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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 929/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
V. Alessio in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, Corso Cavour n. 2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C. Controparte_1 C.F._2
Giambruno, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Negroli n. 34.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“NEL MERITO
In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Novara n. 324/2022 del 31.05.2022, dichiararsi l'obbligo da parte di di concorrere con l'ex coniuge Parte_2
Dott.ssa al pagamento delle spese universitarie del figlio e per Pt_1 Pt_1 CP_2
l'effetto condannarsi il Dott. a contribuire al pagamento delle tasse e Controparte_1 contributi attinenti all'Università privata a far data dall'anno accademico Pt_3
2017/2018, nonché di tutte le altre spese connesse a detta Università (viaggi–studio all'estero, stage, libri, materiale didattico ecc.) nella misura del 50% o in quella diversa misura ritenuta più corretta dal Giudice;
condannarsi, conseguentemente, il convenuto a rimborsare a il 50%, o la diversa quota ritenuta corretta dal Giudice, di Parte_1 tutte le somme, ad oggi dalla medesima anticipate per gli anni 2017-2021 per tasse di iscrizione e contributi Università BO di Milano, oltre che per viaggio – studio presso
Università di Calgary (Canada) e per le polizze annuali Pluriattiva Infortuni e
QuiSicuraSalute, che per gli anni 2017 – 2021 sono pari all'importo complessivo di €
50.557,99, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con il favore delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
Nel merito, rigettare i motivi di appello proposti dalla dott.ssa perché Parte_1 infondati in fatto e diritto e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Novara il
1.06.2022, nr. 324/2022;
Conseguentemente, condannare la predetta appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Condannare la dott.ssa ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore del Parte_1 dott. di un'ulteriore somma equitativamente determinata. Controparte_1
In via istruttoria, si insiste sulle eccezioni di incapacità a testimoniare di Testimone_1
e sulle istanze di prova contraria già formulate in primo grado e non ammesse, nonchè sull'ammissione dei seguenti capitoli da sottoporre ad laddove ritenuta Testimone_1 ammissibile la sua testimonianza:
- Vero che nel corso dell'anno accademico 2016/2017, quando ero già iscritto a biotecnologia, mia madre ha cominciato a suggerirmi di iscrivermi ad Parte_1 economia presso l'Università BO anziché a Medicina, come da me scelto?
- Vero che il corso di laurea in lingua inglese presso l'Università BO può essere frequentato anche da chi non ha effettuato corsi di perfezionamento della lingua inglese all'estero?
- Vero che gli unici requisiti per accedere ai corsi di laurea in lingua inglese sono quelli di cui al
- Vero che l'università prevede delle fasce di contribuzione agevolata per merito, Pt_3 come da doc. 19 che mi si rammostra?
- Vero che mio padre ha altri due figli, nato l'[...] a [...], al cui Persona_1 mantenimento concorre, e nato a [...] il [...]? Persona_2
Si insiste altresì per il già richiesto l'esame dell'Avv. Laura Gavinelli, sorella del convenuto, in ordine alle circostanze di seguito indicate:
- Vero che mio fratello dott. tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 mi Controparte_1 riferiva che mio nipote gli aveva detto di avere intenzione di lasciare la Testimone_1
pag. 2/10 facoltà di biotecnologia per iscriversi alla e che lui aveva riferito di non essere in Pt_3 grado di sostenere la spesa della retta?
- Vero che tra fine estate e inizio autunno 2017 mio fratello mi diceva che senza essere stato preventivamente consultato si era iscritto all'Università BO? CP_2
- Vero che nell'autunno del 2017 ho assistito mio fratello nella fallita trattativa tesa a raggiungere un accordo sulla suddivisione delle spese tra mio fratello dott.
[...]
e la dott.ssa CP_1 Parte_1
- Vero che mio fratello, anche mio tramite, ha sempre riferito alla dott.ssa Parte_1 di non essere in grado di sostenere la spesa relativa alla retta universitaria
[...] presso la ma di essere disponibile a versare un contributo da concordare sulla Pt_3 base delle sue disponibilità?
- Vero che nessun accordo è stato raggiunto perché la dott.ssa Parte_1 pretendeva comunque il rimborso della quota del 50% delle spese?
- Vero che mio fratello contribuiva fino al 2018 anche al mantenimento del figlio
[...]
nato a [...] il [...], come da doc. 20 che mi si rammostra? Per_2
- Vero che tuttora mio fratello contribuisce al mantenimento del figlio minore
[...]
nato l'[...] a [...] al cui mantenimento concorre Per_1 Persona_3 nella misura di € 400,00 mensili, come da documentazione che mi viene rammostrata come doc. 21, oltre a partecipare alle spese straordinarie preventivamente concordate con la madre a lui relative?”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.09.2019 conveniva Parte_1 [...] avanti al Tribunale di Novara deducendo;
CP_1
- di essere divorziata dal in virtù di sentenza – passata in giudicato - del CP_1
Tribunale di Novara n. 255/2001;
- che detta sentenza prevedeva l'obbligo di mantenimento del figlio , all'epoca CP_2 minorenne, mediante corresponsione dell'importo mensile di Lit. 750.000 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche;
- che il figlio , dopo aver conseguito il diploma nel giugno 2016, si era CP_2 determinato a iscriversi alla facoltà di medicina, ma non avendo superato il relativo test di ammissione si era iscritto alla facoltà di biotecnologie presso l'Università del
Piemonte Orientale;
pag. 3/10 - che nel frattempo aveva sostenuto con esito positivo il test di ingresso all'Università
e che con il consenso di entrambi i genitori si era iscritto alla facoltà di Pt_3
Economia e Management;
- che per il primo anno di università aveva sostenuto un esborso di € 12,189,00, e per il secondo anno un esborso di € 12.324,00 a titolo di tasse di iscrizione e contributi;
- che come previsto dal piano di studi nel periodo settembre - dicembre 2019 CP_2 avrebbe frequentato i corsi presso l'Università di Calgary, con un esborso totale di €
2.023,79 (per alloggio, biglietto aereo e polizze assicurative);
- che erano sorte contestazioni su tali spese ed il convenuto aveva negato il proprio consenso rifiutando di concorrervi.
Nelle more del giudizio, la dava atto dell'avvenuta iscrizione del figlio, Pt_1 conseguita la laurea triennale, al corso di laurea magistrale in amministrazione, finanzia aziendale e controllo sempre presso la medesima università privata e degli ulteriori esborsi sostenuti per la prosecuzione degli studi del figlio.
In virtù di tali premesse la chiedeva al Tribunale adito “acclarata la preventiva Pt_1 concertazione tra gli ex coniugi e della spesa Parte_1 Controparte_1 straordinaria attinente all'iscrizione del figlio presso l'Università privata BO di CP_2
Milano e, comunque, accertato l'obbligo da parte di di concorrere con l'ex Controparte_1 coniuge al pagamento delle spese universitarie del figlio Parte_1 CP_2 condannarsi il Dott. a contribuire al pagamento delle tasse e contributi Controparte_1 attinenti all'Università privata BO … condannarsi, conseguentemente, il convenuto a rimborsare a il 50% o la diversa quota ritenuta corretta dal Giudice di Parte_1 tutte le somme, ad oggi dalla medesima anticipate per tasse di iscrizione e contributi
Università BO di Milano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018,per l'importo complessivo di € 50.557,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda, allegando Controparte_1 di non aver mai prestato il consenso all'iscrizione del figlio all'Università BO di Milano avendo informato l'ex coniuge di non aver le disponibilità economiche per concorrere alla spese di un ateneo privato, offrendosi, tuttavia, di contribuire nei limiti della propria capacità, suggerendo soluzioni alternative, quali la corresponsione del 50% della retta universitaria della corrispondente università statale.
Con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. il eccepiva il difetto di CP_1 legittimazione attiva della non ricorrendo i requisiti di convivenza con il figlio Pt_1 maggiorenne non autosufficiente.
pag. 4/10 La causa veniva istruita mediante prova orale, e il Tribunale di Novara con sentenza n.
324/22 rigettava la domanda avanzata dalla condannando la stessa alla Pt_1 refusione delle spese di lite nei confronti del convenuto.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sulla base dei motivi di cui Pt_1 infra.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 09.05.2024, precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto la domanda della sul presupposto che il non Pt_1 CP_1 avesse preventivamente prestato il necessario consenso all'iscrizione del figlio CP_2 all'Università BO di Milano, in assenza del quale, trattandosi di spesa straordinaria, non sorge il diritto alla richiesta di rimborso della quota di competenza.
In particolare, il primo giudice, richiamati i principi di diritto a mente dei quali le spese relative alle tasse universitarie per la frequentazione di università privata rientrano tra le spese straordinarie che necessitano il preventivo accordo fra i genitori, ha rilevato come, nel corso dell'istruttoria, la non avesse fornito la prova della sussistenza tra i Pt_1 coniugi di tale preventivo accordo.
Il Tribunale ha altresì rilevato come, dalla documentazione versata in atti, non contestata dalla emergesse che mai alcun tipo di accordo fosse stato raggiunto dalle parti Pt_1 in merito all'iscrizione del figlio alla (cfr rendiconto spese 2018 e-mail Pt_3 CP_1 del 23.09.2019 allegati sub 7 e 14 fascicolo primo grado . CP_1
Inoltre, le dichiarazioni rese da all'udienza del 08.07.2021 non avevano Testimone_1 confermato l'esistenza di un previo accordo fra i genitori sulla sua iscrizione alla Pt_3 limitandosi il figlio a riferire genericamente che il padre fosse a conoscenza del fatto che si sarebbe iscritto alla salvo poi precisare che fra i genitori erano sorte Pt_3 discussioni sulla relativa spesa.
