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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 31/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 636/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Matrone, Parte_1
in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Roma, ed elettivamente domiciliato Per_1
come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: benefici per esposizione all'amianto - prescrizione.
Appello avverso la sentenza n. 749/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accertare l'esposizione all'amianto nel periodo dal
01/06/1991 al 31/12/1998; condannare l' alla ricostituzione della CP_1
posizione contributiva ai fini pensionistici per il predetto periodo e altresì
per il periodo dal 01/01/1999 al 31/03/2004, nonché all'adeguamento della pensione e al pagamento degli arretrati;
vinte le spese.
Per l rigettare l'appello, con vittoria di spese. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/01/2023 premesso che Parte_1
aveva lavorato per ITALSIDER di OL (poi , CP_2
2 , ) dal 01/11/1976 al 30/04/2004 CP_3 Controparte_4
come manutentore impianti, poi come ispezionatore di prodotti finiti e infine come addetto alla rottamazione degli impianti;
che era stato esposto continuamente alle fibre di amianto aerodisperse, senza adeguati mezzi di protezione;
che aveva contratto “pleuropatia asbestosica con sindrome disventilatoria restrittiva lieve”; che tale patologia era stata riconosciuta dall quale malattia professionale in data 19/02/2019, con lesioni CP_5
pari al 8% (otto per cento); che aveva inoltrato in data 10/03/2020
all domanda di ricostituzione della posizione contributiva ai sensi CP_1
dell'art. 13 legge n. 257/1992 per il periodo dal 01/06/1991 al 31/12/1998;
che l'Istituto aveva rigettato l'istanza; adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di accertare l'esposizione all'amianto nel periodo dal 01/06/1991 al 31/12/1998, e di condannare l alla ricostituzione della posizione contributiva ai fini pensionistici CP_1
per il predetto periodo e altresì per il periodo dal 01/01/1999 al
31/03/2004, nonché all'adeguamento della pensione e al pagamento degli arretrati;
vinte le spese.
L si costituiva ed eccepiva la prescrizione;
contestava le avverse CP_1
deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
3 Con sentenza depositata in data 03/05/2023 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 15/11/2023.
L'appellante deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non era maturata la prescrizione.
Ribadiva la fondatezza della pretesa e chiedeva l'accoglimento delle domanda proposte con il ricorso introduttivo.
L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 27/02/2025 CP_1
e chiedeva il rigetto dell'appello, deducendone l'infondatezza.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
In difetto di notifica della sentenza di primo grado, va pacificamente considerato il termine c.d. “lungo” di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
(come novellato dall'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009 con effetto, ex art. 58, co. 1, della stessa legge, per i giudizi instaurati successivamente al
04/07/2009 quale il presente), decorrente dalla data di pubblicazione della
4 sentenza del Tribunale (pubblicazione nella specie avvenuta in data
03/05/2023).
Attesa la natura della controversia, il predetto termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 legge n. 742/1969.
Inoltre, a prescindere dall'oggetto della domanda proposta in giudizio, nel rito del lavoro non si applica comunque la sospensione feriale dei termini.
“Ove pure non si trattasse di controversia riguardante un rapporto
compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., ma trattata
con il rito del lavoro, non sarebbe comunque applicabile il regime della
sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il
rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura
della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa
valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di
riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione
dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7
ottobre 1969, n. 742” (Cass. Sez. Un. n. 10978/2001; Cass. n.
24649/2007).
Nel caso di specie, a fronte della data di deposito della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore in data
5 03/05/2023 (mercoledì), il termine semestrale per proporre il gravame scadeva il 03/11/2023 (venerdì, non festivo), non valendo la sospensione feriale dei termini.
Il presente appello è stato invece depositato oltre tale data, cioè il
15/11/2023 alle ore 19,56 (mercoledì).
Ai fini della tempestività, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass.
civ., Sez. III, 08/02/2013, n. 3077).
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n.
10440/2013).
Nel caso di specie l si è costituito in secondo grado, ma comunque CP_1
tale costituzione non sana la tardività dell'appello.
Dal fascicolo telematico di primo grado della presente controversia,
acquisito nella consolle del PCT, risulta che il Tribunale di Nocera
Inferiore in data 03/05/2023 ha deciso la controversia n. 378/2023 R.G. fra il e l con la sentenza n. 749/2023 resa ex art. 281 sexies in Pt_1 CP_1
formato telematico.
6 A tale sentenza il sistema informatico ha attribuito il numero identificativo al momento della pubblicazione, come si evince dalla stringa apposta in alto su ciascun foglio del documento: “sentenza n. 749/2023 pubbl. il
03/05/2023”.
Non vi è dunque alcuna discrasia, onde deve ritenersi dimostrata con certezza la data di deposito e di pubblicazione della sentenza, cioè
03/05/2023.
Di regola il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono, e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati,
dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 18569/2016).
“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano
nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del
numero identificativo: in quel momento la sentenza diviene conoscibile e
dunque impugnabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Ove i due momenti del
7 deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice
deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso
presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone
alla parte di provare la tempestività dell'impugnazione - il momento in cui
la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con
l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero
identificativo. Una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo
inserimento nell'elenco cronologico, con conseguente assegnazione del
numero identificativo” (Cass. ord. n. 3536/2020).
Come sopra esposto, nel caso che ci occupa risulta certa la data di deposito della pronunzia qui gravata in data 03/05/2023.
L'appello risulta pertanto tardivo, in quanto depositato il 15/11/2023, oltre i 6 mesi decorrenti da tale data.
I 6 mesi vanno pacificamente calcolati ex nominatione dierum.
“Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di
decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a
norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto
comma, cod civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero”
bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha,
8 indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo
periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale”
(Cass. n. 22518/2023, n. 18891/2021, n. 17313/2018, n. 22699/2013, n.
11491/2012).
Va notato che il termine di 6 mesi per l'impugnazione non può farsi decorrere dalla data di comunicazione della sentenza tramite pec al difensore ad opera della Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore, che l'appellante ha prospettato come avvenuta in data 19/05/2023.
La sentenza risulta infatti regolarmente acquisita dal sistema informatico in data 03/05/2023, con contestuale attribuzione del numero cronologico di sentenza “n. 749/2023”, come emerge anche dallo “storico” degli eventi del fascicolo di primo grado telematico.
La comunicazione della Cancelleria inoltre non era necessaria.
Nel caso in esame la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art 281 sexies,
con motivazione contestuale.
La S.C. ha statuito che “in materia di controversie soggette al rito del
lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2,
del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 –
applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all'udienza di
9 discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema
dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre
l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che
equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del
giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c.,
con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della
sentenza” (Cass. ord. n. 17286/2022, che richiama Cass. n. 3394/2021 e n.
13617/2017).
La tardività in cui è incorsa la parte qui appellante, infine, non può
ritenersi incolpevole e tale da giustificare la rimessione in termini.
“Il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione
della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto,
da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle
parti; inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se
siano state compiute attività processuali a sua insaputa” (Cass. n.
5946/2017).
“L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche
10 e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al
soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo
riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione,
costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di
tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione
della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo
dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe
contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe
irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di
impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la
sentenza è comunicata ex officio” (Cass. n. 26402/2014).
Nel caso che ci occupa, l'appellante aveva a disposizione (in mancanza di notifica della pronunzia ad opera della controparte, che avrebbe fatto scattare il termine breve di 30 giorni) il termine cd lungo di 6 mesi per proporre il gravame.
Tale termine semestrale decorreva dalla data di deposito della sentenza n.
749/2023, cioè dal 03/05/2023, giorno in cui il Tribunale aveva depositato la sentenza e il sistema informatico aveva attribuito il relativo numero cronologico.
11 L'appello, depositato solo in data 15/11/2023, risulta pertanto inammissibile in quanto tardivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado, avendo l'appellante depositato la dichiarazione, personalmente sottoscritta, ai fini dell'esonero ex art. 152 disp att cpc.
Trattandosi di pronunzia di inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Come affermato dalla S.C., “al giudice la norma dell'art. 13-quater
richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile
o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di
<> … competendo poi esclusivamente
all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente
l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia,
che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di
impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in
concreto la doppia contribuzione spetti” … essendo il Giudice civile
“privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del
12 contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura
tributaria” (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).
