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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Governatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8783/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PESUCCI SIMONE Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA DEL CORSO 2 50122 FIRENZE
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. PARDUCCI MARIO elettivamente domiciliato in VIA CP_1
LORENZO IL MAGNIFICO 46 50129 FIRENZE;
Controparte_2
(C.F. ),
[...] CP_3 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. ), CP_5 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. ), con il patrocinio
[...] Controparte_7 TE dell'avv. MAZZANTINI JACOPO elettivamente domiciliato in VIA PANDOLFINI 26 PRESSO
AVV. SORDI ILARIA 50100 CONDOMINIO VIA DELLA COSTITUZIONE 1/19 BARBERINO
VALD'ELSA (C.F. ), C.F. ), C.F. ), CP_9 CP_10 CP_11
(C.F. ), (C.F. ) (C.F. ),
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
(C.F.) (C.F. ), (C.F. ),
[...] Controparte_15 CP_16 [...]
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. ), CP_17 CP_18 Controparte_19 [...]
C.F. ), (C.F. ), (C.F. ) CP_20 Controparte_21 CP_22
RESISTENTI
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al CTU ai sensi dell'art. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. lgs n. 150/2011, l'Ing. , in qualità di c.t.u. ha Parte_1
impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del giudizio n. R.G. 6000/2017, in data 26.06.2024, con il quale il Giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso, ritenendolo non dovuto. Più segnatamente, il Giudice ha ritenuto che con Ordinanza del 5 gennaio
2023, adottata nell'ambito della causa di merito, il c.t.u era stato chiamato a meri chiarimenti rispetto alle operazioni peritali espletate nel previo procedimento di ATP, ritenendo di conseguenza che egli non aveva maturato il diritto ad alcun compenso, “in quanto attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u può essere tenuto qualora gli venga richiesto”. (Cass. Sent.
21549/2016).
Secondo le argomentazioni del ricorrente, per contro, il giudice della causa di merito non aveva chiesto meri chiarimenti ma aveva disposto un vero e proprio supplemento di c.t.u. richiamando a tal fine il ricorrente, il quale aveva prestato il giuramento all'udienza del 9.2.2023.
Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che il quesito formulato nella causa di merito era completamente diverso rispetto a quello formulato in sede di ATP, inoltre nella seconda indagine peritale, il c.t.u. aveva eseguito ulteriori sopralluoghi con l'ausilio di un geologo, la cui nomina era stata autorizzata dal Giudice.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la liquidazione del compenso nella misura di € 4.069,63 oltre onere di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la società - quale terzo chiamato CP_1
nella causa di merito, osservando che la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2064/2024 che ha definito il giudizio n. 6.000/2017 r.g. ha respinto le domande proposte contro la stessa società e contro
[...]
(assicurato), condannando gli attori, , , CP_4 Parte_2 CP_9
, al pagamento delle spese CP_10 Controparte_11 Controparte_23 Parte_3
di lite in loro favore e ponendo le spese di c.t.u. a carico della società , Controparte_2 dell'arch. della Ha chiesto, pertanto, in caso di CP_3 CP_24 CP_22
accoglimento del ricorso, di porre i compensi a carico di questi ultimi soggetti, con esclusione della società resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società la quale si è rimessa TE
a giustizia.
All'udienza del 3 dicembre 2024 sono comparsi parte ricorrente e le convenute e TE
. Nessuno è comparso per i restanti convenuti, nonostante la regolarità delle notifiche. Il CP_1 pagina 2 di 7 giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 4 febbraio 2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. CP_2 La causa è stata rimessa in decisione al Presidente, dott.ssa S. Governatori nell'ambito dell'
*****
La domanda è meritevole di accoglimento.
1.Il caso in esame ha per oggetto l'impugnazione del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di
Firenze, Terza Sezione Civile, relativo all'istanza di liquidazione presentata dall' Ing. Pt_1
– già c.t.u. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g.n 632/2015) e relativa ai compensi per
[...]
l'attività espletata nell'ambito del giudizio di merito n.r.g. 6000/2017.
Nel rigettare l'istanza di liquidazione, il giudice della causa di merito ha ritenuto che l'attività prestata dal c.t.u. rientrasse in una attività integrativa, complementare e necessaria rispetto a quella già svolta dal medesimo c.t.u. nell'ambito dell'ATP e, dunque, non meritevole di alcun compenso.
Si deve, dunque, procedere all'esame delle attività svolte dal c.t.u, nell'ambito dei due procedimenti sopra indicati.
Orbene, nel procedimento di ATP ex art. 696 e 696 bis c.p.c. promosso dal
[...]
e dai rispettivi condomini (avente ad oggetto i danni subiti dai Parte_4
proprietari delle singole unità abitative a causa di un evento franoso che aveva interessato le porzioni di terreno sul quale insistevano i fabbricati). il c.t.u. era stato nominato per rispondere al seguente quesito: “ accerti il c.t.u., letti gli atti, esperito il sopralluogo, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari ed acquisita la documentazione ritenuta utile all'espletamento dell'incarico, presso i pubblici Uffici o che le parti vorranno fornire:
1. lo stato dei luoghi, la sussistenza e l'entità dei dissesti lamentati in atti;
2. l'eventuale necessità di interventi provvisori urgenti atti a eliminare il pericolo di aggravamento dei danni ed il loro costo;
3. le opere necessarie ad eliminare in via definitiva i dissesti rilevati ed al ripristino dello stato dei luoghi, il loro costo ed il tempo necessario alla loro realizzazione;
4. l'eventuale diminuzione di valore degli immobili o delle loro pertinenze correlata all'esecuzione delle opere di prima fase e definitive, ove sussistente;
5. le cause dei dissesti riscontrati ed al riguardo la sussistenza di eventuali errori o responsabilità professionali e/o esecutive;
6. il valore locativo degli immobili o delle porzioni di essi o delle relative pertinenze che siano risultati inagibili o parzialmente inagibili a seguito dei dissesti, il tempo in cui tali immobili sono rimasti inagibili o rimarranno inagibili durante l'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione;
7. accerti il
CTU, esaminando le varianti finali dei tre fabbricati realizzati dalla società depositate Controparte_26
presso il comune di Barberino Val d'Elsa, le difformità esecutive per spessori ed estensione del terreno pagina 3 di 7 di riporto interessato dai movimenti franosi in atto rispetto a quanto riportato nelle relazioni geologiche relative ai tre fabbricati a firma del Geologo Dott.
8. verifichi il CTU, se Controparte_4
le varianti finali dei tre fabbricati realizzati dalla , dove è riportato Controparte_27
parzialmente il terreno di riporto interessato dai movimenti franosi in atto sono supportate dalle necessarie relazioni geologiche che devono fare parte integrante degli atti progettuali;
9. dica il CTU per quali motivi l'accertamento tecnico preventivo deve riguardare il Geologo Dott. Controparte_4
dato che le opere interessate dai movimenti franosi in atto sono state realizzate in evidente difformità dalle relazioni geologiche relative ai tre fabbricati e se il terreno di riporto interessato dai movimenti franosi è stato messo a dimora senza alcuna valutazione geologica (le pratiche sono tutte prive di relazione geologica) né da parte del Dott. né da parte di altri geologi. Controparte_4
Al termine dell'indagine, il c.t.u. ha concluso - dopo aver rilevato la presenza di “corone di frana all'interno del confine dei lotti” - delineando un quadro generale di responsabilità che “vede coinvolti
l'impresa di movimento terra, il Direttore dei lavori, / progettisti delle opere architettoniche ed il geologo per gli aspetti ivi descritti” .
Nella successiva causa di merito, avente ad oggetto la domanda di accertamento delle responsabilità ex art. 1669 c.c. e di risarcimento dei danni (promossa dalle stesse parti del procedimento per ATP), il
Giudice ha rimesso la causa sul ruolo ( con Ordinanza del 31.12.2022) disponendo un supplemento di
CTU a mezzo del medesimo tecnico del procedimento per ATP, Ing. , affinchè questi Per_1 specificasse se l'evento franoso per cui è causa possa essere stato determinato in via esclusiva dall'imponente movimentazione di terreno operata nel 2009 dalla società - fatto non CP_2
contestato- e, in caso di ritenuta concorrente responsabilità dei professionisti coinvolti, vengano descritte più approfonditamente le loro condotte omissive, anche in termini di causazione dell'evento lesivo
In ragione di ciò, l'Ing. ha prestato giuramento all'udienza del 9 febbraio 2023, ottenendo Pt_1
l'autorizzazione alla nomina di un geologo e il versamento di un acconto pari a € 1.000,00.
Al termine della seconda indagine, il c.t.u. ha indicato, attese le considerazioni e le osservazioni delle parti coinvolte nel procedimento, “una tabella riassuntiva delle omissioni dei singoli professionisti e imprese coinvolte, nonchè della probabilità del danno a cui tali omissioni possono aver portato e dell'entità della singola omissione”.
2. Ritiene il giudice che dai quesiti emerge come nel giudizio di merito, il c.t.u. sia stato chiamato a svolgere un supplemento di perizia (difatti, è lo stesso Giudice che fa riferimento a tale attività nella
Ordinanza di rimessione della causa sul ruolo) finalizzato a descrivere, in maniera più approfondita,
pagina 4 di 7 le responsabilità dei professionisti coinvolti, le loro condotte omissive e il nesso causale tra queste ultime e l'evento lesivo, a fronte della genericità del punto 5 del quesito in sede di ATP:
Va comunque osservato che, anche condividendosi l'assunto per il quale il c.t.u. non sia stato chiamato a chiarimenti, ma gli sia stato affidato un nuovo incarico, nella Relazione finale depositata nella causa di merito, le conclusioni del c.t.u. (in cui riporta le percentuali di responsabilità dei singoli soggetti responsabili) hanno come ovvia premessa gli accertamenti e le risultanze di quanto già aveva indicato nella precedente perizia svolta in sede di A.T.P. r.g. 632/2015, costituendo, quest'ultima relazione, il punto di partenza per quella finale, depositata in data 11.9.2023, come del resto affermato dallo stesso c.t.u. a pagine 5/28 della relazione.
Di fatti, nella sentenza che ha definito il giudizio di merito, il Giudice ha posto a fondamento della decisione, le risultanze della c.t.u resa dall' Ing. nell'ambito del procedimento per ATP r.g.n. Pt_1
632/2015, non solo per quel concerne l'accertamento e la descrizione dei gravi difetti di costruzione sopra menzionati, ma anche per ciò che riguarda l'individuazione degli interventi per l'eliminazione dei vizi e la stima dei costi dei relativi lavori. Quanto, invece, alla ripartizione interna di responsabilità tra i soggetti coinvolti, il Giudice non ha tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il CTU in sede di chiarimenti in quanto ha ritenuto che la ripartizione pro quota avrebbe dovuto tener conto delle domande di garanzia (domande di regresso ex art. 2055 c.c.) che alcuni convenuti avevano svolto nei riguardi di altri e dei terzi chiamati in qualità di corresponsabili, come indicato nella sentenza n.
2064/2024.
3.Alla luce di quanto detto, considerato che l'opera del CTU è stata nell'ambito del giudizio di merito, di approfondimento e specificazione di un solo punto degli accertamenti di ATP si ritiene che siano ravvisabili i presupposti per la liquidazione dei compensi al ricorrente per l'attività svolta nell'ambito del giudizio di merito da effettuarsi con applicazione degli onorari minimi – anche tenuto conto del rilievo assunto dall'opera dell'ausiliario e del costo della stessa - secondo quanto disposto dal d.m. 30 maggio 2002, come segue:
1 – art. 19 tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 – Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 241,70 ad un massimo di € 4.852,11
Importo liquidato € 241,70 art. 12 tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 – Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi,
pagina 5 di 7 spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di €
970,42”
Importo liquidato € 145,12
Art. 1 tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 – Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Numero 8 vacazioni (per riunioni, repliche osservazioni, tentativo di conciliazione) per un totale di €
117,44
Riepilogo Onorari:
Onorari a vacazione € 117,44
Onorari tabellari art. 12 € 145,12
Onorari tabellari art. 19 € 241,70
Totale Onorari € 504,26
Oltre spese vive (rimborso chilometrico) per € 44,55 e spese documentate per compensi dell'ausiliario del c.t.u pari a € 1.042,08.
Pertanto, il motivo di opposizione formulato dal c.t.u. risulta fondato e di conseguenza il ricorso dovrà essere accolto.
Le spese del presente procedimento sono compensate in ragione della contumacia di tutti i convenuti ad eccezione di e , che tuttavia non si sono opposte alla domanda . CP_1 TE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto, liquida al ctu, ing. per l'opera dallo stesso prestata Parte_1 nel giudizio r.g. n. 6000/2017, il compenso di € 504,26 oltre i.v.a. e c.p.a, oltre spese vive per € 44,55
e spese documentate per € 1042,08; pone il pagamento delle somme a carico solidale delle parti indicate nel capo 10) della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze a definizione del suddetto giudizio.
Spese compensate tra le parti.
Firenze, 8.4.2025
La Giudice
pagina 6 di 7 Silvia Governatori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Governatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8783/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PESUCCI SIMONE Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA DEL CORSO 2 50122 FIRENZE
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. PARDUCCI MARIO elettivamente domiciliato in VIA CP_1
LORENZO IL MAGNIFICO 46 50129 FIRENZE;
Controparte_2
(C.F. ),
[...] CP_3 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. ), CP_5 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. ), con il patrocinio
[...] Controparte_7 TE dell'avv. MAZZANTINI JACOPO elettivamente domiciliato in VIA PANDOLFINI 26 PRESSO
AVV. SORDI ILARIA 50100 CONDOMINIO VIA DELLA COSTITUZIONE 1/19 BARBERINO
VALD'ELSA (C.F. ), C.F. ), C.F. ), CP_9 CP_10 CP_11
(C.F. ), (C.F. ) (C.F. ),
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
(C.F.) (C.F. ), (C.F. ),
[...] Controparte_15 CP_16 [...]
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. ), CP_17 CP_18 Controparte_19 [...]
C.F. ), (C.F. ), (C.F. ) CP_20 Controparte_21 CP_22
RESISTENTI
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al CTU ai sensi dell'art. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. lgs n. 150/2011, l'Ing. , in qualità di c.t.u. ha Parte_1
impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del giudizio n. R.G. 6000/2017, in data 26.06.2024, con il quale il Giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso, ritenendolo non dovuto. Più segnatamente, il Giudice ha ritenuto che con Ordinanza del 5 gennaio
2023, adottata nell'ambito della causa di merito, il c.t.u era stato chiamato a meri chiarimenti rispetto alle operazioni peritali espletate nel previo procedimento di ATP, ritenendo di conseguenza che egli non aveva maturato il diritto ad alcun compenso, “in quanto attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u può essere tenuto qualora gli venga richiesto”. (Cass. Sent.
21549/2016).
Secondo le argomentazioni del ricorrente, per contro, il giudice della causa di merito non aveva chiesto meri chiarimenti ma aveva disposto un vero e proprio supplemento di c.t.u. richiamando a tal fine il ricorrente, il quale aveva prestato il giuramento all'udienza del 9.2.2023.
Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che il quesito formulato nella causa di merito era completamente diverso rispetto a quello formulato in sede di ATP, inoltre nella seconda indagine peritale, il c.t.u. aveva eseguito ulteriori sopralluoghi con l'ausilio di un geologo, la cui nomina era stata autorizzata dal Giudice.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la liquidazione del compenso nella misura di € 4.069,63 oltre onere di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la società - quale terzo chiamato CP_1
nella causa di merito, osservando che la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2064/2024 che ha definito il giudizio n. 6.000/2017 r.g. ha respinto le domande proposte contro la stessa società e contro
[...]
(assicurato), condannando gli attori, , , CP_4 Parte_2 CP_9
, al pagamento delle spese CP_10 Controparte_11 Controparte_23 Parte_3
di lite in loro favore e ponendo le spese di c.t.u. a carico della società , Controparte_2 dell'arch. della Ha chiesto, pertanto, in caso di CP_3 CP_24 CP_22
accoglimento del ricorso, di porre i compensi a carico di questi ultimi soggetti, con esclusione della società resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società la quale si è rimessa TE
a giustizia.
All'udienza del 3 dicembre 2024 sono comparsi parte ricorrente e le convenute e TE
. Nessuno è comparso per i restanti convenuti, nonostante la regolarità delle notifiche. Il CP_1 pagina 2 di 7 giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 4 febbraio 2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. CP_2 La causa è stata rimessa in decisione al Presidente, dott.ssa S. Governatori nell'ambito dell'
*****
La domanda è meritevole di accoglimento.
1.Il caso in esame ha per oggetto l'impugnazione del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di
Firenze, Terza Sezione Civile, relativo all'istanza di liquidazione presentata dall' Ing. Pt_1
– già c.t.u. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g.n 632/2015) e relativa ai compensi per
[...]
l'attività espletata nell'ambito del giudizio di merito n.r.g. 6000/2017.
Nel rigettare l'istanza di liquidazione, il giudice della causa di merito ha ritenuto che l'attività prestata dal c.t.u. rientrasse in una attività integrativa, complementare e necessaria rispetto a quella già svolta dal medesimo c.t.u. nell'ambito dell'ATP e, dunque, non meritevole di alcun compenso.
Si deve, dunque, procedere all'esame delle attività svolte dal c.t.u, nell'ambito dei due procedimenti sopra indicati.
Orbene, nel procedimento di ATP ex art. 696 e 696 bis c.p.c. promosso dal
[...]
e dai rispettivi condomini (avente ad oggetto i danni subiti dai Parte_4
proprietari delle singole unità abitative a causa di un evento franoso che aveva interessato le porzioni di terreno sul quale insistevano i fabbricati). il c.t.u. era stato nominato per rispondere al seguente quesito: “ accerti il c.t.u., letti gli atti, esperito il sopralluogo, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari ed acquisita la documentazione ritenuta utile all'espletamento dell'incarico, presso i pubblici Uffici o che le parti vorranno fornire:
1. lo stato dei luoghi, la sussistenza e l'entità dei dissesti lamentati in atti;
2. l'eventuale necessità di interventi provvisori urgenti atti a eliminare il pericolo di aggravamento dei danni ed il loro costo;
3. le opere necessarie ad eliminare in via definitiva i dissesti rilevati ed al ripristino dello stato dei luoghi, il loro costo ed il tempo necessario alla loro realizzazione;
4. l'eventuale diminuzione di valore degli immobili o delle loro pertinenze correlata all'esecuzione delle opere di prima fase e definitive, ove sussistente;
5. le cause dei dissesti riscontrati ed al riguardo la sussistenza di eventuali errori o responsabilità professionali e/o esecutive;
6. il valore locativo degli immobili o delle porzioni di essi o delle relative pertinenze che siano risultati inagibili o parzialmente inagibili a seguito dei dissesti, il tempo in cui tali immobili sono rimasti inagibili o rimarranno inagibili durante l'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione;
7. accerti il
CTU, esaminando le varianti finali dei tre fabbricati realizzati dalla società depositate Controparte_26
presso il comune di Barberino Val d'Elsa, le difformità esecutive per spessori ed estensione del terreno pagina 3 di 7 di riporto interessato dai movimenti franosi in atto rispetto a quanto riportato nelle relazioni geologiche relative ai tre fabbricati a firma del Geologo Dott.
8. verifichi il CTU, se Controparte_4
le varianti finali dei tre fabbricati realizzati dalla , dove è riportato Controparte_27
parzialmente il terreno di riporto interessato dai movimenti franosi in atto sono supportate dalle necessarie relazioni geologiche che devono fare parte integrante degli atti progettuali;
9. dica il CTU per quali motivi l'accertamento tecnico preventivo deve riguardare il Geologo Dott. Controparte_4
dato che le opere interessate dai movimenti franosi in atto sono state realizzate in evidente difformità dalle relazioni geologiche relative ai tre fabbricati e se il terreno di riporto interessato dai movimenti franosi è stato messo a dimora senza alcuna valutazione geologica (le pratiche sono tutte prive di relazione geologica) né da parte del Dott. né da parte di altri geologi. Controparte_4
Al termine dell'indagine, il c.t.u. ha concluso - dopo aver rilevato la presenza di “corone di frana all'interno del confine dei lotti” - delineando un quadro generale di responsabilità che “vede coinvolti
l'impresa di movimento terra, il Direttore dei lavori, / progettisti delle opere architettoniche ed il geologo per gli aspetti ivi descritti” .
Nella successiva causa di merito, avente ad oggetto la domanda di accertamento delle responsabilità ex art. 1669 c.c. e di risarcimento dei danni (promossa dalle stesse parti del procedimento per ATP), il
Giudice ha rimesso la causa sul ruolo ( con Ordinanza del 31.12.2022) disponendo un supplemento di
CTU a mezzo del medesimo tecnico del procedimento per ATP, Ing. , affinchè questi Per_1 specificasse se l'evento franoso per cui è causa possa essere stato determinato in via esclusiva dall'imponente movimentazione di terreno operata nel 2009 dalla società - fatto non CP_2
contestato- e, in caso di ritenuta concorrente responsabilità dei professionisti coinvolti, vengano descritte più approfonditamente le loro condotte omissive, anche in termini di causazione dell'evento lesivo
In ragione di ciò, l'Ing. ha prestato giuramento all'udienza del 9 febbraio 2023, ottenendo Pt_1
l'autorizzazione alla nomina di un geologo e il versamento di un acconto pari a € 1.000,00.
Al termine della seconda indagine, il c.t.u. ha indicato, attese le considerazioni e le osservazioni delle parti coinvolte nel procedimento, “una tabella riassuntiva delle omissioni dei singoli professionisti e imprese coinvolte, nonchè della probabilità del danno a cui tali omissioni possono aver portato e dell'entità della singola omissione”.
2. Ritiene il giudice che dai quesiti emerge come nel giudizio di merito, il c.t.u. sia stato chiamato a svolgere un supplemento di perizia (difatti, è lo stesso Giudice che fa riferimento a tale attività nella
Ordinanza di rimessione della causa sul ruolo) finalizzato a descrivere, in maniera più approfondita,
pagina 4 di 7 le responsabilità dei professionisti coinvolti, le loro condotte omissive e il nesso causale tra queste ultime e l'evento lesivo, a fronte della genericità del punto 5 del quesito in sede di ATP:
Va comunque osservato che, anche condividendosi l'assunto per il quale il c.t.u. non sia stato chiamato a chiarimenti, ma gli sia stato affidato un nuovo incarico, nella Relazione finale depositata nella causa di merito, le conclusioni del c.t.u. (in cui riporta le percentuali di responsabilità dei singoli soggetti responsabili) hanno come ovvia premessa gli accertamenti e le risultanze di quanto già aveva indicato nella precedente perizia svolta in sede di A.T.P. r.g. 632/2015, costituendo, quest'ultima relazione, il punto di partenza per quella finale, depositata in data 11.9.2023, come del resto affermato dallo stesso c.t.u. a pagine 5/28 della relazione.
Di fatti, nella sentenza che ha definito il giudizio di merito, il Giudice ha posto a fondamento della decisione, le risultanze della c.t.u resa dall' Ing. nell'ambito del procedimento per ATP r.g.n. Pt_1
632/2015, non solo per quel concerne l'accertamento e la descrizione dei gravi difetti di costruzione sopra menzionati, ma anche per ciò che riguarda l'individuazione degli interventi per l'eliminazione dei vizi e la stima dei costi dei relativi lavori. Quanto, invece, alla ripartizione interna di responsabilità tra i soggetti coinvolti, il Giudice non ha tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il CTU in sede di chiarimenti in quanto ha ritenuto che la ripartizione pro quota avrebbe dovuto tener conto delle domande di garanzia (domande di regresso ex art. 2055 c.c.) che alcuni convenuti avevano svolto nei riguardi di altri e dei terzi chiamati in qualità di corresponsabili, come indicato nella sentenza n.
2064/2024.
3.Alla luce di quanto detto, considerato che l'opera del CTU è stata nell'ambito del giudizio di merito, di approfondimento e specificazione di un solo punto degli accertamenti di ATP si ritiene che siano ravvisabili i presupposti per la liquidazione dei compensi al ricorrente per l'attività svolta nell'ambito del giudizio di merito da effettuarsi con applicazione degli onorari minimi – anche tenuto conto del rilievo assunto dall'opera dell'ausiliario e del costo della stessa - secondo quanto disposto dal d.m. 30 maggio 2002, come segue:
1 – art. 19 tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 – Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 241,70 ad un massimo di € 4.852,11
Importo liquidato € 241,70 art. 12 tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 – Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi,
pagina 5 di 7 spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di €
970,42”
Importo liquidato € 145,12
Art. 1 tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 – Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Numero 8 vacazioni (per riunioni, repliche osservazioni, tentativo di conciliazione) per un totale di €
117,44
Riepilogo Onorari:
Onorari a vacazione € 117,44
Onorari tabellari art. 12 € 145,12
Onorari tabellari art. 19 € 241,70
Totale Onorari € 504,26
Oltre spese vive (rimborso chilometrico) per € 44,55 e spese documentate per compensi dell'ausiliario del c.t.u pari a € 1.042,08.
Pertanto, il motivo di opposizione formulato dal c.t.u. risulta fondato e di conseguenza il ricorso dovrà essere accolto.
Le spese del presente procedimento sono compensate in ragione della contumacia di tutti i convenuti ad eccezione di e , che tuttavia non si sono opposte alla domanda . CP_1 TE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto, liquida al ctu, ing. per l'opera dallo stesso prestata Parte_1 nel giudizio r.g. n. 6000/2017, il compenso di € 504,26 oltre i.v.a. e c.p.a, oltre spese vive per € 44,55
e spese documentate per € 1042,08; pone il pagamento delle somme a carico solidale delle parti indicate nel capo 10) della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze a definizione del suddetto giudizio.
Spese compensate tra le parti.
Firenze, 8.4.2025
La Giudice
pagina 6 di 7 Silvia Governatori
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