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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4043/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionela Isola C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019061066000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: rigettare il ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Signora Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento relativa al pagamento di bolli auto richiesti dalla Regione Campania per l'anno 2020.
La ricorrente deduceva la prescrizione del diritto di credito vantato in essa cartella ed il difetto di notifica di quest'ultima.
Nessuno si costituiva in giudizio per la controparte.
Indi questo Giudice ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Infatti non risulta sufficientemente documentata la avvenuta notifica dell'atto presupposto, stante anche la mancata costituzione di controparte.
Ciò posto, si è verificata la prescrizione eccepita in causa, dal momento che risulta decorso il triennio successivo all'anno in cui doveva effettuarsi il pagamento della tassa in oggetto, triennio previsto dall'art. 5 del d. l. n. 953/82 conv. in legge n. 53/83.
Le spese si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali a riguardo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4043/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionela Isola C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019061066000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: rigettare il ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Signora Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento relativa al pagamento di bolli auto richiesti dalla Regione Campania per l'anno 2020.
La ricorrente deduceva la prescrizione del diritto di credito vantato in essa cartella ed il difetto di notifica di quest'ultima.
Nessuno si costituiva in giudizio per la controparte.
Indi questo Giudice ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Infatti non risulta sufficientemente documentata la avvenuta notifica dell'atto presupposto, stante anche la mancata costituzione di controparte.
Ciò posto, si è verificata la prescrizione eccepita in causa, dal momento che risulta decorso il triennio successivo all'anno in cui doveva effettuarsi il pagamento della tassa in oggetto, triennio previsto dall'art. 5 del d. l. n. 953/82 conv. in legge n. 53/83.
Le spese si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali a riguardo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese