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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2829/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2829 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NI TT
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI TT
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 28.08.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in TO RD (LI) il 13.5.2006 e che dalla loro unione è nata Per_1
a CI (LI) il 17 luglio 2007, maggiorenne non economicamente autosufficiente,
[...] ed è nato a [...] il [...]. Persona_2
Con provvedimento in data 3.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 5.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 5.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di TO RD (LI) Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TO RD il 13.5.2006 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4 P. 1 Serie – anno 2006. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La responsabilità genitoriale su minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere autonomamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. Il figlio minore , manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre e avrà collocamento alternato presso entrambi i genitori con alternanza giornaliere e fine settimana alternato dal venerdì alle 8 di mattina alle 8 del lunedì (es. un genitore lo tiene lunedì, mercoledì e il fine settimana;
l'altro genitore lo tiene martedì, giovedì), nel superiore interesse del minore e tenendo conto delle sue esigenze scolastiche, sportive e sociali. Il cambio di collocamento avverrà ogni mattina alle 7, salvo diversi accordi tra i genitori. Durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, manterrà liberi rapporti con l'altro genitore attraverso contatti telefonici e, ove possibile, incontri concordati. Per le festività e le vacanze scolastiche, i genitori si accorderanno di volta in volta nel superiore interesse del figlio, privilegiando l'alternanza e la parità di trattamento.
3) La figlia maggiorenne manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre Per_1
e avrà collocamento alternato presso entrambi i genitori con modalità giornaliera, alternando un fine settimana presso la madre e uno presso il padre Controparte_1 [...]
ma, in virtù della sua maggiore età e della conseguente libertà di scelta della propria Pt_1 dimora, potrà liberamente decidere presso quale genitore risiedere e con quale frequenza frequentare l'altro genitore, senza vincoli di calendario prestabilito. I genitori si impegnano a rispettare le scelte di e a favorire il mantenimento di rapporti sereni ed equilibrati Per_1 con entrambi, nel rispetto della sua autonomia decisionale come previsto dalla giurisprudenza consolidata.
4) Il padre si impegna a corrispondere alla madre per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento di lei e di entrambi i figli, l'importo complessivo di Euro 900,00 mensili, così suddiviso:
- euro 300,00 mensili per maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente;
- euro 300,00 mensili per minore;
Persona_2
- euro 300,00 mensili quale contributo al mantenimento del coniuge.
Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese mediante la modalità che riterranno preferibile (es. contanti con firma per ricevuta o bonifico bancario o versamento postale) e sarà automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data di omologazione della presente separazione.
La determinazione dell'assegno per i figli tiene conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura e del fatto che il padre si accollerà il resto del mutuo residuo di € 90.000,00 circa, tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale e il pagamento di tutte le utenze domestiche, assicurazione e tasse sulla casa coniugale.
5) I coniugi concordano che, qualora dovesse trovare un'occupazione Controparte_1 lavorativa stabile che le garantisca un reddito mensile netto di almeno Euro 1.000,00, il contributo al suo mantenimento di Euro 300,00 mensili sarà automaticamente sospeso dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'attività lavorativa, senza necessità di ricorrere al giudice per la modifica delle condizioni di separazione. Il mantenimento riprenderà automaticamente dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa, purché tale cessazione non sia dovuta a dimissioni volontarie senza giusta causa. La ripresa del versamento dovrà essere comunicata da a Controparte_1 [...] entro 15 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, allegando idonea Pt_1 documentazione. Rimane fermo in questo caso l'obbligo di mantenimento dei figli nella misura di Euro 600,00 mensili complessivi, indipendentemente dalla condizione lavorativa di a meno che la stessa non raggiunga un reddito stabile di € 2.000,00 Controparte_1 mensili;
in quel caso saranno riviste le condizioni innanzi al Tribunale.
6) Le spese straordinarie per i figli, intendendosi per tali quelle mediche, scolastiche, sportive, per attività extrascolastiche e ogni altra spesa non ricompresa nell'assegno di mantenimento ordinario, saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno. Le spese straordinarie si distinguono in: a) spese che non necessitano di preventivo accordo, in quanto urgenti o conseguenti a scelte già condivise (spese mediche urgenti, libri scolastici, attività sportive già intraprese); b) spese che richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori (viaggi di istruzione, attività extrascolastiche nuove, spese per hobby e svago). Il genitore che sostiene la spesa dovrà darne comunicazione all'altro entro 10 giorni, allegando la documentazione comprovante l'esborso, e il rimborso della quota di competenza dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
7) Rispetto a Persona_2
- la scuola, Scuola Superiore AR PO CI (LI), si trova a 50 metri da casa ed il minore è autorizzato ad andarci da solo, in caso di intemperie o impedimento fisico sarà accompagnato e ripreso dal genitore a cui spetta quel determinato giorno;
- attività sportiva, nuoto: presso società sportiva Blue Wave Rosignano Solvay, allenamento dal lunedì a sabato con orario dalle ore 19:00 alle ore 21:00, il genitore che lo tiene quel giorno lo accompagnerà e ritirerà, salvo diversi accordi tra genitori degli altri bambini;
per le gare della domenica sarà accompagnato dal genitore che lo tiene il fine settimana, salvo diversi accordi;
- entrambi i genitori si impegnano a supervisionare lo svolgimento dei compiti scolastici durante i rispettivi periodi di collocamento, mantenendo un dialogo costante con gli insegnanti e coordinandosi reciprocamente sull'andamento scolastico di;
- entrambi i genitori sono autorizzati a ricevere comunicazioni dalla scuola e a partecipare ai colloqui con gli insegnanti. Le informazioni ricevute dovranno essere tempestivamente condivise con l'altro genitore;
- entrambi i genitori parteciperanno agli eventi scolastici (recite, gite, riunioni) coordinandosi per garantire la presenza di almeno uno di loro e, quando possibile, di entrambi;
- gestione sanitaria: Medico di base Dr. le visite mediche programmate Persona_3 saranno concordate tra i genitori e l'accompagnamento sarà effettuato dal genitore disponibile, con obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore sull'esito della visita;
in caso di emergenza sanitaria durante l'orario scolastico, la scuola contatterà prioritariamente la madre (come da prassi consolidata), la quale informerà Controparte_1 immediatamente il padre Parte_1
- vacanze e periodi festivi: i periodi di vacanza saranno concordati tra i genitori privilegiando l'alternanza e la parità di trattamento, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni sportivi di;
la gestione delle festività seguirà il principio dell'alternanza annuale, garantendo ad la possibilità di trascorrere le ricorrenze più significative con entrambi i genitori in anni diversi;
- i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione costante e costruttiva riguardo: andamento scolastico di , stato di salute e benessere psicofisico, attività extrascolastiche e sportive, eventuali problematiche o necessità emergenti, organizzazione dei tempi di collocamento;
tramite: telefonate per questioni urgenti, messaggi di testo per comunicazioni quotidiane, email per comunicazioni più articolate, incontri diretti quando necessario per decisioni importanti;
- i genitori si riservano la possibilità di modificare temporaneamente gli accordi in caso di necessità particolari (malattia, impegni lavorativi improrogabili, eventi eccezionali), sempre nell'interesse superiore di e con reciproco accordo;
- i genitori concordano sui seguenti obiettivi educativi prioritari per : favorire il successo scolastico e l'acquisizione di un metodo di studio efficace, sostenere la passione per lo sport e i valori ad esso collegati (fair play, impegno, socializzazione), sviluppare l'autonomia personale adeguata all'età, mantenere rapporti sociali sani con i coetanei, preservare l'equilibrio psicologico attraverso la stabilità delle routine e la serenità dell'ambiente familiare, garantire il rispetto delle regole e dei valori condivisi;
- entrambi i genitori si impegnano a: rispettare rigorosamente il calendario di collocamento concordato, favorire il rapporto di con l'altro genitore, evitando qualsiasi forma di interferenza negativa, mantenere coerenza nelle regole educative fondamentali, consultarsi reciprocamente per le decisioni di maggiore interesse, informarsi tempestivamente su qualsiasi evento significativo riguardante , partecipare attivamente alla vita scolastica e sportiva del figlio, garantire un ambiente sereno e privo di conflittualità durante la presenza di;
- qualora uno dei genitori intenda trascorrere un periodo di ferie o di assenza senza il figlio durante il proprio periodo di collocamento, dovrà darne comunicazione all'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di urgenza o necessità improrogabili. La comunicazione dovrà specificare: le date di inizio e fine dell'assenza, la disponibilità dell'altro genitore ad occuparsi di durante tale periodo;
- il genitore che si occupa di durante l'assenza dell'altro ha diritto a scegliere un periodo di uguale durata durante il quale potrà a sua volta assentarsi, lasciando con l'altro genitore, secondo le seguenti modalità: a) periodo di compensazione: il genitore che ha diritto alla compensazione potrà scegliere un periodo di pari durata entro i 12 mesi successivi all'assenza dell'altro genitore;
b) comunicazione: la scelta del periodo compensativo dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di preavviso, salvo diverso accordo tra i genitori;
c) flessibilità: i genitori potranno concordare modalità diverse di compensazione, privilegiando sempre l'interesse superiore di e le sue esigenze scolastiche e sociali;
d) accumulo: nel caso di più assenze brevi dello stesso genitore, i periodi compensativi potranno essere cumulati fino ad un massimo di 4 settimane consecutive;
- i genitori si impegnano a: comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifica dei periodi concordati;
privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità delle routine di (scuola, sport, attività sociali); coordinarsi per evitare sovrapposizioni di assenze che potrebbero creare difficoltà organizzative, mantenere un atteggiamento collaborativo nell'interesse superiore del figlio;
- in caso di emergenze o necessità improvvise che impediscano ad un genitore di occuparsi di durante il proprio periodo di collocamento, l'altro genitore si impegna a rendersi disponibile, fermo restando il diritto alla compensazione temporale di cui sopra;
- il cane Lenny, di entrambi i coniugi, seguirà gli spostamenti del minore e se ne prenderà cura il coniuge che si occupa di , le spese del mantenimento di restano comprese Per_4 nel mantenimento dei figli e le spese straordinarie in caso di cure veterinarie saranno ripartite al 50%.
8) I coniugi concordano che l'immobile sito in CI (LI), via San Michele n. 5, attualmente adibito a casa coniugale, sarà oggetto di una ristrutturazione interna finalizzata a creare due unità abitative indipendenti, ciascuna con proprio ingresso indipendente, in modo da consentire a entrambi i coniugi di mantenere la propria residenza nello stesso stabile pur vivendo in completa autonomia e indipendenza. Tale soluzione è stata concordata nell'interesse superiore dei figli, per consentire loro di mantenere i propri riferimenti ambientali e sociali, e per facilitare l'attuazione del regime di collocamento alternato giornaliero per il minore e la libera scelta di maggiorenne. Per_1 [...] si impegna a: completare il pagamento del mutuo ipotecario gravante Pt_1 sull'immobile, per un importo residuo di circa Euro 90.000,00; sostenere integralmente tutte le spese relative all'immobile, ivi comprese le utenze (luce, gas, acqua, telefono, internet), le imposte (IMU, TARI), le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
provvedere a proprie spese alla ristrutturazione interna necessaria per la creazione delle due unità abitative indipendenti. In considerazione dell'impegno economico assunto da per il completamento del pagamento del mutuo, pari a circa Euro 90.000,00, Parte_1 tale somma gli sarà riconosciuta quale credito nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da computarsi in sede di eventuale vendita della casa coniugale. I coniugi concordano che, qualora decidesse di lasciare definitivamente l'immobile di via San Michele Controparte_1
n. 5 per trasferirsi altrove, le sarà riconosciuto un corrispettivo pari a Euro 75.000,00 a titolo di liquidazione della sua quota di diritti sull'immobile e quale contributo per le spese di sistemazione abitativa. Tale corrispettivo sarà corrisposto da secondo le Parte_1 seguenti modalità: prima rata Euro 25.000,00 da versarsi entro 30 giorni dalla data di effettivo abbandono dell'immobile; seconda rata Euro 25.000,00 da versarsi dopo un anno esatto dalla prima rata;
terza rata: Euro 25.000,00 da versarsi dopo due anni esatti dalla prima rata. I coniugi concordano che, dal momento dell'effettivo abbandono dell'immobile da parte di le condizioni economiche della separazione Controparte_1 saranno automaticamente modificate come segue: resteranno invariate le condizioni di mantenimento per la moglie;
dovrà provvedere autonomamente al Controparte_1 pagamento delle utenze e spese relative alla sua nuova abitazione;
il mantenimento dei figli sarà aumentato nella misura di Euro 500,00 mensili per ciascun figlio, salvo diversi accordi relativi alla loro sistemazione abitativa;
sarà modificato il diritto di visita del minore. Tale modifica non richiederà l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 710 del codice di procedura civile, essendo già concordata e regolamentata nel presente accordo.
9) I coniugi concordano che, a seguito della ristrutturazione interna dell'immobile finalizzata alla creazione di due unità abitative indipendenti, alcune aree dell'immobile manterranno carattere di spazi comuni ad entrambe le unità, segnatamente le camere ed il bagno dei figli, il garage e la lavanderia. Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere in perfetto stato di ordine e pulizia le zone comuni sopra indicate, ripartendo equamente tra loro gli oneri relativi alla pulizia ordinaria e alla manutenzione di tali spazi. Tale obbligo si estende a: a) pulizia ordinaria: spazzamento, lavaggio dei pavimenti, rimozione di rifiuti e detriti, mantenimento dell'igiene generale degli spazi dopo ogni utilizzo;
b) decoro generale: mantenimento di un aspetto ordinato e decoroso degli spazi, evitando accumuli di oggetti o materiali che possano compromettere la funzionalità e l'estetica delle aree comuni. Ciascun coniuge si impegna a richiedere il preventivo consenso scritto dell'altro prima di: a) introdurre negli spazi comuni oggetti, attrezzature, mobili o qualsivoglia materiale che non sia strettamente funzionale all'uso ordinario degli spazi stessi;
b) apportare modifiche strutturali o funzionali agli spazi comuni, anche di modesta entità; c) installare impianti, scaffalature, ganci o altri elementi di arredo fisso;
d) destinare porzioni degli spazi comuni ad usi diversi da quelli originariamente previsti. Il consenso dovrà essere manifestato per iscritto e potrà essere negato solo per giustificati motivi legati alla sicurezza, all'igiene, al decoro o alla funzionalità degli spazi comuni.
10) Resterà nella disponibilità di la moto Guzzi a lui intestata, resterà nella Parte_1 disponibilità di il motorino Piaggio Zip intestato alla madre e le relative spese di Per_1 quest'ultimo saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
11) I coniugi dichiarano espressamente di aver già provveduto, di comune accordo e in via definitiva, alla divisione di tutti i regali ricevuti in occasione del matrimonio, degli oggetti personali, dei beni mobili, degli arredi, delle suppellettili, degli elettrodomestici e di ogni altro effetto presente nella casa coniugale e nelle altre proprietà comuni, nonché di tutti gli altri beni mobili di loro proprietà, sia individuali che comuni.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 6.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2829 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NI TT
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI TT
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 28.08.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in TO RD (LI) il 13.5.2006 e che dalla loro unione è nata Per_1
a CI (LI) il 17 luglio 2007, maggiorenne non economicamente autosufficiente,
[...] ed è nato a [...] il [...]. Persona_2
Con provvedimento in data 3.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 5.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 5.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di TO RD (LI) Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TO RD il 13.5.2006 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4 P. 1 Serie – anno 2006. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La responsabilità genitoriale su minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere autonomamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. Il figlio minore , manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre e avrà collocamento alternato presso entrambi i genitori con alternanza giornaliere e fine settimana alternato dal venerdì alle 8 di mattina alle 8 del lunedì (es. un genitore lo tiene lunedì, mercoledì e il fine settimana;
l'altro genitore lo tiene martedì, giovedì), nel superiore interesse del minore e tenendo conto delle sue esigenze scolastiche, sportive e sociali. Il cambio di collocamento avverrà ogni mattina alle 7, salvo diversi accordi tra i genitori. Durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, manterrà liberi rapporti con l'altro genitore attraverso contatti telefonici e, ove possibile, incontri concordati. Per le festività e le vacanze scolastiche, i genitori si accorderanno di volta in volta nel superiore interesse del figlio, privilegiando l'alternanza e la parità di trattamento.
3) La figlia maggiorenne manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre Per_1
e avrà collocamento alternato presso entrambi i genitori con modalità giornaliera, alternando un fine settimana presso la madre e uno presso il padre Controparte_1 [...]
ma, in virtù della sua maggiore età e della conseguente libertà di scelta della propria Pt_1 dimora, potrà liberamente decidere presso quale genitore risiedere e con quale frequenza frequentare l'altro genitore, senza vincoli di calendario prestabilito. I genitori si impegnano a rispettare le scelte di e a favorire il mantenimento di rapporti sereni ed equilibrati Per_1 con entrambi, nel rispetto della sua autonomia decisionale come previsto dalla giurisprudenza consolidata.
4) Il padre si impegna a corrispondere alla madre per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento di lei e di entrambi i figli, l'importo complessivo di Euro 900,00 mensili, così suddiviso:
- euro 300,00 mensili per maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente;
- euro 300,00 mensili per minore;
Persona_2
- euro 300,00 mensili quale contributo al mantenimento del coniuge.
Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese mediante la modalità che riterranno preferibile (es. contanti con firma per ricevuta o bonifico bancario o versamento postale) e sarà automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data di omologazione della presente separazione.
La determinazione dell'assegno per i figli tiene conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura e del fatto che il padre si accollerà il resto del mutuo residuo di € 90.000,00 circa, tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale e il pagamento di tutte le utenze domestiche, assicurazione e tasse sulla casa coniugale.
5) I coniugi concordano che, qualora dovesse trovare un'occupazione Controparte_1 lavorativa stabile che le garantisca un reddito mensile netto di almeno Euro 1.000,00, il contributo al suo mantenimento di Euro 300,00 mensili sarà automaticamente sospeso dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'attività lavorativa, senza necessità di ricorrere al giudice per la modifica delle condizioni di separazione. Il mantenimento riprenderà automaticamente dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa, purché tale cessazione non sia dovuta a dimissioni volontarie senza giusta causa. La ripresa del versamento dovrà essere comunicata da a Controparte_1 [...] entro 15 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, allegando idonea Pt_1 documentazione. Rimane fermo in questo caso l'obbligo di mantenimento dei figli nella misura di Euro 600,00 mensili complessivi, indipendentemente dalla condizione lavorativa di a meno che la stessa non raggiunga un reddito stabile di € 2.000,00 Controparte_1 mensili;
in quel caso saranno riviste le condizioni innanzi al Tribunale.
6) Le spese straordinarie per i figli, intendendosi per tali quelle mediche, scolastiche, sportive, per attività extrascolastiche e ogni altra spesa non ricompresa nell'assegno di mantenimento ordinario, saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno. Le spese straordinarie si distinguono in: a) spese che non necessitano di preventivo accordo, in quanto urgenti o conseguenti a scelte già condivise (spese mediche urgenti, libri scolastici, attività sportive già intraprese); b) spese che richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori (viaggi di istruzione, attività extrascolastiche nuove, spese per hobby e svago). Il genitore che sostiene la spesa dovrà darne comunicazione all'altro entro 10 giorni, allegando la documentazione comprovante l'esborso, e il rimborso della quota di competenza dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
7) Rispetto a Persona_2
- la scuola, Scuola Superiore AR PO CI (LI), si trova a 50 metri da casa ed il minore è autorizzato ad andarci da solo, in caso di intemperie o impedimento fisico sarà accompagnato e ripreso dal genitore a cui spetta quel determinato giorno;
- attività sportiva, nuoto: presso società sportiva Blue Wave Rosignano Solvay, allenamento dal lunedì a sabato con orario dalle ore 19:00 alle ore 21:00, il genitore che lo tiene quel giorno lo accompagnerà e ritirerà, salvo diversi accordi tra genitori degli altri bambini;
per le gare della domenica sarà accompagnato dal genitore che lo tiene il fine settimana, salvo diversi accordi;
- entrambi i genitori si impegnano a supervisionare lo svolgimento dei compiti scolastici durante i rispettivi periodi di collocamento, mantenendo un dialogo costante con gli insegnanti e coordinandosi reciprocamente sull'andamento scolastico di;
- entrambi i genitori sono autorizzati a ricevere comunicazioni dalla scuola e a partecipare ai colloqui con gli insegnanti. Le informazioni ricevute dovranno essere tempestivamente condivise con l'altro genitore;
- entrambi i genitori parteciperanno agli eventi scolastici (recite, gite, riunioni) coordinandosi per garantire la presenza di almeno uno di loro e, quando possibile, di entrambi;
- gestione sanitaria: Medico di base Dr. le visite mediche programmate Persona_3 saranno concordate tra i genitori e l'accompagnamento sarà effettuato dal genitore disponibile, con obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore sull'esito della visita;
in caso di emergenza sanitaria durante l'orario scolastico, la scuola contatterà prioritariamente la madre (come da prassi consolidata), la quale informerà Controparte_1 immediatamente il padre Parte_1
- vacanze e periodi festivi: i periodi di vacanza saranno concordati tra i genitori privilegiando l'alternanza e la parità di trattamento, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni sportivi di;
la gestione delle festività seguirà il principio dell'alternanza annuale, garantendo ad la possibilità di trascorrere le ricorrenze più significative con entrambi i genitori in anni diversi;
- i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione costante e costruttiva riguardo: andamento scolastico di , stato di salute e benessere psicofisico, attività extrascolastiche e sportive, eventuali problematiche o necessità emergenti, organizzazione dei tempi di collocamento;
tramite: telefonate per questioni urgenti, messaggi di testo per comunicazioni quotidiane, email per comunicazioni più articolate, incontri diretti quando necessario per decisioni importanti;
- i genitori si riservano la possibilità di modificare temporaneamente gli accordi in caso di necessità particolari (malattia, impegni lavorativi improrogabili, eventi eccezionali), sempre nell'interesse superiore di e con reciproco accordo;
- i genitori concordano sui seguenti obiettivi educativi prioritari per : favorire il successo scolastico e l'acquisizione di un metodo di studio efficace, sostenere la passione per lo sport e i valori ad esso collegati (fair play, impegno, socializzazione), sviluppare l'autonomia personale adeguata all'età, mantenere rapporti sociali sani con i coetanei, preservare l'equilibrio psicologico attraverso la stabilità delle routine e la serenità dell'ambiente familiare, garantire il rispetto delle regole e dei valori condivisi;
- entrambi i genitori si impegnano a: rispettare rigorosamente il calendario di collocamento concordato, favorire il rapporto di con l'altro genitore, evitando qualsiasi forma di interferenza negativa, mantenere coerenza nelle regole educative fondamentali, consultarsi reciprocamente per le decisioni di maggiore interesse, informarsi tempestivamente su qualsiasi evento significativo riguardante , partecipare attivamente alla vita scolastica e sportiva del figlio, garantire un ambiente sereno e privo di conflittualità durante la presenza di;
- qualora uno dei genitori intenda trascorrere un periodo di ferie o di assenza senza il figlio durante il proprio periodo di collocamento, dovrà darne comunicazione all'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di urgenza o necessità improrogabili. La comunicazione dovrà specificare: le date di inizio e fine dell'assenza, la disponibilità dell'altro genitore ad occuparsi di durante tale periodo;
- il genitore che si occupa di durante l'assenza dell'altro ha diritto a scegliere un periodo di uguale durata durante il quale potrà a sua volta assentarsi, lasciando con l'altro genitore, secondo le seguenti modalità: a) periodo di compensazione: il genitore che ha diritto alla compensazione potrà scegliere un periodo di pari durata entro i 12 mesi successivi all'assenza dell'altro genitore;
b) comunicazione: la scelta del periodo compensativo dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di preavviso, salvo diverso accordo tra i genitori;
c) flessibilità: i genitori potranno concordare modalità diverse di compensazione, privilegiando sempre l'interesse superiore di e le sue esigenze scolastiche e sociali;
d) accumulo: nel caso di più assenze brevi dello stesso genitore, i periodi compensativi potranno essere cumulati fino ad un massimo di 4 settimane consecutive;
- i genitori si impegnano a: comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifica dei periodi concordati;
privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità delle routine di (scuola, sport, attività sociali); coordinarsi per evitare sovrapposizioni di assenze che potrebbero creare difficoltà organizzative, mantenere un atteggiamento collaborativo nell'interesse superiore del figlio;
- in caso di emergenze o necessità improvvise che impediscano ad un genitore di occuparsi di durante il proprio periodo di collocamento, l'altro genitore si impegna a rendersi disponibile, fermo restando il diritto alla compensazione temporale di cui sopra;
- il cane Lenny, di entrambi i coniugi, seguirà gli spostamenti del minore e se ne prenderà cura il coniuge che si occupa di , le spese del mantenimento di restano comprese Per_4 nel mantenimento dei figli e le spese straordinarie in caso di cure veterinarie saranno ripartite al 50%.
8) I coniugi concordano che l'immobile sito in CI (LI), via San Michele n. 5, attualmente adibito a casa coniugale, sarà oggetto di una ristrutturazione interna finalizzata a creare due unità abitative indipendenti, ciascuna con proprio ingresso indipendente, in modo da consentire a entrambi i coniugi di mantenere la propria residenza nello stesso stabile pur vivendo in completa autonomia e indipendenza. Tale soluzione è stata concordata nell'interesse superiore dei figli, per consentire loro di mantenere i propri riferimenti ambientali e sociali, e per facilitare l'attuazione del regime di collocamento alternato giornaliero per il minore e la libera scelta di maggiorenne. Per_1 [...] si impegna a: completare il pagamento del mutuo ipotecario gravante Pt_1 sull'immobile, per un importo residuo di circa Euro 90.000,00; sostenere integralmente tutte le spese relative all'immobile, ivi comprese le utenze (luce, gas, acqua, telefono, internet), le imposte (IMU, TARI), le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
provvedere a proprie spese alla ristrutturazione interna necessaria per la creazione delle due unità abitative indipendenti. In considerazione dell'impegno economico assunto da per il completamento del pagamento del mutuo, pari a circa Euro 90.000,00, Parte_1 tale somma gli sarà riconosciuta quale credito nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da computarsi in sede di eventuale vendita della casa coniugale. I coniugi concordano che, qualora decidesse di lasciare definitivamente l'immobile di via San Michele Controparte_1
n. 5 per trasferirsi altrove, le sarà riconosciuto un corrispettivo pari a Euro 75.000,00 a titolo di liquidazione della sua quota di diritti sull'immobile e quale contributo per le spese di sistemazione abitativa. Tale corrispettivo sarà corrisposto da secondo le Parte_1 seguenti modalità: prima rata Euro 25.000,00 da versarsi entro 30 giorni dalla data di effettivo abbandono dell'immobile; seconda rata Euro 25.000,00 da versarsi dopo un anno esatto dalla prima rata;
terza rata: Euro 25.000,00 da versarsi dopo due anni esatti dalla prima rata. I coniugi concordano che, dal momento dell'effettivo abbandono dell'immobile da parte di le condizioni economiche della separazione Controparte_1 saranno automaticamente modificate come segue: resteranno invariate le condizioni di mantenimento per la moglie;
dovrà provvedere autonomamente al Controparte_1 pagamento delle utenze e spese relative alla sua nuova abitazione;
il mantenimento dei figli sarà aumentato nella misura di Euro 500,00 mensili per ciascun figlio, salvo diversi accordi relativi alla loro sistemazione abitativa;
sarà modificato il diritto di visita del minore. Tale modifica non richiederà l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 710 del codice di procedura civile, essendo già concordata e regolamentata nel presente accordo.
9) I coniugi concordano che, a seguito della ristrutturazione interna dell'immobile finalizzata alla creazione di due unità abitative indipendenti, alcune aree dell'immobile manterranno carattere di spazi comuni ad entrambe le unità, segnatamente le camere ed il bagno dei figli, il garage e la lavanderia. Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere in perfetto stato di ordine e pulizia le zone comuni sopra indicate, ripartendo equamente tra loro gli oneri relativi alla pulizia ordinaria e alla manutenzione di tali spazi. Tale obbligo si estende a: a) pulizia ordinaria: spazzamento, lavaggio dei pavimenti, rimozione di rifiuti e detriti, mantenimento dell'igiene generale degli spazi dopo ogni utilizzo;
b) decoro generale: mantenimento di un aspetto ordinato e decoroso degli spazi, evitando accumuli di oggetti o materiali che possano compromettere la funzionalità e l'estetica delle aree comuni. Ciascun coniuge si impegna a richiedere il preventivo consenso scritto dell'altro prima di: a) introdurre negli spazi comuni oggetti, attrezzature, mobili o qualsivoglia materiale che non sia strettamente funzionale all'uso ordinario degli spazi stessi;
b) apportare modifiche strutturali o funzionali agli spazi comuni, anche di modesta entità; c) installare impianti, scaffalature, ganci o altri elementi di arredo fisso;
d) destinare porzioni degli spazi comuni ad usi diversi da quelli originariamente previsti. Il consenso dovrà essere manifestato per iscritto e potrà essere negato solo per giustificati motivi legati alla sicurezza, all'igiene, al decoro o alla funzionalità degli spazi comuni.
10) Resterà nella disponibilità di la moto Guzzi a lui intestata, resterà nella Parte_1 disponibilità di il motorino Piaggio Zip intestato alla madre e le relative spese di Per_1 quest'ultimo saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
11) I coniugi dichiarano espressamente di aver già provveduto, di comune accordo e in via definitiva, alla divisione di tutti i regali ricevuti in occasione del matrimonio, degli oggetti personali, dei beni mobili, degli arredi, delle suppellettili, degli elettrodomestici e di ogni altro effetto presente nella casa coniugale e nelle altre proprietà comuni, nonché di tutti gli altri beni mobili di loro proprietà, sia individuali che comuni.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 6.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra