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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 98/2023 R.G.
promossa
da
, nato a [...] il 07 dicembre Parte_1
1961, residente in [...],
c.f. , e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 08 dicembre 1970, residente in [...], c.f. giudizialmente C.F._2
assistiti e rappresentati dall'Avv. Marco Parolari del Foro di
Lecco, c.f. , con Studio in 23870 C.F._3
CO Lombardone (LC) – Via del Lago di Como e dello
Spluga n. 4 (domicilio p.e.c.
, ivi elettivamente Email_1
1 domiciliati, secondo procura speciale ad litem emarginata all'atto di citazione di primo grado
- appellanti -
contro
, con sede in OR, P.zza San Carlo Controparte_1
156, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di OR , Partita IVA , P.IVA_1 P.IVA_2
capitale sociale euro 8.545.561.614,72, Società aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al nr. 5361 e capogruppo del iscritta Controparte_2
all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona della sua procuratrice
Dott.ssa a tanto abilitata giusta procura d.d. CP_3
14.04.2021, notaio dott. di Persona_1
Milano, rep. n.
6.745 racc. n. 4737, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giorgio Negri, cod. fisc.
, presso il cui studio in Bolzano Galleria C.F._4
Europa 26 ha eletto domicilio giusta allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parti appellanti:
in via principale, nel merito:
2 Con riguardo a ciascuno degli Attori e riferimento ai rispettivi contratti per cui è causa, accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza ed indeterminabilità e l'ingannevolezza e falsità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali ed all'ammortamento; l'illegittimità, invalidità,
inefficacia delle clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi e metodo;
le responsabilità precontrattuali,
contrattuali ed extracontrattuali e l'inadempimento della Banca
convenuta; la nullità o l'annullamento parziale dei contratti.
Condannarsi la convenuta a sentire riordinare i piani di CP_4
ammortamento, emendando gli interessi ultralegali e composti e difformi o non previsti dal contratto e/o dalla Legge, in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso calcolando gli interessi legali o quelli ex art.117 T.U.B., infine, determinando le rate ed il saldo rettificati. Condannarsi la convenuta CP_4
all'annotazione a credito ed alla restituzione, ripetizione,
risarcimento in favore degli Attori, ciascuno per i propri diritti,
della somma pagata in eccesso ed indebito e dei danni, nella misura determinata in corso di causa, con interessi legali da ogni singola partita creditoria e di mora ex art.1284 co.4 c.c.
dalla domanda al saldo. Spese e compensi di causa, legali e tecnici, di primo e di secondo grado, rifusi.
in via istruttoria:
Per ciascuno dei due contratti de quibus: In punto di informativa e di responsabilità, ammettersi prove per
3 interrogatorio formale del Legale rappresentante della CP_4
convenuta [Direttore pro tempore della Filiale di Salorno],
nonché testimoniale, sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il contratto è stato concluso mediante adesione del
Mutuatario a testo predisposto dalla contenente le CP_4
clausole generali da questo applicate a tutti i rapporti e clienti?
2. Vero (o no) che le clausole del contratto sono state determinate con trattativa individuale ed illustrate prima della loro sottoscrizione anche per specifica approvazione? (si contesta la circostanza)
3. Vero (o no) che il Mutuatario ha ricevuto informativa precontrattuale? (si contesta la circostanza)
4. Vero che il Mutuatario ha avuto prima ed unica conoscenza e lettura dei contenuti e del testo del contratto avanti al Notaio
rogante in data 31 maggio 2000?
5. Vero (o no) che la ha fornito al Mutuatario, prima della CP_4
conclusione del contratto, in forma scritta, su supporto cartaceo od altro durevole, le informazioni in particolare relative a:
1. identità e contatti del finanziatore;
2. caratteristiche principali del prodotto di credito;
3. confronto con diverse offerte di credito sul mercato;
4. natura, effetti specifici e rischi delle singole clausole? (si contesta la circostanza)
6. Vero (o no) che alcuna condizione economica del contratto è
stata pubblicizzata prima od al momento della conclusione del contratto? (si contesta la circostanza)
4 7. Vero che il Mutuatario ha domandato alla Banca una bozza del contratto, senza riceverla?
8. Vero (o no) che la ha comunicato al Mutuatario i flussi CP_4
di cassa attesi ed il costo attualizzato dei differenziali futuri prevedibili od ipotetici, in favore o sfavore del Cliente, sulla base dell'indice variabile di tasso del contratto e rispetto al piano di ammortamento esemplificativo? (si contesta la circostanza)
Si indicano come testimoni: − Sig.ra , 39040 Testimone_1
Salorno (BZ) – Via Dante Alighieri n.9. − Direttore pro tempore della Filiale di Salorno della convenuta (quando non CP_4
sentito in interrogatorio formale).
Considerata la natura anche e soprattutto matematica-
finanziaria dell'esame e del giudizio necessari per la decisione della causa, ammettersi C.T.U. contabile sui documenti in atti,
sulle seguenti circostanze:
1. se nel contratto alcuna indicazione riguardi le regole concrete di ammortamento (formula matematica, sequenza di calcolo o spiegazione o esemplificazione del suo funzionamento, in particolare per effetto dell'indicizzazione dei tassi), ed abbia previsto se e come il piano di ammortamento sarebbe stato rideterminato, in relazione alla quota capitale, alla quota interessi, all'importo complessivo di ogni singola rata, alla durata.
2. se alcuna clausola del contratto ha determinato il criterio di imputazione dei pagamenti (tra capitale, interessi e spese).
5 3. se la clausola di interessi ultralegali indichi la misura del tasso nominale prevista (tasso iniziale, indice di riferimento del tasso variabile di ammortamento e spread), ma taccia le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale
(metodo di ammortamento).
4. se i metodi di ammortamento in uso su piazza delle Banche
sono quello italiano (in cui la quota capitale è costante, la quota di interessi e le rate decrescenti), quello francese (in cui le rate sono costanti, la quota capitale crescente e la quota di interesse decrescente), quelli tedesco ed americano, ciascuno dei quali determina mediante le proprie modalità applicative diversi importi complessivi degli interessi.
5. se il piano francese, nella teoria generale della matematica finanziaria, preveda:
1. quota interessi data dalla moltiplicazione del capitale residuo (periodo precedente) per il tasso di interesse (rapportato al periodo);
2. quota capitale data dalla sottrazione della quota interessi dalla rata (costante); 3.
rata data dalla somma della quota interessi e della quota capitale;
4. capitale residuo dato dalla sottrazione della quota capitale n.2 dal capitale residuo del periodo precedente.
6. se il piano di ammortamento francese sia teoricamente previsto per un tasso di interesse fisso, ed altrimenti, sempre in astratto, conduca ad ipotesi alternative: A) ferma la durata del mutuo, il piano viene ricalcolato ad ogni variazione di tasso,
6 rinnovando ogni volta l'effetto distributivo della formula. In
definitiva, l'importo della rata, sia nel totale che nelle due componenti, varia in funzione della modificazione del tasso. Il
piano di ammortamento in tal caso perde ogni validità ed efficacia. B) ferme sia la durata del mutuo sia la componente capitale, come calcolata nel piano di ammortamento originario,
l'importo della rata varia in funzione della modificazione del tasso, ma solo per il variare della quota interessi. C) fissa e costante la rata nonostante la variazione del tasso, le variazioni hanno effetto sull'entità dell'ultima rata o sulla durata del mutuo.
7. se la misura degli interessi addebitati al Mutuatario dipenda sia dal tasso, sia anche dal metodo di ammortamento (che è il secondo fattore matematico che determina la somma).
8. se un medesimo tasso genera volumi di interessi maggiori o minori secondo il metodo di ammortamento.
9. quale metodo abbia in concreto applicato la dopo CP_4
avere concluso il contratto ed avere erogato la somma mutuata.
10. se l'ammortamento effettivamente applicato dalla Banca,
per effetto dell'indicizzazione dei tassi, abbia determinato rate non costanti.
11. se la abbia di fatto applicato interessi composti e non CP_4
semplici.
12. se l'uso del metodo di ammortamento francese e di interessi composti abbiano determinato l'addebito al Mutuatario di
7 interessi, e di un costo del credito (T.A.E.G.), maggiori rispetto a quello che sarebbe derivato da altri metodi, in particolare italiano, e da interessi semplici.
13. se alcun documento della anche in corso di rapporto CP_4
abbia indicato il T.A.E.G. applicato in concreto, e lo abbia fatto in misura corrispondente al costo effettivo e complessivo dell'operazione come derivante da tutte le condizioni economiche applicate. e sulla seguente proposta di quesito
(salvo quello che il Giudice vorrà formulare per decidere su tutta la domanda e su tutte le prove ex artt.112 e 115 c.p.c.):
“Verifichi il C.T.U. se le rate e la misura effettiva degli interessi pagati siano conformi o difformi rispetto alle condizioni economiche dichiarate (T.A.N., I.S.C. e singole clausole). Indichi
quale sia il metodo di ammortamento applicato in concreto, e se esso corrisponda, in tutto od in parte, alle condizioni pattuite, o ad alcuna e non altre di esse. Indichi se la quota degli interessi in valore indicizzato e variabile sia compatibile con il contratto ed il piano di ammortamento a rata costante: [A) Il contratto e l'ammortamento francese prevede rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente mentre la quota di interessi decresce. B) La misura degli interessi è indicizzata. C) La somma delle quote di capitale ed interessi è fissa. Le condizioni A, B e C possono coesistere?
sono state tutte rispettate? se no, quali di esse]. Ridetermini nel caso il piano di ammortamento rispettando alternativamente le
8 condizioni A, B e C. Determini quale sia la somma pagata a titolo di interessi dal Mutuatario e le eventuali differenze rispetto alle condizioni convenute od ai diversi possibili piani di ammortamento. Dica se nell'ammortamento applicato dalla
Banca siano stati applicati interessi composti o vi sia stato anatocismo, anche occulto od in frode alla legge, o maggiore costo rispetto ad altri metodi di imputazione dei pagamenti, e calcoli l'ammontare degli interessi non convenuti od illegittimi,
espungendoli. Accerti il T.A.E.G. delle singole rate effettive ed il costo del credito. Dica se il T.A.E.G. che ne risulta superi, sia nelle singole rate sia per effetto dell'estinzione anticipata, i tassi soglia previsti dalle norme in materia di usura. Dica se le clausole di tasso abbiano significato univoco e consentano una sola o diverse modalità operative e sequenze di calcolo, e siano state correttamente applicate. Dica se sulla base dei dati contrattuali fosse possibile determinare il piano finanziario, le modalità di calcolo delle rate, il tasso ed il costo del credito effettivi. Riordini il piano di ammortamento secundum legem e secundum contractum, emendando gli interessi illegittimi e l'anatocismo e l'usura, calcolando (solo se del caso) gli interessi legali semplici o gli interessi ex art.117 T.U.B., o gli interessi al tasso soglia, in modo semplice (lineare e non esponenziale) e/o su quote capitali costanti e/o tenendo ferma la durata e/o tenendo ferma sia la durata sia la quota capitale e/o tenendo costante la rata e/o applicando i criteri legali di imputazione dei
9 pagamenti, infine determinando l'indebito, il saldo e le rate scadute ed a scadere rettificate”.
Se del caso, ordinarsi alla Banca convenuta l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. e/o autorizzarsi il C.T.U.
all'acquisizione di tutti i documenti inerenti il rapporto impugnato, quali non già prodotti e semmai esistenti (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.119 co.4 T.U.B.).
del procuratore di parte appellante:
respinto l'avversario gravame, confermarsi l'impugnata decisione di reiezione delle domande degli appellanti sia di merito che istruttorie in ipotesi anche per le diverse ragioni esplicate nella comparsa di costituzione d.d. 16.10.2023.
Respingersi altresì perché infondata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado. Spese e competenze di questo grado rifuse.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con due distinti mutui fondiari, entrambi rogitati il
31.05.2000, (successivamente Controparte_5
incorporata in ha prestato a Controparte_1 Pt_1
e a la somma di Lire 200 milioni ciascuno.
[...] Parte_2
Gli importi erogati sono stati versati sui c/c intrattenuti da ciascuna delle parti mutuatarie presso la banca mutuante.
Avevano il medesimo tenore, nelle loro parti rispettivamente letterale e numerica, i testi contrattuali che regolavano le condizioni economiche dei due finanziamenti
10 (docc. n. 1 degli appellanti).
“Art. 3.
La durata del mutuo viene stabilita in 120 mesi da oggi
compreso il mese in corso.
Il tasso di interesse nominale annuo è fissato fino al 30
giugno 2000 nella misura del 5,889%
A partire dal 1° luglio 2000 il tasso d'interesse nominale
annuo per ciascuna rata mensile sarà di volta in volta pari alla
media delle quotazioni giornaliere dell'EURIBOR a tre mesi,
moltiplicata per il coefficiente 365/360, rilevata nel mese di
calendario precedente l'inizio di ciascun periodo di interessi
aumentata di uno spread nominale annuo di 1.5 punti
percentuali.
(…)
La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma
mutuata maggiorata degli interessi nella misura indicata nel
presente articolo (…) mediante pagamento di n. 120 rate mensili
posticipate con scadenza a partire dal 30 giugno 2000 e fino al
31 maggio 2010.
L'importo delle rate risulta dal piano di ammortamento, che
firmato dalle parti e da me Notaio si allega al presente atto sotto
la lettera "B" perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Le variazioni del tasso d'interesse comporteranno la
rideterminazione degli interessi evidenziati nel plano di
ammortamento di cui al comma precedente, senza necessità da
11 parte della Banca di darne comunicazione alla Parte mutuataria.
Le quote del piano di ammortamento sono fisse”.
Gli allegati “B” ai contratti di mutuo, denominati
“Simulazione piano di ammortamento”, ne specificavano la tipologia vale a dire a “rata costante francese”, l'Euribor quale parametro d'indicizzazione del tasso, la durata di 120 mesi, la periodicità mensile della rata, il Taeg del 6,181% e il Tan del
5,889%.
In relazione a ciascuna mensilità, i piani ridetti indicavano poi il totale della singola rata in scadenza (prima rata di lire 2.209.278 con scadenza 30.06.2000) ripartita in quota di rimborso capitale e quota di pagamento degli interessi.
Infine, essi indicavano alle singole scadenze mensili l'ammontare del debito che residuava dopo il pagamento di ciascuna rata.
2. I mutuatari hanno onorato entrambi i prestiti estinguendoli interamente con il pagamento dell'ultima rata avvenuto il 31.05.2010.
3. Con citazione d.d. 03.12.2021 i mutuatari hanno convenuto davanti al Tribunale di Bolzano la banca.
Muovendo dalla rilevata variabilità del tasso d'interesse pattuito, essi hanno lamentato: a) la mancata contrattualizzazione del metodo di ammortamento e,
precisamente, l'omessa esplicitazione del meccanismo con il quale, alla variazione del parametro d'indicizzazione del tasso,
12 sarebbe stata rideterminata, relativamente a ciascuna rata, la parte destinata ad rimborsare il debito per capitale e quella destinata ad pagare il debito per interessi;
b) la mancata contrattualizzazione ai sensi dell'art. 1194 c.c. del criterio con il quale i pagamenti rateali sarebbero stati imputati al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi;
c) l'inconciliabilità
del piano di ammortamento convenzionalmente dichiarato alla francese, dunque a rata fissa, con la pattuita indicizzazione del tasso d'interesse che, al variare appunto del parametro, avrebbe richiesto il ricalcolo delle rate (nelle relative componenti di quota capitale e quota interessi) e, dunque, una nuova contrattualizzazione del piano;
d) l'applicazione di interessi composti non oggetto di pattuizione;
e) la surrettizia capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c..
Su queste premesse gli attori hanno eccepito la nullità
per indeterminatezza delle clausole che regolavano il tasso d'interesse e, per l'effetto, hanno chiesto la rideterminazione dell'onere per interessi al tasso legale in sostituzione di quello invalidamente contrattualizzato e, quindi, la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto, delle quali non hanno tuttavia specificato l'ammontare.
Gli attori hanno, altresì, lamentato l'omessa contrattualizzazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) e,
quindi affermato: “… che ciò determina la nullità del contratto sia
per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB, sia per
13 violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c.”; “La nullità
determina l'obbligo di restituzione della sola somma capitale
percepita, mentre tutti gli interessi diventano indebiti” (così
testualmente a p. 18 e 19 dell'atto di citazione in primo grado d.d. 03.12.2021).
Tutto ciò premesso gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza ed
indeterminabilità e l'ingannevolezza e falsità delle clausole
contrattuali relative agli interessi ultralegali ed
all'ammortamento; l'illegittimità, invalidità, inefficacia delle
clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi e
metodo; le responsabilità precontrattuali, contrattuali ed
extracontrattuali e l'inadempimento della Banca convenuta;
la
nullità o l'annullamento parziale dei contratti. Condannarsi la
convenuta a sentire riordinare i piani di ammortamento, CP_4
emendando gli interessi ultralegali e composti e difformi o non
previsti dal contratto e/o dalla Legge, in misura da determinarsi
in corso di causa, se del caso calcolando gli interessi legali o
quelli ex art. 117 T.U.B., infine determinando le rate ed il saldo
rettificati. Condannarsi la convenuta all'annotazione a CP_4
credito ed alla restituzione, ripetizione, risarcimento in favore
degli Attori, ciascuno per i propri diritti, della somma pagata in
eccesso ed indebita e dei danni, nella misura determinata in
corso di causa, con interessi legali da ogni singola partita
14 creditoria e di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al
saldo. Spese e compensi di causa, legali e tecnici, rifusi”.
4. Costituitasi, la banca ha negato la fondatezza delle domande avversarie.
5. Istruita la causa con l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, l'adito Tribunale di
Bolzano l'ha, quindi, definita con la sentenza n. 296, pubblicata il 13.04.2023, ed ha respinto le domande degli attori gravandoli delle spese del grado.
6. Qualificate le loro domande in termini di ripetizione d'indebito, il Tribunale le ha rigettate sul rilievo che
“Nell'esposizione della domanda manca il primo elemento, cioè il
pagamento. Infatti, nell'atto di citazione non vi è alcun cenno
all'importo restituito alla banca e ancor meno a quanto pagato
per interessi. Questi dati non sono nemmeno contenuti nella
documentazione allegata (…) Ai fini dell'accertamento
dell'indebito oggettivo è indispensabile la basilare allegazione,
prima ancora della prova, del pagamento e la carenza di questa
allegazione non può che condurre al rigetto della domanda. A
titolo di completezza va dato atto che gli attori hanno, con la
memoria n. 2 ai sensi dell'art. 183 co. 6, prodotto due “estratti
conto e quietanze di pagamento” di rispettivamente 119 e 114
pagine, senza peraltro spiegare in che modo intendevano
valorizzarne il contenuto. Tale produzione non è idonea a sanare
la preclusione assertiva già verificatasi …”.
15 7. Con citazione d.d. 23.05.2023 gli attori soccombenti hanno gravato la predetta pronuncia formulando due motivi d'impugnazione.
Si è costituita la banca resistendo all'appello avversario.
La causa è passata in decisione all'udienza del
19.02.2025.
8.1. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 121, 163, 183 co.
6 c.p.c.. Erroneità e contraddittorietà della motivazione”.
La doglianza investe il capo decisorio che ha disatteso le domande attoree sul ritenuto mancato assolvimento dell'onere allegatorio con riguardo alla deduzione dell'indebito pagamento quale essenziale elemento costitutivo dell'azione di ripetizione.
Precisamente, gli appellanti osservano che nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado essi avevano testualmente dedotto di aver adempiuto le obbligazioni per capitale ed interessi generate dai contratti di mutuo conclusi con la banca “con il pagamento delle rate e l'estinzione in data
31 maggio 2010”.
Con ciò essi avevano allegato chiaramente di aver assolto interamente l'obbligazione per interessi nella misura che era stata loro addebitata dalla banca sulla base dei due contratti di mutuo d.d. 31.05.2000, interessi dei quali ora chiedevano la ripetizione (totale o parziale) giustificando le domande sull'eccepita invalidità delle clausole contrattuali che li
16 regolavano.
Del resto, lo stesso Tribunale aveva disatteso l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'editio actionis sollevata dalla banca osservando che “la domanda attorea non è nulla (…),
perché l'indicazione dei due contratti, dei profili di nullità degli
stessi e la richiesta di ripetizione dell'indebito e di risarcimento
soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.”.
Affermata la ritualità della domanda nei termini in cui era stata formulata, il Tribunale non avrebbe potuto, senza contraddirsi, sostenere che gli attori non avevano assolto l'onere di allegare l'indebito pagamento quale elemento costitutivo dell'azione di ripetizione, peraltro da controparte nemmeno contestato.
Ad avviso degli appellanti non era, infine, rilevante il fatto che essi non avevano né precisato l'ammontare della somma pagata a titolo di interessi, né libellato l'ammontare della loro pretesa restitutoria dal momento che tutto ciò, in particolare la quantificazione del loro credito, atteneva alla prova del diritto dedotto in giudizio, la quale essi avevano fornito producendo gli e/c recanti l'annotazione dei pagamenti nel tempo effettuati,
suscettibili se del caso di formare oggetto d'indagine tecnica.
8.2. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione degli artt. 61, 112, 115, co. 7, 188 e 191, 202 e ss.
c.p.c., 119 TUB. Infondatezza, estraneità al diritto ed erroneità
della motivazione”.
17 La censura investe la seguente parte della motivazione che sorregge l'impugnata sentenza di primo grado con specifico riguardo alla funzione e rilevanza delle evidenze documentali desumibili dagli e/c dimessi dagli attori.
“Si tratta, poi di una enorme mole di pagine e di accumulo
di documenti da cui non emerge nemmeno in modo agevolmente
comprensibile quali pagamenti sano stati effettuati in favore della
banca a titolo di restituzione del mutuo. Al fine di accertare il
pagamento complessivo sarebbe necessaria una complessa
operazione di esame delle singole annotazioni, di filtro e di
calcolo. L'operazione appena descritta sarebbe quindi necessaria
per individuare il solo dato base (il pagamento effettuato,
asseritamente indebito in parte) e di partenza sul quale si
potrebbero, in un secondo momento, innestare gli ulteriori
accertamenti di natura tecnica. La ricerca ed individuazione del
pagamento effettuato, come elemento della fattispecie non è però
compito del Giudice e rientra invece nell'onere di allegazione
della parte. Pertanto, il Giudice non deve nemmeno assumere
consulenza tecnica d'ufficio, in quanto tale mezzo ha la finalità di
coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o
nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze, mentre non si presta ad essere utilizzato al fine di
esonerare la parte dall'allegazione degli elementi della domanda
e di compiere un'indagine esplorativa per acquisire tali elementi”.
Oppongono gli appellanti di aver prodotto la
18 documentazione contabile non già in evasione del proprio onere allegatario, che a loro avviso essi avevano già ritualmente assolto deducendo di aver pagato mensilmente tutte le rate dei mutui nella misura addebitata dalla banca sino al totale rimborso dei prestiti.
La produzione documentale era, piuttosto, avvenuta in funzione dimostrativa dell'indebito pagamento.
Dal momento che gli e/c recavano l'annotazione di tutte le rate versate in restituzione dei mutui, sulla base degli stessi sarebbe stato possibile accertare la somma complessivamente riscossa dalla banca a titolo di interessi per poi verificare se,
nella sua documentata consistenza, essa trovasse effettiva giustificazione contrattuale nelle clausole, della cui validità essi,
peraltro, dubitavano.
Gli appellanti concludono, pertanto, insistendo nella assunzione di CTU e delle prove orali, queste ultime offerte per dimostrare l'inadempimento della banca ai propri doveri di trasparenza.
9. Le doglianze prospettate nei motivi di gravame sono suscettibili di trattazione unitaria.
10. Sull'onere assertivo è stato scritto quanto segue.
“L'onere assertivo può essere definito come la situazione
giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere gravante
sull'attore e sul convenuto di allegare ritualmente (in modo
chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima
19 della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente
cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie),
rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i
fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione
dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della
domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio
eventualmente sollevate.
Il fondamento dell'onere (e della successiva decadenza
dall'allegazione ove non assolto, con conseguente inammissibilità
della domanda per violazione del divieto di nova) va individuato
nei principi che governano tradizionalmente il processo di
cognizione, ovverosia, oltre ai principi del giudicato e
del contraddittorio (il secondo dei quali avente rilevanza
costituzionale), il principio dell'impulso di parte (art. 99 cod. proc.
civ.), il principio dispositivo in senso materiale (art. 112 cod. proc.
civ.), il principio dispositivo in senso formale (art. 115 cod. proc.
civ.).
Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 la barriera
preclusiva assertiva è stata spostata a prima della udienza di
prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui
all'art. 183 cod. proc. civ. e precisamente a livello della prima
memoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ..
(…)
La ratio di tale anticipazione è quella di assicurare una
puntuale e tempestiva discovery, con cristallizzazione del thema
20 decidendum e del thema probandum già prima dell'udienza, la
quale diviene concludente e produttiva, potenzialmente in grado
di preludere direttamente alla definizione della lite”.
Il testo trascritto è ripetuto pressoché alla lettera nella motivazione di C. n. 1903/2025 (punto 3.1.).
11. Orbene, la domanda che, come nella specie, il cliente promuove nei confronti della banca per far accertare l'inesistenza di una propria obbligazione ed ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, va qualificata come azione di ripetizione.
Oltre all'inesistenza di una causa solvendi, della ripetizione dell'indebito è presupposto essenziale l'avvenuto pagamento, quindi un fatto.
Più precisamente il diritto al pagamento di una somma di denaro a titolo di condictio indebiti è eterodeterminato, si caratterizza, cioè, in funzione del puntuale fatto storico su cui si fonda.
Pertanto, la sua causa petendi si risolve nel riferimento concreto proprio a quel fatto storico che è affermato ed allegato come costitutivo e che, perciò, possiede una specifica attitudine ad individuare il diritto restitutorio fatto valere in giudizio.
12. Nella specie gli attori hanno ritualmente individuato il loro diritto restitutorio in relazione al debito per interessi generato da due contratti di mutuo fondiario stipulati in data
21 31.05.2000, che essi hanno interamente onorato versando mensilmente sui c/c da loro stessi intrattenuti presso la banca mutuante le rate di ammortamento e ciò nel corso del decennio a decorrere dal 30.06.2000 al 31.05.2010.
Dovendo il giudice limitare la propria decisione (art. 112
c.p.c.) alla domanda della parte (art. 99 c.p.c.), deve concludersi che nella specie gli attori abbiano con le sopra riassunte deduzioni adeguatamente allegato in giudizio i fatti storici che tale domanda sostanziavano ed in ordine ai quali la banca mutuante è stata chiamata ad interloquire.
Riscontra l'esattezza di questa conclusione la constatazione che in relazione alla determinazione dei fatti storici avversariamente allegati nessuna menomazione del diritto di difesa abbia mai lamentato la banca convenuta che,
infatti, non ha manifestato alcuna difficoltà nell'identificare gli specifici rapporti contrattuali e agli atti solutori in relazione ai quali le sue controparti hanno eccepito l'invalidità della causa
solvendi e, conseguentemente, l'inesistenza (totale o parziale)
dell'integralmente assolto debito per interessi.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nella specie non può poi sostenersi che l'onere allegatorio sia rimasto inevaso perché “nell'esposizione della domanda manca il primo
elemento, cioè, il pagamento. Infatti, nell'atto di citazione non vi è
alcun cenno all'importo restituito alla banca e ancor meno a
quanto pagato per interessi”.
22 Come detto, gli attori hanno compiutamente circostanziato e, quindi, determinato i pagamenti quali fatti storici identificativi delle loro domande di ripetizione.
Quanto poi alla quantificazione della pretesa, deve affermarsi che, sotto questo profilo, l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda deve ritenersi validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria richiesta, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese.
In termini C. n. 26873/2017: “L'onere di quantificazione
della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei
soli titoli su cui si fonda la pretesa, purché il convenuto sia posto
in condizione di esercitare il suo diritto di difesa. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in un giudizio di
ripetizione di somme indebitamente trattenute dal datore di
lavoro, aveva ritenuto sufficiente che ne fosse stata indicata la
natura di ritenute fiscali operate ai fini Irpef”).
13. Semmai quel che nel caso di specie va osservato è che sia nell'atto di citazione, sia nel corso del giudizio gli attori hanno illustrato le proprie ragioni addotte a sostegno dell'eccepita invalidità delle clausole sugli interessi contrattualizzate nei mutui conclusi con la banca convenuta con una dissertazione teorica in ordine alle problematiche poste in generale dai piani standardizzati di ammortamento c.d. alla
23 francese, enfatizzando in particolare le criticità che, a loro avviso, si riscontrerebbero quando il tasso d'interesse ultralegale sia concordato in misura variabile.
Infatti, al di là dell'asserita inconciliabilità delle seguenti condizioni di contratto che prevedono: “L'importo delle rate
risulta dal piano di ammortamento”, “Le variazioni del tasso di
interesse comporteranno la rideterminazione degli interessi
evidenziati nel piano di ammortamento”, “Le quote del piano di
ammortamento sono fisse”, gli attori/appellanti non hanno svolto concreti rilievi in ordine agli specifici rapporti di finanziamento oggetto di causa come regolati dalle parti letterali e numeriche dei testi contrattuali.
Riscontra questa conclusione la constatazione che essi non hanno accreditato i propri assunti sulla base di alcuna allegazione tecnica a dimostrazione che, nella specie, la banca abbia contrattualizzato il proprio credito per interessi in modo indeterminato così da riservarsi l'indebita discrezionalità di modificarlo a proprio piacimento al momento di applicare la variazione del tasso d'interesse indicizzato.
Piuttosto, essi hanno chiesto di svolgere l'indagine tecnica nella presente sede giudiziale, senza tuttavia che ne ricorra l'effettiva necessità e ciò per le seguenti considerazioni svolte muovendo dall'assunto - dagli attori/appellanti mai messo concretamente in discussione, tenuto conto dei termini appunto meramente teorici in cui loro stessi formulano le eccezioni di
24 invalidità delle clausole contrattuali - che corrispondano al modello standardizzato i piani di ammortamento alla francese oggetto di giudizio.
14. Occorre anzitutto muovere dalla constatazione che entrambi i contratti rogitati il 31.05.2000, nei rispettivi allegati
“B”, hanno esplicitato le previsioni letterali degli accordi prevedendo che era “a rata costante francese” la tipologia del sistema di ammortamento concordato dalle parti.
Coerentemente, essi prospettano un piano di ammortamento formulato assumendo il tasso d'interesse iniziale del 5,889% (Tan) stabilito nella parte letterale degli accordi.
Dei mutui, per lire 200 milioni ciascuno, i menzionati allegati precisano anche il Tegm (6,181%), la durata (120 mesi),
la periodicità (mensile) della rata, il relativo importo iniziale (lire
2.209.278) ripartito in quota capitale e quota interessi.
Con riguardo a ciascuna delle rate successive alla prima essi precisano la quota capitale ed, infine, ad ogni scadenza il debito complessivo ancora dovuto.
Come noto, il sistema standard di ammortamento alla francese è contraddistinto dal fatto che, della rata, la quota relativa agli interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota relativa al capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.
Una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul
25 tasso, sulla durata del prestito, sul rimborso mediante un numero predefinito di rate forfettarie, sulla loro periodicità, la misura della quota capitale e per differenza quella per interessi discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Tanto, nella specie, è inoppugnabilmente documentato proprio dai piani sottoscritti per accettazione dalle parti ed allegati ai contratti di mutuo.
In altre parole, il rimborso dei mutui accesi per una certa somma (lire 200 milioni), ad un certo tasso (5,889%), con un prefissato numero di rate costanti (120), con l'indicazione della loro periodicità (mensile), del valore della prima rata calcolato sulla base del tasso debitore vigente al momento della stipula,
poteva avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo, pari inizialmente a lire 2.209.278,
ripartito in quota capitale e quota interessi come contrattualmente dichiarato ed accettato.
Del tutto assiomatica si rivela, poi, l'affermazione degli attori/appellanti che in presenza, come nella specie, di un parametro di indicizzazione del tasso debitore il contrattualizzato sistema di ammortamento alla francese,
comporti necessariamente l'indeterminatezza del tasso debitore.
Tanto in ragione del fatto che tale assunto non è stato accompagnato da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che le particolari clausole contrattuali che contraddistinguono i mutui qui controversi, nel momento in cui
26 è stato variato il tasso debitore in dipendenza della variazione del parametro d'indicizzazione, non hanno dato luogo ad un'applicazione univoca del tasso debitore e ad un univoco ricalcolo della rata in scadenza, bensì hanno comportato una scelta, riservata alla discrezionalità della banca mutuante, tra più tassi diversi e tra più modalità di composizione della rata alternativamente possibili.
15. Detto questo, occorre ora affrontare le tematiche prospettate dagli attori/appellanti sempre in via meramente teorica con riguardo ai piani standard di ammortamento alla francese relativamente: alla mancata contrattualizzazione ai sensi dell'art. 1194 c.c. del criterio con il quale i pagamenti rateali sarebbero stati imputati al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi;
all'applicazione di interessi composti non oggetto di pattuizione;
alla surrettizia capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c..
In proposito è pertinente il richiamo a C. s.u. n.
15130/2024, così massimata: “In tema di mutuo bancario a
tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano
di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato
tradizionale, la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli
interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto”.
Nell'affrontare la questione, per la verità con riguardo alla
27 diversa fattispecie di un mutuo a tasso fisso, se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 comma 2, c.c. le S.U.
forniscono risposta negativa nell'ipotesi in cui il testo del contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), vale a dire la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Inoltre, la doglianza concernente la mancata esplicitazione contrattuale del maggior costo del prestito come effetto del regime composto degli interessi non pone, secondo le
S.U., un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, semmai, dell'eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117,
comma 4, Tub che potrebbe dare luogo ad una nullità testuale per la mancata indicazione di un prezzo o costo aggiuntivo del prestito e in tal caso all'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla norma cit..
Tuttavia, sotto questo profilo le S.U. hanno fatto una distinzione.
Hanno, cioè, osservato che il maggior carico di interessi del prestito conseguente all'applicazione del regime composto
28 non debba necessariamente dipendere da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi
“scaduti” (propriamente anatocistici).
La maggiore onerosità può anche dipendere dalla diversa circostanza che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In tale evenienza, in mancanza cioè di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo
(Tan) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (Taeg) anch'esso esplicitato.
In altre parole, l'applicazione al finanziamento di un aggiuntivo onere anatocistico non è un effetto necessitato dall'adozione del piano standardizzato di ammortamento alla francese ma dev'essere concretamente dimostrata.
Ciò che non hanno fatto nel caso di specie gli attori/appellanti dal momento che essi si sono limitati all'enunciazione di assunti meramente teorici sui piani standardizzati di ammortamento alla francese senza in alcun modo allegare e tanto meno dimostrare se nella specie i piani
29 oggetto di giudizio abbiano deviato dal modello tradizionale.
In difetto del ridetto aggiuntivo onere anatocistico, è da escludersi che si sia in presenza di un'autonoma ed addizionale componente del costo del credito che debba essere esplicitata ai sensi dell'art. 117 Tub.
La maggiore onerosità dipende appunto dalla contrattualizzazione di un regime composto dell'interesse senza che la previsione di cui all'art. 117 Tub o altra disposizione normativa obblighi a formalizzare nel testo dell'accordo ed a pena di nullità la tipologia del prescelto regime finanziario dell'interesse applicato.
16. Della richiamata pronuncia delle S.U. sono consapevoli anche gli odierni appellanti che, infatti, la menzionano a p. 9 e 10 della loro comparsa conclusionale d.d.
17.01.2025.
Nondimeno al riguardo essi affermano testualmente.
“Pensare che questa massima possa risolvere anche
l'attuale procedimento sarebbe un grossolano sproposito.
Occorre, in via preliminare, evidenziare che la decisione
delle Sezioni Unite riguarda una specifica tipologia contrattuale:
un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento francese
allegato al contratto. Il collegio giudicante non si è invece
pronunciato, per sua esplicita ammissione, su altre questioni di
rilevante impatto pratico, ossia a) i piani di ammortamento
relativi a contatti di mutuo a tasso variabile …”.
30 Ancora una volta le enunciazioni di principio degli attori/appellanti si riferiscono in generale ai piani standardizzati di ammortamento alla francese e si limitano ad enfatizzare la circostanza che il caso deciso dalle S.U. si riferiva ad un'ipotesi di mutuo il cui tasso d'interesse era stato contrattualizzato in misura fissa e non variabile, senza tuttavia trarre da questa constatazione alcun concreto rilievo con specifico riferimento ai piani oggetto di giudizio.
Tali enunciazioni di principio vanno ricusate perché
risultano ora contraddette da C. n. 7382/2025, della quale si trascrivono i seguenti passaggi testuali tratti dalla relativa motivazione.
“E cioè, se è pur vero che né dall'esposizione dei fatti di
causa né dall'esposizione del motivo di ricorso emergono le
specifiche condizioni contrattuali del mutuo ipotecario oggetto del
contendere, sicché non è chiarito se si tratti di un mutuo a tasso
fisso o variabile, circostanza non evincibile neppure dalla
sentenza di primo grado, riportata dal resistente nel suo atto, è
altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle
Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono
senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo
variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento
ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati
tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
31 a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico
composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e
via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate
in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata
costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della
quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e
non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate
nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono
calcolati gli interessi, determinando così la progressiva
diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a
capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata
sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi
al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di
interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto
nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che
siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di
32 successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe
argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla
francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è
una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota
capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)
residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera) ulteriori interessi nel
periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento
"alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del
rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo
per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di
quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una
caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale
incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare
la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio
finanziario, il che comporta la debenza di più interessi
corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il
differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del
33 capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche
nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento
standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente
ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota
di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso
l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli
interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di
ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo
complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta
prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento
del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza
un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata
medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla
francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi
perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta,
detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate
precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
34 prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG),
della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso
con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi",
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il
mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è
possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano
di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che
essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva
dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del
tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il
mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale
sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base
dell'unico parametro noto e disponibile al momento della
pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili
offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione
delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente
praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad
absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a
negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso
variabile”.
17. Sulla base della richiamata pronuncia è possibile anzitutto dare risposta negativa a tutti i dubbi d'invalidità
sollevati dagli attori/appellanti, oltretutto si ribadisce ancora
35 una vola in modo del tutto teorico, senza, cioè, alcun concreto confronto né con le effettive previsioni contrattuali del caso di specie, né con le modalità esecutive che hanno contraddistinto lo svolgimento dei rapporti bancari oggetto di giudizio.
Rispetto ad un piano standardizzato di ammortamento alla francese relativo ad un mutuo a tasso variabile, la differenza rispetto alla contrattualizzazione di un tasso fisso consiste soltanto nella diversa quantificazione degli interessi dovuti alle scadenze rateali che, in base al tasso d'interesse di riferimento, verranno calcolati sempre sul capitale residuo ancora dovuto.
18. Ma alla luce del richiamato precedente va anche escluso che sia, altresì, addebitabile alla di aver operato CP_4
nella specie in violazione delle norme sulla trasparenza stabilite dal Tub.
Ed invero, come si è detto, i testi contrattuali riportano la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato (lire 200
milioni), della tipologia contrattuale (mutuo) e del piano di ammortamento (francese), della durata del prestito (120 mesi),
del tasso di interesse nominale (tan 5,889%) ed effettivo (taeg
6,181%), della periodicità (mensili) e composizione delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi con riguardo alla rate iniziale, e con riguardo alle rate successive con l'indicazione della quota capitale ed, infine, ad ogni scadenza con il dettaglio del debito residuale dopo il
36 pagamento di ciascuna rata.
Alla luce dei parametri precisamente contrattualizzati e di quanto affermato dalla S.C. va esclusa, nella specie, l'invalidità
delle clausole contrattuali perché esse consentono di stabilire sia pure in ipotesi proiettiva, sulla base, cioè, del tasso d'interesse variabile perché indicizzato, quale sarebbe stata l'obbligazione per interessi assunta dai mutuatari.
Vale, poi, sul punto richiamare la regola di giudizio ribadita (ex multis) in motivazione anche da C. n. 16907/2019:
“In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di
determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di
ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi
dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un
richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché
obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta
determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che
quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza,
senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo
all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo
necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta
per la sua esecuzione”.
19. Tanto induce ad escludere la rilevanza non solo dell'indagine contabile richiesta dagli attori/appellanti ma anche della prova orale da loro stessi offerta per dimostrare le insufficienti informazioni che sarebbero state loro rese in fase di
37 negoziazione delle condizioni economiche dei prestiti.
Come detto, queste sono adeguatamente enunciate nei testi contrattuali i quali, oltretutto, sono stati rogitati da un notaio, vale a dire da un pubblico ufficiale che avrebbe potuto concorrere a fornire ai contraenti tutti i chiarimenti che essi avessero ritenuto di chiedergli.
Tanto induce ad escludere qualsiasi condotta decettiva da parte della banca.
20. Un cenno a parte merita la questione dell'Isc che,
secondo quanto prospettato dagli attori in primo grado, non sarebbe stato contrattualizzato con conseguente invalidità delle clausole sugli interessi.
A p. 3 della loro comparsa di conclusionale d.d.
17.01.2025 essi rivedono la loro posizione e riconoscono che l'Isc non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo ma svolge una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento la cui omissione è fonte di responsabilità precontrattuale (così
anche C. n. 4597/2023).
Nella specie, come si è rilevato, i piani di ammortamento indicano il Taeg che equivale all'Isc.
Inoltre, solo l'erronea rappresentazione del costo globale del finanziamento, ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto, potrebbe dare
38 luogo a responsabilità contrattuale della banca.
Sotto questo profilo nessuna allegazione è mai stata prospettata dai mutuatari a giustificazione delle loro domande tanto restitutorie quanto risarcitorie.
21. Conclusivamente i motivi d'impugnazione prospettati dagli attori/appellanti non conducono alla riforma della statuizione di rigetto delle loro domande.
22. Gli appellanti soccombenti vanno gravati delle spese anche del presente grado di giudizio.
Esse sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa indeterminabile (difficoltà bassa) secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui.
Nulla è riconosciuto per la fase decisoria non avendo la banca appellata depositato scritti conclusivi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 296/2023 del 13.04.2023 del Tribunale
di Bolzano, così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano nell'importo complessivo di € 3.997,40, oltre IVA,
CAP;
39 3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti e , ai sensi Parte_1 Parte_2
del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 09.04.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 98/2023 R.G.
promossa
da
, nato a [...] il 07 dicembre Parte_1
1961, residente in [...],
c.f. , e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 08 dicembre 1970, residente in [...], c.f. giudizialmente C.F._2
assistiti e rappresentati dall'Avv. Marco Parolari del Foro di
Lecco, c.f. , con Studio in 23870 C.F._3
CO Lombardone (LC) – Via del Lago di Como e dello
Spluga n. 4 (domicilio p.e.c.
, ivi elettivamente Email_1
1 domiciliati, secondo procura speciale ad litem emarginata all'atto di citazione di primo grado
- appellanti -
contro
, con sede in OR, P.zza San Carlo Controparte_1
156, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di OR , Partita IVA , P.IVA_1 P.IVA_2
capitale sociale euro 8.545.561.614,72, Società aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al nr. 5361 e capogruppo del iscritta Controparte_2
all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona della sua procuratrice
Dott.ssa a tanto abilitata giusta procura d.d. CP_3
14.04.2021, notaio dott. di Persona_1
Milano, rep. n.
6.745 racc. n. 4737, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giorgio Negri, cod. fisc.
, presso il cui studio in Bolzano Galleria C.F._4
Europa 26 ha eletto domicilio giusta allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parti appellanti:
in via principale, nel merito:
2 Con riguardo a ciascuno degli Attori e riferimento ai rispettivi contratti per cui è causa, accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza ed indeterminabilità e l'ingannevolezza e falsità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali ed all'ammortamento; l'illegittimità, invalidità,
inefficacia delle clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi e metodo;
le responsabilità precontrattuali,
contrattuali ed extracontrattuali e l'inadempimento della Banca
convenuta; la nullità o l'annullamento parziale dei contratti.
Condannarsi la convenuta a sentire riordinare i piani di CP_4
ammortamento, emendando gli interessi ultralegali e composti e difformi o non previsti dal contratto e/o dalla Legge, in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso calcolando gli interessi legali o quelli ex art.117 T.U.B., infine, determinando le rate ed il saldo rettificati. Condannarsi la convenuta CP_4
all'annotazione a credito ed alla restituzione, ripetizione,
risarcimento in favore degli Attori, ciascuno per i propri diritti,
della somma pagata in eccesso ed indebito e dei danni, nella misura determinata in corso di causa, con interessi legali da ogni singola partita creditoria e di mora ex art.1284 co.4 c.c.
dalla domanda al saldo. Spese e compensi di causa, legali e tecnici, di primo e di secondo grado, rifusi.
in via istruttoria:
Per ciascuno dei due contratti de quibus: In punto di informativa e di responsabilità, ammettersi prove per
3 interrogatorio formale del Legale rappresentante della CP_4
convenuta [Direttore pro tempore della Filiale di Salorno],
nonché testimoniale, sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il contratto è stato concluso mediante adesione del
Mutuatario a testo predisposto dalla contenente le CP_4
clausole generali da questo applicate a tutti i rapporti e clienti?
2. Vero (o no) che le clausole del contratto sono state determinate con trattativa individuale ed illustrate prima della loro sottoscrizione anche per specifica approvazione? (si contesta la circostanza)
3. Vero (o no) che il Mutuatario ha ricevuto informativa precontrattuale? (si contesta la circostanza)
4. Vero che il Mutuatario ha avuto prima ed unica conoscenza e lettura dei contenuti e del testo del contratto avanti al Notaio
rogante in data 31 maggio 2000?
5. Vero (o no) che la ha fornito al Mutuatario, prima della CP_4
conclusione del contratto, in forma scritta, su supporto cartaceo od altro durevole, le informazioni in particolare relative a:
1. identità e contatti del finanziatore;
2. caratteristiche principali del prodotto di credito;
3. confronto con diverse offerte di credito sul mercato;
4. natura, effetti specifici e rischi delle singole clausole? (si contesta la circostanza)
6. Vero (o no) che alcuna condizione economica del contratto è
stata pubblicizzata prima od al momento della conclusione del contratto? (si contesta la circostanza)
4 7. Vero che il Mutuatario ha domandato alla Banca una bozza del contratto, senza riceverla?
8. Vero (o no) che la ha comunicato al Mutuatario i flussi CP_4
di cassa attesi ed il costo attualizzato dei differenziali futuri prevedibili od ipotetici, in favore o sfavore del Cliente, sulla base dell'indice variabile di tasso del contratto e rispetto al piano di ammortamento esemplificativo? (si contesta la circostanza)
Si indicano come testimoni: − Sig.ra , 39040 Testimone_1
Salorno (BZ) – Via Dante Alighieri n.9. − Direttore pro tempore della Filiale di Salorno della convenuta (quando non CP_4
sentito in interrogatorio formale).
Considerata la natura anche e soprattutto matematica-
finanziaria dell'esame e del giudizio necessari per la decisione della causa, ammettersi C.T.U. contabile sui documenti in atti,
sulle seguenti circostanze:
1. se nel contratto alcuna indicazione riguardi le regole concrete di ammortamento (formula matematica, sequenza di calcolo o spiegazione o esemplificazione del suo funzionamento, in particolare per effetto dell'indicizzazione dei tassi), ed abbia previsto se e come il piano di ammortamento sarebbe stato rideterminato, in relazione alla quota capitale, alla quota interessi, all'importo complessivo di ogni singola rata, alla durata.
2. se alcuna clausola del contratto ha determinato il criterio di imputazione dei pagamenti (tra capitale, interessi e spese).
5 3. se la clausola di interessi ultralegali indichi la misura del tasso nominale prevista (tasso iniziale, indice di riferimento del tasso variabile di ammortamento e spread), ma taccia le modalità di applicazione in concreto di quei tassi, ovvero il meccanismo adottato per il cumulo degli interessi al capitale
(metodo di ammortamento).
4. se i metodi di ammortamento in uso su piazza delle Banche
sono quello italiano (in cui la quota capitale è costante, la quota di interessi e le rate decrescenti), quello francese (in cui le rate sono costanti, la quota capitale crescente e la quota di interesse decrescente), quelli tedesco ed americano, ciascuno dei quali determina mediante le proprie modalità applicative diversi importi complessivi degli interessi.
5. se il piano francese, nella teoria generale della matematica finanziaria, preveda:
1. quota interessi data dalla moltiplicazione del capitale residuo (periodo precedente) per il tasso di interesse (rapportato al periodo);
2. quota capitale data dalla sottrazione della quota interessi dalla rata (costante); 3.
rata data dalla somma della quota interessi e della quota capitale;
4. capitale residuo dato dalla sottrazione della quota capitale n.2 dal capitale residuo del periodo precedente.
6. se il piano di ammortamento francese sia teoricamente previsto per un tasso di interesse fisso, ed altrimenti, sempre in astratto, conduca ad ipotesi alternative: A) ferma la durata del mutuo, il piano viene ricalcolato ad ogni variazione di tasso,
6 rinnovando ogni volta l'effetto distributivo della formula. In
definitiva, l'importo della rata, sia nel totale che nelle due componenti, varia in funzione della modificazione del tasso. Il
piano di ammortamento in tal caso perde ogni validità ed efficacia. B) ferme sia la durata del mutuo sia la componente capitale, come calcolata nel piano di ammortamento originario,
l'importo della rata varia in funzione della modificazione del tasso, ma solo per il variare della quota interessi. C) fissa e costante la rata nonostante la variazione del tasso, le variazioni hanno effetto sull'entità dell'ultima rata o sulla durata del mutuo.
7. se la misura degli interessi addebitati al Mutuatario dipenda sia dal tasso, sia anche dal metodo di ammortamento (che è il secondo fattore matematico che determina la somma).
8. se un medesimo tasso genera volumi di interessi maggiori o minori secondo il metodo di ammortamento.
9. quale metodo abbia in concreto applicato la dopo CP_4
avere concluso il contratto ed avere erogato la somma mutuata.
10. se l'ammortamento effettivamente applicato dalla Banca,
per effetto dell'indicizzazione dei tassi, abbia determinato rate non costanti.
11. se la abbia di fatto applicato interessi composti e non CP_4
semplici.
12. se l'uso del metodo di ammortamento francese e di interessi composti abbiano determinato l'addebito al Mutuatario di
7 interessi, e di un costo del credito (T.A.E.G.), maggiori rispetto a quello che sarebbe derivato da altri metodi, in particolare italiano, e da interessi semplici.
13. se alcun documento della anche in corso di rapporto CP_4
abbia indicato il T.A.E.G. applicato in concreto, e lo abbia fatto in misura corrispondente al costo effettivo e complessivo dell'operazione come derivante da tutte le condizioni economiche applicate. e sulla seguente proposta di quesito
(salvo quello che il Giudice vorrà formulare per decidere su tutta la domanda e su tutte le prove ex artt.112 e 115 c.p.c.):
“Verifichi il C.T.U. se le rate e la misura effettiva degli interessi pagati siano conformi o difformi rispetto alle condizioni economiche dichiarate (T.A.N., I.S.C. e singole clausole). Indichi
quale sia il metodo di ammortamento applicato in concreto, e se esso corrisponda, in tutto od in parte, alle condizioni pattuite, o ad alcuna e non altre di esse. Indichi se la quota degli interessi in valore indicizzato e variabile sia compatibile con il contratto ed il piano di ammortamento a rata costante: [A) Il contratto e l'ammortamento francese prevede rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente mentre la quota di interessi decresce. B) La misura degli interessi è indicizzata. C) La somma delle quote di capitale ed interessi è fissa. Le condizioni A, B e C possono coesistere?
sono state tutte rispettate? se no, quali di esse]. Ridetermini nel caso il piano di ammortamento rispettando alternativamente le
8 condizioni A, B e C. Determini quale sia la somma pagata a titolo di interessi dal Mutuatario e le eventuali differenze rispetto alle condizioni convenute od ai diversi possibili piani di ammortamento. Dica se nell'ammortamento applicato dalla
Banca siano stati applicati interessi composti o vi sia stato anatocismo, anche occulto od in frode alla legge, o maggiore costo rispetto ad altri metodi di imputazione dei pagamenti, e calcoli l'ammontare degli interessi non convenuti od illegittimi,
espungendoli. Accerti il T.A.E.G. delle singole rate effettive ed il costo del credito. Dica se il T.A.E.G. che ne risulta superi, sia nelle singole rate sia per effetto dell'estinzione anticipata, i tassi soglia previsti dalle norme in materia di usura. Dica se le clausole di tasso abbiano significato univoco e consentano una sola o diverse modalità operative e sequenze di calcolo, e siano state correttamente applicate. Dica se sulla base dei dati contrattuali fosse possibile determinare il piano finanziario, le modalità di calcolo delle rate, il tasso ed il costo del credito effettivi. Riordini il piano di ammortamento secundum legem e secundum contractum, emendando gli interessi illegittimi e l'anatocismo e l'usura, calcolando (solo se del caso) gli interessi legali semplici o gli interessi ex art.117 T.U.B., o gli interessi al tasso soglia, in modo semplice (lineare e non esponenziale) e/o su quote capitali costanti e/o tenendo ferma la durata e/o tenendo ferma sia la durata sia la quota capitale e/o tenendo costante la rata e/o applicando i criteri legali di imputazione dei
9 pagamenti, infine determinando l'indebito, il saldo e le rate scadute ed a scadere rettificate”.
Se del caso, ordinarsi alla Banca convenuta l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. e/o autorizzarsi il C.T.U.
all'acquisizione di tutti i documenti inerenti il rapporto impugnato, quali non già prodotti e semmai esistenti (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.119 co.4 T.U.B.).
del procuratore di parte appellante:
respinto l'avversario gravame, confermarsi l'impugnata decisione di reiezione delle domande degli appellanti sia di merito che istruttorie in ipotesi anche per le diverse ragioni esplicate nella comparsa di costituzione d.d. 16.10.2023.
Respingersi altresì perché infondata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado. Spese e competenze di questo grado rifuse.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con due distinti mutui fondiari, entrambi rogitati il
31.05.2000, (successivamente Controparte_5
incorporata in ha prestato a Controparte_1 Pt_1
e a la somma di Lire 200 milioni ciascuno.
[...] Parte_2
Gli importi erogati sono stati versati sui c/c intrattenuti da ciascuna delle parti mutuatarie presso la banca mutuante.
Avevano il medesimo tenore, nelle loro parti rispettivamente letterale e numerica, i testi contrattuali che regolavano le condizioni economiche dei due finanziamenti
10 (docc. n. 1 degli appellanti).
“Art. 3.
La durata del mutuo viene stabilita in 120 mesi da oggi
compreso il mese in corso.
Il tasso di interesse nominale annuo è fissato fino al 30
giugno 2000 nella misura del 5,889%
A partire dal 1° luglio 2000 il tasso d'interesse nominale
annuo per ciascuna rata mensile sarà di volta in volta pari alla
media delle quotazioni giornaliere dell'EURIBOR a tre mesi,
moltiplicata per il coefficiente 365/360, rilevata nel mese di
calendario precedente l'inizio di ciascun periodo di interessi
aumentata di uno spread nominale annuo di 1.5 punti
percentuali.
(…)
La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma
mutuata maggiorata degli interessi nella misura indicata nel
presente articolo (…) mediante pagamento di n. 120 rate mensili
posticipate con scadenza a partire dal 30 giugno 2000 e fino al
31 maggio 2010.
L'importo delle rate risulta dal piano di ammortamento, che
firmato dalle parti e da me Notaio si allega al presente atto sotto
la lettera "B" perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Le variazioni del tasso d'interesse comporteranno la
rideterminazione degli interessi evidenziati nel plano di
ammortamento di cui al comma precedente, senza necessità da
11 parte della Banca di darne comunicazione alla Parte mutuataria.
Le quote del piano di ammortamento sono fisse”.
Gli allegati “B” ai contratti di mutuo, denominati
“Simulazione piano di ammortamento”, ne specificavano la tipologia vale a dire a “rata costante francese”, l'Euribor quale parametro d'indicizzazione del tasso, la durata di 120 mesi, la periodicità mensile della rata, il Taeg del 6,181% e il Tan del
5,889%.
In relazione a ciascuna mensilità, i piani ridetti indicavano poi il totale della singola rata in scadenza (prima rata di lire 2.209.278 con scadenza 30.06.2000) ripartita in quota di rimborso capitale e quota di pagamento degli interessi.
Infine, essi indicavano alle singole scadenze mensili l'ammontare del debito che residuava dopo il pagamento di ciascuna rata.
2. I mutuatari hanno onorato entrambi i prestiti estinguendoli interamente con il pagamento dell'ultima rata avvenuto il 31.05.2010.
3. Con citazione d.d. 03.12.2021 i mutuatari hanno convenuto davanti al Tribunale di Bolzano la banca.
Muovendo dalla rilevata variabilità del tasso d'interesse pattuito, essi hanno lamentato: a) la mancata contrattualizzazione del metodo di ammortamento e,
precisamente, l'omessa esplicitazione del meccanismo con il quale, alla variazione del parametro d'indicizzazione del tasso,
12 sarebbe stata rideterminata, relativamente a ciascuna rata, la parte destinata ad rimborsare il debito per capitale e quella destinata ad pagare il debito per interessi;
b) la mancata contrattualizzazione ai sensi dell'art. 1194 c.c. del criterio con il quale i pagamenti rateali sarebbero stati imputati al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi;
c) l'inconciliabilità
del piano di ammortamento convenzionalmente dichiarato alla francese, dunque a rata fissa, con la pattuita indicizzazione del tasso d'interesse che, al variare appunto del parametro, avrebbe richiesto il ricalcolo delle rate (nelle relative componenti di quota capitale e quota interessi) e, dunque, una nuova contrattualizzazione del piano;
d) l'applicazione di interessi composti non oggetto di pattuizione;
e) la surrettizia capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c..
Su queste premesse gli attori hanno eccepito la nullità
per indeterminatezza delle clausole che regolavano il tasso d'interesse e, per l'effetto, hanno chiesto la rideterminazione dell'onere per interessi al tasso legale in sostituzione di quello invalidamente contrattualizzato e, quindi, la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto, delle quali non hanno tuttavia specificato l'ammontare.
Gli attori hanno, altresì, lamentato l'omessa contrattualizzazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) e,
quindi affermato: “… che ciò determina la nullità del contratto sia
per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB, sia per
13 violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c.”; “La nullità
determina l'obbligo di restituzione della sola somma capitale
percepita, mentre tutti gli interessi diventano indebiti” (così
testualmente a p. 18 e 19 dell'atto di citazione in primo grado d.d. 03.12.2021).
Tutto ciò premesso gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza ed
indeterminabilità e l'ingannevolezza e falsità delle clausole
contrattuali relative agli interessi ultralegali ed
all'ammortamento; l'illegittimità, invalidità, inefficacia delle
clausole stesse e dell'applicazione in concreto di tali interessi e
metodo; le responsabilità precontrattuali, contrattuali ed
extracontrattuali e l'inadempimento della Banca convenuta;
la
nullità o l'annullamento parziale dei contratti. Condannarsi la
convenuta a sentire riordinare i piani di ammortamento, CP_4
emendando gli interessi ultralegali e composti e difformi o non
previsti dal contratto e/o dalla Legge, in misura da determinarsi
in corso di causa, se del caso calcolando gli interessi legali o
quelli ex art. 117 T.U.B., infine determinando le rate ed il saldo
rettificati. Condannarsi la convenuta all'annotazione a CP_4
credito ed alla restituzione, ripetizione, risarcimento in favore
degli Attori, ciascuno per i propri diritti, della somma pagata in
eccesso ed indebita e dei danni, nella misura determinata in
corso di causa, con interessi legali da ogni singola partita
14 creditoria e di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al
saldo. Spese e compensi di causa, legali e tecnici, rifusi”.
4. Costituitasi, la banca ha negato la fondatezza delle domande avversarie.
5. Istruita la causa con l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, l'adito Tribunale di
Bolzano l'ha, quindi, definita con la sentenza n. 296, pubblicata il 13.04.2023, ed ha respinto le domande degli attori gravandoli delle spese del grado.
6. Qualificate le loro domande in termini di ripetizione d'indebito, il Tribunale le ha rigettate sul rilievo che
“Nell'esposizione della domanda manca il primo elemento, cioè il
pagamento. Infatti, nell'atto di citazione non vi è alcun cenno
all'importo restituito alla banca e ancor meno a quanto pagato
per interessi. Questi dati non sono nemmeno contenuti nella
documentazione allegata (…) Ai fini dell'accertamento
dell'indebito oggettivo è indispensabile la basilare allegazione,
prima ancora della prova, del pagamento e la carenza di questa
allegazione non può che condurre al rigetto della domanda. A
titolo di completezza va dato atto che gli attori hanno, con la
memoria n. 2 ai sensi dell'art. 183 co. 6, prodotto due “estratti
conto e quietanze di pagamento” di rispettivamente 119 e 114
pagine, senza peraltro spiegare in che modo intendevano
valorizzarne il contenuto. Tale produzione non è idonea a sanare
la preclusione assertiva già verificatasi …”.
15 7. Con citazione d.d. 23.05.2023 gli attori soccombenti hanno gravato la predetta pronuncia formulando due motivi d'impugnazione.
Si è costituita la banca resistendo all'appello avversario.
La causa è passata in decisione all'udienza del
19.02.2025.
8.1. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 121, 163, 183 co.
6 c.p.c.. Erroneità e contraddittorietà della motivazione”.
La doglianza investe il capo decisorio che ha disatteso le domande attoree sul ritenuto mancato assolvimento dell'onere allegatorio con riguardo alla deduzione dell'indebito pagamento quale essenziale elemento costitutivo dell'azione di ripetizione.
Precisamente, gli appellanti osservano che nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado essi avevano testualmente dedotto di aver adempiuto le obbligazioni per capitale ed interessi generate dai contratti di mutuo conclusi con la banca “con il pagamento delle rate e l'estinzione in data
31 maggio 2010”.
Con ciò essi avevano allegato chiaramente di aver assolto interamente l'obbligazione per interessi nella misura che era stata loro addebitata dalla banca sulla base dei due contratti di mutuo d.d. 31.05.2000, interessi dei quali ora chiedevano la ripetizione (totale o parziale) giustificando le domande sull'eccepita invalidità delle clausole contrattuali che li
16 regolavano.
Del resto, lo stesso Tribunale aveva disatteso l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'editio actionis sollevata dalla banca osservando che “la domanda attorea non è nulla (…),
perché l'indicazione dei due contratti, dei profili di nullità degli
stessi e la richiesta di ripetizione dell'indebito e di risarcimento
soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.”.
Affermata la ritualità della domanda nei termini in cui era stata formulata, il Tribunale non avrebbe potuto, senza contraddirsi, sostenere che gli attori non avevano assolto l'onere di allegare l'indebito pagamento quale elemento costitutivo dell'azione di ripetizione, peraltro da controparte nemmeno contestato.
Ad avviso degli appellanti non era, infine, rilevante il fatto che essi non avevano né precisato l'ammontare della somma pagata a titolo di interessi, né libellato l'ammontare della loro pretesa restitutoria dal momento che tutto ciò, in particolare la quantificazione del loro credito, atteneva alla prova del diritto dedotto in giudizio, la quale essi avevano fornito producendo gli e/c recanti l'annotazione dei pagamenti nel tempo effettuati,
suscettibili se del caso di formare oggetto d'indagine tecnica.
8.2. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione degli artt. 61, 112, 115, co. 7, 188 e 191, 202 e ss.
c.p.c., 119 TUB. Infondatezza, estraneità al diritto ed erroneità
della motivazione”.
17 La censura investe la seguente parte della motivazione che sorregge l'impugnata sentenza di primo grado con specifico riguardo alla funzione e rilevanza delle evidenze documentali desumibili dagli e/c dimessi dagli attori.
“Si tratta, poi di una enorme mole di pagine e di accumulo
di documenti da cui non emerge nemmeno in modo agevolmente
comprensibile quali pagamenti sano stati effettuati in favore della
banca a titolo di restituzione del mutuo. Al fine di accertare il
pagamento complessivo sarebbe necessaria una complessa
operazione di esame delle singole annotazioni, di filtro e di
calcolo. L'operazione appena descritta sarebbe quindi necessaria
per individuare il solo dato base (il pagamento effettuato,
asseritamente indebito in parte) e di partenza sul quale si
potrebbero, in un secondo momento, innestare gli ulteriori
accertamenti di natura tecnica. La ricerca ed individuazione del
pagamento effettuato, come elemento della fattispecie non è però
compito del Giudice e rientra invece nell'onere di allegazione
della parte. Pertanto, il Giudice non deve nemmeno assumere
consulenza tecnica d'ufficio, in quanto tale mezzo ha la finalità di
coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o
nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze, mentre non si presta ad essere utilizzato al fine di
esonerare la parte dall'allegazione degli elementi della domanda
e di compiere un'indagine esplorativa per acquisire tali elementi”.
Oppongono gli appellanti di aver prodotto la
18 documentazione contabile non già in evasione del proprio onere allegatario, che a loro avviso essi avevano già ritualmente assolto deducendo di aver pagato mensilmente tutte le rate dei mutui nella misura addebitata dalla banca sino al totale rimborso dei prestiti.
La produzione documentale era, piuttosto, avvenuta in funzione dimostrativa dell'indebito pagamento.
Dal momento che gli e/c recavano l'annotazione di tutte le rate versate in restituzione dei mutui, sulla base degli stessi sarebbe stato possibile accertare la somma complessivamente riscossa dalla banca a titolo di interessi per poi verificare se,
nella sua documentata consistenza, essa trovasse effettiva giustificazione contrattuale nelle clausole, della cui validità essi,
peraltro, dubitavano.
Gli appellanti concludono, pertanto, insistendo nella assunzione di CTU e delle prove orali, queste ultime offerte per dimostrare l'inadempimento della banca ai propri doveri di trasparenza.
9. Le doglianze prospettate nei motivi di gravame sono suscettibili di trattazione unitaria.
10. Sull'onere assertivo è stato scritto quanto segue.
“L'onere assertivo può essere definito come la situazione
giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere gravante
sull'attore e sul convenuto di allegare ritualmente (in modo
chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima
19 della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente
cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie),
rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i
fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione
dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della
domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio
eventualmente sollevate.
Il fondamento dell'onere (e della successiva decadenza
dall'allegazione ove non assolto, con conseguente inammissibilità
della domanda per violazione del divieto di nova) va individuato
nei principi che governano tradizionalmente il processo di
cognizione, ovverosia, oltre ai principi del giudicato e
del contraddittorio (il secondo dei quali avente rilevanza
costituzionale), il principio dell'impulso di parte (art. 99 cod. proc.
civ.), il principio dispositivo in senso materiale (art. 112 cod. proc.
civ.), il principio dispositivo in senso formale (art. 115 cod. proc.
civ.).
Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 la barriera
preclusiva assertiva è stata spostata a prima della udienza di
prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui
all'art. 183 cod. proc. civ. e precisamente a livello della prima
memoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ..
(…)
La ratio di tale anticipazione è quella di assicurare una
puntuale e tempestiva discovery, con cristallizzazione del thema
20 decidendum e del thema probandum già prima dell'udienza, la
quale diviene concludente e produttiva, potenzialmente in grado
di preludere direttamente alla definizione della lite”.
Il testo trascritto è ripetuto pressoché alla lettera nella motivazione di C. n. 1903/2025 (punto 3.1.).
11. Orbene, la domanda che, come nella specie, il cliente promuove nei confronti della banca per far accertare l'inesistenza di una propria obbligazione ed ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, va qualificata come azione di ripetizione.
Oltre all'inesistenza di una causa solvendi, della ripetizione dell'indebito è presupposto essenziale l'avvenuto pagamento, quindi un fatto.
Più precisamente il diritto al pagamento di una somma di denaro a titolo di condictio indebiti è eterodeterminato, si caratterizza, cioè, in funzione del puntuale fatto storico su cui si fonda.
Pertanto, la sua causa petendi si risolve nel riferimento concreto proprio a quel fatto storico che è affermato ed allegato come costitutivo e che, perciò, possiede una specifica attitudine ad individuare il diritto restitutorio fatto valere in giudizio.
12. Nella specie gli attori hanno ritualmente individuato il loro diritto restitutorio in relazione al debito per interessi generato da due contratti di mutuo fondiario stipulati in data
21 31.05.2000, che essi hanno interamente onorato versando mensilmente sui c/c da loro stessi intrattenuti presso la banca mutuante le rate di ammortamento e ciò nel corso del decennio a decorrere dal 30.06.2000 al 31.05.2010.
Dovendo il giudice limitare la propria decisione (art. 112
c.p.c.) alla domanda della parte (art. 99 c.p.c.), deve concludersi che nella specie gli attori abbiano con le sopra riassunte deduzioni adeguatamente allegato in giudizio i fatti storici che tale domanda sostanziavano ed in ordine ai quali la banca mutuante è stata chiamata ad interloquire.
Riscontra l'esattezza di questa conclusione la constatazione che in relazione alla determinazione dei fatti storici avversariamente allegati nessuna menomazione del diritto di difesa abbia mai lamentato la banca convenuta che,
infatti, non ha manifestato alcuna difficoltà nell'identificare gli specifici rapporti contrattuali e agli atti solutori in relazione ai quali le sue controparti hanno eccepito l'invalidità della causa
solvendi e, conseguentemente, l'inesistenza (totale o parziale)
dell'integralmente assolto debito per interessi.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nella specie non può poi sostenersi che l'onere allegatorio sia rimasto inevaso perché “nell'esposizione della domanda manca il primo
elemento, cioè, il pagamento. Infatti, nell'atto di citazione non vi è
alcun cenno all'importo restituito alla banca e ancor meno a
quanto pagato per interessi”.
22 Come detto, gli attori hanno compiutamente circostanziato e, quindi, determinato i pagamenti quali fatti storici identificativi delle loro domande di ripetizione.
Quanto poi alla quantificazione della pretesa, deve affermarsi che, sotto questo profilo, l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda deve ritenersi validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria richiesta, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese.
In termini C. n. 26873/2017: “L'onere di quantificazione
della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei
soli titoli su cui si fonda la pretesa, purché il convenuto sia posto
in condizione di esercitare il suo diritto di difesa. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in un giudizio di
ripetizione di somme indebitamente trattenute dal datore di
lavoro, aveva ritenuto sufficiente che ne fosse stata indicata la
natura di ritenute fiscali operate ai fini Irpef”).
13. Semmai quel che nel caso di specie va osservato è che sia nell'atto di citazione, sia nel corso del giudizio gli attori hanno illustrato le proprie ragioni addotte a sostegno dell'eccepita invalidità delle clausole sugli interessi contrattualizzate nei mutui conclusi con la banca convenuta con una dissertazione teorica in ordine alle problematiche poste in generale dai piani standardizzati di ammortamento c.d. alla
23 francese, enfatizzando in particolare le criticità che, a loro avviso, si riscontrerebbero quando il tasso d'interesse ultralegale sia concordato in misura variabile.
Infatti, al di là dell'asserita inconciliabilità delle seguenti condizioni di contratto che prevedono: “L'importo delle rate
risulta dal piano di ammortamento”, “Le variazioni del tasso di
interesse comporteranno la rideterminazione degli interessi
evidenziati nel piano di ammortamento”, “Le quote del piano di
ammortamento sono fisse”, gli attori/appellanti non hanno svolto concreti rilievi in ordine agli specifici rapporti di finanziamento oggetto di causa come regolati dalle parti letterali e numeriche dei testi contrattuali.
Riscontra questa conclusione la constatazione che essi non hanno accreditato i propri assunti sulla base di alcuna allegazione tecnica a dimostrazione che, nella specie, la banca abbia contrattualizzato il proprio credito per interessi in modo indeterminato così da riservarsi l'indebita discrezionalità di modificarlo a proprio piacimento al momento di applicare la variazione del tasso d'interesse indicizzato.
Piuttosto, essi hanno chiesto di svolgere l'indagine tecnica nella presente sede giudiziale, senza tuttavia che ne ricorra l'effettiva necessità e ciò per le seguenti considerazioni svolte muovendo dall'assunto - dagli attori/appellanti mai messo concretamente in discussione, tenuto conto dei termini appunto meramente teorici in cui loro stessi formulano le eccezioni di
24 invalidità delle clausole contrattuali - che corrispondano al modello standardizzato i piani di ammortamento alla francese oggetto di giudizio.
14. Occorre anzitutto muovere dalla constatazione che entrambi i contratti rogitati il 31.05.2000, nei rispettivi allegati
“B”, hanno esplicitato le previsioni letterali degli accordi prevedendo che era “a rata costante francese” la tipologia del sistema di ammortamento concordato dalle parti.
Coerentemente, essi prospettano un piano di ammortamento formulato assumendo il tasso d'interesse iniziale del 5,889% (Tan) stabilito nella parte letterale degli accordi.
Dei mutui, per lire 200 milioni ciascuno, i menzionati allegati precisano anche il Tegm (6,181%), la durata (120 mesi),
la periodicità (mensile) della rata, il relativo importo iniziale (lire
2.209.278) ripartito in quota capitale e quota interessi.
Con riguardo a ciascuna delle rate successive alla prima essi precisano la quota capitale ed, infine, ad ogni scadenza il debito complessivo ancora dovuto.
Come noto, il sistema standard di ammortamento alla francese è contraddistinto dal fatto che, della rata, la quota relativa agli interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota relativa al capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.
Una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul
25 tasso, sulla durata del prestito, sul rimborso mediante un numero predefinito di rate forfettarie, sulla loro periodicità, la misura della quota capitale e per differenza quella per interessi discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Tanto, nella specie, è inoppugnabilmente documentato proprio dai piani sottoscritti per accettazione dalle parti ed allegati ai contratti di mutuo.
In altre parole, il rimborso dei mutui accesi per una certa somma (lire 200 milioni), ad un certo tasso (5,889%), con un prefissato numero di rate costanti (120), con l'indicazione della loro periodicità (mensile), del valore della prima rata calcolato sulla base del tasso debitore vigente al momento della stipula,
poteva avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo, pari inizialmente a lire 2.209.278,
ripartito in quota capitale e quota interessi come contrattualmente dichiarato ed accettato.
Del tutto assiomatica si rivela, poi, l'affermazione degli attori/appellanti che in presenza, come nella specie, di un parametro di indicizzazione del tasso debitore il contrattualizzato sistema di ammortamento alla francese,
comporti necessariamente l'indeterminatezza del tasso debitore.
Tanto in ragione del fatto che tale assunto non è stato accompagnato da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che le particolari clausole contrattuali che contraddistinguono i mutui qui controversi, nel momento in cui
26 è stato variato il tasso debitore in dipendenza della variazione del parametro d'indicizzazione, non hanno dato luogo ad un'applicazione univoca del tasso debitore e ad un univoco ricalcolo della rata in scadenza, bensì hanno comportato una scelta, riservata alla discrezionalità della banca mutuante, tra più tassi diversi e tra più modalità di composizione della rata alternativamente possibili.
15. Detto questo, occorre ora affrontare le tematiche prospettate dagli attori/appellanti sempre in via meramente teorica con riguardo ai piani standard di ammortamento alla francese relativamente: alla mancata contrattualizzazione ai sensi dell'art. 1194 c.c. del criterio con il quale i pagamenti rateali sarebbero stati imputati al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi;
all'applicazione di interessi composti non oggetto di pattuizione;
alla surrettizia capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c..
In proposito è pertinente il richiamo a C. s.u. n.
15130/2024, così massimata: “In tema di mutuo bancario a
tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano
di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato
tradizionale, la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli
interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto”.
Nell'affrontare la questione, per la verità con riguardo alla
27 diversa fattispecie di un mutuo a tasso fisso, se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 comma 2, c.c. le S.U.
forniscono risposta negativa nell'ipotesi in cui il testo del contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), vale a dire la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Inoltre, la doglianza concernente la mancata esplicitazione contrattuale del maggior costo del prestito come effetto del regime composto degli interessi non pone, secondo le
S.U., un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, semmai, dell'eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117,
comma 4, Tub che potrebbe dare luogo ad una nullità testuale per la mancata indicazione di un prezzo o costo aggiuntivo del prestito e in tal caso all'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla norma cit..
Tuttavia, sotto questo profilo le S.U. hanno fatto una distinzione.
Hanno, cioè, osservato che il maggior carico di interessi del prestito conseguente all'applicazione del regime composto
28 non debba necessariamente dipendere da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi
“scaduti” (propriamente anatocistici).
La maggiore onerosità può anche dipendere dalla diversa circostanza che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In tale evenienza, in mancanza cioè di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo
(Tan) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (Taeg) anch'esso esplicitato.
In altre parole, l'applicazione al finanziamento di un aggiuntivo onere anatocistico non è un effetto necessitato dall'adozione del piano standardizzato di ammortamento alla francese ma dev'essere concretamente dimostrata.
Ciò che non hanno fatto nel caso di specie gli attori/appellanti dal momento che essi si sono limitati all'enunciazione di assunti meramente teorici sui piani standardizzati di ammortamento alla francese senza in alcun modo allegare e tanto meno dimostrare se nella specie i piani
29 oggetto di giudizio abbiano deviato dal modello tradizionale.
In difetto del ridetto aggiuntivo onere anatocistico, è da escludersi che si sia in presenza di un'autonoma ed addizionale componente del costo del credito che debba essere esplicitata ai sensi dell'art. 117 Tub.
La maggiore onerosità dipende appunto dalla contrattualizzazione di un regime composto dell'interesse senza che la previsione di cui all'art. 117 Tub o altra disposizione normativa obblighi a formalizzare nel testo dell'accordo ed a pena di nullità la tipologia del prescelto regime finanziario dell'interesse applicato.
16. Della richiamata pronuncia delle S.U. sono consapevoli anche gli odierni appellanti che, infatti, la menzionano a p. 9 e 10 della loro comparsa conclusionale d.d.
17.01.2025.
Nondimeno al riguardo essi affermano testualmente.
“Pensare che questa massima possa risolvere anche
l'attuale procedimento sarebbe un grossolano sproposito.
Occorre, in via preliminare, evidenziare che la decisione
delle Sezioni Unite riguarda una specifica tipologia contrattuale:
un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento francese
allegato al contratto. Il collegio giudicante non si è invece
pronunciato, per sua esplicita ammissione, su altre questioni di
rilevante impatto pratico, ossia a) i piani di ammortamento
relativi a contatti di mutuo a tasso variabile …”.
30 Ancora una volta le enunciazioni di principio degli attori/appellanti si riferiscono in generale ai piani standardizzati di ammortamento alla francese e si limitano ad enfatizzare la circostanza che il caso deciso dalle S.U. si riferiva ad un'ipotesi di mutuo il cui tasso d'interesse era stato contrattualizzato in misura fissa e non variabile, senza tuttavia trarre da questa constatazione alcun concreto rilievo con specifico riferimento ai piani oggetto di giudizio.
Tali enunciazioni di principio vanno ricusate perché
risultano ora contraddette da C. n. 7382/2025, della quale si trascrivono i seguenti passaggi testuali tratti dalla relativa motivazione.
“E cioè, se è pur vero che né dall'esposizione dei fatti di
causa né dall'esposizione del motivo di ricorso emergono le
specifiche condizioni contrattuali del mutuo ipotecario oggetto del
contendere, sicché non è chiarito se si tratti di un mutuo a tasso
fisso o variabile, circostanza non evincibile neppure dalla
sentenza di primo grado, riportata dal resistente nel suo atto, è
altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle
Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono
senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo
variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento
ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati
tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
31 a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico
composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e
via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate
in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata
costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della
quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e
non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate
nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono
calcolati gli interessi, determinando così la progressiva
diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a
capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata
sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi
al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di
interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto
nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che
siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di
32 successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe
argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla
francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è
una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota
capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)
residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera) ulteriori interessi nel
periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento
"alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del
rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo
per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di
quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una
caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale
incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare
la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio
finanziario, il che comporta la debenza di più interessi
corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il
differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del
33 capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche
nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento
standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente
ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota
di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso
l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli
interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di
ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo
complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta
prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento
del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza
un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata
medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla
francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi
perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta,
detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate
precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
34 prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG),
della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso
con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi",
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il
mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è
possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano
di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che
essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva
dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del
tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il
mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale
sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base
dell'unico parametro noto e disponibile al momento della
pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili
offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione
delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente
praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad
absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a
negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso
variabile”.
17. Sulla base della richiamata pronuncia è possibile anzitutto dare risposta negativa a tutti i dubbi d'invalidità
sollevati dagli attori/appellanti, oltretutto si ribadisce ancora
35 una vola in modo del tutto teorico, senza, cioè, alcun concreto confronto né con le effettive previsioni contrattuali del caso di specie, né con le modalità esecutive che hanno contraddistinto lo svolgimento dei rapporti bancari oggetto di giudizio.
Rispetto ad un piano standardizzato di ammortamento alla francese relativo ad un mutuo a tasso variabile, la differenza rispetto alla contrattualizzazione di un tasso fisso consiste soltanto nella diversa quantificazione degli interessi dovuti alle scadenze rateali che, in base al tasso d'interesse di riferimento, verranno calcolati sempre sul capitale residuo ancora dovuto.
18. Ma alla luce del richiamato precedente va anche escluso che sia, altresì, addebitabile alla di aver operato CP_4
nella specie in violazione delle norme sulla trasparenza stabilite dal Tub.
Ed invero, come si è detto, i testi contrattuali riportano la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato (lire 200
milioni), della tipologia contrattuale (mutuo) e del piano di ammortamento (francese), della durata del prestito (120 mesi),
del tasso di interesse nominale (tan 5,889%) ed effettivo (taeg
6,181%), della periodicità (mensili) e composizione delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi con riguardo alla rate iniziale, e con riguardo alle rate successive con l'indicazione della quota capitale ed, infine, ad ogni scadenza con il dettaglio del debito residuale dopo il
36 pagamento di ciascuna rata.
Alla luce dei parametri precisamente contrattualizzati e di quanto affermato dalla S.C. va esclusa, nella specie, l'invalidità
delle clausole contrattuali perché esse consentono di stabilire sia pure in ipotesi proiettiva, sulla base, cioè, del tasso d'interesse variabile perché indicizzato, quale sarebbe stata l'obbligazione per interessi assunta dai mutuatari.
Vale, poi, sul punto richiamare la regola di giudizio ribadita (ex multis) in motivazione anche da C. n. 16907/2019:
“In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di
determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di
ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi
dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un
richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché
obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta
determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che
quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza,
senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo
all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo
necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta
per la sua esecuzione”.
19. Tanto induce ad escludere la rilevanza non solo dell'indagine contabile richiesta dagli attori/appellanti ma anche della prova orale da loro stessi offerta per dimostrare le insufficienti informazioni che sarebbero state loro rese in fase di
37 negoziazione delle condizioni economiche dei prestiti.
Come detto, queste sono adeguatamente enunciate nei testi contrattuali i quali, oltretutto, sono stati rogitati da un notaio, vale a dire da un pubblico ufficiale che avrebbe potuto concorrere a fornire ai contraenti tutti i chiarimenti che essi avessero ritenuto di chiedergli.
Tanto induce ad escludere qualsiasi condotta decettiva da parte della banca.
20. Un cenno a parte merita la questione dell'Isc che,
secondo quanto prospettato dagli attori in primo grado, non sarebbe stato contrattualizzato con conseguente invalidità delle clausole sugli interessi.
A p. 3 della loro comparsa di conclusionale d.d.
17.01.2025 essi rivedono la loro posizione e riconoscono che l'Isc non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo ma svolge una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento la cui omissione è fonte di responsabilità precontrattuale (così
anche C. n. 4597/2023).
Nella specie, come si è rilevato, i piani di ammortamento indicano il Taeg che equivale all'Isc.
Inoltre, solo l'erronea rappresentazione del costo globale del finanziamento, ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto, potrebbe dare
38 luogo a responsabilità contrattuale della banca.
Sotto questo profilo nessuna allegazione è mai stata prospettata dai mutuatari a giustificazione delle loro domande tanto restitutorie quanto risarcitorie.
21. Conclusivamente i motivi d'impugnazione prospettati dagli attori/appellanti non conducono alla riforma della statuizione di rigetto delle loro domande.
22. Gli appellanti soccombenti vanno gravati delle spese anche del presente grado di giudizio.
Esse sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa indeterminabile (difficoltà bassa) secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui.
Nulla è riconosciuto per la fase decisoria non avendo la banca appellata depositato scritti conclusivi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 296/2023 del 13.04.2023 del Tribunale
di Bolzano, così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano nell'importo complessivo di € 3.997,40, oltre IVA,
CAP;
39 3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti e , ai sensi Parte_1 Parte_2
del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 09.04.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
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