In merito poi alla richiesta di rimborso del 50% delle ulteriori spese necessarie per l'iscrizione di alla laurea magistrale, in seguito al conseguimento della Testimone_1 triennale in corso di giudizio, il Tribunale ha rilevato come la si fosse limitata ad Pt_1 avanzare la richiesta in sede di memoria istruttoria, senza allegare, ancor prima di provare, l'esistenza di un preventivo accordo del marito su tale spesa.
pag. 5/10 Avverso la sentenza di primo grado, la propone un solo motivo di gravame, Pt_1 lamentando una errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'omessa applicazione dei principi giurisprudenziali dominanti.
In particolare, l'appellante impugna la pronuncia di primo grado sotto due profili:
a) sussistenza di fatto del preventivo accordo fra le parti sull'iscrizione del figlio alla
Pt_3
b) omessa applicazione del consolidato orientamento, in materia, della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa presa dall'altro genitore allorquando la scelta adottata corrisponde all'interesse del figlio;
indagine quest'ultima che sarebbe stata totalmente omessa dal primo giudice.
Quanto al punto a) la sentenza viene censurata poiché la circostanza che il fosse CP_1 favorevole all'iscrizione del figlio alla equivale, di fatto, a prestare il consenso alla Pt_3 relativa spesa, in quanto la retta di tale ateneo era nota al padre. Pertanto, nel momento in cui l'appellato non si era opposto all'iscrizione, lo stesso avrebbe conseguentemente accettato anche di contribuire alla relativa spesa, ben conoscendo le conseguenze di tale scelta.
Tali circostanze, totalmente disattese dal Tribunale, confermerebbero l'accordo tra i genitori divorziati circa la frequentazione della da parte del figlio , con Pt_3 CP_2 conseguente obbligo del padre a contribuire, nella misura del 50%, alla relativa spesa.
Quanto al punto b) la sentenza di primo grado viene censurata poiché – secondo i principi affermati dalla S.C. nelle sentenze nn. 12013/16, 16175/15, 4060/17 e 1070/18 richiamate in atti dalla – le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli, Pt_1 anche se di natura straordinaria, posso essere unilateralmente assunte dal genitore collocatario allorquando detta scelta corrisponde effettivamente all'interesse del figlio.
Il Tribunale, senza verificare se la scelta adottata dalla corrispondesse Pt_1 all'interesse del figlio, aveva rigettato la domanda sul solo presupposto del mancato preventivo accordo con il CP_1
Sul punto, l'appellante deduce come tale scelta rispondesse assolutamente all'interesse e inclinazioni del figlio. Circostanza quest'ultima che troverebbe conferma dal fatto che avesse concluso il triennio con il conseguimento della laurea in Scienze delle CP_2
Economie e della Gestione Aziendale con votazione 110/110.
Infine, l'appellante deduce che la condizione economica dei genitori – medici qualificati – rende del tutto sostenibile, per entrambi, le spese universitarie del figlio.
Il motivo di appello, sotto entrambi i profili prospettati, è infondato.
pag. 6/10 Risulta incontestato che con sentenza n. 255/2001, il Tribunale di Novara pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti in causa, affidando il figlio (all'epoca minore di anni 4) alla madre e ponendo a carico del padre un contributo di mantenimento pari a
Lit.750.000 mensili per 13 mensilità (corrispondenti ad € 387,34), da rivalutarsi annualmente agli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie, veniva stabilito che quelle “preventivamente concordate
(spese scolastiche comprensive delle spese per la scuola materna, spese mediche e spese sportive) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Ciò posto, osserva la Corte come la retta universitaria della pagata dalla Pt_3
vada qualificata, come rilevato nell'impugnata sentenza, quale spesa Pt_1 straordinaria – statuizione di fatto non impugnata – e come tale, secondo la sentenza di divorzio, necessitava di preventivo accordo fra le parti.
All'esito dell'istruttoria di primo grado, la non ha provato la preventiva Pt_1 concertazione delle spese relative all'iscrizione di all'università privata Testimone_1
Pt_3
Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente come il non avesse CP_1 mai acconsentito all'iscrizione del figlio a detto ateneo.
Tale contraria volontà, come correttamente rilevata dal primo giudice, emerge chiaramente dalla corrispondenza intercorsa fra le parti, e precisamente: a) nel documento denominato “spese 2018” (all.to sub 7 fasc. primo grado ,
CP_1 CP_1 predisposto dalla stessa ove espressamente fa riferimento alle “spese Pt_1 Pt_3 oggetto di contenzioso”; b) mail del 25.03.2019, inviata dal alla ove
CP_1 Pt_1 emerge l'espresso “dissenso” del “rispetto all'iscrizione all'università privata
CP_1 per le medesime ragioni che ti feci presente al sorgere della questione” (cfr Pt_3 allegato sub 14 fasc. primo grado .
CP_1
Nel contesto riferito, risulta del tutto irrilevante il fatto che l'appellato avesse dato il consenso all'iscrizione di atteso che, al fine di far sorgere l'obbligo di Parte_4 Pt_3 concorrere alla relativa spesa è necessario che il preventivo consenso riguardi la relativa spesa, accordo del tutto mancante nel caso di specie.
Ciò trova ulteriore conferma nella testimonianza resa nel corso dell'istruttoria da
[...]
il quale ha dichiarato “mio padre sapeva che avrei fatto il test alla e lui Tes_1 Pt_3 mi disse che era d'accordo anche all'iscrizione in caso avessi passato il test…. solo successivamente è sorta la questione delle spese”; in merito al periodo a Calgary, lo stesso ha dichiarato “ mio papà mi disse che secondo lui ero troppo giovane per un esperienza all'estero ma non mi ha opposto un divieto”.
pag. 7/10 Per le ragioni dedotte in accordo con il Tribunale, si deve confermare che la non Pt_1 ha dimostrato di aver preventivamente concordato con l'ex coniuge le spese universitarie del figlio presso la Pt_3
Il motivo è poi del tutto infondato anche con riguardo al secondo profilo di cui al punto b) relativo alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, del superiore interesse del figlio all'iscrizione universitaria.
Osserva la Corte come, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate - ipotesi ricorrente nel caso di specie -, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza della spesa rispetto all'utilità e sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Civ. n. 50597/21), nonché le condizioni economiche di ciascuno di essi una volta venuta meno la famiglia, con particolare riferimento al genitore onerato (Cass. Civ. n. 379/21). Principi quest'ultimi che trovano applicazione anche in relazione alle spese straordinarie dovute per il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, come incontestato nella specie.
Ferma ed incontestata la ricorrenza dell'interesse per a seguire un Testimone_1 percorso universitario, l'appellante deduce genericamente come la scelta di un ateneo privato, quale la trattandosi di “una delle migliori università al mondo sia una Pt_3 scelta rispondente ai suoi interessi ed alle sue inclinazioni”.
Osserva il Collegio come tale generica deduzione e il riferimento al prestigio dell'ateneo prescelto non risulti sufficiente a dimostrare la rispondenza della spesa (retta universitaria della all'interesse del figlio. Pt_3
Parimenti irrilevante, ai fini del decidere, risulta la circostanza che il figlio avesse ottenuto la laurea triennale con il massimo dei voti, atteso che trattasi di circostanza sopravvenuta rispetto al momento dell'iscrizione e della conseguente nascita dell'obbligazione a carico dell'appellato.
In altre parole, la non risulta aver fornito, nel corso del giudizio di primo grado, Pt_1 elementi tali da far presumere che la scelta adottata fosse nell'interesse superiore del figlio.
Al contrario, risulta incontestato che la prima inclinazione del figlio fosse di iscriversi a medicina, e che, a causa del mancato superamento del relativo test di ingresso, si fosse iscritto alla facoltà di biotecnologia.
In detto contesto la decisione di di interrompere gli studi in campo Testimone_1 scientifico per iscriversi ad Economia presso la non può essere indice che tale Pt_3
pag. 8/10 scelta denotasse la volontà dello stesso di seguire le proprie inclinazioni e le quali, in ogni caso, non potevano essere soddisfatta anche presso altro ateneo pubblico.
Quanto al profilo economico e la dedotta sostenibilità della partecipazione paterna alla spesa, la censura appare del tutto generica, in quanto svolta in termini astratti e senza alcun supporto documentale.
Difatti, l'appellante si limita a dedurre la capacità reddituale del sul presupposto CP_1 che sia un medico ospedaliero che svolge anche attività di libera professione, con un reddito di circa 90mila euro lordi l'anno.
Trattasi all'evidenza di semplici indizi, privi di riscontro probatorio, che non consentono a questa Corte di commisurare l'entità della spesa rispetto alla sua sostenibilità, se rapportate alle condizioni economiche dei genitori, semplicemente dedotte e non provate.
Infine, quanto alla richiesta formulata dall'appellato di condanna della per lite Pt_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa appare del tutto infondata stante l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla norma non essendo provata né l'elemento soggettivo (dolo e/o colpa grave della , né l'elemento oggettivo (il presunto Pt_1 danno sofferto dal . CP_1
Per tutte le ragioni esposte, il gravame come proposto non è meritevole di positivo accoglimento.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio che si liquidano, in base Controparte_1 al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione € 5.200,00 - € 26.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, così:
- € 1.134,00= per la fase di studio,
- € 921,00= per la fase introduttiva,
- € 1.911,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 3.966,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%,
I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_3
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n.
228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
pag. 9/10 - RIGETTA L'APPELLO proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza impugnata n. 324/22 emessa dal Tribunale di Novara in data 31.05.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 2588/2019;
- CONDANNA a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado liquidate in € 3.966,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del
15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo
Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 10 come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 18.09.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
[
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 929/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
V. Alessio in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, Corso Cavour n. 2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C. Controparte_1 C.F._2
Giambruno, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Negroli n. 34.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“NEL MERITO
In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Novara n. 324/2022 del 31.05.2022, dichiararsi l'obbligo da parte di di concorrere con l'ex coniuge Parte_2
Dott.ssa al pagamento delle spese universitarie del figlio e per Pt_1 Pt_1 CP_2
l'effetto condannarsi il Dott. a contribuire al pagamento delle tasse e Controparte_1 contributi attinenti all'Università privata a far data dall'anno accademico Pt_3
2017/2018, nonché di tutte le altre spese connesse a detta Università (viaggi–studio all'estero, stage, libri, materiale didattico ecc.) nella misura del 50% o in quella diversa misura ritenuta più corretta dal Giudice;
condannarsi, conseguentemente, il convenuto a rimborsare a il 50%, o la diversa quota ritenuta corretta dal Giudice, di Parte_1 tutte le somme, ad oggi dalla medesima anticipate per gli anni 2017-2021 per tasse di iscrizione e contributi Università BO di Milano, oltre che per viaggio – studio presso
Università di Calgary (Canada) e per le polizze annuali Pluriattiva Infortuni e
QuiSicuraSalute, che per gli anni 2017 – 2021 sono pari all'importo complessivo di €
50.557,99, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con il favore delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
Nel merito, rigettare i motivi di appello proposti dalla dott.ssa perché Parte_1 infondati in fatto e diritto e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Novara il
1.06.2022, nr. 324/2022;
Conseguentemente, condannare la predetta appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Condannare la dott.ssa ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore del Parte_1 dott. di un'ulteriore somma equitativamente determinata. Controparte_1
In via istruttoria, si insiste sulle eccezioni di incapacità a testimoniare di Testimone_1
e sulle istanze di prova contraria già formulate in primo grado e non ammesse, nonchè sull'ammissione dei seguenti capitoli da sottoporre ad laddove ritenuta Testimone_1 ammissibile la sua testimonianza:
- Vero che nel corso dell'anno accademico 2016/2017, quando ero già iscritto a biotecnologia, mia madre ha cominciato a suggerirmi di iscrivermi ad Parte_1 economia presso l'Università BO anziché a Medicina, come da me scelto?
- Vero che il corso di laurea in lingua inglese presso l'Università BO può essere frequentato anche da chi non ha effettuato corsi di perfezionamento della lingua inglese all'estero?
- Vero che gli unici requisiti per accedere ai corsi di laurea in lingua inglese sono quelli di cui al
- Vero che l'università prevede delle fasce di contribuzione agevolata per merito, Pt_3 come da doc. 19 che mi si rammostra?
- Vero che mio padre ha altri due figli, nato l'[...] a [...], al cui Persona_1 mantenimento concorre, e nato a [...] il [...]? Persona_2
Si insiste altresì per il già richiesto l'esame dell'Avv. Laura Gavinelli, sorella del convenuto, in ordine alle circostanze di seguito indicate:
- Vero che mio fratello dott. tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 mi Controparte_1 riferiva che mio nipote gli aveva detto di avere intenzione di lasciare la Testimone_1
pag. 2/10 facoltà di biotecnologia per iscriversi alla e che lui aveva riferito di non essere in Pt_3 grado di sostenere la spesa della retta?
- Vero che tra fine estate e inizio autunno 2017 mio fratello mi diceva che senza essere stato preventivamente consultato si era iscritto all'Università BO? CP_2
- Vero che nell'autunno del 2017 ho assistito mio fratello nella fallita trattativa tesa a raggiungere un accordo sulla suddivisione delle spese tra mio fratello dott.
[...]
e la dott.ssa CP_1 Parte_1
- Vero che mio fratello, anche mio tramite, ha sempre riferito alla dott.ssa Parte_1 di non essere in grado di sostenere la spesa relativa alla retta universitaria
[...] presso la ma di essere disponibile a versare un contributo da concordare sulla Pt_3 base delle sue disponibilità?
- Vero che nessun accordo è stato raggiunto perché la dott.ssa Parte_1 pretendeva comunque il rimborso della quota del 50% delle spese?
- Vero che mio fratello contribuiva fino al 2018 anche al mantenimento del figlio
[...]
nato a [...] il [...], come da doc. 20 che mi si rammostra? Per_2
- Vero che tuttora mio fratello contribuisce al mantenimento del figlio minore
[...]
nato l'[...] a [...] al cui mantenimento concorre Per_1 Persona_3 nella misura di € 400,00 mensili, come da documentazione che mi viene rammostrata come doc. 21, oltre a partecipare alle spese straordinarie preventivamente concordate con la madre a lui relative?”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.09.2019 conveniva Parte_1 [...] avanti al Tribunale di Novara deducendo;
CP_1
- di essere divorziata dal in virtù di sentenza – passata in giudicato - del CP_1
Tribunale di Novara n. 255/2001;
- che detta sentenza prevedeva l'obbligo di mantenimento del figlio , all'epoca CP_2 minorenne, mediante corresponsione dell'importo mensile di Lit. 750.000 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche;
- che il figlio , dopo aver conseguito il diploma nel giugno 2016, si era CP_2 determinato a iscriversi alla facoltà di medicina, ma non avendo superato il relativo test di ammissione si era iscritto alla facoltà di biotecnologie presso l'Università del
Piemonte Orientale;
pag. 3/10 - che nel frattempo aveva sostenuto con esito positivo il test di ingresso all'Università
e che con il consenso di entrambi i genitori si era iscritto alla facoltà di Pt_3
Economia e Management;
- che per il primo anno di università aveva sostenuto un esborso di € 12,189,00, e per il secondo anno un esborso di € 12.324,00 a titolo di tasse di iscrizione e contributi;
- che come previsto dal piano di studi nel periodo settembre - dicembre 2019 CP_2 avrebbe frequentato i corsi presso l'Università di Calgary, con un esborso totale di €
2.023,79 (per alloggio, biglietto aereo e polizze assicurative);
- che erano sorte contestazioni su tali spese ed il convenuto aveva negato il proprio consenso rifiutando di concorrervi.
Nelle more del giudizio, la dava atto dell'avvenuta iscrizione del figlio, Pt_1 conseguita la laurea triennale, al corso di laurea magistrale in amministrazione, finanzia aziendale e controllo sempre presso la medesima università privata e degli ulteriori esborsi sostenuti per la prosecuzione degli studi del figlio.
In virtù di tali premesse la chiedeva al Tribunale adito “acclarata la preventiva Pt_1 concertazione tra gli ex coniugi e della spesa Parte_1 Controparte_1 straordinaria attinente all'iscrizione del figlio presso l'Università privata BO di CP_2
Milano e, comunque, accertato l'obbligo da parte di di concorrere con l'ex Controparte_1 coniuge al pagamento delle spese universitarie del figlio Parte_1 CP_2 condannarsi il Dott. a contribuire al pagamento delle tasse e contributi Controparte_1 attinenti all'Università privata BO … condannarsi, conseguentemente, il convenuto a rimborsare a il 50% o la diversa quota ritenuta corretta dal Giudice di Parte_1 tutte le somme, ad oggi dalla medesima anticipate per tasse di iscrizione e contributi
Università BO di Milano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018,per l'importo complessivo di € 50.557,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda, allegando Controparte_1 di non aver mai prestato il consenso all'iscrizione del figlio all'Università BO di Milano avendo informato l'ex coniuge di non aver le disponibilità economiche per concorrere alla spese di un ateneo privato, offrendosi, tuttavia, di contribuire nei limiti della propria capacità, suggerendo soluzioni alternative, quali la corresponsione del 50% della retta universitaria della corrispondente università statale.
Con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. il eccepiva il difetto di CP_1 legittimazione attiva della non ricorrendo i requisiti di convivenza con il figlio Pt_1 maggiorenne non autosufficiente.
pag. 4/10 La causa veniva istruita mediante prova orale, e il Tribunale di Novara con sentenza n.
324/22 rigettava la domanda avanzata dalla condannando la stessa alla Pt_1 refusione delle spese di lite nei confronti del convenuto.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sulla base dei motivi di cui Pt_1 infra.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 09.05.2024, precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto la domanda della sul presupposto che il non Pt_1 CP_1 avesse preventivamente prestato il necessario consenso all'iscrizione del figlio CP_2 all'Università BO di Milano, in assenza del quale, trattandosi di spesa straordinaria, non sorge il diritto alla richiesta di rimborso della quota di competenza.
In particolare, il primo giudice, richiamati i principi di diritto a mente dei quali le spese relative alle tasse universitarie per la frequentazione di università privata rientrano tra le spese straordinarie che necessitano il preventivo accordo fra i genitori, ha rilevato come, nel corso dell'istruttoria, la non avesse fornito la prova della sussistenza tra i Pt_1 coniugi di tale preventivo accordo.
Il Tribunale ha altresì rilevato come, dalla documentazione versata in atti, non contestata dalla emergesse che mai alcun tipo di accordo fosse stato raggiunto dalle parti Pt_1 in merito all'iscrizione del figlio alla (cfr rendiconto spese 2018 e-mail Pt_3 CP_1 del 23.09.2019 allegati sub 7 e 14 fascicolo primo grado . CP_1
Inoltre, le dichiarazioni rese da all'udienza del 08.07.2021 non avevano Testimone_1 confermato l'esistenza di un previo accordo fra i genitori sulla sua iscrizione alla Pt_3 limitandosi il figlio a riferire genericamente che il padre fosse a conoscenza del fatto che si sarebbe iscritto alla salvo poi precisare che fra i genitori erano sorte Pt_3 discussioni sulla relativa spesa.
In merito poi alla richiesta di rimborso del 50% delle ulteriori spese necessarie per l'iscrizione di alla laurea magistrale, in seguito al conseguimento della Testimone_1 triennale in corso di giudizio, il Tribunale ha rilevato come la si fosse limitata ad Pt_1 avanzare la richiesta in sede di memoria istruttoria, senza allegare, ancor prima di provare, l'esistenza di un preventivo accordo del marito su tale spesa.
pag. 5/10 Avverso la sentenza di primo grado, la propone un solo motivo di gravame, Pt_1 lamentando una errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'omessa applicazione dei principi giurisprudenziali dominanti.
In particolare, l'appellante impugna la pronuncia di primo grado sotto due profili:
a) sussistenza di fatto del preventivo accordo fra le parti sull'iscrizione del figlio alla
Pt_3
b) omessa applicazione del consolidato orientamento, in materia, della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa presa dall'altro genitore allorquando la scelta adottata corrisponde all'interesse del figlio;
indagine quest'ultima che sarebbe stata totalmente omessa dal primo giudice.
Quanto al punto a) la sentenza viene censurata poiché la circostanza che il fosse CP_1 favorevole all'iscrizione del figlio alla equivale, di fatto, a prestare il consenso alla Pt_3 relativa spesa, in quanto la retta di tale ateneo era nota al padre. Pertanto, nel momento in cui l'appellato non si era opposto all'iscrizione, lo stesso avrebbe conseguentemente accettato anche di contribuire alla relativa spesa, ben conoscendo le conseguenze di tale scelta.
Tali circostanze, totalmente disattese dal Tribunale, confermerebbero l'accordo tra i genitori divorziati circa la frequentazione della da parte del figlio , con Pt_3 CP_2 conseguente obbligo del padre a contribuire, nella misura del 50%, alla relativa spesa.
Quanto al punto b) la sentenza di primo grado viene censurata poiché – secondo i principi affermati dalla S.C. nelle sentenze nn. 12013/16, 16175/15, 4060/17 e 1070/18 richiamate in atti dalla – le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli, Pt_1 anche se di natura straordinaria, posso essere unilateralmente assunte dal genitore collocatario allorquando detta scelta corrisponde effettivamente all'interesse del figlio.
Il Tribunale, senza verificare se la scelta adottata dalla corrispondesse Pt_1 all'interesse del figlio, aveva rigettato la domanda sul solo presupposto del mancato preventivo accordo con il CP_1
Sul punto, l'appellante deduce come tale scelta rispondesse assolutamente all'interesse e inclinazioni del figlio. Circostanza quest'ultima che troverebbe conferma dal fatto che avesse concluso il triennio con il conseguimento della laurea in Scienze delle CP_2
Economie e della Gestione Aziendale con votazione 110/110.
Infine, l'appellante deduce che la condizione economica dei genitori – medici qualificati – rende del tutto sostenibile, per entrambi, le spese universitarie del figlio.
Il motivo di appello, sotto entrambi i profili prospettati, è infondato.
pag. 6/10 Risulta incontestato che con sentenza n. 255/2001, il Tribunale di Novara pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti in causa, affidando il figlio (all'epoca minore di anni 4) alla madre e ponendo a carico del padre un contributo di mantenimento pari a
Lit.750.000 mensili per 13 mensilità (corrispondenti ad € 387,34), da rivalutarsi annualmente agli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie, veniva stabilito che quelle “preventivamente concordate
(spese scolastiche comprensive delle spese per la scuola materna, spese mediche e spese sportive) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Ciò posto, osserva la Corte come la retta universitaria della pagata dalla Pt_3
vada qualificata, come rilevato nell'impugnata sentenza, quale spesa Pt_1 straordinaria – statuizione di fatto non impugnata – e come tale, secondo la sentenza di divorzio, necessitava di preventivo accordo fra le parti.
All'esito dell'istruttoria di primo grado, la non ha provato la preventiva Pt_1 concertazione delle spese relative all'iscrizione di all'università privata Testimone_1
Pt_3
Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente come il non avesse CP_1 mai acconsentito all'iscrizione del figlio a detto ateneo.
Tale contraria volontà, come correttamente rilevata dal primo giudice, emerge chiaramente dalla corrispondenza intercorsa fra le parti, e precisamente: a) nel documento denominato “spese 2018” (all.to sub 7 fasc. primo grado ,
CP_1 CP_1 predisposto dalla stessa ove espressamente fa riferimento alle “spese Pt_1 Pt_3 oggetto di contenzioso”; b) mail del 25.03.2019, inviata dal alla ove
CP_1 Pt_1 emerge l'espresso “dissenso” del “rispetto all'iscrizione all'università privata
CP_1 per le medesime ragioni che ti feci presente al sorgere della questione” (cfr Pt_3 allegato sub 14 fasc. primo grado .
CP_1
Nel contesto riferito, risulta del tutto irrilevante il fatto che l'appellato avesse dato il consenso all'iscrizione di atteso che, al fine di far sorgere l'obbligo di Parte_4 Pt_3 concorrere alla relativa spesa è necessario che il preventivo consenso riguardi la relativa spesa, accordo del tutto mancante nel caso di specie.
Ciò trova ulteriore conferma nella testimonianza resa nel corso dell'istruttoria da
[...]
il quale ha dichiarato “mio padre sapeva che avrei fatto il test alla e lui Tes_1 Pt_3 mi disse che era d'accordo anche all'iscrizione in caso avessi passato il test…. solo successivamente è sorta la questione delle spese”; in merito al periodo a Calgary, lo stesso ha dichiarato “ mio papà mi disse che secondo lui ero troppo giovane per un esperienza all'estero ma non mi ha opposto un divieto”.
pag. 7/10 Per le ragioni dedotte in accordo con il Tribunale, si deve confermare che la non Pt_1 ha dimostrato di aver preventivamente concordato con l'ex coniuge le spese universitarie del figlio presso la Pt_3
Il motivo è poi del tutto infondato anche con riguardo al secondo profilo di cui al punto b) relativo alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, del superiore interesse del figlio all'iscrizione universitaria.
Osserva la Corte come, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate - ipotesi ricorrente nel caso di specie -, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza della spesa rispetto all'utilità e sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Civ. n. 50597/21), nonché le condizioni economiche di ciascuno di essi una volta venuta meno la famiglia, con particolare riferimento al genitore onerato (Cass. Civ. n. 379/21). Principi quest'ultimi che trovano applicazione anche in relazione alle spese straordinarie dovute per il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, come incontestato nella specie.
Ferma ed incontestata la ricorrenza dell'interesse per a seguire un Testimone_1 percorso universitario, l'appellante deduce genericamente come la scelta di un ateneo privato, quale la trattandosi di “una delle migliori università al mondo sia una Pt_3 scelta rispondente ai suoi interessi ed alle sue inclinazioni”.
Osserva il Collegio come tale generica deduzione e il riferimento al prestigio dell'ateneo prescelto non risulti sufficiente a dimostrare la rispondenza della spesa (retta universitaria della all'interesse del figlio. Pt_3
Parimenti irrilevante, ai fini del decidere, risulta la circostanza che il figlio avesse ottenuto la laurea triennale con il massimo dei voti, atteso che trattasi di circostanza sopravvenuta rispetto al momento dell'iscrizione e della conseguente nascita dell'obbligazione a carico dell'appellato.
In altre parole, la non risulta aver fornito, nel corso del giudizio di primo grado, Pt_1 elementi tali da far presumere che la scelta adottata fosse nell'interesse superiore del figlio.
Al contrario, risulta incontestato che la prima inclinazione del figlio fosse di iscriversi a medicina, e che, a causa del mancato superamento del relativo test di ingresso, si fosse iscritto alla facoltà di biotecnologia.
In detto contesto la decisione di di interrompere gli studi in campo Testimone_1 scientifico per iscriversi ad Economia presso la non può essere indice che tale Pt_3
pag. 8/10 scelta denotasse la volontà dello stesso di seguire le proprie inclinazioni e le quali, in ogni caso, non potevano essere soddisfatta anche presso altro ateneo pubblico.
Quanto al profilo economico e la dedotta sostenibilità della partecipazione paterna alla spesa, la censura appare del tutto generica, in quanto svolta in termini astratti e senza alcun supporto documentale.
Difatti, l'appellante si limita a dedurre la capacità reddituale del sul presupposto CP_1 che sia un medico ospedaliero che svolge anche attività di libera professione, con un reddito di circa 90mila euro lordi l'anno.
Trattasi all'evidenza di semplici indizi, privi di riscontro probatorio, che non consentono a questa Corte di commisurare l'entità della spesa rispetto alla sua sostenibilità, se rapportate alle condizioni economiche dei genitori, semplicemente dedotte e non provate.
Infine, quanto alla richiesta formulata dall'appellato di condanna della per lite Pt_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa appare del tutto infondata stante l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla norma non essendo provata né l'elemento soggettivo (dolo e/o colpa grave della , né l'elemento oggettivo (il presunto Pt_1 danno sofferto dal . CP_1
Per tutte le ragioni esposte, il gravame come proposto non è meritevole di positivo accoglimento.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio che si liquidano, in base Controparte_1 al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione € 5.200,00 - € 26.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, così:
- € 1.134,00= per la fase di studio,
- € 921,00= per la fase introduttiva,
- € 1.911,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 3.966,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%,
I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_3
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n.
228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
pag. 9/10 - RIGETTA L'APPELLO proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza impugnata n. 324/22 emessa dal Tribunale di Novara in data 31.05.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 2588/2019;
- CONDANNA a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado liquidate in € 3.966,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del
15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo
Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 10 come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 18.09.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
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