Infatti, il pagamento del Contributo Unificato (laddove esistenti i requisiti di legge) è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 636/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante pt, avverso la sentenza n. 749/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
13 3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 31/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 636/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Matrone, Parte_1
in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Roma, ed elettivamente domiciliato Per_1
come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: benefici per esposizione all'amianto - prescrizione.
Appello avverso la sentenza n. 749/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accertare l'esposizione all'amianto nel periodo dal
01/06/1991 al 31/12/1998; condannare l' alla ricostituzione della CP_1
posizione contributiva ai fini pensionistici per il predetto periodo e altresì
per il periodo dal 01/01/1999 al 31/03/2004, nonché all'adeguamento della pensione e al pagamento degli arretrati;
vinte le spese.
Per l rigettare l'appello, con vittoria di spese. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/01/2023 premesso che Parte_1
aveva lavorato per ITALSIDER di OL (poi , CP_2
2 , ) dal 01/11/1976 al 30/04/2004 CP_3 Controparte_4
come manutentore impianti, poi come ispezionatore di prodotti finiti e infine come addetto alla rottamazione degli impianti;
che era stato esposto continuamente alle fibre di amianto aerodisperse, senza adeguati mezzi di protezione;
che aveva contratto “pleuropatia asbestosica con sindrome disventilatoria restrittiva lieve”; che tale patologia era stata riconosciuta dall quale malattia professionale in data 19/02/2019, con lesioni CP_5
pari al 8% (otto per cento); che aveva inoltrato in data 10/03/2020
all domanda di ricostituzione della posizione contributiva ai sensi CP_1
dell'art. 13 legge n. 257/1992 per il periodo dal 01/06/1991 al 31/12/1998;
che l'Istituto aveva rigettato l'istanza; adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di accertare l'esposizione all'amianto nel periodo dal 01/06/1991 al 31/12/1998, e di condannare l alla ricostituzione della posizione contributiva ai fini pensionistici CP_1
per il predetto periodo e altresì per il periodo dal 01/01/1999 al
31/03/2004, nonché all'adeguamento della pensione e al pagamento degli arretrati;
vinte le spese.
L si costituiva ed eccepiva la prescrizione;
contestava le avverse CP_1
deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
3 Con sentenza depositata in data 03/05/2023 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 15/11/2023.
L'appellante deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non era maturata la prescrizione.
Ribadiva la fondatezza della pretesa e chiedeva l'accoglimento delle domanda proposte con il ricorso introduttivo.
L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 27/02/2025 CP_1
e chiedeva il rigetto dell'appello, deducendone l'infondatezza.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
In difetto di notifica della sentenza di primo grado, va pacificamente considerato il termine c.d. “lungo” di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
(come novellato dall'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009 con effetto, ex art. 58, co. 1, della stessa legge, per i giudizi instaurati successivamente al
04/07/2009 quale il presente), decorrente dalla data di pubblicazione della
4 sentenza del Tribunale (pubblicazione nella specie avvenuta in data
03/05/2023).
Attesa la natura della controversia, il predetto termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 legge n. 742/1969.
Inoltre, a prescindere dall'oggetto della domanda proposta in giudizio, nel rito del lavoro non si applica comunque la sospensione feriale dei termini.
“Ove pure non si trattasse di controversia riguardante un rapporto
compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., ma trattata
con il rito del lavoro, non sarebbe comunque applicabile il regime della
sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il
rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura
della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa
valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di
riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione
dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7
ottobre 1969, n. 742” (Cass. Sez. Un. n. 10978/2001; Cass. n.
24649/2007).
Nel caso di specie, a fronte della data di deposito della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore in data
5 03/05/2023 (mercoledì), il termine semestrale per proporre il gravame scadeva il 03/11/2023 (venerdì, non festivo), non valendo la sospensione feriale dei termini.
Il presente appello è stato invece depositato oltre tale data, cioè il
15/11/2023 alle ore 19,56 (mercoledì).
Ai fini della tempestività, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass.
civ., Sez. III, 08/02/2013, n. 3077).
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n.
10440/2013).
Nel caso di specie l si è costituito in secondo grado, ma comunque CP_1
tale costituzione non sana la tardività dell'appello.
Dal fascicolo telematico di primo grado della presente controversia,
acquisito nella consolle del PCT, risulta che il Tribunale di Nocera
Inferiore in data 03/05/2023 ha deciso la controversia n. 378/2023 R.G. fra il e l con la sentenza n. 749/2023 resa ex art. 281 sexies in Pt_1 CP_1
formato telematico.
6 A tale sentenza il sistema informatico ha attribuito il numero identificativo al momento della pubblicazione, come si evince dalla stringa apposta in alto su ciascun foglio del documento: “sentenza n. 749/2023 pubbl. il
03/05/2023”.
Non vi è dunque alcuna discrasia, onde deve ritenersi dimostrata con certezza la data di deposito e di pubblicazione della sentenza, cioè
03/05/2023.
Di regola il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono, e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati,
dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 18569/2016).
“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano
nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del
numero identificativo: in quel momento la sentenza diviene conoscibile e
dunque impugnabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Ove i due momenti del
7 deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice
deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso
presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone
alla parte di provare la tempestività dell'impugnazione - il momento in cui
la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con
l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero
identificativo. Una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo
inserimento nell'elenco cronologico, con conseguente assegnazione del
numero identificativo” (Cass. ord. n. 3536/2020).
Come sopra esposto, nel caso che ci occupa risulta certa la data di deposito della pronunzia qui gravata in data 03/05/2023.
L'appello risulta pertanto tardivo, in quanto depositato il 15/11/2023, oltre i 6 mesi decorrenti da tale data.
I 6 mesi vanno pacificamente calcolati ex nominatione dierum.
“Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di
decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a
norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto
comma, cod civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero”
bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha,
8 indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo
periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale”
(Cass. n. 22518/2023, n. 18891/2021, n. 17313/2018, n. 22699/2013, n.
11491/2012).
Va notato che il termine di 6 mesi per l'impugnazione non può farsi decorrere dalla data di comunicazione della sentenza tramite pec al difensore ad opera della Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore, che l'appellante ha prospettato come avvenuta in data 19/05/2023.
La sentenza risulta infatti regolarmente acquisita dal sistema informatico in data 03/05/2023, con contestuale attribuzione del numero cronologico di sentenza “n. 749/2023”, come emerge anche dallo “storico” degli eventi del fascicolo di primo grado telematico.
La comunicazione della Cancelleria inoltre non era necessaria.
Nel caso in esame la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art 281 sexies,
con motivazione contestuale.
La S.C. ha statuito che “in materia di controversie soggette al rito del
lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2,
del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 –
applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all'udienza di
9 discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema
dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre
l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che
equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del
giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c.,
con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della
sentenza” (Cass. ord. n. 17286/2022, che richiama Cass. n. 3394/2021 e n.
13617/2017).
La tardività in cui è incorsa la parte qui appellante, infine, non può
ritenersi incolpevole e tale da giustificare la rimessione in termini.
“Il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione
della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto,
da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle
parti; inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se
siano state compiute attività processuali a sua insaputa” (Cass. n.
5946/2017).
“L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche
10 e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al
soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo
riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione,
costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di
tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione
della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo
dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe
contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe
irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di
impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la
sentenza è comunicata ex officio” (Cass. n. 26402/2014).
Nel caso che ci occupa, l'appellante aveva a disposizione (in mancanza di notifica della pronunzia ad opera della controparte, che avrebbe fatto scattare il termine breve di 30 giorni) il termine cd lungo di 6 mesi per proporre il gravame.
Tale termine semestrale decorreva dalla data di deposito della sentenza n.
749/2023, cioè dal 03/05/2023, giorno in cui il Tribunale aveva depositato la sentenza e il sistema informatico aveva attribuito il relativo numero cronologico.
11 L'appello, depositato solo in data 15/11/2023, risulta pertanto inammissibile in quanto tardivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado, avendo l'appellante depositato la dichiarazione, personalmente sottoscritta, ai fini dell'esonero ex art. 152 disp att cpc.
Trattandosi di pronunzia di inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Come affermato dalla S.C., “al giudice la norma dell'art. 13-quater
richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile
o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di
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all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente
l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia,
che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di
impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in
concreto la doppia contribuzione spetti” … essendo il Giudice civile
“privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del
12 contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura
tributaria” (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).
Infatti, il pagamento del Contributo Unificato (laddove esistenti i requisiti di legge) è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 636/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante pt, avverso la sentenza n. 749/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
13 3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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