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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di novembre, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 6/2022 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Parte_1
via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo ON, NI ME
AL, GI RD e HE DE NE, giusta procura in atti;
- attrice
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
AT ME (ME), Via Roma n. 90, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria
Antonio Giardinieri, giusta procura in atti;
- convenuto
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Sara Gullotti per delega degli avv.ti Paolo
ON, NI ME AL, GI RD e HE DE NE nell'interesse della società attrice e l'avv. Davide Coppolino per delega dell'avv. Enrico Maria Antonio
Giardinieri nell'interesse dell'Ente convenuto.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO La ella qualità di cessionaria dell' ha agìto in Parte_1 Controparte_2 giudizio al fine di ottenere la condanna del alla corresponsione Controparte_1 della somma di € 29.642,12, oltre interessi legali, interessi di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n.
231/02 ed anatocistici ex art. 1283 c.c., a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, come da fatture prodotte in giudizio (doc. 2 citazione); in via subordinata, ha chiesto di condannare l' convenuto al pagamento della suddetta somma ai sensi dell'art. 2041 CP_3
c.c. o, in via ulteriormente subordinata, al pagamento di quanto ritenuto congruo, oltre le spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della cessionaria, l'inesistenza di un valido contratto di fornitura stipulato tra l'Ente e l l'insussistenza di idonea copertura finanziaria in Controparte_2 ordine corrispettivi di cui alle fatture in atti, la nullità degli eventuali contratti prodotti in giudizio in quanto stipulati in violazione della normativa in materia di evidenza pubblica, la non divutezza degli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di CP_1 limitare la domanda a quanto dovuto sulla base delle Tariffe stabilite dalla Convenzione stipulata tra la Consip e l con riferimento agli anni 2021-2022. CP_2 CP_2
Il Tribunale, con provvedimento del 2.3.2023, ha concesso alle parti il termine di 15 per incardinare la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo come da verbale in atti.
Successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
19.8.2016 n. 17214); al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il principio della
"ragione più liquida" - in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata
(cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014). Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente avanzata la richiesta della società attrice di “…essere autorizzata a coinvolgere nel presente giudizio i seguenti soggetti: o i dirigenti che hanno sottoscritto/inviato i contratti in forza dei quali sono state erogate le forniture/prestazioni cui si riferiscono le fatture ingiunte, precisamente: • arch. o i sindaci del nel periodo ricompreso dal 2020 al 2021, cui Persona_1 CP_1
si riferiscono le prestazioni/forniture, precisamente: • sig. , sindaco nel Persona_2 periodo 2016 - 2021”.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “… la chiamata in causa del terzo non può dall'attore essere richiesta, né autorizzata dal Giudice, dopo la prima udienza;
e ciò nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in oggetto è stata ritenuta rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa” (cfr. Cass., n. 10682/2008; n. 21088/2015; Cass. n. 10682/08;
n. 6092/00).
Premesso ciò, la domanda attorea avente ad oggetto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture in atti non merita accoglimento in quanto infondata.
In tema di prova dell'inadempimento è ius receptum che il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (cfr., ex multis, Cass. n.
25584/2018).
Per giurisprudenza consolidata, dunque, grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di un valido rapporto obbligatorio da cui scaturisce il diritto controverso.
Ciò precisato, è necessario evidenziare che gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 stabiliscono che i contratti con la P.A. - ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum" - devono rivestire la forma scritta a pena di nullità; essi, inoltre, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale - prevista dall'art. 17 del R.D. n. 2240 del 1923 - di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n.
25798/15; Cass., n. 7297/09). Il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità assolve la specifica funzione di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass., n. 21477/2013; n.
1606/2007; n. 22537/2007).
L'inderogabilità della disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli enti locali, nonché la rilevanza esterna della determinazione riguardante l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, escludono sia l'incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell'eventuale condotta della P.A. contraria alla buona fede.
Nella specie – a differenza di quanto asserito da parte attrice – tra la CP_2
(cedente) ed il convenuto non è mai sorto alcun valido rapporto contrattuale.
[...] CP_1
Dall'esame della documentazione in atti, invero, si evince che la società attrice si è limitata a produrre in giudizio solo dei moduli di adesione a proposte contrattuali (cfr. all. 6 prima memoria istruttoria).
Orbene, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale – a cui si intende dare seguito
– detti formulari non possono essere considerati – nonostante il timbro del e CP_1
l'apposizione della sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario - come contratti in forma scritta che raccolgono contestualmente la proposta e l'accettazione da parte della PA
(cfr. Tribunale di Patti, nn. 140/2025, 13/2024, 520/2024, 867/2023, 676/2023).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, difatti, è necessario che “ … il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della
Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con
l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”, ciò poiché I contratti conclusi da una P.A. iure privatorum richiedono, per la loro stipulazione, la forma scritta ab substantiam, non essendo sufficiente che tale forma riguardi la sola dichiarazione negoziale della parte pubblica e non quella della controparte privata” (cfr.
Cass., n. 12316/2015). Il difetto di tali requisiti, pertanto, esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi un comportamento di fatto privo di rilevanza giuridica per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti (cfr. Cass., n. 20033/16).
In ragione di quanto esposto, la domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle somme indicate nelle fatture in atti non può trovare CP_1
accoglimento.
A tal proposito è opportuno evidenziare che, per costante giurisprudenza, le fatture commerciali, essendo formate unilateralmente dalla parte che ne se avvale, se oggetto di altrui contestazione non sono idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto (cfr. Cass., n. 299/2016).
Ed ancora, l'infondatezza della domanda attorea deriva, altresì, dalla mancata produzione in giudizio delle delibere comunali aventi ad oggetto l'impegno di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria dei corrispettivi oggetto di causa.
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “l'atto con cui
l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (cfr. Cass., n. 33768/2019) e che “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”
(cfr. Cass., n. 15410/2018); ed ancora, la giurisprudenza ha precisato che l'eccezione di nullità per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 del D.L. n.
66/1989 - trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L. - è rilevabile d'ufficio anche in appello, salvi gli effetti del giudicato (cfr. Cass., n. 15050/2018).
La Cassazione, inoltre, ha chiarito che qualora il responsabile del procedimento di spesa non comunichi al destinatario le informazioni relative all'impegno, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati (cfr.
Cass. n. 5267/2022).
Considerato, quindi, che l'asserito diritto di credito non trova la sua fonte in un contratto scritto e non è neppure assistito da idoneo impegno di spesa e copertura finanziaria la pretesa azionata in giudizio dalla cessionaria attrice non merita accoglimento.
Parimenti, non può trovare accoglimento neanche la domanda della cessionaria finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di cui CP_1
alle fatture prodotte ai sensi dell'art. 2041 c.c..
A tal proposito si evidenzia che l'art. 2041, comma 1, c.c. dispone che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale
… “.
Secondo l'art. 2042 c.c., poi, “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.”.
L'azione di ingiustificato arricchimento, dunque, è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”.
Come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33954/2023 “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.”
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, inoltre, “Il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni dalla l. n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituto dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta nel d.lg. n. 267 del 2000, art.
191 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori,
d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Infatti, al precedente regime (in cui, nelle Par ipotesi di nullità del negozio concluso dalla per effetto della violazione delle norme Par regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si
è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del d.l. n. 66 del 1989 (conv. in l. n.
144 del 1989, riprodotta nel d.lg. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria” (Cassazione civile sez.
I, 12/03/2020, n.7113).
In ragione di quanto esposto, pertanto, l'azione di ingiustificato arricchimento avanzata dalla è inammissibile in quanto non soddisfa il requisito della sussidiarietà. Parte_1
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo - in ragione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta dalle parti - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 6/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta le domande avanzate della nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_1 2) condanna la a corrispondere in favore dell' convenuto la Parte_1 CP_3
somma € 7.000,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Patti, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di novembre, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 6/2022 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Parte_1
via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo ON, NI ME
AL, GI RD e HE DE NE, giusta procura in atti;
- attrice
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
AT ME (ME), Via Roma n. 90, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria
Antonio Giardinieri, giusta procura in atti;
- convenuto
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Sara Gullotti per delega degli avv.ti Paolo
ON, NI ME AL, GI RD e HE DE NE nell'interesse della società attrice e l'avv. Davide Coppolino per delega dell'avv. Enrico Maria Antonio
Giardinieri nell'interesse dell'Ente convenuto.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO La ella qualità di cessionaria dell' ha agìto in Parte_1 Controparte_2 giudizio al fine di ottenere la condanna del alla corresponsione Controparte_1 della somma di € 29.642,12, oltre interessi legali, interessi di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n.
231/02 ed anatocistici ex art. 1283 c.c., a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, come da fatture prodotte in giudizio (doc. 2 citazione); in via subordinata, ha chiesto di condannare l' convenuto al pagamento della suddetta somma ai sensi dell'art. 2041 CP_3
c.c. o, in via ulteriormente subordinata, al pagamento di quanto ritenuto congruo, oltre le spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della cessionaria, l'inesistenza di un valido contratto di fornitura stipulato tra l'Ente e l l'insussistenza di idonea copertura finanziaria in Controparte_2 ordine corrispettivi di cui alle fatture in atti, la nullità degli eventuali contratti prodotti in giudizio in quanto stipulati in violazione della normativa in materia di evidenza pubblica, la non divutezza degli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di CP_1 limitare la domanda a quanto dovuto sulla base delle Tariffe stabilite dalla Convenzione stipulata tra la Consip e l con riferimento agli anni 2021-2022. CP_2 CP_2
Il Tribunale, con provvedimento del 2.3.2023, ha concesso alle parti il termine di 15 per incardinare la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo come da verbale in atti.
Successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
19.8.2016 n. 17214); al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il principio della
"ragione più liquida" - in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata
(cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014). Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente avanzata la richiesta della società attrice di “…essere autorizzata a coinvolgere nel presente giudizio i seguenti soggetti: o i dirigenti che hanno sottoscritto/inviato i contratti in forza dei quali sono state erogate le forniture/prestazioni cui si riferiscono le fatture ingiunte, precisamente: • arch. o i sindaci del nel periodo ricompreso dal 2020 al 2021, cui Persona_1 CP_1
si riferiscono le prestazioni/forniture, precisamente: • sig. , sindaco nel Persona_2 periodo 2016 - 2021”.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “… la chiamata in causa del terzo non può dall'attore essere richiesta, né autorizzata dal Giudice, dopo la prima udienza;
e ciò nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in oggetto è stata ritenuta rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa” (cfr. Cass., n. 10682/2008; n. 21088/2015; Cass. n. 10682/08;
n. 6092/00).
Premesso ciò, la domanda attorea avente ad oggetto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture in atti non merita accoglimento in quanto infondata.
In tema di prova dell'inadempimento è ius receptum che il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (cfr., ex multis, Cass. n.
25584/2018).
Per giurisprudenza consolidata, dunque, grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di un valido rapporto obbligatorio da cui scaturisce il diritto controverso.
Ciò precisato, è necessario evidenziare che gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 stabiliscono che i contratti con la P.A. - ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum" - devono rivestire la forma scritta a pena di nullità; essi, inoltre, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale - prevista dall'art. 17 del R.D. n. 2240 del 1923 - di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n.
25798/15; Cass., n. 7297/09). Il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità assolve la specifica funzione di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass., n. 21477/2013; n.
1606/2007; n. 22537/2007).
L'inderogabilità della disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli enti locali, nonché la rilevanza esterna della determinazione riguardante l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, escludono sia l'incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell'eventuale condotta della P.A. contraria alla buona fede.
Nella specie – a differenza di quanto asserito da parte attrice – tra la CP_2
(cedente) ed il convenuto non è mai sorto alcun valido rapporto contrattuale.
[...] CP_1
Dall'esame della documentazione in atti, invero, si evince che la società attrice si è limitata a produrre in giudizio solo dei moduli di adesione a proposte contrattuali (cfr. all. 6 prima memoria istruttoria).
Orbene, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale – a cui si intende dare seguito
– detti formulari non possono essere considerati – nonostante il timbro del e CP_1
l'apposizione della sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario - come contratti in forma scritta che raccolgono contestualmente la proposta e l'accettazione da parte della PA
(cfr. Tribunale di Patti, nn. 140/2025, 13/2024, 520/2024, 867/2023, 676/2023).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, difatti, è necessario che “ … il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della
Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con
l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”, ciò poiché I contratti conclusi da una P.A. iure privatorum richiedono, per la loro stipulazione, la forma scritta ab substantiam, non essendo sufficiente che tale forma riguardi la sola dichiarazione negoziale della parte pubblica e non quella della controparte privata” (cfr.
Cass., n. 12316/2015). Il difetto di tali requisiti, pertanto, esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi un comportamento di fatto privo di rilevanza giuridica per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti (cfr. Cass., n. 20033/16).
In ragione di quanto esposto, la domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle somme indicate nelle fatture in atti non può trovare CP_1
accoglimento.
A tal proposito è opportuno evidenziare che, per costante giurisprudenza, le fatture commerciali, essendo formate unilateralmente dalla parte che ne se avvale, se oggetto di altrui contestazione non sono idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto (cfr. Cass., n. 299/2016).
Ed ancora, l'infondatezza della domanda attorea deriva, altresì, dalla mancata produzione in giudizio delle delibere comunali aventi ad oggetto l'impegno di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria dei corrispettivi oggetto di causa.
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “l'atto con cui
l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (cfr. Cass., n. 33768/2019) e che “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”
(cfr. Cass., n. 15410/2018); ed ancora, la giurisprudenza ha precisato che l'eccezione di nullità per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 del D.L. n.
66/1989 - trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L. - è rilevabile d'ufficio anche in appello, salvi gli effetti del giudicato (cfr. Cass., n. 15050/2018).
La Cassazione, inoltre, ha chiarito che qualora il responsabile del procedimento di spesa non comunichi al destinatario le informazioni relative all'impegno, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati (cfr.
Cass. n. 5267/2022).
Considerato, quindi, che l'asserito diritto di credito non trova la sua fonte in un contratto scritto e non è neppure assistito da idoneo impegno di spesa e copertura finanziaria la pretesa azionata in giudizio dalla cessionaria attrice non merita accoglimento.
Parimenti, non può trovare accoglimento neanche la domanda della cessionaria finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di cui CP_1
alle fatture prodotte ai sensi dell'art. 2041 c.c..
A tal proposito si evidenzia che l'art. 2041, comma 1, c.c. dispone che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale
… “.
Secondo l'art. 2042 c.c., poi, “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.”.
L'azione di ingiustificato arricchimento, dunque, è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”.
Come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33954/2023 “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.”
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, inoltre, “Il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni dalla l. n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituto dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta nel d.lg. n. 267 del 2000, art.
191 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori,
d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Infatti, al precedente regime (in cui, nelle Par ipotesi di nullità del negozio concluso dalla per effetto della violazione delle norme Par regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si
è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del d.l. n. 66 del 1989 (conv. in l. n.
144 del 1989, riprodotta nel d.lg. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria” (Cassazione civile sez.
I, 12/03/2020, n.7113).
In ragione di quanto esposto, pertanto, l'azione di ingiustificato arricchimento avanzata dalla è inammissibile in quanto non soddisfa il requisito della sussidiarietà. Parte_1
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo - in ragione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta dalle parti - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 6/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta le domande avanzate della nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_1 2) condanna la a corrispondere in favore dell' convenuto la Parte_1 CP_3
somma € 7.000,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Patti, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca