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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1141/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA PE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3609/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UN di NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005743000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005743000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005743000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 484/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nel merito ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativamente alle cartelle n. 29580202500005743000 notificata in data 24 febbraio 2025 relativamente alle cartelle esattoriali ai nn. 29520120017415247000 notificata in data 8.10.2012-
29520120031383847001 notificata in data 8.10.2012 – 29520110033186750501 notificata in data 2.5.2013 –
2952012002819301501 notificata in data 2.5.2013 – 29520130018698327501 notificata in data 27.11.2013 –
29520190008504306001 notificata in data 17.1.2023 - Cartella n. 29520200012740435000 notificata in data
17.1.2023 per i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso compensi.
Resistente DE: Ritenere e dichiarare la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e delle sottese cartelle di pagamento, nonché di tutto il procedimento di riscossione intrapreso da DE e, per l'effetto, rigettare il ricorso.
Con vittoria di spese compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Si depositano e offrono in comunicazione, oltre alla procura alle liti, documentazione comprovante la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e dei successivi avvisi di intimazione.
Resistente UN di NA : In via preliminare • dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 19 e 21 d. lgs. 546/1992;
• in subordine, estromettere il UN di NA dal giudizio de quo per difetto di legittimazione passiva;
Nel merito • rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
• condannare il ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
• in subordine, posto che tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente attengono a mansioni di specifica competenza dell'Agente della ON, condannare quest'ultimo, nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti per procedere all'emissione ed alla notifica dell'atto opposto, a rimborsare al UN di NA le spese che potrebbero gravare su di esso, riconducibili ad eventuali condanne imputabili alla mera riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di NA la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500005743000 notificata in data 24 febbraio 2025 relativamente alle cartelle esattoriali ai nn.
29520120017415247000 notificata in data 8.10.2012- 29520120031383847001 notificata in data 8.10.2012 – 29520110033186750501 notificata in data 2.5.2013 – 2952012002819301501 notificata in data
2.5.2013 – 29520130018698327501 notificata in data 27.11.2013 – 29520190008504306001 notificata in data 17.1.2023 - Cartella n. 29520200012740435000 notificata in data 17.1.2023. IV : 1) Nominativo_1 notifica degli atti presupposti;
2) Intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata. –
Intervenuta estinzione del diritto in ordine alle sanzioni ed agli interessi per intervenuta prescrizione (atti prodromici e cartelle esattoriali) e conseguente nullità e/o illegittimità della comunicazione del preavviso di fermo.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate ON ed il UN di NA controdeducendo su ciascun motivo d'impugnazione.
Con successiva memoria integrativa il ricorrente insisteva nella proprie richieste e difese.
Con ordinanza del 13.11.2025 è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato
All'odierna udienza camerale il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare come - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria difensiva - il deposito della costituzione in giudizio della parte resistente DE non sia tardivo ai fini del deposito della documentazione perchè è comunque avvenuto nel rispetto del termine libero di venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso, per come previsto dall'art. 32 del dlgs.1992/546. Ed invero dalla data di trattazione del 13.11.2025 il termine andava a decorrere alla data del 24.10.2025. Il deposito delle memorie e dei documenti è invece avvenuto con la costituzione in data 21.10.2025 e pertanto il termine
è stato rispettato. Nè giova rilevare che la costituzione del resistente sia avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'articolo 23 dello stesso d.lgs.. A tal fine va richiamato e condiviso il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia (cfr. ex multis la recentissima Cass. Sez.
5 - , Ordinanza n. 12672 del 13/05/2025, Rv. 675044 - 01) secondo la quale : " Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.").
Nel merito il ricorso va rigettato.
Come dedotto e documentato dalla costituita DE, tutte le prodromiche cartelle di pagamento costituenti atti presupposti a quello oggi impugnato risultano correttamente notificate nelle date indicate nel preavviso di fermo.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che:
- le cartelle di pagamento n. 29520120017415247000 e 29520120031383847001 sono state regolarmente notificate in data 08.10.2012 mediante consegna a mani del figlio convivente, seguite dalla spedizione delle racc. di comunicazione di avvenuta notifica;
- le cartelle di pagamento n. 29520110033186751501 e 2952012002819301501 sono state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale con racc. a.r. spedite in data 26.04.2013 e ricevute in data 02.05.2013;
- la cartella di pagamento n. 29520130018698327501 è stata regolarmente notificata a mezzo del servizio postale con racc. a.r. spedita in data 21.11.2013 e ricevuta in data 27.11.2013;
- le cartelle di pagamento n. 29520190008504306001 e 29520200012740435000 sono state regolarmente notificate in data 17.01.2023 mediante consegna a mani della moglie convivente, seguita dalla spedizione della racc. di comunicazione di avvenuta notifica.
Il ricorrente non ha proceduto ad impugnare nessuna delle citate cartelle di pagamento che, di conseguenza, sono divenute definitive con l'ulteriore conseguenza dell'irretrattabilità del credito.
Ebbene, l'affermata validità delle notifiche comporta la inammissibilità delle censure rivolte avverso le cartelle di pagamento in punto di validità della notifica, in quanto, non venendo in discussione la esistenza ed effettività delle notifiche ma soltanto la validità delle stesse per ritenuta inosservanza del procedimento notificatorio, sarebbe stato onere del contribuente prospettarle nell'impugnazione avverso le cartelle precedentemente notificate.
La Suprema Corte, con orientamento univoco, ha enunciato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. Sez.
6 T, ordinanza n. 1901 del 28 gennaio 2020).
La irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento, una volta rimaste non impugnate nel termine di legge, comporta che la pretesa tributaria non possa più essere posta in discussione in caso di notifica di successivo atto impositivo e/o di riscossione, tanto è vero che tale successivo atto, per il disposto dell'articolo 19 d.lgs. n. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri.
Discende, quindi, l'inammissibilità delle eccezioni con le quali il ricorrente contesta la validità/ritualità delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato, in quanto si tratta di eccezioni che avrebbero dovuto – tempestivamente – essere sollevate mediante impugnazione delle singole cartelle di pagamento ovvero in sede di impugnazione avverso le intimazioni notificate precedentemente a quella oggetto del presente giudizio e che comunque restano superate dalla prova delle notifiche delle cartelle medesime.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di Agenzia delle
Entrate ON, e dell'ente impositore UN di NA costituito in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle resistenti DE e UN di NA , che liquida in complessivi € 1400,00 per ciascuna parte, oltre IVA ed accessori come per legge.
NA 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.PP ST
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA PE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3609/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UN di NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005743000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005743000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005743000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 484/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nel merito ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativamente alle cartelle n. 29580202500005743000 notificata in data 24 febbraio 2025 relativamente alle cartelle esattoriali ai nn. 29520120017415247000 notificata in data 8.10.2012-
29520120031383847001 notificata in data 8.10.2012 – 29520110033186750501 notificata in data 2.5.2013 –
2952012002819301501 notificata in data 2.5.2013 – 29520130018698327501 notificata in data 27.11.2013 –
29520190008504306001 notificata in data 17.1.2023 - Cartella n. 29520200012740435000 notificata in data
17.1.2023 per i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso compensi.
Resistente DE: Ritenere e dichiarare la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e delle sottese cartelle di pagamento, nonché di tutto il procedimento di riscossione intrapreso da DE e, per l'effetto, rigettare il ricorso.
Con vittoria di spese compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Si depositano e offrono in comunicazione, oltre alla procura alle liti, documentazione comprovante la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e dei successivi avvisi di intimazione.
Resistente UN di NA : In via preliminare • dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 19 e 21 d. lgs. 546/1992;
• in subordine, estromettere il UN di NA dal giudizio de quo per difetto di legittimazione passiva;
Nel merito • rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
• condannare il ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
• in subordine, posto che tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente attengono a mansioni di specifica competenza dell'Agente della ON, condannare quest'ultimo, nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti per procedere all'emissione ed alla notifica dell'atto opposto, a rimborsare al UN di NA le spese che potrebbero gravare su di esso, riconducibili ad eventuali condanne imputabili alla mera riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di NA la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500005743000 notificata in data 24 febbraio 2025 relativamente alle cartelle esattoriali ai nn.
29520120017415247000 notificata in data 8.10.2012- 29520120031383847001 notificata in data 8.10.2012 – 29520110033186750501 notificata in data 2.5.2013 – 2952012002819301501 notificata in data
2.5.2013 – 29520130018698327501 notificata in data 27.11.2013 – 29520190008504306001 notificata in data 17.1.2023 - Cartella n. 29520200012740435000 notificata in data 17.1.2023. IV : 1) Nominativo_1 notifica degli atti presupposti;
2) Intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata. –
Intervenuta estinzione del diritto in ordine alle sanzioni ed agli interessi per intervenuta prescrizione (atti prodromici e cartelle esattoriali) e conseguente nullità e/o illegittimità della comunicazione del preavviso di fermo.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate ON ed il UN di NA controdeducendo su ciascun motivo d'impugnazione.
Con successiva memoria integrativa il ricorrente insisteva nella proprie richieste e difese.
Con ordinanza del 13.11.2025 è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato
All'odierna udienza camerale il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare come - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria difensiva - il deposito della costituzione in giudizio della parte resistente DE non sia tardivo ai fini del deposito della documentazione perchè è comunque avvenuto nel rispetto del termine libero di venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso, per come previsto dall'art. 32 del dlgs.1992/546. Ed invero dalla data di trattazione del 13.11.2025 il termine andava a decorrere alla data del 24.10.2025. Il deposito delle memorie e dei documenti è invece avvenuto con la costituzione in data 21.10.2025 e pertanto il termine
è stato rispettato. Nè giova rilevare che la costituzione del resistente sia avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'articolo 23 dello stesso d.lgs.. A tal fine va richiamato e condiviso il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia (cfr. ex multis la recentissima Cass. Sez.
5 - , Ordinanza n. 12672 del 13/05/2025, Rv. 675044 - 01) secondo la quale : " Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.").
Nel merito il ricorso va rigettato.
Come dedotto e documentato dalla costituita DE, tutte le prodromiche cartelle di pagamento costituenti atti presupposti a quello oggi impugnato risultano correttamente notificate nelle date indicate nel preavviso di fermo.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che:
- le cartelle di pagamento n. 29520120017415247000 e 29520120031383847001 sono state regolarmente notificate in data 08.10.2012 mediante consegna a mani del figlio convivente, seguite dalla spedizione delle racc. di comunicazione di avvenuta notifica;
- le cartelle di pagamento n. 29520110033186751501 e 2952012002819301501 sono state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale con racc. a.r. spedite in data 26.04.2013 e ricevute in data 02.05.2013;
- la cartella di pagamento n. 29520130018698327501 è stata regolarmente notificata a mezzo del servizio postale con racc. a.r. spedita in data 21.11.2013 e ricevuta in data 27.11.2013;
- le cartelle di pagamento n. 29520190008504306001 e 29520200012740435000 sono state regolarmente notificate in data 17.01.2023 mediante consegna a mani della moglie convivente, seguita dalla spedizione della racc. di comunicazione di avvenuta notifica.
Il ricorrente non ha proceduto ad impugnare nessuna delle citate cartelle di pagamento che, di conseguenza, sono divenute definitive con l'ulteriore conseguenza dell'irretrattabilità del credito.
Ebbene, l'affermata validità delle notifiche comporta la inammissibilità delle censure rivolte avverso le cartelle di pagamento in punto di validità della notifica, in quanto, non venendo in discussione la esistenza ed effettività delle notifiche ma soltanto la validità delle stesse per ritenuta inosservanza del procedimento notificatorio, sarebbe stato onere del contribuente prospettarle nell'impugnazione avverso le cartelle precedentemente notificate.
La Suprema Corte, con orientamento univoco, ha enunciato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. Sez.
6 T, ordinanza n. 1901 del 28 gennaio 2020).
La irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento, una volta rimaste non impugnate nel termine di legge, comporta che la pretesa tributaria non possa più essere posta in discussione in caso di notifica di successivo atto impositivo e/o di riscossione, tanto è vero che tale successivo atto, per il disposto dell'articolo 19 d.lgs. n. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri.
Discende, quindi, l'inammissibilità delle eccezioni con le quali il ricorrente contesta la validità/ritualità delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato, in quanto si tratta di eccezioni che avrebbero dovuto – tempestivamente – essere sollevate mediante impugnazione delle singole cartelle di pagamento ovvero in sede di impugnazione avverso le intimazioni notificate precedentemente a quella oggetto del presente giudizio e che comunque restano superate dalla prova delle notifiche delle cartelle medesime.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di Agenzia delle
Entrate ON, e dell'ente impositore UN di NA costituito in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle resistenti DE e UN di NA , che liquida in complessivi € 1400,00 per ciascuna parte, oltre IVA ed accessori come per legge.
NA 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.PP ST