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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11390 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 65081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, assegnata in origine alla dott.ssa Giulia Messina, poi al dott. Cristiano De
Giovanni, successivamente alla dott.ssa Chiara Aytano ed infine a questo giudice con decreto presidenziale del 17.04.2024, e trattenuta in decisione dal medesimo giudice con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., con ordinanza emessa in data 16.04.2025, a scioglimento della riserva assunta in data 26.02.2025, a seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 26.02.2025 e recanti la precisazione delle conclusioni delle parti, tra
, rappresentato e difeso dall'abogado Giuseppe Bressi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Orazio Console n. 140, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e già rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sua sede, sita in Roma, via dei Portoghesi n. 12, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del Presidente in carica Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Francesca Granata dell'Avvocatura
Metropolitana dell' ed elettivamente domiciliata presso la sede sita in Roma, via Cesare CP_3
Beccaria n. 29, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e , in persona del Direttore in carica Controparte_4 pro tempore;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617,
co. 2, c.p.c. avverso procedura esecutiva ordinaria presso terzi ex art. 543 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione di cui è stata rinnovata la notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164
c.p.c., , in qualità di debitore esecutato nella procedura esecutiva ordinaria presso Parte_1 terzi ex art. 543 c.p.c., ha convenuto in giudizio ed Controparte_5 [...]
, al fine di conseguire, nel merito dell'opposizione Controparte_4 all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.,
l'accertamento e la declaratoria della nullità della “pretesa vantata d Controparte_1 [...]
e del per il motivo che l'attore, sig. Controparte_4 Controparte_1 [...]
, non era più 24 proprietario dei locali commerciali oggetto dell'accertamento per Parte_1 intervenuta sentenza che ne assegnava la proprietà e, per l'effetto della stessa, non CP_6 ha più percepito canoni di locazione che hanno dato origine al procedimento esecutivo sospeso”, nonché la condanna delle “convenute, in solido tra di loro, al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata” e la condanna alla refusione delle spese di lite, con distrazione delle stesse a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. L'attore ha riproposto in parte i motivi di opposizione agli atti esecutivi (1.“Illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa per mancata notifica degli atti prodromici all'esecuzione e consequenziale declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi”;
2. inidoneità dell'attestazione di conformità delle copie degli atti ai rispettivi originali, depositata da ed all'esecuzione (1. Illegittimità della Controparte_7 pretesa creditoria avanzata dall' in ordine Controparte_4 all'avviso di accertamento, ricevuto in data 20.08.2014, per omessa dichiarazione dei redditi a titolo di I.r.p.e.f. e di Addizionali I.r.p.e.f. sia regionali che comunali, in ordine a locali commerciali di sua proprietà, dati in locazione;
2. Illegittimità dell'esecuzione intrapresa dall'agente della riscossione per intervenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà del recupero coattivo delle relative somme di denaro, a seguito dello spirare del termine previsto nell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73) già formulati nel ricorso cautelare, mentre ha rinunciato a riproporre, nella fase di merito, il motivo di opposizione all'esecuzione dedotto nel ricorso cautelare in punto di violazione dei limiti di pignorabilità della pensione erogata dall' all'avente diritto;
motivo, CP_3
2 questo, rispetto al quale il giudice dell'esecuzione si è pronunciato nell'ordinanza cautelare del
19.07.2017 con un giudizio di verosimile infondatezza nel merito, allo stesso modo in cui si è espresso in ordine ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, così da respingere la domanda di sospensione dell'esecuzione.
2 - Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta la convenuta Controparte_1
la quale ha dedotto ex adverso ed ha eccepito: a) l'inammissibilità del motivo di
[...] opposizione all'esecuzione avanzato con la contestazione della debenza degli importi iscritti nell'avviso di accertamento n. 25OTJUM000348, che egli ha ammesso di aver ricevuto con la notificazione eseguita nel 2014 dall'Amministrazione Finanziaria, trattandosi di doglianza attinente al merito della pretesa tributaria e, in quanto tale, da far valere nel termine di legge innanzi all'organo di giustizia tributaria competente;
b) l'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi, in ragione dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'esecuzione, a cominciare proprio dalla notificazione dell'avviso di accertamento tributario n. 25OTJUM000348, oltre che dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2016 9023414425 000 in data 23.03.16, da un lato, ed in ragione dell'inammissibilità della contestazione della conformità delle copie, depositate dall'agente della riscossione, delle relate di notifica agli originali, dall'altro lato, in quanto formulata genericamente, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità specificamente richiamata nella suddetta comparsa di costituzione e risposta (Cass. nn. 28096/09,
14416/13 e 7775/2014).
