Articolo 92 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 91Articolo 93
Versione
15 marzo 1974
Art. 92.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 35.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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