Art. 92.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 35.000.000.000.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 35.000.000.000.