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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2022 CC
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai magistrati: DO.SS Rita Rigoni Presidente DO.SS Barbara Gallo Consigliera Relatrice DO.SS Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di Rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al n° 125/2022 RG CC promoSS da:
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), (C.F , CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._11 Parte_12
, con l'avv. Paolo Litrico (C.F. ), con domicilio eletto C.F._12 C.F._13
presso il suo studio in Chioggia (VE), Rione Duomo n. 866, giusta procura in atti, attori in riassunzione;
contro
- (C.F. ), di seguito solo in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 CP_1
pro tempore, ed (C.F. ), di seguito solo , in persona del legale CP_2 P.IVA_2 CP_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Giampaolo Miotto (C.F. ) e Paola Varani C.F._14
1 (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Vicolo XX C.F._15
Settembre, n. 1, giusta procura in atti, convenute in riassunzione.
CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di CaSSzione,
In via principale:
− Confermare la sentenza n. 101/15 del Tribunale di Venezia;
In via subordinata: In ipotesi di parziale accoglimento del precedente appello proposto dalle convenute,
- Nel merito: condannare la compagnia assicurativa “ , in persona del suo legale CP_1
rappresentante, in solido con l'“ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
in qualità di proprietaria del mezzo assicurato sul quale erano trasportati gli attori danneggiati, a corrispondere a quest'ultimi, a titolo di risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del suddetto incidente e quale rimborso delle spese mediche relative, sostenute e documentate, la somma che Ill.ma Corte d'Appello riterrà equa o di giustizia sulla base delle valutazioni medico legali indicate dalla CT.
In ogni caso:
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie.
- Condannare le società convenute alle spese ed ai compensi di causa, d'ogni grado, ovvero del primo grado, del secondo grado, del procedimento dinnanzi alla Corte di CaSSzione, e del presente giudizio di rinvio, con relativi accessori e spese (comprese le CTP), Cpa ed Iva secondo legge.
- Disporre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del sottoscritto avv. Paolo Litrico, delle somme di cui riterrà di condannare controparte al pagamento per spese, competenze, diritti ed onorari di avvocato, non avendo ancora ricevuto da parte degli attori né gli onorari di difensore né le spese che dichiara di aver personalmente anticipate”;
per le convenute in riassunzione:
2 “in via preliminare: dichiararsi inammissibile la “riproposizione” dei motivi di ricorso per caSSzione nn. 5, 6 e 7 nel presente giudizio quale formulata dagli attori in riassunzione e, in denegato subordine, dichiararsi comunque inammissibili ed infondati i medesimi motivi di ricorso per caSSzione;
nel merito: dato atto che il presente giudizio rescissorio ha per oggetto le sole domande proposte dagli attori in riassunzione , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_9 Pt_12
e , rigettate dalla sentenza n. 3352/2018 della Corte d'appello di Venezia, caSSta
[...] Parte_10
dalla sentenza n.32647/2021 della Corte di caSSzione con rinvio al riguardo del rigetto delle domande proposte dai medesimi, in quanto rimasti contumaci i primi cinque e tardivamente costituitosi il sesto nel giudizio di secondo grado, voglia codesta Corte Ecc.ma, ogni diversa o contraria istanza reietta ed in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della CP_1 Controparte_2
sentenza impugnata n. 101/15 del Tribunale di Venezia,
• rigettare le domande tutte proposte dagli attori in riassunzione nei riguardi delle società convenute in riassunzione, in quanto infondate,
• condannare gli attori in riassunzione o quelli fra di essi ai quali risultassero esser state corrisposte a titolo di risarcimento del danno somme in realtà non dovute a restituire tali somme ad CP_1
maggiorate degli interessi legali e del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. dal dì dei pagamenti fatti a loro favore alla data della restituzione;
• in via subordinata, ridurre il risarcimento liquidato in favore dei singoli attori in riassunzione a quanto solo di diritto di ragione e, tenuto conto delle somme ad essi corrisposte da CP_1
limitarsi la condanna delle società convenute in riassunzione ai soli importi che dovessero eccedere queste ultime;
• per effetto della postulata riforma della sentenza impugnata, condannare i singoli attori in riassunzione che vi fossero obbligati a restituire ad le somme loro eventualmente CP_1 corrisposte in esecuzione dell'impugnata sentenza che risultassero non dovute, con interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dalla data del pagamento a quella dell'effettivo saldo;
• con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e adivano il Tribunale di Venezia-Sezione Parte_10 Parte_11 Parte_12
distaccata di Chioggia al fine di sentir condannare al risarcimento del maggior danno da questi CP_1
3 subito in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 21/11/2006, mentre si trovavano all'interno dell'autobus di linea per non avere questo rispettato la distanza di sicurezza ed avere CP_2
tamponato violentemente un autocarro, oltre al rimborso delle spese mediche.
In particolare, allegavano di essere stati solo parzialmente risarciti delle lesioni subite e di non essere stati rimborsati delle spese mediche sostenute.
Esteso il contraddittorio nei confronti di il Tribunale di Venezia decideva la causa con Sentenza CP_2
N° 101/2015 del 12/01/2015 con la quale accoglieva la domanda attorea e condannava in solido fra loro i convenuti ed a corrispondere, a titolo di risarcimento del maggior danno subito in CP_1 CP_2 conseguenza dell'incidente e quale rimborso delle spese mediche relative, a la somma Parte_9 di € 6.556,59, a la somma di € 7.300,05, a € 5.180,81, a Parte_8 Parte_10 Parte_3
€ 8.213,46, a € 9.151,59, a € 8.433,05,
[...] Parte_13 Parte_11
€ 9.828,06, a € 9.470,61, a € 8.125,10, a Parte_4 Parte_5 Parte_1 [...]
€ 8.914,93, a € 7.973,46 ed a € 4.463,13, tutti oltre Parte_6 Parte_2 Parte_7
interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.
Il Tribunale rilevava la fondatezza per tabulas della domanda attorea e la presenza degli attori sul mezzo in questione al momento del sinistro;
riteneva - poi - che la durata dell'inabilità temporanea e l'entità dell'invalidità permanente risultassero dai certificati Inail, dai verbali di Pronto Soccorso e dai successivi certificati medici, mentre la quantificazione del danno permanente emergeva dalle analitiche risultanze del medico legale di parte, potendo il Giudice fondare la propria decisione su una consulenza stragiudiziale.
Veniva accertata - inoltre - la sussistenza di un danno morale in capo ai danneggiati ed il pagamento di spese mediche.
2. Avverso detta Sentenza proponevano Appello ed si costituivano in giudizio CP_1 CP_2 [...]
, , , , Parte_11 Parte_8 Parte_1 Parte_2 Parte_6
e , mentre rimanevano contumaci , Parte_7 Parte_10 Parte_3 Parte_5 Pt_9
, e .
[...] Parte_4 Parte_12
La Corte d'Appello di Venezia, istruita la causa per mezzo di CT medico-legale limitatamente agli appellati costituiti (eccetto , costituitosi tardivamente), con Sentenza N° 3352/2018 del Parte_10
05/12/2018, in accoglimento dell'appello, rideterminava il credito risarcitorio con riguardo ai soggetti costituiti, in particolare per in € 1.135,12, per in € 166,39, per Parte_2 Parte_8
in € 1.293,74, per in € 473,58, per in € Parte_6 Parte_11 Parte_7
322,32, per in € 1.167,65, oltre interessi al tasso di legge. Parte_1
4 Condannava - invece - i soggetti contumaci alla restituzione in favore di delle somme da CP_1
ciascuno ricevute a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi.
Condannava in solido fra loro ed alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1 CP_2
giudizio in favore degli appellati costituiti, mentre condannava gli appellati contumaci alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
3. Ricorrevano per CaSSzione , , , , Parte_3 Parte_9 Parte_7 Parte_8
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_1 Parte_5 Parte_4 Pt_12
, e contro che resisteva con controricorso e
[...] Parte_2 Parte_6 CP_1
contro che non svolgeva attività difensiva. CP_2
La Suprema Corte, con Sentenza N° 32647/2021 del 09/11/2021, sulla base del primo, secondo e terzo motivo d'impugnazione, riteneva che la Corte Veneziana, nel sottoporre a CT medico-legale soltanto i soggetti costituiti tempestivamente e - di conseguenza - nel fondare il rigetto della domanda degli altri soggetti sulla loro contumacia o sulla loro tardiva costituzione, avesse disatteso i principi in materia di contumacia, integrando questa un mero comportamento processuale di carattere neutrale, senza valenza confessoria e non contestativa dei fatti allegati da controparte, essendo comunque onerata della relativa prova, non potendosi considerare la contumacia quale non contestazione del thema probandum e - soprattutto - non sussistendo l'impossibilità giuridica di disporre nuova CT anche in appello rispetto ai soggetti contumaci, atteso che vi è il potere-dovere del Giudice di disporla, essendo altra cosa dall'impossibilità concreta di eseguirla in caso di rifiuto della parte.
Dichiarava - quindi - assorbiti gli altri motivi di ricorso e caSSva la Sentenza impugnata, rinviando alla
Corte di Appello in diversa composizione per nuovo esame e demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione notificato in data 24/01/2022, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , riassumevano il giudizio nei
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
confronti di ed domandando la conferma della Sentenza N° 101/2015 del Tribunale di CP_1 CP_2
Venezia, riproponendo i motivi d'impugnazione indicati nel ricorso di CaSSzione dichiarati assorbiti e, in via subordinata, rinnovando le domande di risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del sinistro e del rimborso delle spese mediche per tutti gli attori in riassunzione.
Si costituivano ed , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della riproposizione dei CP_1 CP_2
motivi di ricorso per CaSSzione dichiarati assorbiti, oltre alla necessità di limitare il giudizio di rinvio alle domande dei soggetti già rimasti contumaci ed a , tardivamente costituito, non Parte_10
5 avendo la Corte di CaSSzione rimesso al Giudice del rinvio alcun riesame delle domande degli altri soggetti e, infine, insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria attorea.
5. Con Ordinanza del 21/06/2023, la causa, già trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 28/11/2022, veniva rimeSS in istruttoria al fine dell'espletamento di CT medico- legale tesa a verificare ed approfondire gli esiti del sinistro stradale occorso il 21/11/2006 ai ricorrenti in riassunzione che non sono stati sottoposti a visita nel corso delle operazioni peritali d'ufficio già svolte.
6. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
13/02/2024 (tenutasi in forma cartolare), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di scritti conclusivi;
successivamente è stata rimeSS sul ruolo per la modifica della composizione del Collegio e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 25/11/2024.
7. Va preliminarmente rigettata l'eccezione proposta da ed d'inammissibilità della CP_1 CP_2
riproposizione dei motivi di ricorso per CaSSzione non delibati perché ritenuti assorbiti.
Invero, con l'atto introduttivo, gli attori in riassunzione hanno ripresentato i motivi d'impugnazione di cui al ricorso per CaSSzione nn. 5, 6 e 7, al fine di ottenere una pronuncia al riguardo da questa Corte di merito.
Tale riproposizione deve ritenersi ammissibile poiché “le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per caSSzione espreSSmente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (v.
Cass. n. 37270 del 20/12/2022).
Giova osservare che la Suprema Corte, nel giudizio di legittimità - rispetto alle domande di cui ai motivi d'impugnazione dichiarati assorbiti - non ha statuito nemmeno implicitamente, ossia non c'è stato alcun rigetto implicito di tali domande;
quindi, il Giudice del rinvio può e deve pronunciarsi sulle medesime ove riproposte, senza sconfinamento alcuno del thema decidendum rispetto a quanto già statuito dalla Suprema Corte nel precedente grado di giudizio.
8. Venendo ai motivi di doglianza riproposti nella sede odierna, si deve considerare che la difesa attorea - con la comparsa conclusionale depositata in data 12/04/2024 - ha argomentato solamente in ordine a quello già formulato (in sede di CaSSzione) come sesto motivo di gravame, però senza rinunciare agli altri e riportandosi integralmente all'atto di riassunzione;
sicché anche gli altri motivi devono essere qui esaminati.
8.1. Gli attori hanno reiterato le questioni di cui al loro quinto motivo in CaSSzione (dichiarato assorbito), con le quali hanno censurato la generica adesione alla CT nella Sentenza d'appello (senza
6 alcuna motivazione, nonostante le critiche rivolte alla perizia), hanno chiesto la rinnovazione dell'elaborato ai sensi dell'art. 196 c.p.c. e ne hanno eccepito la contraddittorietà e l'inattendibilità.
Tali assunti sono infondati.
Correttamente, il Giudice di II Grado ha respinto l'istanza di sostituzione del perito d'ufficio perché tardivamente formulata ai sensi dell'art. 192 c.p.c.; siffatta tardività non ha nulla a che vedere con i presupposti dell'invocato art. 196 c.p.c., cioè i “gravi motivi” che - secondo la difesa attorea - andrebbero rinvenuti nella non imparzialità del consulente per essere stato fiduciario della Compagnia
coinvolta. Parte_14
In realtà, al momento dell'assunzione dell'incarico, il DO. non risultava essere più Persona_1
fiduciario di come non lo era al momento della nomina (avvenuta con ordinanza del CP_1
13/05/2015, comunicata in data 20/05/2015); egli ha dichiarato di non essere più fiduciario già CP_1
dal 07/05/2015 e - dunque - da prima della sua nomina;
ne deriva l'assenza di un conflitto di interessi del professionista.
Del resto, la precedente veste di fiduciario di anche in ragione della sua anteriorità rispetto alla CP_1 nomina, non costituisce una ragione così grave da disporre la sostituzione del perito ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la quale - comunque - è rimeSS all'apprezzamento del Giudice, prevedendo la norma una mera facoltà di sostituzione ad opera del Giudicante, il quale “può” disporla se ravvisa motivi che ledono o minacciano l'imparzialità del perito, esercitando un potere discrezionale.
Gli attori hanno insistito anche per la presunta illogicità e/o inattendibilità della CT, in quanto il perito designato non avrebbe dato prova della conoscenza della specifica problematica giudiziaria e non avrebbe tenuto conto né dei punteggi già indicati dalla compagnia assicurativa nelle sue offerte né del lungo tempo trascorso dall'evento dannoso.
A proposito della conoscenza delle questioni giuridiche, deve osservarsi che queste - ai sensi degli artt.
61 e 191 ss. c.p.c. - esulano dalle competenze del CT, al quale è demandata un'indagine di carattere tecnico-scientifico, spettando all'organo giudicante la disamina giuridica delle considerazioni dell'ausiliario.
Relativamente alla mancata considerazione dei punteggi già indicati da nelle sue offerte ai CP_1
danneggiati, bisogna considerare che il CT - in quanto ausiliario del Giudice che si trova in una posizione d'imparzialità - non è tenuto a fare proprie le considerazioni dei periti di parte, soprattutto quando - come nel caso di specie - le stesse non contengano considerazioni di carattere tecnico- scientifico, ma si limitino a una generica indicazioni di “punteggi”.
Ad ogni modo, il DO. ha osservato nella sua perizia che “la proposta di liquidazione offerta Per_1 dalla Compagnia Assicuratrice […] non assume rilevanza medico-legale non trattandosi di
7 documentazione sanitaria (una diversa valenza medico-legale avrebbe avuto tale documentazione se fosse stata supportata dalle rispettive perizie medico-legali effettuate dal fiduciario della Compagnia all'epoca, la cui obiettività medica rilevata avrebbe costituito un elemento utile al pari delle certificazioni mediche presenti in atti e le perizie medico-legali di parte” (v. pag. 9 CT).
Pertanto, non c'è stata alcuna omissione nell'esame della documentazione medica, ben potendo il CT discostarsi dalle perizie di parte laddove queste contengano solo valutazioni e non documentazione sanitaria specifica.
Privi di fondamento sono altresì i rilievi circa la mancata considerazione da parte del DO. del Per_1 tempo trascorso dall'evento dannoso (v. nove anni, nel corso dei quali - secondo gli attori - l'evidenza dei postumi permanenti si sarebbe progressivamente attenuata senza venire meno).
Ebbene, l'indagine è stata svolta correttamente dal CT, il quale ha valutato il danno subito dai danneggiati, con riguardo al danno biologico permanente, al momento della perizia e non al momento del sinistro.
Sul punto, il medesimo perito d'ufficio ha rammentato come la CaSSzione abbia da tempo chiarito che
“l'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua ceSSzione (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015), e che, in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la ceSSzione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla ceSSzione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3414 del
07/03/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 11704 del 30/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014)” (v. Cass. n.
28614 del 07/11/2019).
Pertanto, è senz'altro condivisibile il fatto che il perito abbia valutato la condizione all'esito del consolidamento del danno permanente e non con riferimento all'immediatezza di questo (cioè al momento del suo verificarsi); il lungo tempo trascorso fra l'evento dannoso e la perizia non ha nulla a che vedere con il consolidarsi del pregiudizio biologico che è - per sua natura - permanente.
Pertanto, vanno respinte le eccezioni sollevate rispetto alla CT svolta dal DO. dovendo Per_1
trovare conferma il ragionamento già operato da questa Corte con la Sentenza N° 3352/2018 in cui non
8 vi è stata un'adesione acritica agli esiti della perizia, la quale - comunque - risulta esente da vizi nonché dotata di logicità e coerenza.
8.2. Con il sesto motivo in grado di legittimità, gli odierni attori hanno proposto - e ripresentato in questa sede - la questione del mancato riconoscimento da parte del Giudice di II Grado del rimborso delle spese sostenute dai soggetti periziati per il CTP.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
Le spese in parola non sono state tempestivamente documentate nel relativo grado di giudizio, bensì solo in CaSSzione per mezzo del documento n. 14, contenente le parcelle del CTP.
Siffatto documento non risulta essere stato depositato in appello, ma solo nel giudizio di legittimità; né gli odierni attori in riassunzione hanno chiesto in II Grado la condanna di e al rimborso CP_1 CP_2
di dette spese.
Se è vero che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate” (v. Cass.
n. 30289 del 20/11/2019), è altrettanto vero che tale rimborso è possibile solo quando vi è domanda ed allegazione espreSS della parte al riguardo, non potendo esserci liquidazione d'ufficio dal Giudice.
Pertanto, la pretesa degli odierni attori deve ritenersi infondata in quanto tardivamente formulata.
8.3. Infondata è pure l'eccezione riproposta con il settimo motivo in CaSSzione di nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per difetto di sottoscrizione dell'atto di citazione d'appello, essendo questa una causa d'inesistenza dell'atto stesso.
Invero, risulta carente di sottoscrizione soltanto la copia notificata dell'atto di citazione in appello e non l'atto di citazione in appello originale;
agli atti del giudizio è pacifica la presenza della sottoscrizione in calce alla citazione in appello originale;
sicché l'atto non può essere inesistente, con inevitabile rigetto dell'eccezione di nullità del procedimento e della Sentenza.
D'altro canto, “ai fini della validità dell'impugnazione, è sufficiente la sottoscrizione dell'originale dell'atto da parte del difensore e l'eventuale difetto di sottoscrizione della copia notificata di esso non ha rilievo, laddove risulti comunque assicurata la provenienza dell'atto notificato dal difensore stesso”
(v. Cass. n. 27610 del 03/12/2020).
Orbene, nel nostro caso, è sicura la provenienza dell'atto notificato dal difensore delle società oggi convenute in riassunzione, né la steSS risulta essere mai stata contestata da parte di queste ultime.
9. Venendo ora alla fase propriamente rescissoria del giudizio, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la Sentenza caSSta affinché il Giudice del rinvio si pronunci in base ai presupposti accertati dalla Sentenza di CaSSzione, occorre sottolineare che la Suprema Corte, caSSndo la Sentenza d'appello N° 3352/2018, ha demandato alla steSS Corte territoriale in diversa
9 composizione il nuovo esame delle questioni già proposte, facendo corretta applicazione dei principi in materia di contumacia.
Dal momento che la contumacia non ha valenza confessoria, nulla osta all'espletamento della CT;
per cui questa Corte, con ordinanza del 21/06/2023, ha disposto CT medico-legale per verificare ed approfondire gli esiti del sinistro stradale occorso il 21/11/2006 agli attori in riassunzione non sottoposti a visita nel corso delle operazioni peritali d'ufficio del giudizio di secondo grado, ovvero
, , , e . Parte_4 Parte_5 Parte_12 Parte_3 Parte_9
L'ausiliario nominato, DO.SS , ha determinato il danno patito da ciascuno dei danneggiati Persona_2 in seguito al sinistro de quo, valutando l'esistenza e la durata dell'inabilità temporanea;
l'esistenza, la natura e l'entità dei postumi permanenti;
la pertinenza e la congruità delle spese mediche documentate;
le conclusioni vanno condivise in quanto logiche, complete e coerenti, oltre che esenti da vizi.
9.1.1. Per quel che concerne le modalità di liquidazione, è neceSSrio fare applicazione - conformemente a quanto già accertato dalla DO.SS , la quale per tutti i danneggiati ha accertato Per_2
un danno da lesioni micropermanenti di valore inferiore al 9 per cento - dei criteri di cui all'art. 139
Codice Assicurazioni (il quale disciplina il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivate da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti) e - nello specifico - alle Tabelle di cui al comma 4 del medesimo articolo aDOate con D.M. 16/07/2024.
La presente causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/11/2024 ed è principio costante quello secondo cui “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle” (v. Cass. n 33770 del 19/12/2019).
Siffatto principio, pur dettato in materia di danno non patrimoniale e non specificatamente per il danno biologico permanente da lesioni micropermanenti (ovvero con postumi pari od inferiori al 9 per cento), deve applicarsi anche alla presente decisione;
sicché le Tabelle vigenti cui deve farsi riferimento sono appunto quelle aDOate con D.M. 16/07/2024 a valere dal mese di aprile 2024.
9.1.2. Con riguardo a tutti i danneggiati, la CT DO.SS , pur rilevando la legittimità del rimborso Per_2 della spesa per l'assistenza in CT del DO. “secondo quanto previsto dall'art 201 Persona_3 del CPC e ai sensi del Tariffario SISMLA 2023”, ha spiegato che “a tal proposito lo ha inviato CP_3 preavviso della prestazione eseguita, non saldata dall'attore, che si allega alla presente CT”.
Sul punto, andrebbero condivise le doglianze delle convenute, atteso che gli attori in riassunzione da principio si sono limitati al deposito - per mezzo del proprio CTP, del solo preavviso della parcella, senza fornire la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione in questione;
tuttavia, con deposito
10 telematico del 15.12.2024, è stato dato atto dei sopraggiunti pagamenti del CTP che in data 26.11.2024 ha emesso - a nome degli assistiti - le fatture con attestazione di saldo.
Come affermato dalla Suprema Corte, “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (v. Cass. n. 21402 del 06/07/2022).
Nel nostro caso, è stata fornita prova dell'effettivo esborso;
pertanto, tale voce di spesa può essere riconosciuta.
9.1.3. A favore di tutti i danneggiati va riconosciuto anche un importo a titolo di risarcimento del danno morale, come da questi lamentato e richiesto nei confronti di e di . CP_1 CP_2
Invero, non colgono nel segno le doglianze delle convenute che hanno denunciato la mancata allegazione e prova specifica da parte dei danneggiati di tale danno, in ragione della natura “chiusa” del presente giudizio, ove le parti vengono riportate alla situazione di fatto e di diritto in cui si trovavano nel giudizio d'appello.
Il Tribunale di Venezia aveva già riconosciuto in favore di tutti i danneggiati un importo a titolo di danno morale liquidandolo nella misura del 50% di quello dovuto per il danno biologico e sul punto ed avevano proposto gravame facendo valere la necessità di diminuzione di tale importo, CP_1 CP_2 poi effettivamente riDOo dal Giudice d'appello che ha attribuito una percentuale a titolo di danno morale pari al 30% del danno biologico, anche se solo con riguardo ai soggetti costituiti per i quali era stata svolta la perizia per la quantificazione del danno (non avendo riconosciuto alcunché agli altri soggetti); sul punto specifico, non risulta esserci stato alcun motivo di ricorso per caSSzione da parte delle due società.
Pertanto, anche in ragione della pronuncia con cui la Suprema Corte ha caSSto la decisione della Corte di Appello e della domanda dei danneggiati di conferma della Sentenza di I Grado, si deve riconoscere un importo a titolo di danno morale anche nei confronti dei soggetti sottoposti a perizia soltanto nel corso del presente giudizio, come già previsto dal Tribunale di Venezia in loro favore, con riduzione - legata all'esito del giudizio d'appello e di legittimità - nella misura del 30% del danno biologico riconosciuto dalla CT.
9.2. A questo punto, non resta che liquidare il quantum dovuto da ed a ciascuno dei CP_1 CP_2
danneggiati sottoposto a perizia in questa fase di giudizio.
9.2.1. Con riferimento a , la DO.SS ha accertato un danno biologico Parte_9 Per_2
temporaneo parziale al 75% per 15 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 30 giorni, un danno biologico permanente del 2% e spese mediche - giustificate dal punto di vista clinico e
11 congrue dal punto di vista economico - per € 1.180,00, oltre ad € 360,00 per la prestazione specialistica del Medico Legale Dott. (v. Fatt. 72 del 24.05.2007) ed al rimborso della spesa per Persona_4
l'assistenza in CT del DO. (v. € 610,00). Persona_3
Relativamente alla quantificazione operata in favore di , vanno condivise le doglianze delle Pt_9
convenute (v. memorie conclusionali) in merito al rimborso della prestazione specialistica del DO.
per € 360; difatti, la fattura n. 72 del 24/05/2007 (allegata e presente in atti) riporta un dato Per_4 diverso, ovvero € 300 e non € 360 come accertato dal CT;
quindi, può essere riconosciuto il rimborso solo di tale minore somma.
Conseguentemente, in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 16/07/2024, il danno riconosciuto in favore di - di anni 34 al momento del sinistro - va quantificato in € 6.287,82, Parte_9 comprensive di € 1.833,97 quale danno biologico permanente, di € 1.864,35 quale danno biologico temporaneo, di € 1.109,50 a titolo di danno morale e di € 1.180, oltre ad € 300 per le spese mediche documentate e riconosciute dalla DO.SS . Per_2
Ne consegue la condanna risarcitoria in capo ad ed , in solido fra loro, nella misura CP_1 CP_2 di € 3.637,82 (oltre € 610,00 per CTP), in ragione della corresponsione in data 16/08/2007 di €
2.650,00 (doc. 38 I Grado avv. Litrico – doc. 31 I Grado . CP_1
9.2.2. Circa il danneggiato , la DO.SS ha stabilito un danno biologico temporaneo Parte_10 Per_2
parziale al 75% per 15 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 40 giorni, un danno biologico permanente del 2% e spese mediche - giustificate dal punto di vista clinico e congrue dal punto di vista economico - per € 510,00, oltre ad € 300,00 per la prestazione specialistica del Medico
Legale Dott. ed al rimborso della spesa per l'assistenza in CT del DO. Persona_4 Per_3
(v. € 610,00).
[...]
La CT ha aggiunto che non è “rilevata in atti la spesa sanitaria indicata dall'Avvocato Litrico pari ad € 340,00 del 13.04.2007” (v. pag. 9 CT ). Parte_10
Tale fattura - effettivamente - non risulta presente in atti fra la documentazione cartacea depositata, mentre ne risulta depositata copia telematica solo in data 12/02/2024.
Tuttavia, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di I Grado del 15/06/2012 dei danneggiati (fra cui lo stesso ) risulta indicato quale documento allegato n. 110 la “Fattura n. 110 del Parte_10
13.04.2007 di €.340,00 emeSS da nei confronti del signor Parte_15 Pt_10
”; detta allegazione non è mai stata contestata dalle convenute;
di talché si può presumere che il
[...]
documento fosse stato in effetti depositato e che solo oggi non è stato rinvenuto.
12 Del resto, lo stesso Tribunale ha riconosciuto ai danneggiati l'intero rimborso delle spese mediche come richieste già in I Grado (fra cui vi era detta spesa medica) e sul punto non è stato proposto dalle convenute alcun specifico motivo di gravame.
Di qui l'esigenza di rimborsare anche tale spesa fra quelle a carico di ed . CP_1 CP_2
Pertanto, in applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 16/07/2024, il danno riconosciuto in favore di
- di anni 40 al momento del sinistro - va quantificato in € 6.056,07, comprensive di € Parte_10
1.771,45 quale danno biologico permanente, di € 2.002,45 quale danno biologico temporaneo, di €
1.132,17 a titolo di danno morale e di € 1.150 per le spese mediche documentate e riconosciute dalla DO.SS . Per_2
Ne deriva la condanna al risarcimento del danno in capo ad ed , in solido fra loro, CP_1 CP_2 nella misura di € 2.372,41 (oltre € 610,00 per CTP), in ragione della corresponsione in data
11/07/2007 di € 3.683,66 (doc. 36 I Grado avv. Litrico – doc. 32 I . CP_4
9.2.3. Per il danneggiato , la DO.SS ha accertato un danno biologico Parte_3 Per_2
temporaneo parziale al 75% per 15 giorni, parziale al 50% per 20 giorni, parziale al 25% per 40 giorni, un danno biologico permanente del 2,5% e spese mediche - giustificate dal punto di vista clinico e congrue dal punto di vista economico - per € 770,00, oltre ad € 300,00 per la prestazione specialistica del Medico Legale Dott. ed al rimborso della spesa per l'assistenza in CT del DO. Persona_4
(v. € 610,00). Persona_3
In applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 16/07/2024, il danno riconosciuto in favore di Parte_3
- di anni 48 al momento del sinistro - va quantificato in € 6.206,90, comprensive di € 2.225,21
[...] quale danno biologico permanente, di € 1.726,25 quale danno biologico temporaneo, di € 1.185,44 a titolo di danno morale e di € 1.070 per le spese mediche documentate e riconosciute dalla DO.SS
. Per_2
Di qui la condanna al risarcimento in capo ad ed , in solido fra loro, nella misura di CP_1 CP_2
€ 3.066,90 (oltre € 610,00 per CTP), in ragione della corresponsione in data 16/10/2007 di €
3.140,00 (doc. 50 I Grado avv. Litrico – doc. 25 I . CP_4
9.2.4. Per il danneggiato , la DO.SS ha accertato un danno biologico temporaneo Parte_12 Per_2
parziale al 75% per 10 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 50 giorni, un danno biologico permanente del 3,5% e spese mediche - giustificate dal punto di vista clinico e congrue dal punto di vista economico - per € 1.281,39, oltre ad € 300,00 per la prestazione specialistica del Medico
Legale Dott. ed al rimborso della spesa per l'assistenza in CT del DO. Persona_4 Per_3
(v. € 610,00).
[...]
13 Applicando le Tabelle di cui al D.M. 16/07/2024, il danno riconosciuto a - di anni 27 al Parte_12 momento del sinistro - va quantificato in € 9.052,79, comprensive di € 3.813,83 quale danno biologico permanente, di € 1.933,40 quale danno biologico temporaneo, di € 1.724,17 a titolo di danno morale e di € 1.581,39 per le spese mediche documentate e riconosciute dalla DO.SS . Per_2
CP_ Ne consegue la condanna al risarcimento di ed in solido fra loro, nella misura di € CP_1
4.252,79 (oltre € 610,00 per CTP), in ragione della corresponsione in data 27/07/2007 di € 4.800,00
(doc. 32 I Grado avv. Litrico – doc. 34 I . CP_4
9.2.5. Per il danneggiato la DO.SS ha accertato un danno biologico Parte_4 Per_2
temporaneo parziale al 75% per 10 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 40 giorni, un danno biologico permanente del 2% e spese mediche - giustificate dal punto di vista clinico e congrue dal punto di vista economico - per € 1.351,81, oltre ad € 300,00 per la prestazione specialistica del Medico Legale Dott. ed al rimborso della spesa per l'assistenza in CT del DO. Persona_4
(v. € 610,00). Persona_3
Sulla base delle Tabelle di cui al D.M. 16/07/2024, il danno riconosciuto in favore di Parte_4
- di anni 36 al momento del sinistro - va quantificato in € 6.342,77, comprensive di € 1.813,13 quale danno biologico permanente, di € 1.795,30 quale danno biologico temporaneo, di € 1.082,53 a titolo di danno morale e di € 1.651,81 per le spese mediche documentate e riconosciute dalla DO.SS . Per_2
Ne deriva la condanna al risarcimento di ed , in solido fra loro, nella misura di € CP_1 CP_2
3.292,77 (oltre € 610,00 per CTP), in ragione della corresponsione in data 30/07/2007di € 3.050,00
(doc. 48 I Grado avv. Litrico – doc. 26 I . CP_4
9.2.6. Circa il danneggiato la DO.SS ha attestato un danno biologico Parte_5 Per_2
temporaneo parziale al 75% per 15 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 40 giorni, un danno biologico permanente del 3% e spese mediche - giustificate dal punto di vista clinico e congrue dal punto di vista economico - per € 1.121,81, oltre ad € 300,00 per la prestazione specialistica del Medico Legale Dott. ed al rimborso della spesa per l'assistenza in CT del DO. Persona_4
(v. € 610,00). Persona_3
In ragione delle Tabelle di cui al D.M. 16/07/2024, il danno spettante a - di anni 28 al Parte_5 momento del sinistro - va quantificato in € 8.059,35, comprensive di € 3.103,35 quale danno biologico permanente, di € 2.002,45 quale danno biologico temporaneo, di € 1.531,74 a titolo di danno morale e di € 1.421,81 per le spese mediche documentate e riconosciute dalla DO.SS . Per_2
Non resta che la condanna al risarcimento di ed , in solido fra loro, nella misura di CP_1 CP_2
€ 4.252,79 (oltre € 610,00 per CTP), stante la corresponsione in data 11/07/2007 di € 5.012,23
(doc. 46 I Grado avv. Litrico – doc. 27 I . CP_4
14 9.3. Tali somme dovute a titolo risarcitorio sono state calcolate secondo le Tabelle attuali;
dunque, il credito risulta già rivalutato alla data odierna, non potendosi riconoscere su detti importi un'ulteriore cifra a titolo di rivalutazione del danno, già considerata dal I Giudice e non fatto oggetto di impugnazione nel grado successivo.
Invece, sulle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno vanno calcolati gli interessi legali nella misura già indicata dal Giudice d'appello, in quanto non fatta oggetto di impugnazione in sede di legittimità, ciò sulle somme devalutate alla data del sinistro ed annualmente rivalutate sino alla data di percezione di eventuali acconti e sul residuo fino alla liquidazione.
10. A questo punto, occorre procedere alla determinazione e liquidazione delle spese di lite, le quali vanno poste a carico di ed soccombenti, in solido fra loro, anche per il giudizio di CP_1 CP_2
CaSSzione e per il presente Rinvio, come pure per i precedenti gradi di giudizio, senza che si poSS riconoscere un aumento in ragione del numero delle parti, atteso che talune di queste hanno avuto un ruolo del tutto marginale nel presente giudizio e sono state assenti in quello di CaSSzione, oltre al fatto che viene rimeSS al Giudice una mera facoltà in ordine a tale aumento.
Ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014, “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la steSS posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.
Del resto, lo stesso Giudice d'appello non risulta avere applicato tale maggiorazione e sul punto non è stata proposta impugnazione, come non è stata impugnata la determinazione dello scaglione di riferimento per il calcolo delle spese legali operata sempre dal Giudice d'appello (v. decisum); sicché, rispetto ad entrambi i parametri, si deve fare applicazione anche in questa sede di quanto già stabilito dalla Corte d'Appello, essendo - sul punto - definitiva la sentenza.
A ben vedere, il criterio a suo tempo impiegato dalla Corte Veneziana per l'individuazione dello scaglione di riferimento deve essere applicato con riferimento tanto agli importi già liquidati nel II
Grado, quanto a quelli ora liquidati, ciò per tutti i gradi di giudizio.
Pertanto, le spese sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello scaglione di riferimento [€ 5.201,00-€
26.000,00], compresa la fase istruttoria per il II Grado di giudizio e per il rinvio.
P. Q. M.
15 La Corte d'Appello, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°
125/2022 R.G. CC, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
1. condanna ed , in solido fra loro, al pagamento in favore di di € CP_1 CP_2 Parte_3
3.066,90, di di € 3.292,77, di di € 4.252,79, di Parte_4 Parte_5 Pt_9
di € 3.637,82, di di € 2.372,41 e di di € 4.252,79, oltre
[...] Parte_10 Parte_12
interessi legali come da motivazione al saldo;
2. condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in CP_1 CP_2
favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e , che liquida per il I Grado in € 3.397,00 per Parte_11 Parte_12 competenze (oltre € 508,00 per spese), per l'Appello in € 5.809,00 per competenze, per il
Grado di CaSSzione in € 3.082,00 per competenze (oltre € 701,00 per spese) e per quello di
Rinvio in € 5.809,00 per competenze (oltre € 264,00 per spese), oltre al rimborso forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, ciò con distrazione in favore dell'avv. Litrico dichiaratosi antistatario, nonché oltre al rimborso delle spese di CTP pari ad €
610,00 ciascuno in favore di , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_9
, , .
[...] Parte_10 Parte_12
Così deciso in Venezia, il 23.12.2024.
La Relatrice
Dott.SS Barbara Gallo
La Presidente
Dott.SS Rita Rigoni
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