CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1785/2024 promossa in grado d'appello da
, in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1 con sede in Roma alla via XX Settembre, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. P.IVA_1
1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC , Email_1
- ricorrente appellante -
Contro
c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 P.IVA_2
Cabrini n. 8 presso e nello studio dell'avv. Pietro Cenci, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-resistente appellato
ed ai soli fini della denutiatio litis nei confronti di pag. 1 Controparte_2
[...]
OGGETTO: ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il : Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza, rigettata ogni contraria istanza, difesa, conclusione ed eccezione, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respingere l'opposizione avverso il decreto sanzionatorio della
n. 803721. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_1
“preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto;
in ogni caso, rigettare
l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano, I sez. civ., n. 4229/2024, pubblicata il 17.4.2024, emessa dal Giudice dott.ssa Marta Bianca dé Costanzo, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 65 L. 231/2007 , CP_2 CP_2
ed proponevano opposizione avverso il decreto sanzionatorio della Controparte_1
n. 803721A/MI/PF, loro notificato il 18 maggio 2023, che Controparte_3 ingiungeva loro il pagamento della sanzione amministrativa di € 3.000,00, oltre ad € 20,00, loro comminata per aver violato l'art. 51 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, omettendo la comunicazione di infrazione di cui all'art. 49 comma 5 del suddetto decreto in relazione all'assegno bancario n. 0720161703-01 del 29 settembre 2020 di € 1.044,32, negoziato presso in data 2 ottobre 2020, e privo della clausola di trasferibilità. Controparte_1
2. I ricorrenti deducevano che, con segnalazione di altro istituto di credito, in data CP_4 veniva rilevata negoziazione, presso l'istituto bancario convenuto, del ridetto titolo in violazione del precitato art. 49; con nota del 17 dicembre 2020 la Ragioneria Centrale aveva chiesto di conoscere i dati della persona che aveva proceduto alla negoziazione, della pag. 2 persona giuridica nonché del legale rappresentante dell'ente presso il quale l'assegno era stato versato, oltre ai dati identificativi delle persone che avevano proceduto alla segnalazione.
3. I dati richiesti venivano sollecitati con pec dell'11 marzo 2001, ed li Controparte_1
trasmetteva in ultimo alla in data 18 marzo 2021. Controparte_3
4. La con verbale n. 803721/MI/NA notificato in Controparte_3
data 20 maggio 2021 ad , il 7 giugno 2021 a e in data 29 Controparte_1 CP_2
luglio 2021 a , contestava loro la violazione sopra citata. Le parti CP_2 presentavano scritti difensivi, e la , all'esito, emetteva il Controparte_3
provvedimento sanzionatorio impugnato.
5. Nel giudizio di opposizione, i ricorrenti concludevano chiedendo: (i) l'annullamento del decreto nei confronti di e , in quanto soggetti non obbligati alla CP_2 CP_2 comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, D.lgs. n. 231/2007; (ii) l'estinzione dell'obbligo di pagamento per decadenza dei termini di cui all'art. 14 l. n. 689/1981; (iii) l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
4. La si costituiva in giudizio, contestando i Controparte_3 motivi di opposizione ed eccependo l'inammissibilità del ricorso.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma del decreto sanzionatorio, con vittoria di spese.
5. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione proposta e, per l'effetto, annullava il decreto sanzionatorio n. 803721/A/MI/FL, condannando il
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Giudice di primo grado, affermato il principio per cui l'obbligo di cui all'art. 51 d.lgs. n.
231/2007 era attribuibile solo alla banca, annullava il decreto opposto nei confronti dei dipendenti e;
annullava, altresì, la sanzione nei confronti di CP_2 CP_2 CP_1
poiché adottata tardivamente, in violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981.
[...]
6. Il ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza, concludendo come in epigrafe riportato.
L'appello si fonda su un unico motivo, consistente nell'asserita violazione dell'art. 14 l. n.
689/1981.
7. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello e chiedendone in ogni caso il rigetto.
8. All'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
pag. 3 La Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è infondata, attesa l'avvenuta fissazione, nella controversia che occupa, dell'udienza di discussione.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc.
L'appello è stato formulato nel rispetto dei canoni di specificità e analiticità di cui al codice di rito, necessari per una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'Amministrazione appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte.
Esso risulta, dunque, in linea con i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n.
3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
Il contenzioso in appello è residuato nel rapporto tra e il Controparte_6 [...]
. Parte_1 Controparte_3
Con l'atto di impugnazione l'Amministrazione ha ben chiarito che l'appello è stato proposto solo nei confronti della banca e che la notifica ai dipendenti e è stata CP_2 CP_2
effettuata solo ai fini delle denuntiatio litis.
La statuizione del Tribunale di Milano relativamente alla loro posizione è da intendersi, pertanto, come passata in giudicato.
10. Con un unico motivo, il appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella Parte_1 parte in cui è affermata la violazione del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l n. 689/1981, previsto ai fini della notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo.
Nella sentenza impugnata si legge: «La censura è fondata. Nel caso in esame, tale conoscenza era stata acquisita dal resistente già in data 20.10.2020, allorché Banca comunicava i dati della CP_7 sig.ra , traente dell'assegno n. 0720161703-01, del 29/09/2020, di euro 1.044,32, privo di clausola Persona_1 di non trasferibilità, informando la Ragioneria competente del nominativo di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., unico soggetto legittimato passivo ai sensi dell'art. 51.
Si osserva, infatti, che, non essendo ascrivibile, nel caso, una responsabilità in capo ai dipendenti dell'istituto di credito, le uniche informazioni da acquisire al fine dell'istruttoria erano quelle inerenti alla , i Parte_2 dati del soggetto obbligato - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - erano noti sin dalla data della comunicazione dell'infrazione da parte della banca trattaria, effettuata il 20.10.2020, allorché Controparte_8 quest'ultima aveva informato la del nominativo di Intesa Sanpaolo S.p.a, Controparte_3 unico soggetto legittimato passivo ex art. 51, co. 1, D.Lgs. 231/2007. Ed invero, in detta nota (allegato 1 di Cont parte resistente , datata 19.10.2020 e ricevuta alla di Milano in data Controparte_3
20.10.2020, avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi dell'art. 51 D. Lgs 231/2007 e successive modificazioni”, comunicava l'operazione “in violazione dell'art. 49, comma V, del D.Lgs. n. CP_8
pag. 4 231/2007 e successive modificazioni”, indicando tutti i dati riportati sull'assegno (di cui veniva allegata copia)
e precisando il tipo d'infrazione rilevata, la data dell'infrazione, il numero dell'assegno, l'importo dello stesso, il tipo di assegno, il luogo e data di emissione, la banca emittente, la data di negoziazione e la banca negoziatrice;
in altre parole, dalla nota di emergeva compiutamente la violazione commessa da CP_8
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., unico soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 51 citato.
La notifica della contestazione è stata effettuata, in violazione dell'art. 14, in data 20.05.2021, ben oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento. Del tutto irrilevante è il fatto che in data 17.12.2020 e poi in data
11.03.2021 parte resistente ebbe a chiedere a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ulteriori dati, perché del tutto ininfluenti ai fini della formulazione della contestazione, per quanto già detto a proposito della carenza di legittimazione passiva del direttore della filiale e, comunque, del dipendente che ha eseguito materialmente l'operazione”.
L'Amministrazione appellante sostiene che non sia configurabile la decadenza ex art. 14 l.
n. 689/1981, dovendosi tenere conto, ai fini della decorrenza dei termini, del completamento dell'istruttoria con la trasmissione dei dati da parte di in data 18 marzo Controparte_6
2021.
Solo in tale data la banca aveva provveduto a comunicare le generalità complete, la residenza e il codice fiscale della persona fisica che aveva posto all'incasso l'assegno, del titolare del conto corrente sul quale era stato versato, nonché dei dipendenti che non avevano provveduto ad effettuare la segnalazione ex art. 51, comma 1, d.lgs. n. 213/2007.
L'amministrazione appellante, pertanto, ha insistito nel ritenere rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
La questione posta all'esame di questa Corte consiste dunque nell'individuare la decorrenza dei termini prevista dall'art. 14 l. n. 689/1981 e nel verificare se, nel caso di specie, detta previsione risulti rispettata.
L'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981 prevede che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Dal testo della norma discende chiaramente come il termine di 90 giorni decorra dalla data di accertamento dell'illecito amministrativo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento non coincide con il momento in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto nella sua materialità, bensì con il “momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo pag. 5 decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione”
Ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981 l'attività di accertamento deve essere intesa “come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, n. 28210/2019; ma anche, più recentemente, Cass. 4 marzo 2025 n. 5749 secondo la quale: “…. in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il
"fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione dell'idoneità di tale fatto a integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, compreso quello occorrente per apprezzare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (ex multis Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30206 del
31.10.2023 Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 – 01; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011, Rv. 620263 – 01)”.
In caso di contrasto fra le parti, spetta al giudice di merito individuare il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza e tale valutazione, qualora congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
La Corte non ritiene di condividere, sul punto, le conclusioni del Tribunale.
La segnalazione effettuata dalla non poteva essere considerata completa e idonea CP_8
a individuare tutti gli elementi necessari ai fini della contestazione.
In primo luogo, tale segnalazione doveva essere verificata e, in secondo luogo, dalla stessa non risultavano i dati identificativi della persona fisica che aveva provveduto a bancare pag. 6 l'assegno, che, a norma dell'art. 49 citato, sicuramente è soggetto trasgressore (cfr. Cass. sez. II, 23819 del 4 agosto 2023, Pres. Est. . Per_2
Tali dati identificativi venivano comunicati da , mediante fax del 18 Controparte_6
marzo 2021, solo a seguito della richiesta di informazioni inviata dalla Controparte_3
e solo con tale comunicazione l'istituto di credito riconosceva
[...]
effettivamente di non aver provveduto alla segnalazione ex art. 51, comma 1, d.lgs. n.
231/2007.
E' di tutta evidenza che con la ricezione di tale fax l'Amministrazione ha avuto la effettiva conferma della violazione e la conoscenza completa delle informazioni relative a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi integranti l'illecito amministrativo.
Quindi, soltanto in tale momento l'Amministrazione è stata posta in condizioni di svolgere le attività ad essa demandate di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal d. lgs. n.231/2007.
Ne consegue che, nel caso oggetto di esame, deve ritenersi che il dies a quo decorresse dalla data del 18 marzo 2021.
La contestazione dell'infrazione è stata notificata a con pec in data 20 Controparte_6 maggio 2021 e dunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
Fermo restando il giudicato intervenuto per la posizione dei due dipendenti, la sentenza impugnata deve essere riformata come da dispositivo, con conferma del decreto sanzionatorio opposto nei confronti dell'istituto di credito appellato.
11. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La liquidazione viene operata, tenuto conto del valore della controversia dato dall'entità della sanzione amministrativa erogata, sulla base dei parametri medi dello scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00 di cui al DM n. 147/2022, considerata l'attività difensiva svolta e le questioni in diritto affrontate.
La costituzione dell'Amministrazione, in primo grado, con propri funzionari esime la Corte dal provvedere in ordine alle spese di lite per quel grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 4229/2024 del Tribunale di Milano emessa in data 17 aprile
[...]
2024, così dispone:
a) in accoglimento dell'appello proposto dal e in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto sanzionatorio n.
pag. 7 803721/A/MI/PF, emesso dal Parte_1 [...]
e notificato in data 18 maggio 2023, limitatamente alla Controparte_3
posizione di;
Controparte_6
b) nulla sulle spese di lite per il giudizio di primo grado, sempre con esclusivo riferimento alla posizione di;
Controparte_6
c) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Controparte_6 giudizio, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso, in Milano, il 14 maggio 2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Alessandra Arceri
pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1785/2024 promossa in grado d'appello da
, in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1 con sede in Roma alla via XX Settembre, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. P.IVA_1
1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC , Email_1
- ricorrente appellante -
Contro
c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 P.IVA_2
Cabrini n. 8 presso e nello studio dell'avv. Pietro Cenci, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-resistente appellato
ed ai soli fini della denutiatio litis nei confronti di pag. 1 Controparte_2
[...]
OGGETTO: ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il : Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza, rigettata ogni contraria istanza, difesa, conclusione ed eccezione, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respingere l'opposizione avverso il decreto sanzionatorio della
n. 803721. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_1
“preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto;
in ogni caso, rigettare
l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano, I sez. civ., n. 4229/2024, pubblicata il 17.4.2024, emessa dal Giudice dott.ssa Marta Bianca dé Costanzo, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 65 L. 231/2007 , CP_2 CP_2
ed proponevano opposizione avverso il decreto sanzionatorio della Controparte_1
n. 803721A/MI/PF, loro notificato il 18 maggio 2023, che Controparte_3 ingiungeva loro il pagamento della sanzione amministrativa di € 3.000,00, oltre ad € 20,00, loro comminata per aver violato l'art. 51 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, omettendo la comunicazione di infrazione di cui all'art. 49 comma 5 del suddetto decreto in relazione all'assegno bancario n. 0720161703-01 del 29 settembre 2020 di € 1.044,32, negoziato presso in data 2 ottobre 2020, e privo della clausola di trasferibilità. Controparte_1
2. I ricorrenti deducevano che, con segnalazione di altro istituto di credito, in data CP_4 veniva rilevata negoziazione, presso l'istituto bancario convenuto, del ridetto titolo in violazione del precitato art. 49; con nota del 17 dicembre 2020 la Ragioneria Centrale aveva chiesto di conoscere i dati della persona che aveva proceduto alla negoziazione, della pag. 2 persona giuridica nonché del legale rappresentante dell'ente presso il quale l'assegno era stato versato, oltre ai dati identificativi delle persone che avevano proceduto alla segnalazione.
3. I dati richiesti venivano sollecitati con pec dell'11 marzo 2001, ed li Controparte_1
trasmetteva in ultimo alla in data 18 marzo 2021. Controparte_3
4. La con verbale n. 803721/MI/NA notificato in Controparte_3
data 20 maggio 2021 ad , il 7 giugno 2021 a e in data 29 Controparte_1 CP_2
luglio 2021 a , contestava loro la violazione sopra citata. Le parti CP_2 presentavano scritti difensivi, e la , all'esito, emetteva il Controparte_3
provvedimento sanzionatorio impugnato.
5. Nel giudizio di opposizione, i ricorrenti concludevano chiedendo: (i) l'annullamento del decreto nei confronti di e , in quanto soggetti non obbligati alla CP_2 CP_2 comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, D.lgs. n. 231/2007; (ii) l'estinzione dell'obbligo di pagamento per decadenza dei termini di cui all'art. 14 l. n. 689/1981; (iii) l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
4. La si costituiva in giudizio, contestando i Controparte_3 motivi di opposizione ed eccependo l'inammissibilità del ricorso.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma del decreto sanzionatorio, con vittoria di spese.
5. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione proposta e, per l'effetto, annullava il decreto sanzionatorio n. 803721/A/MI/FL, condannando il
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Giudice di primo grado, affermato il principio per cui l'obbligo di cui all'art. 51 d.lgs. n.
231/2007 era attribuibile solo alla banca, annullava il decreto opposto nei confronti dei dipendenti e;
annullava, altresì, la sanzione nei confronti di CP_2 CP_2 CP_1
poiché adottata tardivamente, in violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981.
[...]
6. Il ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza, concludendo come in epigrafe riportato.
L'appello si fonda su un unico motivo, consistente nell'asserita violazione dell'art. 14 l. n.
689/1981.
7. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello e chiedendone in ogni caso il rigetto.
8. All'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
pag. 3 La Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è infondata, attesa l'avvenuta fissazione, nella controversia che occupa, dell'udienza di discussione.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc.
L'appello è stato formulato nel rispetto dei canoni di specificità e analiticità di cui al codice di rito, necessari per una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'Amministrazione appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte.
Esso risulta, dunque, in linea con i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n.
3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
Il contenzioso in appello è residuato nel rapporto tra e il Controparte_6 [...]
. Parte_1 Controparte_3
Con l'atto di impugnazione l'Amministrazione ha ben chiarito che l'appello è stato proposto solo nei confronti della banca e che la notifica ai dipendenti e è stata CP_2 CP_2
effettuata solo ai fini delle denuntiatio litis.
La statuizione del Tribunale di Milano relativamente alla loro posizione è da intendersi, pertanto, come passata in giudicato.
10. Con un unico motivo, il appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella Parte_1 parte in cui è affermata la violazione del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l n. 689/1981, previsto ai fini della notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo.
Nella sentenza impugnata si legge: «La censura è fondata. Nel caso in esame, tale conoscenza era stata acquisita dal resistente già in data 20.10.2020, allorché Banca comunicava i dati della CP_7 sig.ra , traente dell'assegno n. 0720161703-01, del 29/09/2020, di euro 1.044,32, privo di clausola Persona_1 di non trasferibilità, informando la Ragioneria competente del nominativo di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., unico soggetto legittimato passivo ai sensi dell'art. 51.
Si osserva, infatti, che, non essendo ascrivibile, nel caso, una responsabilità in capo ai dipendenti dell'istituto di credito, le uniche informazioni da acquisire al fine dell'istruttoria erano quelle inerenti alla , i Parte_2 dati del soggetto obbligato - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - erano noti sin dalla data della comunicazione dell'infrazione da parte della banca trattaria, effettuata il 20.10.2020, allorché Controparte_8 quest'ultima aveva informato la del nominativo di Intesa Sanpaolo S.p.a, Controparte_3 unico soggetto legittimato passivo ex art. 51, co. 1, D.Lgs. 231/2007. Ed invero, in detta nota (allegato 1 di Cont parte resistente , datata 19.10.2020 e ricevuta alla di Milano in data Controparte_3
20.10.2020, avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi dell'art. 51 D. Lgs 231/2007 e successive modificazioni”, comunicava l'operazione “in violazione dell'art. 49, comma V, del D.Lgs. n. CP_8
pag. 4 231/2007 e successive modificazioni”, indicando tutti i dati riportati sull'assegno (di cui veniva allegata copia)
e precisando il tipo d'infrazione rilevata, la data dell'infrazione, il numero dell'assegno, l'importo dello stesso, il tipo di assegno, il luogo e data di emissione, la banca emittente, la data di negoziazione e la banca negoziatrice;
in altre parole, dalla nota di emergeva compiutamente la violazione commessa da CP_8
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., unico soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 51 citato.
La notifica della contestazione è stata effettuata, in violazione dell'art. 14, in data 20.05.2021, ben oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento. Del tutto irrilevante è il fatto che in data 17.12.2020 e poi in data
11.03.2021 parte resistente ebbe a chiedere a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ulteriori dati, perché del tutto ininfluenti ai fini della formulazione della contestazione, per quanto già detto a proposito della carenza di legittimazione passiva del direttore della filiale e, comunque, del dipendente che ha eseguito materialmente l'operazione”.
L'Amministrazione appellante sostiene che non sia configurabile la decadenza ex art. 14 l.
n. 689/1981, dovendosi tenere conto, ai fini della decorrenza dei termini, del completamento dell'istruttoria con la trasmissione dei dati da parte di in data 18 marzo Controparte_6
2021.
Solo in tale data la banca aveva provveduto a comunicare le generalità complete, la residenza e il codice fiscale della persona fisica che aveva posto all'incasso l'assegno, del titolare del conto corrente sul quale era stato versato, nonché dei dipendenti che non avevano provveduto ad effettuare la segnalazione ex art. 51, comma 1, d.lgs. n. 213/2007.
L'amministrazione appellante, pertanto, ha insistito nel ritenere rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
La questione posta all'esame di questa Corte consiste dunque nell'individuare la decorrenza dei termini prevista dall'art. 14 l. n. 689/1981 e nel verificare se, nel caso di specie, detta previsione risulti rispettata.
L'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981 prevede che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Dal testo della norma discende chiaramente come il termine di 90 giorni decorra dalla data di accertamento dell'illecito amministrativo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento non coincide con il momento in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto nella sua materialità, bensì con il “momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo pag. 5 decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione”
Ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689/1981 l'attività di accertamento deve essere intesa “come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, n. 28210/2019; ma anche, più recentemente, Cass. 4 marzo 2025 n. 5749 secondo la quale: “…. in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il
"fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione dell'idoneità di tale fatto a integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, compreso quello occorrente per apprezzare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (ex multis Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30206 del
31.10.2023 Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 – 01; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011, Rv. 620263 – 01)”.
In caso di contrasto fra le parti, spetta al giudice di merito individuare il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza e tale valutazione, qualora congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
La Corte non ritiene di condividere, sul punto, le conclusioni del Tribunale.
La segnalazione effettuata dalla non poteva essere considerata completa e idonea CP_8
a individuare tutti gli elementi necessari ai fini della contestazione.
In primo luogo, tale segnalazione doveva essere verificata e, in secondo luogo, dalla stessa non risultavano i dati identificativi della persona fisica che aveva provveduto a bancare pag. 6 l'assegno, che, a norma dell'art. 49 citato, sicuramente è soggetto trasgressore (cfr. Cass. sez. II, 23819 del 4 agosto 2023, Pres. Est. . Per_2
Tali dati identificativi venivano comunicati da , mediante fax del 18 Controparte_6
marzo 2021, solo a seguito della richiesta di informazioni inviata dalla Controparte_3
e solo con tale comunicazione l'istituto di credito riconosceva
[...]
effettivamente di non aver provveduto alla segnalazione ex art. 51, comma 1, d.lgs. n.
231/2007.
E' di tutta evidenza che con la ricezione di tale fax l'Amministrazione ha avuto la effettiva conferma della violazione e la conoscenza completa delle informazioni relative a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi integranti l'illecito amministrativo.
Quindi, soltanto in tale momento l'Amministrazione è stata posta in condizioni di svolgere le attività ad essa demandate di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal d. lgs. n.231/2007.
Ne consegue che, nel caso oggetto di esame, deve ritenersi che il dies a quo decorresse dalla data del 18 marzo 2021.
La contestazione dell'infrazione è stata notificata a con pec in data 20 Controparte_6 maggio 2021 e dunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
Fermo restando il giudicato intervenuto per la posizione dei due dipendenti, la sentenza impugnata deve essere riformata come da dispositivo, con conferma del decreto sanzionatorio opposto nei confronti dell'istituto di credito appellato.
11. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La liquidazione viene operata, tenuto conto del valore della controversia dato dall'entità della sanzione amministrativa erogata, sulla base dei parametri medi dello scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00 di cui al DM n. 147/2022, considerata l'attività difensiva svolta e le questioni in diritto affrontate.
La costituzione dell'Amministrazione, in primo grado, con propri funzionari esime la Corte dal provvedere in ordine alle spese di lite per quel grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 4229/2024 del Tribunale di Milano emessa in data 17 aprile
[...]
2024, così dispone:
a) in accoglimento dell'appello proposto dal e in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto sanzionatorio n.
pag. 7 803721/A/MI/PF, emesso dal Parte_1 [...]
e notificato in data 18 maggio 2023, limitatamente alla Controparte_3
posizione di;
Controparte_6
b) nulla sulle spese di lite per il giudizio di primo grado, sempre con esclusivo riferimento alla posizione di;
Controparte_6
c) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Controparte_6 giudizio, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso, in Milano, il 14 maggio 2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Alessandra Arceri
pag. 8