Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3255/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a ARZANO (NA) il 28/11/1963 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCO ROSARIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
l' (C.F. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Ciro il Grande n.21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11/03/2024, la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti dell' fossero CP_1 accolte le seguenti domande: “…Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 20 maggio 2023 con cui veniva comunicata la Riliquidazione del trattamento CP_1
pensionistico n. 044-510507806728 Cat. INVCIV e richiesta la restituzione della CP_1 somma di € 14.151,78, per i ratei di indennità accompagnamento percepiti dalla ricorrente dal 01.04.2021 al maggio 2023 o per il diverso periodo o per il diverso importo ritenuto di
Giustizia; - Per l'effetto, dichiarare la nullità del predetto provvedimento restitutorio,
1
onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e r.s.g.. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza cartolare del 4.3.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti.
*****
La ricorrente, già titolare di indennità di accompagnamento, in data 26/03/2021 è stata sottoposta a visita di revisione, in esito alla quale veniva riconosciuta invalida al 100%, senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con verbale negativo notificato in data 7.4.2021.
L'istante sul punto ha, invero, dedotto: che a seguito della visita di revisione del 26.3.2021, CP_ l' si era limitato ad inoltrare alla stessa provvedimenti, con i quali comunicava che la
IG.ra era: “a) “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, Parte_1 comma3, L.5.2.1992, n. 104” nonché “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)”;b) “INVALIDO con TOTALE e CP_ permanente inabilità lavorativa 100% art.2 e 12 L 118/71”; che, pertanto, l non aveva mai comunicato in modo esplicito alla IG.ra che non aveva più Parte_1
diritto alla indennità di accompagnamento, non comunicando mai alcuna sospensione del beneficio in esame e continuando a corrisponderle regolarmente la somma mensile prevista;
che, solo con lettera del 20 maggio 2023, l comunicava la riliquidazione CP_1
del trattamento pensionistico n. 044-510507806728 Cat. INVCIV, chiedendo la restituzione della somma di € 14.151,78, senza precisare il motivo della riliquidazione;
che avverso il prefato provvedimento di riliquidazione, la IG,ra , in data Parte_1
13.07.2023, proponeva ricorso Amministrativo all' ; che in data 26.12.2023, l CP_1 CP_1
sede di Napoli Nord, comunicava il rigetto del ricorso;
che le somme richieste erano, quindi, irripetibili, stante la buona fede della ricorrente ed il suo legittimo affidamento nella correttezza delle erogazioni.
Ora, nel caso di specie, il provvedimento di indebito è stato, invero, ritualmente comunicato alla ricorrente con nota del 29.8.2023, notificata all'istante in data 14.9.2023;
l'indebito per cui è causa è stato pacificamente riconnesso al venir meno del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento.
2 CP_ Il provvedimento dell' recita difatti chiaramente il motivo dell'indebito e cioè: 'E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”. L'insussistenza di detto requisito è stata, in particolare, accertata a seguito di visita di revisione effettuata in data
26.3.2021, i cui esisti sono stati regolarmente comunicati alla ricorrente in data 7.4.2021
(v. docc. prodotti dall' ). CP_1
Il D.L. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 già prevedeva che «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il D.L. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 già stabiliva ulteriormente che «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
Il D.L. 323/1996 (conv. in L. 425/1996) ha poi previsto: art.
3-bis: «La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile»; art 3-ter: «In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica».
Da ultimo l'art. 37, comma 8, L. 448/1998 ha previsto: «In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica».
Dalla lettura della disciplina via via succedutasi nel tempo, in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, determinate dal venir meno del requisito sanitario, consegue quindi che la ripetizione delle somme disposta per il periodo successivo al formale accertamento della sopravvenuta carenza del
3 requisito sanitario, è pienamente legittima, non ponendosi, dal momento in cui è stato comunicato al beneficiario della prestazione assistenziale l'esito negativo della visita di revisione, alcuna esigenza di tutela dell'affidamento del predetto e quindi non determinandosi alcun limite alla ripetibilità dei trattamenti indebitamente percepiti in buona fede (v. in tal senso anche Cass. 34013/2019; Cass. 26162/2016)
Pertanto, circa il dies a quo per la ripetibilità, l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. 16/04/2019, n.10642).
Ciò posto, occorre altresì rilevare che ai sensi dell'art. 25, comma 6-bis d.l. 90/14 (come conv. in l. 114/2014), nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Il tenore testuale della norma (integrante un primario e privilegiato criterio ermeneutico) è chiaro nel riconoscere i benefici in godimento ("diritti acquisiti") fino al compimento dell'iter di revisione ossia nel mantenerli "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica", non consentendone invece un'estensione oltre il perfezionamento di tale processo (con l'acquisizione definitiva dei relativi esiti).
Ebbene, tenuto conto che in specie, a fronte di una visita di revisione del 26/03/2021, l'iter si definiva in pari data con verbale notificato all'istante il 7.4.2021, con fissazione dei relativi esiti, la ricorrente serbava solo fino a tale epoca il diritto al beneficio, decadendone
(in difetto di persistente requisito sanitario) nei mesi seguenti.
Sul punto, anche la Corte d'Appello di Napoli ha recentemente ribadito che: “E' anche noto che la giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso dell'irrilevanza, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti
(sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si
4 sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, e non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
né, così interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002; 14590/2002 18299/2002
16260/2003; 2056/2004).
La Corte costituzionale, del resto, con la decisione n. 448 del 2000, ha ritenuto la disciplina di settore, così interpretata, come idonea ad approntare una tutela idonea, rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, mentre, in ragione della peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario, si giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, la ripetibilità dei ratei successivamente percepiti.
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. N. 28771/2018, n. 10642/2019) ha ribadito "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431)” (cfr. Cass. sentenza n. 4668 del 22/02/2021).
La Suprema Corte ha, al contempo, ricordato che costituisce “dato acquisito quello per cui
"non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
5 Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (cfr. Cass. sentenza n. 4668 del
22/02/2021).
CP_ Nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità nella sentenza sopra citata l' , una volta venuto meno il requisito sanitario, non aveva provveduto secondo le regole della L.
n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e, entro i novanta giorni successivi, la revoca delle provvidenze economiche con decorrenza dalla data della visita di verifica ed anzi aveva continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo;
la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole, che si era sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo CP_ attendersi una revoca della prestazione da parte dell' .
Pertanto, la Suprema Corte ha concluso, in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, per “la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte” (cfr. Cass. sentenza n. 4668 del 22/02/2021).
Tanto premesso, nell'applicare all'odierna controversia i principi sopra ricordati, come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, indubbiamente va rilevato che anche nel caso CP_ in esame, una volta venuto meno il requisito sanitario, l' non ha disposto - secondo le regole dell'art. 4, comma 3 ter, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, e quelle dell'art. 37, comma 8, della L. n. 448 del 1998
(“8.In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi,
6 alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica") -
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, né ha provveduto, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un certo lasso di tempo. Infatti, a fronte di una visita di revisione, con esito negativo, dell'ottobre 2018, la revoca è intervenuta di fatto solo oltre due anni dopo, quando l' , con la comunicazione del 14.3.2021, ha rivendicato la restituzione delle somme nel frattempo indebitamente erogate a titolo di indennità di accompagnamento.
Tuttavia, pacifica la non addebitabilità alla ricorrente, odierna appellante, dell'erogazione della prestazione, non può ravvisarsi nella fattispecie in esame una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole.
Ed invero, diversamente dalla fattispecie presa in considerazione dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4668/21, invocata dalla difesa dell'odierna appellante, nel caso in esame CP_ l ha tempestivamente notificato alla il verbale di visita sanitaria con esito negativo.
Nella pronuncia n. 4668/21, invece, la Suprema Corte ha posto in risalto, quale indice di affidamento incolpevole, unitamente alla mancanza della sospensione e della tempestiva revoca della prestazione, proprio l'assenza della prova incontrovertibile della notifica alla parte del verbale di visita di revisione, in una situazione che, pertanto, si differenzia significativamente da quella che si sta qui valutando.
Nella vicenda oggetto della richiamata pronuncia di legittimità, il Collegio, condivisibilmente, ha reputato corretto tutelare una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito. Di contro, nel caso in esame non può dirsi sorto alcun legittimo affidamento della parte, alla quale era stato tempestivamente notificato, in data 5.11.2018, il verbale della visita del 19.10.2018 di revisione con esito negativo quanto al requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento (sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
404/2025 del 3/03/2025).
Ebbene, anche nel caso in esame, è la stessa ricorrente ad ammettere nel ricorso di aver ricevuto il provvedimento con cui l'istante veniva riconosciuta soltanto invalida al 100 % senza, quindi, riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento e, peraltro, il verbale della visita del 26.03.2021 di revisione con esito negativo quanto alla indennità di accompagnamento è stato ritualmente notificato alla ricorrente in data
CP_ 7.4.2021 (cfr. allegato n. 4 del ricorso, allegati n. 1, 1a e 1b della produzione dell e
7 corrispondenza tra il numero riportato sulla comunicazione e quello indicato sulla cartolina postale di attestazione di consegna di raccomandata).
Alla luce di tutto quanto esposto si trae che: genesi e presupposti dell'indebito erano comprensibili per la destinataria, la quale, come pacifica percettrice di quel trattamento
(ben identificato) avrebbe potuto anche coglierne agevolmente i criteri quantificatori (alla luce degli importi già fruiti per l'indennità di accompagnamento, peraltro predefiniti nel quantum); il diritto al beneficio veniva meno una volta definitasi, in senso negativo, la revisione del requisito sanitario prontamente comunicata alla ricorrente, quindi a decorrere dall'aprile 2021.
D'altro canto, trattandosi di una prestazione ancorata ad un preciso requisito sanitario, la ricorrente non ha allegato né provato alcun fattore impeditivo dell'indebito, cioè la sussistenza di condizioni implicanti, in positivo, la ritenzione di un simile beneficio e dei connessi ratei (per il periodo in esame).
Il ricorso appare quindi infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese si compensano, tenuto conto della peculiarità dei temi controversi e degli snodi risolutivi, nonché del tenore documentale della lite, privo di aggravi difensivi o istruttori, della linearità dei reciproci assunti e della non addebitabilità alla ricorrente dell'erogazione della prestazione (pur in mancanza di un affidamento incolpevole).
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 5.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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