Sentenza 21 marzo 2025
Decreto collegiale 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 21/03/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06112/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6112 del 2024, proposto da
UA GI, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 539/2023, pubblicata in data 23.5.2023, emessa dal Tribunale di Benevento, notificata il 30.5.2023 passata in giudicato il 29.6.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame parte ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 539/23 del 23.5.2023 del Tribunale di Benevento, ormai definitiva non essendo stata proposta opposizione nei termini, notificata il 30.5.23.
In particolare, premesso che con tale sentenza l’intimato Ministero è stato, tra l’altro, condannato al pagamento delle spese di lite, “ che liquida in € 2.580,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”, parte ricorrente, nella qualitas di difensore antistatario in quel giudizio, denuncia che i suoi diritti non sono stati soddisfatti e chiede che la sezione ordini all’Amministrazione intimata di eseguire interamente il provvedimento, fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’Amministrazione.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’Amministrazione, solo formalmente costituitasi in giudizio, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, in punto di spese di lite, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Benevento o un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento nell’ulteriore termine di sessanta giorni; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’Amministrazione intimata, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Benevento o di un dirigente da lui delegato, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni; pone a carico dell’intimato Ministero l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO