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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 548/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa DA
, nato a [...], l'[...], residente in [...]Parte_1
Castello (CT), via Giovanni Grasso, n. 14, C.F. rappresentato C.F._1
e difeso dall'avvocato Valentina Agata Nicotra, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona dell'omonimo Controparte_1 titolare Sig. rappresentata e difesa, dall'Avv. Prof. Antonino Controparte_1
Longo, giusta procura in atti
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente Controparte_2 pro tempore, con l'Avv. Valentina Schilirò, come da procura generale in atti;
- litisconsorte necessario - Oggetto: lavoro subordinato, inquadramento superiore e differenze retributive. Conclusioni: come in atti.
§§§§§
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il giorno 01.02.2021 Parte_1
ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro rappresentando:
[...]
- che aveva lavorato alle dipendenze di , titolare della omonima Controparte_1 ditta, esercente l'attività di pizzeria da asporto, dall'1.08.2012 al 30/06/2018, ma il rapporto di lavoro era stato regolarizzato con i competenti enti assistenziali e previdenziali soltanto dall'11/12/2015;
- che aveva svolto dapprima la mansione di aiuto pizzaiolo, poi quella di pizzaiolo: segnatamente si era occupato dell'acquisto di verdure, di predisporre la c.d. “linea” per la preparazione delle pizze, predisponendo altresì la chiusura delle pizze nei cartoni e dal settembre 2016, in aggiunta alle superiori mansioni aveva anche svolto l'attività di
1 pizzaiolo, occupandosi della preparazione delle pizze (corrispondente all'inquadramento di operaio livello A3 del CCNL);
- che aveva lavorato non meno di 32 ore a settimana durante il periodo non regolarizzato (dall'01/08/2012 all'11/12/2015); e per 48 ore settimanali a seguito di regolarizzazione (dal 13/12/2015 al 30/06/2018);
- che aveva osservato il seguente orario di lavoro: per sei giorni settimanali dalle ore
15.15 alle 23.15 dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo il mercoledì (giorno in cui la pizzeria era chiusa);
- che nel periodo non regolarizzato aveva percepito una retribuzione di soli € 30,00, al giorno, inferiore rispetto a quanto previsto nel CCNL;
- che, una volta regolarizzato, aveva percepito una retribuzione mensile di € 700 (non corrispondente a quella indicata nelle buste paga) dal mese di dicembre 2015 e di €
900 negli ultimi mesi e sino alla conclusione del rapporto di lavoro nel giugno 2018;
- che aveva percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro regolarizzato, una retribuzione inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta in base alle mansioni svolte ed al CCN.L. di riferimento che, inoltre, non aveva mai percepito la quattordicesima mensilità, né la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo, nè
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute (avendo goduto soltanto di settimana di ferie all'anno), né il c.d. bonus RE, né il TFR. Non erano stati versati i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- che aveva rappresentato le proprie dimissioni verbalmente per le suddette motivazioni.
Assumendo, quindi, la natura subordinata del rapporto sin dall'inizio, cioè a partire dall'01.08.2012, con orario full time e con svolgimento di mansioni inquadrabili al livello A3 del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi lamentava, in relazione sia al periodo non regolarizzato che regolarizzato, l'inadeguatezza delle retribuzioni percepite rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto, con conseguente diritto alle differenze retributive scaturite, per retribuzione oraria, lavoro domenicale, festività, quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute, c.d. Bonus RE
e TFR per un totale di € 33.082,69. Tanto premesso parte ricorrente ha concluso chiedendo “1) ritenere e dichiarare che nel periodo compreso tra 01/08/2012 al 30/06/2018, è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato full time tra il ricorrente, sig. e Parte_1
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._2 corrente in Aci Catena, via Ceuta, n. 5, (P.IVA , nell'ambito del quale P.IVA_1 il ricorrente ha svolto le mansioni inizialmente di aiuto pizzaiolo e poi in aggiunta di pizzaiolo;
2) ritenere e dichiarare, pertanto, che al ricorrente competeva, fin dal momento dell'assunzione, il trattamento economico di pizzaiolo, livello A3, previsto dal C.C.N.L. pubblici esercizi, e per le causali di cui in narrativa, condannare il Sig.
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta corrente Controparte_1 C.F._3 in Aci Catena, via Ceuta, n. 5, (P.IVA , di pagare, in favore del P.IVA_1 ricorrente la somma di € 33.082,69 o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla maturazione al soddisfo;
3) riconoscere e condannare, per le causali di cui in narrativa, il Sig. (C.F. ), titolare Controparte_1 C.F._2
2 dell'omonima ditta corrente in Aci Catena, via Ceuta n. 5, (P.IVA , al P.IVA_1 pagamento all' ed in favore del ricorrente dei contributi previdenziali ed CP_2 assistenziali omessi”.
Si è costituita in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 21.06.2021 la parte resistente, eccependo in via preliminare la prescrizione presuntiva ex articolo 2955 n.2
c.c. e chiedendo il rigetto delle richieste avversarie perché infondate e inammissibili.
Precisamente, ha contestato l'esistenza del rapporto di lavoro non regolarizzato, l'ammontare delle ore settimanali, lo svolgimento di mansioni superiori, asserendo che solo a partire dal mese di novembre 2015 il ricorrente aveva lavorato saltuariamente presso la pizzeria d'asporto a Gravina di Catania;
che in data
11.12.2015 era stato regolarizzato, con un orario di lavoro part-time articolato su 24 ore settimanali, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, con un giorno di riposo alla settimana;
che era stato assunto con la mansione di addetto alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi, giammai avendo ricoperto il ruolo di pizzaiolo. Ha aggiunto che il lavoratore aveva ricevuto in contanti una retribuzione conforme al CCNL applicato e alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Ha dedotto che, rilevata la prolungata assenza del ricorrente sul posto di lavoro, aveva comunicato il licenziamento per giusta causa con decorrenza 23/07/2018.
Parte resistente ha quindi chiesto accertarsi “In via preliminare: - ritenere e dichiarare prescritti ai sensi dell'art. 2955, n. 2, c.c. tutti i crediti pretesi ex adverso per differenze retributive mensili asseritamente maturate a titolo di differenze retributive mensili asseritamente maturate a titolo di retribuzioni mensili e/o relative differenze, 14^ mensilità, lavoro domenicale, c.d. “bonus RE” e festività, per le motivazioni esposte in seno al punto I) della parte in diritto;
nel merito: - ritenere e dichiarare come tra le parti oggi in causa non sia mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato per
i motivi indicati in seno al punto II) della parte in diritto dall'01.08.2012 al
10.12.2015, conseguentemente e per l'effetto rigettare integralmente la richiesta economica avanzata ex adverso in merito;
- ritenere e dichiarare come il Sig. Pt_1 abbia disimpegnato esclusivamente le mansioni di aiuto pizzaiolo in favore della ditta individuale “ ” dall'11.12.2015 al 23.07.2018 per i motivi esposti Controparte_1 in seno al punto II) della parte in diritto, ricevendo una retribuzione conforme al
CCNL di categoria applicato, nella misura risultante dagli allegati prospetti paga, e proporzionata alle ore di lavoro effettivamente prestate e per l'effetto rigettare integralmente il ricorso avversario;
ritenere e dichiarare infondato il ricorso avversario con conseguente integrale rigetto di tutte le pretese avversarie per le motivazioni esposte in seno ai punti I), II) e III) della parte in diritto. - Con vittoria di spese e compensi di lite”. CP_ Con memoria difensiva depositata in data 14.07.2021, si è costituito in giudizio l' a seguito di ordinanza del 1.7.2021 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, depositando contestualmente l'estratto conto previdenziale.
Ha chiesto al Giudice adito di “…pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa e previdenziale, dichiarando ed accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile, il periodo di competenza, il CCNL applicabile secondo i criteri prescritti dall'art.1 d.l.
3 n°338/1989 conv. in legge n°389/1989, entro i limiti della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art.3, della legge n°335/1995.
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede che la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali sia limitata ai contributi per i quali non sia intervenuta prescrizione, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione della contribuzione prescritta (Cass n.1703 del 1991 e
23142 del 2020). Con il favore di spese ed onorari di causa a carico di chi di ragione, come per legge.”
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prove orali e CTU contabile.
Autorizzato il deposito di note difensive, l'udienza del 18.09.2025, è stata sia sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte - come in atti - e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza..
*****
In via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva.
La prescrizione presuntiva configura una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte.
L'articolo 2955 n.2 c.c. stabilisce che sono sottoposte a prescrizione presuntiva annuale le retribuzioni del lavoratore se hanno periodicità non superiore al mese;
l'articolo 2956 n.1 stabilisce che sono sottoposte a prescrizione presuntiva triennale le retribuzioni del lavoratore se hanno, invece, periodicità superiore.
L'articolo 2957 comma 1 c.c. stabilisce che il termine della prescrizione presuntiva decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Occorre, inoltre rilevare la declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost.10 giugno
1966 n. 63) della norma in questione (art. 2955 c.c., n. 2, al pari peraltro di quelle di cui all'art. 2956 c.c., n. 1 ed all'art. 2948 c.c., n. 4) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro.
La Suprema Corte ha chiarito che il regime della prescrizione presuntiva triennale fissato nell'art. 2956, n. 1), c.c. è applicabile alle c.d. mensilità aggiuntive (Cass.
18.2.2019, n. 4687).
Ricadrebbero – in thesi - dunque nel regime triennale (e non già annuale) gli emolumenti indicati in ricorso (indennità sostitutiva ferie non godute, bonus RE,
14° mensilità, chiaramente erogazioni a periodicità superiore al mese ed escludendosi il TFR, trattandosi di una retribuzione differita). Periodo (tre anni) evidentemente non decorso al momento della proposizione del ricorso (01/02/2021) o della sua notificazione (marzo 2021) a partire dalla cessazione del rapporto, che ne individua la decorrenza.
Inoltre, non è ammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto ( così Cass. civ. n. 6522/2017 che richiama il principio di diritto, affermato da Corte di Cass. Sez. L, Sentenza n. 15798 del 2008; sul punto cfr anche Cassazione sez Lav, n. 15157/2019).
4 Con riferimento al rapporto di lavoro, viene in rilievo, altresì, l'articolo 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione estintiva quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Sotto questa disposizione rientrano, dunque, le retribuzioni periodiche: sia quelle con cadenza mensile, quindicinale, settimanale;
sia le erogazioni a periodicità annuale come le mensilità aggiuntive, le gratifiche, premi di produzione o di rendimento ed il
TFR.
Esiste ontologica differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva.
Con sentenza n. 20445 del 21.7.2025 la Corte di cassazione, richiamando la precedente giurisprudenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 03/02/1995, Sez. 2, Sentenza n.
8200 del 07/04/2006, Sez. 3 n. 34710 del 27/12/2024, ha ribadito che la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (cfr. Cass. civ. n. 2127 del 29/01/2025. Analogamente si è espressa Cassazione civ. n. 789/2022, cfr altresì Cassazione civile n. 14157/2019 secondo cui: “va ricordato che per costante giurisprudenza di questa S.C.- cui va data continuità anche nella presente sede - le prescrizioni presuntive, che trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (cfr Cass.n. 1392/2016; Cass.n. 11145(2012,Cass. n.
8200/2006, Cass. n. 1304/1995). E poichè l'onere della prova del fatto che consente l'applicabilità di una data eccezione incombe su chi la solleva, è il datore di lavoro a dover eccepire e provare in sede di merito (cosa che non risulta essere avvenuta nel caso di specie) che il contratto di lavoro sia stato stipulato verbalmente e non per iscritto e si sia sempre svolto senza rilascio di quietanze scritte (cfr Cass. n.
13792/2016)).
Nel caso concreto, la prescrizione presuntiva ex articolo 2955 n. 2 avrebbe trovato applicazione, in ipotesi, solo per il rapporto di lavoro non regolarizzato per il periodo dal 1.08.2012 al 10.12.2015, salvo quanto infra (invero, occorre rilevare che essa prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, sicché colui che la oppone si espone al suo rigetto non soltanto se ammetta di non aver estinto l'obbligazione, ma anche se ne contesti la stessa insorgenza (Cass. 21 febbraio 2005, n. 3443; Cass. 31 ottobre 2011, n. 22649), di guisa che anche in tale caso sarebbe non ammissibile (per la sua incompatibilità con la difesa del debitore, il quale, come nel caso di specie il resistente, neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda, in tal modo implicitamente ammettendo che l'obbligazione non
è stata estinta (Cass. 16 febbraio 2016, n. 2977; Cass. 5 giugno 2019, n. 15303).
Diversamente non trova applicazione per il rapporto di lavoro regolarizzato dal
11.12.2015 al 30.06.2018, per il quale si applica la prescrizione estintiva quinquennale.
Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
In ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve 5 provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle pretese spettanze.
La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645). Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda
(ovvero, come nel caso di specie, abbia l'onere di) dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi, nel modo più dettagliato possibile, le circostanze di fatto concrete, relative al rapporto per cui agisce, che consentano di prospettare, perlomeno in astratto, la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione (appunto potere di direzione, controllo, disciplinare, etc.) o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della stessa (ad es., la predeterminazione degli orari di lavoro da parte del datore di lavoro, il controllo da parte del datore di lavoro dell'osservanza di detti orari, l'assenza di rischio nell'esercizio dell'attività, la cadenza periodica di una retribuzione, etc.). Non appare infatti sufficiente la mera allegazione dello svolgimento di attività lavorativa o l'indicazione degli orari di esecuzione della prestazione, posto che tali allegazioni rivestono carattere neutro (o per lo più possono rivestire mero valore indiziario) e comunque non appaiono determinanti per provare la natura subordinata del rapporto.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, infatti, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. Civ. sez. lav.
11 febbraio 2004, n. 2622).
Sotto questo profilo, per il periodo anteriore all'11/12/2015 (data di formale assunzione del ricorrente) nel ricorso non vengono allegati con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto. Nessuna concreta allegazione in fatto viene a tal riguardo 6 formulata dalla parte, al di là della generica affermazione di avere lavorato alle dipendenze di osservando un orario di lavoro di “non meno di 32 ore”. CP_1
L'apprezzamento in concreto della riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che altre fattispecie si risolve in un accertamento di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio relativo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
(Cass. 18.06.1998, n.6114), con la conseguenza che “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. 02.01.2018, n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028)
Nella specie, a valle della rilevata carenza assertoria, si registra sul punto una totale carenza probatoria.
I testi escussi non hanno riferito circostanze concrete e univoche in merito al periodo di lavoro anteriore alla data di assunzione.
Il teste , escusso all'udienza dell'11/11/2022, a conoscenza dei fatti in Testimone_1 quanto amico del ricorrente e, al contempo, fornitore di materie prime presso la pizzeria di asporto del resistente a Gravina di Catania, ha dichiarato: “…ho visto lavorare il ricorrente dalle 15,30 in poi;
capitava che facessi la consegna anche più tardi e in questo caso l'ho visto anche a chiusura del locale, verso le ore 23….il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2015, lo ricollego verso gli anni 2012/2013; il rapporto era costante e non saltuario. Noi giocavamo settimanalmente a carte e fissavamo l'incontro dopo la mezzanotte perché il ricorrente doveva finire di lavorare;
se c'era lui, giocavamo sempre a quell'ora, dato il suo impegno di lavoro. In ogni caso io mi recavo in pizzeria per le consegne in giorni diversi della settimana e lo vedevo lì lavorare;
ribadisco che lo vedevo anche nel periodo anteriore a quello in cui ho iniziato a fare le consegne stesse… sull'articolato di cui al numero 3)1 del ricorso introduttivo risponde: non sono a conoscenza della circostanza…
Il teste di parte resistente alla medesima udienza ha riferito Testimone_2
“…quando nel 2014 sono andato via, presumo che il si sia occupato della CP_1 preparazione delle pizze con l'aiuto del figlio, ormai esperto. … conosco il ricorrente dal 2017: dopo un periodo di pausa, ho ripreso a lavorare presso la pizzeria d'asporto di via Gramsci e lo trovai sul posto di lavoro. Il ricorrente mi dava una mano nella predisposizione degli ingredienti per le pizze. Nulla posso dire con riguardo al periodo antecedente al 2017…”. All'udienza del 2.02.2022 il teste di parte ricorrente ha riferito “… Testimone_3 ho conosciuto il ricorrente in quanto ero rappresentante presso un'azienda, la Solaris
Distribuzione, che fornisce generi alimentari alle pizzerie e quindi ebbi modo di conoscere il ricorrente quando lo stesso lavorava presso la pizzeria del signor CP_1 inoltre sono stato cliente della pizzeria e ricordo che era l'anno 2012, parlo della pizzeria di via Gramsci in Gravina di Catania. Ricordo che il ricorrente ha lavorato presso la suddetta pizzeria per tanti anni, per cui l'ho continuato a vedere anche per
7 gli anni successivi al 2012…. vedevo che il ricorrente lavorava all'interno della pizzeria ma non mi è capitato di vedere che il titolare desse direttive al lavoratore…il rapporto di lavoro, come detto, è iniziato prima del 2015 e precisamente a partire dal
2012. La presenza del ricorrente non era limitata al fine settimana ma lo stesso era presente tutti i giorni e, quindi, in modo costante. Abito lì vicino e prendo la pizza spesso, dunque lo vedevo. A.D.R. sull'articolato di cui al numero …”; sull'articolato di cui al numero 3) del ricorso introduttivo risponde: vedevo che il ricorrente lavorava all'interno della pizzeria ma non mi è capitato di vedere che il titolare desse direttive al lavoratore.”.
Alla medesima udienza, sul punto, il teste , figlio del resistente ha Testimone_4 dichiarato “…il ricorrente era amico mio da tempo e lo presentai a mio padre nel
2015, da allora iniziò il rapporto di lavoro e il ricorrente collaborava con la pizzeria quando era necessario e quando mio padre lo chiamava. A quel tempo, il pizzaiolo ero io ed anche mio padre, quindi il ricorrente collaborava con me facendo l'aiuto pizzaiolo…”; sull'articolato di cui al numero 1) del ricorso introduttivo risponde:
“…ribadisco che il ricorrente ha cominciato a lavorare dal 2015 e non prima…”.
Le narrazioni riferite dai testi sono invero non univoche e contraddittorie.
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente sono limitate a talune occasioni la cui frequenza (2/3 volte a settimana) e pregnanza non è idonea a fondare un giudizio in termini di natura subordinata del rapporto.
Il teste fino al 2014 ha negato la presenza del ricorrente presso la pizzeria Tes_2
d'asporto del resistente.
A fronte del fatto che la parte resistente ha contestato le circostanze dedotte in ricorso circa l'estrinsecarsi della prestazione lavorativa del ricorrente, l'esito della prova testimoniale si appalesa, dunque insufficiente.
I testimoni addotti dalla parte ricorrente non hanno saputo riferire circostanze concrete dalle quali potere desumere l'esistenza del vincolo di subordinazione tra le parti, come detto a monte neanche compiutamente allegato.
Non appare, infatti, sufficiente la mera indicazione dello svolgimento di attività lavorativa o degli orari di esecuzione della prestazione, posto che tali allegazioni rivestono carattere neutro (o per lo più possono rivestire mero valore indiziario) e, comunque, non appaiono determinanti per provare la natura subordinata del rapporto.
In definitiva, e all'esito del complessivo panorama probatorio acquisito, deve concludersi che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Parte ricorrente non è riuscita a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato in data antecedente all'11.12.20215 e dunque l'effettiva ricorrenza dei presupposti per gli emolumenti richiesti con riferimento a tale periodo. Pertanto la domanda sul punto (condanna al pagamento delle relative differenze retributive, per il periodo compreso fra l'1.8.2012 e il 10.12.2015) deve essere respinta.
Vi è poi contestazione tra le parti in merito al dedotto orario di lavoro full time osservato dal ricorrente, in luogo del part time al 60%, come da contratto.
In punto di riparto degli oneri di allegazione e prova, la giurisprudenza pone a carico del lavoratore l'onere di allegare e provare in modo rigoroso la consistenza del maggiore orario di lavoro e la effettiva durata della prestazione. Con specifico riferimento al lavoro straordinario (e analoghi principi possono ritenersi validi anche 8 relativamente al lavoro supplementare), è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. n. 4076/2018, Cass.
n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; Cass. n. 19299/2014). Ancora, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 3714/2009).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di aver lavorato 8 ore al giorno a fronte delle 4 ore per le quali è stato assunto (cfr. buste paga e dichiarazione Unilav).
Tali circostanze non hanno trovato riscontro nella prova orale assunta, atteso che le dichiarazioni dei testi non hanno fornito elementi decisivi e sufficienti a ritenere dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa in misura superiore rispetto a quanto oggetto di previsione contrattuale.
Il teste ha confermato l'orario part time giornaliero dalle 18 alle 22; Tes_2
La circostanza dichiarata da e di essersi recati sul luogo di lavoro Tes_1 Tes_3 del ricorrente 2/3 volte a settimana a partire dalle 15.30, non è idonea ad assolvere il quantum di prova che si richiede per la dimostrazione della prestazione di lavoro straordinario come indicata in ricorso (in disparte l'attendibilità dei testi di parte ricorrente come da documentazione prodotta alle udienze del 27.09.2023 e del
3.05.2024 – documentazione che a tali fini si ritiene ammissibile e come tale da acquisire al giudizio).
In particolare, il teste sugli articolati di cui ai numeri 5) e 6) del ricorso Tes_1 introduttivo ha dichiarato “ho visto lavorare il ricorrente dalle 15,30 in poi;
capitava che facessi la consegna anche più tardi e in questo caso l'ho visto anche a chiusura del locale, verso le ore 23. Sui giorni di riposo settimanali e di chiusura della pizzeria nulla so….sull'articolato di cui al numero 4) della memoria difensiva risponde: non è vero, ricordo che in prossimità della fine del rapporto di lavoro mi recavo nel primo pomeriggio, verso le 15,30, e trovavo il lavoratore sul posto di lavoro. Ci scambiavamo dei messaggi che possono confermare la presenza del ricorrente sul posto di lavoro all'orario suindicato…”
Il teste sugli articolati di cui ai numeri 4) e 5) della memoria difensiva ha Tes_2 dichiarato “…il nostro orario di lavoro, vale a dire quello mio e quello del ricorrente, era dalle ore 18 alle ore 22…. sull'orario di lavoro ribadisco che il lavoro iniziava alle 18 con la preparazione dei panetti e la predisposizione degli ingredienti;
io provvedo a fare l'impasto in un quarto d'ora e poi i panetti vengono messi nel frigorifero. Tutto si svolgeva semplicemente in collaborazione col ricorrente;
veniva
9 fatta la lista della spesa la sera prima e solo di rado si comprava l'occorrente al momento (c'era un supermercato di fronte)…”.
Il teste “…sugli articolati di cui ai numeri 5) e 6) del ricorso introduttivo Tes_3 risponde: sull'orario di lavoro osservato, dichiaro di aver visto il ricorrente sia quando mi recavo nel pomeriggio per la consegna della merce sia di sera, verso le
20,30/21,00, per ritirare la pizza. Ciò è accaduto per tanti anni. Io andavo a fare le consegne dalle due alle tre volte a settimana, trattandosi di prodotti freschi.
Il teste “…non c'era giorno di chiusura della pizzeria. L'orario era flessibile CP_1
e non prestabilito…”.
La domanda avente ad oggetto le differenze retributive per il maggiore orario di lavoro prestato va dunque rigettata in quanto infondata.
Il ricorrente, inoltre, ha lamentato di essere stato pagato dal momento dell'assunzione sempre in contanti, ricevendo solo € 700, mensili e negli ultimi mesi € 900 mensili.
In ossequio ai già citati principi generali in materia di riparto dell'onere della prova
(cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001) parte ricorrente ha provato, sulla base della produzione documentale in atti, il titolo della pretesa (consistente nei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti) e ha allegato l'inadempimento parziale da parte della datrice di lavoro la quale, gravata dell'onere di provare l'integrale corresponsione delle retribuzioni dovute al ricorrente, non ha fornito prova di aver correttamente adempiuto (o di non averlo potuto fare per cause non imputabili).
La ditta non ha infatti dimostrato il pagamento delle somme richieste dal ricorrente e spettanti sulla base delle risultanze delle buste paga, essendosi limitata ad affermare che “…dalle buste paga in atti emerga pacificamente come al ricorrente sia stata corrisposta - in contanti - una retribuzione in media di gran lunga superiore rispetto
a quella asseritamente dedotta da controparte, che – lo si ribadisce - afferma di aver percepito dalla data di assunzione dell'11.12.2015 sino a quella di cessazione del rapporto una somma compresa tra € 700,00 ed € 900,00…”.
Tali affermazioni sono tuttavia prive di riscontro probatorio, atteso che le buste paga non sono prova dell'avvenuto pagamento e dei pagamenti non v'è traccia atteso che pacificamente sono stati effettuati sempre in contanti.
Stante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, deve essere altresì riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto, stante l'allegato inadempimento e la mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro di averlo corrisposto.
In ordine alla domanda relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie va richiamato l'orientamento più recente della Suprema Corte nella sentenza del n.
23153/2022 che, operando una reinterpretazione del diritto interno in materia di ferie e di indennità sostitutiva conforme ai principi del diritto europeo, ha affermato che “i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare 10 all'interessato riposo e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime”. Alla stregua dei riportati principi, a fronte dell'inadempimento allegato dal ricorrente, gravava dunque sulla parte resistente la prova di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie, prova che nel caso di specie non è stata fornita. Non avendo parte resistente fornito adeguata prova di aver posto il lavoratore nelle condizioni di godere dei giorni di ferie maturati deve essere riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e maturate, tenuto conto che il ricorrente ha allegato di aver goduto di una sola settimana l'anno ferie.
In tal senso la dichiarazione di , limitatamente al periodo 2017/2018 non è Tes_2 esaustiva “…noi abbiamo 22 giorni di ferie all'anno che prendiamo distribuite nell'anno stesso, concordandolo col titolare. Il ricorrente ha goduto delle stesse ferie…”. Quanto all'accertamento della qualifica di pizzaiolo (a partire dal settembre 2016) svolta contestualmente a quella di addetto alla preparazione - livello A3, risultante dalle buste paga in atti, la domanda risulta infondata in quanto generica e non provata.
In proposito, il ricorrente ha dedotto di essersi occupato dell'acquisto delle verdure, della predisposizione della “c.d. linea” per la preparazione delle pizze, nonché la chiusura delle stesse nei cartoni d'asporto. Nel mese di settembre 2016, in aggiunta alle suddette mansioni si sarebbe occupato anche della preparazione delle pizze (cfr. pag. 1 del ricorso).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza (cfr. C. Cass. 27887/2009).
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda
e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C.
Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. C.
Cass. 2969/2021).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa, ossia di dimostrare la coincidenza tra le mansioni svolte e quelle in astratto descritte dalla normativa pattizia.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di 11 accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass.
26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass. 8589/2015; C. Cass.
4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (cfr. C. Cass. n. 4923/2016). Dall'esame delle declaratorie contrattuali e dall'esito dell'istruttoria orale, non emergono elementi tali da consentire di ritenere che le mansioni svolte dal ricorrente debbano essere ricondotte al preteso superiore livello di inquadramento.
E' incontestato che il ricorrente sia stato assunto con la qualifica di addetto alla preparazione, livello A3 del CCNL Alimentari e Panificazione – Aziende artigiane
(cfr. buste paga), che poi è il medesimo livello (per cui è stato assunto) cui il Pt_1 ricorrente fa riferimento nel chiedere il riconoscimento della mansione superiore di pizzaiolo a far data dal settembre 2016 (donde altresì l'incongruità della domanda da cui non si fa derivare richieste economiche corrispondenti).
Con riferimento infatti alle mansioni di fatto svolte dal ricorrente, le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, non sono state univoche.
Sul punto, il teste ha dichiarato “…quanto alle mansioni svolte dal Testimone_1 ricorrente, posso dire di averlo visto preparare i panetti ed infornare le pizze. Più precisamente, quando arrivavo nel primo pomeriggio lo vedevo predisporre i panetti, se arrivavo più tardi lo vedevo anche infornare le pizze…”; conosco di vista il signor
e mi è capitato di vederlo all'interno della pizzeria lavorare Testimone_2 insieme al ricorrente. Non conosco le mansioni svolte dal . A.D.R. Tes_2 sull'articolato di cui al numero 13) della memoria difensiva risponde: non ho mai visto il titolare della ditta occuparsi della preparazione delle pizze.
Il teste “… non credo che il ricorrente si possa definire come “addetto Tes_2 pizzaiolo”, lo stesso si occupava della preparazione degli ingredienti e di tutto il resto ad eccezione della preparazione delle pizze di cui mi occupavo solo io. Quando io mancavo, delle pizze si occupava il signor il ricorrente ha sempre lavorato Pt_2 come “aiuto pizzaiolo” e collaborava con me nell'attività di preparazione degli ingredienti necessari per le pizze;
Il teste “…vedevo il ricorrente preparare sia gli ingredienti per la pizza Tes_3 sia i panetti stessi. Quando mi recavo di sera per ritirare la pizza, vedevo il ricorrente fare l'aiuto pizzaiolo per la preparazione delle pizze e ricordo che c'era anche un altro lavoratore insieme a lui che collaborava con lo stesso. Preciso che, quando andavo a ritirare la pizza d'asporto, vedevo il ricorrente fare materialmente la pizza e, quindi, stendeva la pasta e metteva gli ingredienti necessari…”; 12 Il teste “ricordo che il ricorrente si occupava di preparare gli Testimone_5 ingredienti per la pizza e di mettere la pizza nei cartoni… sull'articolato di cui al numero 4) del ricorso introduttivo risponde: il ricorrente ha lavorato sempre come aiuto pizzaiolo, andava al supermercato e preparava gli ingredienti insieme a me…”.
Sulla scorta dunque delle complessive deduzioni delle parti e delle risultanze istruttorie tutte, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, deve concludersi per l'infondatezza della domanda relativa al riconoscimento (in misura prevalente) delle mansioni superiori e alla spettanza di eventuali conseguenti differenze retributive.
Ai fini della quantificazione dell'ammontare dei crediti del ricorrente, con ordinanza del 20.05.2025 è stato conferito specifico mandato al CTU, il quale, facendo diligente applicazione delle norme della contrattazione collettiva sopra richiamate nonché delle annesse tabelle, ha calcolato l'ammontare delle retribuzioni lorde ordinarie costituenti la base di calcolo delle retribuzioni accessorie nonché la retribuzione annua utile ai fini dell'accantonamento del TFR lordo.
Ai fini della quantificazione degli emolumenti spettanti al ricorrente, può farsi applicazione del CCNL “Alimentari e Panificazione – Aziende artigiane” indicato nella Comunicazione Unilav di assunzione e non anche del diverso CCNL allegato in ricorso, in quanto il ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti necessari per la diretta applicazione del CCNL invocato, ossia la iscrizione della società datrice di lavoro ad organizzazioni sindacali stipulanti ovvero la ricezione di fatto di tale contratto quale fonte regolatrice del rapporto, desumibile dalla continuativa applicazione a quest'ultimo degli istituti fondamentali previsti e disciplinati dalla regolamentazione collettiva (non comprovata dalle buste-paga prodotte), né ha dedotto l'inadeguatezza della retribuzione prevista dal detto CCNL al minimo costituzionale, lamentando solo la corresponsione di una retribuzione in concreto inferiore a quanto riportato in busta paga e all'effettivo orario di lavoro osservato.
La quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente è stata rimessa al nominato CTU che, nel rispetto del mandato, ha provveduto al relativo compito, illustrando i passaggi di calcolo in maniera dettagliata, coerente ed analitica.
In particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico
““Accerti il c.t.u., sulla base della documentazione prodotta agli atti e dell'istruttoria svolta, compiuto ogni altro opportuno accertamento, quanto eventualmente spettante al lavoratore – per il periodo dall'11/12/2015 al 30/06/2018, con mansioni di addetto alla preparazione alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati riconducibili al livello A3 del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e delle imprese della panificazione applicato al rapporto e secondo orario di lavoro di 24 ore settimanali- part-time 60%
e comunque come desumibile dalle buste paga in atti – in relazione ai diversi titoli in essa esposti, a titolo di retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive (13° e 14°) come previste nel CCNL, lavoro domenicale e festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, per credito ex art. 1 D.L. 66/2014 e per TFR, dedotto quanto per tali titoli risulta percepito come indicato in ricorso (€ 700,00 mensili e, dal gennaio 2018, €
13 900,00 mensili). Fornisca il C.T.U. un prospetto con conteggi separati per ciascuna voce”. Il CTU “Secondo il CCNL di riferimento….in relazione all'inquadramento del livello
A3 (addetto alla preparazione alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati), basandosi sulle indicazioni del CCNL di riferimento ho valutato il giusto livello nel livello 5: Livello 5 (Operaio con abilità/qualificato di base): Questo è un livello più probabile per un aiuto pizzaiolo che, oltre alle mansioni di base, inizia a svolgere compiti che richiedono una certa abilità pratica e conoscenza delle procedure. Potrebbe essere incaricato di stendere
l'impasto (anche se non ancora con la maestria del pizzaiolo), condire le pizze sotto stretta indicazione, o gestire autonomamente alcune fasi semplici della cottura. Inizia
a sviluppare una conoscenza specifica dei prodotti e delle tecniche…
Il nominato CTU, nel rispetto del mandato, ha provveduto al relativo compito, illustrando i passaggi di calcolo in maniera dettagliata, coerente ed analitica. In particolare, il CTU, in primo luogo, ha provveduto a riepilogare la retribuzione dovuta pari a € 24.831,29, tenuto conto di un orario di lavoro part time al 60%. Da ultimo il CTU ha computato le voci del lavoro domenicale (€ 975,34), festivo (€ 262,81), tredicesima (€ 2.060,54) e quattordicesima mensilità (€2.061,22), TFR (€ 2.249,34).
Infine, ha calcolato quanto dovuto a titolo di ferie non godute (€1.366,71) e quanto spettante per il c.d. bonus (€ 2.454,19). Per_1
Detratto dall'ammontare globale dovuto pari a € 36.261,45 quanto già percepito pari a
€ 22.674,19, si ottiene la somma di € 13.587,26. A tale ultima somma andrà detratto l'ammontare calcolato a titolo di tredicesima mensilità (ossia € 2.060,54, rispetto al quale, a tenore delle allegazioni di cui al ricorso non si rinviene specifica deduzione e domanda così dunque riparametrandosi in complessivi €11.526,72 (€ 13.587,26 - €2.060,54) la somma dovuta al ricorrente.
Pertanto, i conteggi formulati dal consulente tecnico come sopra rettificati vanno posti a fondamento della decisione.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, come per legge.
Parte resistente è altresì tenuta alla regolarizzazione contributiva del ricorrente in relazione alle indicate poste.
Le spese di lite possono essere compensate per metà in ragione della parziale reciproca soccombenza. Per la restante metà vanno poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, alla stregua dei valori minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa.
Le spese di lite possono invece compensarsi nei riguardi dell' , stante Controparte_3 la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della ditta resistente
(nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
P.Q.M.
14 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 548/2021 R.G. Lavoro;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
condanna la ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, al Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
11.526,72, a titolo di spettanze ancora dovute in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti e per le causali specificamente indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva;
- rigetta per il resto il ricorso;
- pone le spese di CTU - nella misura liquidata con separato decreto - a carico della parte resistente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente);
- condanna la ditta resistente alla rifusione in favore di di Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà le spese di lite;
- compensa integralmente le spese di lite nei riguardi di . CP_2
Così deciso in Catania, il 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 3)Vero o no che il ricorrente per tutto il rapporto di lavoro ha ricevuto ordini e direttive da parte del Signor ? Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 548/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa DA
, nato a [...], l'[...], residente in [...]Parte_1
Castello (CT), via Giovanni Grasso, n. 14, C.F. rappresentato C.F._1
e difeso dall'avvocato Valentina Agata Nicotra, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona dell'omonimo Controparte_1 titolare Sig. rappresentata e difesa, dall'Avv. Prof. Antonino Controparte_1
Longo, giusta procura in atti
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente Controparte_2 pro tempore, con l'Avv. Valentina Schilirò, come da procura generale in atti;
- litisconsorte necessario - Oggetto: lavoro subordinato, inquadramento superiore e differenze retributive. Conclusioni: come in atti.
§§§§§
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il giorno 01.02.2021 Parte_1
ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro rappresentando:
[...]
- che aveva lavorato alle dipendenze di , titolare della omonima Controparte_1 ditta, esercente l'attività di pizzeria da asporto, dall'1.08.2012 al 30/06/2018, ma il rapporto di lavoro era stato regolarizzato con i competenti enti assistenziali e previdenziali soltanto dall'11/12/2015;
- che aveva svolto dapprima la mansione di aiuto pizzaiolo, poi quella di pizzaiolo: segnatamente si era occupato dell'acquisto di verdure, di predisporre la c.d. “linea” per la preparazione delle pizze, predisponendo altresì la chiusura delle pizze nei cartoni e dal settembre 2016, in aggiunta alle superiori mansioni aveva anche svolto l'attività di
1 pizzaiolo, occupandosi della preparazione delle pizze (corrispondente all'inquadramento di operaio livello A3 del CCNL);
- che aveva lavorato non meno di 32 ore a settimana durante il periodo non regolarizzato (dall'01/08/2012 all'11/12/2015); e per 48 ore settimanali a seguito di regolarizzazione (dal 13/12/2015 al 30/06/2018);
- che aveva osservato il seguente orario di lavoro: per sei giorni settimanali dalle ore
15.15 alle 23.15 dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo il mercoledì (giorno in cui la pizzeria era chiusa);
- che nel periodo non regolarizzato aveva percepito una retribuzione di soli € 30,00, al giorno, inferiore rispetto a quanto previsto nel CCNL;
- che, una volta regolarizzato, aveva percepito una retribuzione mensile di € 700 (non corrispondente a quella indicata nelle buste paga) dal mese di dicembre 2015 e di €
900 negli ultimi mesi e sino alla conclusione del rapporto di lavoro nel giugno 2018;
- che aveva percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro regolarizzato, una retribuzione inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta in base alle mansioni svolte ed al CCN.L. di riferimento che, inoltre, non aveva mai percepito la quattordicesima mensilità, né la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo, nè
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute (avendo goduto soltanto di settimana di ferie all'anno), né il c.d. bonus RE, né il TFR. Non erano stati versati i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- che aveva rappresentato le proprie dimissioni verbalmente per le suddette motivazioni.
Assumendo, quindi, la natura subordinata del rapporto sin dall'inizio, cioè a partire dall'01.08.2012, con orario full time e con svolgimento di mansioni inquadrabili al livello A3 del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi lamentava, in relazione sia al periodo non regolarizzato che regolarizzato, l'inadeguatezza delle retribuzioni percepite rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto, con conseguente diritto alle differenze retributive scaturite, per retribuzione oraria, lavoro domenicale, festività, quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute, c.d. Bonus RE
e TFR per un totale di € 33.082,69. Tanto premesso parte ricorrente ha concluso chiedendo “1) ritenere e dichiarare che nel periodo compreso tra 01/08/2012 al 30/06/2018, è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato full time tra il ricorrente, sig. e Parte_1
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._2 corrente in Aci Catena, via Ceuta, n. 5, (P.IVA , nell'ambito del quale P.IVA_1 il ricorrente ha svolto le mansioni inizialmente di aiuto pizzaiolo e poi in aggiunta di pizzaiolo;
2) ritenere e dichiarare, pertanto, che al ricorrente competeva, fin dal momento dell'assunzione, il trattamento economico di pizzaiolo, livello A3, previsto dal C.C.N.L. pubblici esercizi, e per le causali di cui in narrativa, condannare il Sig.
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta corrente Controparte_1 C.F._3 in Aci Catena, via Ceuta, n. 5, (P.IVA , di pagare, in favore del P.IVA_1 ricorrente la somma di € 33.082,69 o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla maturazione al soddisfo;
3) riconoscere e condannare, per le causali di cui in narrativa, il Sig. (C.F. ), titolare Controparte_1 C.F._2
2 dell'omonima ditta corrente in Aci Catena, via Ceuta n. 5, (P.IVA , al P.IVA_1 pagamento all' ed in favore del ricorrente dei contributi previdenziali ed CP_2 assistenziali omessi”.
Si è costituita in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 21.06.2021 la parte resistente, eccependo in via preliminare la prescrizione presuntiva ex articolo 2955 n.2
c.c. e chiedendo il rigetto delle richieste avversarie perché infondate e inammissibili.
Precisamente, ha contestato l'esistenza del rapporto di lavoro non regolarizzato, l'ammontare delle ore settimanali, lo svolgimento di mansioni superiori, asserendo che solo a partire dal mese di novembre 2015 il ricorrente aveva lavorato saltuariamente presso la pizzeria d'asporto a Gravina di Catania;
che in data
11.12.2015 era stato regolarizzato, con un orario di lavoro part-time articolato su 24 ore settimanali, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, con un giorno di riposo alla settimana;
che era stato assunto con la mansione di addetto alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi, giammai avendo ricoperto il ruolo di pizzaiolo. Ha aggiunto che il lavoratore aveva ricevuto in contanti una retribuzione conforme al CCNL applicato e alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Ha dedotto che, rilevata la prolungata assenza del ricorrente sul posto di lavoro, aveva comunicato il licenziamento per giusta causa con decorrenza 23/07/2018.
Parte resistente ha quindi chiesto accertarsi “In via preliminare: - ritenere e dichiarare prescritti ai sensi dell'art. 2955, n. 2, c.c. tutti i crediti pretesi ex adverso per differenze retributive mensili asseritamente maturate a titolo di differenze retributive mensili asseritamente maturate a titolo di retribuzioni mensili e/o relative differenze, 14^ mensilità, lavoro domenicale, c.d. “bonus RE” e festività, per le motivazioni esposte in seno al punto I) della parte in diritto;
nel merito: - ritenere e dichiarare come tra le parti oggi in causa non sia mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato per
i motivi indicati in seno al punto II) della parte in diritto dall'01.08.2012 al
10.12.2015, conseguentemente e per l'effetto rigettare integralmente la richiesta economica avanzata ex adverso in merito;
- ritenere e dichiarare come il Sig. Pt_1 abbia disimpegnato esclusivamente le mansioni di aiuto pizzaiolo in favore della ditta individuale “ ” dall'11.12.2015 al 23.07.2018 per i motivi esposti Controparte_1 in seno al punto II) della parte in diritto, ricevendo una retribuzione conforme al
CCNL di categoria applicato, nella misura risultante dagli allegati prospetti paga, e proporzionata alle ore di lavoro effettivamente prestate e per l'effetto rigettare integralmente il ricorso avversario;
ritenere e dichiarare infondato il ricorso avversario con conseguente integrale rigetto di tutte le pretese avversarie per le motivazioni esposte in seno ai punti I), II) e III) della parte in diritto. - Con vittoria di spese e compensi di lite”. CP_ Con memoria difensiva depositata in data 14.07.2021, si è costituito in giudizio l' a seguito di ordinanza del 1.7.2021 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, depositando contestualmente l'estratto conto previdenziale.
Ha chiesto al Giudice adito di “…pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa e previdenziale, dichiarando ed accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile, il periodo di competenza, il CCNL applicabile secondo i criteri prescritti dall'art.1 d.l.
3 n°338/1989 conv. in legge n°389/1989, entro i limiti della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art.3, della legge n°335/1995.
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede che la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali sia limitata ai contributi per i quali non sia intervenuta prescrizione, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione della contribuzione prescritta (Cass n.1703 del 1991 e
23142 del 2020). Con il favore di spese ed onorari di causa a carico di chi di ragione, come per legge.”
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prove orali e CTU contabile.
Autorizzato il deposito di note difensive, l'udienza del 18.09.2025, è stata sia sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte - come in atti - e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza..
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In via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva.
La prescrizione presuntiva configura una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte.
L'articolo 2955 n.2 c.c. stabilisce che sono sottoposte a prescrizione presuntiva annuale le retribuzioni del lavoratore se hanno periodicità non superiore al mese;
l'articolo 2956 n.1 stabilisce che sono sottoposte a prescrizione presuntiva triennale le retribuzioni del lavoratore se hanno, invece, periodicità superiore.
L'articolo 2957 comma 1 c.c. stabilisce che il termine della prescrizione presuntiva decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Occorre, inoltre rilevare la declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost.10 giugno
1966 n. 63) della norma in questione (art. 2955 c.c., n. 2, al pari peraltro di quelle di cui all'art. 2956 c.c., n. 1 ed all'art. 2948 c.c., n. 4) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro.
La Suprema Corte ha chiarito che il regime della prescrizione presuntiva triennale fissato nell'art. 2956, n. 1), c.c. è applicabile alle c.d. mensilità aggiuntive (Cass.
18.2.2019, n. 4687).
Ricadrebbero – in thesi - dunque nel regime triennale (e non già annuale) gli emolumenti indicati in ricorso (indennità sostitutiva ferie non godute, bonus RE,
14° mensilità, chiaramente erogazioni a periodicità superiore al mese ed escludendosi il TFR, trattandosi di una retribuzione differita). Periodo (tre anni) evidentemente non decorso al momento della proposizione del ricorso (01/02/2021) o della sua notificazione (marzo 2021) a partire dalla cessazione del rapporto, che ne individua la decorrenza.
Inoltre, non è ammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto ( così Cass. civ. n. 6522/2017 che richiama il principio di diritto, affermato da Corte di Cass. Sez. L, Sentenza n. 15798 del 2008; sul punto cfr anche Cassazione sez Lav, n. 15157/2019).
4 Con riferimento al rapporto di lavoro, viene in rilievo, altresì, l'articolo 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione estintiva quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Sotto questa disposizione rientrano, dunque, le retribuzioni periodiche: sia quelle con cadenza mensile, quindicinale, settimanale;
sia le erogazioni a periodicità annuale come le mensilità aggiuntive, le gratifiche, premi di produzione o di rendimento ed il
TFR.
Esiste ontologica differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva.
Con sentenza n. 20445 del 21.7.2025 la Corte di cassazione, richiamando la precedente giurisprudenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 03/02/1995, Sez. 2, Sentenza n.
8200 del 07/04/2006, Sez. 3 n. 34710 del 27/12/2024, ha ribadito che la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (cfr. Cass. civ. n. 2127 del 29/01/2025. Analogamente si è espressa Cassazione civ. n. 789/2022, cfr altresì Cassazione civile n. 14157/2019 secondo cui: “va ricordato che per costante giurisprudenza di questa S.C.- cui va data continuità anche nella presente sede - le prescrizioni presuntive, che trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (cfr Cass.n. 1392/2016; Cass.n. 11145(2012,Cass. n.
8200/2006, Cass. n. 1304/1995). E poichè l'onere della prova del fatto che consente l'applicabilità di una data eccezione incombe su chi la solleva, è il datore di lavoro a dover eccepire e provare in sede di merito (cosa che non risulta essere avvenuta nel caso di specie) che il contratto di lavoro sia stato stipulato verbalmente e non per iscritto e si sia sempre svolto senza rilascio di quietanze scritte (cfr Cass. n.
13792/2016)).
Nel caso concreto, la prescrizione presuntiva ex articolo 2955 n. 2 avrebbe trovato applicazione, in ipotesi, solo per il rapporto di lavoro non regolarizzato per il periodo dal 1.08.2012 al 10.12.2015, salvo quanto infra (invero, occorre rilevare che essa prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, sicché colui che la oppone si espone al suo rigetto non soltanto se ammetta di non aver estinto l'obbligazione, ma anche se ne contesti la stessa insorgenza (Cass. 21 febbraio 2005, n. 3443; Cass. 31 ottobre 2011, n. 22649), di guisa che anche in tale caso sarebbe non ammissibile (per la sua incompatibilità con la difesa del debitore, il quale, come nel caso di specie il resistente, neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda, in tal modo implicitamente ammettendo che l'obbligazione non
è stata estinta (Cass. 16 febbraio 2016, n. 2977; Cass. 5 giugno 2019, n. 15303).
Diversamente non trova applicazione per il rapporto di lavoro regolarizzato dal
11.12.2015 al 30.06.2018, per il quale si applica la prescrizione estintiva quinquennale.
Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
In ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve 5 provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle pretese spettanze.
La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645). Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda
(ovvero, come nel caso di specie, abbia l'onere di) dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi, nel modo più dettagliato possibile, le circostanze di fatto concrete, relative al rapporto per cui agisce, che consentano di prospettare, perlomeno in astratto, la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione (appunto potere di direzione, controllo, disciplinare, etc.) o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della stessa (ad es., la predeterminazione degli orari di lavoro da parte del datore di lavoro, il controllo da parte del datore di lavoro dell'osservanza di detti orari, l'assenza di rischio nell'esercizio dell'attività, la cadenza periodica di una retribuzione, etc.). Non appare infatti sufficiente la mera allegazione dello svolgimento di attività lavorativa o l'indicazione degli orari di esecuzione della prestazione, posto che tali allegazioni rivestono carattere neutro (o per lo più possono rivestire mero valore indiziario) e comunque non appaiono determinanti per provare la natura subordinata del rapporto.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, infatti, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. Civ. sez. lav.
11 febbraio 2004, n. 2622).
Sotto questo profilo, per il periodo anteriore all'11/12/2015 (data di formale assunzione del ricorrente) nel ricorso non vengono allegati con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto. Nessuna concreta allegazione in fatto viene a tal riguardo 6 formulata dalla parte, al di là della generica affermazione di avere lavorato alle dipendenze di osservando un orario di lavoro di “non meno di 32 ore”. CP_1
L'apprezzamento in concreto della riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che altre fattispecie si risolve in un accertamento di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio relativo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
(Cass. 18.06.1998, n.6114), con la conseguenza che “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. 02.01.2018, n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028)
Nella specie, a valle della rilevata carenza assertoria, si registra sul punto una totale carenza probatoria.
I testi escussi non hanno riferito circostanze concrete e univoche in merito al periodo di lavoro anteriore alla data di assunzione.
Il teste , escusso all'udienza dell'11/11/2022, a conoscenza dei fatti in Testimone_1 quanto amico del ricorrente e, al contempo, fornitore di materie prime presso la pizzeria di asporto del resistente a Gravina di Catania, ha dichiarato: “…ho visto lavorare il ricorrente dalle 15,30 in poi;
capitava che facessi la consegna anche più tardi e in questo caso l'ho visto anche a chiusura del locale, verso le ore 23….il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2015, lo ricollego verso gli anni 2012/2013; il rapporto era costante e non saltuario. Noi giocavamo settimanalmente a carte e fissavamo l'incontro dopo la mezzanotte perché il ricorrente doveva finire di lavorare;
se c'era lui, giocavamo sempre a quell'ora, dato il suo impegno di lavoro. In ogni caso io mi recavo in pizzeria per le consegne in giorni diversi della settimana e lo vedevo lì lavorare;
ribadisco che lo vedevo anche nel periodo anteriore a quello in cui ho iniziato a fare le consegne stesse… sull'articolato di cui al numero 3)1 del ricorso introduttivo risponde: non sono a conoscenza della circostanza…
Il teste di parte resistente alla medesima udienza ha riferito Testimone_2
“…quando nel 2014 sono andato via, presumo che il si sia occupato della CP_1 preparazione delle pizze con l'aiuto del figlio, ormai esperto. … conosco il ricorrente dal 2017: dopo un periodo di pausa, ho ripreso a lavorare presso la pizzeria d'asporto di via Gramsci e lo trovai sul posto di lavoro. Il ricorrente mi dava una mano nella predisposizione degli ingredienti per le pizze. Nulla posso dire con riguardo al periodo antecedente al 2017…”. All'udienza del 2.02.2022 il teste di parte ricorrente ha riferito “… Testimone_3 ho conosciuto il ricorrente in quanto ero rappresentante presso un'azienda, la Solaris
Distribuzione, che fornisce generi alimentari alle pizzerie e quindi ebbi modo di conoscere il ricorrente quando lo stesso lavorava presso la pizzeria del signor CP_1 inoltre sono stato cliente della pizzeria e ricordo che era l'anno 2012, parlo della pizzeria di via Gramsci in Gravina di Catania. Ricordo che il ricorrente ha lavorato presso la suddetta pizzeria per tanti anni, per cui l'ho continuato a vedere anche per
7 gli anni successivi al 2012…. vedevo che il ricorrente lavorava all'interno della pizzeria ma non mi è capitato di vedere che il titolare desse direttive al lavoratore…il rapporto di lavoro, come detto, è iniziato prima del 2015 e precisamente a partire dal
2012. La presenza del ricorrente non era limitata al fine settimana ma lo stesso era presente tutti i giorni e, quindi, in modo costante. Abito lì vicino e prendo la pizza spesso, dunque lo vedevo. A.D.R. sull'articolato di cui al numero …”; sull'articolato di cui al numero 3) del ricorso introduttivo risponde: vedevo che il ricorrente lavorava all'interno della pizzeria ma non mi è capitato di vedere che il titolare desse direttive al lavoratore.”.
Alla medesima udienza, sul punto, il teste , figlio del resistente ha Testimone_4 dichiarato “…il ricorrente era amico mio da tempo e lo presentai a mio padre nel
2015, da allora iniziò il rapporto di lavoro e il ricorrente collaborava con la pizzeria quando era necessario e quando mio padre lo chiamava. A quel tempo, il pizzaiolo ero io ed anche mio padre, quindi il ricorrente collaborava con me facendo l'aiuto pizzaiolo…”; sull'articolato di cui al numero 1) del ricorso introduttivo risponde:
“…ribadisco che il ricorrente ha cominciato a lavorare dal 2015 e non prima…”.
Le narrazioni riferite dai testi sono invero non univoche e contraddittorie.
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente sono limitate a talune occasioni la cui frequenza (2/3 volte a settimana) e pregnanza non è idonea a fondare un giudizio in termini di natura subordinata del rapporto.
Il teste fino al 2014 ha negato la presenza del ricorrente presso la pizzeria Tes_2
d'asporto del resistente.
A fronte del fatto che la parte resistente ha contestato le circostanze dedotte in ricorso circa l'estrinsecarsi della prestazione lavorativa del ricorrente, l'esito della prova testimoniale si appalesa, dunque insufficiente.
I testimoni addotti dalla parte ricorrente non hanno saputo riferire circostanze concrete dalle quali potere desumere l'esistenza del vincolo di subordinazione tra le parti, come detto a monte neanche compiutamente allegato.
Non appare, infatti, sufficiente la mera indicazione dello svolgimento di attività lavorativa o degli orari di esecuzione della prestazione, posto che tali allegazioni rivestono carattere neutro (o per lo più possono rivestire mero valore indiziario) e, comunque, non appaiono determinanti per provare la natura subordinata del rapporto.
In definitiva, e all'esito del complessivo panorama probatorio acquisito, deve concludersi che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Parte ricorrente non è riuscita a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato in data antecedente all'11.12.20215 e dunque l'effettiva ricorrenza dei presupposti per gli emolumenti richiesti con riferimento a tale periodo. Pertanto la domanda sul punto (condanna al pagamento delle relative differenze retributive, per il periodo compreso fra l'1.8.2012 e il 10.12.2015) deve essere respinta.
Vi è poi contestazione tra le parti in merito al dedotto orario di lavoro full time osservato dal ricorrente, in luogo del part time al 60%, come da contratto.
In punto di riparto degli oneri di allegazione e prova, la giurisprudenza pone a carico del lavoratore l'onere di allegare e provare in modo rigoroso la consistenza del maggiore orario di lavoro e la effettiva durata della prestazione. Con specifico riferimento al lavoro straordinario (e analoghi principi possono ritenersi validi anche 8 relativamente al lavoro supplementare), è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. n. 4076/2018, Cass.
n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; Cass. n. 19299/2014). Ancora, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 3714/2009).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di aver lavorato 8 ore al giorno a fronte delle 4 ore per le quali è stato assunto (cfr. buste paga e dichiarazione Unilav).
Tali circostanze non hanno trovato riscontro nella prova orale assunta, atteso che le dichiarazioni dei testi non hanno fornito elementi decisivi e sufficienti a ritenere dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa in misura superiore rispetto a quanto oggetto di previsione contrattuale.
Il teste ha confermato l'orario part time giornaliero dalle 18 alle 22; Tes_2
La circostanza dichiarata da e di essersi recati sul luogo di lavoro Tes_1 Tes_3 del ricorrente 2/3 volte a settimana a partire dalle 15.30, non è idonea ad assolvere il quantum di prova che si richiede per la dimostrazione della prestazione di lavoro straordinario come indicata in ricorso (in disparte l'attendibilità dei testi di parte ricorrente come da documentazione prodotta alle udienze del 27.09.2023 e del
3.05.2024 – documentazione che a tali fini si ritiene ammissibile e come tale da acquisire al giudizio).
In particolare, il teste sugli articolati di cui ai numeri 5) e 6) del ricorso Tes_1 introduttivo ha dichiarato “ho visto lavorare il ricorrente dalle 15,30 in poi;
capitava che facessi la consegna anche più tardi e in questo caso l'ho visto anche a chiusura del locale, verso le ore 23. Sui giorni di riposo settimanali e di chiusura della pizzeria nulla so….sull'articolato di cui al numero 4) della memoria difensiva risponde: non è vero, ricordo che in prossimità della fine del rapporto di lavoro mi recavo nel primo pomeriggio, verso le 15,30, e trovavo il lavoratore sul posto di lavoro. Ci scambiavamo dei messaggi che possono confermare la presenza del ricorrente sul posto di lavoro all'orario suindicato…”
Il teste sugli articolati di cui ai numeri 4) e 5) della memoria difensiva ha Tes_2 dichiarato “…il nostro orario di lavoro, vale a dire quello mio e quello del ricorrente, era dalle ore 18 alle ore 22…. sull'orario di lavoro ribadisco che il lavoro iniziava alle 18 con la preparazione dei panetti e la predisposizione degli ingredienti;
io provvedo a fare l'impasto in un quarto d'ora e poi i panetti vengono messi nel frigorifero. Tutto si svolgeva semplicemente in collaborazione col ricorrente;
veniva
9 fatta la lista della spesa la sera prima e solo di rado si comprava l'occorrente al momento (c'era un supermercato di fronte)…”.
Il teste “…sugli articolati di cui ai numeri 5) e 6) del ricorso introduttivo Tes_3 risponde: sull'orario di lavoro osservato, dichiaro di aver visto il ricorrente sia quando mi recavo nel pomeriggio per la consegna della merce sia di sera, verso le
20,30/21,00, per ritirare la pizza. Ciò è accaduto per tanti anni. Io andavo a fare le consegne dalle due alle tre volte a settimana, trattandosi di prodotti freschi.
Il teste “…non c'era giorno di chiusura della pizzeria. L'orario era flessibile CP_1
e non prestabilito…”.
La domanda avente ad oggetto le differenze retributive per il maggiore orario di lavoro prestato va dunque rigettata in quanto infondata.
Il ricorrente, inoltre, ha lamentato di essere stato pagato dal momento dell'assunzione sempre in contanti, ricevendo solo € 700, mensili e negli ultimi mesi € 900 mensili.
In ossequio ai già citati principi generali in materia di riparto dell'onere della prova
(cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001) parte ricorrente ha provato, sulla base della produzione documentale in atti, il titolo della pretesa (consistente nei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti) e ha allegato l'inadempimento parziale da parte della datrice di lavoro la quale, gravata dell'onere di provare l'integrale corresponsione delle retribuzioni dovute al ricorrente, non ha fornito prova di aver correttamente adempiuto (o di non averlo potuto fare per cause non imputabili).
La ditta non ha infatti dimostrato il pagamento delle somme richieste dal ricorrente e spettanti sulla base delle risultanze delle buste paga, essendosi limitata ad affermare che “…dalle buste paga in atti emerga pacificamente come al ricorrente sia stata corrisposta - in contanti - una retribuzione in media di gran lunga superiore rispetto
a quella asseritamente dedotta da controparte, che – lo si ribadisce - afferma di aver percepito dalla data di assunzione dell'11.12.2015 sino a quella di cessazione del rapporto una somma compresa tra € 700,00 ed € 900,00…”.
Tali affermazioni sono tuttavia prive di riscontro probatorio, atteso che le buste paga non sono prova dell'avvenuto pagamento e dei pagamenti non v'è traccia atteso che pacificamente sono stati effettuati sempre in contanti.
Stante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, deve essere altresì riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto, stante l'allegato inadempimento e la mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro di averlo corrisposto.
In ordine alla domanda relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie va richiamato l'orientamento più recente della Suprema Corte nella sentenza del n.
23153/2022 che, operando una reinterpretazione del diritto interno in materia di ferie e di indennità sostitutiva conforme ai principi del diritto europeo, ha affermato che “i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare 10 all'interessato riposo e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime”. Alla stregua dei riportati principi, a fronte dell'inadempimento allegato dal ricorrente, gravava dunque sulla parte resistente la prova di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie, prova che nel caso di specie non è stata fornita. Non avendo parte resistente fornito adeguata prova di aver posto il lavoratore nelle condizioni di godere dei giorni di ferie maturati deve essere riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e maturate, tenuto conto che il ricorrente ha allegato di aver goduto di una sola settimana l'anno ferie.
In tal senso la dichiarazione di , limitatamente al periodo 2017/2018 non è Tes_2 esaustiva “…noi abbiamo 22 giorni di ferie all'anno che prendiamo distribuite nell'anno stesso, concordandolo col titolare. Il ricorrente ha goduto delle stesse ferie…”. Quanto all'accertamento della qualifica di pizzaiolo (a partire dal settembre 2016) svolta contestualmente a quella di addetto alla preparazione - livello A3, risultante dalle buste paga in atti, la domanda risulta infondata in quanto generica e non provata.
In proposito, il ricorrente ha dedotto di essersi occupato dell'acquisto delle verdure, della predisposizione della “c.d. linea” per la preparazione delle pizze, nonché la chiusura delle stesse nei cartoni d'asporto. Nel mese di settembre 2016, in aggiunta alle suddette mansioni si sarebbe occupato anche della preparazione delle pizze (cfr. pag. 1 del ricorso).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza (cfr. C. Cass. 27887/2009).
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda
e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C.
Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. C.
Cass. 2969/2021).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa, ossia di dimostrare la coincidenza tra le mansioni svolte e quelle in astratto descritte dalla normativa pattizia.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di 11 accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass.
26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass. 8589/2015; C. Cass.
4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (cfr. C. Cass. n. 4923/2016). Dall'esame delle declaratorie contrattuali e dall'esito dell'istruttoria orale, non emergono elementi tali da consentire di ritenere che le mansioni svolte dal ricorrente debbano essere ricondotte al preteso superiore livello di inquadramento.
E' incontestato che il ricorrente sia stato assunto con la qualifica di addetto alla preparazione, livello A3 del CCNL Alimentari e Panificazione – Aziende artigiane
(cfr. buste paga), che poi è il medesimo livello (per cui è stato assunto) cui il Pt_1 ricorrente fa riferimento nel chiedere il riconoscimento della mansione superiore di pizzaiolo a far data dal settembre 2016 (donde altresì l'incongruità della domanda da cui non si fa derivare richieste economiche corrispondenti).
Con riferimento infatti alle mansioni di fatto svolte dal ricorrente, le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, non sono state univoche.
Sul punto, il teste ha dichiarato “…quanto alle mansioni svolte dal Testimone_1 ricorrente, posso dire di averlo visto preparare i panetti ed infornare le pizze. Più precisamente, quando arrivavo nel primo pomeriggio lo vedevo predisporre i panetti, se arrivavo più tardi lo vedevo anche infornare le pizze…”; conosco di vista il signor
e mi è capitato di vederlo all'interno della pizzeria lavorare Testimone_2 insieme al ricorrente. Non conosco le mansioni svolte dal . A.D.R. Tes_2 sull'articolato di cui al numero 13) della memoria difensiva risponde: non ho mai visto il titolare della ditta occuparsi della preparazione delle pizze.
Il teste “… non credo che il ricorrente si possa definire come “addetto Tes_2 pizzaiolo”, lo stesso si occupava della preparazione degli ingredienti e di tutto il resto ad eccezione della preparazione delle pizze di cui mi occupavo solo io. Quando io mancavo, delle pizze si occupava il signor il ricorrente ha sempre lavorato Pt_2 come “aiuto pizzaiolo” e collaborava con me nell'attività di preparazione degli ingredienti necessari per le pizze;
Il teste “…vedevo il ricorrente preparare sia gli ingredienti per la pizza Tes_3 sia i panetti stessi. Quando mi recavo di sera per ritirare la pizza, vedevo il ricorrente fare l'aiuto pizzaiolo per la preparazione delle pizze e ricordo che c'era anche un altro lavoratore insieme a lui che collaborava con lo stesso. Preciso che, quando andavo a ritirare la pizza d'asporto, vedevo il ricorrente fare materialmente la pizza e, quindi, stendeva la pasta e metteva gli ingredienti necessari…”; 12 Il teste “ricordo che il ricorrente si occupava di preparare gli Testimone_5 ingredienti per la pizza e di mettere la pizza nei cartoni… sull'articolato di cui al numero 4) del ricorso introduttivo risponde: il ricorrente ha lavorato sempre come aiuto pizzaiolo, andava al supermercato e preparava gli ingredienti insieme a me…”.
Sulla scorta dunque delle complessive deduzioni delle parti e delle risultanze istruttorie tutte, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, deve concludersi per l'infondatezza della domanda relativa al riconoscimento (in misura prevalente) delle mansioni superiori e alla spettanza di eventuali conseguenti differenze retributive.
Ai fini della quantificazione dell'ammontare dei crediti del ricorrente, con ordinanza del 20.05.2025 è stato conferito specifico mandato al CTU, il quale, facendo diligente applicazione delle norme della contrattazione collettiva sopra richiamate nonché delle annesse tabelle, ha calcolato l'ammontare delle retribuzioni lorde ordinarie costituenti la base di calcolo delle retribuzioni accessorie nonché la retribuzione annua utile ai fini dell'accantonamento del TFR lordo.
Ai fini della quantificazione degli emolumenti spettanti al ricorrente, può farsi applicazione del CCNL “Alimentari e Panificazione – Aziende artigiane” indicato nella Comunicazione Unilav di assunzione e non anche del diverso CCNL allegato in ricorso, in quanto il ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti necessari per la diretta applicazione del CCNL invocato, ossia la iscrizione della società datrice di lavoro ad organizzazioni sindacali stipulanti ovvero la ricezione di fatto di tale contratto quale fonte regolatrice del rapporto, desumibile dalla continuativa applicazione a quest'ultimo degli istituti fondamentali previsti e disciplinati dalla regolamentazione collettiva (non comprovata dalle buste-paga prodotte), né ha dedotto l'inadeguatezza della retribuzione prevista dal detto CCNL al minimo costituzionale, lamentando solo la corresponsione di una retribuzione in concreto inferiore a quanto riportato in busta paga e all'effettivo orario di lavoro osservato.
La quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente è stata rimessa al nominato CTU che, nel rispetto del mandato, ha provveduto al relativo compito, illustrando i passaggi di calcolo in maniera dettagliata, coerente ed analitica.
In particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico
““Accerti il c.t.u., sulla base della documentazione prodotta agli atti e dell'istruttoria svolta, compiuto ogni altro opportuno accertamento, quanto eventualmente spettante al lavoratore – per il periodo dall'11/12/2015 al 30/06/2018, con mansioni di addetto alla preparazione alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati riconducibili al livello A3 del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e delle imprese della panificazione applicato al rapporto e secondo orario di lavoro di 24 ore settimanali- part-time 60%
e comunque come desumibile dalle buste paga in atti – in relazione ai diversi titoli in essa esposti, a titolo di retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive (13° e 14°) come previste nel CCNL, lavoro domenicale e festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, per credito ex art. 1 D.L. 66/2014 e per TFR, dedotto quanto per tali titoli risulta percepito come indicato in ricorso (€ 700,00 mensili e, dal gennaio 2018, €
13 900,00 mensili). Fornisca il C.T.U. un prospetto con conteggi separati per ciascuna voce”. Il CTU “Secondo il CCNL di riferimento….in relazione all'inquadramento del livello
A3 (addetto alla preparazione alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati), basandosi sulle indicazioni del CCNL di riferimento ho valutato il giusto livello nel livello 5: Livello 5 (Operaio con abilità/qualificato di base): Questo è un livello più probabile per un aiuto pizzaiolo che, oltre alle mansioni di base, inizia a svolgere compiti che richiedono una certa abilità pratica e conoscenza delle procedure. Potrebbe essere incaricato di stendere
l'impasto (anche se non ancora con la maestria del pizzaiolo), condire le pizze sotto stretta indicazione, o gestire autonomamente alcune fasi semplici della cottura. Inizia
a sviluppare una conoscenza specifica dei prodotti e delle tecniche…
Il nominato CTU, nel rispetto del mandato, ha provveduto al relativo compito, illustrando i passaggi di calcolo in maniera dettagliata, coerente ed analitica. In particolare, il CTU, in primo luogo, ha provveduto a riepilogare la retribuzione dovuta pari a € 24.831,29, tenuto conto di un orario di lavoro part time al 60%. Da ultimo il CTU ha computato le voci del lavoro domenicale (€ 975,34), festivo (€ 262,81), tredicesima (€ 2.060,54) e quattordicesima mensilità (€2.061,22), TFR (€ 2.249,34).
Infine, ha calcolato quanto dovuto a titolo di ferie non godute (€1.366,71) e quanto spettante per il c.d. bonus (€ 2.454,19). Per_1
Detratto dall'ammontare globale dovuto pari a € 36.261,45 quanto già percepito pari a
€ 22.674,19, si ottiene la somma di € 13.587,26. A tale ultima somma andrà detratto l'ammontare calcolato a titolo di tredicesima mensilità (ossia € 2.060,54, rispetto al quale, a tenore delle allegazioni di cui al ricorso non si rinviene specifica deduzione e domanda così dunque riparametrandosi in complessivi €11.526,72 (€ 13.587,26 - €2.060,54) la somma dovuta al ricorrente.
Pertanto, i conteggi formulati dal consulente tecnico come sopra rettificati vanno posti a fondamento della decisione.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, come per legge.
Parte resistente è altresì tenuta alla regolarizzazione contributiva del ricorrente in relazione alle indicate poste.
Le spese di lite possono essere compensate per metà in ragione della parziale reciproca soccombenza. Per la restante metà vanno poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, alla stregua dei valori minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa.
Le spese di lite possono invece compensarsi nei riguardi dell' , stante Controparte_3 la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della ditta resistente
(nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
P.Q.M.
14 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 548/2021 R.G. Lavoro;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
condanna la ditta individuale , in persona dell'omonimo titolare, al Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
11.526,72, a titolo di spettanze ancora dovute in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti e per le causali specificamente indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva;
- rigetta per il resto il ricorso;
- pone le spese di CTU - nella misura liquidata con separato decreto - a carico della parte resistente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente);
- condanna la ditta resistente alla rifusione in favore di di Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà le spese di lite;
- compensa integralmente le spese di lite nei riguardi di . CP_2
Così deciso in Catania, il 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 3)Vero o no che il ricorrente per tutto il rapporto di lavoro ha ricevuto ordini e direttive da parte del Signor ? Controparte_1