TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti – Presidente-Giudice rel. est.
Dott.ssa Cristina Reggiani - Giudice
Dott.ssa Angela Baraldi Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5320/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MANUELA Parte_1 C.F._1
AMORE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 cittadino della NIGERIA nato il Parte_1
10.07.1987, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 15.04.2024, notificato il
19.03.2025, con il quale è stata revocata la Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione
Europea acquisita ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 30/2007 in data 23.07.2007 e riconosciuta a tempo indeterminato in data 6.09.2012; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con memoria, depositata in data 12.06.2025, nella Controparte_1 quale ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza della domanda volta all'annullamento della
Pagina 1 revoca della Carta di soggiorno ed al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari e per inammissibilità della domanda volta all'accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Parte resistente ha evidenziato come la revoca della Carta di soggiorno discendesse dal giudizio di pericolosità sociale attuale formulato dall'amministrazione, fondato sui precedenti giudiziari e di polizia dai quali il ricorrente risulta gravato, comportante la prevalenza della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sull'interesse all'unità familiare.
All'udienza del 24.06.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il ricorrente ha dichiarato:
“Sono in Italia dal 2004 e vengo dalla Nigeria, Lagos.
Sono entrato in Italia per ricongiungermi a mia madre, naturalizzata italiana.
Ho 38 anni di età.
Ho un figlio che proprio ieri ha compiuto 13 anni di età.
Mio figlio è nato in [...], a , ed all'età di poco più di un anno, insieme alla madre, che non CP_1 accettava la mia condizione di pregiudicato, si è trasferito in Germania. Sono in contatto con mio figlio.
Vivo in Castel Maggiore (BO), insieme a mia madre ed a suo marito.
Mia madre lavora come addetta alle pulizie e suo marito lavora come cuoco.
Io ho acquisito la Carta di soggiorno per familiari UE, come dicevo.
Nel 2023 sono rientrato in Nigeria, ed in quella occasione ho visto mio padre. Non ho contatti con lui.
Sono figlio unico.
Lavoro come magazziniere, a tempo indeterminato, con contratto intercorrente con una società di somministrazione lavoro. Oggi stesso dovrei essere assunto, sempre a tempo indeterminato, direttamente dalla società per la quale sto lavorando, Uniservice, in Anzola dell'Emilia (BO).
Guadagno circa 1.600,00 Euro al mese.
Come può notarsi, comprendo e parlo bene la lingua italiana.
Per quanto riguarda i reati che ho commesso, posso dire che l'ultimo risale al 2019. Ho finito di espiare la mia pena;
sono rimasto 4 mesi in carcere in via cautelare e poi sono rimasto agli arresti domiciliari per oltre 2 anni.
Ho beneficiato della misura dell'affidamento in prova al Sevizio Sociale ed il percorso è terminato positivamente, come da relazione UEPE allegata al ricorso.
Non ho più avuto problemi con la giustizia.
Ho la passione per la musica, eseguo montaggi video e faccio il dj.
In salute posso dire di star bene. Voglio soltanto poter continuare a lavorare per bene”.
Pagina 2 La causa, previa concessione di termine per il deposito di documentazione integrativa, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di rifiuto dell'aggiornamento della Carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano e quindi il riconoscimento del diritto del ricorrente all'aggiornamento della propria Carta di soggiorno, deducendo l'erroneità del giudizio di pericolosità sociale espresso nel provvedimento impugnato e confermato nell'atto di costituzione del resistente. CP_1
Specificatamente il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 14, 17 e 20 del D.Lgs. 30/2007 che regolano il diritto di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE, la violazione degli articoli 19 e 13 del TUI che tutelano il diritto all'unità familiare e limitano l'espulsione solo per motivi di sicurezza dello Stato e la mancata valutazione globale della posizione del ricorrente, del quale è stata evidenziata la stabile situazione familiare, abitativa e lavorativa.
Nel merito va rilevato come l'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 disponga che «il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il requisito in negativo dell'assenza di pericolosità è indispensabile anche per la concessione e/o il rinnovo del permesso di soggiorno (e non soltanto per l'allontanamento dello straniero, come sembrerebbe dal tenore letterale dell'art. 20). La Corte di Cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento» sicché «in conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione
Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
L'art. 20, co. 6, prevede in modo particolare che «i titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Pagina 3 Il terzo comma dell'art. 20 cit., prevede che «i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere»
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare
e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale
e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
Occorre dunque avere riguardo alla pericolosità effettiva e concreta del ricorrente e la valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20 deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
Il caso di specie riguarda un cittadino nigeriano ritenuto socialmente pericoloso dallo Stato italiano, perché gravato da condanne per reiterati reati di detenzione, cessione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti, commessi il 14.11.2013, il 17.09.2019 ed il 7.12.2020, con pene cumulate - con provvedimento del 16.03.2021 – in anni 4 e mesi 2 di reclusione e multa di Euro 20.300, e di molestia/disturbo alle persone, con pena all'ammenda di Euro 200,00 (cfr. Certificato del Casellario giudiziale – doc. 14 allegato a nota dep. il 2.07.2025), e – pertanto – soggetto alla revoca della Carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiari di cittadini dell'Unione Europea riconosciuta in data
6.09.2012.
Pagina 4 Orbene, i reati per i quali risulta condannato il ricorrente è pur vero che si manifestano di particolare gravità, anche per essere stati commessi dopo il riconoscimento del dritto alla Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea, acquisita ai sensi dell'art. 17 D.lgs.
30/2007 in data 23.07.2007 e riconosciuta a tempo indeterminato in data 6.09.2012, dunque in una situazione analoga a quella che, secondo le allegazioni del ricorrente, legittimerebbe oggi la positiva valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti per il diritto al permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Ciò nonostante, si deve pure dare atto come la disposizione citata imponga una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva ed in concreto.
Il menzionato disposto di cui all'art. 20 cit, va ribadito, afferma invero che «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che il diritto di ingresso o di permanenza nel territorio italiano va negato soltanto in presenza di «una minaccia concreta, effettiva», sicché si deve dare atto che una valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20, come già precisato, deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
A tal proposito va rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Bologna con provvedimento del
14.12.2021, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena rimasta da espiare al soggetto istante, abbia evidenziato come fosse da valutare positivamente la condotta del ricorrente, la situazione familiare e lavorativa dello stesso,
l'attività di volontariato da questi svolta presso la Fondazione "In Memoria di Rossana Cappi" in
San Giorgio di Piano (BO), disponendo l'accoglimento dell'istanza, fermi la prosecuzione dell'attività gratuita presso la suddetta la Fondazione e la prescrizione di adempiere alle obbligazioni di assistenza familiare (cfr. Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna – doc. 12 allegato al ricorso).
Non può in ogni caso prescindersi dal rilievo alla luce del quale nel caso di specie, tra i - seppure gravi - reati commessi dal ricorrente, quello commesso più di recente risulta risalire a circa 5 anni or sono (2020), e non solo risultano essere trascorsi numerosi anni dalla loro commissione senza che il ricorrente abbia manifestato ulteriori condotte illecite ma anche che successivamente il medesimo ha modificato il proprio stile di vita, portando a compimento in modo collaborativo la disposta misura alternativa alla detenzione. Dalla relazione UEPE del
17.10.2022 risulta che la misura alternativa concessa al ricorrente, iniziata il 29.12.2021, è terminata il 7.08.2022, con anticipazione del termine di 90 giorni, che il ricorrente nel periodo di affidamento ha mantenuto una condotta regolare, seguendo le indicazioni dell'operatore e
Pagina 5 mantenendo contatti costanti con il Servizio, ha partecipato ad un progetto formativo della
Regione Emilia Romagna dal 16.03.2022 al 15.06.2022, lavorando come operatore amministrativo presso il SUNIA Bologna per 30 ore settimanali e percependo un'indennità di
450,00 Euro mensili, svolgendo anche attività di volontariato presso la Fondazione Cappi in San
Giorgio di Piano (BO), e collaborando al ménage domestico con la convivente, presso la quale ha trovato ospitalità, evidenziando – dunque – la positività del percorso di rieducazione e di risocializzazione del ricorrente.
Ad ogni buon conto, meritano considerazione i profili di regolarità e continuità della condizione lavorativa del ricorrente in Italia, dove vive da oltre 20 anni, con apprezzabili redditi maturati nel tempo, pari a € 21.863,00 per il 2023 e ad € 27.716,00 per il 2024 (cfr. Estratto conto Inps – doc.
8 allegato al ricorso), la stabile convivenza del ricorrente con la propria madre, cittadina naturalizzata italiana, presso un appartamento condotto in locazione in Castel Maggiore (BO)
(cfr. Certificato di residenza;
contratto di locazione;
ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione – docc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso), la paternità del ricorrente rispetto all'adolescente nato a [...] [...] (cfr. Certificato di nascita Persona_1 CP_1
– doc. 7 allegato al ricorso), che attualmente vive in un altro Paese dell'Unione Europea insieme alla madre.
Alla luce del quadro complessivo interessante il ricorrente finora esposto emergono elementi concreti che non consentono di formulare con ragionevole plausibilità un giudizio prognostico sfavorevole e pertanto il ricorso merita accoglimento.
In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla specifica materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione
Europea, annullando – per l'effetto – il provvedimento impugnato e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 3.7.2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Luca Minniti
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti – Presidente-Giudice rel. est.
Dott.ssa Cristina Reggiani - Giudice
Dott.ssa Angela Baraldi Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5320/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MANUELA Parte_1 C.F._1
AMORE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 cittadino della NIGERIA nato il Parte_1
10.07.1987, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 15.04.2024, notificato il
19.03.2025, con il quale è stata revocata la Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione
Europea acquisita ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 30/2007 in data 23.07.2007 e riconosciuta a tempo indeterminato in data 6.09.2012; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con memoria, depositata in data 12.06.2025, nella Controparte_1 quale ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza della domanda volta all'annullamento della
Pagina 1 revoca della Carta di soggiorno ed al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari e per inammissibilità della domanda volta all'accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Parte resistente ha evidenziato come la revoca della Carta di soggiorno discendesse dal giudizio di pericolosità sociale attuale formulato dall'amministrazione, fondato sui precedenti giudiziari e di polizia dai quali il ricorrente risulta gravato, comportante la prevalenza della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sull'interesse all'unità familiare.
All'udienza del 24.06.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il ricorrente ha dichiarato:
“Sono in Italia dal 2004 e vengo dalla Nigeria, Lagos.
Sono entrato in Italia per ricongiungermi a mia madre, naturalizzata italiana.
Ho 38 anni di età.
Ho un figlio che proprio ieri ha compiuto 13 anni di età.
Mio figlio è nato in [...], a , ed all'età di poco più di un anno, insieme alla madre, che non CP_1 accettava la mia condizione di pregiudicato, si è trasferito in Germania. Sono in contatto con mio figlio.
Vivo in Castel Maggiore (BO), insieme a mia madre ed a suo marito.
Mia madre lavora come addetta alle pulizie e suo marito lavora come cuoco.
Io ho acquisito la Carta di soggiorno per familiari UE, come dicevo.
Nel 2023 sono rientrato in Nigeria, ed in quella occasione ho visto mio padre. Non ho contatti con lui.
Sono figlio unico.
Lavoro come magazziniere, a tempo indeterminato, con contratto intercorrente con una società di somministrazione lavoro. Oggi stesso dovrei essere assunto, sempre a tempo indeterminato, direttamente dalla società per la quale sto lavorando, Uniservice, in Anzola dell'Emilia (BO).
Guadagno circa 1.600,00 Euro al mese.
Come può notarsi, comprendo e parlo bene la lingua italiana.
Per quanto riguarda i reati che ho commesso, posso dire che l'ultimo risale al 2019. Ho finito di espiare la mia pena;
sono rimasto 4 mesi in carcere in via cautelare e poi sono rimasto agli arresti domiciliari per oltre 2 anni.
Ho beneficiato della misura dell'affidamento in prova al Sevizio Sociale ed il percorso è terminato positivamente, come da relazione UEPE allegata al ricorso.
Non ho più avuto problemi con la giustizia.
Ho la passione per la musica, eseguo montaggi video e faccio il dj.
In salute posso dire di star bene. Voglio soltanto poter continuare a lavorare per bene”.
Pagina 2 La causa, previa concessione di termine per il deposito di documentazione integrativa, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di rifiuto dell'aggiornamento della Carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano e quindi il riconoscimento del diritto del ricorrente all'aggiornamento della propria Carta di soggiorno, deducendo l'erroneità del giudizio di pericolosità sociale espresso nel provvedimento impugnato e confermato nell'atto di costituzione del resistente. CP_1
Specificatamente il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 14, 17 e 20 del D.Lgs. 30/2007 che regolano il diritto di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE, la violazione degli articoli 19 e 13 del TUI che tutelano il diritto all'unità familiare e limitano l'espulsione solo per motivi di sicurezza dello Stato e la mancata valutazione globale della posizione del ricorrente, del quale è stata evidenziata la stabile situazione familiare, abitativa e lavorativa.
Nel merito va rilevato come l'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 disponga che «il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il requisito in negativo dell'assenza di pericolosità è indispensabile anche per la concessione e/o il rinnovo del permesso di soggiorno (e non soltanto per l'allontanamento dello straniero, come sembrerebbe dal tenore letterale dell'art. 20). La Corte di Cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento» sicché «in conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione
Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
L'art. 20, co. 6, prevede in modo particolare che «i titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Pagina 3 Il terzo comma dell'art. 20 cit., prevede che «i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere»
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare
e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale
e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
Occorre dunque avere riguardo alla pericolosità effettiva e concreta del ricorrente e la valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20 deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
Il caso di specie riguarda un cittadino nigeriano ritenuto socialmente pericoloso dallo Stato italiano, perché gravato da condanne per reiterati reati di detenzione, cessione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti, commessi il 14.11.2013, il 17.09.2019 ed il 7.12.2020, con pene cumulate - con provvedimento del 16.03.2021 – in anni 4 e mesi 2 di reclusione e multa di Euro 20.300, e di molestia/disturbo alle persone, con pena all'ammenda di Euro 200,00 (cfr. Certificato del Casellario giudiziale – doc. 14 allegato a nota dep. il 2.07.2025), e – pertanto – soggetto alla revoca della Carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiari di cittadini dell'Unione Europea riconosciuta in data
6.09.2012.
Pagina 4 Orbene, i reati per i quali risulta condannato il ricorrente è pur vero che si manifestano di particolare gravità, anche per essere stati commessi dopo il riconoscimento del dritto alla Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea, acquisita ai sensi dell'art. 17 D.lgs.
30/2007 in data 23.07.2007 e riconosciuta a tempo indeterminato in data 6.09.2012, dunque in una situazione analoga a quella che, secondo le allegazioni del ricorrente, legittimerebbe oggi la positiva valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti per il diritto al permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Ciò nonostante, si deve pure dare atto come la disposizione citata imponga una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva ed in concreto.
Il menzionato disposto di cui all'art. 20 cit, va ribadito, afferma invero che «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che il diritto di ingresso o di permanenza nel territorio italiano va negato soltanto in presenza di «una minaccia concreta, effettiva», sicché si deve dare atto che una valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20, come già precisato, deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
A tal proposito va rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Bologna con provvedimento del
14.12.2021, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena rimasta da espiare al soggetto istante, abbia evidenziato come fosse da valutare positivamente la condotta del ricorrente, la situazione familiare e lavorativa dello stesso,
l'attività di volontariato da questi svolta presso la Fondazione "In Memoria di Rossana Cappi" in
San Giorgio di Piano (BO), disponendo l'accoglimento dell'istanza, fermi la prosecuzione dell'attività gratuita presso la suddetta la Fondazione e la prescrizione di adempiere alle obbligazioni di assistenza familiare (cfr. Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna – doc. 12 allegato al ricorso).
Non può in ogni caso prescindersi dal rilievo alla luce del quale nel caso di specie, tra i - seppure gravi - reati commessi dal ricorrente, quello commesso più di recente risulta risalire a circa 5 anni or sono (2020), e non solo risultano essere trascorsi numerosi anni dalla loro commissione senza che il ricorrente abbia manifestato ulteriori condotte illecite ma anche che successivamente il medesimo ha modificato il proprio stile di vita, portando a compimento in modo collaborativo la disposta misura alternativa alla detenzione. Dalla relazione UEPE del
17.10.2022 risulta che la misura alternativa concessa al ricorrente, iniziata il 29.12.2021, è terminata il 7.08.2022, con anticipazione del termine di 90 giorni, che il ricorrente nel periodo di affidamento ha mantenuto una condotta regolare, seguendo le indicazioni dell'operatore e
Pagina 5 mantenendo contatti costanti con il Servizio, ha partecipato ad un progetto formativo della
Regione Emilia Romagna dal 16.03.2022 al 15.06.2022, lavorando come operatore amministrativo presso il SUNIA Bologna per 30 ore settimanali e percependo un'indennità di
450,00 Euro mensili, svolgendo anche attività di volontariato presso la Fondazione Cappi in San
Giorgio di Piano (BO), e collaborando al ménage domestico con la convivente, presso la quale ha trovato ospitalità, evidenziando – dunque – la positività del percorso di rieducazione e di risocializzazione del ricorrente.
Ad ogni buon conto, meritano considerazione i profili di regolarità e continuità della condizione lavorativa del ricorrente in Italia, dove vive da oltre 20 anni, con apprezzabili redditi maturati nel tempo, pari a € 21.863,00 per il 2023 e ad € 27.716,00 per il 2024 (cfr. Estratto conto Inps – doc.
8 allegato al ricorso), la stabile convivenza del ricorrente con la propria madre, cittadina naturalizzata italiana, presso un appartamento condotto in locazione in Castel Maggiore (BO)
(cfr. Certificato di residenza;
contratto di locazione;
ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione – docc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso), la paternità del ricorrente rispetto all'adolescente nato a [...] [...] (cfr. Certificato di nascita Persona_1 CP_1
– doc. 7 allegato al ricorso), che attualmente vive in un altro Paese dell'Unione Europea insieme alla madre.
Alla luce del quadro complessivo interessante il ricorrente finora esposto emergono elementi concreti che non consentono di formulare con ragionevole plausibilità un giudizio prognostico sfavorevole e pertanto il ricorso merita accoglimento.
In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla specifica materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione
Europea, annullando – per l'effetto – il provvedimento impugnato e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 3.7.2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Luca Minniti
Pagina 6