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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/08/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3502 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Francesco Morcavallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via Luigi Settembrini 28
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Controparte_1
ZI IO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Ennio Quirino Visconti 20
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10914/2024 pubblicata in data 30/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , nel resto respinto, accertava e Controparte_1 dichiarava il diritto di quest'ultimo a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle 6 ore giornaliere, con conseguente condanna della resistente Parte_1 al riconoscimento in favore del diritto del suddetto lavoratore ad usufruire del
[...] servizio mensa o del servizio sostitutivo per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e al risarcimento del danno subito nel periodo dal 26/1/2018 al 31/8/2023 al valore di € 4,13 per ogni singolo turno per un totale di € 3.745,91 oltre interessi come per legge.
Avverso tale sentenza l' Parte_1 presentava appello fondato su più motivi.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, dipendente della Controparte_1 Parte_1
(d'ora in poi con mansioni di collaboratore sanitario professionale
[...] Pt_1 infermiere, premesso di svolgere la sua attività lavorativa secondo turni organizzati su tre diverse articolazioni, denominati H 24 (dalle 6.40 alle 14.15, dalle 13.40 alle 21.15 e dalle 20.40 alle 7.15), aveva agito in giudizio rivendicando il proprio diritto ad usufruire della mensa, ovvero del servizio sostitutivo, ai sensi dell'art. 29 C.C.N.I. Sanità del 20/9/2001 e dell'art. 4 C.C.N.L. Sanità pubblica del 31/07/2009 richiamati dall'art. 99 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018 che ne ha confermato la vigenza.
Contestava l'illegittimità, in quanto contrasto con le citate disposizioni collettive, dell'ordinanza del Direttore Generale dell' n. 27 del 17/11/2011 la quale aveva limitato Pt_1 il diritto alla mensa ai soli lavoratori che prolungavano l'orario di lavoro nelle ore pomeridiane per un totale di almeno 8 ore consecutive al netto della pausa di 30 minuti, prolungamento dell'orario che, al di fuori delle giornate di rientro pomeridiano obbligatorio, al netto della pausa doveva essere autorizzato dal responsabile del servizio.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, affermava la fondatezza di tali rivendicazioni.
Richiamando precedenti di merito dello stesso Tribunale e della Corte di Appello di Roma evidenziava come la contestata ordinanza 27/2011, nel condizionare la maturazione del diritto alla mensa allo svolgimento di un orario di almeno 8 ore consecutive al netto della pausa di 30 minuti, si ponesse in contrasto tanto con le disposizioni di legge in materia (art. 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003) che prevedono il diritto del lavoratore ad una pausa nel caso di orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di 6 ore che con la contrattazione collettiva del settore, in particolare del art. 27 C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018 ove, con chiaro richiamo della previsione di cui all'art. 8 del d.lgs. 66/2003, parimenti prevedeva il diritto del personale, purché non in turno, ad una pausa di almeno 30 minuti nel caso di prestazione di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore (secondo la disciplina di cui all'art. 29 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2000 del art. 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009). Evidenziava a tale proposito come l'inciso “purché non in turno” dovesse intendersi
”unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa” evidenziando altresì, sempre richiamando precedenti di questa Corte di Appello, come risulti “illegittima la limitazione del diritto alla mensa unilateralmente operata dall'azienda datrice in violazione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva (con conseguente nullità della stessa ex art. 2 d. lgs 165/2001) in assenza di allegazioni o prove in ordine ad una insussistenza di fondi risorse economiche (non essendo certamente sufficiente, in assenza di specifici riscontri contabili, il mero riferimento alle linee guida regionali di cui alla menzionata nota del 14/10/2011)”.
Riconosceva pertanto il diritto dell'appellato alla pausa di 30 minuti, anche per la consumazione del pasto, nell'ipotesi di svolgimento di prestazione giornaliera superiore alle 6 ore senza che potesse attribuirsi rilevanza alla effettività della pausa essendo rilevante esclusivamente il diritto alla fruizione della stessa.
Respingeva infine tanto l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto, stante l'idoneità dell'avvenuta effettuazione di atto di messa in mora dell'azienda datrice effettuata dall'appellato che l'eccezione di compensazione sollevata in via subordinata dall' odierna appellante tra le somme dovute a titolo di mensa non riconosciute e i tempi (30 minuti) per la consumazione del pasto medesimo (evidenziando il riconoscimento del buono pasto non influisse sull'orario osservato, a maggior ragione, nel caso specifico dell'infermiere che non può abbandonare il reparto per il rischio di verificarsi di urgenze).
L' appellante contesta la gravata sentenza con più motivi lamentando: Pt_1
I) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione attribuendo efficacia interruttiva a una comunicazione epistolare priva di riferimento specifico alla quantificazione del credito o ai parametri utili alla sua quantificazione;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943, ultimo comma, c.c.;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice, in modo incongruo rispetto al dato letterale e sistematico della disciplina collettiva, omesso di considerare che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa riguarda esclusivamente i lavoratori non turnisti, risultando invece incompatibile con l'attività infermieristica in turno e non prevista per l'orario continuativo;
ha lamentato, dunque, la violazione o falsa o erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, c.c.n.l. 2016-2018 e dell'art. 43, comma 4, c.c.n.l. 2019-2021, applicabili ratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.;
III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha esteso la fruizione della mensa a carico aziendale oltre i limiti di istituzione di detto servizio, riservati all'autonomia gestionale dell' ; ha lamentato, dunque, la violazione ovvero falsa o comunque Parte_2 erronea applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 29, comma 1, c.c.n.l. , anche in CP_2 relazione all'art. 1363 c.c.;
IV) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice riconosciuto il diritto alla mensa anche in orario notturno trascurando la mancata istituzione del servizio in tale fascia oraria e l'incompatibilità della relativa fruizione con la disciplina collettiva relativa all'indennità per il lavoro notturno;
ha lamentato, dunque, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e contestuale violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 106, commi 1 e 3, c.c.n.l. 2019-2021, all'art. 86, comma 12, c.c.n.l. 2016-2018 e all'art. 44, commi 3 e 11, c.c.n.l. 1995, come richiamato anche nell'ordinanza direttoriale aziendale del 2011;
V) in via subordinata, l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso di pronunciarsi, nella quantificazione della pretesa risarcitoria, sulla richiesta di elisione, dagli importi pretesi, delle quote di retribuzione per i tempi di asserita mancata destinazione alla consumazione del pasto in mensa;
ha lamentato, dunque, la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1223 e 1226 cod. civ., anche in relazione all'art. 29, comma 3, del c.c.n.l. del . CP_2
Ciò premesso l'appello è infondato e deve essere respinto.
La questione in esame è stata già oggetto di numerose pronunce di questa Corte, in diversa composizione, la quale con indirizzo unanime ha già disatteso tutte le questioni riproposte in questa sede dall' appellante. Pt_1
A tale indirizzo, anche per ragioni di uniformità, va data continuità in assenza di decisivi argomenti che ne giustifichino una rivisitazione sicché, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vanno qui riproposte le ragioni di dette decisioni (ex plurimis CdA n. 741/2024, n. 947/2023 e prima ancora Cass n. 2568/2021).
Con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto: “L'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di "pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006).
Del resto, giusta l'art. 2935 cc l'esercizio del diritto è precluso dall'esistenza di impedimenti giuridici, non certo da impedimenti fattuali, tra i quali vanno -all'evidenza- annoverati quelli collegati alla determinazione dell'ammontare del credito rivendicato (in questo senso, v. Cass. n. 3584/2012: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”. A maggior ragione, dunque, a fini interruttivi della prescrizione è utile anche la richiesta di pagamento di un credito non determinato nel suo ammontare.
Il Tribunale si è uniformato a detti princìpi essendo inequivoca la volontà espressa dal dipendente con la diffida notificata a mezzo pec in data 25/1/2023 di rivendicare sia per il passato che per il futuro il diritto qui in contestazione.
Gli altri motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente per evidente connessione e vanno disattesi.
L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che, così come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009.
L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato che “Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso, l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla in quanto relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie Locali. Parte Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo del D.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.” (conforme anche la recentissima decisione della Suprema Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti dell' ). Parte_4
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso.
In coerenza con il conforme consolidato orientamento del Giudice di legittimità, è stato anche osservato da altra pronuncia di questa Corte (n. 502/2025), che “…13. Come ben si vede, l'appellata, con orario di servizio turnario 7-14, 14-21, 21-7, pur prestando la propria attività per più di sei ore, non rientra nella platea degli aventi diritto al servizio mensa. Né è previsto che, Parte all'interno del turno, il dipendente possa fruire della pausa pranzo. Ha allegato la stessa che per il personale turnista le 6 ore lavorative, in quanto l'eventuale pausa configurerebbe un'interruzione di pubblico servizio>> (punto 13 della memoria di costituzione in giudizio).
Parte Dunque, la tesi dell' è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima dell'inizio del turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno).
Ma è evidente che ciò contrasta con la finalità della pausa.
Non può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno ovvero che sosti in azienda (sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione. La pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
Questo spiega perché gli artt. 5, 11 e 12 del regolamento prevedono il servizio mensa o l'erogazione del buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che osservano un orario di lavoro prolungato dopo l'effettuazione della relativa pausa pranzo.
Parte Il lavoro turnista non ha diritto ad alcuna pausa, di tal che, in definitiva, l' pretende che il turnista debba avvalersi del servizio mensa non all'interno ma al di fuori dell'arco lavorativo, essendo concettualmente insostenibile che la pausa (ossia l'intervallo nella prestazione lavorativa, quando l'orario superi sei ore) venga osservata quando il turno non è ancora iniziato o è già finito.
E come ha espressamente affermato la S.C. (vd. sent. cit., nonché Cass. 22478/2024; 32113/2022 e 5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, un intervallo non lavorato.
Né rileva l'integrazione del Regolamento a firma del Direttore generale, che estende il diritto alla fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo a coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore, giacché non è prevista, in ogni caso, una pausa pranzo. In conclusione, incontestata la impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto dell'appellato alla fruizione del ticket mensa per il periodo oggetto di causa, per tutti i turni lavorativi eccedenti le 6 ore. …”.
Con riguardo al quinto e ultimo motivo, la citata giurisprudenza di questa Corte ha anche osservato che “…Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro. L'obiezione dell' è, dunque, giuridicamente Pt_1 inconsistente…”.
D'altro canto, il diritto del lavoratore alla fruizione del buono pasto è conseguenza proprio dell'osservanza di orario lavorativo giornaliero di almeno sei ore e -come già osservato dal Tribunale tale diritto risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola ove si seguisse la tesi dell'appellante e si compensasse il valore del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto”.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.498 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3502 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Francesco Morcavallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via Luigi Settembrini 28
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Controparte_1
ZI IO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Ennio Quirino Visconti 20
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10914/2024 pubblicata in data 30/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , nel resto respinto, accertava e Controparte_1 dichiarava il diritto di quest'ultimo a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle 6 ore giornaliere, con conseguente condanna della resistente Parte_1 al riconoscimento in favore del diritto del suddetto lavoratore ad usufruire del
[...] servizio mensa o del servizio sostitutivo per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e al risarcimento del danno subito nel periodo dal 26/1/2018 al 31/8/2023 al valore di € 4,13 per ogni singolo turno per un totale di € 3.745,91 oltre interessi come per legge.
Avverso tale sentenza l' Parte_1 presentava appello fondato su più motivi.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, dipendente della Controparte_1 Parte_1
(d'ora in poi con mansioni di collaboratore sanitario professionale
[...] Pt_1 infermiere, premesso di svolgere la sua attività lavorativa secondo turni organizzati su tre diverse articolazioni, denominati H 24 (dalle 6.40 alle 14.15, dalle 13.40 alle 21.15 e dalle 20.40 alle 7.15), aveva agito in giudizio rivendicando il proprio diritto ad usufruire della mensa, ovvero del servizio sostitutivo, ai sensi dell'art. 29 C.C.N.I. Sanità del 20/9/2001 e dell'art. 4 C.C.N.L. Sanità pubblica del 31/07/2009 richiamati dall'art. 99 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018 che ne ha confermato la vigenza.
Contestava l'illegittimità, in quanto contrasto con le citate disposizioni collettive, dell'ordinanza del Direttore Generale dell' n. 27 del 17/11/2011 la quale aveva limitato Pt_1 il diritto alla mensa ai soli lavoratori che prolungavano l'orario di lavoro nelle ore pomeridiane per un totale di almeno 8 ore consecutive al netto della pausa di 30 minuti, prolungamento dell'orario che, al di fuori delle giornate di rientro pomeridiano obbligatorio, al netto della pausa doveva essere autorizzato dal responsabile del servizio.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, affermava la fondatezza di tali rivendicazioni.
Richiamando precedenti di merito dello stesso Tribunale e della Corte di Appello di Roma evidenziava come la contestata ordinanza 27/2011, nel condizionare la maturazione del diritto alla mensa allo svolgimento di un orario di almeno 8 ore consecutive al netto della pausa di 30 minuti, si ponesse in contrasto tanto con le disposizioni di legge in materia (art. 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003) che prevedono il diritto del lavoratore ad una pausa nel caso di orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di 6 ore che con la contrattazione collettiva del settore, in particolare del art. 27 C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018 ove, con chiaro richiamo della previsione di cui all'art. 8 del d.lgs. 66/2003, parimenti prevedeva il diritto del personale, purché non in turno, ad una pausa di almeno 30 minuti nel caso di prestazione di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore (secondo la disciplina di cui all'art. 29 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2000 del art. 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009). Evidenziava a tale proposito come l'inciso “purché non in turno” dovesse intendersi
”unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa” evidenziando altresì, sempre richiamando precedenti di questa Corte di Appello, come risulti “illegittima la limitazione del diritto alla mensa unilateralmente operata dall'azienda datrice in violazione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva (con conseguente nullità della stessa ex art. 2 d. lgs 165/2001) in assenza di allegazioni o prove in ordine ad una insussistenza di fondi risorse economiche (non essendo certamente sufficiente, in assenza di specifici riscontri contabili, il mero riferimento alle linee guida regionali di cui alla menzionata nota del 14/10/2011)”.
Riconosceva pertanto il diritto dell'appellato alla pausa di 30 minuti, anche per la consumazione del pasto, nell'ipotesi di svolgimento di prestazione giornaliera superiore alle 6 ore senza che potesse attribuirsi rilevanza alla effettività della pausa essendo rilevante esclusivamente il diritto alla fruizione della stessa.
Respingeva infine tanto l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto, stante l'idoneità dell'avvenuta effettuazione di atto di messa in mora dell'azienda datrice effettuata dall'appellato che l'eccezione di compensazione sollevata in via subordinata dall' odierna appellante tra le somme dovute a titolo di mensa non riconosciute e i tempi (30 minuti) per la consumazione del pasto medesimo (evidenziando il riconoscimento del buono pasto non influisse sull'orario osservato, a maggior ragione, nel caso specifico dell'infermiere che non può abbandonare il reparto per il rischio di verificarsi di urgenze).
L' appellante contesta la gravata sentenza con più motivi lamentando: Pt_1
I) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione attribuendo efficacia interruttiva a una comunicazione epistolare priva di riferimento specifico alla quantificazione del credito o ai parametri utili alla sua quantificazione;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943, ultimo comma, c.c.;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice, in modo incongruo rispetto al dato letterale e sistematico della disciplina collettiva, omesso di considerare che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa riguarda esclusivamente i lavoratori non turnisti, risultando invece incompatibile con l'attività infermieristica in turno e non prevista per l'orario continuativo;
ha lamentato, dunque, la violazione o falsa o erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, c.c.n.l. 2016-2018 e dell'art. 43, comma 4, c.c.n.l. 2019-2021, applicabili ratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.;
III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha esteso la fruizione della mensa a carico aziendale oltre i limiti di istituzione di detto servizio, riservati all'autonomia gestionale dell' ; ha lamentato, dunque, la violazione ovvero falsa o comunque Parte_2 erronea applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 29, comma 1, c.c.n.l. , anche in CP_2 relazione all'art. 1363 c.c.;
IV) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice riconosciuto il diritto alla mensa anche in orario notturno trascurando la mancata istituzione del servizio in tale fascia oraria e l'incompatibilità della relativa fruizione con la disciplina collettiva relativa all'indennità per il lavoro notturno;
ha lamentato, dunque, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e contestuale violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 106, commi 1 e 3, c.c.n.l. 2019-2021, all'art. 86, comma 12, c.c.n.l. 2016-2018 e all'art. 44, commi 3 e 11, c.c.n.l. 1995, come richiamato anche nell'ordinanza direttoriale aziendale del 2011;
V) in via subordinata, l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso di pronunciarsi, nella quantificazione della pretesa risarcitoria, sulla richiesta di elisione, dagli importi pretesi, delle quote di retribuzione per i tempi di asserita mancata destinazione alla consumazione del pasto in mensa;
ha lamentato, dunque, la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1223 e 1226 cod. civ., anche in relazione all'art. 29, comma 3, del c.c.n.l. del . CP_2
Ciò premesso l'appello è infondato e deve essere respinto.
La questione in esame è stata già oggetto di numerose pronunce di questa Corte, in diversa composizione, la quale con indirizzo unanime ha già disatteso tutte le questioni riproposte in questa sede dall' appellante. Pt_1
A tale indirizzo, anche per ragioni di uniformità, va data continuità in assenza di decisivi argomenti che ne giustifichino una rivisitazione sicché, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vanno qui riproposte le ragioni di dette decisioni (ex plurimis CdA n. 741/2024, n. 947/2023 e prima ancora Cass n. 2568/2021).
Con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto: “L'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di "pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006).
Del resto, giusta l'art. 2935 cc l'esercizio del diritto è precluso dall'esistenza di impedimenti giuridici, non certo da impedimenti fattuali, tra i quali vanno -all'evidenza- annoverati quelli collegati alla determinazione dell'ammontare del credito rivendicato (in questo senso, v. Cass. n. 3584/2012: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”. A maggior ragione, dunque, a fini interruttivi della prescrizione è utile anche la richiesta di pagamento di un credito non determinato nel suo ammontare.
Il Tribunale si è uniformato a detti princìpi essendo inequivoca la volontà espressa dal dipendente con la diffida notificata a mezzo pec in data 25/1/2023 di rivendicare sia per il passato che per il futuro il diritto qui in contestazione.
Gli altri motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente per evidente connessione e vanno disattesi.
L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che, così come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009.
L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato che “Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso, l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla in quanto relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie Locali. Parte Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo del D.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.” (conforme anche la recentissima decisione della Suprema Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti dell' ). Parte_4
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso.
In coerenza con il conforme consolidato orientamento del Giudice di legittimità, è stato anche osservato da altra pronuncia di questa Corte (n. 502/2025), che “…13. Come ben si vede, l'appellata, con orario di servizio turnario 7-14, 14-21, 21-7, pur prestando la propria attività per più di sei ore, non rientra nella platea degli aventi diritto al servizio mensa. Né è previsto che, Parte all'interno del turno, il dipendente possa fruire della pausa pranzo. Ha allegato la stessa che per il personale turnista le 6 ore lavorative, in quanto l'eventuale pausa configurerebbe un'interruzione di pubblico servizio>> (punto 13 della memoria di costituzione in giudizio).
Parte Dunque, la tesi dell' è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima dell'inizio del turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno).
Ma è evidente che ciò contrasta con la finalità della pausa.
Non può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno ovvero che sosti in azienda (sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione. La pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
Questo spiega perché gli artt. 5, 11 e 12 del regolamento prevedono il servizio mensa o l'erogazione del buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che osservano un orario di lavoro prolungato dopo l'effettuazione della relativa pausa pranzo.
Parte Il lavoro turnista non ha diritto ad alcuna pausa, di tal che, in definitiva, l' pretende che il turnista debba avvalersi del servizio mensa non all'interno ma al di fuori dell'arco lavorativo, essendo concettualmente insostenibile che la pausa (ossia l'intervallo nella prestazione lavorativa, quando l'orario superi sei ore) venga osservata quando il turno non è ancora iniziato o è già finito.
E come ha espressamente affermato la S.C. (vd. sent. cit., nonché Cass. 22478/2024; 32113/2022 e 5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, un intervallo non lavorato.
Né rileva l'integrazione del Regolamento a firma del Direttore generale, che estende il diritto alla fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo a coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore, giacché non è prevista, in ogni caso, una pausa pranzo. In conclusione, incontestata la impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto dell'appellato alla fruizione del ticket mensa per il periodo oggetto di causa, per tutti i turni lavorativi eccedenti le 6 ore. …”.
Con riguardo al quinto e ultimo motivo, la citata giurisprudenza di questa Corte ha anche osservato che “…Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro. L'obiezione dell' è, dunque, giuridicamente Pt_1 inconsistente…”.
D'altro canto, il diritto del lavoratore alla fruizione del buono pasto è conseguenza proprio dell'osservanza di orario lavorativo giornaliero di almeno sei ore e -come già osservato dal Tribunale tale diritto risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola ove si seguisse la tesi dell'appellante e si compensasse il valore del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto”.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.498 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario