Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2760/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 22/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/11/2024 da e Parte_1 CP_1
rappresentati e difesi dall'avv. LICCIARDI BENEDETTO, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Castelnovo di Sotto (RE) in data 16/09/2017; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli (25/01/2017) e ( 02/05/2019); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi vivono, di comune accordo, già separati;
3. i figli della coppia, ut supra generalizzati, sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i minori con sé;
4. Il IG. , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente CP_1 interesse dei figli, trascorrerà con i minori:
- i fine settimana alternati, dalle ore 8.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
egli contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche, ludico – sportive e mediche non coperte dal S.S.N..
L'assegno unico dovuto ai minori, figli dei coniugi, sarà interamente trattenuto dalla IG.ra ; Parte_1
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli. rilevato che, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22/04/2025, le parti hanno depositato in atti il piano genitoriale contenente la disciplina del calendario di visita padre-figli, da intendersi ivi integralmente richiamato, ovvero:
A) I figli minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_3 Persona_4 madre , alla quale viene assegnata la casa coniugale, costituente l'"habitat naturale" per le minori, al Parte_1
Corso Umberto I, n°7, Carinola (CE).
B) Entrambi i ricorrenti, provvederanno all'educazione ed all'istruzione delle figlie, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle minori.
C) La IG.ra continuerà ad abitare, con le proprie figlie, l'alloggio sito al Corso Umberto I, n°7, Parte_1
Carinola (CE).
D) Il IG. , nella contezza degli obblighi di legge in tal senso, si impegna a versare un unico assegno Controparte_1 mensile per il concorso al mantenimento dei figli minori, per un totale di € 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, fermo restante l'obbligo ulteriore per entrambi i coniugi di contribuire ognuno al 50% per le spese straordinarie dei minori.
E) Il IG. presta il proprio consenso sin da ora affinché la IG.ra percepisca per intero gli assegni CP_1 Pt_1 familiari, ovvero assegno unico - che attualmente viene trattenuto proprio dalla per un importo di euro 476,00 Pt_1
€, o qualsiasi altro emolumento assistenziale previsto per legge, in favore dei figli minori, suoi conviventi.
F) Il potrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei figli minori compatibilmente con la sua CP_1 occupazione lavorativa, che lo vede impegnato in spostamenti lungo tutta l'Italia. Il , informando in tempo CP_1 congruo la IG.ra avrà diritto a tenere con sé i figli per almeno tre/ quattro giorni continuativi al mese, Pt_1 compatibilmente con i propri turni di lavoro, rientrando in Carinola per il tempo necessario ad esercitare il dritto di visita, sempre compatibilmente con le volontà delle minori, gli impegni di studio, sportivi e sociali degli stessi, senza che da ciò, però, possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli. Il per esercitare il diritto di CP_1 visita dovrà recarsi a Carinola, compatibilmente con le sue possibilità ed eIGenze lavorative, per prelevarli presso il loro domicilio e potrà tenere con sé i minori continuativamente, per il suddetto arco temporale, anche per il pernotto, occupandosi di gestire le questioni di ordinaria amministrazione, nonché di accompagnarli a scuola e curarne l'impegno 3
scolastico. È fatta salva la possibilità per il , ove riesca a rientrare in tenimento di Carinola con più facilità, di CP_1 tenere i bambini con sé anche a fine settimana alterni, da intendersi in più rispetto agli altri giorni anzidetti e già concordati, prelevandole il sabato al di fuori del loro domicilio alle ore 8.00 circa, per poi riaccompagnarli a casa alle ore
20.00 del giorno dopo, domenica.
G) I coniugi concordano sin da ora che il , ove ne faccia richiesta almeno sette giorni prima, potrà chiedere di CP_1 esercitare il diritto di visita, sempre prelevando i minori all'esterno dell'abitazione coniugale e compatibilmente con impegni di minori e coniuge, organizzandosi con orari e giorni distinti per ognuno di essi.
H) Il tutto avverrà sempre compatibilmente con la volontà dei minori e con le eIGenze di studio ovvero ogni altra eIGenza dei minori, anche eventualmente sportive e ludico-ricreative delle stesse, nel rispetto del principio di bigenitorialità garantito dalla legge e fatto salvo ogni differente accordo dei genitori in merito.
I) Il trascorrimento dei minori con i genitori per le vacanze natalizie e pasquali, comprese le vigilie, seguirà il criterio dell'alternanza e sarà concordato tra i genitori con almeno dieci giorni d'anticipo. È fatto salvo il diritto dei ricorrenti, concordemente con la volontà dei minori, di organizzarsi diversamente, salvo il congruo preavviso e l'accordo tra essi ricorrenti.
J) Per quanto concerne il periodo estivo, le parti concorderanno, elasticamente bonariamente, compatibilmente con le necessità di entrambi, tempi e modalità per il trascorrimento delle vacanze delle minori con il padre, per un periodo continuativo, anche di quindici giorni, da svolgersi nel mese di agosto ovvero di luglio e da stabilirsi entro il mese di giugno, compatibilmente con le eIGenze dei ricorrenti ovvero con la volontà dei minori.
K) I minori potranno trascorrere e festeggiare il proprio compleanno presso l'abitazione paterna o materna seguendo il criterio dell'alternanza, previo accordo tra le parti e fatta salva, sempre e comunque, ogni contraria richiesta delle minori stesse e compatibilmente con il diritto/dovere di bigenitorialità.
L) Nell'interesse esclusivo dei minori è fatto salvo ogni diritto dei nonni di assistere, frequentare e visitare i nipoti. I coniugi si danno atto che è loro reciproco dovere adoperarsi affinché i figli siano sempre consapevoli della centralità del ruolo dell'altro genitore e della sua famiglia di origine nella propria crescita.
M) Per quanto attiene gli atti di ordinaria amministrazione, con essi intendendosi quelli da esercitarsi nel mentre l'un coniuge svolge concretamente la propria funzione genitoriale, ognuno dei ricorrenti ha totale autonomia nella gestione delle eIGenze dei minori per gli orari di affidamento diretto, fermo restando che per ogni altra eIGenza delle minori, che trascenda la gestione ordinaria, i coniugi dovranno agire congiuntamente, nel rispetto dei principi di affidamento condiviso e nel preminente interesse, morale e materiale, delle minori.
N) I coniugi si riservano, a richiesta dell'uno o dell'altro, il consenso per il rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equivalente valido per l'espatrio, con l'inserimento del nominativo dei figli minori.
O) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale trasferimento della residenza, e con essi dei figli minori, così come a cooperare per ogni decisione che riguarderà la vita di entrambi i figli e le loro aspirazioni di crescita professionale, morale e sociale. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
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ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 22/04/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnovo di Sotto (RE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 7, parte I, anno 2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 22/04/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese