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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/08/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1013/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PUGLISI BRUNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, via Scagliano Micca, n. 3 presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 5.04.2024 la SI.ra chiedeva, alle condizioni Parte_1 meglio specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti del SI. tra i quali in data 11.12.2021 era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione non CP_1 nascevano figli.
Parte ricorrente riferiva che la prosecuzione del matrimonio era divenuta impossibile stante il comportamento del SI. il quale alzava la voce e inveiva contro la SI.ra , insultandola;
CP_1 Pt_1 nonché, riportava un consumo eccessivo di alcool da parte del marito e la tendenza a sperperare denaro. Inoltre, la ricorrente riferiva che a giugno del 2022 il SI. trovava lavoro presso il CP_1 CP_2 di Pisa;
pertanto, la coppia si trasferiva a Cascina (PI) e proprio gli spazi stretti, la tendenza
[...] del SI. a bere e ad alzare la voce con la moglie, rendevano la convivenza intollerabile, tanto CP_1 che la SI.ra ritornava nel comune dove si trova la casa coniugale sita in Poirino. Pt_1
Infine, la SI.ra riportava di essere attualmente disoccupata, mentre il SI. impiegato Pt_1 CP_1 presso il di Pisa, percepisce uno stipendio di circa 1800.00 euro mensili. Controparte_2
Pertanto, la parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente contumace e riconoscimento in capo alla ricorrente del mantenimento mensile di euro 200,00.
All'udienza del 3.07.2024, verificata la rituale notificazione, veniva dichiarata la contumacia del SI.
Alla medesima udienza, la Presidente delegata, sentita la parte, autorizzava i CP_1 coniugi a vivere separati e ritenuto che non vi fossero provvedimenti da assumere in via provvisoria e urgente, rinviava per l'escussione dell'unico testimone e dell'interrogatorio formale del resistente all'udienza del 14.11.2024.
Alla suddetta udienza non compariva il resistente e il procuratore di parte ricorrente rinunciava all'escussione dell'unico testimone. Pertanto, la presidente rinviava all'udienza del 13.03.2025, udienza poi rinviata al 17.04.2025, di cui veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 23.05.2025 la Presidente tratteneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio oltre che dal disinteresse implicitamente manifestato da parte resistente che, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione in capo al SI. non merita accoglimento. CP_1
Difatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza” (Cass. civ., n. 16287/2023). Nel caso di specie non è possibile ravvisare un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte del SI. poiché, nonostante le prove sul punto venivano ammesse dalla Presidente CP_1 delegata, la parte poi vi rinunciava all'udienza del 14 novembre 2025. Pertanto, non è stato possibile provare né l'esistenza dei comportamenti contrari ai doveri coniugali né il nesso causale sussistente tra questi e il deteriorarsi della convivenza tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione delle questioni economiche, la SI.ra ha chiesto che venisse Pt_1 disposto a carico del marito in favore si sé medesima l'importo di euro 200,00 mensili. Tuttavia, a fronte di questa richiesta la ricorrente ha emesso di documentare in modo completo anche la sua situazione economica. Difatti, gli unici documenti allegati sono gli estratti conto del 2022 e i CUD del 2022 e del 2023, da dove emerge un reddito annuo di circa 5000,00 euro.
Non solo, la ricorrente non ha allegato nulla circa la situazione reddituale e patrimoniale del marito.
Del resto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione,
è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi (cfr. Cass. civ. n. 952/23, Cass. civ. n. 5543/2008; Cass. civ. n. 18175/2012).
Pertanto, nel caso di specie non è stato dimostrato la disparità di trattamento tra le posizioni economiche dei coniugi e risulta non meritevole di accoglimento la richiesta della ricorrente di porre a carico del marito e in suo favore il mantenimento per 200,00 euro mensili.
Le spese processuali devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione tra i coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ); CP_1 C.F._2
2. Rigetta la domanda di addebito della SI.ra Pt_1
3. Rigetta la richiesta della SI.ra di porre in capo al SI. l'obbligo di corrispondere Pt_1 CP_1 la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
4. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Poirino (TO) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Poirino (TO) il giorno 11.12.2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Poirino (TO), n°14, Parte I, anno
2021;
5. Dichiara irripetibili le spese di giudizio Così deciso in Pisa, nella camera di conSIlio del 24.07.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1013/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PUGLISI BRUNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, via Scagliano Micca, n. 3 presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 5.04.2024 la SI.ra chiedeva, alle condizioni Parte_1 meglio specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti del SI. tra i quali in data 11.12.2021 era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione non CP_1 nascevano figli.
Parte ricorrente riferiva che la prosecuzione del matrimonio era divenuta impossibile stante il comportamento del SI. il quale alzava la voce e inveiva contro la SI.ra , insultandola;
CP_1 Pt_1 nonché, riportava un consumo eccessivo di alcool da parte del marito e la tendenza a sperperare denaro. Inoltre, la ricorrente riferiva che a giugno del 2022 il SI. trovava lavoro presso il CP_1 CP_2 di Pisa;
pertanto, la coppia si trasferiva a Cascina (PI) e proprio gli spazi stretti, la tendenza
[...] del SI. a bere e ad alzare la voce con la moglie, rendevano la convivenza intollerabile, tanto CP_1 che la SI.ra ritornava nel comune dove si trova la casa coniugale sita in Poirino. Pt_1
Infine, la SI.ra riportava di essere attualmente disoccupata, mentre il SI. impiegato Pt_1 CP_1 presso il di Pisa, percepisce uno stipendio di circa 1800.00 euro mensili. Controparte_2
Pertanto, la parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente contumace e riconoscimento in capo alla ricorrente del mantenimento mensile di euro 200,00.
All'udienza del 3.07.2024, verificata la rituale notificazione, veniva dichiarata la contumacia del SI.
Alla medesima udienza, la Presidente delegata, sentita la parte, autorizzava i CP_1 coniugi a vivere separati e ritenuto che non vi fossero provvedimenti da assumere in via provvisoria e urgente, rinviava per l'escussione dell'unico testimone e dell'interrogatorio formale del resistente all'udienza del 14.11.2024.
Alla suddetta udienza non compariva il resistente e il procuratore di parte ricorrente rinunciava all'escussione dell'unico testimone. Pertanto, la presidente rinviava all'udienza del 13.03.2025, udienza poi rinviata al 17.04.2025, di cui veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 23.05.2025 la Presidente tratteneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio oltre che dal disinteresse implicitamente manifestato da parte resistente che, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione in capo al SI. non merita accoglimento. CP_1
Difatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza” (Cass. civ., n. 16287/2023). Nel caso di specie non è possibile ravvisare un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte del SI. poiché, nonostante le prove sul punto venivano ammesse dalla Presidente CP_1 delegata, la parte poi vi rinunciava all'udienza del 14 novembre 2025. Pertanto, non è stato possibile provare né l'esistenza dei comportamenti contrari ai doveri coniugali né il nesso causale sussistente tra questi e il deteriorarsi della convivenza tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione delle questioni economiche, la SI.ra ha chiesto che venisse Pt_1 disposto a carico del marito in favore si sé medesima l'importo di euro 200,00 mensili. Tuttavia, a fronte di questa richiesta la ricorrente ha emesso di documentare in modo completo anche la sua situazione economica. Difatti, gli unici documenti allegati sono gli estratti conto del 2022 e i CUD del 2022 e del 2023, da dove emerge un reddito annuo di circa 5000,00 euro.
Non solo, la ricorrente non ha allegato nulla circa la situazione reddituale e patrimoniale del marito.
Del resto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione,
è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi (cfr. Cass. civ. n. 952/23, Cass. civ. n. 5543/2008; Cass. civ. n. 18175/2012).
Pertanto, nel caso di specie non è stato dimostrato la disparità di trattamento tra le posizioni economiche dei coniugi e risulta non meritevole di accoglimento la richiesta della ricorrente di porre a carico del marito e in suo favore il mantenimento per 200,00 euro mensili.
Le spese processuali devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione tra i coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ); CP_1 C.F._2
2. Rigetta la domanda di addebito della SI.ra Pt_1
3. Rigetta la richiesta della SI.ra di porre in capo al SI. l'obbligo di corrispondere Pt_1 CP_1 la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
4. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Poirino (TO) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Poirino (TO) il giorno 11.12.2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Poirino (TO), n°14, Parte I, anno
2021;
5. Dichiara irripetibili le spese di giudizio Così deciso in Pisa, nella camera di conSIlio del 24.07.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori