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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/08/2025, n. 7581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7581 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 7915/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione con ordinanza del 19.5.2025, pendente
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Annunziata ( ) del Foro C.F._2
di Salerno, con studio in Salerno, alla Via Francesco Manzo n. 38
- ATTRICE -
E
con sede legale in Salerno, Via Roberto Wenner n. 59 Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Stefano Taurini ( ) del Foro di Milano e C.F._3
( del Foro di Napoli, elettivamente CP_2 CodiceFiscale_4
domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.
20/b
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1 parte attrice: «A. in via principale, revocare/modificare il provvedimento del
10.2.2024 con il quale riteneva la causa matura per la decisione fissando l'udienza del 26.11.2024 per la precisazione delle conclusioni nonché il conseguente provvedimento del 26.11.2024 con il quale fissava l'udienza dell'8.5.2025 “… per la rimessione della causa al collegio …” e, per l'effetto ammettere i mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c. (CTU, prova testi, interrogatorio formale ed ordine di esibizione); B. in ogni caso: i. dichiarare
l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta per tutti i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza;
ii. accogliere le conclusioni già rassegnate, che qui per comodità si riportano: “…
A. accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o inefficacia, o comunque annullare la deliberazione dell'assemblea dei soci di del 15.12.2022 Controparte_1
a mezzo di consultazione scritta – depositata presso il Registro delle Imprese di
Salerno in data 4.1.2023 (…) - per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto, con adozione di ogni provvedimento conseguente;
B. con ogni più ampia riserva in via istruttoria;
C. con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”»; la società convenuta «• Rigettare integralmente l'impugnazione Controparte_1
avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
• Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, poiché la causa ha natura documentale e, in ogni caso, esse sono irrilevanti. • Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale socia (titolare di una partecipazione pari al Parte_1
24% del capitale sociale, di cui il 12% di piena proprietà ed il 12% di nuda proprietà) della (d'ora in poi anche ), con atto di Controparte_1 Controparte_3
citazione notificato in data 15.3.2023 ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d'impresa, la suddetta società, per impugnare la deliberazione del 15.12.2022 con cui l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2021, depositata il 4.1.2023 presso il
Registro delle Imprese, deducendo: - l'inesistenza della delibera per violazione
2 delle modalità procedurali;
- l'invalidità della delibera per mancato o intempestivo soddisfacimento del diritto di informazione e controllo del socio ex art. 2476 c.c.;
- la violazione dei principi normativi e contabili vigenti in materia di redazione del bilancio, in particolare quelli di chiarezza, veridicità e correttezza.
2. Si è costituita in giudizio la Società, per contestare l'avversa ricostruzione dei fatti, per eccepire l'inammissibilità della domanda per genericità e indeterminatezza e l'infondatezza delle censure, sotto tutti i profili.
3. Con ordinanza del 10-11.2.2024 il Giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione, considerando che non possono essere demandate al consulente tecnico d'ufficio valutazioni giuridiche e che sono inconferenti ai fini del giudizio di impugnazione del bilancio le deduzioni concernenti pretesi illeciti e/o irregolarità e/o erronee valutazioni e/o decisioni gestionali laddove le stesse non trovino precisa corrispondenza nella rappresentazione di specifiche poste di bilancio.
All'udienza del 26.11.2024 è stata fissata l'udienza c.d. cartolare dell'8.5.2025 per la rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Con ordinanza del 19.5.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento della domanda volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza/nullità e/o l'annullamento della delibera del 15.12.2022 di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021, Parte attrice ha sostanzialmente dedotto: - che, in data 15.11.2022, l'amministratore unico di aveva trasmesso ai soci il verbale di consultazione scritta per CP_1
l'approvazione del bilancio 2021, assegnando un termine di 30 giorni per l'espressione del voto;
- che l'attrice, al fine di esprimere un voto consapevole, aveva richiesto, con PEC del 28.11.2022, una serie di documenti e chiarimenti entro sette giorni, minacciando altrimenti un'ispezione; - che l'amministratore, pur garantendo la consegna dei documenti «nel minor tempo possibile», non aveva esaudito la richiesta di documentazione in tempo utile per il voto
3 consapevole, trasmettendo parte dei documenti solo dopo la notifica di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.; - che la società non aveva trasfuso le consultazioni scritte dei soci in un unico documento riassuntivo dei voti, a differenza di quanto accaduti in occasione di precedenti assemblee;
- che, relativamente ai vizi intrinseci del bilancio, la rappresentazione del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) sarebbe stata falsa, essendo i valori sottostimati, sussistendo significative discrasie tra iscrizione contabile, dati catastali e valori dei cespiti ai fini del calcolo dell'IMU, essendo errata l'esposizione degli incrementi e carente la spiegazione del mancato ammortamento di alcuni immobili;
- che anche le immobilizzazioni finanziarie non sarebbero state correttamente rappresentate, in quanto l'affermazione di una «variazione non significativa» celava un decremento rilevante della partecipazione in Agricola Moderna S.r.l. dovuto alla copertura di una perdita;
- che anche relativamente alla gestione finanziaria sussistevano lacune nella esposizione dei dati, specie con riguardo ai prestiti a parti correlate a titolo gratuito e alla classificazione delle spese bancarie;
- infine, che emergevano carenze e inattendibilità nelle informazioni sulle operazioni con parti correlate in nota integrativa, in quanto le operazioni con Agricola Moderna S.r.l.,
[...]
e non sarebbero state a normali condizioni di mercato e non CP_4 CP_5
sarebbero state adeguatamente illustrate.
2. Gli argomenti difensivi della Società si possono riassumere nei seguenti termini:
• anzitutto, ha evidenziato che l'azione sarebbe strumentale, inserendosi in una più ampia controversia familiare, e che i fatti estranei al bilancio (es. procedimenti penali, vicende testamentarie, rapporti con la Nilo Associati S.r.l.), pure ampiamente illustrati nel libello introduttivo, sarebbero irrilevanti;
• in ogni caso, ha sostenuto che la delibera di approvazione sarebbe stata regolarmente assunta e che l'iter deliberativo avrebbe rispettato le norme di legge e lo statuto, inclusa la trasmissione della proposta di delibera e l'indicazione delle modalità di voto;
• comunque, ha affermato che le richieste di informazioni della socia sarebbero
4 state emulative e che la mancata ostensione di documentazione non inficerebbe la validità della delibera;
• con riguardo alle contestazioni delle poste del bilancio, ha ribadito che i presunti vizi sarebbero irrilevanti per natura e/o entità, non compromettendo la corretta comprensione del bilancio da parte di soci e terzi, richiamando le argomentazioni di una perizia di parte (resa da PwC), che ha analizzato specificamente ogni contestazione attorea;
• in particolare, ha rilevato che alcune delle poste contestate dall'CE (es. discrasie dei valori degli immobili per € 1.500,00; sopravvenienza passiva di €
3.139,03; errata riclassificazione delle spese bancarie per € 1.905,29) sarebbero di entità minima e quindi irrilevanti ai fini della veridicità e correttezza del bilancio nel suo complesso;
• ha sostenuto che le informazioni relative a operazioni con parti correlate sono obbligatorie solo se rilevanti e non a condizioni di mercato e che il bilancio in forma abbreviata limita tali obblighi.
3. Priva di pregio è la domanda di inesistenza della delibera assembleare.
Come anticipato, l'CE ha eccepito l'inesistenza della delibera di approvazione del bilancio a causa della mancata redazione di un documento unico riassuntivo delle consultazioni scritte dei soci e della omessa trasmissione dei risultati all'CE, in violazione dell'art. 12 dello statuto sociale.
Al riguardo va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,
l'inesistenza di una delibera assembleare si configura unicamente in ipotesi estreme, laddove lo scostamento dalla fattispecie legale sia così radicale da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare o quando manchi ogni parvenza di manifestazione di volontà imputabile all'ente.
Nel caso di specie, è documentato ed incontroverso che la proposta di delibera è stata regolarmente trasmessa a tutti i soci con chiare indicazioni sull'oggetto e le modalità di voto, come previsto dall'art. 12 dello statuto. La formazione del consenso assembleare si è dunque compiutamente realizzata. La successiva attività di raccolta e comunicazione dei risultati, sebbene prevista dallo statuto, si
5 configura come un mero adempimento di natura informativa a carico dell'organo amministrativo. La sua eventuale omissione o irregolarità non inficia l'esistenza o la validità della delibera già formata, ma attiene a profili gestionali o di correttezza formale, non idonei a determinare la patologia più grave dell'inesistenza.
Pertanto, la delibera impugnata non può considerarsi inesistente e, comunque, neanche invalida.
4. In secondo luogo l'CE ha lamentato la violazione del proprio diritto di informazione e di controllo ex art. 2476 c.c. a causa del diniego di ispezione e della trasmissione parziale e tardiva della documentazione richiesta, che le avrebbero impedito di esprimere un voto consapevole.
Tuttavia, come già affermato dalla giurisprudenza, l'omessa ostensione di documentazione sociale non determina un vizio del procedimento assembleare di approvazione del bilancio tale da rendere invalida la delibera, in quanto la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione sociale non rientra tra gli atti essenziali dell'iter di approvazione del bilancio a pena di invalidità, a differenza della convocazione dell'assemblea e del deposito del progetto di bilancio nei termini di legge. Eventuali carenze informative, pur rilevanti sotto altri profili, non si traducono in un vizio di nullità della delibera di bilancio, salvo che attengano all'assoluta mancanza di convocazione o di informazione sulla stessa.
Nella specie, l'CE ha ricevuto la proposta di delibera e ha potuto esprimere il proprio voto, ancorché lamentando la carenza di informazioni preliminari. Tale circostanza, seppur meritevole di rilievo ad altri fini, non è sufficiente a inficiare la validità della delibera di approvazione del bilancio.
5. Venendo ai vizi specifici del bilancio per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, occorre procedere all'esame delle singole contestazioni mosse dall'CE.
Giova, però, premettere due considerazioni in punto di diritto, rilevanti ai fini della decisione in merito a tutte le doglianze.
Con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova, è bene puntualizzare (onde dirimere i contrasti delle parti anche al riguardo) che, laddove sia contestata la
6 rappresentazione veritiera e corretta delle poste, l'impugnante ha l'onere di dimostrare la falsità ed erroneità delle stesse, mentre, ove sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione del bilancio e della documentazione accompagnatoria da cui emerga l'inosservanza di tale principio.
Spetta poi alla società dimostrare che le informazioni fornite erano sufficienti (cfr.
Cass. n. 10873/2024).
Sulla funzione e sui principi generali di redazione del bilancio, è opportuno rimarcare che il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2423, co. 2, c.c., deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio. Tali principi, posti a tutela non solo dei soci ma anche della generalità dei terzi e del mercato, rivestono una valenza autonoma e inderogabile.
La funzione del bilancio non si limita alla mera misurazione di utili e perdite, ma mira a fornire un'informazione completa e intellegibile sullo stato di salute della società. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la deliberazione assembleare di approvazione di un bilancio che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 cit., è nulla per illiceità dell'oggetto.
Ciò non solo quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo e quello rappresentato, ma anche quando dal bilancio e dai suoi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge richiede per ciascuna posta.
Fermo quanto sopra, tuttavia il legislatore ha introdotto, anche in attuazione della direttiva 2013/34/UE, il principio di rilevanza (o "significatività" o
"materiality"), elevandolo a criterio generale di redazione del bilancio. L'art. 2423, co. 4, c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 139/2015) prevede che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta». Come chiarito dai principi contabili nazionali (OIC 11) e internazionali (IAS 1), gli errori o le omissioni sono considerati significativi solo se «potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le
7 decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio». Ciò implica una valutazione sull'impatto effettivo dell'errore sulla comprensione del bilancio, anche considerando che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili rimane fermo.
a. Tanto premesso, con riguardo alla rappresentazione del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati), l'CE ha sostenuto: - che il valore degli immobili (terreni) sarebbe stato falsato e sottostimato a causa di discrasie tra quelli risultanti dalla contabilità (libro beni ammortizzabili e conti di contabilità), quelli emergenti dalle visure catastali e quelli utilizzati ai fini del pagamento delle imposte locali (IMU); - che in contabilità è riportata solo la voce relativa ai
“fabbricati civili” per un totale di € 113.821,15, mentre dalle visure catastali risulta la proprietà di cinque immobili in Bellizzi, di uno in Battipaglia e di diversi collabenti in Eboli, di cui, oltre a due appartamenti, vi sono immobili ad uso strumentale (categorie catastali D/7, D/8, D/10), che però non sono riclassificati nella categoria degli “immobili strumentali” ed il cui valore non risulta proprio iscritto in contabilità; - che nella tabella dedicata ai movimenti delle immobilizzazioni materiali è evidenziato, rispetto alla voce terreni e fabbricati, un incremento per acquisizioni di € 14.632,00, che per quel che risulta dalla contabilità dovrebbe essere antecedente al 2021, ma che risulta falsamente esposto sia nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, sia nel bilancio impugnato, essendo entrambi “disallineati” rispetto alla contabilità da cui sono tratti;
- che in nota integrativa non c'è nessuna spiegazione in merito al rispetto del principio di cui all'OIC 16, il quale, a partire dalla sua nuova formulazione del
2016, non prevede più l'esclusione dal processo di ammortamento dei fabbricati non strumentali ma prevede che l'ammortamento deve essere interrotto in tutti quei casi in cui il valore netto residuo stimato sia superiore al valore netto contabile;
- che nessuna spiegazione viene fornita neanche sulle ragioni per le quali il patrimonio immobiliare, di fatto, non è utilizzato ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, né circa eventuali rapporti di “ospitalità” e neanche se questi rapporti comportino o possano comportare vincoli o benefici per la società; - che i vizi di informazione denunciati sarebbero rilevanti, dal punto di vista fiscale,
8
considerato che
le imposte vengono dichiarate e liquidate sulla base dei valori catastali e non sulla base di quelli contabili.
Nessuna delle esposte censure può condividersi.
In primo luogo, va ribadito che sono inconferenti ai fini del giudizio di impugnazione del bilancio le deduzioni concernenti pretesi illeciti e/o irregolarità
e/o erronee valutazioni e/o decisioni gestionali (come quelle relative nella specie al mancato utilizzo del patrimonio immobiliare ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale), specie laddove le stesse non trovino precisa corrispondenza nella rappresentazione di specifiche poste di bilancio. Sterili, quindi, risultano le doglianze concernenti tout court l'omessa informazione in merito ad operazioni, atti, accordi «non risultanti dallo stato patrimoniale» ovvero quelle relative ad una carenza di informazioni nella nota integrativa sulle modalità di acquisizione degli immobili (soprattutto con riguardo ad un bilancio redatto in forma abbreviata).
In molti casi le discrasie rilevate sono di entità irrilevante in assoluto e, comunque, rispetto al valore complessivo del patrimonio (si pensi alla denunciata non coincidenza di valori tra il libro beni ammortizzabili ed i conti di contabilità con l'indicazione invertita tra “fondo Cambiamento” e “fondo Grande” per Per_1
€ 1.500,00, che al più dovrebbe condurre ad una mera riclassificazione, oppure all'incremento per acquisizioni di € 14.632,00, frutto secondo la Società - ed il suo perito di parte - di un «mero refuso di esposizione» e privo di un impatto effettivo sul risultato di bilancio).
Inconferente è il rilievo concernente il valore dei terreni esposto in bilancio, fondato sulla dedotta discrasia tra quello catastale (che ben può essere coincidente con il c.d. “valore di libro”, specie ove si consideri che il costo di acquisto dei terreni è usualmente in linea con il loro valore catastale e che il mercato di tali cespiti non è notoriamente soggetto a rilevanti oscillazioni) e quello utilizzato come base di calcolo dell'imposta IMU (che, come pure è ben noto, è determinato dalla rendita catastale rivalutata e poi moltiplicata per specifici coefficienti stabiliti in base alle diverse categorie). Del pari privo di pregio
è il rilievo concernente la mancata valorizzazione del carattere strumentale di
9 taluni cespiti, quale desumibile dalla categoria catastale, in quanto correttamente il bilancio tiene conto del valore di tutti gli immobili della società (“Terreni e
Fabbricati”), così come riportati nel registro dei beni ammortizzabili.
Quanto al mancato ammortamento dei fabbricati, si osserva che, avendo indicato esplicitamente all'interno della nota integrativa (pag. 8) che non si è proceduto ad effettuare nessun ammortamento, la Società ha implicitamente fatto proprio l'assunto che vi fossero le condizioni per non effettuare l'ammortamento in applicazione dell'OIC 16. A fronte di tale risultanza, incombeva dunque su Parte attrice fornire le prove a supporto della tesi dell'insussistenza delle condizioni previste dall'OIC. Peraltro, l'asserita carenza di informativa si riferisce ad una posta di attivo pari a solo l'1% (circa) della voce
“Terreni e fabbricati” e, pertanto, anche in questo caso va evidenziata la non rilevanza della posta sulla attendibilità del bilancio nel suo complesso.
b. Con riguardo alle immobilizzazioni finanziarie (tra cui la partecipazione al 49% del capitale della società Agricola Moderna S.r.l.), l'CE ha contestato la mancata esplicazione dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie e, in particolare, ha sostenuto che l'affermazione di cui alla pag. 9 della nota integrativa di una «variazione non significativa» (€ 3.139,03) avrebbe celato un rilevante decremento della suddetta partecipazione dovuto alla copertura integrale di una perdita, che doveva invece essere classificata come svalutazione.
Anche a questo riguardo va condivisa la tesi della Società, secondo cui l'errore di classificazione e il relativo importo di € 3.139,03 sono di entità irrilevante ai fini dell'attendibilità complessiva del bilancio e non sono tali da produrre effetti distorsivi sulla rappresentazione veritiera e corretta, secondo il principio di rilevanza dell'OIC 11.
c. A proposito della gestione finanziaria e delle spese bancarie, l'CE ha lamentato che di un prestito di € 1.150.000,00 a titolo gratuito a CP_4
(parte correlata) sarebbe stata del tutto taciuta l'occorrenza, che a fronte di
[...]
un'esorbitante liquidità (€ 2 milioni) sarebbero esposti in bilancio interessi attivi minimi (€ 1,17) e ha eccepito l'errata classificazione delle spese e commissioni
10 bancarie (€ 1.905,29) tra gli oneri finanziari con aggravio IRAP.
Anche in relazione alle esposte censure va ribadito che l'errata classificazione delle spese bancarie, per il suo importo minimo, non sarebbe idonea a inficiare l'attendibilità complessiva del bilancio.
Le osservazioni sulla liquidità e sulla sua gestione, pur potendo riguardare la responsabilità dell'organo gestorio, sono estranee alla corretta redazione del bilancio e comunque le censure non sono tali da evidenziare se e quale sarebbe l'impatto sulla chiarezza o veridicità delle poste contabili.
d. Relativamente ai costi per servizi, la ha contestato l'aumento Parte_1
dei costi per servizi, asserendo che sarebbero dovuti a spese di manutenzione per beni propri a disposizione di ignoti beneficiari (es. paddock per animali di un socio), piuttosto che per la valorizzazione del "Fondo Cambiamento".
Trattasi di doglianze generiche e, in ogni caso, riguardano una presunta gestione inopportuna e/o illecita, piuttosto che le operazioni contabili stesse. Non sono, pertanto, idonee a minare la veridicità, chiarezza o completezza del bilancio nel suo complesso.
e. Sulle operazioni con parti correlate l'CE ha sostenuto che la nota integrativa sarebbe carente e inattendibile riguardo ai finanziamenti gratuiti in favore di Agricola Moderna S.r.l. e di e in merito alle spese Controparte_4
sostenute per terzi/soci, affermando che non sarebbero state a normali condizioni di mercato.
Ebbene, fermo restando che l'obbligo di fornire informazioni sulle operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c., scatta solo se le operazioni siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato e che, inoltre, per i bilanci redatti in forma abbreviata, la normativa limita le informazioni a quelle realizzate con i principali soci e con i membri degli organi di amministrazione e controllo e non impone l'indicazione degli effetti pendenti di operazioni poste in essere in esercizi precedenti, sta di fatto – ed è dirimente – che la Società risulta aver fornito un'adeguata informativa sulle operazioni con parti correlate intercorse nell'esercizio 2021 (cfr. amplius pagg. 10-11 della perizia
11 di parte, versata in atti dalla Società). Anche a questo proposito, inoltre, va osservato che le contestazioni avanzate dall'CE, anche se considerate singolarmente, non superano la soglia di rilevanza necessaria per influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio (cfr. la tabella riepilogativa a pag. 11 della perizia di parte, in cui sono stati rapportati i valori delle contestazioni formulate da parte attrice - in termini di errata riclassificazione e/o carenza informativa - al risultato d'esercizio e patrimonio netto al 31.12.2021).
In definitiva, alla luce di quanto emerso dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, inclusa la perizia di parte della Convenuta, deve ritenersi che le contestazioni mosse dall'CE, singolarmente considerate o nel loro complesso, non siano tali da compromettere la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Gli importi contestati, quando di natura quantitativa, sono risultati di entità irrilevante secondo il principio di materialità applicabile al bilancio. Le presunte carenze informative, in gran parte, non rientrano negli obblighi specifici di un bilancio in forma abbreviata o non sono state dimostrate idonee ad influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio. L'impossibilità di considerare critiche gestionali prive di precisa corrispondenza con specifiche poste di bilancio, come già rilevato dal Giudice istruttore, rafforza il giudizio di non fondatezza delle domande attoree.
Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate.
6. Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'attrice soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande;
12 2) condanna al pagamento delle spese processuali, che Parte_1
liquida in € 11.500,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 7915/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione con ordinanza del 19.5.2025, pendente
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Annunziata ( ) del Foro C.F._2
di Salerno, con studio in Salerno, alla Via Francesco Manzo n. 38
- ATTRICE -
E
con sede legale in Salerno, Via Roberto Wenner n. 59 Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Stefano Taurini ( ) del Foro di Milano e C.F._3
( del Foro di Napoli, elettivamente CP_2 CodiceFiscale_4
domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.
20/b
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1 parte attrice: «A. in via principale, revocare/modificare il provvedimento del
10.2.2024 con il quale riteneva la causa matura per la decisione fissando l'udienza del 26.11.2024 per la precisazione delle conclusioni nonché il conseguente provvedimento del 26.11.2024 con il quale fissava l'udienza dell'8.5.2025 “… per la rimessione della causa al collegio …” e, per l'effetto ammettere i mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c. (CTU, prova testi, interrogatorio formale ed ordine di esibizione); B. in ogni caso: i. dichiarare
l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta per tutti i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza;
ii. accogliere le conclusioni già rassegnate, che qui per comodità si riportano: “…
A. accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o inefficacia, o comunque annullare la deliberazione dell'assemblea dei soci di del 15.12.2022 Controparte_1
a mezzo di consultazione scritta – depositata presso il Registro delle Imprese di
Salerno in data 4.1.2023 (…) - per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto, con adozione di ogni provvedimento conseguente;
B. con ogni più ampia riserva in via istruttoria;
C. con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”»; la società convenuta «• Rigettare integralmente l'impugnazione Controparte_1
avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
• Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, poiché la causa ha natura documentale e, in ogni caso, esse sono irrilevanti. • Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale socia (titolare di una partecipazione pari al Parte_1
24% del capitale sociale, di cui il 12% di piena proprietà ed il 12% di nuda proprietà) della (d'ora in poi anche ), con atto di Controparte_1 Controparte_3
citazione notificato in data 15.3.2023 ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d'impresa, la suddetta società, per impugnare la deliberazione del 15.12.2022 con cui l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2021, depositata il 4.1.2023 presso il
Registro delle Imprese, deducendo: - l'inesistenza della delibera per violazione
2 delle modalità procedurali;
- l'invalidità della delibera per mancato o intempestivo soddisfacimento del diritto di informazione e controllo del socio ex art. 2476 c.c.;
- la violazione dei principi normativi e contabili vigenti in materia di redazione del bilancio, in particolare quelli di chiarezza, veridicità e correttezza.
2. Si è costituita in giudizio la Società, per contestare l'avversa ricostruzione dei fatti, per eccepire l'inammissibilità della domanda per genericità e indeterminatezza e l'infondatezza delle censure, sotto tutti i profili.
3. Con ordinanza del 10-11.2.2024 il Giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione, considerando che non possono essere demandate al consulente tecnico d'ufficio valutazioni giuridiche e che sono inconferenti ai fini del giudizio di impugnazione del bilancio le deduzioni concernenti pretesi illeciti e/o irregolarità e/o erronee valutazioni e/o decisioni gestionali laddove le stesse non trovino precisa corrispondenza nella rappresentazione di specifiche poste di bilancio.
All'udienza del 26.11.2024 è stata fissata l'udienza c.d. cartolare dell'8.5.2025 per la rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Con ordinanza del 19.5.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento della domanda volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza/nullità e/o l'annullamento della delibera del 15.12.2022 di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021, Parte attrice ha sostanzialmente dedotto: - che, in data 15.11.2022, l'amministratore unico di aveva trasmesso ai soci il verbale di consultazione scritta per CP_1
l'approvazione del bilancio 2021, assegnando un termine di 30 giorni per l'espressione del voto;
- che l'attrice, al fine di esprimere un voto consapevole, aveva richiesto, con PEC del 28.11.2022, una serie di documenti e chiarimenti entro sette giorni, minacciando altrimenti un'ispezione; - che l'amministratore, pur garantendo la consegna dei documenti «nel minor tempo possibile», non aveva esaudito la richiesta di documentazione in tempo utile per il voto
3 consapevole, trasmettendo parte dei documenti solo dopo la notifica di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.; - che la società non aveva trasfuso le consultazioni scritte dei soci in un unico documento riassuntivo dei voti, a differenza di quanto accaduti in occasione di precedenti assemblee;
- che, relativamente ai vizi intrinseci del bilancio, la rappresentazione del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) sarebbe stata falsa, essendo i valori sottostimati, sussistendo significative discrasie tra iscrizione contabile, dati catastali e valori dei cespiti ai fini del calcolo dell'IMU, essendo errata l'esposizione degli incrementi e carente la spiegazione del mancato ammortamento di alcuni immobili;
- che anche le immobilizzazioni finanziarie non sarebbero state correttamente rappresentate, in quanto l'affermazione di una «variazione non significativa» celava un decremento rilevante della partecipazione in Agricola Moderna S.r.l. dovuto alla copertura di una perdita;
- che anche relativamente alla gestione finanziaria sussistevano lacune nella esposizione dei dati, specie con riguardo ai prestiti a parti correlate a titolo gratuito e alla classificazione delle spese bancarie;
- infine, che emergevano carenze e inattendibilità nelle informazioni sulle operazioni con parti correlate in nota integrativa, in quanto le operazioni con Agricola Moderna S.r.l.,
[...]
e non sarebbero state a normali condizioni di mercato e non CP_4 CP_5
sarebbero state adeguatamente illustrate.
2. Gli argomenti difensivi della Società si possono riassumere nei seguenti termini:
• anzitutto, ha evidenziato che l'azione sarebbe strumentale, inserendosi in una più ampia controversia familiare, e che i fatti estranei al bilancio (es. procedimenti penali, vicende testamentarie, rapporti con la Nilo Associati S.r.l.), pure ampiamente illustrati nel libello introduttivo, sarebbero irrilevanti;
• in ogni caso, ha sostenuto che la delibera di approvazione sarebbe stata regolarmente assunta e che l'iter deliberativo avrebbe rispettato le norme di legge e lo statuto, inclusa la trasmissione della proposta di delibera e l'indicazione delle modalità di voto;
• comunque, ha affermato che le richieste di informazioni della socia sarebbero
4 state emulative e che la mancata ostensione di documentazione non inficerebbe la validità della delibera;
• con riguardo alle contestazioni delle poste del bilancio, ha ribadito che i presunti vizi sarebbero irrilevanti per natura e/o entità, non compromettendo la corretta comprensione del bilancio da parte di soci e terzi, richiamando le argomentazioni di una perizia di parte (resa da PwC), che ha analizzato specificamente ogni contestazione attorea;
• in particolare, ha rilevato che alcune delle poste contestate dall'CE (es. discrasie dei valori degli immobili per € 1.500,00; sopravvenienza passiva di €
3.139,03; errata riclassificazione delle spese bancarie per € 1.905,29) sarebbero di entità minima e quindi irrilevanti ai fini della veridicità e correttezza del bilancio nel suo complesso;
• ha sostenuto che le informazioni relative a operazioni con parti correlate sono obbligatorie solo se rilevanti e non a condizioni di mercato e che il bilancio in forma abbreviata limita tali obblighi.
3. Priva di pregio è la domanda di inesistenza della delibera assembleare.
Come anticipato, l'CE ha eccepito l'inesistenza della delibera di approvazione del bilancio a causa della mancata redazione di un documento unico riassuntivo delle consultazioni scritte dei soci e della omessa trasmissione dei risultati all'CE, in violazione dell'art. 12 dello statuto sociale.
Al riguardo va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,
l'inesistenza di una delibera assembleare si configura unicamente in ipotesi estreme, laddove lo scostamento dalla fattispecie legale sia così radicale da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare o quando manchi ogni parvenza di manifestazione di volontà imputabile all'ente.
Nel caso di specie, è documentato ed incontroverso che la proposta di delibera è stata regolarmente trasmessa a tutti i soci con chiare indicazioni sull'oggetto e le modalità di voto, come previsto dall'art. 12 dello statuto. La formazione del consenso assembleare si è dunque compiutamente realizzata. La successiva attività di raccolta e comunicazione dei risultati, sebbene prevista dallo statuto, si
5 configura come un mero adempimento di natura informativa a carico dell'organo amministrativo. La sua eventuale omissione o irregolarità non inficia l'esistenza o la validità della delibera già formata, ma attiene a profili gestionali o di correttezza formale, non idonei a determinare la patologia più grave dell'inesistenza.
Pertanto, la delibera impugnata non può considerarsi inesistente e, comunque, neanche invalida.
4. In secondo luogo l'CE ha lamentato la violazione del proprio diritto di informazione e di controllo ex art. 2476 c.c. a causa del diniego di ispezione e della trasmissione parziale e tardiva della documentazione richiesta, che le avrebbero impedito di esprimere un voto consapevole.
Tuttavia, come già affermato dalla giurisprudenza, l'omessa ostensione di documentazione sociale non determina un vizio del procedimento assembleare di approvazione del bilancio tale da rendere invalida la delibera, in quanto la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione sociale non rientra tra gli atti essenziali dell'iter di approvazione del bilancio a pena di invalidità, a differenza della convocazione dell'assemblea e del deposito del progetto di bilancio nei termini di legge. Eventuali carenze informative, pur rilevanti sotto altri profili, non si traducono in un vizio di nullità della delibera di bilancio, salvo che attengano all'assoluta mancanza di convocazione o di informazione sulla stessa.
Nella specie, l'CE ha ricevuto la proposta di delibera e ha potuto esprimere il proprio voto, ancorché lamentando la carenza di informazioni preliminari. Tale circostanza, seppur meritevole di rilievo ad altri fini, non è sufficiente a inficiare la validità della delibera di approvazione del bilancio.
5. Venendo ai vizi specifici del bilancio per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, occorre procedere all'esame delle singole contestazioni mosse dall'CE.
Giova, però, premettere due considerazioni in punto di diritto, rilevanti ai fini della decisione in merito a tutte le doglianze.
Con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova, è bene puntualizzare (onde dirimere i contrasti delle parti anche al riguardo) che, laddove sia contestata la
6 rappresentazione veritiera e corretta delle poste, l'impugnante ha l'onere di dimostrare la falsità ed erroneità delle stesse, mentre, ove sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione del bilancio e della documentazione accompagnatoria da cui emerga l'inosservanza di tale principio.
Spetta poi alla società dimostrare che le informazioni fornite erano sufficienti (cfr.
Cass. n. 10873/2024).
Sulla funzione e sui principi generali di redazione del bilancio, è opportuno rimarcare che il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2423, co. 2, c.c., deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio. Tali principi, posti a tutela non solo dei soci ma anche della generalità dei terzi e del mercato, rivestono una valenza autonoma e inderogabile.
La funzione del bilancio non si limita alla mera misurazione di utili e perdite, ma mira a fornire un'informazione completa e intellegibile sullo stato di salute della società. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la deliberazione assembleare di approvazione di un bilancio che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 cit., è nulla per illiceità dell'oggetto.
Ciò non solo quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo e quello rappresentato, ma anche quando dal bilancio e dai suoi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge richiede per ciascuna posta.
Fermo quanto sopra, tuttavia il legislatore ha introdotto, anche in attuazione della direttiva 2013/34/UE, il principio di rilevanza (o "significatività" o
"materiality"), elevandolo a criterio generale di redazione del bilancio. L'art. 2423, co. 4, c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 139/2015) prevede che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta». Come chiarito dai principi contabili nazionali (OIC 11) e internazionali (IAS 1), gli errori o le omissioni sono considerati significativi solo se «potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le
7 decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio». Ciò implica una valutazione sull'impatto effettivo dell'errore sulla comprensione del bilancio, anche considerando che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili rimane fermo.
a. Tanto premesso, con riguardo alla rappresentazione del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati), l'CE ha sostenuto: - che il valore degli immobili (terreni) sarebbe stato falsato e sottostimato a causa di discrasie tra quelli risultanti dalla contabilità (libro beni ammortizzabili e conti di contabilità), quelli emergenti dalle visure catastali e quelli utilizzati ai fini del pagamento delle imposte locali (IMU); - che in contabilità è riportata solo la voce relativa ai
“fabbricati civili” per un totale di € 113.821,15, mentre dalle visure catastali risulta la proprietà di cinque immobili in Bellizzi, di uno in Battipaglia e di diversi collabenti in Eboli, di cui, oltre a due appartamenti, vi sono immobili ad uso strumentale (categorie catastali D/7, D/8, D/10), che però non sono riclassificati nella categoria degli “immobili strumentali” ed il cui valore non risulta proprio iscritto in contabilità; - che nella tabella dedicata ai movimenti delle immobilizzazioni materiali è evidenziato, rispetto alla voce terreni e fabbricati, un incremento per acquisizioni di € 14.632,00, che per quel che risulta dalla contabilità dovrebbe essere antecedente al 2021, ma che risulta falsamente esposto sia nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, sia nel bilancio impugnato, essendo entrambi “disallineati” rispetto alla contabilità da cui sono tratti;
- che in nota integrativa non c'è nessuna spiegazione in merito al rispetto del principio di cui all'OIC 16, il quale, a partire dalla sua nuova formulazione del
2016, non prevede più l'esclusione dal processo di ammortamento dei fabbricati non strumentali ma prevede che l'ammortamento deve essere interrotto in tutti quei casi in cui il valore netto residuo stimato sia superiore al valore netto contabile;
- che nessuna spiegazione viene fornita neanche sulle ragioni per le quali il patrimonio immobiliare, di fatto, non è utilizzato ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, né circa eventuali rapporti di “ospitalità” e neanche se questi rapporti comportino o possano comportare vincoli o benefici per la società; - che i vizi di informazione denunciati sarebbero rilevanti, dal punto di vista fiscale,
8
considerato che
le imposte vengono dichiarate e liquidate sulla base dei valori catastali e non sulla base di quelli contabili.
Nessuna delle esposte censure può condividersi.
In primo luogo, va ribadito che sono inconferenti ai fini del giudizio di impugnazione del bilancio le deduzioni concernenti pretesi illeciti e/o irregolarità
e/o erronee valutazioni e/o decisioni gestionali (come quelle relative nella specie al mancato utilizzo del patrimonio immobiliare ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale), specie laddove le stesse non trovino precisa corrispondenza nella rappresentazione di specifiche poste di bilancio. Sterili, quindi, risultano le doglianze concernenti tout court l'omessa informazione in merito ad operazioni, atti, accordi «non risultanti dallo stato patrimoniale» ovvero quelle relative ad una carenza di informazioni nella nota integrativa sulle modalità di acquisizione degli immobili (soprattutto con riguardo ad un bilancio redatto in forma abbreviata).
In molti casi le discrasie rilevate sono di entità irrilevante in assoluto e, comunque, rispetto al valore complessivo del patrimonio (si pensi alla denunciata non coincidenza di valori tra il libro beni ammortizzabili ed i conti di contabilità con l'indicazione invertita tra “fondo Cambiamento” e “fondo Grande” per Per_1
€ 1.500,00, che al più dovrebbe condurre ad una mera riclassificazione, oppure all'incremento per acquisizioni di € 14.632,00, frutto secondo la Società - ed il suo perito di parte - di un «mero refuso di esposizione» e privo di un impatto effettivo sul risultato di bilancio).
Inconferente è il rilievo concernente il valore dei terreni esposto in bilancio, fondato sulla dedotta discrasia tra quello catastale (che ben può essere coincidente con il c.d. “valore di libro”, specie ove si consideri che il costo di acquisto dei terreni è usualmente in linea con il loro valore catastale e che il mercato di tali cespiti non è notoriamente soggetto a rilevanti oscillazioni) e quello utilizzato come base di calcolo dell'imposta IMU (che, come pure è ben noto, è determinato dalla rendita catastale rivalutata e poi moltiplicata per specifici coefficienti stabiliti in base alle diverse categorie). Del pari privo di pregio
è il rilievo concernente la mancata valorizzazione del carattere strumentale di
9 taluni cespiti, quale desumibile dalla categoria catastale, in quanto correttamente il bilancio tiene conto del valore di tutti gli immobili della società (“Terreni e
Fabbricati”), così come riportati nel registro dei beni ammortizzabili.
Quanto al mancato ammortamento dei fabbricati, si osserva che, avendo indicato esplicitamente all'interno della nota integrativa (pag. 8) che non si è proceduto ad effettuare nessun ammortamento, la Società ha implicitamente fatto proprio l'assunto che vi fossero le condizioni per non effettuare l'ammortamento in applicazione dell'OIC 16. A fronte di tale risultanza, incombeva dunque su Parte attrice fornire le prove a supporto della tesi dell'insussistenza delle condizioni previste dall'OIC. Peraltro, l'asserita carenza di informativa si riferisce ad una posta di attivo pari a solo l'1% (circa) della voce
“Terreni e fabbricati” e, pertanto, anche in questo caso va evidenziata la non rilevanza della posta sulla attendibilità del bilancio nel suo complesso.
b. Con riguardo alle immobilizzazioni finanziarie (tra cui la partecipazione al 49% del capitale della società Agricola Moderna S.r.l.), l'CE ha contestato la mancata esplicazione dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie e, in particolare, ha sostenuto che l'affermazione di cui alla pag. 9 della nota integrativa di una «variazione non significativa» (€ 3.139,03) avrebbe celato un rilevante decremento della suddetta partecipazione dovuto alla copertura integrale di una perdita, che doveva invece essere classificata come svalutazione.
Anche a questo riguardo va condivisa la tesi della Società, secondo cui l'errore di classificazione e il relativo importo di € 3.139,03 sono di entità irrilevante ai fini dell'attendibilità complessiva del bilancio e non sono tali da produrre effetti distorsivi sulla rappresentazione veritiera e corretta, secondo il principio di rilevanza dell'OIC 11.
c. A proposito della gestione finanziaria e delle spese bancarie, l'CE ha lamentato che di un prestito di € 1.150.000,00 a titolo gratuito a CP_4
(parte correlata) sarebbe stata del tutto taciuta l'occorrenza, che a fronte di
[...]
un'esorbitante liquidità (€ 2 milioni) sarebbero esposti in bilancio interessi attivi minimi (€ 1,17) e ha eccepito l'errata classificazione delle spese e commissioni
10 bancarie (€ 1.905,29) tra gli oneri finanziari con aggravio IRAP.
Anche in relazione alle esposte censure va ribadito che l'errata classificazione delle spese bancarie, per il suo importo minimo, non sarebbe idonea a inficiare l'attendibilità complessiva del bilancio.
Le osservazioni sulla liquidità e sulla sua gestione, pur potendo riguardare la responsabilità dell'organo gestorio, sono estranee alla corretta redazione del bilancio e comunque le censure non sono tali da evidenziare se e quale sarebbe l'impatto sulla chiarezza o veridicità delle poste contabili.
d. Relativamente ai costi per servizi, la ha contestato l'aumento Parte_1
dei costi per servizi, asserendo che sarebbero dovuti a spese di manutenzione per beni propri a disposizione di ignoti beneficiari (es. paddock per animali di un socio), piuttosto che per la valorizzazione del "Fondo Cambiamento".
Trattasi di doglianze generiche e, in ogni caso, riguardano una presunta gestione inopportuna e/o illecita, piuttosto che le operazioni contabili stesse. Non sono, pertanto, idonee a minare la veridicità, chiarezza o completezza del bilancio nel suo complesso.
e. Sulle operazioni con parti correlate l'CE ha sostenuto che la nota integrativa sarebbe carente e inattendibile riguardo ai finanziamenti gratuiti in favore di Agricola Moderna S.r.l. e di e in merito alle spese Controparte_4
sostenute per terzi/soci, affermando che non sarebbero state a normali condizioni di mercato.
Ebbene, fermo restando che l'obbligo di fornire informazioni sulle operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c., scatta solo se le operazioni siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato e che, inoltre, per i bilanci redatti in forma abbreviata, la normativa limita le informazioni a quelle realizzate con i principali soci e con i membri degli organi di amministrazione e controllo e non impone l'indicazione degli effetti pendenti di operazioni poste in essere in esercizi precedenti, sta di fatto – ed è dirimente – che la Società risulta aver fornito un'adeguata informativa sulle operazioni con parti correlate intercorse nell'esercizio 2021 (cfr. amplius pagg. 10-11 della perizia
11 di parte, versata in atti dalla Società). Anche a questo proposito, inoltre, va osservato che le contestazioni avanzate dall'CE, anche se considerate singolarmente, non superano la soglia di rilevanza necessaria per influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio (cfr. la tabella riepilogativa a pag. 11 della perizia di parte, in cui sono stati rapportati i valori delle contestazioni formulate da parte attrice - in termini di errata riclassificazione e/o carenza informativa - al risultato d'esercizio e patrimonio netto al 31.12.2021).
In definitiva, alla luce di quanto emerso dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, inclusa la perizia di parte della Convenuta, deve ritenersi che le contestazioni mosse dall'CE, singolarmente considerate o nel loro complesso, non siano tali da compromettere la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Gli importi contestati, quando di natura quantitativa, sono risultati di entità irrilevante secondo il principio di materialità applicabile al bilancio. Le presunte carenze informative, in gran parte, non rientrano negli obblighi specifici di un bilancio in forma abbreviata o non sono state dimostrate idonee ad influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio. L'impossibilità di considerare critiche gestionali prive di precisa corrispondenza con specifiche poste di bilancio, come già rilevato dal Giudice istruttore, rafforza il giudizio di non fondatezza delle domande attoree.
Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate.
6. Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'attrice soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande;
12 2) condanna al pagamento delle spese processuali, che Parte_1
liquida in € 11.500,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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