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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione prima civile
DECRETO LEGGE N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri Consiglieri: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. 607 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
(C.F.:
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.:
PEC , presso i cui uffici, siti in Palermo, P.IVA_2 Email_1
Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege;
reclamante
NEI CONFRONTI DI
nato il [...] a [...] CP_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. GIUSEPPE MUSSO pec Email_2
- reclamato
CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
1 letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato il presente
DECRETO
1.Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, con provvedimento emesso in data 12/13 marzo 2025 - sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 2627/2025 proposto dal richiedente in epigrafe avverso il provvedimento della Parte_1
di adottato nella seduta del 12.6.2024 con cui è stata
[...] Pt_1
rigettata la domanda di protezione internazionale dal medesimo formulata, in quanto manifestamente infondata - ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, del d. lgs. n. 25/2008, dell'efficacia del provvedimento di diniego.
2.Il Parte_1 Parte_1
di in data 18 marzo 2025 ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35bis
[...] Pt_1 comma 4bis D.Lgs. 25/2008, rilevando che: a) dall'esame del provvedimento di diniego emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro (art. 28-bis co. 2, lett.
c), d.lgs. 25/2008), quanto piuttosto da ragioni di merito non meritevoli di fondare la domanda di asilo – narrati nel corso dell'audizione resa dal richiedente il quale ha riferito di avere lasciato il paese di origine per vicende familiari che non hanno alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) conseguentemente, l'attesa delle pronunce del giudice eurounitario si palesa del tutto irrilevante, anche considerato che le questioni sottoposte si incentrano sulla possibile operatività della c.d. eccezione personale al fine di disattendere la designazione (oggi) legislativa di un Paese come sicuro;
c) l'irrilevanza della definizione delle questioni a Lussemburgo, venendo in rilievo nel caso di specie ragioni di conflittualità familiare che nulla hanno a che vedere con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale: si legge nel provvedimento, in particolare, che le ragioni addotte sono ascrivibili a fatti di natura economica, le quali evidentemente non costituiscono motivo per il riconoscimento della protezione internazionale, né per il riconoscimento della protezione sussidiaria;
d) e che, quindi, la sospensione cautelare adottata sulla mera base della
2 provenienza da “Paese sicuro” del richiedente nella contemporanea pendenza di rinvii pregiudiziali sul punto è illegittima per irrilevanza della soluzione che deciderà di adottare la
CGUE in riferimento al caso di specie, ove non si fa in alcun modo questione – in concreto – della insicurezza del richiedente per l'ipotesi di rimpatrio.
Sulla base di tali argomenti il ha invocato la riforma del provvedimento Parte_1
reclamato ed il conseguente rigetto della istanza di sospensiva.
3.Il Procuratore generale, con parere depositato telematicamente in data 19.3.2025 ha chiesto il rigetto del reclamo evidenziando: “considerato che diverse autorità giudiziarie hanno formulato rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione a questioni concernenti la legittimità dell'inclusione di alcuni Stati (tra cui quello di provenienza dell'interessato) nella lista dei Paesi di origine sicuri;
ritenuto, pertanto, che: la decisione adottata dal Tribunale di Palermo, secondo cui la pendenza del giudizio dinanzi alla corte di Giustizia UE evidenzia gravi e circostanziate ragioni per sospendere il provvedimento di rigetto, appare condivisibile, considerando che la designazione come Paese di origine sicura dello Stato di provenienza del richiedente ha assunto rilievo decisivo sia nella individuazione della procedura adottata che nella valutazione della fondatezza della domanda;
il reclamo (secondo cui la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata non già in ragione della provenienza da una Paese di origine ritenuto sicuro e, quindi, l'attesa delle pronunce del giudice eurocomunitario si palesa del tutto irrilevante) non risulta fondato;
4. Con memoria depositata in data 27 marzo 2025 si è costituito il richiedente in epigrafe, chiedendo il rigetto del reclamo.
5.Tanto premesso, il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, seppur la , nel rigettare la domanda di protezione Parte_1
internazionale per manifesta infondatezza abbia fatto espresso richiamo alle circostanze riferite dal richiedente, decidendo nel merito, tuttavia, la domanda è stata esaminata dalla facendo applicazione della procedura accelerata ai sensi Parte_1 dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) e 28 ter lett. a) e b) del D.lgs. n. 25 del 2008, in quanto, nel caso di specie, il richiedente proviene da Paese sicuro.
3 La procedura accelerata seguita dalla Commissione Territoriale trova fondamento, quindi, nella provenienza del richiedente da paese di origine sicuro, ai sensi dell'art. 28-bis, comma
2 lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, e 28 ter comma I lett. a) e b).
Conseguentemente, resta irrilevante, in questa sede, l'indagine in concreto svolta dalla nel merito della vicenda, che in ogni caso non è idonea a Parte_1
qualificarne giuridicamente la decisione solo ai sensi dell'art. 28-ter comma 1 lett. a), essendo stata valutata la manifesta infondatezza anche ai fini della provenienza da paese di origine sicuro posta a fondamento della procedura accelerata seguita. Si tratta, infatti, di procedura accelerata, ex art. 28-bis d. lgs. n. 25/2008, fondata anche sul presupposto della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro.
6.Ciò posto, si osserva che è certamente necessario, come evidenziato dal Tribunale, attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia Europea da alcuni
Tribunali italiani (oltre che da questa stessa Corte di Appello) in tema di correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro.
In pendenza, infatti, di tali molteplici rinvii pregiudiziali, aventi ad oggetto la correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro, non è possibile accertare in questa sede se la valutazione della domanda dell'odierno reclamato sia stata o meno correttamente incardinata nelle forme della procedura accelerata, avuto anche riguardo alla compressione dei diritti del richiedente che la procedura accelerata ha comportato.
Compressione che può ritenersi legittima solo ove sia accertata la sussistenza dei presupposti giustificativi della medesima, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro.
In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto integrate le gravi e circostanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35 bis d. lgs.
n. 25/2008, che giustificano la sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non consegue ex lege dalla mera presentazione del ricorso avverso tale decisione.
7.A tale ultimo riguardo va osservato che ove la procedura accelerata si ritenesse correttamente incardinata, sul presupposto che il richiedente provenga da Paese designato di origine sicuro, pur in presenza di una situazione di incertezza sulla correttezza di tale designazione, si determinerebbe a suo carico un risultato sfavorevole non più idoneo ad essere
4 sovvertito ove la decisione della Corte di Giustizia dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine.
8.Tanto premesso, il reclamo va rigettato.
9.In ragione delle questioni trattate e della peculiarità della natura del procedimento, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il
Procuratore Generale, rigetta il reclamo proposto dal Parte_1
e compensa le spese di lite.
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Palermo, 28 marzo 2025.
Il Consigliere relatore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
5
Sezione prima civile
DECRETO LEGGE N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri Consiglieri: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. 607 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
(C.F.:
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.:
PEC , presso i cui uffici, siti in Palermo, P.IVA_2 Email_1
Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege;
reclamante
NEI CONFRONTI DI
nato il [...] a [...] CP_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. GIUSEPPE MUSSO pec Email_2
- reclamato
CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
1 letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato il presente
DECRETO
1.Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, con provvedimento emesso in data 12/13 marzo 2025 - sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 2627/2025 proposto dal richiedente in epigrafe avverso il provvedimento della Parte_1
di adottato nella seduta del 12.6.2024 con cui è stata
[...] Pt_1
rigettata la domanda di protezione internazionale dal medesimo formulata, in quanto manifestamente infondata - ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, del d. lgs. n. 25/2008, dell'efficacia del provvedimento di diniego.
2.Il Parte_1 Parte_1
di in data 18 marzo 2025 ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35bis
[...] Pt_1 comma 4bis D.Lgs. 25/2008, rilevando che: a) dall'esame del provvedimento di diniego emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro (art. 28-bis co. 2, lett.
c), d.lgs. 25/2008), quanto piuttosto da ragioni di merito non meritevoli di fondare la domanda di asilo – narrati nel corso dell'audizione resa dal richiedente il quale ha riferito di avere lasciato il paese di origine per vicende familiari che non hanno alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) conseguentemente, l'attesa delle pronunce del giudice eurounitario si palesa del tutto irrilevante, anche considerato che le questioni sottoposte si incentrano sulla possibile operatività della c.d. eccezione personale al fine di disattendere la designazione (oggi) legislativa di un Paese come sicuro;
c) l'irrilevanza della definizione delle questioni a Lussemburgo, venendo in rilievo nel caso di specie ragioni di conflittualità familiare che nulla hanno a che vedere con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale: si legge nel provvedimento, in particolare, che le ragioni addotte sono ascrivibili a fatti di natura economica, le quali evidentemente non costituiscono motivo per il riconoscimento della protezione internazionale, né per il riconoscimento della protezione sussidiaria;
d) e che, quindi, la sospensione cautelare adottata sulla mera base della
2 provenienza da “Paese sicuro” del richiedente nella contemporanea pendenza di rinvii pregiudiziali sul punto è illegittima per irrilevanza della soluzione che deciderà di adottare la
CGUE in riferimento al caso di specie, ove non si fa in alcun modo questione – in concreto – della insicurezza del richiedente per l'ipotesi di rimpatrio.
Sulla base di tali argomenti il ha invocato la riforma del provvedimento Parte_1
reclamato ed il conseguente rigetto della istanza di sospensiva.
3.Il Procuratore generale, con parere depositato telematicamente in data 19.3.2025 ha chiesto il rigetto del reclamo evidenziando: “considerato che diverse autorità giudiziarie hanno formulato rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione a questioni concernenti la legittimità dell'inclusione di alcuni Stati (tra cui quello di provenienza dell'interessato) nella lista dei Paesi di origine sicuri;
ritenuto, pertanto, che: la decisione adottata dal Tribunale di Palermo, secondo cui la pendenza del giudizio dinanzi alla corte di Giustizia UE evidenzia gravi e circostanziate ragioni per sospendere il provvedimento di rigetto, appare condivisibile, considerando che la designazione come Paese di origine sicura dello Stato di provenienza del richiedente ha assunto rilievo decisivo sia nella individuazione della procedura adottata che nella valutazione della fondatezza della domanda;
il reclamo (secondo cui la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata non già in ragione della provenienza da una Paese di origine ritenuto sicuro e, quindi, l'attesa delle pronunce del giudice eurocomunitario si palesa del tutto irrilevante) non risulta fondato;
4. Con memoria depositata in data 27 marzo 2025 si è costituito il richiedente in epigrafe, chiedendo il rigetto del reclamo.
5.Tanto premesso, il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, seppur la , nel rigettare la domanda di protezione Parte_1
internazionale per manifesta infondatezza abbia fatto espresso richiamo alle circostanze riferite dal richiedente, decidendo nel merito, tuttavia, la domanda è stata esaminata dalla facendo applicazione della procedura accelerata ai sensi Parte_1 dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) e 28 ter lett. a) e b) del D.lgs. n. 25 del 2008, in quanto, nel caso di specie, il richiedente proviene da Paese sicuro.
3 La procedura accelerata seguita dalla Commissione Territoriale trova fondamento, quindi, nella provenienza del richiedente da paese di origine sicuro, ai sensi dell'art. 28-bis, comma
2 lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, e 28 ter comma I lett. a) e b).
Conseguentemente, resta irrilevante, in questa sede, l'indagine in concreto svolta dalla nel merito della vicenda, che in ogni caso non è idonea a Parte_1
qualificarne giuridicamente la decisione solo ai sensi dell'art. 28-ter comma 1 lett. a), essendo stata valutata la manifesta infondatezza anche ai fini della provenienza da paese di origine sicuro posta a fondamento della procedura accelerata seguita. Si tratta, infatti, di procedura accelerata, ex art. 28-bis d. lgs. n. 25/2008, fondata anche sul presupposto della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro.
6.Ciò posto, si osserva che è certamente necessario, come evidenziato dal Tribunale, attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia Europea da alcuni
Tribunali italiani (oltre che da questa stessa Corte di Appello) in tema di correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro.
In pendenza, infatti, di tali molteplici rinvii pregiudiziali, aventi ad oggetto la correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro, non è possibile accertare in questa sede se la valutazione della domanda dell'odierno reclamato sia stata o meno correttamente incardinata nelle forme della procedura accelerata, avuto anche riguardo alla compressione dei diritti del richiedente che la procedura accelerata ha comportato.
Compressione che può ritenersi legittima solo ove sia accertata la sussistenza dei presupposti giustificativi della medesima, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro.
In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto integrate le gravi e circostanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35 bis d. lgs.
n. 25/2008, che giustificano la sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non consegue ex lege dalla mera presentazione del ricorso avverso tale decisione.
7.A tale ultimo riguardo va osservato che ove la procedura accelerata si ritenesse correttamente incardinata, sul presupposto che il richiedente provenga da Paese designato di origine sicuro, pur in presenza di una situazione di incertezza sulla correttezza di tale designazione, si determinerebbe a suo carico un risultato sfavorevole non più idoneo ad essere
4 sovvertito ove la decisione della Corte di Giustizia dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine.
8.Tanto premesso, il reclamo va rigettato.
9.In ragione delle questioni trattate e della peculiarità della natura del procedimento, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il
Procuratore Generale, rigetta il reclamo proposto dal Parte_1
e compensa le spese di lite.
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Palermo, 28 marzo 2025.
Il Consigliere relatore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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