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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3324 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 04.02.2025 e vertente
TRA
, nella persona del Parte_1 P.IVA_1 commissario liquidatore avv. Parte_2
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Sorrentino, , presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia, sito in Portici (NA) alla Via Bellucci Sessa n. 22
- ATTRICE -opponente
E
, , rapp.ta Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Carlo Formisano, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via A.
Scarlatti n° 126
- CONVENUTA- OPPOSTA
E
Controparte_2 in persona del l.r.p.t.
- CONVENUTA CONTUMACE- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 04.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla parte convenuta, la impugnava la cartella di pagamento n. Parte_1
071202000412973350000 notificatale in data 30.09.2021 con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro
11.863,30, asseritamente riferita al recupero di un credito derivante dall'espletamento di attività di consulenza estimale.
L'opponente impugnava la predetta cartella per i seguenti motivi: a) prescrizione del credito;
b) mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 41942 del 04.06.2018 richiamata dalla cartella;
c) carenza di motivazione della cartella esattoriale;
d) violazione della par condicio creditorum, essendo la opponente in l.c.a.. Parte_1
Per questi motivi
, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento impugnata, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, condannando la parte convenuta alla cancellazione della cartella ed alla refusione delle spese di lite, da attribuirsi all'avv. Sorrentino dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'opposta che Controparte_1 preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della C.T.P. competente per territorio e la carenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c.; nel merito, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 13.12.2022 veniva autorizzata la chiamata in causa della terza , che sceglieva di restare contumace. Controparte_1
All'udienza del 04.02.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondata l'eccezione sollevata alla difesa dell' Controparte_3
[...
[...] [...]
[...]
con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del
[...] giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Ed invero, il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Così viene testualmente previsto: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei
Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, occorre rilevare che nonostante il riferimento della parte opponente ad un recupero crediti per attività di consulenza, dalla cartella esattoriale si evince che la stessa veniva emessa per “controllo tasse e imposte indirette anno 2017”, sicchè non è in discussione natura di tributo del credito sottostante alla cartella esattoriale n. 071202000412973350000
3 A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione per un credito tributario, la giurisdizione spetta alla
Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 3324/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
4 • Dichiara il proprio difetto di giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente;
• Condanna la parte opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell' Controparte_1 che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Napoli 23.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3324 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 04.02.2025 e vertente
TRA
, nella persona del Parte_1 P.IVA_1 commissario liquidatore avv. Parte_2
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Sorrentino, , presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia, sito in Portici (NA) alla Via Bellucci Sessa n. 22
- ATTRICE -opponente
E
, , rapp.ta Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Carlo Formisano, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via A.
Scarlatti n° 126
- CONVENUTA- OPPOSTA
E
Controparte_2 in persona del l.r.p.t.
- CONVENUTA CONTUMACE- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 04.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla parte convenuta, la impugnava la cartella di pagamento n. Parte_1
071202000412973350000 notificatale in data 30.09.2021 con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro
11.863,30, asseritamente riferita al recupero di un credito derivante dall'espletamento di attività di consulenza estimale.
L'opponente impugnava la predetta cartella per i seguenti motivi: a) prescrizione del credito;
b) mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 41942 del 04.06.2018 richiamata dalla cartella;
c) carenza di motivazione della cartella esattoriale;
d) violazione della par condicio creditorum, essendo la opponente in l.c.a.. Parte_1
Per questi motivi
, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento impugnata, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, condannando la parte convenuta alla cancellazione della cartella ed alla refusione delle spese di lite, da attribuirsi all'avv. Sorrentino dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'opposta che Controparte_1 preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della C.T.P. competente per territorio e la carenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c.; nel merito, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 13.12.2022 veniva autorizzata la chiamata in causa della terza , che sceglieva di restare contumace. Controparte_1
All'udienza del 04.02.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondata l'eccezione sollevata alla difesa dell' Controparte_3
[...
[...] [...]
[...]
con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del
[...] giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Ed invero, il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Così viene testualmente previsto: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei
Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, occorre rilevare che nonostante il riferimento della parte opponente ad un recupero crediti per attività di consulenza, dalla cartella esattoriale si evince che la stessa veniva emessa per “controllo tasse e imposte indirette anno 2017”, sicchè non è in discussione natura di tributo del credito sottostante alla cartella esattoriale n. 071202000412973350000
3 A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione per un credito tributario, la giurisdizione spetta alla
Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 3324/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
4 • Dichiara il proprio difetto di giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente;
• Condanna la parte opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell' Controparte_1 che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Napoli 23.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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