giudizio prognostico complessivo sull’affidabilità del richiedente, che può fondarsi anche su fatti non rilevanti penalmente e pure su fatti risalenti nel tempo.
Nel caso di specie, il ricorso è incentrato sulla presunta inattualità del giudizio di inaffidabilità effettuato dalla Questura. E tuttavia occorre rilevare come quest’ultima abbia espressamente e convincentemente motivato sul punto, evidenziando come le vicende giudiziarie e personali che hanno interessato il ricorrente, seppur risalenti, hanno delineato una personalità non estranea alla possibilità di abusare del titolo richiesto. Tale valutazione rispetta i canoni di ragionevolezza, in quanto la condotta tenuta dal richiedente nel 2002, per la sua particolare violenza e la sua gravità, è comunque idonea a perdurare di significato, gettando un’ombra anche sulla attuale personalità del ricorrente.
Infatti, se pure il reato di lesioni per il quale il ricorrente era imputato è stato dichiarato estinto per remissione della querela, nondimeno nella sentenza del Tribunale di Firenze del -OMISSIS-, il fatto oggetto d’imputazione è stato ritenuto provato (dalle dichiarazioni della vittima, da un testimone e dal referto dell’ospedale). In quell’occasione, nel corso di una discussione avvenuta su di una strada, l’odierno ricorrente, dopo aver gravemente ingiuriato e minacciato la sua ex compagna, l’aveva strattonata e poi picchiata, ed aveva continuato a colpirla anche dopo che la stessa era caduta sul bordo della strada, inferendole dei colpi anche con il casco della motocicletta che aveva in mano. La donna aveva cercato coprirsi con le braccia la testa, ma qualche colpo le era arrivato ugualmente. L’uomo si era fermato soltanto quando si era reso conto che la donna aveva il viso coperto di sangue, lasciandola a terra sanguinante ed andandosene via con il suo scooter . La donna era stata poi accompagnata in ospedale da alcuni passanti, dove era stata medicata con dieci punti di sutura sulla testa.
Appare dunque ragionevole ritenere che a porre rimedio a tale brutalità e crudeltà che hanno caratterizzato in quell’occasione la condotta dell’odierno ricorrente, non basti il decorso del tempo, rimanendo il dubbio sulla permanenza di una personalità aggressiva e violenta o comunque sulla mancanza di autocontrollo, elementi questi incompatibili con il particolare tipo di autorizzazione di cui si discute, ovvero una licenza per portare delle armi al seguito.
Pertanto, resiste al vaglio di questo giudice il giudizio di inaffidabilità formulato dall’Amministrazione in funzione di tutela preventiva dai pericoli che possono derivare alla sicurezza e alla pubblica incolumità.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, non essendo sindacabile da parte di questo T.A.R., perché non affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza, la decisione impugnata di non rilasciare al ricorrente la licenza di porto d’armi.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.