Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 16/01/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00809/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02639/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2024, proposto da:
Associazione Conf. I.R.P.A., D.D.N. S.r.l., Spot Pubblicita' S.r.l., Esotas S.r.l., Gregor S.r.l., Ital Media S.r.l., Nuovi Spazi Advertising S.r.l., R.B. Pubblicità (Realizzazione Budget Pubblicità) S.r.l., Stunt Publicity S.r.l., My Max S.r.l., Urbe Pubblicita' di TE PP & C. S.a.s., Al.Ma. S.r.l., Ars Pubblicita' S.r.l., Pubbli Roma Outdoor S.r.l., Unigamma S.r.l., O.P.A. S.r.l., Mediaposter S.r.l.S., Fa.Da Pubblicità S.r.l., Looking 4 S.r.l., G.B.E. S.r.l. Unipersonale, Sarila S.r.l., Opra S.r.l., Bluback Unipersonale S.r.l.S., Comunicando Leader S.r.l., One Wall S.r.l., World Media S.r.l., D.N.D. Project & Service S.r.l., Printissimo S.r.l., Studio Immagine S.r.l.S., D&D Outdoor Advertising S.r.l.,, Pubbli Toni S.r.l., Fabiano Pubblicita‘ S.r.l., Gdr Pubblicita‘ S.r.l.U., Cosmo Pubblicita‘ S.r.l., Smapi Pubblicita' & Marketing S.r.l., Or.Sa Pubblicità S.a.s. di Orecchio F. e C., Biemme & Partners S.r.l., New Mod System S.r.l., The Media Company Store S.r.l., Pr Group S.r.l., New Poster S.r.l., New Media S.r.l.S., Graficolor New S.r.l., Pubbli Studio S.r.l., Joint Media S.r.l., Mediacom S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aequa Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 421 del 15/12/2023;
- della Deliberazione della Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 436 del 21/12/2023;
- della nota Prot. QH/2024/0006413 del 26/01/2024 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Direzione Sportelli Unici;
- della Deliberazione della Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 479 del 29/12/2023;
- della nota Prot. QH/2024/0000453 del 04/01/2024 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Direzione S.U.A.P;
- di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 13.2.2024 e depositato il 12.3.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- della Deliberazione della Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 421 del 15/12/2023;
- della Deliberazione della Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 436 del 21/12/2023;
- della nota Prot. QH/2024/0006413 del 26/01/2024 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Direzione Sportelli Unici;
- della Deliberazione della Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 479 del 29/12/2023;
- della nota Prot. QH/2024/0000453 del 04/01/2024 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Direzione S.U.A.P;
- di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano gli atti impugnati;
Vista la costituzione in giudizio di Roma Capitale, in data 13.3.2024, onde resistere al ricorso;
Rilevato che, in ultimo, il difensore della parte ricorrente, comparso all’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come constatato a verbale in atti;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta dichiarazione e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno ricorso, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, in ragione del concorde assenso delle parti, allo scopo manifestato in udienza dai difensori;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO