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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1445/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Agostino LL (C.F. ), C.F._1
presso il cui studio in Bisaccia, al C.so Romuleo n.33, elegge domicilio
OPPONENTE
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura, dall'Avv. Gerardo Rauseo (C.F. ), con cui è C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio in Trevico, alla via Lungarella n.10
OPPOSTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 25/06/2025 e da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che la scrivente ha sostituito sul ruolo il precedente giudicante e all'udienza del 25/06/2025 ha assunto la causa in decisione.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 176/2021 reso dal Tribunale di Avellino il 18/02/2021 con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di di € 13.100,00, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per la compravendita di un mezzo meccanico usato, eccependo in diritto: disconoscimento della scrittura privata;
mancanza di documentazione e prova scritta del credito. Nel merito dava atto che il
Sig. LL vendeva alla un escavatore MA mod. V10 con Parte_1
NA (matricola n. 05850T) per l'importo complessivo pattuito pari a soli € 6.900,32, integralmente corrisposto. Precisava, altresì, che la scrittura privata non risultava sottoscritta da parte opponente, che la stessa era stata erroneamente qualificata come contratto, trattandosi, in realtà, di una mera proposta unilaterale e che si limitava ad attestare l'avvenuta ricezione da parte della della somma di€ Parte_1
13.100,00, a titolo di acconto.
L'opponente così concludeva:
“a.-dichiarare inesistente, incerto ed illiquido il credito azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b.-condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorario, con attribuzione al procuratore anticipatario”; c.-accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposto, ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di danni, da liquidarsi in via equitativa.”
Instauratosi il contradditorio si costituiva che impugnava l'avversa Controparte_1
opposizione. Nel merito rilevava che il Sig. , fratello del legale Parte_2
rappresentante e amministratore della ha predisposto il contratto Parte_1
sottoscritto in data 18/03/2016 tra il Sig. e la Controparte_1 Parte_1
avente ad oggetto la compravendita di un escavatore MA mod. VIO usato
(matricola n. 05850T) per un importo complessivo pari a € 20.000,00. La Parte_1
corrispondeva la somma di € 6.900,32, residuando così un debito di € 13.100,00.
[...]
Parte opposta sosteneva che il disconoscimento della scrittura privata doveva ritenersi inammissibile poiché il pagamento parziale costituisce un implicito riconoscimento della validità e della provenienza del contratto medesimo.
Chiedeva quindi che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
autorizzare la chiamata in causa del terzo, Sig. ; Parte_2
rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.”
Alla prima udienza di comparizione il precedente giudicante dichiarava inammissibile la chiamata del terzo e concedeva i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
La causa veniva istruita con la prova testi articolata dalle parti e all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione all'udienza del
25/06/2025 dalla scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo.
DIRITTO
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati nei limiti della effettiva rilevanza tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dalla attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio. Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Nel merito, deve innanzitutto rilevarsi come l'opposizione sia fondata per le ragioni che seguono.
Risulta dagli atti di causa e comunque non contestato tra le parti il rapporto tra le stesse.
Acclarato la sussistenza di tale rapporto va esaminato se sussista la pretesa creditoria dell'opposta.
Va sin d'ora sottolineato che sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo le fatture e gli altri documenti contabili a sostegno della sua pretesa.
Va altresì rilevato che le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione. In linea generale, si sostiene che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Di conseguenza, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita.
Parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni, ha versato in atti la scrittura privata del
18/03/2016 recante la sottoscrizione dell'opponente, la cui autenticità è stata da quest'ultimo formalmente disconosciuta. Tuttavia, il disconoscimento deve ritenersi inammissibile, in quanto il pagamento parziale effettuato da parte opponente è incompatibile con la volontà di negare la paternità del documento, configurando una tacita ammissione della sottoscrizione e del contenuto negoziale dello stesso. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “il pagamento, anche parziale di quanto previsto da una scrittura privata costituisce manifestazione inequivoca di volontà incompatibile con il disconoscimento della firma apposta sul documento”.
(Cass. civ., sez. II, 15/01/2020, n. 613).
Non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente di inefficacia probatoria del contratto disconosciuto stante la mancata istanza di verificazione da parte dell'opposto atteso altresì che tale scrittura privata non è sottoscritta da , Parte_3
amministratore della società opponente bensì da , fratello del legale Parte_2
rappresentante della ma non facente parte della Compagine societaria, Parte_1
come ammesso dalla stessa parte opposta. In detta scrittura viene dato atto della compravendita del mezzo Escavatore MA mod. V10 per un prezzo di “€
20.000,00”, “sottratto acconto di € 13.100,00”, “resto alla fatturazione”
Orbene nella specie costituisce circostanza non controversa la conclusione del contratto di compravendita del suindicato mezzo meccanico mentre controverso è che parte opposta vanti un credito nei confronti della per complessivi € Parte_1
13.100,00 portato dalla fattura n.4 del 18/03/2016. L'opponente, infatti, non contesta il rapporto, bensì contesta il quantum debeatur, sostenendo, infatti, che l'importo effettivamente dovuto è pari a soli € 6.900,32, come da fattura n. 5 del 22/03/2016 e che risulta integralmente versato a mezzo di assegno bancario n. 3720026534-03.
Orbene, alla luce della documentazione in atti appare che parte opponente nulla debba alla società opposta. Difatti, alla luce delle rispettive difese, ove si ritenga inefficace la scrittura privata contestata del 18 marzo 2016, parte opponente nulla deve in mancanza di contratto sottoscritto dal legale rappresentante della società e in assenza di prova circa la pattuizione del prezzo in € 20.000,00. Laddove invece si voglia ritenere l'efficacia di tale scrittura, nella stessa si è dato atto di aver ricevuto acconto di € 13.100,00 come da fattura n. 4 emessa in pari data mentre con la fattura n. 5 del
22/03/2016, e quindi successiva, di € 6.900,32 è stato corrisposto il saldo.
Va inoltre evidenziato che la fattura n. 5 del 22/03/2016 è stata qualificata come
“immediata”, cioè il documento fiscale che deve essere emesso e consegnato al cliente il giorno stesso in cui avviene l'acquisto di un bene o la ricezione di un servizio.
Inoltre dalla fattura n. 5 del 22.03.2016 si evince con certezza che il prezzo pattuito era pari a complessivi euro 6.900,32 (comprensivi di Iva), riportando nel documento che
“trattasi di mezzo usato” non rinvenendosi in essa alcun importo o accordo diverso.
Pertanto non può ritenersi provato il credito vantato da parte opposta.
Inoltre la prova testimoniale non ha fornito elementi utili alla prospettazione di parte opposta.
Difatti il sig. nulla ha saputo riferire in merito alle trattative Controparte_2
intercorse tra le parti in quanto non presente, il sig. , fratello del legale Parte_2
rappresentante pro tempore e amministratore unico della negava di Parte_1 aver intrattenuto rapporti con il LL specificando di essere un dipendente ospedaliero e di ex dipendente della dall'anno 2000 Parte_4 Parte_1
fino al 2016/2017, dichiarava che nel periodo in cui aveva lavorato presso la
[...]
non aveva mai avuto contatti con in quanto il riferimento Pt_1 Parte_2
della società era e Gli altri testi escussi nulla Parte_3 Controparte_3
hanno aggiunto ad eccezione dell'unica teste all'epoca dei fatti Tes_1
compagna di la quale dichiarava che le trattative erano intercorse Controparte_1
con il quale redigeva il contratto di compravendita. Parte_2
I testi di parte opponente hanno di contro suffragato le circostanze di cui all'opposizione.
La teste così dichiarava: “La trattativa di cui sopra è stata svolta Controparte_3
soprattutto dal sig. esperto in mezzi meccanici, ……., il Parte_3 CP_1
ci consegnò la fattura relativa alla vendita dell'escavatore e contestualmente
[...]
la consegnò al LL un assegno di pari importo”, ancora “delle Parte_1
fatture che mi vengono esibite riconosco esclusivamente la fattura timbrata 19.03.2016
e sottodatata 22.03.2016, riconosco altresì la copia dell'assegno esibitomi. La teste dichiarava, inoltre, che “Il sig. non ha alcun ruolo nell'ambito della Parte_2
lo stresso lavora in ospedale e quando torna si ferma nel piazzale in Parte_1
quanto l'abitazione è sovrastante la sede della Parte_1
Il sig. dipendente della dichiarava di non aver mai Testimone_2 Parte_1
visto la sig.ra e che il LL si recava alla sempre solo . Tes_1 Parte_1
Confermava che tra le parti vi era stata una compravendita di un escavatore usato e che la contrattazione avveniva tra il sig. e il sig. Controparte_1 Parte_3
pattuendo il prezzo di € 6.900,00 in quanto “l'escavatore non era in buono stato di uso, presentava notevoli difetti, e per questo è stato pagato per la cifra sopra indicata”.
Tutti gli altri testi di parte opponente confermavano le dette circostanze.
Da ciò discende che nell'esercizio dell'apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie, che costituisce prerogativa del giudice di merito, si può senza ombra di dubbio escludere che sia stata dimostrata l'esistenza del preteso credito per cui l'opposizione va accolta e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022
e dello scaglione di riferimento (ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile-, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1445/2021 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione, e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto
N. 405/2021 – R.G. 176/2021;
2. DA parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
145,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in data 06 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1445/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Agostino LL (C.F. ), C.F._1
presso il cui studio in Bisaccia, al C.so Romuleo n.33, elegge domicilio
OPPONENTE
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura, dall'Avv. Gerardo Rauseo (C.F. ), con cui è C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio in Trevico, alla via Lungarella n.10
OPPOSTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 25/06/2025 e da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che la scrivente ha sostituito sul ruolo il precedente giudicante e all'udienza del 25/06/2025 ha assunto la causa in decisione.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 176/2021 reso dal Tribunale di Avellino il 18/02/2021 con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di di € 13.100,00, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per la compravendita di un mezzo meccanico usato, eccependo in diritto: disconoscimento della scrittura privata;
mancanza di documentazione e prova scritta del credito. Nel merito dava atto che il
Sig. LL vendeva alla un escavatore MA mod. V10 con Parte_1
NA (matricola n. 05850T) per l'importo complessivo pattuito pari a soli € 6.900,32, integralmente corrisposto. Precisava, altresì, che la scrittura privata non risultava sottoscritta da parte opponente, che la stessa era stata erroneamente qualificata come contratto, trattandosi, in realtà, di una mera proposta unilaterale e che si limitava ad attestare l'avvenuta ricezione da parte della della somma di€ Parte_1
13.100,00, a titolo di acconto.
L'opponente così concludeva:
“a.-dichiarare inesistente, incerto ed illiquido il credito azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b.-condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorario, con attribuzione al procuratore anticipatario”; c.-accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposto, ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di danni, da liquidarsi in via equitativa.”
Instauratosi il contradditorio si costituiva che impugnava l'avversa Controparte_1
opposizione. Nel merito rilevava che il Sig. , fratello del legale Parte_2
rappresentante e amministratore della ha predisposto il contratto Parte_1
sottoscritto in data 18/03/2016 tra il Sig. e la Controparte_1 Parte_1
avente ad oggetto la compravendita di un escavatore MA mod. VIO usato
(matricola n. 05850T) per un importo complessivo pari a € 20.000,00. La Parte_1
corrispondeva la somma di € 6.900,32, residuando così un debito di € 13.100,00.
[...]
Parte opposta sosteneva che il disconoscimento della scrittura privata doveva ritenersi inammissibile poiché il pagamento parziale costituisce un implicito riconoscimento della validità e della provenienza del contratto medesimo.
Chiedeva quindi che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
autorizzare la chiamata in causa del terzo, Sig. ; Parte_2
rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.”
Alla prima udienza di comparizione il precedente giudicante dichiarava inammissibile la chiamata del terzo e concedeva i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
La causa veniva istruita con la prova testi articolata dalle parti e all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione all'udienza del
25/06/2025 dalla scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo.
DIRITTO
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati nei limiti della effettiva rilevanza tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dalla attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio. Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Nel merito, deve innanzitutto rilevarsi come l'opposizione sia fondata per le ragioni che seguono.
Risulta dagli atti di causa e comunque non contestato tra le parti il rapporto tra le stesse.
Acclarato la sussistenza di tale rapporto va esaminato se sussista la pretesa creditoria dell'opposta.
Va sin d'ora sottolineato che sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo le fatture e gli altri documenti contabili a sostegno della sua pretesa.
Va altresì rilevato che le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione. In linea generale, si sostiene che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Di conseguenza, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita.
Parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni, ha versato in atti la scrittura privata del
18/03/2016 recante la sottoscrizione dell'opponente, la cui autenticità è stata da quest'ultimo formalmente disconosciuta. Tuttavia, il disconoscimento deve ritenersi inammissibile, in quanto il pagamento parziale effettuato da parte opponente è incompatibile con la volontà di negare la paternità del documento, configurando una tacita ammissione della sottoscrizione e del contenuto negoziale dello stesso. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “il pagamento, anche parziale di quanto previsto da una scrittura privata costituisce manifestazione inequivoca di volontà incompatibile con il disconoscimento della firma apposta sul documento”.
(Cass. civ., sez. II, 15/01/2020, n. 613).
Non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente di inefficacia probatoria del contratto disconosciuto stante la mancata istanza di verificazione da parte dell'opposto atteso altresì che tale scrittura privata non è sottoscritta da , Parte_3
amministratore della società opponente bensì da , fratello del legale Parte_2
rappresentante della ma non facente parte della Compagine societaria, Parte_1
come ammesso dalla stessa parte opposta. In detta scrittura viene dato atto della compravendita del mezzo Escavatore MA mod. V10 per un prezzo di “€
20.000,00”, “sottratto acconto di € 13.100,00”, “resto alla fatturazione”
Orbene nella specie costituisce circostanza non controversa la conclusione del contratto di compravendita del suindicato mezzo meccanico mentre controverso è che parte opposta vanti un credito nei confronti della per complessivi € Parte_1
13.100,00 portato dalla fattura n.4 del 18/03/2016. L'opponente, infatti, non contesta il rapporto, bensì contesta il quantum debeatur, sostenendo, infatti, che l'importo effettivamente dovuto è pari a soli € 6.900,32, come da fattura n. 5 del 22/03/2016 e che risulta integralmente versato a mezzo di assegno bancario n. 3720026534-03.
Orbene, alla luce della documentazione in atti appare che parte opponente nulla debba alla società opposta. Difatti, alla luce delle rispettive difese, ove si ritenga inefficace la scrittura privata contestata del 18 marzo 2016, parte opponente nulla deve in mancanza di contratto sottoscritto dal legale rappresentante della società e in assenza di prova circa la pattuizione del prezzo in € 20.000,00. Laddove invece si voglia ritenere l'efficacia di tale scrittura, nella stessa si è dato atto di aver ricevuto acconto di € 13.100,00 come da fattura n. 4 emessa in pari data mentre con la fattura n. 5 del
22/03/2016, e quindi successiva, di € 6.900,32 è stato corrisposto il saldo.
Va inoltre evidenziato che la fattura n. 5 del 22/03/2016 è stata qualificata come
“immediata”, cioè il documento fiscale che deve essere emesso e consegnato al cliente il giorno stesso in cui avviene l'acquisto di un bene o la ricezione di un servizio.
Inoltre dalla fattura n. 5 del 22.03.2016 si evince con certezza che il prezzo pattuito era pari a complessivi euro 6.900,32 (comprensivi di Iva), riportando nel documento che
“trattasi di mezzo usato” non rinvenendosi in essa alcun importo o accordo diverso.
Pertanto non può ritenersi provato il credito vantato da parte opposta.
Inoltre la prova testimoniale non ha fornito elementi utili alla prospettazione di parte opposta.
Difatti il sig. nulla ha saputo riferire in merito alle trattative Controparte_2
intercorse tra le parti in quanto non presente, il sig. , fratello del legale Parte_2
rappresentante pro tempore e amministratore unico della negava di Parte_1 aver intrattenuto rapporti con il LL specificando di essere un dipendente ospedaliero e di ex dipendente della dall'anno 2000 Parte_4 Parte_1
fino al 2016/2017, dichiarava che nel periodo in cui aveva lavorato presso la
[...]
non aveva mai avuto contatti con in quanto il riferimento Pt_1 Parte_2
della società era e Gli altri testi escussi nulla Parte_3 Controparte_3
hanno aggiunto ad eccezione dell'unica teste all'epoca dei fatti Tes_1
compagna di la quale dichiarava che le trattative erano intercorse Controparte_1
con il quale redigeva il contratto di compravendita. Parte_2
I testi di parte opponente hanno di contro suffragato le circostanze di cui all'opposizione.
La teste così dichiarava: “La trattativa di cui sopra è stata svolta Controparte_3
soprattutto dal sig. esperto in mezzi meccanici, ……., il Parte_3 CP_1
ci consegnò la fattura relativa alla vendita dell'escavatore e contestualmente
[...]
la consegnò al LL un assegno di pari importo”, ancora “delle Parte_1
fatture che mi vengono esibite riconosco esclusivamente la fattura timbrata 19.03.2016
e sottodatata 22.03.2016, riconosco altresì la copia dell'assegno esibitomi. La teste dichiarava, inoltre, che “Il sig. non ha alcun ruolo nell'ambito della Parte_2
lo stresso lavora in ospedale e quando torna si ferma nel piazzale in Parte_1
quanto l'abitazione è sovrastante la sede della Parte_1
Il sig. dipendente della dichiarava di non aver mai Testimone_2 Parte_1
visto la sig.ra e che il LL si recava alla sempre solo . Tes_1 Parte_1
Confermava che tra le parti vi era stata una compravendita di un escavatore usato e che la contrattazione avveniva tra il sig. e il sig. Controparte_1 Parte_3
pattuendo il prezzo di € 6.900,00 in quanto “l'escavatore non era in buono stato di uso, presentava notevoli difetti, e per questo è stato pagato per la cifra sopra indicata”.
Tutti gli altri testi di parte opponente confermavano le dette circostanze.
Da ciò discende che nell'esercizio dell'apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie, che costituisce prerogativa del giudice di merito, si può senza ombra di dubbio escludere che sia stata dimostrata l'esistenza del preteso credito per cui l'opposizione va accolta e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022
e dello scaglione di riferimento (ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile-, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1445/2021 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione, e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto
N. 405/2021 – R.G. 176/2021;
2. DA parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
145,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in data 06 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale