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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/07/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREMOLI ALESSANDRO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Como Via Pessina 15 presso il difensore
ATTORE
contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), quest'ultima C.F._2 Controparte_3 C.F._3 anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla MINORE Per_1 (C.F. ), tutti in qualità di successori universali di
[...] C.F._3 Per_2 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESPI MARIO elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in VIA F.LLI D'ITALIA, 3 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale di Varese adìto, nei limiti della propria competenza e respinta ogni contraria istanza, argomentazione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO: IN PRINCIPALITA' - accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni espresse in narrativa, il recesso unilaterale del committente e, per l'effetto, condannarsi controparte al pagamento della somma complessiva di € 247.837,12.=, come meglio dettagliata ut supra, a titolo di corrispettivi dovuti all'appaltatrice secondo gli accordi contrattuali quali l'indennizzo per il mancato guadagno rispetto a quanto convenuto nei contratti di appalto, il compenso per i lavori eseguiti sino al recesso del convenuto ex art. 1671 c.c. nonché le spese sostenute e le eventuali ulteriori che dovessero essere accertate in corso di causa e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio e comunque maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. IN SUBORDINE - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento dell'odierno convenuto ex pagina 1 di 10 artt. 1218, 1453, 1655 et ss. c.c. e/o per ogni altra disposizione normativa ravvisabile, alle proprie obbligazioni contrattuali per i motivi di cui in narrativa e dichiararsi risolti entrambi i contratti d'appalto ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto, condannarsi controparte ex artt. 1218, 1223 et 1453 et ss. c.c. o per altra norma ritenuta applicabile, al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice quali il mancato guadagno rispetto a quanto convenuto nei contratti di appalto oltre al compenso per i lavori eseguiti rispetto alle opere realizzate nonché le spese sostenute e le eventuali ulteriori che dovessero essere accertate;
oltre al risarcimento del danno patito a titolo di lucro cessante e danno emergente, pari a complessivi € 247.837,12.=, come meglio dettagliato ut supra o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio e comunque maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta, oltre alla prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di ulteriore specifica indicazione e capitolazione nelle successive memorie ex art. 171 ter cpc. – per parte attrice –
Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, in via riconvenzionale principale accertare il grave inadempimento posto in essere da agli obblighi contrattualmente assunti nei Parte_1 confronti del Dottor con riferimento ad entrambi i contratti di appalto oggetto di causa per i CP_1 motivi di cui in narrativa, accertare che la diffida ad adempiere recapitata dal legale del Dottor ad è rimasta senza esito, accertare che i due contratti di appalto stipulati tra le CP_1 Parte_1 parti in data 12.06.2021 e in data 24.07.2021 si sono risoluti di diritto e per l'effetto, rigettare le domande attoree, in quanto infondate nei fatti ed in diritto, in via riconvenzionale subordinata accertare il grave inadempimento posto in essere da agli obblighi contrattualmente Parte_1 assunti nei confronti del Dottor con riferimento ad entrambi i contratti di appalto oggetto di CP_1 causa per i motivi di cui in narrativa, dichiarare, conseguentemente, la risoluzione dei due contratti di appalto stipulati tra le parti in 12.06.2021 e in data 24.07.2021, rigettare le domande attoree, in quanto infondate nei fatti ed in diritto in via riconvenzionale in ogni caso condannare Parte_1 al pagamento a titolo restitutorio in favore dei Signori
[...] Controparte_3 Persona_1 e tutti quali eredi beneficiati del Dottor della Controparte_1 CP_2 Persona_2 somma di euro 82.500,00 o della diversa somma accertata nel corso del giudizio tenendo conto del valore delle opere determinato dalla CTU (diversa somma che, operata la compensazione tra quella di euro 82.500,00 versata e quella di euro 38.237,69 individuata dal CTU come valore delle opere, da un residuo a favore dei convenuti di euro 44.262,31) oltre agli interessi legali dalle singole date dei pagamenti effettuati in vita dal Dottor condannare al risarcimento dei CP_1 Parte_1 danni subiti dai Signori e tutti Controparte_3 Persona_1 Controparte_1 CP_2 quali eredi beneficiati del Dottor consistenti nel pagamento di una somma pari al Persona_2 costo per la demolizione del cappotto inidoneo, nel pagamento di una somma pari al costo per l'eliminazione delle infiltrazioni ed il ripristino delle pareti ammalorate e nel pagamento di una somma pari al costo del ponteggio necessario sia per la demolizione del cappotto inidoneo sia per la realizzazione di un nuovo cappotto, in misura che viene indicata in euro 20.000,00 o nella diversa misura di euro 11.360,86 come accertato dalla CTU espletata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della sentenza, in ogni caso condannare al rimborso, in favore dei Parte_1 Signori e tutti quali eredi Controparte_3 Persona_1 Controparte_1 CP_2 beneficiati del Dottor di spese e compensi di giudizio oltre alle spese generali ed Persona_2 agli accessori di legge, IN VIA ISTRUTTORIA ricordando come sia specifico onere di provare di Pt_1 aver eseguito a regola d'arte quanti e quali lavori e, dunque, senza invertire l'onere della prova, rigettata ogni eventuale richiesta di richiamo del CTU a chiarimenti e di rinnovazione delle operazioni peritali, previa revoca parziale dell'ordinanza del 9.04.2024, si chiede l'ammissione di prova per pagina 2 di 10 interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attore e per testimoni sui seguenti capitoli (Omissis)- per i convenuti -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Parte_1 Per_2 esponendo che:
[...]
- in data 12 giugno 2021 le parti avevano sottoscritto un contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione bonus 50% per lavori di rifacimento tetto e ristrutturazione interna al piano primo dell'immobile sito in Castelseprio via del Monte 37, così come dettagliati nell'allegato preventivo, a fronte di un corrispettivo complessivo di euro 144.562 oltre iva al 10% comprensivo dei materiali necessari (doc. 1);
- l'accordo prevedeva il pagamento con le seguenti scadenze: 20% da corrispondere alla stipula del contratto, un'ulteriore 30% di inizio dei lavori, un'ulteriore 30% ad inizio dei lavori di impianti e ordine dei serramenti, il 15% ad inizio dei lavori di pavimentazione e il saldo del 5% alla fine dei lavori;
- firmato il contratto e iniziati i lavori il committente versava solamente un acconto di € 22000 oltre Iva al 10% invece della somma prevista di € 72281 oltre Iva;
- non ricevendo più alcun corrispettivo, nonostante la prosecuzione dei lavori, nel dicembre del 2021 riconsegnò alla committente il fabbricato allo stato grezzo ossia senza le Parte_1 finiture quali piastrelle della pavimentazione, sanitari e imbiancatura;
- l'attrice aveva realizzato diverse opere senza alcuna contestazione di controparte: allestimento cantiere, demolizione dell'appartamento al piano primo, demolizione di marciapiedi massetti esterni, sbancamento di terra, rimozione dei vecchi serramenti, realizzazione cappa di protezione piano primo, taglio strutturale soletta e realizzazione piano per innesto nuova scala, realizzazione impianti idraulici per la cucina previa rimozione dei precedenti, rimozione vecchio impianto elettrico e realizzazione del nuovo, demolizione divisoria bagno e apertura soletta per nuova scala, realizzazione di nuovi muri divisori interni, fornitura posa di travi, rasatura, imbiancatura, stuccatura, forniture posa collettori, realizzazione di nuovi bagni, fornitura e posa di pannello pavimento radiante e isolante;
fornitura e posa punto acqua, scarico e nuovo tubo del gasm fornitura e posa del quadro elettrico generale, fornitura e posa dei falsi telai (doc.5);
- in data 24.7.2021 le parti sottoscrissero un altro contratto di appalto per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dello stesso immobile per un corrispettivo pattuito di € 173400 oltre iva agevolata, comprensivo di materiali necessari (doc. 6);
- anche tale secondo contratto prevedeva il pagamento a delle scadenze prestabilite, a cominciare dalla relativa conclusione e poi in concomitanza con l'avanzamento dei lavori;
- contravvenendo agli accordi, la parte committente aveva versato il minor importo di € 55000 oltre Iva al 10% anziché la somma di € 86700 oltre Iva dovuta in base agli accordi e allo stato di avanzamento dei lavori;
- la progressione dei lavori entrava in una fase di stallo a causa dei problemi di solvibilità del committente, a causa dei tempi per ottenere il permesso di costruire la sopraelevazione e infine a causa del diniego dell'istituto bancario della concessione del mutuo con conseguente pagina 3 di 10 impossibilità per il committente di sostenere le spese necessarie per il pagamento dei compensi dovuti alla società appaltatrice;
- che nel frattempo quest'ultima aveva realizzato i seguenti lavori: fornitura e realizzazione del nuovo cappotto termico, predisposizione dell'impianto fotovoltaico;
scrostatura intonaco ammalorato;
rasatura e predisposizione degli elementi per la caldaia;
- che in data 21.7.2022 il committente aveva eccepito diversi inadempimenti, intimando la ripresa dei lavori e il completamento delle opere, pena la risoluzione del contratto (doc. 17);
- che la società appaltatrice respingeva ogni addebito, ribadendo che le finiture sarebbero avvenute al termine del cantiere (docc. 18 e 19) e che pertanto a seguito del recesso unilaterale del committente costui era tenuto al pagamento delle somme per i lavori eseguiti oltre che l'indennizzo per il mancato guadagno e le spese sostenute intimando i relativi pagamenti (doc. 20);
Sulla base di tali presupposti, ritenendo insussistenti i presupposti di una diffida ad adempiere e sostenendo che il committente avesse esercitato il diritto di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. l'attore ha ritenuto di vantare i seguenti crediti: quanto al primo contratto d'appalto, € 52.281,00 oltre IVA al 10%, a titolo di corrispettivo residuo rimasto insoluto per i lavori eseguiti e di € 72.281,00 oltre IVA al 10%, a titolo di indennizzo per mancato, per un totale di € 124.562,00 oltre IVA 10%; quanto al secondo contratto d'appalto, € 31.700,00 oltre IVA al 10%, a titolo di acconto residuo rimasto insoluto per i lavori eseguiti;
€ 86.700,00 oltre IVA al 10%, a titolo di indennizzo per mancato guadagno ed € 4.875,12 per costi di noleggio del ponteggio (doc. 22) e così per un totale complessivo di € 247.837,12.
Con la propria comparsa si è costituito il convenuto contestando l'avvenuta Persona_2 esecuzione delle opere elencate della parte attrice, rimaste per lo più incompiute o realizzate in minima parte dalla società costringendo il committente a rivolgersi ad altre imprese per portare Parte_1 avanti i lavori. Ha inoltre eccepito l'assenza della dimostrazione delle spese sostenute in quanto la documentazione era in buana parte irrilevante allo scopo;
ha inoltre affermato la condotta gravemente inadempiente della società appaltatrice rimasta ingiustificatamente inerte nonostante il pagamento puntuale da parte del committente di ognuna delle fatture per un totale di € 82500, e nonostante il sollecito a concludere i lavori sfociato nella formale diffida ad adempiere. Inoltre, le stesse opere realizzate dalla società, ed in particolare il cappotto termico, si erano dimostrate del tutto inadatte oltre che incomplete, come dimostrato delle copiose infiltrazioni di umidità nell'abitazione del convenuto.
Ciò premesso ha chiesto di accertare il grave inadempimento posto in essere da Persona_2 agli obblighi contrattualmente assunti con riferimento ad entrambi i contratti di Parte_1 appalto oggetto di causa;
di accertare che la diffida ad adempiere recapitata dal legale del dottor ad è rimasta senza esito;
di accertare che i due contratti di appalto stipulati tra le CP_1 Parte_1 parti in data 12.06.2021 e in data 24.07.2021 si sono risoluti di diritto e per l'effetto, rigettare le domande attoree, in quanto infondate;
in via riconvenzionale subordinata di accertare il grave inadempimento posto in essere da agli obblighi contrattualmente assunti nei Parte_1 confronti del Dottor con riferimento ad entrambi i contratti di appalto oggetto di causa;
di CP_1 dichiarare, conseguentemente, la risoluzione dei due contratti di appalto stipulati tra le parti in 12.06.2021 e in data 24.07.2021, rigettare le domande attoree, in quanto infondate nei fatti ed in diritto. In ogni caso e in via riconvenzionale ha chiesto di condannare al pagamento in Parte_1 favore del Dottor della somma di € 82500, o della diversa somma accertata all'esito Persona_2 del giudizio, oltre interessi dalle singole date dei pagamenti effettuati da quest'ultimo; di condannare al risarcimento dei danni subiti dal Dottor consistenti nel Parte_1 Persona_2
pagina 4 di 10 pagamento di una somma pari al costo per la demolizione del cappotto inidoneo, nel pagamento di una somma pari al costo per l'eliminazione delle infiltrazioni ed il ripristino delle pareti ammalorate e nel pagamento di una somma pari al costo del ponteggio necessario sia per la demolizione del cappotto inidoneo sia per la realizzazione di un nuovo cappotto, in misura da determinarsi nel corso del giudizio e che indicativamente si valuta in euro 20.000,00.
Nelle more del processo è deceduto e la causa, dapprima interrotta, è stata riassunta Persona_2 ad iniziativa di Gli tra cui anche la minore rappresentata Parte_1 CP_4 Persona_1 dalla madre a ciò autorizzata dal Giudice Tutelare, si sono costituiti in giudizio Controparte_3 aderendo integralmente alle difese svolte da e facendole proprie. Persona_2
Con ordinanza del 9.4.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di rimessione nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. formulata dalla parte attrice. La causa è stata quindi istruita tramite l'assunzione di prove orali ammesse e lo svolgimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare l'effettiva realizzazione delle opere da parte della società attrice, il relativo valore sulla base del contratto e la sussistenza dei vizi lamentati dal convenuto e i costi per la relativa eliminazione. Depositata la relazione, sono stati concessi i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza per trattenere la causa in decisione.
* * *
È documentato che le parti a distanza di poco più di un mese l'uno dall'altro avevano sottoscritto due contratti: un primo contratto del 12.6.2021 avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile sito in Castelseprio via del Monte 37 mediante la realizzazione di lavori, forniture e posa in opera degli impianti descritti nel preventivo n. 778 per un corrispettivo di € 144562 (doc. 1); un secondo contratto del 24 luglio 2021 che riguardava il medesimo immobile avente ad oggetto la sua ristrutturazione e riqualificazione energetica, come da preventivo allegato contenente il dettaglio delle opere, per un corrispettivo di € 173400 (doc. 6).
La società appaltatrice sostiene di aver eseguito lavori e opere per un valore di gran lunga superiore rispetto agli anticipi pagati dal committente e a fronte del recesso unilaterale di quest'ultimo ha chiesto la condanna al pagamento del corrispettivo delle opere effettivamente eseguite dell'indennizzo per il mancato guadagno. Il committente, convenuto in giudizio, ha invece eccepito di aver sempre pagato il corrispettivo dei lavori a seguito delle fatture emesse dalla società e nonostante questo la gran parte dei lavori non era stata eseguita.
In via preliminare occorre formulare alcune considerazioni in merito al riparto dell'onere della prova.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533).
L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto – implica che l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., sez. II, 13/02/2008 n. 3472; sez II , 23/9/2024 n. 25410). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte (il committente) abbia contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita. pagina 5 di 10 Nel caso di specie, pertanto, considerate le eccezioni della parte convenuta, l'accoglimento della domanda presuppone la dimostrazione da parte dell'attore della esecuzione delle opere per cui chiede il corrispettivo, sulla base dei criteri contrattuali e alle regole della buona esecuzione.
Quanto al primo contratto di appalto la società attrice nell'atto di citazione alle pag. 3 e 4 elenca una serie di opere eseguite, suddivise in 21 categorie di lavori di demolizione, costruzione o installazione. La prova dell'esecuzione di tale complessa tipologia di opere è documentata solo da alcune fatture e documenti di trasporto che sono raccolti nell'allegato sub doc. 5.
Tale raccolta documentale è costituita da due fattura emesse dalla ditta AR GI nei confronti di di € 30350 e di € 6500 a pagamento di anticipi di lavori eseguiti su quattro cantieri Parte_1 diversi, di cui uno solo situato a Castelseprio Via del Monte;
tre fatture rispettivamente di € 900, di € 180 e di € 720 emesse dalla ditta nei confronti di per servizi, trasporti e interventi CP_5 Parte_1 presso il cantiere di Castelseprio;
quattordici documenti di trasporto tra aprile e giugno 2022 con destinazione Haus Service S.r.l.s. Castelseprio via Del Monte 37; quattro fatture di € 1438,50, € 460,80, € 511,60, € 555,80 emesso da BR Italia S.r.l. nei confronti di tra marzo e Parte_1 maggio 2022 per l'acquisto di materiale di cantiere, la cui destinazione di impiego tuttavia non è specificata.
In relazione al secondo contratto del 24.7.2021 (riqualificazione energetica e ristrutturazione) la società committente ha esposto di aver provveduto all'allestimento e montaggio del ponteggio nonché all'ordine e pagamento dei materiali necessari per la formazione del cappotto termico, come dimostrato dai documenti 11 (fattura emessa da IDA per € 5501 nei confronti di per acquisto Parte_1 materiale da impiegare nella posa del cappotto termico) e 12 (fattura emessa da nei Persona_3 confronti di per € 3592 quale acconto lavori fabbricato in Castelseprio). Parte_1
Anche in tal caso questi indizi documentali sono insufficienti a dimostrare i fatti costitutivi della domanda di adempimento. Parte convenuta ha infatti eccepito nella propria comparsa di costituzione, in maniera puntuale, che dei lavori elencati dall'attrice soltanto una minima parte era stata realizzata, contestando voce per voce tutti i lavori e opere che parte attrice sosteneva aver portato a termine (pag. 7, 8, 9 e 10 della memoria di costituzione nell'interesse di . Persona_2
In particolare, per ogni tipologia di intervento che l'attrice sosteneva aver realizzato in esecuzione del contratto, la parte convenuta ha eccepito che in realtà quello specifico intervento non era stato eseguito oppure che era stato eseguito solo in parte oppure, ancora, che era stato eseguito da altre imprese su incarico su incarico dello stesso come dimostrato dalle fatture (doc. 9 fattura emessa da CP_1 Edilway s.r.l. per l'impianto elettrico;
doc. 10 fattura emessa da per la posa dei Controparte_6 collettori, fornitura e posa pannello a pavimento radiante e isolante ).
Conclude il convenuto che in merito a tale primo contratto gli acconti pagati avevano ampiamente superato il valore delle opere eseguite in parziale adempimento del contratto che non poteva superare gli € 14350, ossia circa il 10% del complessivo corrispettivo pattuito.
Quanto al secondo dei contratti stipulati, anche in tal caso ha eccepito che il Persona_2 cappotto termico era stato realizzato solo in parte, oltre che non a regola d'arte viste le infiltrazioni che si sono verificate nell'immobile; con riferimento all'impianto fotovoltaico esso era stato realizzato da terzi così come la sopraelevazione (doc. 31, 32 e 33), mentre aveva realizzato il solo Parte_1 scavo dal contatore all'abitazione; quanto agli altri lavori il convenuto ha dedotto che essi non sono mai stati realizzati dalla parte attrice. Ha pertanto concluso il convenuto che al più i lavori eseguiti dalla controparte, in relazione al secondo contratto, potevano raggiungere un valore di € 400. Quanto ai documenti prodotti dalla controparte a dimostrazione dei lavori eseguiti, il convenuto ha contestato che il doc. 13 costituisce un mero preventivo ottenuto da da una ditta di legnami (Galmarini) Parte_1 pagina 6 di 10 per fornitura di materiale;
che il doc. 11 non contiene riferimenti al cantiere di Castelseprio e che il doc. 12 fa riferimento a delle prestazioni solo in parte riconducibile al medesimo cantiere.
Considerando il criterio del riparto dell'onere della prova, le analitiche eccezioni e contestazioni svolte dalla controparte, che a sua volta ha dimostrato di aver pagato cifre in acconto per un totale di € 82500, le domande proposte dall'attore appaiono infondate. A tale conclusione permette di addivenire anche l'esito della CTU affidata al geom. CP_7
Occorre infatti rilevare che, oltre alla stipulazione dei contratti, non vi è la prova dell'effettiva esecuzione delle opere di cui la società attrice pretende il pagamento del corrispettivo, se non di quelle opere che la stessa convenuta ha ammesso come effettivamente eseguite, pur lamentando diversi vizi.
Come visto, molti dei documenti indicati dalla parte attrice a dimostrazione dei lavori eseguiti nel cantiere di Castelseprio non hanno di per sé univoca attinenza con l'oggetto della domanda. Le fatture emesse dall'impresa AR GI si riferiscono in realtà a quattro cantieri diversi tra loro (di cui uno solo in Castelseprio) mentre le fatture emesse da BR hanno ad oggetto l'acquisto di diverse tipologie di materiali o strumenti senza che sia possibile comprendere l'impiego nel cantiere oggetto di causa. Analogo discorso deve farsi rispetto al doc. 13, che riguarda un semplice preventivo ottenuto da da una ditta di lavorazione del legname, al documento di trasporti di cui al doc. 11 che Parte_1 riporta come luogo di consegna un cantiere sito in Dairago e il doc. 12 che riporta in seconda pagina una fattura per “manodopera mese di maggio” nei confronti di una ditta Edil CZ S.r.l.s. Non da ultimo le fatture raccolte sub doc. 22, a dimostrazione delle spese sostenute da per il noleggio Parte_1 dei ponteggi, si riferiscono tutte all'utilizzo presso un cantiere sito in Vergiate, Via Degli Ortaggi.
Altra prova non è stata offerta da parte attrice che peraltro è decaduta dal relativo potere di iniziativa da esercitarsi nel termine di cui all'art. 171 ter co. 1 n. 2), come dichiarato con ordinanza del 9.4.2024 la cui motivazione è integralmente richiamata.
Infine, il CTU incaricato geom. ha verificato che delle opere indicate nel computo metrico CP_7 sottoscritto dalle parti in allegato ai contratti stipulati, ne aveva realizzato soltanto una Parte_1 minima parte: - Fornitura e posa di isolamento a cappotto (parziale); - Fornitura di ponteggio (parziale);
- Rimozione di davanzali esistenti (parziale); - Rimozione di serramenti esistenti (parziale); - Realizzazione di n. 2 bagni (solo predisposizione); - Fornitura e posa collettore (solo scatola di incasso); - Rasatura su pareti esistenti (parziale); - Realizzazione di impianto elettrico ( parziale solo fornitura e posa tubazioni in PVC e scatolette). Diversamente la maggior parte dei lavori che sono stati riscontrati in loco da parte del consulente sono stati eseguiti da imprese terze incaricate dal committente e da lui pagate come dimostrato dalle fatture agli atti (docc. n. 8, 10, 31, 32 e 33). Sulla base degli accertamenti eseguiti, il CTU ha concluso che la società attrice era riuscita a realizzare opere per un ammontare complessivo di € 38237,69 iva compresa.
Tale conclusione conferma la tesi sostenuta dalla parte convenuta, per cui la risoluzione dei rapporti contrattuali sia integralmente attribuibile alla responsabilità di Il convenuto, in qualità di Parte_1 committente, ha infatti versato a titolo di parziale pagamento dei lavori commissionati, la cifra complessiva di € 82500 iva compresa (circostanza pacifica tra le parti e verificata dal CTU nella ricostruzione contabile) a fronte di opere eseguite per un valore estremamente più esiguo.
Risulta in effetti che, mediante diffida ad adempiere del 21.7.2022, invitò Persona_2 formalmente la società a concludere i lavori oggetto dei contratti entro il termine di 60 Parte_1 giorni, pena la risoluzione dei contratti medesimi (doc. 35). In particolare, con tale lettera, che l'attrice qualifica come esercizio del recesso unilaterale, in realtà contestò il grave Persona_2 inadempimento di ai contratti stipulati in data 12.6.20221 e 24.7.2021, rilevando che dal Parte_1 mese di aprile 2021 il cantiere era di fatto abbandonato. Oltre a ciò, il sig. contestò in maniera CP_1 pagina 7 di 10 specifica una serie di difetti dei lavori fino ad allora eseguiti da tra cui crepe e Parte_1 fessurazioni dovute all'inadeguatezza/incompletezza del cappotto termico realizzato, e contestualmente lo stesso committente assegnò i termini di cinque giorni per la ripresa dei lavori e di sessanta giorni per il loro completamento.
L'inadempimento lamentato da parte della committenza nella predetta missiva appare giustificato, come confermato dalla CTU, dal fatto che a quell'epoca, a circa sette mesi dall'avvio, gran parte dei lavori erano rimasti incompleti e ineseguiti. La stessa CTU ha inoltre confermato che le opere realizzate da parte della società appaltatrice presentavano diversi difetti, tra cui, per l'appunto, inadeguatezza e l'incompletezza del cappotto termico che aveva lasciato assorbire copiosamente l'umidità.
In risposta a tale diffida, interpretando l'atto come un recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1671 c.c., pretese i pagamenti dovuti in forza dei rapporti contrattuali, dichiarando di non essere più Parte_1 investita di alcuna responsabilità e riservandosi la richiesta di pagamento delle penali. Nell'atto di citazione, successivamente, ha attribuito a la responsabilità della mancata Parte_1 CP_1 esecuzione del contratto di appalto, in primis per il mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite, chiedendo di condannare il sig. al pagamento del dovuto per le opere realizzate. CP_1
In realtà, contrariamente a quanto affermato da aveva sempre adempiuto al Parte_1 CP_1 pagamento delle fatture che volta per volta gli aveva inviato, conformemente alla Parte_1 modalità stabilita contrattualmente: “si stabilisce che i pagamenti daranno effettuati con le seguenti modalità: emissione fattura, pagamento attraverso bonifico bancario da corrispondere all'appaltatore entro giorni successivi quattro (4) dalla emissione della fattura” (art. 15 previsto in entrambi i contratti). La CTU, nella ricostruzione contabile dei rapporti dare avere, ha infatti rilevato che tra il luglio 2021 e il maggio 2022 aveva pagato ben sette fatture emesse da tra luglio 2021 e Parte_1 maggio 2022 (fatture nn. 24, 39, 71, 27, 30, 37 e 43) per un totale di € 165000. Di tale cifra la società attrice aveva restituito l'importo di € 82500 mediante quattro bonifici relativi a tre distinte note di credito.
A fronte di tali pagamenti risulta pertanto infondata l'affermazione sostenuta nell'atto di citazione, per la quale avrebbe consegnato l'immobile allo “stato grezzo” nel dicembre del 2021 a Parte_1 causa del mancato pagamento degli acconti alle scadenze stabilite.
La diffida ad adempiere poteva pertanto ritenersi giustificata ai sensi degli artt. 1454 e 1455 c.c. in presenza di un grave inadempimento da parte dell'appaltatrice.
Va pertanto accolta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta, con conseguente accertamento che i due contratti di appalto stipulati tra le parti in data 12.06.2021 e in data 24.07.2021 si sono risolti di diritto per effetto dello spirare dei termini concessi con la diffida ad adempiere del 21.7.2022. Per effetto della risoluzione deve essere accolta la domanda di restituzione dell'importo pagato dal sig. (€ 82500) detratto il valore delle opere eseguite (€ 38237,69); pertanto CP_1 [...]
deve essere condannata alla restituzione della somma di € 44262,31. Su tale somma Pt_1 decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino al saldo, che saranno determinati secondo il comma IV dell'art. 1284 c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale.
La parte convenuta ha inoltre domandato la condanna al risarcimento del danno per inadempimento del contratto consistito nella esecuzione delle opere in maniera difforme dallo standard dovuto in base ai parametri contrattuali e alle regole dell'arte.
In particolare, nella propria comparsa ha eccepito che il cappotto era stato posato Persona_2 con modalità errate che hanno provocato importanti infiltrazioni all'abitazione, come è rappresentato pagina 8 di 10 nelle fotografie (doc.30bis). In via riconvenzionale, ha quindi chiesto il risarcimento del danno rappresentato dai costi necessari per smantellare il cappotto posato da che è completamente Pt_1 inidoneo, per l'eliminazione delle infiltrazioni e per il ripristino delle pareti ammalorate, comprensivo del costo del ponteggio che sarà necessario per la posa del nuovo cappotto.
I vizi lamentati dal convenuto sono in effetti stati riscontrati dal CTU geom. nel corso dei CP_7 sopralluoghi svolti. Al piano terreno/seminterrato il CTU ha riscontrato l'ammaloramento degli intonaci interni sulle pareti poste a sud ed a nord: “Nello specifico sono state interessate le zone comprese tra lo zoccolino e la finestra della zona relax (con prosecuzione nel locale ripostiglio) e la zona adiacente l'angolo cottura (vedasi foto nn. 6, 7 e 8 Allegato B). Questo vizio è dipeso presumibilmente dall'infiltrazione di acqua piovana che, infiltrandosi tra il cappotto termico ed il serramento (sono visibili i segni del passaggio dell'acqua) ha inzuppato la muratura provocando tali effluorescenze”
Per quanto riguarda il cappotto termico evidenzia il CTU che lo stesso non è stato realizzato per intero (piano sottotetto totalmente privo di isolamento, rasatura e finitura non completata), il che evidentemente deve aver favorito il formarsi delle chiazze di umidità interna lamentate dal sig.
CP_1
Quanto ai lavori di sistemazione, essi sono stati stimati dal CTU nell'allegato F, cui deve pertanto farsi riferimento ad esclusione di punti 12,13,14 e 15 che si riferiscono a vizi che non sono stati contestati dal convenuto e dei quali non è certa nemmeno la riconducibilità alla società attrice. L'importo pertanto dovuto a tale titolo equivale a complessivi € 10961,50 (€ 9965 oltre IVA). Trattandosi di debito di valore la somma predetta deve essere devalutata alla data dell'inadempimento (aprile 2022) e sulla stessa cifra, annualmente rivalutata sino alla sentenza, devono essere applicati gli interessi al tasso legale. La somma è pertanto liquidata all'attualità in € 11976,81. Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
Quanto alle spese legali esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio, secondo il valore determinato in relazione alla somma degli importi accertati con sentenza diminuiti del 40% in ragione dell'entità dell'importo. Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 5.2.2025, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da Haus Service S.r.l.s. nei confronti dei convenuti;
- accerta che i due contratti di appalto stipulati tra le parti in data 12.06.2021 e in data 24.07.2021 si sono risoluti di diritto per effetto della diffida ad adempiere inviata da ad Persona_2 Service S.r.l.s. in data 21.7.2022 e quindi per inadempimento di quest'ultima; Pt_1
- condanna alla restituzione ai convenuti (in solido tra loro) della somma di € Parte_1 44262,31, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del relativo pagamento sino al saldo, determinati secondo la previsione dell'art. 1284 co. I c.c., fino alla proposizione della domanda giudiziale, e secondo l'art. 1284 co. IV c.c. dalla data della domanda;
- condanna Haus Service S.r.l.s. al pagamento nei confronti dei convenuti (in solido tra loro) della somma di € 11976,81 oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento;
- condanna altresì la parte attrice Haus Service S.r.l.s. a rimborsare alle parti convenute (in solido pagina 9 di 10 tra loro) le spese di lite, che si liquidano in € 759 per spese, € 8461,80 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con apposito decreto.
Varese, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREMOLI ALESSANDRO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Como Via Pessina 15 presso il difensore
ATTORE
contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), quest'ultima C.F._2 Controparte_3 C.F._3 anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla MINORE Per_1 (C.F. ), tutti in qualità di successori universali di
[...] C.F._3 Per_2 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESPI MARIO elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in VIA F.LLI D'ITALIA, 3 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale di Varese adìto, nei limiti della propria competenza e respinta ogni contraria istanza, argomentazione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO: IN PRINCIPALITA' - accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni espresse in narrativa, il recesso unilaterale del committente e, per l'effetto, condannarsi controparte al pagamento della somma complessiva di € 247.837,12.=, come meglio dettagliata ut supra, a titolo di corrispettivi dovuti all'appaltatrice secondo gli accordi contrattuali quali l'indennizzo per il mancato guadagno rispetto a quanto convenuto nei contratti di appalto, il compenso per i lavori eseguiti sino al recesso del convenuto ex art. 1671 c.c. nonché le spese sostenute e le eventuali ulteriori che dovessero essere accertate in corso di causa e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio e comunque maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. IN SUBORDINE - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento dell'odierno convenuto ex pagina 1 di 10 artt. 1218, 1453, 1655 et ss. c.c. e/o per ogni altra disposizione normativa ravvisabile, alle proprie obbligazioni contrattuali per i motivi di cui in narrativa e dichiararsi risolti entrambi i contratti d'appalto ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto, condannarsi controparte ex artt. 1218, 1223 et 1453 et ss. c.c. o per altra norma ritenuta applicabile, al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice quali il mancato guadagno rispetto a quanto convenuto nei contratti di appalto oltre al compenso per i lavori eseguiti rispetto alle opere realizzate nonché le spese sostenute e le eventuali ulteriori che dovessero essere accertate;
oltre al risarcimento del danno patito a titolo di lucro cessante e danno emergente, pari a complessivi € 247.837,12.=, come meglio dettagliato ut supra o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio e comunque maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta, oltre alla prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di ulteriore specifica indicazione e capitolazione nelle successive memorie ex art. 171 ter cpc. – per parte attrice –
Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, in via riconvenzionale principale accertare il grave inadempimento posto in essere da agli obblighi contrattualmente assunti nei Parte_1 confronti del Dottor con riferimento ad entrambi i contratti di appalto oggetto di causa per i CP_1 motivi di cui in narrativa, accertare che la diffida ad adempiere recapitata dal legale del Dottor ad è rimasta senza esito, accertare che i due contratti di appalto stipulati tra le CP_1 Parte_1 parti in data 12.06.2021 e in data 24.07.2021 si sono risoluti di diritto e per l'effetto, rigettare le domande attoree, in quanto infondate nei fatti ed in diritto, in via riconvenzionale subordinata accertare il grave inadempimento posto in essere da agli obblighi contrattualmente Parte_1 assunti nei confronti del Dottor con riferimento ad entrambi i contratti di appalto oggetto di CP_1 causa per i motivi di cui in narrativa, dichiarare, conseguentemente, la risoluzione dei due contratti di appalto stipulati tra le parti in 12.06.2021 e in data 24.07.2021, rigettare le domande attoree, in quanto infondate nei fatti ed in diritto in via riconvenzionale in ogni caso condannare Parte_1 al pagamento a titolo restitutorio in favore dei Signori
[...] Controparte_3 Persona_1 e tutti quali eredi beneficiati del Dottor della Controparte_1 CP_2 Persona_2 somma di euro 82.500,00 o della diversa somma accertata nel corso del giudizio tenendo conto del valore delle opere determinato dalla CTU (diversa somma che, operata la compensazione tra quella di euro 82.500,00 versata e quella di euro 38.237,69 individuata dal CTU come valore delle opere, da un residuo a favore dei convenuti di euro 44.262,31) oltre agli interessi legali dalle singole date dei pagamenti effettuati in vita dal Dottor condannare al risarcimento dei CP_1 Parte_1 danni subiti dai Signori e tutti Controparte_3 Persona_1 Controparte_1 CP_2 quali eredi beneficiati del Dottor consistenti nel pagamento di una somma pari al Persona_2 costo per la demolizione del cappotto inidoneo, nel pagamento di una somma pari al costo per l'eliminazione delle infiltrazioni ed il ripristino delle pareti ammalorate e nel pagamento di una somma pari al costo del ponteggio necessario sia per la demolizione del cappotto inidoneo sia per la realizzazione di un nuovo cappotto, in misura che viene indicata in euro 20.000,00 o nella diversa misura di euro 11.360,86 come accertato dalla CTU espletata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della sentenza, in ogni caso condannare al rimborso, in favore dei Parte_1 Signori e tutti quali eredi Controparte_3 Persona_1 Controparte_1 CP_2 beneficiati del Dottor di spese e compensi di giudizio oltre alle spese generali ed Persona_2 agli accessori di legge, IN VIA ISTRUTTORIA ricordando come sia specifico onere di provare di Pt_1 aver eseguito a regola d'arte quanti e quali lavori e, dunque, senza invertire l'onere della prova, rigettata ogni eventuale richiesta di richiamo del CTU a chiarimenti e di rinnovazione delle operazioni peritali, previa revoca parziale dell'ordinanza del 9.04.2024, si chiede l'ammissione di prova per pagina 2 di 10 interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attore e per testimoni sui seguenti capitoli (Omissis)- per i convenuti -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Parte_1 Per_2 esponendo che:
[...]
- in data 12 giugno 2021 le parti avevano sottoscritto un contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione bonus 50% per lavori di rifacimento tetto e ristrutturazione interna al piano primo dell'immobile sito in Castelseprio via del Monte 37, così come dettagliati nell'allegato preventivo, a fronte di un corrispettivo complessivo di euro 144.562 oltre iva al 10% comprensivo dei materiali necessari (doc. 1);
- l'accordo prevedeva il pagamento con le seguenti scadenze: 20% da corrispondere alla stipula del contratto, un'ulteriore 30% di inizio dei lavori, un'ulteriore 30% ad inizio dei lavori di impianti e ordine dei serramenti, il 15% ad inizio dei lavori di pavimentazione e il saldo del 5% alla fine dei lavori;
- firmato il contratto e iniziati i lavori il committente versava solamente un acconto di € 22000 oltre Iva al 10% invece della somma prevista di € 72281 oltre Iva;
- non ricevendo più alcun corrispettivo, nonostante la prosecuzione dei lavori, nel dicembre del 2021 riconsegnò alla committente il fabbricato allo stato grezzo ossia senza le Parte_1 finiture quali piastrelle della pavimentazione, sanitari e imbiancatura;
- l'attrice aveva realizzato diverse opere senza alcuna contestazione di controparte: allestimento cantiere, demolizione dell'appartamento al piano primo, demolizione di marciapiedi massetti esterni, sbancamento di terra, rimozione dei vecchi serramenti, realizzazione cappa di protezione piano primo, taglio strutturale soletta e realizzazione piano per innesto nuova scala, realizzazione impianti idraulici per la cucina previa rimozione dei precedenti, rimozione vecchio impianto elettrico e realizzazione del nuovo, demolizione divisoria bagno e apertura soletta per nuova scala, realizzazione di nuovi muri divisori interni, fornitura posa di travi, rasatura, imbiancatura, stuccatura, forniture posa collettori, realizzazione di nuovi bagni, fornitura e posa di pannello pavimento radiante e isolante;
fornitura e posa punto acqua, scarico e nuovo tubo del gasm fornitura e posa del quadro elettrico generale, fornitura e posa dei falsi telai (doc.5);
- in data 24.7.2021 le parti sottoscrissero un altro contratto di appalto per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dello stesso immobile per un corrispettivo pattuito di € 173400 oltre iva agevolata, comprensivo di materiali necessari (doc. 6);
- anche tale secondo contratto prevedeva il pagamento a delle scadenze prestabilite, a cominciare dalla relativa conclusione e poi in concomitanza con l'avanzamento dei lavori;
- contravvenendo agli accordi, la parte committente aveva versato il minor importo di € 55000 oltre Iva al 10% anziché la somma di € 86700 oltre Iva dovuta in base agli accordi e allo stato di avanzamento dei lavori;
- la progressione dei lavori entrava in una fase di stallo a causa dei problemi di solvibilità del committente, a causa dei tempi per ottenere il permesso di costruire la sopraelevazione e infine a causa del diniego dell'istituto bancario della concessione del mutuo con conseguente pagina 3 di 10 impossibilità per il committente di sostenere le spese necessarie per il pagamento dei compensi dovuti alla società appaltatrice;
- che nel frattempo quest'ultima aveva realizzato i seguenti lavori: fornitura e realizzazione del nuovo cappotto termico, predisposizione dell'impianto fotovoltaico;
scrostatura intonaco ammalorato;
rasatura e predisposizione degli elementi per la caldaia;
- che in data 21.7.2022 il committente aveva eccepito diversi inadempimenti, intimando la ripresa dei lavori e il completamento delle opere, pena la risoluzione del contratto (doc. 17);
- che la società appaltatrice respingeva ogni addebito, ribadendo che le finiture sarebbero avvenute al termine del cantiere (docc. 18 e 19) e che pertanto a seguito del recesso unilaterale del committente costui era tenuto al pagamento delle somme per i lavori eseguiti oltre che l'indennizzo per il mancato guadagno e le spese sostenute intimando i relativi pagamenti (doc. 20);
Sulla base di tali presupposti, ritenendo insussistenti i presupposti di una diffida ad adempiere e sostenendo che il committente avesse esercitato il diritto di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. l'attore ha ritenuto di vantare i seguenti crediti: quanto al primo contratto d'appalto, € 52.281,00 oltre IVA al 10%, a titolo di corrispettivo residuo rimasto insoluto per i lavori eseguiti e di € 72.281,00 oltre IVA al 10%, a titolo di indennizzo per mancato, per un totale di € 124.562,00 oltre IVA 10%; quanto al secondo contratto d'appalto, € 31.700,00 oltre IVA al 10%, a titolo di acconto residuo rimasto insoluto per i lavori eseguiti;
€ 86.700,00 oltre IVA al 10%, a titolo di indennizzo per mancato guadagno ed € 4.875,12 per costi di noleggio del ponteggio (doc. 22) e così per un totale complessivo di € 247.837,12.
Con la propria comparsa si è costituito il convenuto contestando l'avvenuta Persona_2 esecuzione delle opere elencate della parte attrice, rimaste per lo più incompiute o realizzate in minima parte dalla società costringendo il committente a rivolgersi ad altre imprese per portare Parte_1 avanti i lavori. Ha inoltre eccepito l'assenza della dimostrazione delle spese sostenute in quanto la documentazione era in buana parte irrilevante allo scopo;
ha inoltre affermato la condotta gravemente inadempiente della società appaltatrice rimasta ingiustificatamente inerte nonostante il pagamento puntuale da parte del committente di ognuna delle fatture per un totale di € 82500, e nonostante il sollecito a concludere i lavori sfociato nella formale diffida ad adempiere. Inoltre, le stesse opere realizzate dalla società, ed in particolare il cappotto termico, si erano dimostrate del tutto inadatte oltre che incomplete, come dimostrato delle copiose infiltrazioni di umidità nell'abitazione del convenuto.
Ciò premesso ha chiesto di accertare il grave inadempimento posto in essere da Persona_2 agli obblighi contrattualmente assunti con riferimento ad entrambi i contratti di Parte_1 appalto oggetto di causa;
di accertare che la diffida ad adempiere recapitata dal legale del dottor ad è rimasta senza esito;
di accertare che i due contratti di appalto stipulati tra le CP_1 Parte_1 parti in data 12.06.2021 e in data 24.07.2021 si sono risoluti di diritto e per l'effetto, rigettare le domande attoree, in quanto infondate;
in via riconvenzionale subordinata di accertare il grave inadempimento posto in essere da agli obblighi contrattualmente assunti nei Parte_1 confronti del Dottor con riferimento ad entrambi i contratti di appalto oggetto di causa;
di CP_1 dichiarare, conseguentemente, la risoluzione dei due contratti di appalto stipulati tra le parti in 12.06.2021 e in data 24.07.2021, rigettare le domande attoree, in quanto infondate nei fatti ed in diritto. In ogni caso e in via riconvenzionale ha chiesto di condannare al pagamento in Parte_1 favore del Dottor della somma di € 82500, o della diversa somma accertata all'esito Persona_2 del giudizio, oltre interessi dalle singole date dei pagamenti effettuati da quest'ultimo; di condannare al risarcimento dei danni subiti dal Dottor consistenti nel Parte_1 Persona_2
pagina 4 di 10 pagamento di una somma pari al costo per la demolizione del cappotto inidoneo, nel pagamento di una somma pari al costo per l'eliminazione delle infiltrazioni ed il ripristino delle pareti ammalorate e nel pagamento di una somma pari al costo del ponteggio necessario sia per la demolizione del cappotto inidoneo sia per la realizzazione di un nuovo cappotto, in misura da determinarsi nel corso del giudizio e che indicativamente si valuta in euro 20.000,00.
Nelle more del processo è deceduto e la causa, dapprima interrotta, è stata riassunta Persona_2 ad iniziativa di Gli tra cui anche la minore rappresentata Parte_1 CP_4 Persona_1 dalla madre a ciò autorizzata dal Giudice Tutelare, si sono costituiti in giudizio Controparte_3 aderendo integralmente alle difese svolte da e facendole proprie. Persona_2
Con ordinanza del 9.4.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di rimessione nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. formulata dalla parte attrice. La causa è stata quindi istruita tramite l'assunzione di prove orali ammesse e lo svolgimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare l'effettiva realizzazione delle opere da parte della società attrice, il relativo valore sulla base del contratto e la sussistenza dei vizi lamentati dal convenuto e i costi per la relativa eliminazione. Depositata la relazione, sono stati concessi i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza per trattenere la causa in decisione.
* * *
È documentato che le parti a distanza di poco più di un mese l'uno dall'altro avevano sottoscritto due contratti: un primo contratto del 12.6.2021 avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile sito in Castelseprio via del Monte 37 mediante la realizzazione di lavori, forniture e posa in opera degli impianti descritti nel preventivo n. 778 per un corrispettivo di € 144562 (doc. 1); un secondo contratto del 24 luglio 2021 che riguardava il medesimo immobile avente ad oggetto la sua ristrutturazione e riqualificazione energetica, come da preventivo allegato contenente il dettaglio delle opere, per un corrispettivo di € 173400 (doc. 6).
La società appaltatrice sostiene di aver eseguito lavori e opere per un valore di gran lunga superiore rispetto agli anticipi pagati dal committente e a fronte del recesso unilaterale di quest'ultimo ha chiesto la condanna al pagamento del corrispettivo delle opere effettivamente eseguite dell'indennizzo per il mancato guadagno. Il committente, convenuto in giudizio, ha invece eccepito di aver sempre pagato il corrispettivo dei lavori a seguito delle fatture emesse dalla società e nonostante questo la gran parte dei lavori non era stata eseguita.
In via preliminare occorre formulare alcune considerazioni in merito al riparto dell'onere della prova.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533).
L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto – implica che l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., sez. II, 13/02/2008 n. 3472; sez II , 23/9/2024 n. 25410). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte (il committente) abbia contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita. pagina 5 di 10 Nel caso di specie, pertanto, considerate le eccezioni della parte convenuta, l'accoglimento della domanda presuppone la dimostrazione da parte dell'attore della esecuzione delle opere per cui chiede il corrispettivo, sulla base dei criteri contrattuali e alle regole della buona esecuzione.
Quanto al primo contratto di appalto la società attrice nell'atto di citazione alle pag. 3 e 4 elenca una serie di opere eseguite, suddivise in 21 categorie di lavori di demolizione, costruzione o installazione. La prova dell'esecuzione di tale complessa tipologia di opere è documentata solo da alcune fatture e documenti di trasporto che sono raccolti nell'allegato sub doc. 5.
Tale raccolta documentale è costituita da due fattura emesse dalla ditta AR GI nei confronti di di € 30350 e di € 6500 a pagamento di anticipi di lavori eseguiti su quattro cantieri Parte_1 diversi, di cui uno solo situato a Castelseprio Via del Monte;
tre fatture rispettivamente di € 900, di € 180 e di € 720 emesse dalla ditta nei confronti di per servizi, trasporti e interventi CP_5 Parte_1 presso il cantiere di Castelseprio;
quattordici documenti di trasporto tra aprile e giugno 2022 con destinazione Haus Service S.r.l.s. Castelseprio via Del Monte 37; quattro fatture di € 1438,50, € 460,80, € 511,60, € 555,80 emesso da BR Italia S.r.l. nei confronti di tra marzo e Parte_1 maggio 2022 per l'acquisto di materiale di cantiere, la cui destinazione di impiego tuttavia non è specificata.
In relazione al secondo contratto del 24.7.2021 (riqualificazione energetica e ristrutturazione) la società committente ha esposto di aver provveduto all'allestimento e montaggio del ponteggio nonché all'ordine e pagamento dei materiali necessari per la formazione del cappotto termico, come dimostrato dai documenti 11 (fattura emessa da IDA per € 5501 nei confronti di per acquisto Parte_1 materiale da impiegare nella posa del cappotto termico) e 12 (fattura emessa da nei Persona_3 confronti di per € 3592 quale acconto lavori fabbricato in Castelseprio). Parte_1
Anche in tal caso questi indizi documentali sono insufficienti a dimostrare i fatti costitutivi della domanda di adempimento. Parte convenuta ha infatti eccepito nella propria comparsa di costituzione, in maniera puntuale, che dei lavori elencati dall'attrice soltanto una minima parte era stata realizzata, contestando voce per voce tutti i lavori e opere che parte attrice sosteneva aver portato a termine (pag. 7, 8, 9 e 10 della memoria di costituzione nell'interesse di . Persona_2
In particolare, per ogni tipologia di intervento che l'attrice sosteneva aver realizzato in esecuzione del contratto, la parte convenuta ha eccepito che in realtà quello specifico intervento non era stato eseguito oppure che era stato eseguito solo in parte oppure, ancora, che era stato eseguito da altre imprese su incarico su incarico dello stesso come dimostrato dalle fatture (doc. 9 fattura emessa da CP_1 Edilway s.r.l. per l'impianto elettrico;
doc. 10 fattura emessa da per la posa dei Controparte_6 collettori, fornitura e posa pannello a pavimento radiante e isolante ).
Conclude il convenuto che in merito a tale primo contratto gli acconti pagati avevano ampiamente superato il valore delle opere eseguite in parziale adempimento del contratto che non poteva superare gli € 14350, ossia circa il 10% del complessivo corrispettivo pattuito.
Quanto al secondo dei contratti stipulati, anche in tal caso ha eccepito che il Persona_2 cappotto termico era stato realizzato solo in parte, oltre che non a regola d'arte viste le infiltrazioni che si sono verificate nell'immobile; con riferimento all'impianto fotovoltaico esso era stato realizzato da terzi così come la sopraelevazione (doc. 31, 32 e 33), mentre aveva realizzato il solo Parte_1 scavo dal contatore all'abitazione; quanto agli altri lavori il convenuto ha dedotto che essi non sono mai stati realizzati dalla parte attrice. Ha pertanto concluso il convenuto che al più i lavori eseguiti dalla controparte, in relazione al secondo contratto, potevano raggiungere un valore di € 400. Quanto ai documenti prodotti dalla controparte a dimostrazione dei lavori eseguiti, il convenuto ha contestato che il doc. 13 costituisce un mero preventivo ottenuto da da una ditta di legnami (Galmarini) Parte_1 pagina 6 di 10 per fornitura di materiale;
che il doc. 11 non contiene riferimenti al cantiere di Castelseprio e che il doc. 12 fa riferimento a delle prestazioni solo in parte riconducibile al medesimo cantiere.
Considerando il criterio del riparto dell'onere della prova, le analitiche eccezioni e contestazioni svolte dalla controparte, che a sua volta ha dimostrato di aver pagato cifre in acconto per un totale di € 82500, le domande proposte dall'attore appaiono infondate. A tale conclusione permette di addivenire anche l'esito della CTU affidata al geom. CP_7
Occorre infatti rilevare che, oltre alla stipulazione dei contratti, non vi è la prova dell'effettiva esecuzione delle opere di cui la società attrice pretende il pagamento del corrispettivo, se non di quelle opere che la stessa convenuta ha ammesso come effettivamente eseguite, pur lamentando diversi vizi.
Come visto, molti dei documenti indicati dalla parte attrice a dimostrazione dei lavori eseguiti nel cantiere di Castelseprio non hanno di per sé univoca attinenza con l'oggetto della domanda. Le fatture emesse dall'impresa AR GI si riferiscono in realtà a quattro cantieri diversi tra loro (di cui uno solo in Castelseprio) mentre le fatture emesse da BR hanno ad oggetto l'acquisto di diverse tipologie di materiali o strumenti senza che sia possibile comprendere l'impiego nel cantiere oggetto di causa. Analogo discorso deve farsi rispetto al doc. 13, che riguarda un semplice preventivo ottenuto da da una ditta di lavorazione del legname, al documento di trasporti di cui al doc. 11 che Parte_1 riporta come luogo di consegna un cantiere sito in Dairago e il doc. 12 che riporta in seconda pagina una fattura per “manodopera mese di maggio” nei confronti di una ditta Edil CZ S.r.l.s. Non da ultimo le fatture raccolte sub doc. 22, a dimostrazione delle spese sostenute da per il noleggio Parte_1 dei ponteggi, si riferiscono tutte all'utilizzo presso un cantiere sito in Vergiate, Via Degli Ortaggi.
Altra prova non è stata offerta da parte attrice che peraltro è decaduta dal relativo potere di iniziativa da esercitarsi nel termine di cui all'art. 171 ter co. 1 n. 2), come dichiarato con ordinanza del 9.4.2024 la cui motivazione è integralmente richiamata.
Infine, il CTU incaricato geom. ha verificato che delle opere indicate nel computo metrico CP_7 sottoscritto dalle parti in allegato ai contratti stipulati, ne aveva realizzato soltanto una Parte_1 minima parte: - Fornitura e posa di isolamento a cappotto (parziale); - Fornitura di ponteggio (parziale);
- Rimozione di davanzali esistenti (parziale); - Rimozione di serramenti esistenti (parziale); - Realizzazione di n. 2 bagni (solo predisposizione); - Fornitura e posa collettore (solo scatola di incasso); - Rasatura su pareti esistenti (parziale); - Realizzazione di impianto elettrico ( parziale solo fornitura e posa tubazioni in PVC e scatolette). Diversamente la maggior parte dei lavori che sono stati riscontrati in loco da parte del consulente sono stati eseguiti da imprese terze incaricate dal committente e da lui pagate come dimostrato dalle fatture agli atti (docc. n. 8, 10, 31, 32 e 33). Sulla base degli accertamenti eseguiti, il CTU ha concluso che la società attrice era riuscita a realizzare opere per un ammontare complessivo di € 38237,69 iva compresa.
Tale conclusione conferma la tesi sostenuta dalla parte convenuta, per cui la risoluzione dei rapporti contrattuali sia integralmente attribuibile alla responsabilità di Il convenuto, in qualità di Parte_1 committente, ha infatti versato a titolo di parziale pagamento dei lavori commissionati, la cifra complessiva di € 82500 iva compresa (circostanza pacifica tra le parti e verificata dal CTU nella ricostruzione contabile) a fronte di opere eseguite per un valore estremamente più esiguo.
Risulta in effetti che, mediante diffida ad adempiere del 21.7.2022, invitò Persona_2 formalmente la società a concludere i lavori oggetto dei contratti entro il termine di 60 Parte_1 giorni, pena la risoluzione dei contratti medesimi (doc. 35). In particolare, con tale lettera, che l'attrice qualifica come esercizio del recesso unilaterale, in realtà contestò il grave Persona_2 inadempimento di ai contratti stipulati in data 12.6.20221 e 24.7.2021, rilevando che dal Parte_1 mese di aprile 2021 il cantiere era di fatto abbandonato. Oltre a ciò, il sig. contestò in maniera CP_1 pagina 7 di 10 specifica una serie di difetti dei lavori fino ad allora eseguiti da tra cui crepe e Parte_1 fessurazioni dovute all'inadeguatezza/incompletezza del cappotto termico realizzato, e contestualmente lo stesso committente assegnò i termini di cinque giorni per la ripresa dei lavori e di sessanta giorni per il loro completamento.
L'inadempimento lamentato da parte della committenza nella predetta missiva appare giustificato, come confermato dalla CTU, dal fatto che a quell'epoca, a circa sette mesi dall'avvio, gran parte dei lavori erano rimasti incompleti e ineseguiti. La stessa CTU ha inoltre confermato che le opere realizzate da parte della società appaltatrice presentavano diversi difetti, tra cui, per l'appunto, inadeguatezza e l'incompletezza del cappotto termico che aveva lasciato assorbire copiosamente l'umidità.
In risposta a tale diffida, interpretando l'atto come un recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1671 c.c., pretese i pagamenti dovuti in forza dei rapporti contrattuali, dichiarando di non essere più Parte_1 investita di alcuna responsabilità e riservandosi la richiesta di pagamento delle penali. Nell'atto di citazione, successivamente, ha attribuito a la responsabilità della mancata Parte_1 CP_1 esecuzione del contratto di appalto, in primis per il mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite, chiedendo di condannare il sig. al pagamento del dovuto per le opere realizzate. CP_1
In realtà, contrariamente a quanto affermato da aveva sempre adempiuto al Parte_1 CP_1 pagamento delle fatture che volta per volta gli aveva inviato, conformemente alla Parte_1 modalità stabilita contrattualmente: “si stabilisce che i pagamenti daranno effettuati con le seguenti modalità: emissione fattura, pagamento attraverso bonifico bancario da corrispondere all'appaltatore entro giorni successivi quattro (4) dalla emissione della fattura” (art. 15 previsto in entrambi i contratti). La CTU, nella ricostruzione contabile dei rapporti dare avere, ha infatti rilevato che tra il luglio 2021 e il maggio 2022 aveva pagato ben sette fatture emesse da tra luglio 2021 e Parte_1 maggio 2022 (fatture nn. 24, 39, 71, 27, 30, 37 e 43) per un totale di € 165000. Di tale cifra la società attrice aveva restituito l'importo di € 82500 mediante quattro bonifici relativi a tre distinte note di credito.
A fronte di tali pagamenti risulta pertanto infondata l'affermazione sostenuta nell'atto di citazione, per la quale avrebbe consegnato l'immobile allo “stato grezzo” nel dicembre del 2021 a Parte_1 causa del mancato pagamento degli acconti alle scadenze stabilite.
La diffida ad adempiere poteva pertanto ritenersi giustificata ai sensi degli artt. 1454 e 1455 c.c. in presenza di un grave inadempimento da parte dell'appaltatrice.
Va pertanto accolta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta, con conseguente accertamento che i due contratti di appalto stipulati tra le parti in data 12.06.2021 e in data 24.07.2021 si sono risolti di diritto per effetto dello spirare dei termini concessi con la diffida ad adempiere del 21.7.2022. Per effetto della risoluzione deve essere accolta la domanda di restituzione dell'importo pagato dal sig. (€ 82500) detratto il valore delle opere eseguite (€ 38237,69); pertanto CP_1 [...]
deve essere condannata alla restituzione della somma di € 44262,31. Su tale somma Pt_1 decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino al saldo, che saranno determinati secondo il comma IV dell'art. 1284 c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale.
La parte convenuta ha inoltre domandato la condanna al risarcimento del danno per inadempimento del contratto consistito nella esecuzione delle opere in maniera difforme dallo standard dovuto in base ai parametri contrattuali e alle regole dell'arte.
In particolare, nella propria comparsa ha eccepito che il cappotto era stato posato Persona_2 con modalità errate che hanno provocato importanti infiltrazioni all'abitazione, come è rappresentato pagina 8 di 10 nelle fotografie (doc.30bis). In via riconvenzionale, ha quindi chiesto il risarcimento del danno rappresentato dai costi necessari per smantellare il cappotto posato da che è completamente Pt_1 inidoneo, per l'eliminazione delle infiltrazioni e per il ripristino delle pareti ammalorate, comprensivo del costo del ponteggio che sarà necessario per la posa del nuovo cappotto.
I vizi lamentati dal convenuto sono in effetti stati riscontrati dal CTU geom. nel corso dei CP_7 sopralluoghi svolti. Al piano terreno/seminterrato il CTU ha riscontrato l'ammaloramento degli intonaci interni sulle pareti poste a sud ed a nord: “Nello specifico sono state interessate le zone comprese tra lo zoccolino e la finestra della zona relax (con prosecuzione nel locale ripostiglio) e la zona adiacente l'angolo cottura (vedasi foto nn. 6, 7 e 8 Allegato B). Questo vizio è dipeso presumibilmente dall'infiltrazione di acqua piovana che, infiltrandosi tra il cappotto termico ed il serramento (sono visibili i segni del passaggio dell'acqua) ha inzuppato la muratura provocando tali effluorescenze”
Per quanto riguarda il cappotto termico evidenzia il CTU che lo stesso non è stato realizzato per intero (piano sottotetto totalmente privo di isolamento, rasatura e finitura non completata), il che evidentemente deve aver favorito il formarsi delle chiazze di umidità interna lamentate dal sig.
CP_1
Quanto ai lavori di sistemazione, essi sono stati stimati dal CTU nell'allegato F, cui deve pertanto farsi riferimento ad esclusione di punti 12,13,14 e 15 che si riferiscono a vizi che non sono stati contestati dal convenuto e dei quali non è certa nemmeno la riconducibilità alla società attrice. L'importo pertanto dovuto a tale titolo equivale a complessivi € 10961,50 (€ 9965 oltre IVA). Trattandosi di debito di valore la somma predetta deve essere devalutata alla data dell'inadempimento (aprile 2022) e sulla stessa cifra, annualmente rivalutata sino alla sentenza, devono essere applicati gli interessi al tasso legale. La somma è pertanto liquidata all'attualità in € 11976,81. Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
Quanto alle spese legali esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio, secondo il valore determinato in relazione alla somma degli importi accertati con sentenza diminuiti del 40% in ragione dell'entità dell'importo. Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 5.2.2025, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da Haus Service S.r.l.s. nei confronti dei convenuti;
- accerta che i due contratti di appalto stipulati tra le parti in data 12.06.2021 e in data 24.07.2021 si sono risoluti di diritto per effetto della diffida ad adempiere inviata da ad Persona_2 Service S.r.l.s. in data 21.7.2022 e quindi per inadempimento di quest'ultima; Pt_1
- condanna alla restituzione ai convenuti (in solido tra loro) della somma di € Parte_1 44262,31, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del relativo pagamento sino al saldo, determinati secondo la previsione dell'art. 1284 co. I c.c., fino alla proposizione della domanda giudiziale, e secondo l'art. 1284 co. IV c.c. dalla data della domanda;
- condanna Haus Service S.r.l.s. al pagamento nei confronti dei convenuti (in solido tra loro) della somma di € 11976,81 oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento;
- condanna altresì la parte attrice Haus Service S.r.l.s. a rimborsare alle parti convenute (in solido pagina 9 di 10 tra loro) le spese di lite, che si liquidano in € 759 per spese, € 8461,80 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con apposito decreto.
Varese, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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