3 - Con ordinanza del 28.09.2024 l'odierno giudice istruttore, quale nuovo assegnatario della presente causa di merito, a seguito del decreto adottato dal Presidente di questa Sezione in data
16.04.2024 e depositato in data 17.04.2024, ha ordinato, d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale terzo pignorato nella procedura esecutiva r.g.e. n. CP_3
11792/2016 e, dunque, quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nel giudizio di merito dell'opposizione esecutiva, così come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sentenza n.
13533/2021), assegnando, all'uopo, il termine perentorio del 30.10.2024, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c., ed ha fissato l'udienza del 26.02.2025 ai fini della verifica del suddetto adempimento e dell'eventuale precisazione delle conclusioni. In data 13.01.2025 si è costituito l' il quale, CP_3 in qualità di terzo pignorato, si è limitato a dichiarare di prendere atto delle decisioni del giudice.
Quindi, con ordinanza del 16.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., a scioglimento della riserva assunta dopo il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 26.02.2025 e recanti la precisazione delle conclusioni delle parti, una volta verificata la tempestività dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. riguardo al terzo ed una volta verificata la CP_3 costituzione in giudizio di quest'ultimo.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall Controparte_1
e, in ogni caso, d'ufficio, è da rilevare l'inammissibilità del motivo di opposizione
[...] all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. riproposto in punto di illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall' in ordine all'avviso di Controparte_4 accertamento, notificato in data 20.08.2014 (vedasi il ricorso cautelare originario, depositato nel fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 11792/2016, acquisito d'ufficio agli atti del presente giudizio di merito), per omessa dichiarazione dei redditi a titolo di I.r.p.e.f. e di Addizionali I.r.p.e.f. sia regionali che comunali, in ordine a locali di proprietà del contribuente, dati in locazione per uso commerciale. Trattandosi di motivo di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto un fatto estintivo della pretesa creditoria tributaria, racchiuso nell'avviso di accertamento n.
25OTJUM000348, debitamente notificato al contribuente, come tale integra una contestazione nel merito dell'esistenza, o meno, del diritto di credito tributario, ricadente nella fase di accertamento del tributo e, di conseguenza, da far valere, entro il termine di legge, a pena di decadenza, innanzi al giudice tributario, stante l'appartenenza a costui della giurisdizione a conoscere il motivo di contestazione de quo e, quindi, stante il difetto di giurisdizione in capo a questo Tribunale, quale giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 602/73.
2 - E' inammissibile, altresì, il secondo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. riproposto in punto di illegittimità dell'esecuzione intrapresa dall'agente della riscossione per intervenuta decadenza dalla potestà del recupero coattivo delle relative somme di denaro, a seguito dello spirare del termine previsto nell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73, in ragione dell'evidente genericità del motivo di opposizione così come formulato, in difetto di indicazione specifica della fattispecie concreta e del termine entro cui sarebbe spirato il termine di cui sopra.
3 - In base all'estratto del ruolo il diritto di credito, fatto oggetto dell'azione di recupero coattivo, ha natura tributaria, trattandosi di somme dovute a titolo di I.r.p.e.f.. L'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. è stato emesso al fine del recupero dell'importo di euro 24.436,99 complessivi, in forza della cartella esattoriale n. 69715011613761003000 e dell'avviso di intimazione di pagamento n.
0972016023414425000. Di conseguenza, contrariamente a quanto deciso nella fase sommaria e cautelare r.g.e. n. 11792/2016 con l'ordinanza cautelare del 19.07.2017, in cui il giudice dell'esecuzione ha formulato un giudizio di verosimiglianza della fondatezza nel merito del motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., formulato in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione degli atti prodromici all'esecuzione, il medesimo motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. è inammissibile ex art. 57, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 602/73, in ragione dell'appartenenza della giurisdizione al giudice tributario e, quindi, del difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario, quale regola generale di riparto 4 della giurisdizione tra l'uno e l'altro giudice riguardo alle opposizioni agli atti esecutivi concernenti crediti tributari e, quindi, indipendentemente dal fatto che l'agente della riscossione abbia instaurato una procedura esecutiva ordinaria presso terzi ex art. 543 c.p.c., con cui sia stato aggredito un credito pensionistico del debitore, od una procedura esecutiva speciale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73. L'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., concernente l'omessa od invalida notificazione delle cartelle esattoriali e degli atti prodromici all'esecuzione, ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 602/73, è stata affermata a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, così costituendo un indirizzo consolidato, alla luce delle pronunce rese a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.06.2017, n. 13913, che ha sposato l'indirizzo già abbracciato da civ., ss.uu., sentenza CP_8
05.07.2011, n. 14667; Cass. civ., ss.uu., sentenza 26.09.2017 – 23.10.2017, n. 24965).
4 - Anche con riferimento al secondo motivo di opposizione agli atti esecutivi, dedotto attraverso la contestazione della “conformità delle fotocopie delle relate di notifica rispetto agli originali”, perché non conforme all'art. 2719 c.c., è da dichiarare la relativa inammissibilità, alla luce della genericità della contestazione così mossa dall'opponente, in difetto dell'indicazione specifica delle difformità rilevate nella copia rispetto all'originale (Cass. civ., sez. V, ordinanza 01.07.2024, n. 18080).
5 - Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dell'attore ed opponente alla refusione delle spese di lite a favore della convenuta ed opposta costituita, . Al fine della liquidazione del compenso di Controparte_1 avvocato sono da applicare i valori medi previsti per il giudizio ordinario di cognizione nel d.m. n.
55/2014, s.s.m.i., riguardo ad ogni fase processuale, esclusa la fase della trattazione e dell'istruttoria in mancanza di deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed in assenza di attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, individuato in base all'ammontare del credito fatto valere in via esecutiva. Le spese di lite sono, invece, da compensare in toto rispetto all'altro convenuto costituito, in quanto terzo pignorato CP_3 coinvolto nel giudizio di merito in ragione della qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., affermata dalla Suprema Corte (Cass. civ., sentenza n. 13533/2021) nei giudizi di merito di opposizione esecutiva, ed alla luce della mancata riproposizione nel merito del motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., formulato nel ricorso originario in punto di violazione dei limiti di pignorabilità del trattamento pensionistico erogato al contribuente.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
5 1) dichiara l'inammissibilità dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., riproposti in sede di merito, per quanto di ragione;
2) condanna l'attore opponente, , a rifondere alla convenuta ed opposta costituita, Parte_1
, le spese di lite che liquida in euro 3.397,00 a titolo di compenso Controparte_1 di avvocato, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3) dichiara compensate in toto le spese di lite rispetto al convenuto costituito CP_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma il 27 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 65081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, assegnata in origine alla dott.ssa Giulia Messina, poi al dott. Cristiano De
Giovanni, successivamente alla dott.ssa Chiara Aytano ed infine a questo giudice con decreto presidenziale del 17.04.2024, e trattenuta in decisione dal medesimo giudice con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., con ordinanza emessa in data 16.04.2025, a scioglimento della riserva assunta in data 26.02.2025, a seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 26.02.2025 e recanti la precisazione delle conclusioni delle parti, tra
, rappresentato e difeso dall'abogado Giuseppe Bressi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Orazio Console n. 140, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e già rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sua sede, sita in Roma, via dei Portoghesi n. 12, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del Presidente in carica Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Francesca Granata dell'Avvocatura
Metropolitana dell' ed elettivamente domiciliata presso la sede sita in Roma, via Cesare CP_3
Beccaria n. 29, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e , in persona del Direttore in carica Controparte_4 pro tempore;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617,
co. 2, c.p.c. avverso procedura esecutiva ordinaria presso terzi ex art. 543 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione di cui è stata rinnovata la notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164
c.p.c., , in qualità di debitore esecutato nella procedura esecutiva ordinaria presso Parte_1 terzi ex art. 543 c.p.c., ha convenuto in giudizio ed Controparte_5 [...]
, al fine di conseguire, nel merito dell'opposizione Controparte_4 all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.,
l'accertamento e la declaratoria della nullità della “pretesa vantata d Controparte_1 [...]
e del per il motivo che l'attore, sig. Controparte_4 Controparte_1 [...]
, non era più 24 proprietario dei locali commerciali oggetto dell'accertamento per Parte_1 intervenuta sentenza che ne assegnava la proprietà e, per l'effetto della stessa, non CP_6 ha più percepito canoni di locazione che hanno dato origine al procedimento esecutivo sospeso”, nonché la condanna delle “convenute, in solido tra di loro, al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata” e la condanna alla refusione delle spese di lite, con distrazione delle stesse a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. L'attore ha riproposto in parte i motivi di opposizione agli atti esecutivi (1.“Illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa per mancata notifica degli atti prodromici all'esecuzione e consequenziale declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi”;
2. inidoneità dell'attestazione di conformità delle copie degli atti ai rispettivi originali, depositata da ed all'esecuzione (1. Illegittimità della Controparte_7 pretesa creditoria avanzata dall' in ordine Controparte_4 all'avviso di accertamento, ricevuto in data 20.08.2014, per omessa dichiarazione dei redditi a titolo di I.r.p.e.f. e di Addizionali I.r.p.e.f. sia regionali che comunali, in ordine a locali commerciali di sua proprietà, dati in locazione;
2. Illegittimità dell'esecuzione intrapresa dall'agente della riscossione per intervenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà del recupero coattivo delle relative somme di denaro, a seguito dello spirare del termine previsto nell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73) già formulati nel ricorso cautelare, mentre ha rinunciato a riproporre, nella fase di merito, il motivo di opposizione all'esecuzione dedotto nel ricorso cautelare in punto di violazione dei limiti di pignorabilità della pensione erogata dall' all'avente diritto;
motivo, CP_3
2 questo, rispetto al quale il giudice dell'esecuzione si è pronunciato nell'ordinanza cautelare del
19.07.2017 con un giudizio di verosimile infondatezza nel merito, allo stesso modo in cui si è espresso in ordine ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, così da respingere la domanda di sospensione dell'esecuzione.
2 - Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta la convenuta Controparte_1
la quale ha dedotto ex adverso ed ha eccepito: a) l'inammissibilità del motivo di
[...] opposizione all'esecuzione avanzato con la contestazione della debenza degli importi iscritti nell'avviso di accertamento n. 25OTJUM000348, che egli ha ammesso di aver ricevuto con la notificazione eseguita nel 2014 dall'Amministrazione Finanziaria, trattandosi di doglianza attinente al merito della pretesa tributaria e, in quanto tale, da far valere nel termine di legge innanzi all'organo di giustizia tributaria competente;
b) l'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi, in ragione dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'esecuzione, a cominciare proprio dalla notificazione dell'avviso di accertamento tributario n. 25OTJUM000348, oltre che dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2016 9023414425 000 in data 23.03.16, da un lato, ed in ragione dell'inammissibilità della contestazione della conformità delle copie, depositate dall'agente della riscossione, delle relate di notifica agli originali, dall'altro lato, in quanto formulata genericamente, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità specificamente richiamata nella suddetta comparsa di costituzione e risposta (Cass. nn. 28096/09,
14416/13 e 7775/2014).
3 - Con ordinanza del 28.09.2024 l'odierno giudice istruttore, quale nuovo assegnatario della presente causa di merito, a seguito del decreto adottato dal Presidente di questa Sezione in data
16.04.2024 e depositato in data 17.04.2024, ha ordinato, d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale terzo pignorato nella procedura esecutiva r.g.e. n. CP_3
11792/2016 e, dunque, quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nel giudizio di merito dell'opposizione esecutiva, così come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sentenza n.
13533/2021), assegnando, all'uopo, il termine perentorio del 30.10.2024, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c., ed ha fissato l'udienza del 26.02.2025 ai fini della verifica del suddetto adempimento e dell'eventuale precisazione delle conclusioni. In data 13.01.2025 si è costituito l' il quale, CP_3 in qualità di terzo pignorato, si è limitato a dichiarare di prendere atto delle decisioni del giudice.
Quindi, con ordinanza del 16.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., a scioglimento della riserva assunta dopo il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 26.02.2025 e recanti la precisazione delle conclusioni delle parti, una volta verificata la tempestività dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. riguardo al terzo ed una volta verificata la CP_3 costituzione in giudizio di quest'ultimo.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall Controparte_1
e, in ogni caso, d'ufficio, è da rilevare l'inammissibilità del motivo di opposizione
[...] all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. riproposto in punto di illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall' in ordine all'avviso di Controparte_4 accertamento, notificato in data 20.08.2014 (vedasi il ricorso cautelare originario, depositato nel fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 11792/2016, acquisito d'ufficio agli atti del presente giudizio di merito), per omessa dichiarazione dei redditi a titolo di I.r.p.e.f. e di Addizionali I.r.p.e.f. sia regionali che comunali, in ordine a locali di proprietà del contribuente, dati in locazione per uso commerciale. Trattandosi di motivo di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto un fatto estintivo della pretesa creditoria tributaria, racchiuso nell'avviso di accertamento n.
25OTJUM000348, debitamente notificato al contribuente, come tale integra una contestazione nel merito dell'esistenza, o meno, del diritto di credito tributario, ricadente nella fase di accertamento del tributo e, di conseguenza, da far valere, entro il termine di legge, a pena di decadenza, innanzi al giudice tributario, stante l'appartenenza a costui della giurisdizione a conoscere il motivo di contestazione de quo e, quindi, stante il difetto di giurisdizione in capo a questo Tribunale, quale giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 602/73.
2 - E' inammissibile, altresì, il secondo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. riproposto in punto di illegittimità dell'esecuzione intrapresa dall'agente della riscossione per intervenuta decadenza dalla potestà del recupero coattivo delle relative somme di denaro, a seguito dello spirare del termine previsto nell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73, in ragione dell'evidente genericità del motivo di opposizione così come formulato, in difetto di indicazione specifica della fattispecie concreta e del termine entro cui sarebbe spirato il termine di cui sopra.
3 - In base all'estratto del ruolo il diritto di credito, fatto oggetto dell'azione di recupero coattivo, ha natura tributaria, trattandosi di somme dovute a titolo di I.r.p.e.f.. L'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. è stato emesso al fine del recupero dell'importo di euro 24.436,99 complessivi, in forza della cartella esattoriale n. 69715011613761003000 e dell'avviso di intimazione di pagamento n.
0972016023414425000. Di conseguenza, contrariamente a quanto deciso nella fase sommaria e cautelare r.g.e. n. 11792/2016 con l'ordinanza cautelare del 19.07.2017, in cui il giudice dell'esecuzione ha formulato un giudizio di verosimiglianza della fondatezza nel merito del motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., formulato in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione degli atti prodromici all'esecuzione, il medesimo motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. è inammissibile ex art. 57, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 602/73, in ragione dell'appartenenza della giurisdizione al giudice tributario e, quindi, del difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario, quale regola generale di riparto 4 della giurisdizione tra l'uno e l'altro giudice riguardo alle opposizioni agli atti esecutivi concernenti crediti tributari e, quindi, indipendentemente dal fatto che l'agente della riscossione abbia instaurato una procedura esecutiva ordinaria presso terzi ex art. 543 c.p.c., con cui sia stato aggredito un credito pensionistico del debitore, od una procedura esecutiva speciale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73. L'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., concernente l'omessa od invalida notificazione delle cartelle esattoriali e degli atti prodromici all'esecuzione, ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 602/73, è stata affermata a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, così costituendo un indirizzo consolidato, alla luce delle pronunce rese a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.06.2017, n. 13913, che ha sposato l'indirizzo già abbracciato da civ., ss.uu., sentenza CP_8
05.07.2011, n. 14667; Cass. civ., ss.uu., sentenza 26.09.2017 – 23.10.2017, n. 24965).
4 - Anche con riferimento al secondo motivo di opposizione agli atti esecutivi, dedotto attraverso la contestazione della “conformità delle fotocopie delle relate di notifica rispetto agli originali”, perché non conforme all'art. 2719 c.c., è da dichiarare la relativa inammissibilità, alla luce della genericità della contestazione così mossa dall'opponente, in difetto dell'indicazione specifica delle difformità rilevate nella copia rispetto all'originale (Cass. civ., sez. V, ordinanza 01.07.2024, n. 18080).
5 - Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dell'attore ed opponente alla refusione delle spese di lite a favore della convenuta ed opposta costituita, . Al fine della liquidazione del compenso di Controparte_1 avvocato sono da applicare i valori medi previsti per il giudizio ordinario di cognizione nel d.m. n.
55/2014, s.s.m.i., riguardo ad ogni fase processuale, esclusa la fase della trattazione e dell'istruttoria in mancanza di deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed in assenza di attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, individuato in base all'ammontare del credito fatto valere in via esecutiva. Le spese di lite sono, invece, da compensare in toto rispetto all'altro convenuto costituito, in quanto terzo pignorato CP_3 coinvolto nel giudizio di merito in ragione della qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., affermata dalla Suprema Corte (Cass. civ., sentenza n. 13533/2021) nei giudizi di merito di opposizione esecutiva, ed alla luce della mancata riproposizione nel merito del motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., formulato nel ricorso originario in punto di violazione dei limiti di pignorabilità del trattamento pensionistico erogato al contribuente.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
5 1) dichiara l'inammissibilità dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., riproposti in sede di merito, per quanto di ragione;
2) condanna l'attore opponente, , a rifondere alla convenuta ed opposta costituita, Parte_1
, le spese di lite che liquida in euro 3.397,00 a titolo di compenso Controparte_1 di avvocato, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3) dichiara compensate in toto le spese di lite rispetto al convenuto costituito CP_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma il 27 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
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